Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendaleAndrea Zoppini
L’analisi dello stato di attuazione delle procedure volte a garantire continuità aziendale necessita di una riflessione metodologica preliminare. Vale a dire, occorre essere consapevoli che il diritto fallimentare risulta essere oggetto di numerose e frequenti integrazioni legislative, qualificandosi come un vero e proprio cantiere aperto. Ciò non deve indurre ad una considerazione patologica degli interventi del legislatore, poiché il sistema delle procedure concorsuali è una macchina complessa che richiede aggiustamenti costanti e puntuali.
Presentazione sulle Problematiche contrattuali e fiscali dei contratti di deposito consignment. Come Proteggere i beni in conto vendita negli Stati Uniti. Presentato dall' Avv. Majda Barazzutti dello Studio Americano Valla & Associates, Inc., P.C.
Legge Delega 19 ottobre 2017 n. 155 - Riforma delle procedure concorsualiCristinaFerrari19
Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di fornire le linee guida per la lettura della recente riforma, improntata a rendere più snelle le procedure concorsuali sia in termini temporali che economici, ma soprattutto destinata a spogliare le espressioni di "stato di crisi" e "fallimento" di quell'aurea negativa che attualmente le avvolge e che sconfina in un grave pregiudizio per il debitore.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
Articolo Fedegari - Il Sole 24 ore - 09/12/16Fedegari Group
Fedegari, la sfida della tecnologia Italiana nell’industria farmaceutica - Da oltre 60 anni Fedegari produce macchine di processo per l’industria farmaceutica. Ciò che la rende unica nel mondo è il totale controllo della tecnologia all’interno dell’azienda. Le prime diversificazioni di prodotto iniziano negli anni ’90 con la realizzazione di sofisticati impianti di estrazione con CO 2 supercritica. “Le esperienze fatte in questi anni
sviluppando soluzioni uniche sul mercato ci hanno rassicurato che nessuna sfida affrontata sarebbe stata troppo grande per essere superata” - spiega il presidente, Giuseppe Fedegari. L’innovazione prosegue e alla sterilizzazione si aggiungono nuove macchine e nuovi processi complementari. “Da qui - ricorda il presidente – è partito lo sviluppo di un nuovo approccio di mercato: offrire soluzioni integrate ‘chiavi in mano’
anziché macchine singole”. In produzione è possibile vedere un sistema integrato progettato per un cliente americano con due sterilizzatori per soluzioni parenterali di 15 m ciascuno: ciò fa comprendere la dimensione delle nuove sfide di Fedegari. “L’integrazione di macchine diverse - spiega l'amministratore delegato Paolo Fedegari – ci permette di sfruttare al massimo la nostra grande unicità: la costruzione al nostro interno di tutti i componenti, dalle valvole ai giunti magnetici ai controllori di processo elettronici”. Questo approccio, che in Fedegari prevede il montaggio ed il collaudo dell’intero progetto in azienda, consente di raggiungere il massimo dell’efficienza e sta aprendo oggi nuove opportunità commerciali là dove i concorrenti - che non controllano tutta la tecnologia e la filiera
produttiva - non possono competere. La nuova frontiera? “Una cella robotizzata per il riempimento in asepsi di farmaci ad alta criticità” - spiega l'amministratore delegato Paolo Fedegari. Uno dei primi passi concreti per lo sviluppo della medicina personalizzata. “Per affrontare queste nuove sfide – conclude il presidente - l’azienda sta nuovamente ampliando la sede di Pavia e il Tech Center di Philadelphia, dove i clienti americani ricevono formazione e sviluppano processi per la produzioni dei nuovi farmaci”. Quest’anno la sede americana ha altresì organizzato alcuni corsi per gli ispettori della FDA (Food and Drug Administration). Entro il 2017 Fedegari inaugurerà un analogo Tech Center a Singapore.
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendaleAndrea Zoppini
L’analisi dello stato di attuazione delle procedure volte a garantire continuità aziendale necessita di una riflessione metodologica preliminare. Vale a dire, occorre essere consapevoli che il diritto fallimentare risulta essere oggetto di numerose e frequenti integrazioni legislative, qualificandosi come un vero e proprio cantiere aperto. Ciò non deve indurre ad una considerazione patologica degli interventi del legislatore, poiché il sistema delle procedure concorsuali è una macchina complessa che richiede aggiustamenti costanti e puntuali.
