SlideShare a Scribd company logo
LA SOCIETÀ PER AZIONI
UNITÀ 10

Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
LE NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

S.P.A.: artt. 2325-2451 c.c.
119 – 165 septies T.U.F.
S.A.P.A.: artt. 2452 – 2461 c.c.
S.R.L.: artt. 2462 – 2483 c.c.
DEFINIZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI
La società per azioni è una società di capitali nella
quale:
a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società col suo patrimonio (art. 2325, 1°
comma);
b) la partecipazione sociale è rappresentata da
azioni (art. 2346, 1° comma).
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ
PER AZIONI
 origine contrattuale ovvero unilaterale;
 personalità giuridica;
 responsabilità dei soci limitata al conferimento (2325 c.c.);
 articolazione corporativa, con Organi dotati di specifiche competenze
funzionali;
 presenza di un sistema informativo obbligatorio sui risultati economici
della società;
 possibilità di mobilizzare le partecipazioni sociali attraverso
l’incorporazione delle medesime in azioni rappresentate da titoli di credito
ovvero da strumenti alternativi di “legittimazione e circolazione” (2346
c.c.).
LA RILEVANZA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
 La società per azioni costituisce in origine lo strumento di tecnica giuridica
destinato alla grande impresa, per la quale è particolarmente importante
la possibilità di mobilizzare facilmente le partecipazioni societarie.
 In realtà in Italia esistono anche società per azioni con pochi soci,
destinate all’esercizio di imprese di non rilevanti dimensioni.
 A tali società si contrappone un nucleo ristretto di società di grandi
dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso
disinteressati ai fatti gestionali
LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE
«DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI
 Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla
protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali.
 Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato per
la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di tutelare gli
azionisti minori e il funzionamento del mercato.
 In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità
modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della volontà
degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere
egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente nelle
assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli amministratori.
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
SULLE S.P.A. DOPO IL ‘42
LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA RIFORMA DEL 2003
 Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata;
 introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per azioni
in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
 previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del
risparmio;
 maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di governance
della società per azioni;
 ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali;
 disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e
coordinamento;
 rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione di
società di capitali in società di persone e viceversa, fusione e scissione).
LE «DIVERSE» S.P.A
IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL
PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE»
 Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella
stabilita a norma dell’art. 116 TUF.
 Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare
gli emittenti con strumenti finanziari diffusi.
 Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti
diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno
il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di
redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un
patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di
obbligazionisti superiore a duecento.
LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL
MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
 Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto delle
azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357); convocazione
dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo delle assemblee
(art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art. 2372);
legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari (art.
2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter); operazioni
con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione sociale di
responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla denunzia al
collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia al Tribunale
(art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina dell’aumento di
capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al capitale dello Stato
o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
LE DUE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE
SOCIETÀ PER AZIONI
Costituzione «simultanea»

Costituzione «per pubblica
sottoscrizione»
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT. 23332336)
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT.
2333-2336)

Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata
l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335)
L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera:
sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del
revisore)

Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.

I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo
che va depositato per l’iscrizione nel registro delle
imprese (art. 2336)
15
FORMA E CONTENUTO
DELL’ATTO COSTITUTIVO
 La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
 L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto pubblico.
 L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c.
 L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società,
spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»;
 In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell’atto
costitutivo
PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE
DALL’ARTICOLO 2328 C.C.
 cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori,
nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
 benefici riservati a promotori e soci fondatori
 attività che costituisce l’oggetto sociale;
 ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
 numero ed eventuale valore nominale delle azioni;
 valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
 norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole modificare
la disciplina legale;
 sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o dualistico);
 durata della società;
 nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo
(Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo revisore
contabile
L’OGGETTO SOCIALE
 Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale.
 Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente
determinata.
 Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore economico
o di più settori economici.
LA DURATA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Prof. Diego Piselli - corso di
diritto commerciale a.a.
2012/2013
COSTITUZIONE PER ATTO UNILATERALE
LA PUBBLICITÀ PREVISTA
DALL’ARTICOLO 2362 C.C.
 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione delle generalità dell'unico socio.
 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità.
 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di
iscrizione.
I CONTRATTI DELLA SOCIETÀ CON L’UNICO
SOCIO
CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE
S.P.A.
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO IMPRESE
 Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che
hanno agito.
 Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di
sollecitazione all’investimento.
 La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni
conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la
costituzione …
 Se la s.p.a. non viene mai iscritta nei confronti dei terzi creditori sono
responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i
promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per le
spese sostenute per la costituzione della società.
LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
 Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale della
nullità dei contratti e degli atti unilaterali.
 Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi previsti
dall’articolo 2332 c.c.
 Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di scioglimento
della società, sono sanabili e non toccano l’attività già svolta.
 Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi che
sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni iscritta nel
Registro delle Imprese.
ARTICOLO 2332 C.C. E CAUSE DI NULLITÀ
DELLA SOCIETÀ ISCRITTA
ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO DELLA
SOCIETÀ DICHIARATA NULLA
 La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
 I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
 La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
 La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel
registro delle imprese.
 Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a
cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle
imprese.

