1. I MISTERI DEL DISEGNO DI
LEGGE SVELATI
Settembre 2017
2. COS’È UN DISEGNO DI LEGGE?
È una proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una
relazione esplicativa, che viene sottoposta all’esame delle Camere del
Parlamento.
Può essere presentato:
da ciascun membro delle Camere, dal Governo o da almeno
cinquantamila elettori – art. 71 della Costituzione;
dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) –
art. 99, comma terzo della Costituzione;
da un Consiglio Regionale – art. 121, comma secondo della
Costituzione.
3. CURIOSITÀ
In generale, quando ci si riferisce
indifferentemente a tutte le ipotesi
di iniziativa legislativa, si parla di
progetti di legge.
Solo alla Camera dei Deputa-
ti, i testi presentati dal Gover-
no vengono definiti disegni
di legge, mentre tutti gli altri
vengono denominati propo-
ste di legge.
Al Senato invece si usa il
termine disegno di legge per
tutte le iniziative legislative.
4. Un testo normativo deve essere sintetico, privo di ambiguità semantica
esintattica,semplice,precisoecoerenteneicontenuti,eanchepuntuale
nel richiamo ai riferimenti normativi.
IPresidentidelleCamere,d’intesaconilPresidentedelConsiglio,hanno
emanato una circolare di “Regole e raccomandazioni per la redazione
dei testi normativi”. Della sua applicazione ai disegni di legge se ne
occupano specifici servizi delle Camere.
Nel corso dell’iter di approvazione di un ddl, specie se il testo è
complesso o sono stati approvati molti emendamenti, può emergere la
necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento.
OCCHIO ALLA FORMA!
5. UN PO’ DI NUMERI: QUANTI
Nel corso dell’attuale XVII le-
gislatura, iniziata il 15 marzo
2013, sono stati presentati
7.135 disegni di legge (ddl),
di cui ben 3.108 soltanto nel
2013. Un fenomeno che si ri-
pete ad ogni inizio di legisla-
tura, con la riproposizione di
quei ddl che non ce l’hanno
fatta.
La grande maggioranza (6.627, di
cui 4.182 alla Camera dei Deputati
e 2.674 al Senato) sono di iniziativa
parlamentare, 390 governativa, 71
regionale, 41 popolare e 6 del CNEL.
Ma non tutti diventano legge dello
Stato.
Da inizio legislatura, il Parlamento ha
approvato in via definitiva 327 ddl.
6. UN PO’ DI NUMERI: QUANTO TEMPO
Nessuno dei 6 ddl presentati
dal CNEL è stato ancora ap-
provato in via definitiva.
Il tempo medio di approvazione è di
314giornialSenatoe271allaCamera
per i ddl di iniziativa parlamentare,
contro gli “appena” 97 e 57 giorni per
quelli presentati dal Governo.
Le proposte di iniziativa regionale
sono generalmente approvate in 106
giorni al Senato e 75 alla Camera,
mentre i ddl popolari sono approvati
in 71 giorni al Senato e ben 295 alla
Camera.
7. DOPO LA PRESENTAZIONE…
I ddl sono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile e
contestualmentepubblicatisulsitodellaCameradovesonopresentati.
Vengono annunciati all’Assemblea tramite una menzione nell’ordine del
giorno generale.
I ddl sono individuati mediante un numero progressivo, in due serie
separate per il Senato e la Camera che ripartono da zero ad inizio
legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e
trasmesso all’altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva
serie; nell’eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri
assegnatigli dai due rami.
A questo punto il ddl è pronto per intraprendere quel percorso che lo
porterà a diventare Legge dello Stato: il procedimento legislativo.
8. Dopo l’annuncio all’Assemblea del ramo del Parlamento in cui sono
presentati, i ddl sono assegnati alla Commissione permanente
competente per la materia trattata e un parlamentare, solitamente della
maggioranza, svolge il ruolo di relatore.
Il procedimento ordinario si articola in due fasi:
esame da parte della Commissione, incaricata di svolgere una
istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la
discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione
in sede referente);
discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.
ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
9. LA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
I componenti della Commis-
sione delineano le posizioni
delle varie parti politiche sul
contenuto del provvedimen-
to e presentano proposte
di emendamenti sulle quali la
Commissione delibera.
Durante l’esame, la Commis-
sione competente acquisisce
i pareri di altre Commissioni
(sede consultiva) che possono
avanzare suggerimenti sulle
parti di loro competenza.
Inoltre possono essere acquisiti, attra-
verso audizioni di enti pubblici e sog-
getti privati, le opinioni e i dati ritenuti ne-
cessari all’esame.
Al termine del proprio lavoro, la Commis-
sione incarica il relatore di preparare la
relazione per l’Assemblea, che riporta
il testo predisposto dalla Commissione e
alla quale possono aggiungersi relazioni
di minoranza.
