SlideShare a Scribd company logo
Anno 18 - numero 3723 di lunedì 22 febbraio 2016
La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento
Ai fini della responsabilità del committente occorre verificare quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta
nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Di G.Porreca.
Pubblicità
La notevole importanza ed il notevole interesse per questa sentenza della Corte di Cassazione stanno nell'avere la stessa
precisata la differenza, ai fini della individuazione della loro responsabilità in merito all'applicazione delle norme in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, fra il committente datore di lavoro che appalta l'esecuzione di un'opera all'interno della propria
azienda o unità produttiva di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. (l'attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed il
committente "quivis de populo" come identificato nella stessa sentenza e cioè il committente di un'opera edile così come
definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) quale il "soggetto per cui viene realizzata l'intera opera edile indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione". La Corte di Cassazione infatti ha ritenuto in questa occasione di annullare la
sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di due committenti di un'opera edile e di rinviare gli atti alla
stessa perché rivedesse la propria posizione tenendo conto delle considerazioni che la stessa Corte suprema ha fatto
nell'accogliere il ricorso dei committenti stessi mettendo in chiara evidenza la differenza della responsabilità dei due
committenti di fronte ad un infortunio accaduto ad un lavoratore in un cantiere edile.
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, ha chiarito la Corte suprema, il
dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un
controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori per cui ne consegue che, ai fini della
configurazione della responsabilità di tale committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua
condotta nell'eziologia di un evento lesivo, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori,
avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o
del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera,
nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0387] ?#>
Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il dipendente di una ditta edile si è recato presso un fabbricato di proprietà del committente per rimuovere alcune lastre di
amianto poste sul tetto del fabbricato stesso adibito ad autorimessa, sul quale avrebbero dovuti essere svolti successivamente
interventi di manutenzione. Salito sul tetto senza alcun accorgimento il dipendente è caduto al suolo da un'altezza di circa
cinque metri, a causa della rottura di una delle lastre di amianto riportando nell'accaduto la frattura del polso e della mandibola.
Il Tribunale ha dichiarato i datori di lavoro dell'infortunato responsabili delle lesioni dallo stesso patite ed ha inflitto loro,
all'esito del rito abbreviato, la pena di quattro mesi di reclusione mentre ha mandato assolti i committenti dell'opera chiamati in
causa per i reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
La Corte di Appello ha successivamente confermata la condanna dei datori di lavoro ma ha condannato anche i predetti
committenti per l'infortunio subito dal lavoratore dichiarando invece estinto per prescrizione l'illecito contravvenzionale pure
ascritto agli stessi. A tale conclusione la Corte di Appello era pervenuta convenendo innanzitutto con il primo giudice in ordine
La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 1/3
al fatto che il lavoratore aveva riportate le lesioni lamentate cadendo dal tetto del fabbricato, ove era salito per attendere alle
lavorazioni che gli erano state comandate dai datori di lavoro, e, in quanto ai committenti, per essere certa che gli stessi fossero
tali in forza della prova documentale rappresentata dalla DIA firmata da entrambi nonché dalla dichiarazione resa dello stesso
infortunato. Questi ultimi, quindi, secondo la Corte di Appello, si erano resi responsabili di culpa in eligendo scegliendo
l'impresa esecutrice e di omesso controllo sul rispetto da parte loro delle prescrizioni antinfortunistiche, tanto più esigibile in
quanto riferito a rischio generico come quello di caduta dall'alto.
Avverso la decisione della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione i committenti adducendo delle motivazioni fra le
quali per prima una erronea applicazione fatta dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto tale norma non trova applicazione
nel caso oggetto del procedimento trattandosi di appalto affidato da privato committente e non di appalto così detto
endoaziendale affidato da un datore di lavoro-committente. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, anche a voler ritenere
applicabile la previsione, essa non impone l'obbligo di una presenza del committente durante l'esecuzione delle opere.
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi proposti dai committenti sono stati accolti dalla Corte di Cassazione che in proposito ha inteso svolgere alcune
puntualizzazioni in merito a tali figure e sull'applicazione dell'art. 7 che ha trovato una continuità normativa nell'art. 26 del D.
Lgs. n. 81/2008. La figura del committente dei lavori, ha infatti precisato la suprema Corte, ha trovato esplicito riconoscimento
solo con il D. Lgs. n. 494/96 in quanto prima di esso né i D.P.R. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il D. Lgs. n. 626/1994
avevano preso in considerazione tale ruolo. La norma che ha delineato un rapporto di affidamento di lavori e cioè l'art. 7, ha
così proseguito la Sez. IV, aveva individuata nel solo "datore di lavoro" che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione
introduceva, essenzialmente al fine di far fronte al rischio così detto interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il
solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente e non anche al "quivis de
populo" che avesse affidato dei lavori edili ad alcuno. Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il
committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori venendo tali violazioni poste a carico del datore di lavoro appaltatore.
Una responsabilità concorrente del committente in sostanza, ha così proseguito la suprema Corte, veniva ravvisata quando
questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori, o perché di
fatto datore di lavoro (così in tema di lavoro a cottimo) o quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia
tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro, o quando il subappaltatore, per
l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non
abbia avuto libertà di determinazione. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha
il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche
conseguenze sul piano sanzionatorio.
In sostanza, ha proseguito la Corte di Cassazione, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il
committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori
dipendenti dal soggetto appaltatore comportando di per sé la possibilità di ascrizione del fatto quando il committente avesse in
concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività che da sempre è stato riconosciuto valevole.
Esemplare, al riguardo, è apparsa la formulazione secondo la quale "nel contratto di appalto, il committente non è esonerato
dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di
ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si
intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità
psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere - cioè - di
esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato".
"In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro", ha sostenuto ancora la Sez. IV, "il committente è corresponsabile
con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od
omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi
stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di
fatto parimenti pericolose". Con il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 la figura del committente ha trovata una espressa definizione con
l'art., 2 comma 1 lettera b) e sono stati esplicitati gli obblighi gravanti sul medesimo dovendo nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 2/3
operazioni di cantiere, attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 626/1994 e
determinare altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di
progettazione esecutiva dell'opera, lo stesso deve valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 nonché il fascicolo
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed inoltre,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, deve designare il coordinatore per la progettazione
quando richiesto.
Ribadito il dovere di sicurezza in capo al committente, ha così proseguito la Sez. IV, va anche richiamata però la necessità che
tale principio non vada applicato automaticamente "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" per cui ne consegue che "ai fini della configurazione della
responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità
dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua
ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed
immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".
Alla luce di quanto sopra esposto è apparso quindi chiaro, secondo la Corte di Cassazione, che la sentenza impugnata è incorsa
in violazione di legge laddove ha postulato e ha ritenuto rilevante sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non
riconduce in capo al committente.
Quanto alla colpa nella scelta dell'impresa si è trattato, secondo la suprema Corte, di un'affermazione priva di qualsivoglia
giustificazione. E' da escludersi, infatti, che un'impresa esecutrice possa essere ritenuta inidonea per il solo fatto dell'avvenuto
infortunio; a tal riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che il committente ha l'obbligo di verificare l'
idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo. Occorre quindi che venga
motivata l'affermazione di una scelta non diligente della impresa esecutrice, motivazione che è risultata del tutto assente nel
caso in esame.
Per le sopra indicate considerazioni quindi ed alla luce dei principi sopra richiamati la Corte di Cassazione ha ritenuto di
annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo approfondimento della posizione
degli imputati.
Gerardo Porreca
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 44131 del 2 novembre 2015 (u.p. 15 luglio 2015) - Pres. Brusco ? Est.
Dovere P.M. Fimiano ? Ric. H.A. e altri. - Ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare
quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta
scelta per l'esecuzione dei lavori.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
<- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate ->
La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 3/3