Presentazione sulle Problematiche contrattuali e fiscali dei contratti di deposito consignment. Come Proteggere i beni in conto vendita negli Stati Uniti. Presentato dall' Avv. Majda Barazzutti dello Studio Americano Valla & Associates, Inc., P.C.
Legge Delega 19 ottobre 2017 n. 155 - Riforma delle procedure concorsualiCristinaFerrari19
Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di fornire le linee guida per la lettura della recente riforma, improntata a rendere più snelle le procedure concorsuali sia in termini temporali che economici, ma soprattutto destinata a spogliare le espressioni di "stato di crisi" e "fallimento" di quell'aurea negativa che attualmente le avvolge e che sconfina in un grave pregiudizio per il debitore.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
Articolo Fedegari - Il Sole 24 ore - 09/12/16Fedegari Group
Fedegari, la sfida della tecnologia Italiana nell’industria farmaceutica - Da oltre 60 anni Fedegari produce macchine di processo per l’industria farmaceutica. Ciò che la rende unica nel mondo è il totale controllo della tecnologia all’interno dell’azienda. Le prime diversificazioni di prodotto iniziano negli anni ’90 con la realizzazione di sofisticati impianti di estrazione con CO 2 supercritica. “Le esperienze fatte in questi anni
sviluppando soluzioni uniche sul mercato ci hanno rassicurato che nessuna sfida affrontata sarebbe stata troppo grande per essere superata” - spiega il presidente, Giuseppe Fedegari. L’innovazione prosegue e alla sterilizzazione si aggiungono nuove macchine e nuovi processi complementari. “Da qui - ricorda il presidente – è partito lo sviluppo di un nuovo approccio di mercato: offrire soluzioni integrate ‘chiavi in mano’
anziché macchine singole”. In produzione è possibile vedere un sistema integrato progettato per un cliente americano con due sterilizzatori per soluzioni parenterali di 15 m ciascuno: ciò fa comprendere la dimensione delle nuove sfide di Fedegari. “L’integrazione di macchine diverse - spiega l'amministratore delegato Paolo Fedegari – ci permette di sfruttare al massimo la nostra grande unicità: la costruzione al nostro interno di tutti i componenti, dalle valvole ai giunti magnetici ai controllori di processo elettronici”. Questo approccio, che in Fedegari prevede il montaggio ed il collaudo dell’intero progetto in azienda, consente di raggiungere il massimo dell’efficienza e sta aprendo oggi nuove opportunità commerciali là dove i concorrenti - che non controllano tutta la tecnologia e la filiera
produttiva - non possono competere. La nuova frontiera? “Una cella robotizzata per il riempimento in asepsi di farmaci ad alta criticità” - spiega l'amministratore delegato Paolo Fedegari. Uno dei primi passi concreti per lo sviluppo della medicina personalizzata. “Per affrontare queste nuove sfide – conclude il presidente - l’azienda sta nuovamente ampliando la sede di Pavia e il Tech Center di Philadelphia, dove i clienti americani ricevono formazione e sviluppano processi per la produzioni dei nuovi farmaci”. Quest’anno la sede americana ha altresì organizzato alcuni corsi per gli ispettori della FDA (Food and Drug Administration). Entro il 2017 Fedegari inaugurerà un analogo Tech Center a Singapore.
Continuità vs liquidazione senza un terzo investitore non vi è continuità -...Paolo Cirani
Arkios Italy, Advisor M&A leader in Italia nelle operazioni straordinarie di M&A – con 14 operazioni concluse in 5 anni, e 13 uffici nel mondo, già collabora con importanti Studi Legali e Professionali nel supporto alla ricerca e strutturazione di operazioni di ricerca investitori/acquirenti nell’ambito di Procedure di Concordato Preventivo in Continuità, laddove sia possibile e auspicabile perseguire una continuità aziendale (186bis l.f.)