10. L’ESAME IN ASSEMBLEA
La discussione in Assemblea parte dall’illustrazione del relatore,
dall’intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei
parlamentari che intervengono sulle linee generali del provvedimento,
esprimendo la posizione dei gruppi.
Vengono poi esaminati i singoli articoli del ddl, e si votano gli
emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione.
Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono
documenti di indirizzo al Governo su come dovrà essere applicata
la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si
procede all’approvazione del progetto nel suo complesso.
11. Accanto al procedimento ordinario sono previsti due procedimenti
abbreviati:
sede legislativa (o deliberante), il procedimento si conclude
interamente all’interno di una Commissione, che provvede all’esame
istruttorio e alla approvazione finale del ddl;
sede redigente, prevede l’approvazione in Assemblea di un ddl i
cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa
modificarne il testo.
I PROCEDIMENTI ABBREVIATI
12. UnddlgiàapprovatodaunaCameravieneesaminatodall’altrasecondo
la stessa procedura.
Se dopo la prima lettura da parte delle due Camere, il ddl torna ad una
Camera perché l’altra vi ha apportato delle ulteriori modifiche, l’esame
in seconda lettura riguarderà le sole parti modificate.
Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera
e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non
concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.
L’ESAME DEI DDL GIÀ APPROVATI
NELL’ALTRO RAMO DEL PARLAMENTO
13. Sarà compito del Parlamento
sintetizzare i diversi interessi par-
ticolari.
Il lobbista lavora affinché le
istanze dei portatori di inte-
resse, la sua organizzazione
o suoi committenti, vengano
presentate e prese in consi-
derazione dal decisore pub-
blico.
E IL LOBBISTA COSA FA?
14. Per fare questo, il lobbista:
studiailtestooriginariodelddleindividuapossibiliambitidiintervento;
incontra il relatore e i rappresentanti dei gruppi parlamentari in
Commissione (in sede referente e, se necessario, in sede consultiva)
per presentare le istanze dei suoi committenti e le eventuali criticità
riscontrate;
presenta, d’accordo con i suoi interlocutori istituzionali, proposte
emendative – corredate da una nota esplicativa di sostegno – e
organizza la partecipazione della propria organizzazione, o dei suoi
committenti, ad audizioni parlamentari.
La stessa attività di lobbying viene condotta nel corso dell’esame in
Assemblea e, successivamente, nell’altro ramo del Parlamento.
In seconda lettura il margine di intervento è ridotto, dai vincoli di
procedura, solo alle parti ulteriormente modificate.
E IL LOBBISTA COME LO FA?
15. La Costituzione (art. 138) prevede un procedimento rafforzato
(procedura aggravata) per l’approvazione dei ddl di revisione della
Costituzione e i ddl costituzionali.
QuestidevonoinfattiessereapprovatidaciascunramodelParlamento
con due distinte deliberazioni (la seconda a maggioranza assoluta),
tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. L’art. 72 della
Costituzione esclude che i ddl costituzionali possano essere approvati
dalle Commissioni in sede legislativa.
Entro tre mesi dalla pubblicazione può essere richiesto un referendum
confermativo da un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila
elettori o cinque consigli regionali; la legge in questo caso è promulgata
solo se è stata approvata dalla maggioranza dei votanti.
Il referendum non può essere richiesto se la legge è stata approvata
da 2/3 dei componenti di ciascuna Camera alla seconda votazione.
segue
IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
16. Il 12 aprile 2016 il Parlamento
ha approvato una proposta
di revisione della Costituzio-
ne che prevedeva, tra l’altro,
il superamento del bicamera-
lismo perfetto e la riduzione
del numero dei parlamentari
(la c.d. Legge Boschi).
Suiniziativaparlamentareetramiteuna
raccolta firme è stato richiesto un refe-
rendum confermativo, dal momento
che la legge era stata approvata con
una maggioranza inferiore ai 2/3.
La riforma è stata respinta da circa il
60% dei votanti alla consultazione re-
ferendaria del 4 dicembre 2016 e non
è pertanto entrata in vigore.
IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
17. La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente della Repubblica
attesta che un testo è stato approvato dal Parlamento, e ne ordina la
pubblicazione e l’osservanza.
La promulgazione deve avvenire entro un mese dall’approvazione
definitiva della legge.
Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con
messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.
Il rinvio da parte del Presidente riapre il procedimento legislativo, e se
la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.
GLI ULTIMI PASSI: LA PROMULGAZIONE E...
18. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.
La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della
Giustizia e consiste, tecnicamente, nell’inserzione del testo nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa
non prescriva un termine minore o maggiore.
LA PUBBLICAZIONE
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