More Related Content

What's hot

L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIL'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
DIEGO PISELLI
 
La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)solivetti
 
Diritto commerciale impresa aspetti vari
Diritto commerciale impresa aspetti variDiritto commerciale impresa aspetti vari
Diritto commerciale impresa aspetti vari
Marcello Marzano
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
Presentazionescioglimentorapportosociale
DIEGO PISELLI
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
DIEGO PISELLI
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di societàptesone
 
La società per azioni
La società per azioniLa società per azioni
La società per azioni
dirittoeconomiacreativi
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoDIEGO PISELLI
 
I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.DIEGO PISELLI
 
Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
Srl semplificata: vantaggi e svantaggiSrl semplificata: vantaggi e svantaggi
Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
Notaio Antonio Privitera
 
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
DIEGO PISELLI
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
DIEGO PISELLI
 
La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.
DIEGO PISELLI
 
Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9
DIEGO PISELLI
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
DIEGO PISELLI
 

What's hot (20)

L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIL'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
L'IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
 
La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)La societa semplice (schema)
La societa semplice (schema)
 
S.n.c.
S.n.c.S.n.c.
S.n.c.
 
Diritto commerciale impresa aspetti vari
Diritto commerciale impresa aspetti variDiritto commerciale impresa aspetti vari
Diritto commerciale impresa aspetti vari
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
Presentazionescioglimentorapportosociale
 
S.a.s pptx
S.a.s pptxS.a.s pptx
S.a.s pptx
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
 
I diversi tipi di società
I diversi tipi di societàI diversi tipi di società
I diversi tipi di società
 
La società per azioni
La società per azioniLa società per azioni
La società per azioni
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
 
I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.
 
Società semplice
Società sempliceSocietà semplice
Società semplice
 
Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
Srl semplificata: vantaggi e svantaggiSrl semplificata: vantaggi e svantaggi
Srl semplificata: vantaggi e svantaggi
 
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
 
15 invalidità
15 invalidità15 invalidità
15 invalidità
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
 
La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.
 
Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9
 
03 Attività giuridica
03 Attività giuridica03 Attività giuridica
03 Attività giuridica
 
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
 

Similar to La costituzione delle società per azioni.

Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)seticpa
 
diritto commerciale auletta
diritto commerciale aulettadiritto commerciale auletta
diritto commerciale auletta
Alessandra Mirabile
 
Corso di Diritto Societario
Corso di Diritto SocietarioCorso di Diritto Societario
Corso di Diritto Societario
Marco Consiglio
 
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08laboratoridalbasso
 
Diapositivesrl
DiapositivesrlDiapositivesrl
Diapositivesrl
DIEGO PISELLI
 
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp... Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
Fabrizio Callarà
 
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiF_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiFederico Toffoli
 
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Giovanni Rubin
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilitaGiovanni Rubin
 
La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranza
DIEGO PISELLI
 
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
DIEGO PISELLI
 
Settimaunitasas
SettimaunitasasSettimaunitasas
Settimaunitasas
DIEGO PISELLI
 
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMAStartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
Massimo Melica
 
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidaCorso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidagmorelli78
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Uneba
 
Programma per le classi quarte licei ed itc
Programma per le classi quarte licei ed itcProgramma per le classi quarte licei ed itc
Programma per le classi quarte licei ed itc
giuseppe libovi
 
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridottoNuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
Studio Dott. G. Liuni - Commercialisti Associati - Bari
 

Similar to La costituzione delle società per azioni. (20)

Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
 
diritto commerciale auletta
diritto commerciale aulettadiritto commerciale auletta
diritto commerciale auletta
 
Corso di Diritto Societario
Corso di Diritto SocietarioCorso di Diritto Societario
Corso di Diritto Societario
 
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
Ldb_77 Agricoltura Naturale Peloso_08
 
Diapositivesrl
DiapositivesrlDiapositivesrl
Diapositivesrl
 
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp... Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...
 