Forte della sua esperienza diretta nella ricerca di Investitori e strutturazione delle Operazioni nell’ambito delle Procedure Concorsuali, e della proficua collaborazione con primari Studi Legali e Professionali, intende allargare la sua collaborazione ad altri Studi che operano su tali tematiche e che - SERIAMENTE - intendono perseguire –laddove possibile – l’opzione della “Continuità Aziendale” – in ottica di Team, affiancando sia il team legale, che i professionisti che seguono la procedura, nella ricerca di Investitori/Assuntori (c.d. “Cavaliere Bianco”), e nella strutturazione dell’operazione.
il razionale:
(1) "Continuità" è meglio di "Liquidazione" (per tutti gli stakeholder)
(2) La Continuità è possibile (salvo rari casi) solo se subentra un Investitore
(3) Chi gestisce un Concordato -oggi - non è attrezzato per trovare un Investitore (M&A)
Se questi postulati sono veri (e credo che lo siano, in quanto il team che gestisce oggi un concordato non ha -salvo rari casi -esperienza di M&A) difficilmente si riuscirà a perseguire la strada della Continuità Aziendale. Da qui il ruolo fondamentale dell'M&A.
La proficua collaborazione si basa su alcuni punti:
- Visione “Industriale” del Business da parte di Arkios Italy: capacità di capire il valore industriale dell’azienda, indipendentemente dai numeri e dalla situazione finanziaria
- Esperienza diretta nella ricerca diretta di Investitori nell’ambito di una Procedura (conoscenza diretta delle problematiche day-by-day della gestione di una procedura
- Network Internazionale e consolidati rapporti sia con Fondi Distressed US e Esteri, sia con Partner “Industriali”
Per maggiori informazioni: paolo.cirani@arkios.it
Arkios Company Profile: www.slideshare.net/pcirani/arkios-italy-company-presentation-ita-feb-2013
www.slideshare.net/pcirani/come-gestire-una-situazione-di-crisi-finanziaria-strumenti-e-ruolo-mm oppure http://www.youtube.com/watch?v=J2guRb54P3k
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale: queste le parole chiave della riforma della legge fallimentare, in dirittura d’arrivo per l’entrata in vigore.
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2015 paolo battagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di catania
1. Crisi, ristrutturazione
e risanamento delle imprese
Roma, 1 dicembre 2012
Prof. Simone Terzani
2. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
2
3. La riforma delle procedure concorsuali
• La legge 80 del 2005 ha significativamente riformato la normativa
del diritto fallimentare risalente al Regio Decreto del 1942
• La finalità principale della nuova normativa è quella di prediligere
un approccio conservativo del bene impresa (ottica aziendale)
rispetto al precedente, innegabile, approccio liquidatorio (ottica
giuridica)
• In questo ambito sono stati inseriti due istituti, entrambi lasciati
all’iniziativa dell’imprenditore, che sono:
• il piano di risanamento, di totale natura privatistica, mancando
qualsiasi controllo giurisdizionale, se non a posteriori, in caso
di successiva eventuale procedura concorsuale
• gli accordi di ristrutturazione del debito, di natura privatistica
sia nella fase ante-omologa che in quella dell’esecuzione
3
5. I piani attestati di risanamento
• Si tratta dei piani di risanamento ex art. 67 comma 3
lettera d della Legge Fallimentare inseriti dal legislatore
nell’ambito della riforma dell’azione revocatoria
• Il legislatore prevede l’esclusione dalla revocabilità per
gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal
debitore in esecuzione di un piano potenzialmente in
grado di risanare l’azienda
• Il piano attestato si distingue dalle procedure
concorsuali propriamente dette per la sua natura
strettamente privatistica e sostanzialmente unilaterale
5
6. I piani attestati di risanamento
• La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (non
più ragionevolezza), volto a consentire il risanamento
dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria, deve essere
attestata da un esperto
• L’esperto in questione deve essere iscritto all’albo dei
revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti previsti
per la nomina a curatore fallimentare
• Il vantaggio del piano attestato riguarda, principalmente, la
tutela del terzo che sia a conoscenza dello stato di crisi e
che potrebbe essere restio a porre in essere azioni, anche
volte al risanamento, per timore delle successive possibili
azioni revocatorie.