More Related Content

What's hot

340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabilehttp://www.studioingvolpi.it
 
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
http://www.studioingvolpi.it
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...http://www.studioingvolpi.it
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
http://www.studioingvolpi.it
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
http://www.studioingvolpi.it
 
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatorihttp://www.studioingvolpi.it
 
News SSL 13 2017
News SSL 13 2017News SSL 13 2017
News SSL 13 2017
Roberta Culiersi
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltatihttp://www.studioingvolpi.it
 
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
240   2015   nolo-attrezzature-cantieri240   2015   nolo-attrezzature-cantieri
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
http://www.studioingvolpi.it
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
http://www.studioingvolpi.it
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...http://www.studioingvolpi.it
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
http://www.studioingvolpi.it
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
http://www.studioingvolpi.it
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
http://www.studioingvolpi.it
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
http://www.studioingvolpi.it
 

What's hot (19)

340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
 
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
 
309 cse posizione di garanzia
309   cse posizione di garanzia309   cse posizione di garanzia
309 cse posizione di garanzia
 
329 i quesiti sul decreto 81 appalto e subappalto
329   i quesiti sul decreto 81 appalto e subappalto329   i quesiti sul decreto 81 appalto e subappalto
329 i quesiti sul decreto 81 appalto e subappalto
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
 
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
 
News SSL 13 2017
News SSL 13 2017News SSL 13 2017
News SSL 13 2017
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
 
343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
240   2015   nolo-attrezzature-cantieri240   2015   nolo-attrezzature-cantieri
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
 
4 sospensione e ripresa lavori
4 sospensione e ripresa lavori4 sospensione e ripresa lavori
4 sospensione e ripresa lavori
 

Similar to 72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
http://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
http://www.studioingvolpi.it
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
http://www.studioingvolpi.it
 
