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    Il marchio: principi generali
Natura del marchio

Il marchio d'impresa è un segno, suscettibile di
  rappresentazione         grafica     (a      titolo
  esemplificativo: parole, nomi di persone, disegni,
  lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni
  cromatiche), per mezzo del quale l'imprenditore
  distingue i propri prodotti o servizi nei
  confronti delle imprese concorrenti
Casi particolari di protezione

Nella maggior parte dei casi la titolarità del marchio
 spetta l'imprenditore, ma è anche ammessa la
 protezione di un particolare segno distintivo da
 parte di una persona fisica, purchè essa consenta
 che tale diritto di privativa sia utilizzato
 nell'ambito    di    una      particolare      attività
 imprenditoriale
Caratteristiche del marchio


Dovendo rappresentare il mezzo attraverso cui un
 prodotto od un servizio si contraddistinguono nel
 mercato, il marchio, affinchè possa essere valido e
 così tutelabile secondo le norme predisposte
 dall'ordinamento giuridico, deve essere originale e
 nuovo.
Originalità o capacità distintiva



Idoneità del segno prescelto di differenziarsi rispetto a
  denominazioni generiche o meramente descrittive di
  prodotti o servizi, in relazione alla loro quantità, qualità,
  valore o provenienza
Novità


Termine di paragone, secondo un parametro
  temporale, rispetto agli altrui marchi o altri segni
  distintivi, non essendo valido un marchio che sia
  identico o simile ad altri segni distintivi
  anteriormente venuti ad esistenza.
Categorie di marchio
secondo la qualità del titolare
Secondo la qualità del titolare del diritto, il marchio
può essere:

  di fabbrica o di produzione (tutela il produttore)

  di commercio (tutela il commerciante: in tal caso
non è possibile sopprimere il marchio del
produttore, ma è unicamente ammesso affiancare il
marchio di commercio a quello di produzione)

  di servizio (tutela il prestatore di servizi).
Categorie di marchio
secondo l'oggetto

Secondo l'oggetto della rappresentazione grafica, il marchio
può essere:

    denominativo (una parola o un altro segno che non sia
rappresentato per mezzo di una figura)

    figurativo (una figura, anche di fantasia)

    di forma (forma del prodotto o della sua confezione).
Categorie di marchio
secondo il numero dei segni
Considerando il numero dei segni rappresentati, il
marchio può inoltre presentarsi come:

  semplice (un solo segno)

  complesso (più segni tra di loro interagenti, quali
parole e figure: in tal caso la veste distintiva del
marchio è rappresentata dal c.d. cuore del marchio
complesso, ossia dalla parola o dalla figura che più
delle altre distingue quel prodotto o servizio da
quelli concorrenti).
Categorie di marchio
secondo la rinomanza
Secondo la rinomanza che tale segno possa aver acquisito
nel mercato di settore, il marchio può essere:

    non rinomato

    notorio (generale conoscenza di un marchio presso i
consumatori di un determinato settore)

    celebre (conoscenza di un marchio presso la generalità dei
consumatori)
godendo in tali due ultimi casi di tutela giuridica maggiore
(c.d. tutela ultramerceologica).
Categorie di marchio
secondo la capacità distintiva


Ponendo infine quale termine di confronto il requisito della capacità
distintiva, il marchio può presentarsi come:
• marchio forte (alta distintività)
• marchio debole (bassa distintività).
Tutela del marchio




L'ordinamento giuridico tutela il marchio sia che
  esso sia registrato (con più forza), sia che esso sia
  non registrato (con meno forza).
Tutele diverse
Nel caso del marchio registrato la tutela del diritto è
  riconosciuta dalle norme generali del Codice Civile (artt.
  2569 e ss. c.c.) e soprattutto dalla normativa speciale
  della Legge Marchi (R.D. 929/42, oggi abrogato) e del
  Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, in
  vigore dal 19 marzo 2005).
Nel caso del c.d. marchio di fatto, il relativo diritto è
  protetto secondo le norme generali del Codice Civile sul
  preuso (art. 2571 c.c.).
2