6
7. I piani attestati di risanamento
La legge non prevede che il piano sia reso noto ai creditori
ed ai terzi
Esso è destinato a produrre i suoi effetti unicamente nel
caso di evoluzione negativa della situazione con
conseguente dichiarazione di fallimento ed eventuale
assoggettamento a revocatoria
In tal caso il piano potrà emergere come scudo contro
l’iniziativa “recuperatoria” degli organi della procedura
fallimentare
E’ evidente, comunque, l’importanza di fornire data certa al
piano in questione
7
8. La struttura dell’attestazione
Finalità e contenuto del piano e dell’attestazione
L’indipendenza del professionista attestatore
Breve presentazione dell’impresa
Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
Le verifiche compiute e le informazioni assunte
Il piano industriale ed il piano finanziario
I negozi attuativi
Il giudizio professionale sul piano
L’asseverazione
8
9. Il piano attestato di gruppo
Nel silenzio della norma in materia si ritiene che il piano
attestato debba essere predisposto dalla capogruppo
Esso verrà redatto sulla base di documenti consolidati e
così, ugualmente, i connessi indici di bilancio
Il piano dovrà essere approvato da parte dei consigli di
amministrazione della capogruppo e delle società
partecipate
9
10. Il piano attestato (novità L. 134/2012)
Oggetto dell’attestazione:
veridicità dei dati aziendali
fattibilità del piano
Possibilità di pubblicate il piano presso il registro delle
imprese, necessario per dare data certa al documento al
fine di fissare il confine per gli attivi revocabili e non
Il professionista attestatore:
è specificato che la nomina è di spettanza del debitore
sono specificati i requisiti
10
11. Il piano attestato (novità L. 134/2012)
Requisiti dell’attestatore:
che sia iscritto nel registro dei revisori legali
che sia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore
fallimentare
che sia indipendente ovvero:
non legato all’impresa né a coloro che hanno interesse
nell’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l’indipendenza
in possesso dei requisiti previsti dal 2399 c.c. (no coniuge,
parente, affine, interdetto, inabilitato, fallito)
negli ultimi 5 anni non ha prestato attività di lavoro a favore del
debitore ne ha partecipato a organi di amministrazione e di
controllo dello stesso
11
12. Gli accordi di ristrutturazione del debito
Il caso Delta
12
13. Gli accordi di ristrutturazione del debito
La Riforma del diritto fallimentare del 2005 ha introdotto l’istituto degli
accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis LF): si tratta di uno
o più accordi di natura privatistica tra l’imprenditore in stato di crisi ed i
suoi creditori
Si tratta di “accordi” perché l’imprenditore in crisi può stipulare più
accordi specifici con i singoli creditori senza essere vincolato dal
riconoscimento di privilegi o dal rispetto della par condicio creditorum
L’accordo deve riguardare almeno il 60% dei crediti (senza la specifica
di quali crediti si tratti); l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale
dei restanti creditori deve essere attestata da un esperto in una apposita
relazione
L’accordo ha natura privatistica per cui è giuridicamente vincolante solo
per coloro che lo hanno sottoscritto
13
14. Gli accordi di ristrutturazione del debito
L’accordo ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese
Entro 30 giorni i creditori interessati possono presentare
opposizione in Tribunale; questo deciderà in merito e
procederà con l’omologa in camera di consiglio anche
avvalendosi di una CTU
Con tale accordo sono sospese per 60 gg le eventuali azioni
cautelari o esecutive sul patrimonio dell’imprenditore
Inoltre, gli atti conseguenti a tale accordo sono al riparo da
revocatoria fallimentare nonché sono tutelati gli eventuali
pagamenti che potrebbero essere ritenuti preferenziali
14
15. Gli accordi di ristrutturazione del debito
Si tratta di uno strumento introdotto per risolvere le crisi di
natura strettamente finanziaria
L’iter di tali accordi è, dunque, il seguente:
o stipulazione dell’accordo, anche in via individuale con ogni
creditore interessato;
o deposito dell’accordo con una relazione, redatta da un esperto,
circa l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i
creditori che non lo hanno sottoscritto;
o pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese;
o decisione sulle eventuali opposizioni e conseguente
omologazione da parte del Tribunale.
