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Crisi, ristrutturazione
                        e risanamento delle imprese




Roma, 1 dicembre 2012

Prof. Simone Terzani
Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      2
La riforma delle procedure concorsuali

•    La legge 80 del 2005 ha significativamente riformato la normativa
     del diritto fallimentare risalente al Regio Decreto del 1942
•    La finalità principale della nuova normativa è quella di prediligere
     un approccio conservativo del bene impresa (ottica aziendale)
     rispetto al precedente, innegabile, approccio liquidatorio (ottica
     giuridica)
•    In questo ambito sono stati inseriti due istituti, entrambi lasciati
     all’iniziativa dell’imprenditore, che sono:
     •    il piano di risanamento, di totale natura privatistica, mancando
          qualsiasi controllo giurisdizionale, se non a posteriori, in caso
          di successiva eventuale procedura concorsuale
     •    gli accordi di ristrutturazione del debito, di natura privatistica
          sia nella fase ante-omologa che in quella dell’esecuzione

                                                                          3
Crisi e risanamento aziendale




Il complesso caso di “Risanamento”




                                     4
I piani attestati di risanamento

•  Si tratta dei piani di risanamento ex art. 67 comma 3
   lettera d della Legge Fallimentare inseriti dal legislatore
   nell’ambito della riforma dell’azione revocatoria
•  Il legislatore prevede l’esclusione dalla revocabilità per
   gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal
   debitore in esecuzione di un piano potenzialmente in
   grado di risanare l’azienda
•  Il piano attestato si distingue dalle procedure
   concorsuali propriamente dette per la sua natura
   strettamente privatistica e sostanzialmente unilaterale

                                                            5
I piani attestati di risanamento

•  La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (non
   più ragionevolezza), volto a consentire il risanamento
   dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il
   riequilibrio della sua situazione finanziaria, deve essere
   attestata da un esperto
•  L’esperto in questione deve essere iscritto all’albo dei
   revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti previsti
   per la nomina a curatore fallimentare
•  Il vantaggio del piano attestato riguarda, principalmente, la
   tutela del terzo che sia a conoscenza dello stato di crisi e
   che potrebbe essere restio a porre in essere azioni, anche
   volte al risanamento, per timore delle successive possibili
   azioni revocatorie.

                                                                  6
I piani attestati di risanamento

  La legge non prevede che il piano sia reso noto ai creditori
   ed ai terzi
  Esso è destinato a produrre i suoi effetti unicamente nel
   caso di evoluzione negativa della situazione con
   conseguente dichiarazione di fallimento ed eventuale
   assoggettamento a revocatoria
  In tal caso il piano potrà emergere come scudo contro
   l’iniziativa “recuperatoria” degli organi della procedura
   fallimentare
  E’ evidente, comunque, l’importanza di fornire data certa al
   piano in questione
                                                              7
La struttura dell’attestazione

  Finalità e contenuto del piano e dell’attestazione
  L’indipendenza del professionista attestatore
  Breve presentazione dell’impresa
  Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
  Le verifiche compiute e le informazioni assunte
  Il piano industriale ed il piano finanziario
  I negozi attuativi
  Il giudizio professionale sul piano
  L’asseverazione

                                                        8
Il piano attestato di gruppo

  Nel silenzio della norma in materia si ritiene che il piano
   attestato debba essere predisposto dalla capogruppo


  Esso verrà redatto sulla base di documenti consolidati e
   così, ugualmente, i connessi indici di bilancio


  Il piano dovrà essere approvato da parte dei consigli di
   amministrazione della capogruppo e delle società
   partecipate


                                                             9
Il piano attestato (novità L. 134/2012)

  Oggetto dell’attestazione:
     veridicità dei dati aziendali
     fattibilità del piano
  Possibilità di pubblicate il piano presso il registro delle
   imprese, necessario per dare data certa al documento al
   fine di fissare il confine per gli attivi revocabili e non
  Il professionista attestatore:
     è specificato che la nomina è di spettanza del debitore
     sono specificati i requisiti

                                                                10
Il piano attestato (novità L. 134/2012)

  Requisiti dell’attestatore:
     che sia iscritto nel registro dei revisori legali
     che sia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore
      fallimentare
     che sia indipendente ovvero:
           non legato all’impresa né a coloro che hanno interesse
            nell’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
            professionale tali da comprometterne l’indipendenza
           in possesso dei requisiti previsti dal 2399 c.c. (no coniuge,
            parente, affine, interdetto, inabilitato, fallito)
           negli ultimi 5 anni non ha prestato attività di lavoro a favore del
            debitore ne ha partecipato a organi di amministrazione e di
            controllo dello stesso
                                                                             11
Gli accordi di ristrutturazione del debito




         Il caso Delta




                                       12
Gli accordi di ristrutturazione del debito

    La Riforma del diritto fallimentare del 2005 ha introdotto l’istituto degli
     accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis LF): si tratta di uno
     o più accordi di natura privatistica tra l’imprenditore in stato di crisi ed i
     suoi creditori

    Si tratta di “accordi” perché l’imprenditore in crisi può stipulare più
     accordi specifici con i singoli creditori senza essere vincolato dal
     riconoscimento di privilegi o dal rispetto della par condicio creditorum

    L’accordo deve riguardare almeno il 60% dei crediti (senza la specifica
     di quali crediti si tratti); l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale
     dei restanti creditori deve essere attestata da un esperto in una apposita
     relazione

    L’accordo ha natura privatistica per cui è giuridicamente vincolante solo
     per coloro che lo hanno sottoscritto
                                                                                 13
Gli accordi di ristrutturazione del debito

  L’accordo ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
   registro delle imprese
  Entro 30 giorni i creditori interessati possono presentare
   opposizione in Tribunale; questo deciderà in merito e
   procederà con l’omologa in camera di consiglio anche
   avvalendosi di una CTU
  Con tale accordo sono sospese per 60 gg le eventuali azioni
   cautelari o esecutive sul patrimonio dell’imprenditore
  Inoltre, gli atti conseguenti a tale accordo sono al riparo da
   revocatoria fallimentare nonché sono tutelati gli eventuali
   pagamenti che potrebbero essere ritenuti preferenziali
                                                               14
Gli accordi di ristrutturazione del debito