    Il marchio registrato
Oggetto della registrazione


Possono essere registrati come marchio tutti i
  segni suscettibili di essere rappresentati
  graficamente, in particolare le parole, compresi i
  nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i
  suoni, la forma del prodotto o della confezione di
  esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
  purche' siano atti a distinguere i prodotti o i
  servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Ritratti di persone


 I ritratti di persone non possono essere registrati
 come marchi senza il consenso delle medesime
 e, dopo la loro morte, senza il consenso del
 coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la
 loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e,
 in mancanza o dopo la morte anche di questi
 ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
I nomi di persona
I nomi di persona diversi da quelli di chi
  chiede la registrazione possono essere registrati
  come marchi, purche' il loro uso non sia tale da
  ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
  diritto di portare tali nomi.
L'UIBM ha tuttavia la facolta' di subordinare la
  registrazione al consenso dell'avente diritto.
In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi
  abbia diritto al nome di farne uso.
Segni notori
Se     notori, possono essere registrati come
marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso
di questi:

  i nomi di persona

    i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo

   le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalita'
economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di
questi.
Marchio di forma



 Non possono costituire oggetto di registrazione
  come marchio i segni costituiti esclusivamente
  dalla forma imposta dalla natura stessa del
  prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
  ottenere un risultato tecnico, o dalla forma
  che da' un valore sostanziale al prodotto.
Stemmi



Gli stemmi e gli altri segni simili che rivestano
 un interesse pubblico, non possono costituire
 oggetto di registrazione come marchio, a meno
 che l'autorita' competente non ne abbia
 autorizzato la registrazione.
Segni politici o di dubbia legittimità
In caso di parole, figure o segni con significazione
  politica, altamente simbolica o araldica, l'UIBM,
  prima della registrazione, invia l'esemplare del
  marchio alle autorità competenti, per sentirne
  l'avviso.
L'UIBM provvede del pari nel caso di dubbia
  contrarietà del segno all'ordine pubblico od al
  buon costume.
In caso di avviso negativo, la domanda di
  registrazione è senz'altro respinta.
Marchi collettivi
Possono essere registrati a tutela e garanzia dell'origine
  rilevante per la qualità del prodotto, natura (risultato
  caratteristico di un prodotto a seguito dell'utilizzo di
  determinate materie) e qualità (conformità standard
  qualitativi di produzione) di determinati prodotti o
  servizi.
Derogando alla norma di carattere generale, è ammessa
 l'indicazione della provenienza geografica del
 prodotto, salvo che l'indicazione stessa non crei
 situazioni di privilegio o di pregiudizio all'interno del
 territorio regionale interessato.
Il titolare del marchio collettivo

La domanda di registrazione è avanzata dall'ente cui
  è istituzionalmente demandato il compito di
  vigilare sulla qualità di determinati prodotti (ad es.
  i consorzi di tutela dei vini) e ad essa il
  richiedente deve allegare il disciplinare tecnico:
  concessa la registrazionde del marchio, i diritti
  che ne conseguono possono essere licenziati agli
  imprenditori consorziati.
La registrazione




Consegue al deposito di apposita domanda presso
 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
I criteri della domanda


L'istante deve descrivere la tipologia di marchio che
  intende registrare (allegando l'eventuale figura
  emblematica che lo contraddistingue) ed indicare
  a quali settori merceologici (c.d. classi         o
  categorie) appartengono il prodotto od il servizio
  protetto.
Requisiti di validità


   La registrazione non è soggetta a verifiche di
merito da parte dell'UIBM ed è valida purchè il
segno oggetto di protezione sia

  nuovo

  distintivo

  lecito.