15
16. Gli accordi di ristrutturazione del debito
Le principali novità introdotte dal D.L. 83/2012 riguardano:
ruolo del professionista (designato dal debitore ed attestatore
della veridicità dei dati aziendali oltre che dell’attuabilità del
piano)
previsione di un termine preciso (120gg dall’omologazione per i
crediti già scaduti e 120 gg dalla data di scadenza per gli altri)
per il pagamento dei creditori non aderenti all’accordo
previsione che i 60 gg di protezione riguardi anche l’eventuale
acquisizione di titoli di prelazione, se non concordati
possibilità espressa di contrarre finanziamenti non prededucibili
se il professionista attesta che tali finanziamenti sono funzionali
alla miglior soddisfazione dei creditori
16
17. Gli accordi di ristrutturazione del debito
La proposta ai creditori
di ristrutturazione dei debiti
17
18. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
18
19. La transazione fiscale
L’art. 146 D.Lgs 9.01.2006 n. 5, modificando la Legge
Fallimentare, ha introdotto l’istituto della transazione
fiscale (art. 182 ter L.F.)
L’istituto ha un notevole rilievo in quanto consente di
abbattere o, comunque, dilazionare il debito erariale
allo scopo di evitare il definitivo stato di insolvenza,
presupposto per dichiarare il fallimento
Lo Stato così concorre a “salvare” l’impresa riducendo
od evitando le conseguenze socio-economiche che un
fallimento comporterebbe
19
20. La transazione fiscale
L’accesso alla transazione è riservata al debitore
nell’ambito:
o del piano di cui all’art. 160, quindi nel contesto della domanda
per l’ammissione al concordato preventivo
o delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di
ristrutturazione di cui all’art. 182-bis
Si applica solo agli imprenditori:
o commerciali soggetti alle norme sul fallimento e sul
concordato preventivo
o agricoli ex art. 2135 c.c.
20
21. La transazione fiscale
Ai sensi dell’art. 182-ter L.F. possono essere oggetto di
accordo transattivo:
“i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e … i relativi
accessori” (transazione tributaria) “nonché i contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria e … i relativi
accessori” (transazione contributivo/previdenziale)
“limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione
dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione
europea”
21
22. La transazione fiscale – la procedura
L’iniziativa è rimessa al debitore
L’attivazione avviene mediante domanda da presentare
nell’ambito del piano di cui all’art. 160 o delle trattative
di cui all’art. 182-bis L.F.
Entro 30 gg l’Amministrazione notifica all’imprenditore
la quantificazione del debito
Il voto favorevole all’adunanza dei creditori (concordato
preventivo) o l’assenso nell’ambito dell’ accordo di
ristrutturazione evidenziano il perfezionarsi della
transazione
22
23. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
23
25. I piani attestati di risanamento
Un modello di attestazione
di ragionevolezza del
piano di risanamento e di riequilibrio finanziario
ex art. 67 L.F.
25
26. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
26
27. Le diverse tipologie di concordato
Concordato preventivo vuole evitare che la crisi sfoci nel
fallimento:
concordato con cessione di beni
concordato garantito
concordato con continuità aziendale
concordato anticipato
Concordato fallimentare vuole rimuovere gli effetti
pregiudizievoli del fallimento già dichiarato; la proposta può
essere presentata anche da un creditore
27
28. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)
Il concordato preventivo, a differenza del fallimento,
presenta una natura ibrida in quanto può avere un utilizzo
liquidatorio o un utilizzo risanatorio
Da un punto di vista economico si presenta come un
accordo proposto dal debitore ai creditori per un parziale
soddisfacimento dell’insolvenza
L’ammisione al concordato preventivo non determina
automaticamente lo scioglimento della società
28
29. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)
Le novità più rilevanti rispetto alla vecchia versione sono:
non è più prevista alcuna percentuale minima per il
pagamento dei creditori chirografari
non è necessario integrare quanto spettante ai
privilegiati
non è più espressamente previsto il vincolo della
“regolare tenuta della contabilità”
vengono meno I limiti connessi all’assoggettamewnto
nei 5 anni precedenti a fallimento, concordato o alla
condanna per bancarotta
29
30. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)
Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina del
concordato preventivo rendendo la procedura più
preventiva ed anticipatoria della crisi aziendale
L’attuale procedura prevede che, insieme al ricorso, il
debitore presenti un piano contenente la decrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della
proposta
La previsione giova soprattutto ai creditori non qualificati
o non assistiti professionalmente
30
31. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)
Il piano deve contenere:
l’indicazione della percentuale di pagamento dei
creditori
l’iter di svolgimento della procedura
una previsione sui tempi di realizzazione della proposta
La presenza di un termine per l’esecuzione della
proposta è centrale nella scelta del voto del creditore
(pochi, maledetti e subito…)
31
32. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)
Il piano, anche nel concordato preventivo, deve essere attestato
da un professionista designato dal debitore
In caso di modifiche sostanziali alla proposta, una nuova
attestazione deve essere presentata
La relazione integrativa deve essere presentata quando:
la percentuale di pagamento dei creditori viene modificata (in
senso migliorativo o peggiorativo)
si alterano i presupposti del piano
Se, invece, cambiano i numeri ma non le modalità con cui i
numeri si realizzano (eventi sopravvenuti ma esterni) una nuova
attestazione non è necessaria.