  Si tratta di uno strumento introdotto per risolvere le crisi di
   natura strettamente finanziaria
  L’iter di tali accordi è, dunque, il seguente:
  o  stipulazione dell’accordo, anche in via individuale con ogni
     creditore interessato;

  o  deposito dell’accordo con una relazione, redatta da un esperto,
     circa l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i
     creditori che non lo hanno sottoscritto;

  o  pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese;

  o  decisione sulle eventuali opposizioni          e   conseguente
     omologazione da parte del Tribunale.
                                                                    15
Gli accordi di ristrutturazione del debito

  Le principali novità introdotte dal D.L. 83/2012 riguardano:
     ruolo del professionista (designato dal debitore ed attestatore
      della veridicità dei dati aziendali oltre che dell’attuabilità del
      piano)

     previsione di un termine preciso (120gg dall’omologazione per i
      crediti già scaduti e 120 gg dalla data di scadenza per gli altri)
      per il pagamento dei creditori non aderenti all’accordo

     previsione che i 60 gg di protezione riguardi anche l’eventuale
      acquisizione di titoli di prelazione, se non concordati

     possibilità espressa di contrarre finanziamenti non prededucibili
      se il professionista attesta che tali finanziamenti sono funzionali
      alla miglior soddisfazione dei creditori
                                                                      16
Gli accordi di ristrutturazione del debito




    La proposta ai creditori
  di ristrutturazione dei debiti




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Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      18
La transazione fiscale

  L’art. 146 D.Lgs 9.01.2006 n. 5, modificando la Legge
   Fallimentare, ha introdotto l’istituto della transazione
   fiscale (art. 182 ter L.F.)
  L’istituto ha un notevole rilievo in quanto consente di
   abbattere o, comunque, dilazionare il debito erariale
   allo scopo di evitare il definitivo stato di insolvenza,
   presupposto per dichiarare il fallimento
  Lo Stato così concorre a “salvare” l’impresa riducendo
   od evitando le conseguenze socio-economiche che un
   fallimento comporterebbe

                                                         19
La transazione fiscale

  L’accesso alla transazione è riservata al debitore
   nell’ambito:
  o  del piano di cui all’art. 160, quindi nel contesto della domanda
     per l’ammissione al concordato preventivo

  o  delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di
     ristrutturazione di cui all’art. 182-bis

  Si applica solo agli imprenditori:
  o       commerciali soggetti alle norme sul fallimento e sul
       concordato preventivo

  o  agricoli ex art. 2135 c.c.
                                                                  20
La transazione fiscale

  Ai sensi dell’art. 182-ter L.F. possono essere oggetto di
   accordo transattivo:
  “i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e … i relativi
  accessori” (transazione tributaria) “nonché i contributi
  amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e
  assistenza      obbligatoria      e     …      i    relativi
  accessori”    (transazione      contributivo/previdenziale)
  “limitatamente alla quota di debito avente natura
  chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione
  dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione
  europea”
                                                             21
La transazione fiscale – la procedura

  L’iniziativa è rimessa al debitore
  L’attivazione avviene mediante domanda da presentare
   nell’ambito del piano di cui all’art. 160 o delle trattative
   di cui all’art. 182-bis L.F.
  Entro 30 gg l’Amministrazione notifica all’imprenditore
   la quantificazione del debito
  Il voto favorevole all’adunanza dei creditori (concordato
   preventivo) o l’assenso nell’ambito dell’ accordo di
   ristrutturazione evidenziano il perfezionarsi della
   transazione
                                                             22
Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      23
Crisi e risanamento




Un esempio di piano attestato:
        IL CASO ALFA




                                 24
I piani attestati di risanamento




         Un modello di attestazione
             di ragionevolezza del
piano di risanamento e di riequilibrio finanziario
                  ex art. 67 L.F.




                                                     25
Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      26
Le diverse tipologie di concordato

  Concordato preventivo vuole evitare che la crisi sfoci nel
fallimento:
    concordato con cessione di beni
    concordato garantito
    concordato con continuità aziendale

    concordato anticipato

  Concordato fallimentare vuole rimuovere gli effetti
pregiudizievoli del fallimento già dichiarato; la proposta può
essere presentata anche da un creditore

                                                             27
Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Il concordato preventivo, a differenza del fallimento,
presenta una natura ibrida in quanto può avere un utilizzo
liquidatorio o un utilizzo risanatorio
  Da un punto di vista economico si presenta come un
accordo proposto dal debitore ai creditori per un parziale
soddisfacimento dell’insolvenza
  L’ammisione al concordato preventivo non determina
automaticamente lo scioglimento della società




                                                         28
Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Le novità più rilevanti rispetto alla vecchia versione sono:
    non è più prevista alcuna percentuale minima per il
     pagamento dei creditori chirografari
    non è necessario integrare quanto spettante ai
     privilegiati
    non è più espressamente previsto il vincolo della
     “regolare tenuta della contabilità”
    vengono meno I limiti connessi all’assoggettamewnto
     nei 5 anni precedenti a fallimento, concordato o alla
     condanna per bancarotta

                                                              29
Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina del
concordato preventivo rendendo la procedura più
preventiva ed anticipatoria della crisi aziendale
  L’attuale procedura prevede che, insieme al ricorso, il
debitore presenti un piano contenente la decrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della
proposta
  La previsione giova soprattutto ai creditori non qualificati
o non assistiti professionalmente



                                                              30
Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Il piano deve contenere:
    l’indicazione della percentuale di pagamento dei
     creditori
      l’iter di svolgimento della procedura
    una previsione sui tempi di realizzazione della proposta


  La presenza di un termine per l’esecuzione della
proposta è centrale nella scelta del voto del creditore
(pochi, maledetti e subito…)


                                                                31
Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Il piano, anche nel concordato preventivo, deve essere attestato
da un professionista designato dal debitore
  In caso di modifiche sostanziali alla proposta, una nuova
attestazione deve essere presentata
  La relazione integrativa deve essere presentata quando:
    la percentuale di pagamento dei creditori viene modificata (in
     senso migliorativo o peggiorativo)
    si alterano i presupposti del piano
  Se, invece, cambiano i numeri ma non le modalità con cui i
numeri si realizzano (eventi sopravvenuti ma esterni) una nuova
attestazione non è necessaria.

