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consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in
esame"...
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL 31/07/1959
avverso la sentenza n. 3673/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA
PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Omissis, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv Omissis
Uditi i difensori Avv Omissis
Venerdì 17 Aprile 2015 12:46
Fatto
C.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha
riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa
antinfortunistica [in danno del lavoratore R.V.]; fatto per il quale già in primo grado erano state
concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'articolo 62, numero 6, c.p., con giudizio di
equivalenza.
La Corte di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, individuava i profili di
colpa del C.G., nella qualità amministratore e legale rappresentante della CMR sas [datrice di lavoro
dell'operaio deceduto], per avere questi consentito, nell'ambito di un rapporto di appalto
intercorrente tra la CMR sas e la società R. srl [amministrata da L. L., coimputato, giudicato e
riconosciuto colpevole; ma non ricorrente], al proprio dipendente R.V., di svolgere la propria attività
presso la R. srl, ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a
tale attività. Anzi, era risultato che questi neppure si curava di conoscere in anticipo le mansioni che i
propri dipendenti erano chiamati a svolgere presso la sede dell'altra società.
Per l'effetto, era risultato che l'operaio infortunatosi era stato chiamato a svolgere un'operazione di
"rabbocco" di olio in condizioni di precario equilibrio e senza il dovuto strumentario di sicurezza per
evitare la caduta dall'alto, onde, nel corso dell'operazione, aveva perso l'equilibrio ed era caduto a
terra, riportando le lesioni che lo avevano condotto alla morte.
Tale situazione, vuoi sotto il profilo della ricostruzione dell'incidente, vuoi con riferimento
all'addebito di colpa, era stata ricostruita valorizzando, tra l'altro, la deposizione di un lavoratore della
società committente, che spesso svolgeva personalmente l'incombente, ma anche gli esiti degli
accertamenti svolti dal servizio ispettorato, di rilievo proprio per la dinamica dell'incidente.
Nessun apporto decisivo veniva attribuito alle dichiarazioni di altro testimone, collega di lavoro
dell'infortunato, che si era limitato a rappresentare di una diversa, possibile modalità di effettuazione
dell'operazione: ciò che anzi, per il giudice, confortava della carenza di una preventiva attività
prevenzionale, formativa e informativa, perché tale diversa modalità, quand'anche in ipotesi più
sicura, era rimessa all'iniziativa del singolo.
Secondo il giudicante di secondo grado la pena era ritenuta adeguata, non risultando motivata la
richiesta di un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità sottoponendo a critia le considerazioni sviluppate
nella decisione di condanna e evocandosi, a supporto della pretesa esenzione da responsabilità la
valorizzazione della testimonianza del collega di lavoro dell'infortunato, come sopra disattesa dalla
Corte territoriale.
Si contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendosi che "sussistevano tutti gli elementi" perché il
giudice di appello dovesse concedere le attenuanti con giudizio di prevalenza.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura sulla responsabilità è tipicamente di merito a fronte di una duplice conforme statuizione
di responsabilità, laddove risultano adeguatamente ricostruiti il fatto, gli addebiti di colpa, il nesso
causale, in termini qui non rinnovabili.
Il ricorrente propone una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della sentenza e come tale
preclusa alla cognizione del giudice di legittimità, risolvendosi in una censura sulla valutazione delle
emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una
motivazione logicamente argomentata
La censura si limita a richiamare- senza neppure soffermarsi sulla relativa decisività- il contenuto di
una deposizione testimoniale, su cui i giudici si sono ampiamente soffermati, sottolineando che, se
anche l'operazione si fosse potuta compiere in modo diverso, l'individuazione d'una modalità
alternativa era rimessa, di fatto, alla fantasia ed all'iniziativa della persona chiamata ad eseguire
l'operazione di rabbocco.
E' doglianza senz'altro generica, ma comunque inammissibile perché mira a proporre una
rinnovazione dell'apprezzamento del compendio probatorio concordemente sviluppato nei due gradi
di giudizio. Tra l'altro, senza rappresentare di circostanze non valutate e considerate in quella sede.