32
33. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)
“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fisato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e
prorogabile, in presenza di giustificabili motivi, di non oltre
sessanta giorni”
33
34. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)
Tale fattispecie prende spunto dall’automatic stay previsto dal
Chapter 11 della Bankruptcy Law statunitense
Prevede la possibilità per il debitore di impedire ai creditori di
iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive con il deposito
della documentazione attestante che sono in corso trattative per un
accordo con i creditori (almeno il 60% dei crediti)
Il concordato anticipato rientra a pieno tra gli strumenti
anticipatori della crisi, in linea con la progressiva privatizzazione
delle procedure concorsuali attualmente in corso
Il contenuto minimo del ricorso è molto scarno
34
35. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)
La riforma attribuisce un ruolo chiave nell’operazione alla figura
del debitore-imprenditore
L’azienda non viene valorizzata quale bene contendibile
Non si tratta di un vero processo di turnaround aziendale
La possibilità di presentare la vera proposta di concordato solo
successivamente rischia di ritardare i tempi di emersione della
crisi
“Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione degli
effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai
sensi dell’art. 182 bis. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso
a far data dal deposito”
35
36. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
36
38. L’A.S. grandi imprese in crisi
E’ una procedura introdotta alla fine degli anni ‘70 (Legge
Prodi) per fornire uno strumento di gestione più adatto per le
situazioni di crisi di maggiore dimensione
La normativa è stata poi oggetto di osservazioni e di
modifiche nel 1999
Di fatto si tratta di una procedura volta non solo a tutelare i
creditori ma anche a tener conto dell’impatto di politica
economica (in termini occupazioni e di salvaguardia dei
complessi produttivi) derivanti da tali crisi
38
39. L’A.S. grandi imprese in crisi
Possono accedervi le imprese insolventi che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
o almeno 200 lavoratori subordinati;
o debiti non inferiori ai 2/3 dell’attivo di bilancio e dei ricavi
o concrete prospettive di recupero da realizzarsi in uno dei due modi:
- cessione a terzi dei complessi aziendali sulla base di un
programma di prosecuzione dell’esercizio del’impresa di durata
non superiore a un anno;
- ristrutturazione economico finanziaria sulla base di un piano
biennale di risanamento.
39
40. L’A.S. grandi imprese in crisi
La procedura si apre con la dichiarazione di insolvenza da
parte del Tribunale che nomina da 1 a 3 commissari giudiziali
Entro 30 giorni essi presentano una relazione sulle cause
dello stato di insolvenza e sulle prospettive di risanamento o
cessione
Sulla relazione si esprimono il Ministero dello Sviluppo
Economico ed il Tribunale che, entro 30 gg, dispone
l’ammissione alla procedura o il fallimento (doppio binario)
Il Ministero nomina da 1 a 3 commissari straordinari che
dovranno predisporre il programma di ristrutturazione o
cessione (relazione del commissario)
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41. L’A.S. grandi imprese in crisi
La relazione del Commissario Straordinario
Prof. A. Fantozzi
Gruppo Alitalia in A.S.
