3. Velox Servizi S.r.l.
I numeri di Velox Servizi:
Fondata nel 1990
Più di 900 dipendenti diretti
Più di 5.000 camere di albergo quotidianamente riassettate
Più di 100.000 metri di uffici quotidianamente puliti
12 le province in cui Velox è presente direttamente
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4. Velox Servizi S.r.l.
Le caratteristiche di Velox Servizi:
Stessa Partita Iva dal 1990
Nessun sub-appalto
Costante crescita nell’ultimo quadriennio (+25% anno)
Strutturata ma dinamica e funzionale
Relazioni industriali di tutto rilievo
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5. Perché siamo qui?
Esigenza di qualificare i rapporti tra committenti e appaltatori
Preoccupazione per il mercato
Dati deprimenti sulle attività ispettive
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6. Le attività ispettive nel Veneto
Dati Ministero Lavoro, INPS e INAIL riferiti al 2012 nel
Veneto:
26.200 attività ispezionate
16.700 attività irregolari
42.700 lavoratori in nero
€ 176.223.924,00 contributi evasi
€ 94.608.000 contributi versati dai committenti per la
responsabilità solidale
518 rappresentanti legali denunciati per reati collegati alla
evasione contributiva
3.400 provvedimenti di sospensione dell’attività (da 1 a 12
mesi)
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7. Il contratto d’appalto
‘ Con il contratto d’appalto, l’appaltatore si impegna a
compiere un’opera o un servizio, con organizzazione dei
mezzi necessari e gestione a proprio rischio, verso un
corrispettivo in danaro ’
• L’autonomia dell’appaltatore costituisce un elemento naturale
del contratto, che la direzione riservata al committente può
attenuare, ma non annullare e comporta la sua responsabilità
sia nei confronti del committente, per il mancato
conseguimento del risultato pattuito, sia per i danni cagionati a
terzi nell’esecuzione del contratto.
(art. 1655 c.c.)
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8. Appalto lecito
e somministrazione di lavoro
L’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro,
riservata alle sole Agenzie per il lavoro, per l’organizzazione
dei mezzi, che in relazione alle esigenze dell’opera o servizio
può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori e per l’assunzione del
rischio d’impresa da parte dell’appaltatore
• elemento essenziale risulta l’assunzione di un obbligo di risultato,
autonomo e distinguibile, che comporta l’assunzione di un rischio
e su questa distinzione fra obbligazione di risultato e di mezzi, si
fonda la distinzione fra appalto e somministrazione di lavoro
• l’assetto proprietario dei mezzi di produzione va indagato, ma di
per sé non è decisivo per la genuinità dell’appalto
• il know-how aziendale assume rilievo nei lavori specialistici
(art. 29, D.Lgs. n. 276/2003)
Min. Lavoro, 27/11/2007, prot. 25/I/15749; circ. 5/2011; interpello 77/2009)
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9. Indici sintomatici
dell’esercizio del potere direttivo
• I dipendenti dell’appaltatore svolgono le medesime
mansioni dei dipendenti del committente
• osservando il medesimo orario di lavoro
• sotto il controllo dei preposti del committente
• Il committente decide di volta in volta il numero dei
lavoratori da utilizzare
• decide aumenti retributivi, ferie, permessi e
licenziamenti dei dipendenti dell’appaltatore
• Le prestazioni rese esulano dal contratto d’appalto
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10. La responsabilità solidale
SOMME DOVUTE Il committente è obbligato in solido per il pagamento
AI LAVORATORI delle somme dovute ai dipendenti dell’appaltatore, nei
(art. 1675 c.c.) limiti di quanto ancora dovuto a quest’ultimo.
Il committente privato, imprenditore o datore di lavoro, è
RETRIBUZIONI obbligato in solido con l’appaltatore ed i sub-appaltatori
E CONTRIBUTI per retribuzioni, contributi e premi assicurativi dovuti ai
(art. 29 D.Lgs. n. 276/2003)
lavoratori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto
L’appaltatore è obbligato in solido con il sub-appaltatore
SUB-APPALTI per le ritenute fiscali, i contributi ed i premi assicurativi
(art. 35 D.L. n. 223/2006)
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto
L’imprenditore committente risponde in solido con
INFORTUNI l’appaltatore e ciascun sub-appaltatore, per gli infortuni
(art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)
non indennizzati dall’I.N.A.I.L.