                                                                  32
Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)



“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi   di   presentare   la   proposta,   il   piano   e   la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fisato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e
prorogabile, in presenza di giustificabili motivi, di non oltre
sessanta giorni”



                                                                    33
Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)

  Tale fattispecie prende spunto dall’automatic stay previsto dal
Chapter 11 della Bankruptcy Law statunitense
  Prevede la possibilità per il debitore di impedire ai creditori di
iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive con il deposito
della documentazione attestante che sono in corso trattative per un
accordo con i creditori (almeno il 60% dei crediti)
  Il concordato anticipato rientra a pieno tra gli strumenti
anticipatori della crisi, in linea con la progressiva privatizzazione
delle procedure concorsuali attualmente in corso
  Il contenuto minimo del ricorso è molto scarno



                                                                    34
Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)

  La riforma attribuisce un ruolo chiave nell’operazione alla figura
del debitore-imprenditore

  L’azienda non viene valorizzata quale bene contendibile
  Non si tratta di un vero processo di turnaround aziendale

  La possibilità di presentare la vera proposta di concordato solo
successivamente rischia di ritardare i tempi di emersione della
crisi

  “Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione degli
effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai
sensi dell’art. 182 bis. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso
a far data dal deposito”

                                                                    35
Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      36
Crisi e risanamento aziendale




  Il caso Mariella Burani




                                37
L’A.S. grandi imprese in crisi

  E’ una procedura introdotta alla fine degli anni ‘70 (Legge
   Prodi) per fornire uno strumento di gestione più adatto per le
   situazioni di crisi di maggiore dimensione
  La normativa è stata poi oggetto di osservazioni e di
   modifiche nel 1999
  Di fatto si tratta di una procedura volta non solo a tutelare i
   creditori ma anche a tener conto dell’impatto di politica
   economica (in termini occupazioni e di salvaguardia dei
   complessi produttivi) derivanti da tali crisi



                                                               38
L’A.S. grandi imprese in crisi

  Possono accedervi le imprese insolventi che presentino
   congiuntamente i seguenti requisiti:
  o  almeno 200 lavoratori subordinati;

  o  debiti non inferiori ai 2/3 dell’attivo di bilancio e dei ricavi

  o  concrete prospettive di recupero da realizzarsi in uno dei due modi:

     -    cessione a terzi dei complessi aziendali sulla base di un
          programma di prosecuzione dell’esercizio del’impresa di durata
          non superiore a un anno;

     -    ristrutturazione economico finanziaria sulla base di un piano
          biennale di risanamento.


                                                                            39
L’A.S. grandi imprese in crisi

  La procedura si apre con la dichiarazione di insolvenza da
   parte del Tribunale che nomina da 1 a 3 commissari giudiziali
  Entro 30 giorni essi presentano una relazione sulle cause
   dello stato di insolvenza e sulle prospettive di risanamento o
   cessione
  Sulla relazione si esprimono il Ministero dello Sviluppo
   Economico ed il Tribunale che, entro 30 gg, dispone
   l’ammissione alla procedura o il fallimento (doppio binario)
  Il Ministero nomina da 1 a 3 commissari straordinari che
   dovranno predisporre il programma di ristrutturazione o
   cessione (relazione del commissario)
                                                              40
L’A.S. grandi imprese in crisi




La relazione del Commissario Straordinario
             Prof. A. Fantozzi
           Gruppo Alitalia in A.S.




                                             41
L’A.S. grandi imprese in crisi

  Il commissario assume la gestione dell’impresa senza la
   necessità di autorizzazione per le attività della gestione ordinaria

  Devono essere autorizzate le cessioni di attività che sono
   soggette anche a idonea pubblicità nonché alla valutazione di
   esperti in materia

  In particolare, la valutazione dei complessi aziendali “deve tener
   conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e
   nel biennio successivo” indicando il metodo reddituale quale
   riferimento per la valutazione

  Nel caso di aiuti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’Unione
   Europea

                                                                     42
L’A.S. grandi imprese in crisi

  Gli organi della procedura sono:
     commissario straordinario
     comitato di sorveglianza
     giudice delegato
  La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le modalità
   previste per il fallimento, dato che si tratta comunque di una
   situazione di insolvenza
  Le fasi principali della procedura riguardano, dunque:
     accertamento del passivo
     definizione ed esecuzione del programma
     ripartizione dell’attivo

                                                                  43
L’A.S. grandi imprese in crisi




 Il programma di cessione
  Gruppo Alitalia in A.S.




                                 44
L’A.S. grandi imprese in crisi

  Nei dieci giorni successivi alla scadenza il Commissario
   presenta una relazione sull’operato
  Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il Tribunale dichiara il
   fallimento
  Vi è sempre, tuttavia, la possibilità di ricorrere a forme di
   concordato
  L’amministrazione straordinaria può essere estesa a tutte le
   società del gruppo, anche a quelle già fallite qualora dalla
   gestione unitaria ne derivi un vantaggio complessivo per la
   procedura.

