Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
Una presentazione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione) e alle conseguenze dello scioglimento.
Pensata per start up e giovani imprenditori, la Srl semplificata costa poco quando la si costituisce. Ma da lì in avanti i vantaggi diminuiscono. Vediamo di cosa si tratta.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,).
Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
La presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
Una presentazione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione) e alle conseguenze dello scioglimento.
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DIRITTO SOCIETARIO RIFORMATO Dal Codice Civile in materia di Diritto Societario 2003 e successive modifiche
Le Società di Capitali – Società per azioni dalla costituzione ai conferimenti
PARTE I
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...Fabrizio Callarà
Slides di presentazione della Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Responsabilità Civili e Penali degli Organi di Amministrazione e di Controllo nella Riforma del Diritto Societario”. 12 Marzo 2004
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sugli strumenti di tutela dei soci di minoranza delle società chiuse, destinata a studenti e professionisti. Oggetto di conversazione con i membri dell'Associazione Forense della Gera d'Adda il 27 febbraio 2015
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLI
Una presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
Presentazione generale relativa alle s.a.s., ai rapporti tra categorie di soci, al problema del divieto di immistione, alla questione della s.a.s. irregolare, alla responsabilità degli accomandatari e degli accomandanti ingeritisi, ecc.
Nuove srl : semplificata e quella a capitale ridotto
La costituzione delle società per azioni.
1. LA SOCIETÀ PER AZIONI
UNITÀ 10
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
2. LE NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
S.P.A.: artt. 2325-2451 c.c.
119 – 165 septies T.U.F.
S.A.P.A.: artt. 2452 – 2461 c.c.
S.R.L.: artt. 2462 – 2483 c.c.
3. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI
La società per azioni è una società di capitali nella
quale:
a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società col suo patrimonio (art. 2325, 1°
comma);
b) la partecipazione sociale è rappresentata da
azioni (art. 2346, 1° comma).
4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ
PER AZIONI
origine contrattuale ovvero unilaterale;
personalità giuridica;
responsabilità dei soci limitata al conferimento (2325 c.c.);
articolazione corporativa, con Organi dotati di specifiche competenze
funzionali;
presenza di un sistema informativo obbligatorio sui risultati economici
della società;
possibilità di mobilizzare le partecipazioni sociali attraverso
l’incorporazione delle medesime in azioni rappresentate da titoli di credito
ovvero da strumenti alternativi di “legittimazione e circolazione” (2346
c.c.).
5. LA RILEVANZA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
La società per azioni costituisce in origine lo strumento di tecnica giuridica
destinato alla grande impresa, per la quale è particolarmente importante
la possibilità di mobilizzare facilmente le partecipazioni societarie.
In realtà in Italia esistono anche società per azioni con pochi soci,
destinate all’esercizio di imprese di non rilevanti dimensioni.
A tali società si contrappone un nucleo ristretto di società di grandi
dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso
disinteressati ai fatti gestionali
6. LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE
«DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI
Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla
protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali.
Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato per
la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di tutelare gli
azionisti minori e il funzionamento del mercato.
In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità
modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della volontà
degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere
egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente nelle
assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli amministratori.
8. LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA RIFORMA DEL 2003
Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata;
introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per azioni
in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del
risparmio;
maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di governance
della società per azioni;
ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali;
disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e
coordinamento;
rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione di
società di capitali in società di persone e viceversa, fusione e scissione).
10. IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL
PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE»
Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella
stabilita a norma dell’art. 116 TUF.
Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare
gli emittenti con strumenti finanziari diffusi.
Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti
diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno
il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di
redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un
patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di
obbligazionisti superiore a duecento.
11. LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL
MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto delle
azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357); convocazione
dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo delle assemblee
(art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art. 2372);
legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari (art.
2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter); operazioni
con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione sociale di
responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla denunzia al
collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia al Tribunale
(art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina dell’aumento di
capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al capitale dello Stato
o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
15. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT.
2333-2336)
Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata
l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335)
L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera:
sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del
revisore)
Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.
I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo
che va depositato per l’iscrizione nel registro delle
imprese (art. 2336)
15
16. FORMA E CONTENUTO
DELL’ATTO COSTITUTIVO
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto pubblico.
L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c.
L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società,
spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»;
In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell’atto
costitutivo
17. PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE
DALL’ARTICOLO 2328 C.C.
cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori,
nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
benefici riservati a promotori e soci fondatori
attività che costituisce l’oggetto sociale;
ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
numero ed eventuale valore nominale delle azioni;
valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole modificare
la disciplina legale;
sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o dualistico);
durata della società;
nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo
(Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo revisore
contabile
18. L’OGGETTO SOCIALE
Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale.
Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente
determinata.
Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore economico
o di più settori economici.
19. LA DURATA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Prof. Diego Piselli - corso di
diritto commerciale a.a.
2012/2013
21. LA PUBBLICITÀ PREVISTA
DALL’ARTICOLO 2362 C.C.
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione delle generalità dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di
iscrizione.
25. LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
26. LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO IMPRESE
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che
hanno agito.
Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di
sollecitazione all’investimento.
La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni
conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la
costituzione …
Se la s.p.a. non viene mai iscritta nei confronti dei terzi creditori sono
responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i
promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per le
spese sostenute per la costituzione della società.
27. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale della
nullità dei contratti e degli atti unilaterali.
Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi previsti
dall’articolo 2332 c.c.
Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di scioglimento
della società, sono sanabili e non toccano l’attività già svolta.
Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi che
sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni iscritta nel
Registro delle Imprese.
29. ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO DELLA
SOCIETÀ DICHIARATA NULLA
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel
registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a
cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle
imprese.