Mancando tali requisiti, la registrazione è nulla.
Novità
Il segno non deve essere identico o simile ad altri
   marchi nazionali, marchi internazionali vantati
   diritti di priorità in ambito nazionale, marchi
   notori, altrui ditte , denominazioni, ragioni sociali,
   insegne e nomi a dominio.
La somiglianza è preclusiva della valida protezione
   se sia tale da creare nel pubblico dei consumatori
   un rischio di confusione o di associazione tra i
   prodotti di imprenditori concorrenti.
Distintività



Il segno non deve rappresentare denominazioni
  generiche ed indicazioni meramente descrittive o
  caratteristiche del prodotto o del servizio.
Liceità


Il segno non deve ledere la legge, l'ordine pubblico
   ed il buon costume.

Non deve inoltre ingannare il pubblico circa la
 provenienza, la qualità e la natura del prodotto, nè
 ledere altrui diritti d'autore e privative industriali.
Decadenza



A pena di decadenza, la registrazione dev'essere
 seguita da uso effettivo del marchio entro i cinque
 anni successivi e tale uso non deve sospendersi
 ininterrottamente per ulteriori cinque anni.
Durata




La registrazione dura dieci anni dalla prima
  domanda, salve ulteriori rinnovazioni decennali.
Effetti della registrazione


Il titolare del marchio ha la facoltà di fare uso
  esclusivo del marchio e di vietare ai terzi (salvo
  consenso: c.d. licenza di marchio, esclusiva o non
  esclusiva) l'utilizzo in ambito commerciale di
  segni ad esso identitici o simili per prodotti o
  servizi identici o simili.
Somiglianza e marchio non rinomato


Nel caso in cui il marchio non sia rinomato, il
 rapporto di somiglianza rileva ai fini del diritto di
 divieto purchè ad esso consegua il rischio di
 confusione ed associazione tra i prodotti ed i
 servizi dei concorrenti (si deve cioè vertere nello
 stesso ambito di classe protetto).
Somiglianza e marchio rinomato

Nel caso di marchi notori/celebri, invece, l'illecito
 utilizzo consta nel fatto stesso dell'indebito
 vantaggio che il terzo trae o dal pregiudizio che il
 terzo arreca alla celebrità del diritto di privativa
 (protezione c.d. ultramerceologica : consente al
 titolare del marchio celebre di proteggere il
 proprio diritto di protezione anche al di fuori della
 classe merceologica di appartenenza).
Licenza esclusiva




Il marchio può essere oggetto di trasferimento per
  la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per
  i quali esso è stato registrato.
Licenza non esclusiva

Il marchio puo' altresì essere oggetto di licenza non
  esclusiva per la totalita' o per parte del territorio
  dello Stato, a condizione che il licenziatario si
  obblighi espressamente ad usare il marchio per
  contraddistinguere prodotti o servizi eguali a
  quelli corrispondenti messi in commercio o
  prestati nel territorio dello Stato con lo stesso
  marchio dal titolare o da altri licenziatari.
Rapporti titolare/licenziatario




La licenza di marchio non deve creare situazioni di
  inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
  sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
3




    Il marchio di fatto
Tutela di fatto




Il marchio (di fatto) è tutelato anche se non
  sottoposto a registrazione.
Preuso

Il c.d. marchio di fatto è infatti protetto secondo le
   norme generali sul preuso (art. 2571 c.c.), che
   permettono a chi ha fatto uso di un marchio non
   registrato anteriormente alla registrazione di un
   marchio identico o pregiudizievolmente simile la
   facoltà di continuarne l'utilizzo nello stretto
   ambito territoriale in cui se ne è precedentemente
   valso.
4




    Marchi internazionali, esteri, comunitari
Tutela territoriale


La tutela del marchio è fortemente radicata al
  territorio ove il prodotto od il servizio vengono
  commercializzati.
Ne deriva che il diritto di marchio è esercitabile al
 di fuori dell'ambito nazionale purchè se ne
 estenda la protezione a seguito di apposite
 domande nei Paesi esteri.
Marchio internazionale

Concede al titolare di un marchio nazionale di
 estenderne la tutela nell'ambito degli indicati
 Paesi aderenti alla convenzione.
In      tal caso la protezione non è quindi
     automaticamente        estesa   all'intero    ambito
     internazionale, ma è viceversa limitata ai Paesi
     indicati: si parla a questo proposito di un fascio di
     marchi nazionali esteri.
Marchio estero