                                                                   45
L’A.S. grandi imprese in crisi

  Una disciplina speciale è stata introdotta con il D.L. 347 del
   2003 (Parmalat) e poi modificata con il D.L. 134 del 2008
   (Alitalia) che trova applicazione per le imprese soggette alla
   disciplina del fallimento e che presentano congiuntamente:
     un numero di dipendenti non inferiore a 500 (a livello di
      gruppo)
     un indebitamento non inferiore a 300 milioni €
  E’ stata prevista anche la cessione dei complessi aziendali,
   la valutazione dei requisiti per l’ammissione è demandata al
   ministero ed i termini sono più brevi

                                                               46
Agenda della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      47
La domanda di concordato
preventivo: il caso T




                           48
Informazioni di carattere generale

  Si tratta di un gruppo di imprese
  Il Tribunale ha optato, comunque, per l’ammissione
   a distinte procedure nominando però un unico
   giudice delegato
  Il caso in questione costituisce uno dei concordati
   più rilevanti degli ultimi anni per la dimensione del
   gruppo coinvolto: il terzo nel suo settore in Italia



                                                     49
Il settore

  Il gruppo T opera nel settore del pannello truciolare
  Si tratta di pannelli ottenuti mediante la pressatura
   a caldo di particelle legnose di scarto
  Tali pannelli devono essere poi nobilitati in modo
   da conferire loro le caratteristiche visive del legno
  Per far fronte alla elevata concorrenza, le imprese
   del settore presentano una forte integrazione
   interna o, comunque, a livello di gruppo come è
   accaduto per la società T
                                                      50
La storia del gruppo

  La società fa parte di un gruppo integrato impegnato nelle
   varie fasi produttive che vanno dalla produzione di colle e
   resine alla nobilitazione e commercializzazione del pannello
  La data di nascita del gruppo va fatta risalire al maggio 1999
   quando viene costituita la V spa (capitale sociale 5 milioni di
   €)
  Nell’ottobre del 1999 V spa delibera un aumento di capitale
   da 5 a 60 milioni di € mediante conferimento dei rami
   aziendali relativi alla produzione di pannelli grezzi da parte
   di società preesistenti tra cui T Spa
  In seguito al conferimento T Spa esercita esclusivamente
   attività di commercializzazione


                                                               51
La storia del gruppo

  L’idea di creare il gruppo nasce dalla volontà di due
   diverse famiglie di imprenditori di unire le loro forze
   per fronteggiare meglio l’accresciuta concorrenza
   presente nel settore
  La creazione del gruppo dovrebbe essere
   prodromica alla realizzazione di nuovi e più
   significativi investimenti




                                                       52
I principali dati economici




                              53
La crisi del gruppo

  Poco dopo l’avvio del processo di concentrazione
   cominciano a manifestarsi le avvisaglie della crisi
   del settore
  L’acuirsi della crisi comporta una riduzione dei
   prezzi pari a circa il 30% a seguito della pressione
   concorrenziale; tale riduzione non è fronteggiabile
   dal gruppo senza la creazione di nuovi impianti




                                                     54
La crisi del gruppo

  Per far fronte alle difficoltà il gruppo decide di realizzare un
   importante investimento con l’acquisto di una particolare
   tipologia di pressa in grado di ridurre in modo significativo i
   costi di produzione
  Per realizzare l’investimento al gruppo servono 25 milioni di
   € in tempi rapidi
  I ritardi nell’ottenimento del prestito e la sua solo parziale
   erogazione fanno sì che il gruppo non riesca più a rispettare
   i tempi previsti così da vanificare lo sforzo effettuato
  L’aggravarsi della situazione innesca una crisi di liquidità;
   nel febbraio del 2001 le società del gruppo deliberano la
   messa in liquidazione volontaria
  Contestualmente è stipulato un contratto di affitto d’azienda
   per non interrompere l’attività produttiva
                                                                55
L’affitto d’azienda

  L’advisor ritiene che la soluzione migliore ai fini del
   soddisfacimento dei creditori consista nel dare in
   affitto la parte industriale ancora sana
  Dopo lunghe trattativa viene raggiunto l’accordo di
   affitto d’azienda a favore di una società già
   operante nel settore che propone l’acquisto
   dell’azienda dopo un periodo di affitto di due anni
  Soluzioni analoghe vengono realizzate anche dalle
   altre società del gruppo

                                                       56
L’affitto d’azienda

  Di seguito riportiamo le caratteristiche del contratto
   di affitto d’azienda:
  o  canone di affitto dell’azienda (costituita essenzialmente
     dai contratti con gli agenti, dal portafoglio clienti e dalla
     rete di vendita) fissato in 9.000 € al mese;
  o  assunzione di 5 dipendenti con accollo del TFR;
  o  obbligo di acquisto del ramo d’azienda, al termine del
     contratto di affitto, al prezzo già stabilito di 2,5 milioni di €.




                                                                    57
La domanda di concordato preventivo

  La natura del passivo è tale per cui non è
   ipotizzabile ricorrere a soluzioni stragiudiziali
  Il passo successivo è, dunque, quello di presentare
   domanda per l’accesso alla procedura di
   concordato preventivo
  Nella domanda di concordato la società offre per il
   pagamento dei suoi debiti la cessione integrale di
   tutti i beni presenti nel suo patrimonio (concordato
   per cessione dei beni)


                                                    58
La situazione debitoria (migliaia di €)




                                      59
La struttura dell’attivo (migliaia di €)




                                       60
La domanda di concordato preventivo

  Attraverso il ricorso alla procedura di concordato
   preventivo ai creditori chirografari di T viene
   garantito il pagamento del 62% dei loro crediti in un
   tempo stimato di 36 mesi dall’omologa, con
   previsione di interessi sui crediti dilazionati
  Attenzione! La nuova versione del concordato
   preventivo non richiede più il pagamento del 40%
   minimo dei crediti chirografari
  I vantaggi rispetto al fallimento:
  o  valorizzazione ai prezzi di mercato dei beni ceduti;
  o  nessuna possibilità di esperire azioni revocatorie.
                                                            61
La situazione al 30.06.02
(dopo l’ammissione eprima dell’omologa)




                                    62
Lo svolgimento dei concordati

•  Nel giugno del 2001 il Tribunale ammette le cinque società
   alla procedura di concordato preventivo nominando un
   unico giudice delegato e cinque commissari

