Presentazione sulla Posta Elettronica Certificata in occasione della giornata formativa del 29 settembre 2010, organizzata dalla Commissione Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca.
In prossimità della scadenza del 21 novembre per i soggetti trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purché il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio.
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Presentazione sulla Posta Elettronica Certificata in occasione della giornata formativa del 29 settembre 2010, organizzata dalla Commissione Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca.
In prossimità della scadenza del 21 novembre per i soggetti trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purché il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio.
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Nell’ambito delle “complicazioni” collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
Comunicazione conti correnti al FISCO 2013Proserin
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”.
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.Sefin spa
Fatturazione alla Pubblica Amministrazione e Conservazione digitale.
La soluzione MMS PA di Sefin copre tutto il tragitto della fatturazione alla Pubblica Amministrazione. Una soluzione no-stress a norma di legge.
La Cuenta Expansión PRO ofrece varios beneficios como el abono del 10% de la cuota de asociación, devolución del 3% de comisiones de tarjetas de crédito y débito hasta 20 euros al mes, y más del 1.300 oficinas disponibles. Se requiere la domiciliación de ingresos de 700 euros o más, aunque no para personas entre 18 y 25 años. El banco colabora con la asociación ASIMPEA para ofrecer ventajas exclusivas a empresas y trabajar juntos en beneficio de los clientes.
El documento habla sobre el Festival Cultural Internacional de Guanajuato, el cual se ha realizado durante 43 años en el estado de Guanajuato, México. Es uno de los festivales internacionales más importantes del mundo. El documento también analiza la página web del festival y ofrece comentarios y sugerencias para mejorar la presentación de la información, historia, mapas, y equilibrio visual.
Energy crisis is one of the most important problems
the world is facing now-a-days. With the increase of cost of
electrical energy operating cost of cold storage storing is
increasing which forces the increased cost price of the
commodities that are kept. In this situation if the maximum
heat energy(Q) is absorbed by the evaporator inside the cold
room through convective heat transfer process in terms of –
heat transfer due to convection and heat transfer due to
condensation, more energy has to be wasted to maintain the
evaporator space at the desired temperature range of 2- 8
degree centigrade. In this paper we have proposed a theoretical
heat transfer model of convective heat transfer in cold storage
using Taguchi L9 orthogonal array. Velocity of air (V),
Temperature difference (dT), Relative Humidity (RH) are the
basic variable and three ranges are taken each of them in the
model development. Graphical interpretations from the model
justify the reality through anova and s/n ratio calculation.
Presentación sobre la evolución de photoshopPaulaSalmeron
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre el gobierno de Putin.
O documento apresenta informações sobre o Banco ABC Brasil, focado nos segmentos Corporate e Middle Market. Detalha sua composição acionária, presença geográfica, destaque financeiros e qualidade da carteira de crédito, demonstrando sólida posição e desempenho nos últimos trimestres.
V septembrovom vydaní Konzervatívnych listov nájdete:
Obsah
Dušan Sloboda Kraje alebo župy?
Ivan Kuhn Nekonečné slávnosti čerpania
Ondrej Dostál Zhromažďovanie s povoľovaním obmedzeným
Martin Moravčík Eurozóna a alternatívy
Viac na www.konzerativizmus.sk
El documento presenta el cronograma de una asignatura virtual, incluyendo los criterios y pautas de evaluación. Los autores son Araujo Gladys, Martínez Xiomara, Oviedo Belkis, Ramones Zoraida y Sánchez Dayris. La tutora es María A. Perdomo.
Juan Yacha y otras historias de Guamallis, libro de cuentos, que tienen como base la tradición oral popular de Huamalíes provincia de Huánuco.
El autor de la obra es el antropólogo José Peña, persona muy vinculada al desarrollo e investigación etnográfica de la provincia y con una prolífica obra acerca de su querida tierra Huamalíes.
Este documento describe los diferentes tipos de vibroapisonadores que ofrece Wacker Neuson, incluyendo: (1) vibroapisonadores a gasolina de dos y cuatro tiempos, (2) vibroapisonadores diésel, y (3) vibroapisonadores eléctricos accionados por batería, los cuales permiten trabajar sin emisiones. El documento también destaca las ventajas técnicas de cada tipo de motorización y modelos específicos.