Qualora il titolare del marchio intende invece
 tutelare il proprio diritto di privativa unicamente
 in un Paese estero può depositare presso la
 competente Autorità nazionale apposita domanda
 di concessione di marchio estero.
Marchio comunitario
Con Regolamento comunitario 207/2009/CE è stato
 riformato il c.d. marchio comunitario, diritto di
 privativa che, a seguito di apposita domanda
 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato
 interno (O.A.M.I., con sede ad Alicante in
 Spagna), estende le facoltà di privativa del titolare
 nell'intero ambito comunitario.
A differenza dell'UIBM, l'OAMI esegue un
 controllo nel merito ed in caso negativo rigetta la
 domanda.
Cervato Law & Business™
Avv. Piergiovanni Cervato
Master in Diritto della Rete




                 Via Montà 49 – 35138 Padova
         Tel/Fax 049.714975 @Fax 049.7964337
                           studio@cervato.it
                               www.cervato.it
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Cervato Il Marchio

  • 1.
  • 2. 1 Il marchio: principi generali
  • 3. Natura del marchio Il marchio d'impresa è un segno, suscettibile di rappresentazione grafica (a titolo esemplificativo: parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni cromatiche), per mezzo del quale l'imprenditore distingue i propri prodotti o servizi nei confronti delle imprese concorrenti
  • 4. Casi particolari di protezione Nella maggior parte dei casi la titolarità del marchio spetta l'imprenditore, ma è anche ammessa la protezione di un particolare segno distintivo da parte di una persona fisica, purchè essa consenta che tale diritto di privativa sia utilizzato nell'ambito di una particolare attività imprenditoriale
  • 5. Caratteristiche del marchio Dovendo rappresentare il mezzo attraverso cui un prodotto od un servizio si contraddistinguono nel mercato, il marchio, affinchè possa essere valido e così tutelabile secondo le norme predisposte dall'ordinamento giuridico, deve essere originale e nuovo.
  • 6. Originalità o capacità distintiva Idoneità del segno prescelto di differenziarsi rispetto a denominazioni generiche o meramente descrittive di prodotti o servizi, in relazione alla loro quantità, qualità, valore o provenienza
  • 7. Novità Termine di paragone, secondo un parametro temporale, rispetto agli altrui marchi o altri segni distintivi, non essendo valido un marchio che sia identico o simile ad altri segni distintivi anteriormente venuti ad esistenza.
  • 8. Categorie di marchio secondo la qualità del titolare Secondo la qualità del titolare del diritto, il marchio può essere:  di fabbrica o di produzione (tutela il produttore)  di commercio (tutela il commerciante: in tal caso non è possibile sopprimere il marchio del produttore, ma è unicamente ammesso affiancare il marchio di commercio a quello di produzione)  di servizio (tutela il prestatore di servizi).
  • 9. Categorie di marchio secondo l'oggetto Secondo l'oggetto della rappresentazione grafica, il marchio può essere:  denominativo (una parola o un altro segno che non sia rappresentato per mezzo di una figura)  figurativo (una figura, anche di fantasia)  di forma (forma del prodotto o della sua confezione).
  • 10. Categorie di marchio secondo il numero dei segni Considerando il numero dei segni rappresentati, il marchio può inoltre presentarsi come:  semplice (un solo segno)  complesso (più segni tra di loro interagenti, quali parole e figure: in tal caso la veste distintiva del marchio è rappresentata dal c.d. cuore del marchio complesso, ossia dalla parola o dalla figura che più delle altre distingue quel prodotto o servizio da quelli concorrenti).
  • 11. Categorie di marchio secondo la rinomanza Secondo la rinomanza che tale segno possa aver acquisito nel mercato di settore, il marchio può essere:  non rinomato  notorio (generale conoscenza di un marchio presso i consumatori di un determinato settore)  celebre (conoscenza di un marchio presso la generalità dei consumatori) godendo in tali due ultimi casi di tutela giuridica maggiore (c.d. tutela ultramerceologica).
  • 12. Categorie di marchio secondo la capacità distintiva Ponendo infine quale termine di confronto il requisito della capacità distintiva, il marchio può presentarsi come: • marchio forte (alta distintività) • marchio debole (bassa distintività).