•  In sede di adunanza dei creditori il commissario giudica
   positivamente la soluzione concordataria che viene
   approvata anche dalla maggioranza dei creditori

•  Si ritiene che, pur in presenza di un notevole incremento
   del debito chirografario, il concordato sarà in grado di
   pagare almeno il 55% dei chirografari

•  Il concordato è finalmente omologato nel 2003 e nominato
   il liquidatore

                                                            63
Riepilogo a della giornata

  Programma della mattina:
    L’approccio di conservazione della continuità aziendale:
        il piano attestato ex art. 67
        gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

    La transazione fiscale
    Un caso di piano attestato: il piano Alfa
  Programma del pomeriggio:
    Il concordato preventivo
    L’amministrazione straordinaria
    Un caso di concordato preventivo: il caso T
                                                                      64
Alcuni riferimenti bibliografici

  G. Buffelli, P. D’Andrea, Le crisi d’impresa, Il Sole 24
Ore, 2012
  AA.VV., Salvataggio delle imprese in crisi. Le nuove
regole, Il Sole 24 Ore, 2012
  CNDC, Crisi d’impresa: strumenti per l’individuazione di
una procedura d’allerta, 2005
 CNDC, Amministrazione straordinaria, impatto della
riforma fallimentare e scenari di armonizzazione, 2010
 E.mail simone.terzani@unipg.it