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42. L’A.S. grandi imprese in crisi
Il commissario assume la gestione dell’impresa senza la
necessità di autorizzazione per le attività della gestione ordinaria
Devono essere autorizzate le cessioni di attività che sono
soggette anche a idonea pubblicità nonché alla valutazione di
esperti in materia
In particolare, la valutazione dei complessi aziendali “deve tener
conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e
nel biennio successivo” indicando il metodo reddituale quale
riferimento per la valutazione
Nel caso di aiuti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’Unione
Europea
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43. L’A.S. grandi imprese in crisi
Gli organi della procedura sono:
commissario straordinario
comitato di sorveglianza
giudice delegato
La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le modalità
previste per il fallimento, dato che si tratta comunque di una
situazione di insolvenza
Le fasi principali della procedura riguardano, dunque:
accertamento del passivo
definizione ed esecuzione del programma
ripartizione dell’attivo
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45. L’A.S. grandi imprese in crisi
Nei dieci giorni successivi alla scadenza il Commissario
presenta una relazione sull’operato
Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il Tribunale dichiara il
fallimento
Vi è sempre, tuttavia, la possibilità di ricorrere a forme di
concordato
L’amministrazione straordinaria può essere estesa a tutte le
società del gruppo, anche a quelle già fallite qualora dalla
gestione unitaria ne derivi un vantaggio complessivo per la
procedura.
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46. L’A.S. grandi imprese in crisi
Una disciplina speciale è stata introdotta con il D.L. 347 del
2003 (Parmalat) e poi modificata con il D.L. 134 del 2008
(Alitalia) che trova applicazione per le imprese soggette alla
disciplina del fallimento e che presentano congiuntamente:
un numero di dipendenti non inferiore a 500 (a livello di
gruppo)
un indebitamento non inferiore a 300 milioni €
E’ stata prevista anche la cessione dei complessi aziendali,
la valutazione dei requisiti per l’ammissione è demandata al
ministero ed i termini sono più brevi
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47. Agenda della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
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49. Informazioni di carattere generale
Si tratta di un gruppo di imprese
Il Tribunale ha optato, comunque, per l’ammissione
a distinte procedure nominando però un unico
giudice delegato
Il caso in questione costituisce uno dei concordati
più rilevanti degli ultimi anni per la dimensione del
gruppo coinvolto: il terzo nel suo settore in Italia
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50. Il settore
Il gruppo T opera nel settore del pannello truciolare
Si tratta di pannelli ottenuti mediante la pressatura
a caldo di particelle legnose di scarto
Tali pannelli devono essere poi nobilitati in modo
da conferire loro le caratteristiche visive del legno
Per far fronte alla elevata concorrenza, le imprese
del settore presentano una forte integrazione
interna o, comunque, a livello di gruppo come è
accaduto per la società T
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51. La storia del gruppo
La società fa parte di un gruppo integrato impegnato nelle
varie fasi produttive che vanno dalla produzione di colle e
resine alla nobilitazione e commercializzazione del pannello
La data di nascita del gruppo va fatta risalire al maggio 1999
quando viene costituita la V spa (capitale sociale 5 milioni di
€)
Nell’ottobre del 1999 V spa delibera un aumento di capitale
da 5 a 60 milioni di € mediante conferimento dei rami
aziendali relativi alla produzione di pannelli grezzi da parte
di società preesistenti tra cui T Spa
In seguito al conferimento T Spa esercita esclusivamente
attività di commercializzazione
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52. La storia del gruppo
L’idea di creare il gruppo nasce dalla volontà di due
diverse famiglie di imprenditori di unire le loro forze
per fronteggiare meglio l’accresciuta concorrenza
presente nel settore
La creazione del gruppo dovrebbe essere
prodromica alla realizzazione di nuovi e più
significativi investimenti
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54. La crisi del gruppo
Poco dopo l’avvio del processo di concentrazione
cominciano a manifestarsi le avvisaglie della crisi
del settore
L’acuirsi della crisi comporta una riduzione dei
prezzi pari a circa il 30% a seguito della pressione