  • 13. Tutela del marchio L'ordinamento giuridico tutela il marchio sia che esso sia registrato (con più forza), sia che esso sia non registrato (con meno forza).
  • 14. Tutele diverse Nel caso del marchio registrato la tutela del diritto è riconosciuta dalle norme generali del Codice Civile (artt. 2569 e ss. c.c.) e soprattutto dalla normativa speciale della Legge Marchi (R.D. 929/42, oggi abrogato) e del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, in vigore dal 19 marzo 2005). Nel caso del c.d. marchio di fatto, il relativo diritto è protetto secondo le norme generali del Codice Civile sul preuso (art. 2571 c.c.).
  • 15. 2 Il marchio registrato
  • 16. Oggetto della registrazione Possono essere registrati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
  • 17. Ritratti di persone I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
  • 18. I nomi di persona I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'UIBM ha tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso dell'avente diritto. In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso.
  • 19. Segni notori Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi:  i nomi di persona  i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo  le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.
  • 20. Marchio di forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.
  • 21. Stemmi Gli stemmi e gli altri segni simili che rivestano un interesse pubblico, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
  • 22. Segni politici o di dubbia legittimità In caso di parole, figure o segni con significazione politica, altamente simbolica o araldica, l'UIBM, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio alle autorità competenti, per sentirne l'avviso. L'UIBM provvede del pari nel caso di dubbia contrarietà del segno all'ordine pubblico od al buon costume. In caso di avviso negativo, la domanda di registrazione è senz'altro respinta.
  • 23. Marchi collettivi Possono essere registrati a tutela e garanzia dell'origine rilevante per la qualità del prodotto, natura (risultato caratteristico di un prodotto a seguito dell'utilizzo di determinate materie) e qualità (conformità standard qualitativi di produzione) di determinati prodotti o servizi. Derogando alla norma di carattere generale, è ammessa l'indicazione della provenienza geografica del prodotto, salvo che l'indicazione stessa non crei situazioni di privilegio o di pregiudizio all'interno del territorio regionale interessato.
  • 24. Il titolare del marchio collettivo La domanda di registrazione è avanzata dall'ente cui è istituzionalmente demandato il compito di vigilare sulla qualità di determinati prodotti (ad es. i consorzi di tutela dei vini) e ad essa il richiedente deve allegare il disciplinare tecnico: concessa la registrazionde del marchio, i diritti che ne conseguono possono essere licenziati agli imprenditori consorziati.
  • 25. La registrazione Consegue al deposito di apposita domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
  • 26. I criteri della domanda L'istante deve descrivere la tipologia di marchio che intende registrare (allegando l'eventuale figura emblematica che lo contraddistingue) ed indicare a quali settori merceologici (c.d. classi o categorie) appartengono il prodotto od il servizio protetto.
  • 27. Requisiti di validità  La registrazione non è soggetta a verifiche di merito da parte dell'UIBM ed è valida purchè il segno oggetto di protezione sia  nuovo  distintivo  lecito. Mancando tali requisiti, la registrazione è nulla.
  • 28. Novità Il segno non deve essere identico o simile ad altri marchi nazionali, marchi internazionali vantati diritti di priorità in ambito nazionale, marchi notori, altrui ditte , denominazioni, ragioni sociali, insegne e nomi a dominio. La somiglianza è preclusiva della valida protezione se sia tale da creare nel pubblico dei consumatori un rischio di confusione o di associazione tra i prodotti di imprenditori concorrenti.
  • 29. Distintività Il segno non deve rappresentare denominazioni generiche ed indicazioni meramente descrittive o caratteristiche del prodotto o del servizio.