La censura non tiene conto che la responsabilità del committente, in ossequio alla disciplina di
settore- (prima, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994; ora, trasfuso sostanzialmente
nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008)- non esclude quella del datore di lavoro in caso
di infortunio.
Nella stessa prospettiva è stato altresì ritenuto che in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa
ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta
eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi
allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore
di lavoro distaccante. (v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013, Farinotti ed altro, rv. 256397).
Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi
casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito
l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui non
erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori l'omessa adozione
delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile.
In tal senso, i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato era venuto meno all'obbligo di
valutazione del rischio specifico connesso all' opera di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la
ditta R. srl, aggiuntiva rispetto ad altri lavori che erano stati oggetto di uno specifico contratto di
appalto ed erano già stati conclusi, consistente nel rabbocco dell'olio di un motoriduttore presso la
citata ditta. Il C.G. aveva violato i propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori,
inviando gli operai presso la R. s.r.l., senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e
senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio
di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.
Né potrebbe valere nel caso concreto in esame il richiamo, al principio del cd. "affidamento" in tema
di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti
secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che
di volta in volta viene in questione - posto che, come più volte affermato
Detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di
prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il
suddetto principio, come nel caso in esame. Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente
richiamato dall'imputato ne' con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle
corrette modalità di esecuzione dell'operazione di manutenzione ordinaria, nel corso della quale si è
verificato l'incidente, ne' con riferimento alla condotta del coimputato L., legale rappresentante della
R. (non ricorrente), attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al C.G..
Incensurabile è anche il trattamento sanzionatorio, a fronte del resto di doglianza asseriva e generica:
anche in questa sede non sono spiegati i motivi per cui il giudice avrebbe dovuto mutare il giudizio
di comparazione.
Va ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.)
è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente
motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa
l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale
anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia
indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e
superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione IV, 27 giugno 2013, Elia).
Qui, in vero assorbentemente, è mancata finanche in appello una adeguata rappresentazioni delle
ragioni per cui doveva accedersi alla invocata determinazione favorevole e la decisione della corte sul
punto è ineccepibile.
All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna del
medesimo al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma che congruamente si
determina in euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 febbraio 2015

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123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia di salute e sicurezza

  • 1. Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2015, n. 15696 - Distacco e obblighi in materia di salute e sicurezza Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2015, n. 15696 - Distacco e obblighi in materia di salute e sicurezza Distacco Informazione, Formazione, Addestramento Valutazione dei Rischi "in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013, Farinotti ed altro, rv. 256397). Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame"... Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: PICCIALLI PATRIZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G. N. IL 31/07/1959 avverso la sentenza n. 3673/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Omissis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Omissis Uditi i difensori Avv Omissis Venerdì 17 Aprile 2015 12:46
  • 2. Fatto C.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica [in danno del lavoratore R.V.]; fatto per il quale già in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'articolo 62, numero 6, c.p., con giudizio di equivalenza. La Corte di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, individuava i profili di colpa del C.G., nella qualità amministratore e legale rappresentante della CMR sas [datrice di lavoro dell'operaio deceduto], per avere questi consentito, nell'ambito di un rapporto di appalto intercorrente tra la CMR sas e la società R. srl [amministrata da L. L., coimputato, giudicato e riconosciuto colpevole; ma non ricorrente], al proprio dipendente R.V., di svolgere la propria attività presso la R. srl, ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività. Anzi, era risultato che questi neppure si curava di conoscere in anticipo le mansioni che i propri dipendenti erano chiamati a svolgere presso la sede dell'altra società. Per l'effetto, era risultato che l'operaio