                                                              65

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  • 1. Crisi, ristrutturazione e risanamento delle imprese Roma, 1 dicembre 2012 Prof. Simone Terzani
  • 2. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 2
  • 3. La riforma delle procedure concorsuali •  La legge 80 del 2005 ha significativamente riformato la normativa del diritto fallimentare risalente al Regio Decreto del 1942 •  La finalità principale della nuova normativa è quella di prediligere un approccio conservativo del bene impresa (ottica aziendale) rispetto al precedente, innegabile, approccio liquidatorio (ottica giuridica) •  In questo ambito sono stati inseriti due istituti, entrambi lasciati all’iniziativa dell’imprenditore, che sono: •  il piano di risanamento, di totale natura privatistica, mancando qualsiasi controllo giurisdizionale, se non a posteriori, in caso di successiva eventuale procedura concorsuale •  gli accordi di ristrutturazione del debito, di natura privatistica sia nella fase ante-omologa che in quella dell’esecuzione 3
  • 4. Crisi e risanamento aziendale Il complesso caso di “Risanamento” 4
  • 5. I piani attestati di risanamento •  Si tratta dei piani di risanamento ex art. 67 comma 3 lettera d della Legge Fallimentare inseriti dal legislatore nell’ambito della riforma dell’azione revocatoria •  Il legislatore prevede l’esclusione dalla revocabilità per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore in esecuzione di un piano potenzialmente in grado di risanare l’azienda •  Il piano attestato si distingue dalle procedure concorsuali propriamente dette per la sua natura strettamente privatistica e sostanzialmente unilaterale 5
  • 6. I piani attestati di risanamento •  La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (non più ragionevolezza), volto a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, deve essere attestata da un esperto •  L’esperto in questione deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare •  Il vantaggio del piano attestato riguarda, principalmente, la tutela del terzo che sia a conoscenza dello stato di crisi e che potrebbe essere restio a porre in essere azioni, anche volte al risanamento, per timore delle successive possibili azioni revocatorie. 6
  • 7. I piani attestati di risanamento   La legge non prevede che il piano sia reso noto ai creditori ed ai terzi   Esso è destinato a produrre i suoi effetti unicamente nel caso di evoluzione negativa della situazione con conseguente dichiarazione di fallimento ed eventuale assoggettamento a revocatoria   In tal caso il piano potrà emergere come scudo contro l’iniziativa “recuperatoria” degli organi della procedura fallimentare   E’ evidente, comunque, l’importanza di fornire data certa al piano in questione 7
  • 8. La struttura dell’attestazione   Finalità e contenuto del piano e dell’attestazione   L’indipendenza del professionista attestatore   Breve presentazione dell’impresa   Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica   Le verifiche compiute e le informazioni assunte   Il piano industriale ed il piano finanziario   I negozi attuativi   Il giudizio professionale sul piano   L’asseverazione 8
  • 9. Il piano attestato di gruppo   Nel silenzio della norma in materia si ritiene che il piano attestato debba essere predisposto dalla capogruppo   Esso verrà redatto sulla base di documenti consolidati e così, ugualmente, i connessi indici di bilancio   Il piano dovrà essere approvato da parte dei consigli di amministrazione della capogruppo e delle società partecipate 9
  • 10. Il piano attestato (novità L. 134/2012)   Oggetto dell’attestazione:   veridicità dei dati aziendali   fattibilità del piano   Possibilità di pubblicate il piano presso il registro delle imprese, necessario per dare data certa al documento al fine di fissare il confine per gli attivi revocabili e non   Il professionista attestatore:   è specificato che la nomina è di spettanza del debitore   sono specificati i requisiti 10
  • 11. Il piano attestato (novità L. 134/2012)   Requisiti dell’attestatore:   che sia iscritto nel registro dei revisori legali   che sia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare   che sia indipendente ovvero:   non legato all’impresa né a coloro che hanno interesse nell’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza   in possesso dei requisiti previsti dal 2399 c.c. (no coniuge, parente, affine, interdetto, inabilitato, fallito)   negli ultimi 5 anni non ha prestato attività di lavoro a favore del debitore ne ha partecipato a organi di amministrazione e di controllo dello stesso 11
  • 12. Gli accordi di ristrutturazione del debito Il caso Delta 12
  • 13. Gli accordi di ristrutturazione del debito   La Riforma del diritto fallimentare del 2005 ha introdotto l’istituto degli accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis LF): si tratta di uno o più accordi di natura privatistica tra l’imprenditore in stato di crisi ed i suoi creditori   Si tratta di “accordi” perché l’imprenditore in crisi può stipulare più accordi specifici con i singoli creditori senza essere vincolato dal riconoscimento di privilegi o dal rispetto della par condicio creditorum   L’accordo deve riguardare almeno il 60% dei crediti (senza la specifica di quali crediti si tratti); l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei restanti creditori deve essere attestata da un esperto in una apposita relazione   L’accordo ha natura privatistica per cui è giuridicamente vincolante solo per coloro che lo hanno sottoscritto 13
  • 14. Gli accordi di ristrutturazione del debito   L’accordo ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese   Entro 30 giorni i creditori interessati possono presentare opposizione in Tribunale; questo deciderà in merito e procederà con l’omologa in camera di consiglio anche avvalendosi di una CTU   Con tale accordo sono sospese per 60 gg le eventuali azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell’imprenditore   Inoltre, gli atti conseguenti a tale accordo sono al riparo da revocatoria fallimentare nonché sono tutelati gli eventuali pagamenti che potrebbero essere ritenuti preferenziali 14
  • 15. Gli accordi di ristrutturazione del debito   Si tratta di uno strumento introdotto per risolvere le crisi di natura strettamente finanziaria   L’iter di tali accordi è, dunque, il seguente: o  stipulazione dell’accordo, anche in via individuale con ogni creditore interessato; o  deposito dell’accordo con una relazione, redatta da un esperto, circa l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i creditori che non lo hanno sottoscritto; o  pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese; o  decisione sulle eventuali opposizioni e conseguente omologazione da parte del Tribunale. 15
  • 16. Gli accordi di ristrutturazione del debito   Le principali novità introdotte dal D.L. 83/2012 riguardano:   ruolo del professionista (designato dal debitore ed attestatore della veridicità dei dati aziendali oltre che dell’attuabilità del piano)   previsione di un termine preciso (120gg dall’omologazione per i crediti già scaduti e 120 gg dalla data di scadenza per gli altri) per il pagamento dei creditori non aderenti all’accordo   previsione che i 60 gg di protezione riguardi anche l’eventuale acquisizione di titoli di prelazione, se non concordati   possibilità espressa di contrarre finanziamenti non prededucibili se il professionista attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori 16
  • 17. Gli accordi di ristrutturazione del debito La proposta ai creditori di ristrutturazione dei debiti 17
  • 18. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 18
  • 19. La transazione fiscale   L’art. 146 D.Lgs 9.01.2006 n. 5, modificando la Legge Fallimentare, ha introdotto l’istituto della transazione fiscale (art. 182 ter L.F.)   L’istituto ha un notevole rilievo in quanto consente di abbattere o, comunque, dilazionare il debito erariale allo scopo di evitare il definitivo stato di insolvenza, presupposto per dichiarare il fallimento   Lo Stato così concorre a “salvare” l’impresa riducendo od evitando le conseguenze socio-economiche che un fallimento comporterebbe 19