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
http://www.studioingvolpi.it
 
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdfCantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
Marinella Peraino
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...http://www.studioingvolpi.it
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Omar Interdonato
 
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezzahttp://www.studioingvolpi.it
 
63 2016 sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
63   2016   sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio63   2016   sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
63 2016 sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
http://www.studioingvolpi.it
 
News SSL 50 2015
News SSL 50 2015News SSL 50 2015
News SSL 50 2015
Roberta Culiersi
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
http://www.studioingvolpi.it
 
Guida alle-sanzioni-disciplinari
Guida alle-sanzioni-disciplinariGuida alle-sanzioni-disciplinari
Guida alle-sanzioni-disciplinariFabio Bolo
 
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...http://www.studioingvolpi.it
 
Sentenza messi notificatori di Savona
Sentenza messi notificatori di SavonaSentenza messi notificatori di Savona
Sentenza messi notificatori di Savona
Fabio Bolo
 

Similar to 72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento (19)

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
03 sentenza responsabilità preposto
03   sentenza responsabilità preposto03   sentenza responsabilità preposto
03 sentenza responsabilità preposto
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...310   cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
310 cassazione penale, sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - cedimento del sol...
 
224 rspp responsabilità - copia
224   rspp responsabilità - copia224   rspp responsabilità - copia
224 rspp responsabilità - copia
 
381 somministrazione lavoro valurazione rischi
381   somministrazione lavoro valurazione rischi381   somministrazione lavoro valurazione rischi
381 somministrazione lavoro valurazione rischi
 
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdfCantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
 
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
 
63 2016 sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
63   2016   sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio63   2016   sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
63 2016 sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio
 
News SSL 50 2015
News SSL 50 2015News SSL 50 2015
News SSL 50 2015
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
Guida alle-sanzioni-disciplinari
Guida alle-sanzioni-disciplinariGuida alle-sanzioni-disciplinari
Guida alle-sanzioni-disciplinari
 
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
 
Sentenza messi notificatori di Savona
Sentenza messi notificatori di SavonaSentenza messi notificatori di Savona
Sentenza messi notificatori di Savona
 
02 ance responsabilita solidale appalti
02   ance responsabilita solidale appalti02   ance responsabilita solidale appalti
02 ance responsabilita solidale appalti
 

More from http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
http://www.studioingvolpi.it
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
http://www.studioingvolpi.it
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
http://www.studioingvolpi.it
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
http://www.studioingvolpi.it
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
http://www.studioingvolpi.it
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
http://www.studioingvolpi.it
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
http://www.studioingvolpi.it
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
http://www.studioingvolpi.it
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
http://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
http://www.studioingvolpi.it
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
http://www.studioingvolpi.it
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
http://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
http://www.studioingvolpi.it
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
http://www.studioingvolpi.it
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
http://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
http://www.studioingvolpi.it
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
http://www.studioingvolpi.it
 