infortunatosi era stato chiamato a svolgere un'operazione di "rabbocco" di olio in condizioni di precario equilibrio e senza il dovuto strumentario di sicurezza per evitare la caduta dall'alto, onde, nel corso dell'operazione, aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra, riportando le lesioni che lo avevano condotto alla morte. Tale situazione, vuoi sotto il profilo della ricostruzione dell'incidente, vuoi con riferimento all'addebito di colpa, era stata ricostruita valorizzando, tra l'altro, la deposizione di un lavoratore della società committente, che spesso svolgeva personalmente l'incombente, ma anche gli esiti degli accertamenti svolti dal servizio ispettorato, di rilievo proprio per la dinamica dell'incidente. Nessun apporto decisivo veniva attribuito alle dichiarazioni di altro testimone, collega di lavoro dell'infortunato, che si era limitato a rappresentare di una diversa, possibile modalità di effettuazione dell'operazione: ciò che anzi, per il giudice, confortava della carenza di una preventiva attività prevenzionale, formativa e informativa, perché tale diversa modalità, quand'anche in ipotesi più sicura, era rimessa all'iniziativa del singolo. Secondo il giudicante di secondo grado la pena era ritenuta adeguata, non risultando motivata la richiesta di un giudizio di prevalenza delle attenuanti. Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità sottoponendo a critia le considerazioni sviluppate nella decisione di condanna e evocandosi, a supporto della pretesa esenzione da responsabilità la valorizzazione della testimonianza del collega di lavoro dell'infortunato, come sopra disattesa dalla Corte territoriale. Si contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendosi che "sussistevano tutti gli elementi" perché il giudice di appello dovesse concedere le attenuanti con giudizio di prevalenza. Diritto Il ricorso è manifestamente infondato. La censura sulla responsabilità è tipicamente di merito a fronte di una duplice conforme statuizione di responsabilità, laddove risultano adeguatamente ricostruiti il fatto, gli addebiti di colpa, il nesso causale, in termini qui non rinnovabili. Il ricorrente propone una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della sentenza e come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità, risolvendosi in una censura sulla valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione logicamente argomentata
  • 3. La censura si limita a richiamare- senza neppure soffermarsi sulla relativa decisività- il contenuto di una deposizione testimoniale, su cui i giudici si sono ampiamente soffermati, sottolineando che, se anche l'operazione si fosse potuta compiere in modo diverso, l'individuazione d'una modalità alternativa era rimessa, di fatto, alla fantasia ed all'iniziativa della persona chiamata ad eseguire l'operazione di rabbocco. E' doglianza senz'altro generica, ma comunque inammissibile perché mira a proporre una rinnovazione dell'apprezzamento del compendio probatorio concordemente sviluppato nei due gradi di giudizio. Tra l'altro, senza rappresentare di circostanze non valutate e considerate in quella sede. La censura non tiene conto che la responsabilità del committente, in ossequio alla disciplina di settore- (prima, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994; ora, trasfuso sostanzialmente nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008)- non esclude quella del datore di lavoro in caso di infortunio. Nella stessa prospettiva è stato altresì ritenuto che in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013, Farinotti ed altro, rv. 256397). Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui non erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile. In tal senso, i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato era venuto meno all'obbligo di valutazione del rischio specifico connesso all' opera di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la ditta R. srl, aggiuntiva rispetto ad altri lavori che erano stati oggetto di uno specifico contratto di appalto ed erano già stati conclusi, consistente nel rabbocco dell'olio di un motoriduttore presso la citata ditta. Il C.G. aveva violato i propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli operai presso la R. s.r.l., senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione. Né potrebbe valere nel caso concreto in esame il richiamo, al principio del cd. "affidamento" in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - posto che, come più volte affermato Detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame. Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente richiamato dall'imputato ne' con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell'operazione di manutenzione ordinaria, nel corso della quale si è verificato l'incidente, ne' con riferimento alla condotta del coimputato L., legale rappresentante della R. (non ricorrente), attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al C.G.. Incensurabile è anche il trattamento sanzionatorio, a fronte del resto di doglianza asseriva e generica: anche in questa sede non sono spiegati i motivi per cui il giudice avrebbe dovuto mutare il giudizio di comparazione. Va ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa
  • 4. l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione IV, 27 giugno 2013, Elia). Qui, in vero assorbentemente, è mancata finanche in appello una adeguata rappresentazioni delle ragioni per cui doveva accedersi alla invocata determinazione favorevole e la decisione della corte sul punto è ineccepibile. All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma che congruamente si determina in euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 febbraio 2015