Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLI
Una presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sugli strumenti di tutela dei soci di minoranza delle società chiuse, destinata a studenti e professionisti. Oggetto di conversazione con i membri dell'Associazione Forense della Gera d'Adda il 27 febbraio 2015
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLI
Una presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sugli strumenti di tutela dei soci di minoranza delle società chiuse, destinata a studenti e professionisti. Oggetto di conversazione con i membri dell'Associazione Forense della Gera d'Adda il 27 febbraio 2015
Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
Una presentazione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione) e alle conseguenze dello scioglimento.
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
Presentazione generale relativa alle s.a.s., ai rapporti tra categorie di soci, al problema del divieto di immistione, alla questione della s.a.s. irregolare, alla responsabilità degli accomandatari e degli accomandanti ingeritisi, ecc.
La presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
follow-app DAY 1: Cosa vuol dire essere imprenditoreQIRIS
La frase “Entrepreneurs don’t just eat, they like to bake” di Guy Kawasaki illustra perfettamente la figura dell’imprenditore. In particolare, essere uno start-upper vuol dire assecondare consapevolemente il proprio spirito intraprendente e accettare una sfida durissima di sacrificio e di passione. Una vocazione piuttosto che una scelta. Nel corso del seminario sono stati illustrati i tipi di imprenditori e gli errori classici da evitare nel proprio percorso imprenditoriale, in modo da creare valore per sé e per gli altri.
Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
Una presentazione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione) e alle conseguenze dello scioglimento.
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
Presentazione generale relativa alle s.a.s., ai rapporti tra categorie di soci, al problema del divieto di immistione, alla questione della s.a.s. irregolare, alla responsabilità degli accomandatari e degli accomandanti ingeritisi, ecc.
La presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
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La frase “Entrepreneurs don’t just eat, they like to bake” di Guy Kawasaki illustra perfettamente la figura dell’imprenditore. In particolare, essere uno start-upper vuol dire assecondare consapevolemente il proprio spirito intraprendente e accettare una sfida durissima di sacrificio e di passione. Una vocazione piuttosto che una scelta. Nel corso del seminario sono stati illustrati i tipi di imprenditori e gli errori classici da evitare nel proprio percorso imprenditoriale, in modo da creare valore per sé e per gli altri.
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,).
Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.
DIRITTO SOCIETARIO RIFORMATO Dal Codice Civile in materia di Diritto Societario 2003 e successive modifiche
Le Società di Capitali – Società per azioni dalla costituzione ai conferimenti
PARTE I
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
6. IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA NELLE
SPA IN GENERALE
Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere valutati da un
perito nominato dal Tribunale del circondario ove ha sede la società.
La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte degli
amministratori.
Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla riduzione del
capitale sociale, quando il valore dei beni apportati è inferiore di oltre un
quinto a quello imputato a capitale.
6
11. IL SOCIO IN MORA NEI VERSAMENTI.
PROCEDURA DI RICHIAMO DEI CONFERIMENTI
Diffida in
G.U.
Decadenza
del socio con
trattenimento
delle somme
versate
15 gg.
Sospensione
del voto
Azione coattiva
di adempimento
Vendita in
danno.
Offerta ai soci per
un corrispettivo
non inferiore ai
conferimenti
dovuti
Vendita a terzi
a mezzo
banca o
intermediario
di borsa.
Prezzo ?
Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere
rimesse in circolazione oppure annullate
12. I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA
Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti
necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del
bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non è
esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del
socio.
13. I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA
CONFERIMENTI AMMISSIBILI
Denaro
Beni materiali
Beni immateriali
Crediti
Aziende
CONFERIMENTI NON
AMMISSIBILI O DUBBI
Prestazioni di fare
Beni futuri
Beni altrui
Prestazioni periodiche di
beni
Beni generici
Diritti di godimento?
14. LA STIMA DEI BENI IN NATURA (ARTICOLO
2343, I°CO)
15. LA REVISIONE DELLA STIMA
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima
Riduzione del capitale con
annullamento delle azioni scoperte
Minusvalenza
Conguaglio in denaro
oltre il quinto
Recesso del socio con eventuale
restituzione del bene apportato
15
17. PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA
SENZA RELAZIONE DI STIMA
18. SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN
NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in
natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore:
a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel
quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a
revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla
valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value IAS 39);
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di
non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione
che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento,
dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sull società medesima, dotato di adeguata
e comprovata professionalità.
19. IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI BENI IN
NATURA CONFERITI SENZA STIMA
Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono
effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei beni
conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati fatti
nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o da
modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value.
Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro
delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III, comma.
Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i requisiti di
professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione
di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), la stima deve
essere ripetuta.
20. GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E CREDITI
(ART. 2343BIS C.C.)
La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante
trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati.
Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da
promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni
dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del
capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una perizia
giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata dall’alienante.
Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e l’alienante
sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci e
ai terzi.
20
22. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.) E LA
«PERSONALIZZAZIONE» DELLA S.P.A.
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei
soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di
attività professionale in favore della società (in questo modo si supera il
limite derivante dal divieto di conferimento d’opera).
Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme
applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni.
Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari azioni,
denominate «azioni con prestazioni accessorie»).