Esternalizzare appalto o subfornitura, cosa preferire
1. 22/08/13 Esternalizzare: appalto o subfornitura, cosa preferire?
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GIACOMO GUERRINI
Avvocato del Foro di
Firenze e mediatore
presso l'Organismo di
Conciliazione di Firenze, si
occupa di diritto civile e di
diritto amministrativo, con
particolare attenzione ai
seguenti settori: lavoro
(privato e pubblico) -
turismo - sanità. Maggiori
informazioni su
w w w .studiocascianoguerrini.it
e ...
L’appalto determina responsabilità gravose per l’appaltante che si possono
evitare grazie alla subfornitura. Tuttavia, anche quest’ultima non è esente da
rischi.
“Esternalizzare”(come si dice in gergo) significa affidare a un soggetto esterno una fase
del ciclo produttivo della propria impresa. Nel nostro ordinamento, l’impresa che voglia
esternalizzare può ricorrere ad contratto di appalto [1] oppure, in alternativa, al
contratto di subfornitura [2].
Differenza fra appalto e subfornitura
Il contratto di subfornitura si distingue dal contratto di appalto [3].
La subfornitura si caratterizza per il controllo diretto e integrale sulla esecuzione dei
lavori da parte dell’impresa committente.
L’appalto, all’opposto, comporta invece un’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle
modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal
committente o appaltante.
Conseguenze in caso di appalto
La scelta del contratto di appalto comporta per l’impresa appaltante:
- un’assunzione di responsabilità nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione
dei lavori, sotto il profilo retributivo e previdenziale [4];
- l’assunzione di responsabilità verso l’Erario, per gli aspetti fiscali [5].
Entrambi detti profili di responsabilità sono assunti dall’appaltante insieme
all’appaltatore e all’eventuale subappaltatore.
Caratteristiche, in pillole, della responsabilità dell’appaltante verso i lavoratori
impiegati dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto
- riguarda tutti i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’appalto, non solo
quelli subordinati, ed anche quelli in nero;
- ha ad oggetto tutti i trattamenti normativi e contributivi che il lavoratore abbia maturato
in ragione della prestazione lavorativa resa nell’esecuzione del contratto di appalto
(incluse le “quote di TFR” ed i premi assicurativi);
Esternalizzare: appalto o subfornitura, cosa preferire?
9 APRILE 2013 DI GIACOMO GUERRINI
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Tribunali
- i lavoratori creditori delle somme dovute a titolo di retribuzione o gli Istituti creditori
delle somme dovute a titolo di contributi hanno l’onere di agire nei confronti
dell’appaltante entro due anni dalla cessazione effettiva dei lavori, a pena di decadenza;
- l’appaltante può pretendere che il suo patrimonio sia aggredito solo dopo che si sia
tentato infruttuosamente di aggredire quello dell’appaltatore;
- in ogni caso, l’appaltante che abbia eseguito il pagamento ha diritto di recuperare
dall’appaltatore quanto corrisposto.
La disciplina normativa sin qui sinteticamente esposta, tuttavia, è derogabile dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, con riferimento ai singoli casi concreti, è opportuno innanzitutto verificare
l’eventuale disciplina dettata dai contratti collettivi di settore.
Caratteristiche, in pillole, della responsabilità dell’appaltante verso l’Erario
- riguarda le obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture
e servizi, stipulati da soggetti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’I.V.A. e, in ogni
caso, dai soggetti I.R.E.S. [6].
- sia l’appaltante che l’appaltatore sono tenuti, prima di procedere al versamento del
corrispettivo pattuito, a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte
dei soggetti a cui hanno affidato un appalto in data successiva al 12 agosto 2012;
- l’oggetto della verifica è circoscritto espressamente agli adempimenti già scaduti alla
data del versamento (ben può essere, infatti, che al momento del pagamento del
corrispettivo, per parte delle fatture relative all’appalto o al subappalto l’I.V.A. non sia
stata ancora versata all’Erario in quanto il relativo versamento non sia ancora scaduto).
- il corretto adempimento agli obblighi fiscali potrà essere provato con la consegna della
relativa documentazione o con una asseverazione da parte di alcuni soggetti qualificati
(come, ad esempio, i responsabili dei C.A.F. o i dottori commercialisti), oppure
mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva (come recentemente indicato dalla
Agenzia delle Entrate [7]);
- fino all’esibizione di detta documentazione, l’appaltante deve, e l’appaltatore può,
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla propria controparte contrattuale;
- in caso di irregolarità nei versamenti all’Erario delle ritenute I.R.P.E.F. e dell’I.V.A.,
salvo che, prima del pagamento del corrispettivo, sia stata comunque acquisita la prova
del regolare adempimento degli obblighi fiscali:
a) l’appaltatore è responsabile con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore
all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
b) il committente è soggetto ad una sanzione pecuniaria sino ad un massimo di €
200.000,00.
Conseguenze in caso di subfornitura
La scelta del contratto di subfornitura non parrebbe comportare per l’impresa
committente l’assunzione di responsabilità sul piano retributivo, previdenziale e
tributario.
All’imprenditore che voglia esternalizzare, dunque, a buon diritto potrebbe sembrare
preferibile il ricorso al contratto di subfornitura in luogo del tradizionale contratto di
appalto.
Tuttavia, neppure la scelta per il contratto di subfornitura può ritenersi esente da rischi,
seppur di altra natura.
Infatti, sebbene la stipula di un contratto di subfornitura possa consentire al committente
di evitare la responsabilità di cui si è detto, cionondimeno lo espone al sospetto di voler
perseguire finalità illecite sotto un duplice profilo:
a – rischio di vedersi contestato un eventuale “abuso di dipendenza economica”, ove
le condizioni contrattuali poste all’impresa subfornitrice siano per quest’ultima
eccessivamente svantaggiose;
b – rischio di vedersi contestata una “illecita somministrazione di lavoro”,
ogniqualvolta ci si limita nella sostanza alla mera somministrazione di lavoro.
Nel primo caso, l’eventuale accertamento avviene ad opera della Autorità Giudiziaria,
su iniziativa della parte interessata (ossia, verosimilmente, dell’impresa che ritiene di
subire l’abuso), e si sostanzia nei provvedimenti eventualmente adottati da tale Autorità:
- in tempi rapidi, prima della decisione definitiva, può essere adottato un provvedimento
con cui si intima all’impresa di non proseguire nella pratica sospettata di integrare un
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