L’imprenditore committente ha l’obbligo di verificare,
anche attraverso autocertificazioni, il regolare versamento
I.V.A.
periodico dell’ I.V.A. dell’appaltatore. Ne risponde in
solido. 10
11. La valutazione dell’idoneità
dell’impresa appaltatrice
Il committente è tenuto a verificare l’idoneità delle
imprese e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori,
servizi e forniture da eseguirsi all’interno della propria
azienda o unità produttiva o ciclo produttivo, con
contratto d’appalto, d’opera o somministrazione
• attualmente verificando l’iscrizione alla Camera di commercio,
in attesa del futuro sistema di qualificazione delle imprese
• L’inosservanza comporta la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi
o in alternativa l’ammenda da 1000 a 4800 euro
* Tale sistema di qualificazione può essere eluso dai consorzi di imprese “apri
e chiudi”, che si avvicendano a “carosello” nell’esecuzione dell’appalto.
Art. 26, 1° comma, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008
Art. 55, 5°, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008
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12. I controlli preventivi
Il committente può cautelarsi già nel corso delle trattative,
utilizzando opportuni criteri di selezione dell’impresa
appaltatrice verificando ad esempio:
• l’iscrizione alla Camera di commercio e poteri di rappresentanza
• l’eventuale certificazione di qualità
• la regolarità contributiva (UNI-Emens, DM10, F24)
• l’adeguatezza dell’organico
• il costo del lavoro e delle misure di sicurezza
• il documento di valutazione dei rischi
• nomina responsabile sicurezza ed eventuale medico competente
• l’effettività del sopralluogo preliminare
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13. I controlli in corso d’opera
Il committente può cautelarsi apponendo nel contratto
clausole che prevedano la sospensione dei pagamenti e/o
la possibilità di rivolgersi ad altra impresa qualora
l’appaltatore non documenti la propria regolarità mediante:
• tesserini personali di riconoscimento
• copia delle comunicazioni effettuate al Centro per l’impiego
• copia delle buste paga
• denunce mensili I.N.P.S.
• versamenti ritenute fiscali e contributi previdenziali e D.U.R.C.
• divieto di subappalto senza autorizzazione del committente
• sopralluoghi periodici da parte del committente
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14. La certificazione dei contratti
• Procedura volontaria attraverso la quale le parti possono
pervenire alla esatta qualificazione del proprio contratto
ad opera di un provvedimento amministrativo di
«certazione» del contratto stesso.
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15. Il contratto certificato VELOX
• Prevede garanzie maggiori, rispetto ai minimi, in termini
di verifiche da parte del committente:
invio periodico ed automatico di:
1. Autocertificazione dell’avvenuto pagamento delle
retribuzioni;
2. Attestazione (F24) dell’avvenuto pagamento I.V.A.;
3. Modello Uni-Emens da cui si evince l’importo da versare
all’INPS (contribuzione);
4. Modello DM10 (denuncia INSP degli importi delle
retribuzioni);
5. Modello F24 riportante gli stessi importi di Uni-Emens e
DM10
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16. Il contratto certificato VELOX
• Garantisce le parti in quanto:
• contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta,
mediante la verifica di genuinità;
• Trasparenza delle procedure amministrative di Velox;
• Minore rischio di ispezioni e verifiche (Direttiva Sacconi).
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17. Come si stipula
Il contratto viene stipulato secondo le consuete modalità,
fatto salvo il fatto che una delle parti, in questo caso Velox,
richiede alla D.T.L. competente la certificazione del singolo
contratto.
Il contratto viene esaminato dalla commissione all’uopo
costituita che ne certifica la genuinità e la rispondenza alle
norme di Legge.
Importante!!! : la «Direttiva Sacconi» dispone di
concentrare le verifiche ai contratti non certificati.
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