  • 30. Liceità Il segno non deve ledere la legge, l'ordine pubblico ed il buon costume. Non deve inoltre ingannare il pubblico circa la provenienza, la qualità e la natura del prodotto, nè ledere altrui diritti d'autore e privative industriali.
  • 31. Decadenza A pena di decadenza, la registrazione dev'essere seguita da uso effettivo del marchio entro i cinque anni successivi e tale uso non deve sospendersi ininterrottamente per ulteriori cinque anni.
  • 32. Durata La registrazione dura dieci anni dalla prima domanda, salve ulteriori rinnovazioni decennali.
  • 33. Effetti della registrazione Il titolare del marchio ha la facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare ai terzi (salvo consenso: c.d. licenza di marchio, esclusiva o non esclusiva) l'utilizzo in ambito commerciale di segni ad esso identitici o simili per prodotti o servizi identici o simili.
  • 34. Somiglianza e marchio non rinomato Nel caso in cui il marchio non sia rinomato, il rapporto di somiglianza rileva ai fini del diritto di divieto purchè ad esso consegua il rischio di confusione ed associazione tra i prodotti ed i servizi dei concorrenti (si deve cioè vertere nello stesso ambito di classe protetto).
  • 35. Somiglianza e marchio rinomato Nel caso di marchi notori/celebri, invece, l'illecito utilizzo consta nel fatto stesso dell'indebito vantaggio che il terzo trae o dal pregiudizio che il terzo arreca alla celebrità del diritto di privativa (protezione c.d. ultramerceologica : consente al titolare del marchio celebre di proteggere il proprio diritto di protezione anche al di fuori della classe merceologica di appartenenza).
  • 36. Licenza esclusiva Il marchio può essere oggetto di trasferimento per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato.
  • 37. Licenza non esclusiva Il marchio puo' altresì essere oggetto di licenza non esclusiva per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
  • 38. Rapporti titolare/licenziatario La licenza di marchio non deve creare situazioni di inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
  • 39. 3 Il marchio di fatto
  • 40. Tutela di fatto Il marchio (di fatto) è tutelato anche se non sottoposto a registrazione.
  • 41. Preuso Il c.d. marchio di fatto è infatti protetto secondo le norme generali sul preuso (art. 2571 c.c.), che permettono a chi ha fatto uso di un marchio non registrato anteriormente alla registrazione di un marchio identico o pregiudizievolmente simile la facoltà di continuarne l'utilizzo nello stretto ambito territoriale in cui se ne è precedentemente valso.
  • 42. 4 Marchi internazionali, esteri, comunitari
  • 43. Tutela territoriale La tutela del marchio è fortemente radicata al territorio ove il prodotto od il servizio vengono commercializzati. Ne deriva che il diritto di marchio è esercitabile al di fuori dell'ambito nazionale purchè se ne estenda la protezione a seguito di apposite domande nei Paesi esteri.
  • 44. Marchio internazionale Concede al titolare di un marchio nazionale di estenderne la tutela nell'ambito degli indicati Paesi aderenti alla convenzione. In tal caso la protezione non è quindi automaticamente estesa all'intero ambito internazionale, ma è viceversa limitata ai Paesi indicati: si parla a questo proposito di un fascio di marchi nazionali esteri.
  • 45. Marchio estero Qualora il titolare del marchio intende invece tutelare il proprio diritto di privativa unicamente in un Paese estero può depositare presso la competente Autorità nazionale apposita domanda di concessione di marchio estero.
  • 46. Marchio comunitario Con Regolamento comunitario 207/2009/CE è stato riformato il c.d. marchio comunitario, diritto di privativa che, a seguito di apposita domanda presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (O.A.M.I., con sede ad Alicante in Spagna), estende le facoltà di privativa del titolare nell'intero ambito comunitario. A differenza dell'UIBM, l'OAMI esegue un controllo nel merito ed in caso negativo rigetta la domanda.
  • 47. Cervato Law & Business™ Avv. Piergiovanni Cervato Master in Diritto della Rete Via Montà 49 – 35138 Padova Tel/Fax 049.714975 @Fax 049.7964337 studio@cervato.it www.cervato.it Skype: studiocervato Xing.com/CervatoLaw&Business