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INTERPELLO N. 26/2007

Roma, 17 settembre 2007

Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011528

Alla Confederazione Italiana delle Associazioni delle
Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo
Via Frua n. 22
20146 – Milano

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di somministrazione di lavoro - obblighi del
somministratore in materia di effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore.

La Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo
(Confinterim) ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente
nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con
l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice
che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda
utilizzatrice medesima.
In particolare Confinterim chiede se, nel caso in cui successivamente venga accertato che
l’utilizzatore, diversamente da quanto precedentemente dichiarato al somministratore, non abbia in
realtà effettuato la valutazione dei rischi, la prassi summenzionata possa legittimamente esonerare
da responsabilità l’azienda di somministrazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si osserva
quanto segue.
L’art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 recita: “il contratto di somministrazione di
lavoro è vietato (…) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.
Dunque, ciò che per la legge è vietato è lo stesso contratto, nell’ipotesi che uno dei due contraenti,
vale a dire l’utilizzatore, non abbia effettuato la valutazione dei rischi.
In altre parole, sebbene il comportamento principale richiesto dalla norma sia configurabile in
capo ad uno solo dei contraenti, cioè all’utilizzatore, il comportamento illecitamente omissivo di
quel contraente comporta anche il divieto per l’altro contraente, cioè per il somministratore, di
stipulare il contratto di somministrazione di lavoro. Pertanto, il somministratore che sottoscrive il
1
contratto deve usare la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente
autorizzato dalla pubblica autorità all’esercizio della propria attività ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n.
276/2003.
Al riguardo, si può ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini
dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento da parte
dell’altro contraente della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, quanto meno
per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della
autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la
stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale
modalità di autocertificazione (art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994).
A sostegno di tale considerazione, il precetto consistente nel divieto di cui all’art. 20, comma
5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, deve essere letto in combinato disposto con la sanzione prevista
dall’art. 18, comma 3, della stessa norma, che punisce entrambi i contraenti e non solo l’utilizzatore,
con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro. Infatti, dalla lettura dell’intero art. 18
appare evidente che ogni qualvolta il legislatore ha inteso limitare la sanzione ad uno solo dei
contraenti lo ha esplicitamente previsto. Lo stesso comma 3 dell’art. 18 contiene infatti sanzioni che
colpiscono entrambi i contraenti, come quella in esame e sanzioni che colpiscono esplicitamente un
solo contraente. In altre parole, laddove nell’ambito del contratto il comportamento censurabile
riguarda uno solo dei contraenti, il legislatore lo ha esplicitamente affermato, laddove negli altri casi
la sanzione colpisce entrambi i contraenti, sia il somministratore sia l’utilizzatore. In questo senso,
l’esistenza di una sanzione astrattamente applicabile anche al somministratore comporta
logicamente l’esigenza di definire il comportamento legittimo che esenti da colpa il somministratore
che intenda contrarre secondo la legge, senza rischiare di incorrere in una sanzione per il
comportamento omissivo tenuto dall’altro contraente. Questo comportamento si ritiene possa essere
quello sopra indicato di verifica dell’adempimento da parte dell’utilizzatore di quanto disposto
dall’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994.
Sulla base di quanto argomentato, si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di
assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene
possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i
principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice
rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del
citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo
all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v.
art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi
2
dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore,
quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di
responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al
riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la
valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
PP

DV

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381 somministrazione lavoro valurazione rischi

  • 1. INTERPELLO N. 26/2007 Roma, 17 settembre 2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0011528 Alla Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo Via Frua n. 22 20146 – Milano Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di somministrazione di lavoro - obblighi del somministratore in materia di effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore. La Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima. In particolare Confinterim chiede se, nel caso in cui successivamente venga accertato che l’utilizzatore, diversamente da quanto precedentemente dichiarato al somministratore, non abbia in realtà effettuato la valutazione dei rischi, la prassi summenzionata possa legittimamente esonerare da responsabilità l’azienda di somministrazione. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si osserva quanto segue. L’art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 recita: “il contratto di somministrazione di lavoro è vietato (…) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”. Dunque, ciò che per la legge è vietato è lo stesso contratto, nell’ipotesi che uno dei due contraenti, vale a dire l’utilizzatore, non abbia effettuato la valutazione dei rischi. In altre parole, sebbene il comportamento principale richiesto dalla norma sia configurabile in capo ad uno solo dei contraenti, cioè all’utilizzatore, il comportamento illecitamente omissivo di quel contraente comporta anche il divieto per l’altro contraente, cioè per il somministratore, di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro. Pertanto, il somministratore che sottoscrive il 1
  • 2. contratto deve usare la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente autorizzato dalla pubblica autorità all’esercizio della propria attività ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003. Al riguardo, si può ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’altro contraente della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale modalità di autocertificazione (art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994). A sostegno di tale considerazione, il precetto consistente nel divieto di cui all’art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, deve essere letto in combinato disposto con la sanzione prevista dall’art. 18, comma 3, della stessa norma, che punisce entrambi i contraenti e non solo l’utilizzatore, con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro. Infatti, dalla lettura dell’intero art. 18 appare evidente che ogni qualvolta il legislatore ha inteso limitare la sanzione ad uno solo dei contraenti lo ha esplicitamente previsto. Lo stesso comma 3 dell’art. 18 contiene infatti sanzioni che colpiscono entrambi i contraenti, come quella in esame e sanzioni che colpiscono esplicitamente un solo contraente. In altre parole, laddove nell’ambito del contratto il comportamento censurabile riguarda uno solo dei contraenti, il legislatore lo ha esplicitamente affermato, laddove negli altri casi la sanzione colpisce entrambi i contraenti, sia il somministratore sia l’utilizzatore. In questo senso, l’esistenza di una sanzione astrattamente applicabile anche al somministratore comporta logicamente l’esigenza di definire il comportamento legittimo che esenti da colpa il somministratore che intenda contrarre secondo la legge, senza rischiare di incorrere in una sanzione per il comportamento omissivo tenuto dall’altro contraente. Questo comportamento si ritiene possa essere quello sopra indicato di verifica dell’adempimento da parte dell’utilizzatore di quanto disposto dall’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994. Sulla base di quanto argomentato, si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi 2
  • 3. dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) PP DV 3