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 

72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento

  • 1. Anno 18 - numero 3723 di lunedì 22 febbraio 2016 La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Ai fini della responsabilità del committente occorre verificare quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Di G.Porreca. Pubblicità La notevole importanza ed il notevole interesse per questa sentenza della Corte di Cassazione stanno nell'avere la stessa precisata la differenza, ai fini della individuazione della loro responsabilità in merito all'applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fra il committente datore di lavoro che appalta l'esecuzione di un'opera all'interno della propria azienda o unità produttiva di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. (l'attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed il committente "quivis de populo" come identificato nella stessa sentenza e cioè il committente di un'opera edile così come definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) quale il "soggetto per cui viene realizzata l'intera opera edile indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione". La Corte di Cassazione infatti ha ritenuto in questa occasione di annullare la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di due committenti di un'opera edile e di rinviare gli atti alla stessa perché rivedesse la propria posizione tenendo conto delle considerazioni che la stessa Corte suprema ha fatto nell'accogliere il ricorso dei committenti stessi mettendo in chiara evidenza la differenza della responsabilità dei due committenti di fronte ad un infortunio accaduto ad un lavoratore in un cantiere edile. In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, ha chiarito la Corte suprema, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori per cui ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità di tale committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0387] ?#> Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso in Cassazione Il dipendente di una ditta edile si è recato presso un fabbricato di proprietà del committente per rimuovere alcune lastre di amianto poste sul tetto del fabbricato stesso adibito ad autorimessa, sul quale avrebbero dovuti essere svolti successivamente interventi di manutenzione. Salito sul tetto senza alcun accorgimento il dipendente è caduto al suolo da un'altezza di circa cinque metri, a causa della rottura di una delle lastre di amianto riportando nell'accaduto la frattura del polso e della mandibola. Il Tribunale ha dichiarato i datori di lavoro dell'infortunato responsabili delle lesioni dallo stesso patite ed ha inflitto loro, all'esito del rito abbreviato, la pena di quattro mesi di reclusione mentre ha mandato assolti i committenti dell'opera chiamati in causa per i reati loro ascritti per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello ha successivamente confermata la condanna dei datori di lavoro ma ha condannato anche i predetti committenti per l'infortunio subito dal lavoratore dichiarando invece estinto per prescrizione l'illecito contravvenzionale pure ascritto agli stessi. A tale conclusione la Corte di Appello era pervenuta convenendo innanzitutto con il primo giudice in ordine La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 1/3
  • 2. al fatto che il lavoratore aveva riportate le lesioni lamentate cadendo dal tetto del fabbricato, ove era salito per attendere alle lavorazioni che gli erano state comandate dai datori di lavoro, e, in quanto ai committenti, per essere certa che gli stessi fossero tali in forza della prova documentale rappresentata dalla DIA firmata da entrambi nonché dalla dichiarazione resa dello stesso infortunato. Questi ultimi, quindi, secondo la Corte di Appello, si erano resi responsabili di culpa in eligendo scegliendo l'impresa esecutrice e di omesso controllo sul rispetto da parte loro delle prescrizioni antinfortunistiche, tanto più esigibile in quanto riferito a rischio generico come quello di caduta dall'alto. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione i committenti adducendo delle motivazioni fra le quali per prima una erronea applicazione fatta dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto tale norma non trova applicazione nel caso oggetto del procedimento trattandosi di appalto affidato da privato committente e non di appalto così detto endoaziendale affidato da un datore di lavoro-committente. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, anche a voler ritenere applicabile la previsione, essa non impone l'obbligo di una presenza del committente durante l'esecuzione delle opere. Le decisioni della Corte di Cassazione I ricorsi proposti dai committenti sono stati accolti dalla Corte di Cassazione che in proposito ha inteso svolgere alcune puntualizzazioni in merito a tali figure e sull'applicazione dell'art. 7 che ha trovato una continuità normativa nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. La figura del committente dei lavori, ha infatti precisato la suprema Corte, ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D. Lgs. n. 494/96 in quanto prima di esso né i D.P.R. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il D. Lgs. n. 626/1994 avevano preso in considerazione tale ruolo. La norma che ha delineato un rapporto di affidamento di lavori e cioè l'art. 7, ha così proseguito la Sez. IV, aveva individuata nel solo "datore di lavoro" che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduceva, essenzialmente al fine di far fronte al rischio così detto interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente e non anche al "quivis de populo" che avesse affidato dei lavori edili ad alcuno. Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori venendo tali violazioni poste a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente in sostanza, ha così proseguito la suprema Corte, veniva ravvisata quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori, o perché di fatto datore di lavoro (così in tema di lavoro a cottimo) o quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro, o quando il subappaltatore, per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio. In sostanza, ha proseguito la Corte di Cassazione, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore comportando di per sé la possibilità di ascrizione del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività che da sempre è stato riconosciuto valevole. Esemplare, al riguardo, è apparsa la formulazione secondo la quale "nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere - cioè - di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato". "In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro", ha sostenuto ancora la Sez. IV, "il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose". Con il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 la figura del committente ha trovata una espressa definizione con l'art., 2 comma 1 lettera b) e sono stati esplicitati gli obblighi gravanti sul medesimo dovendo nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 2/3
  • 3. operazioni di cantiere, attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 626/1994 e determinare altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, lo stesso deve valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed inoltre, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, deve designare il coordinatore per la progettazione quando richiesto. Ribadito il dovere di sicurezza in capo al committente, ha così proseguito la Sez. IV, va anche richiamata però la necessità che tale principio non vada applicato automaticamente "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori" per cui ne consegue che "ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo". Alla luce di quanto sopra esposto è apparso quindi chiaro, secondo la Corte di Cassazione, che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge laddove ha postulato e ha ritenuto rilevante sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente. Quanto alla colpa nella scelta dell'impresa si è trattato, secondo la suprema Corte, di un'affermazione priva di qualsivoglia giustificazione. E' da escludersi, infatti, che un'impresa esecutrice possa essere ritenuta inidonea per il solo fatto dell'avvenuto infortunio; a tal riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che il committente ha l'obbligo di verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo. Occorre quindi che venga motivata l'affermazione di una scelta non diligente della impresa esecutrice, motivazione che è risultata del tutto assente nel caso in esame. Per le sopra indicate considerazioni quindi ed alla luce dei principi sopra richiamati la Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo approfondimento della posizione degli imputati. Gerardo Porreca Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 44131 del 2 novembre 2015 (u.p. 15 luglio 2015) - Pres. Brusco ? Est. Dovere P.M. Fimiano ? Ric. H.A. e altri. - Ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare quale sia stata in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia di un evento lesivo a fronte delle capacità della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate -> La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento Stampa - La responsabilità del committente e l'eziologia dell'evento 3/3