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridiF_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
F_Toffoli (articolo AIAF) I Titoli ibridi
 
Costituzione società di persone
Costituzione società di personeCostituzione società di persone
Costituzione società di persone
 
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilita
 
Società
SocietàSocietà
Società
 
La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranza
 
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
 
Settimaunitasas
SettimaunitasasSettimaunitasas
Settimaunitasas
 
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMAStartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
StartUp e aspetti societari Massimo Melica Founder Institute -ROMA
 
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guidaCorso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida
 
Start up - slide
Start up - slideStart up - slide
Start up - slide
 
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo SettoreAdeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore
 
Programma per le classi quarte licei ed itc
Programma per le classi quarte licei ed itcProgramma per le classi quarte licei ed itc
Programma per le classi quarte licei ed itc
 
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridottoNuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
 

La costituzione delle società per azioni.

  • 1. LA SOCIETÀ PER AZIONI UNITÀ 10 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
  • 2. LE NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI S.P.A.: artt. 2325-2451 c.c. 119 – 165 septies T.U.F. S.A.P.A.: artt. 2452 – 2461 c.c. S.R.L.: artt. 2462 – 2483 c.c.
  • 3. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI La società per azioni è una società di capitali nella quale: a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2325, 1° comma); b) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346, 1° comma).
  • 4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI  origine contrattuale ovvero unilaterale;  personalità giuridica;  responsabilità dei soci limitata al conferimento (2325 c.c.);  articolazione corporativa, con Organi dotati di specifiche competenze funzionali;  presenza di un sistema informativo obbligatorio sui risultati economici della società;  possibilità di mobilizzare le partecipazioni sociali attraverso l’incorporazione delle medesime in azioni rappresentate da titoli di credito ovvero da strumenti alternativi di “legittimazione e circolazione” (2346 c.c.).
  • 5. LA RILEVANZA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI  La società per azioni costituisce in origine lo strumento di tecnica giuridica destinato alla grande impresa, per la quale è particolarmente importante la possibilità di mobilizzare facilmente le partecipazioni societarie.  In realtà in Italia esistono anche società per azioni con pochi soci, destinate all’esercizio di imprese di non rilevanti dimensioni.  A tali società si contrappone un nucleo ristretto di società di grandi dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso disinteressati ai fatti gestionali
  • 6. LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE «DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI  Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali.  Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di tutelare gli azionisti minori e il funzionamento del mercato.  In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della volontà degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente nelle assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli amministratori.
  • 8. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL 2003  Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata;  introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per azioni in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio;  previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del risparmio;  maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di governance della società per azioni;  ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali;  disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e coordinamento;  rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, fusione e scissione).
  • 10. IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE»  Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF.  Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare gli emittenti con strumenti finanziari diffusi.  Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento.
  • 11. LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO  Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto delle azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357); convocazione dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo delle assemblee (art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art. 2372); legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari (art. 2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter); operazioni con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla denunzia al collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia al Tribunale (art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina dell’aumento di capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al capitale dello Stato o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
  • 12. LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
  • 13. LE DUE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Costituzione «simultanea» Costituzione «per pubblica sottoscrizione»
  • 14. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT. 23332336)
  • 15. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT. 2333-2336) Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera: sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del revisore) Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336) 15
  • 16. FORMA E CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO  La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.  L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto pubblico.  L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c.  L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società, spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»;  In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell’atto costitutivo
  • 17. PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 2328 C.C.  cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori, nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi  benefici riservati a promotori e soci fondatori  attività che costituisce l’oggetto sociale;  ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;  numero ed eventuale valore nominale delle azioni;  valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;  norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole modificare la disciplina legale;  sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o dualistico);  durata della società;  nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo revisore contabile
  • 18. L’OGGETTO SOCIALE  Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale.  Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente determinata.  Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore economico o di più settori economici.
  • 19. LA DURATA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2012/2013
  • 20. COSTITUZIONE PER ATTO UNILATERALE
  • 21. LA PUBBLICITÀ PREVISTA DALL’ARTICOLO 2362 C.C.  Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione delle generalità dell'unico socio.  Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.  L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità.  Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
  • 22. I CONTRATTI DELLA SOCIETÀ CON L’UNICO SOCIO
  • 23. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE S.P.A.
  • 25. LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO DI VISTA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
  • 26. LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE  Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.  Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di sollecitazione all’investimento.  La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la costituzione …  Se la s.p.a. non viene mai iscritta nei confronti dei terzi creditori sono responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la costituzione della società.
  • 27. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI  Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale della nullità dei contratti e degli atti unilaterali.  Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi previsti dall’articolo 2332 c.c.  Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di scioglimento della società, sono sanabili e non toccano l’attività già svolta.  Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi che sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni iscritta nel Registro delle Imprese.
  • 28. ARTICOLO 2332 C.C. E CAUSE DI NULLITÀ DELLA SOCIETÀ ISCRITTA
  • 29. ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO DELLA SOCIETÀ DICHIARATA NULLA  La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.  I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.  La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.  La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.  Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle imprese.