  • 20. La transazione fiscale   L’accesso alla transazione è riservata al debitore nell’ambito: o  del piano di cui all’art. 160, quindi nel contesto della domanda per l’ammissione al concordato preventivo o  delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis   Si applica solo agli imprenditori: o  commerciali soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo o  agricoli ex art. 2135 c.c. 20
  • 21. La transazione fiscale   Ai sensi dell’art. 182-ter L.F. possono essere oggetto di accordo transattivo: “i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e … i relativi accessori” (transazione tributaria) “nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e … i relativi accessori” (transazione contributivo/previdenziale) “limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea” 21
  • 22. La transazione fiscale – la procedura   L’iniziativa è rimessa al debitore   L’attivazione avviene mediante domanda da presentare nell’ambito del piano di cui all’art. 160 o delle trattative di cui all’art. 182-bis L.F.   Entro 30 gg l’Amministrazione notifica all’imprenditore la quantificazione del debito   Il voto favorevole all’adunanza dei creditori (concordato preventivo) o l’assenso nell’ambito dell’ accordo di ristrutturazione evidenziano il perfezionarsi della transazione 22
  • 23. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 23
  • 24. Crisi e risanamento Un esempio di piano attestato: IL CASO ALFA 24
  • 25. I piani attestati di risanamento Un modello di attestazione di ragionevolezza del piano di risanamento e di riequilibrio finanziario ex art. 67 L.F. 25
  • 26. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 26
  • 27. Le diverse tipologie di concordato   Concordato preventivo vuole evitare che la crisi sfoci nel fallimento:   concordato con cessione di beni   concordato garantito   concordato con continuità aziendale   concordato anticipato   Concordato fallimentare vuole rimuovere gli effetti pregiudizievoli del fallimento già dichiarato; la proposta può essere presentata anche da un creditore 27
  • 28. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)   Il concordato preventivo, a differenza del fallimento, presenta una natura ibrida in quanto può avere un utilizzo liquidatorio o un utilizzo risanatorio   Da un punto di vista economico si presenta come un accordo proposto dal debitore ai creditori per un parziale soddisfacimento dell’insolvenza   L’ammisione al concordato preventivo non determina automaticamente lo scioglimento della società 28
  • 29. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)   Le novità più rilevanti rispetto alla vecchia versione sono:   non è più prevista alcuna percentuale minima per il pagamento dei creditori chirografari   non è necessario integrare quanto spettante ai privilegiati   non è più espressamente previsto il vincolo della “regolare tenuta della contabilità”   vengono meno I limiti connessi all’assoggettamewnto nei 5 anni precedenti a fallimento, concordato o alla condanna per bancarotta 29
  • 30. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)   Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina del concordato preventivo rendendo la procedura più preventiva ed anticipatoria della crisi aziendale   L’attuale procedura prevede che, insieme al ricorso, il debitore presenti un piano contenente la decrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta   La previsione giova soprattutto ai creditori non qualificati o non assistiti professionalmente 30
  • 31. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)   Il piano deve contenere:   l’indicazione della percentuale di pagamento dei creditori   l’iter di svolgimento della procedura   una previsione sui tempi di realizzazione della proposta   La presenza di un termine per l’esecuzione della proposta è centrale nella scelta del voto del creditore (pochi, maledetti e subito…) 31
  • 32. Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)   Il piano, anche nel concordato preventivo, deve essere attestato da un professionista designato dal debitore   In caso di modifiche sostanziali alla proposta, una nuova attestazione deve essere presentata   La relazione integrativa deve essere presentata quando:   la percentuale di pagamento dei creditori viene modificata (in senso migliorativo o peggiorativo)   si alterano i presupposti del piano   Se, invece, cambiano i numeri ma non le modalità con cui i numeri si realizzano (eventi sopravvenuti ma esterni) una nuova attestazione non è necessaria. 32
  • 33. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6) “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fisato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificabili motivi, di non oltre sessanta giorni” 33
  • 34. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)   Tale fattispecie prende spunto dall’automatic stay previsto dal Chapter 11 della Bankruptcy Law statunitense   Prevede la possibilità per il debitore di impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive con il deposito della documentazione attestante che sono in corso trattative per un accordo con i creditori (almeno il 60% dei crediti)   Il concordato anticipato rientra a pieno tra gli strumenti anticipatori della crisi, in linea con la progressiva privatizzazione delle procedure concorsuali attualmente in corso   Il contenuto minimo del ricorso è molto scarno 34
  • 35. Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)   La riforma attribuisce un ruolo chiave nell’operazione alla figura del debitore-imprenditore   L’azienda non viene valorizzata quale bene contendibile   Non si tratta di un vero processo di turnaround aziendale   La possibilità di presentare la vera proposta di concordato solo successivamente rischia di ritardare i tempi di emersione della crisi   “Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’art. 182 bis. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito” 35
  • 36. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 36
  • 37. Crisi e risanamento aziendale Il caso Mariella Burani 37
  • 38. L’A.S. grandi imprese in crisi   E’ una procedura introdotta alla fine degli anni ‘70 (Legge Prodi) per fornire uno strumento di gestione più adatto per le situazioni di crisi di maggiore dimensione   La normativa è stata poi oggetto di osservazioni e di modifiche nel 1999   Di fatto si tratta di una procedura volta non solo a tutelare i creditori ma anche a tener conto dell’impatto di politica economica (in termini occupazioni e di salvaguardia dei complessi produttivi) derivanti da tali crisi 38
  • 39. L’A.S. grandi imprese in crisi   Possono accedervi le imprese insolventi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: o  almeno 200 lavoratori subordinati; o  debiti non inferiori ai 2/3 dell’attivo di bilancio e dei ricavi o  concrete prospettive di recupero da realizzarsi in uno dei due modi: -  cessione a terzi dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio del’impresa di durata non superiore a un anno; -  ristrutturazione economico finanziaria sulla base di un piano biennale di risanamento. 39
  • 40. L’A.S. grandi imprese in crisi   La procedura si apre con la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale che nomina da 1 a 3 commissari giudiziali   Entro 30 giorni essi presentano una relazione sulle cause dello stato di insolvenza e sulle prospettive di risanamento o cessione   Sulla relazione si esprimono il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Tribunale che, entro 30 gg, dispone l’ammissione alla procedura o il fallimento (doppio binario)   Il Ministero nomina da 1 a 3 commissari straordinari che dovranno predisporre il programma di ristrutturazione o cessione (relazione del commissario) 40
  • 41. L’A.S. grandi imprese in crisi La relazione del Commissario Straordinario Prof. A. Fantozzi Gruppo Alitalia in A.S. 41
  • 42. L’A.S. grandi imprese in crisi   Il commissario assume la gestione dell’impresa senza la necessità di autorizzazione per le attività della gestione ordinaria   Devono essere autorizzate le cessioni di attività che sono soggette anche a idonea pubblicità nonché alla valutazione di esperti in materia   In particolare, la valutazione dei complessi aziendali “deve tener conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo” indicando il metodo reddituale quale riferimento per la valutazione   Nel caso di aiuti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’Unione Europea 42
