1. I fatti e gli atti giuridici
I fatti e gli atti giuridici
2. Le situazioni giuridiche mutano continuamente
Le situazioni giuridiche mutano continuamente
dando luogo a
dando luogo a
nuove situazioni giuridiche che prima non
nuove situazioni giuridiche che prima non
esistevano e modificando ed estinguendo quelle
esistevano e modificando ed estinguendo quelle
esistenti.
esistenti.
3. Esempio: una pecora di proprietà di un
Esempio: una pecora di proprietà di un
allevatore partorisce : nasce per l’allevatore un
allevatore partorisce : nasce per l’allevatore un
diritto di proprietà sul nuovo capo di bestiame;
diritto di proprietà sul nuovo capo di bestiame;
poi l’allevatore vende la pecora ad A. Il diritto di
poi l’allevatore vende la pecora ad A. Il diritto di
proprietà si sposta dal titolare originario che lo
proprietà si sposta dal titolare originario che lo
perde, ad A. che acquistandolo ne diviene il
perde, ad A. che acquistandolo ne diviene il
nuovo titolare.
nuovo titolare.
4. Si parla di effetti giuridici quando ci si riferisce ai
Si parla di effetti giuridici quando ci si riferisce ai
modifiche che di continuo intervengono nelle
modifiche che di continuo intervengono nelle
situazioni giuridiche delle persone.
situazioni giuridiche delle persone.
Le situazioni giuridiche per lo più sono collegate
Le situazioni giuridiche per lo più sono collegate
fra loro nell’ambito di rapporti giuridici per cui
fra loro nell’ambito di rapporti giuridici per cui
diciamo che gli effetti giuridici consistono nella
diciamo che gli effetti giuridici consistono nella
creazione, modifica o estinzione di rapporti
creazione, modifica o estinzione di rapporti
giuridici
giuridici
5. Gli effetti giuridici si producono solo quando c’è una
causa che li determina.
La causa che determina gli effetti giuridici si definisce
fattispecie giuridica.
La fattispecie inoltre può consistere in eventi naturali
estranei all’uomo ed alla sua volontà ed allora si parla di
FATTO GIURIDICO
6. ad. esempio la morte di un uomo, oppure la
ad. esempio la morte di un uomo, oppure la
nascita,
nascita,
o ancora una alluvione, o il crollo di un edificio
o ancora una alluvione, o il crollo di un edificio
7. Se invece la fattispecie è il frutto di comportamenti
Se invece la fattispecie è il frutto di comportamenti
umani tenuti in modo consapevole e volontari
umani tenuti in modo consapevole e volontari si
si
parla di
parla di
ATTO GIURIDICO
ATTO GIURIDICO
8. Esempio: il testamento di un soggetto, il
Esempio: il testamento di un soggetto, il
matrimonio, il contratto, la donazione, la delibera
matrimonio, il contratto, la donazione, la delibera
del condominio, l’omicidio, la sentenza del giudice.
del condominio, l’omicidio, la sentenza del giudice.
9. I
I fatti giuridici
fatti giuridici sono gli eventi naturali
sono gli eventi naturali
che accadono e producono i loro effetti
che accadono e producono i loro effetti
giuridici indipendentemente da
giuridici indipendentemente da
qualunque attività consapevole e
qualunque attività consapevole e
volontaria dell’uomo.
volontaria dell’uomo.
Gli
Gli atti giuridici
atti giuridici sono i comportamenti
sono i comportamenti
umani e gli eventi riconducibili a
umani e gli eventi riconducibili a
un’attività umana la cui rilevanza
un’attività umana la cui rilevanza
giuridica, cioè la capacità di produrre
giuridica, cioè la capacità di produrre
effetti giuridici, dipende proprio dalla
effetti giuridici, dipende proprio dalla
presenza di questo fattore umano.
presenza di questo fattore umano.
Riassumendo diciamo che:
Riassumendo diciamo che:
10. Distinzione tra atti giuridici
atti patrimoniali
(proprietà, debiti, crediti, risarcimento, vendita)
atti non patrimoniali
(matrimonio,riconoscimento figlio naturale)
atti onerosi
(tutti i soggetti coinvolti sostengono un sacrificio economico)
atti gratuiti (solo qualche parte sostiene un sacrificio economico,
mentre qualche altra ottiene un vantaggio senza
sacrifici, esempio donazione)
11. atti a causa di morte
(producono i loro effetti non dal momento in cui sono formati ma solo a
seguito della morte dell’autore dell’atto)
atti fra vivi
(per produrre effetti non presuppongono la morte del loro autore)
12. Criteri di distinzione in base alla struttura dell’atto
atti unilaterali
(formati dal comportamento di una sola parte, esempio il testamento, una
promessa, una rinuncia)
atti bilaterali
(formati da comportamenti di due parti ciascuna delle quali lo compie per il
proprio interesse distinto e talora contrapposto da quello dell’altra parte;
esempio la vendita)
13. atti plurilaterali
(formati dal comportamento di tre o più parti; le parti possono trovarsi su
posizioni di interessi contrastanti fra loro – ad esempio nella divisione della
cosa comune, od anche su posizioni di interessi comuni – ad esempio atto
costitutivo di società)
atti collegiali
(sono gli atti di una organizzazione, formati dalla volontà di più persone che
compongono un collegio interno all’organizzazione stessa – ad esempio,
delibera assemblea condominiale, del consiglio di amministrazione)
atti personalissimi
(atti che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente
dall’interessato e non dai suoi rappresentanti (ad esempio, riconoscimento
figlio naturale, testamento)
14. atti leciti
Sono quelli che rispettano le norme giuridiche nel senso che non violano alcun
comando o divieto posto da esse
atti illeciti
Sono quelli che violano qualche norma giuridica e dunque ledono l’interesse
protetto dalla norma stessa
15. CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
per ricollegare l’atto ai suoi effetti tipici le norme richiedono che l’autore
per ricollegare l’atto ai suoi effetti tipici le norme richiedono che l’autore
dell’atto abbia almeno un certo grado di consapevolezza circa l’atto stesso,
dell’atto abbia almeno un certo grado di consapevolezza circa l’atto stesso,
cioè di comprensione del senso e delle conseguenze di ciò che sta
cioè di comprensione del senso e delle conseguenze di ciò che sta
facendo
facendo vale sia per gli atti leciti che per gli atti illeciti
vale sia per gli atti leciti che per gli atti illeciti
CORRETTA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ
CORRETTA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ
per ricollegare l’atto ai suoi effetti tipici le norme richiedono che il
per ricollegare l’atto ai suoi effetti tipici le norme richiedono che il
procedimento attraverso il quale si è formata la volontà di fare quell’atto,
procedimento attraverso il quale si è formata la volontà di fare quell’atto,
non sia stato disturbato troppo gravemente da fattori capaci di avere un
non sia stato disturbato troppo gravemente da fattori capaci di avere un
effetto distorsivo sulla volontà stessa.
effetto distorsivo sulla volontà stessa.
PROBLEMI GENERALI DEGLI ATTI GIURIDICI
PROBLEMI GENERALI DEGLI ATTI GIURIDICI