concorrenziale; tale riduzione non è fronteggiabile
dal gruppo senza la creazione di nuovi impianti
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55. La crisi del gruppo
Per far fronte alle difficoltà il gruppo decide di realizzare un
importante investimento con l’acquisto di una particolare
tipologia di pressa in grado di ridurre in modo significativo i
costi di produzione
Per realizzare l’investimento al gruppo servono 25 milioni di
€ in tempi rapidi
I ritardi nell’ottenimento del prestito e la sua solo parziale
erogazione fanno sì che il gruppo non riesca più a rispettare
i tempi previsti così da vanificare lo sforzo effettuato
L’aggravarsi della situazione innesca una crisi di liquidità;
nel febbraio del 2001 le società del gruppo deliberano la
messa in liquidazione volontaria
Contestualmente è stipulato un contratto di affitto d’azienda
per non interrompere l’attività produttiva
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56. L’affitto d’azienda
L’advisor ritiene che la soluzione migliore ai fini del
soddisfacimento dei creditori consista nel dare in
affitto la parte industriale ancora sana
Dopo lunghe trattativa viene raggiunto l’accordo di
affitto d’azienda a favore di una società già
operante nel settore che propone l’acquisto
dell’azienda dopo un periodo di affitto di due anni
Soluzioni analoghe vengono realizzate anche dalle
altre società del gruppo
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57. L’affitto d’azienda
Di seguito riportiamo le caratteristiche del contratto
di affitto d’azienda:
o canone di affitto dell’azienda (costituita essenzialmente
dai contratti con gli agenti, dal portafoglio clienti e dalla
rete di vendita) fissato in 9.000 € al mese;
o assunzione di 5 dipendenti con accollo del TFR;
o obbligo di acquisto del ramo d’azienda, al termine del
contratto di affitto, al prezzo già stabilito di 2,5 milioni di €.
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58. La domanda di concordato preventivo
La natura del passivo è tale per cui non è
ipotizzabile ricorrere a soluzioni stragiudiziali
Il passo successivo è, dunque, quello di presentare
domanda per l’accesso alla procedura di
concordato preventivo
Nella domanda di concordato la società offre per il
pagamento dei suoi debiti la cessione integrale di
tutti i beni presenti nel suo patrimonio (concordato
per cessione dei beni)
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61. La domanda di concordato preventivo
Attraverso il ricorso alla procedura di concordato
preventivo ai creditori chirografari di T viene
garantito il pagamento del 62% dei loro crediti in un
tempo stimato di 36 mesi dall’omologa, con
previsione di interessi sui crediti dilazionati
Attenzione! La nuova versione del concordato
preventivo non richiede più il pagamento del 40%
minimo dei crediti chirografari
I vantaggi rispetto al fallimento:
o valorizzazione ai prezzi di mercato dei beni ceduti;
o nessuna possibilità di esperire azioni revocatorie.
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62. La situazione al 30.06.02
(dopo l’ammissione eprima dell’omologa)
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63. Lo svolgimento dei concordati
• Nel giugno del 2001 il Tribunale ammette le cinque società
alla procedura di concordato preventivo nominando un
unico giudice delegato e cinque commissari
• In sede di adunanza dei creditori il commissario giudica
positivamente la soluzione concordataria che viene
approvata anche dalla maggioranza dei creditori
• Si ritiene che, pur in presenza di un notevole incremento
del debito chirografario, il concordato sarà in grado di
pagare almeno il 55% dei chirografari
• Il concordato è finalmente omologato nel 2003 e nominato
il liquidatore
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64. Riepilogo a della giornata
Programma della mattina:
L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
il piano attestato ex art. 67
gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
La transazione fiscale
Un caso di piano attestato: il piano Alfa
Programma del pomeriggio:
Il concordato preventivo
L’amministrazione straordinaria
Un caso di concordato preventivo: il caso T
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65. Alcuni riferimenti bibliografici
G. Buffelli, P. D’Andrea, Le crisi d’impresa, Il Sole 24
Ore, 2012
AA.VV., Salvataggio delle imprese in crisi. Le nuove
regole, Il Sole 24 Ore, 2012
CNDC, Crisi d’impresa: strumenti per l’individuazione di
una procedura d’allerta, 2005
CNDC, Amministrazione straordinaria, impatto della
riforma fallimentare e scenari di armonizzazione, 2010
E.mail simone.terzani@unipg.it
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