  • 43. L’A.S. grandi imprese in crisi   Gli organi della procedura sono:   commissario straordinario   comitato di sorveglianza   giudice delegato   La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le modalità previste per il fallimento, dato che si tratta comunque di una situazione di insolvenza   Le fasi principali della procedura riguardano, dunque:   accertamento del passivo   definizione ed esecuzione del programma   ripartizione dell’attivo 43
  • 44. L’A.S. grandi imprese in crisi Il programma di cessione Gruppo Alitalia in A.S. 44
  • 45. L’A.S. grandi imprese in crisi   Nei dieci giorni successivi alla scadenza il Commissario presenta una relazione sull’operato   Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il Tribunale dichiara il fallimento   Vi è sempre, tuttavia, la possibilità di ricorrere a forme di concordato   L’amministrazione straordinaria può essere estesa a tutte le società del gruppo, anche a quelle già fallite qualora dalla gestione unitaria ne derivi un vantaggio complessivo per la procedura. 45
  • 46. L’A.S. grandi imprese in crisi   Una disciplina speciale è stata introdotta con il D.L. 347 del 2003 (Parmalat) e poi modificata con il D.L. 134 del 2008 (Alitalia) che trova applicazione per le imprese soggette alla disciplina del fallimento e che presentano congiuntamente:   un numero di dipendenti non inferiore a 500 (a livello di gruppo)   un indebitamento non inferiore a 300 milioni €   E’ stata prevista anche la cessione dei complessi aziendali, la valutazione dei requisiti per l’ammissione è demandata al ministero ed i termini sono più brevi 46
  • 47. Agenda della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 47
  • 48. La domanda di concordato preventivo: il caso T 48
  • 49. Informazioni di carattere generale   Si tratta di un gruppo di imprese   Il Tribunale ha optato, comunque, per l’ammissione a distinte procedure nominando però un unico giudice delegato   Il caso in questione costituisce uno dei concordati più rilevanti degli ultimi anni per la dimensione del gruppo coinvolto: il terzo nel suo settore in Italia 49
  • 50. Il settore   Il gruppo T opera nel settore del pannello truciolare   Si tratta di pannelli ottenuti mediante la pressatura a caldo di particelle legnose di scarto   Tali pannelli devono essere poi nobilitati in modo da conferire loro le caratteristiche visive del legno   Per far fronte alla elevata concorrenza, le imprese del settore presentano una forte integrazione interna o, comunque, a livello di gruppo come è accaduto per la società T 50
  • 51. La storia del gruppo   La società fa parte di un gruppo integrato impegnato nelle varie fasi produttive che vanno dalla produzione di colle e resine alla nobilitazione e commercializzazione del pannello   La data di nascita del gruppo va fatta risalire al maggio 1999 quando viene costituita la V spa (capitale sociale 5 milioni di €)   Nell’ottobre del 1999 V spa delibera un aumento di capitale da 5 a 60 milioni di € mediante conferimento dei rami aziendali relativi alla produzione di pannelli grezzi da parte di società preesistenti tra cui T Spa   In seguito al conferimento T Spa esercita esclusivamente attività di commercializzazione 51
  • 52. La storia del gruppo   L’idea di creare il gruppo nasce dalla volontà di due diverse famiglie di imprenditori di unire le loro forze per fronteggiare meglio l’accresciuta concorrenza presente nel settore   La creazione del gruppo dovrebbe essere prodromica alla realizzazione di nuovi e più significativi investimenti 52
  • 53. I principali dati economici 53
  • 54. La crisi del gruppo   Poco dopo l’avvio del processo di concentrazione cominciano a manifestarsi le avvisaglie della crisi del settore   L’acuirsi della crisi comporta una riduzione dei prezzi pari a circa il 30% a seguito della pressione concorrenziale; tale riduzione non è fronteggiabile dal gruppo senza la creazione di nuovi impianti 54
  • 55. La crisi del gruppo   Per far fronte alle difficoltà il gruppo decide di realizzare un importante investimento con l’acquisto di una particolare tipologia di pressa in grado di ridurre in modo significativo i costi di produzione   Per realizzare l’investimento al gruppo servono 25 milioni di € in tempi rapidi   I ritardi nell’ottenimento del prestito e la sua solo parziale erogazione fanno sì che il gruppo non riesca più a rispettare i tempi previsti così da vanificare lo sforzo effettuato   L’aggravarsi della situazione innesca una crisi di liquidità; nel febbraio del 2001 le società del gruppo deliberano la messa in liquidazione volontaria   Contestualmente è stipulato un contratto di affitto d’azienda per non interrompere l’attività produttiva 55
  • 56. L’affitto d’azienda   L’advisor ritiene che la soluzione migliore ai fini del soddisfacimento dei creditori consista nel dare in affitto la parte industriale ancora sana   Dopo lunghe trattativa viene raggiunto l’accordo di affitto d’azienda a favore di una società già operante nel settore che propone l’acquisto dell’azienda dopo un periodo di affitto di due anni   Soluzioni analoghe vengono realizzate anche dalle altre società del gruppo 56
  • 57. L’affitto d’azienda   Di seguito riportiamo le caratteristiche del contratto di affitto d’azienda: o  canone di affitto dell’azienda (costituita essenzialmente dai contratti con gli agenti, dal portafoglio clienti e dalla rete di vendita) fissato in 9.000 € al mese; o  assunzione di 5 dipendenti con accollo del TFR; o  obbligo di acquisto del ramo d’azienda, al termine del contratto di affitto, al prezzo già stabilito di 2,5 milioni di €. 57
  • 58. La domanda di concordato preventivo   La natura del passivo è tale per cui non è ipotizzabile ricorrere a soluzioni stragiudiziali   Il passo successivo è, dunque, quello di presentare domanda per l’accesso alla procedura di concordato preventivo   Nella domanda di concordato la società offre per il pagamento dei suoi debiti la cessione integrale di tutti i beni presenti nel suo patrimonio (concordato per cessione dei beni) 58
  • 59. La situazione debitoria (migliaia di €) 59
  • 60. La struttura dell’attivo (migliaia di €) 60
  • 61. La domanda di concordato preventivo   Attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo ai creditori chirografari di T viene garantito il pagamento del 62% dei loro crediti in un tempo stimato di 36 mesi dall’omologa, con previsione di interessi sui crediti dilazionati   Attenzione! La nuova versione del concordato preventivo non richiede più il pagamento del 40% minimo dei crediti chirografari   I vantaggi rispetto al fallimento: o  valorizzazione ai prezzi di mercato dei beni ceduti; o  nessuna possibilità di esperire azioni revocatorie. 61
  • 62. La situazione al 30.06.02 (dopo l’ammissione eprima dell’omologa) 62
  • 63. Lo svolgimento dei concordati •  Nel giugno del 2001 il Tribunale ammette le cinque società alla procedura di concordato preventivo nominando un unico giudice delegato e cinque commissari •  In sede di adunanza dei creditori il commissario giudica positivamente la soluzione concordataria che viene approvata anche dalla maggioranza dei creditori •  Si ritiene che, pur in presenza di un notevole incremento del debito chirografario, il concordato sarà in grado di pagare almeno il 55% dei chirografari •  Il concordato è finalmente omologato nel 2003 e nominato il liquidatore 63
  • 64. Riepilogo a della giornata   Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:   il piano attestato ex art. 67   gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis   La transazione fiscale   Un caso di piano attestato: il piano Alfa   Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo   L’amministrazione straordinaria   Un caso di concordato preventivo: il caso T 64
  • 65. Alcuni riferimenti bibliografici   G. Buffelli, P. D’Andrea, Le crisi d’impresa, Il Sole 24 Ore, 2012   AA.VV., Salvataggio delle imprese in crisi. Le nuove regole, Il Sole 24 Ore, 2012   CNDC, Crisi d’impresa: strumenti per l’individuazione di una procedura d’allerta, 2005  CNDC, Amministrazione straordinaria, impatto della riforma fallimentare e scenari di armonizzazione, 2010  E.mail simone.terzani@unipg.it 65