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Nuove
modalità e termini di effettuazione
Nell’ambito delle “complicazioni” collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
Comunicazione conti correnti al FISCO 2013Proserin
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”.
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the world is facing now-a-days. With the increase of cost of
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heat energy(Q) is absorbed by the evaporator inside the cold
room through convective heat transfer process in terms of –
heat transfer due to convection and heat transfer due to
condensation, more energy has to be wasted to maintain the
evaporator space at the desired temperature range of 2- 8
degree centigrade. In this paper we have proposed a theoretical
heat transfer model of convective heat transfer in cold storage
using Taguchi L9 orthogonal array. Velocity of air (V),
Temperature difference (dT), Relative Humidity (RH) are the
basic variable and three ranges are taken each of them in the
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justify the reality through anova and s/n ratio calculation.
Presentación sobre la evolución de photoshopPaulaSalmeron
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La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi:
restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili)
e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
L'Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti in materia di responsabilità solidale negli appalti specificando gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione
L'intervento di Giuseppe Franco Ferrari al convegno "partenariato pubblico-pr...Giuseppe Franco Ferrari
Il professor Giuseppe Franco Ferrari, docente di diritto presso l'Università Bocconi di Milano è intervenuto al convegno "Partenariato pubblico - privato e patto di stabilità"
La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
La chiamata al versamento degli acconti di novembre riguarda anche i contributi INPS dovuti:- da artigiani e commercianti;- dai lavoratori autonomi obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS.
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presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e
IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importoche va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. APPROFONDISCI ORA.
Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013.
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Responsabilità del committente e dell’appal-tatore per i debiti fiscali 2013
1. Circolare 13007 del Marzo 2013
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“Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008
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Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350
Pag. 1 a 4
SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO
Certificato ISO 9001:2008 per:
Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza aziendale
Corsi di formazione professionale
Centro di medicina del lavoro
Servizi di paghe e contabilità
Servizi di editoria
Responsabilità del committente e dell’appal-tatore per i debiti
fiscali - Nuova disciplina - Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate
1 PREMESSA
L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha
ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra
committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del
DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido
con il subappaltatore del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di subappalto.
Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
Precedente disciplina
Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell’art. 2 co.
5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti
sulla nuova disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L.
134/2012, riguardanti:
• la decorrenza delle nuove disposizioni;
• la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la
responsabilità dell’appaltatore e del committente.
Con la successiva circ. 1.3.2013 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori
importanti chiarimenti in materia, riguardanti:
• l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina;
• l’attestazione, in particolari ipotesi, della regolarità dei suddetti versamenti
fiscali.
Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.
2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, le nuove disposizioni in materia
di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti
di appalto e subappalto di opere e servizi, a prescindere dal settore economico in
cui operano le parti contraenti.
La nuova disciplina, infatti, ha lo scopo di far emergere base imponibile in relazione
alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro
2. Circolare 13007 del Marzo 2013
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generalità.
Non è stato quindi confermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la
nuova disciplina solo nel settore edile, per effetto della denominazione del Titolo I del
DL 83/2012, in cui è inserito il citato art. 13-ter.
La responsabilità è però riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di
appalto, come definito dall’art. 1655 c.c., secondo cui l’appalto è “il contratto col quale
una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
2.1 ASSENZA DI CONTRATTI DI SUBAPPALTO
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, la disciplina in esame trova
applicazione:
• sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la
coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e
subappaltatore);
• sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione
dell’opera affidatagli dal committente.
2.2 ESCLUSIONI
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, sono quindi escluse dal campo
di applicazione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di
appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:
• gli appalti di fornitura dei beni;
• il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni
professionali);
• il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
• il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
• le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
In relazione all’ambito soggettivo, la nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e
subappalto conclusi:
• dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai
fini IVA;
• dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (compresi, quindi, gli enti non
commerciali);
• dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
3.1 SOGGETTI ESCLUSI
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, sono quindi esclusi:
• i condomìni;
• le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risultano prive
di soggettività passiva ai fini IVA (c.d. “privati”).
Eventuali subappalti
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Al riguardo, deve però ritenersi che, qualora il committente dell’appalto sia un
condominio o un “privato” e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la
disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra
appaltatore e subappaltatore.
3.2 STAZIONI APPALTANTI
Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in
esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Si tratta quindi:
• delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006),
cioè:
– le amministrazioni dello Stato;
– gli enti pubblici territoriali;
– gli altri enti pubblici non economici;
– gli organismi di diritto pubblico;
– le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
• degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
– i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
– le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.
Eventuali subappalti
Anche in tale caso, deve però ritenersi che, qualora il committente dell’appalto sia una
stazione appaltante e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in
esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e
subappaltatore.
4 DECORRENZA
In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, con la
circ. 40/2012, ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto
stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter
del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe
alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.
Rinnovi contrattuali
Con la circ. 2/2013, è stato però chiarito che l’eventuale rinnovo del contratto deve
ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è
applicabile anche ai contratti rinnovati successivamente al 12.8.2012, a partire
dalla data di rinnovo.
5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE CON IL
SUBAPPALTATORE
Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L.
134/2012, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
4. Circolare 13007 del Marzo 2013
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del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di subappalto.
5.1 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE
La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento
all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei
limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più
previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto.
5.2 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica:
• che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA,
già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo
la relativa documentazione;
• prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
5.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei
suddetti versamenti.
5.4 DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in
esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica
dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali
adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in
vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve
essere richiesta e verificata con riferimento ai pagamenti effettuati a partire
dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012
o rinnovati successivamente a tale data.
5.5 NOTIFICA DEGLI ATTI
Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza
sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L.
134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione
attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore
stesso e dagli eventuali subappaltatori.
6.1 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL’APPALTATORE
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della
predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti
versamenti.
6.2 DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in
esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria
(verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto/subappalto),
tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in
vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall’appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai
pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di
appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale
data.
6.3 SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE
Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a
200.000,00 euro se:
• non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del cor-
rispettivo;
• i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal
subappaltatore.
Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un
vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli
eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione
amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento
del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità
dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.
7 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’AP-
PALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla
documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il
regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette
responsabilità in capo al committente e all’appaltatore.
7.1 RILASCIO DI UN’APPOSITA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI O
CAF
La nuova disciplina prevede espressamente che l’attestazione dell’avvenuto
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adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche
attraverso un’asseverazione:
• di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
o dei consulenti del lavoro;
• oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
7.2 RILASCIO DI UN’APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE
DELL’APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che la suddetta
asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è
l’unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto
possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all’asseverazione, una
dichiarazione sostitutiva:
• con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli
obblighi di versamento in esame (autocertificazione);
• resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.
Con la successiva circ. 2/2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti
riguardanti il rilascio dell’attestazione.
7.2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 40/2012, la suddetta
dichiarazione sostitutiva deve:
• indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti
è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un
versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è
stato applicato il regime dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse
charge;
• indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
• riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle
ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
• contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili
al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
7.2.2 Pluralità di contratti tra le medesime parti
Al fine di agevolare l’adempimento in esame, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha
precisato che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la
certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo
unitario.
7.2.3 Certificazione periodica
La circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha inoltre stabilito che la certificazione può essere
fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento,
deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data, che non siano
stati oggetto di precedente attestazione.
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7.2.4 Pagamenti mediante bonifici
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che
non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo
favore, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che:
• occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il
committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria;
• non occorre, invece, attestare anche i versamenti scaduti al momento del
successivo accreditamento delle somme.
7.2.5 Cessione del credito a terzi
Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circ.
Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che la regolarità fiscale relativa ai rapporti
riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il
cedente dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
7.2.6 Sanzioni
Si ricorda che il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare
responsabilità anche penali.
Fonte AGENZIA ENTRATE