L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2012 n. 247 (
(Legge professionale) a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 124/2017:
"Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale"
3. La situazione preesistente
L’art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. con Legge n. 27/2012, stabiliva l’obbligo per
l’Avvocato di rendere previamente nota al Cliente la misura del compenso con
un preventivo di massima.
“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive
di spese, oneri e contributi”
4. La situazione preesistente
Si ricorda anche l’art. 1, comma 6, del decreto Min. Giustizia 20 luglio 2012, n.
140: “L'assenza di prova del preventivo di massima [...] costituisce elemento di
valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione
del compenso”
5. La situazione preesistente
Art. 13, comma 5, Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense): preventivo scritto a richiesta del Cliente
“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere
noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma
scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del
costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e
compenso professionale”
6. Modifica dell’art. 13, c. 5, L. 247/2012
L’art. 1, comma 141, sub 6, lett. d), L. 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato l’art.
13, comma 5, L. 13 dicembre 2012 n. 247:
“all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse”
7. Lo stato attuale
L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2012 n. 247 (
(Legge professionale) a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 124/2017:
“[...] 2. Il compenso spettante al professionista è
pattuito di regola per iscritto all'atto del
conferimento dell'incarico professionale [...]”
8. Lo stato attuale
L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2012 n. 247 (
(Legge professionale) a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 124/2017:
“[...] 3. La pattuizione dei compensi è libera: è
ammessa la pattuizione a tempo, in misura
forfetaria, per convenzione avente ad oggetto
uno o più affari, in base all'assolvimento e ai
tempi di erogazione della prestazione, per
singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a
percentuale sul valore dell'affare o su quanto si
prevede possa giovarsene, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale, il destinatario della
prestazione [...]”
9. Lo stato attuale
L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2012 n. 247 (
(Legge professionale) a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 124/2017:
“[...] 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte
una quota del bene oggetto della prestazione o
della ragione litigiosa [...]”
10. Lo stato attuale
L’art. 13 della Legge 13 dicembre 2012 n. 247 (
(Legge professionale) a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 124/2017:
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
11. Lo stato attuale
- Obbligo di rendere noto il livello di
complessità dell’incarico
- Obbligo di fornire tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili
- Obbligo di comunicare in forma scritta la
prevedibile misura del costo della
prestazione (a prescindere da una
richiesta del Cliente)
- Obbligo di dettagliare le voci
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
12. Lo stato attuale
- Con riguardo al contenuto del preventivo, il
riferimento va alla Legge professionale e
al DM 55/2014 (Parametri forensi)
- Il preventivo deve essere fornito prima del
conferimento dell’incarico
- Il preventivo reso in forma scritta,
sottoscritto dal Cliente, può diventare
parte integrante del contratto di
patrocinio e ad esso può farsi riferimento
per la determinazione del compenso in
relazione all’incarico conferito
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
13. Clausola di salvaguardia
Come suggerito dal CNF, nella determinazione
del compenso si consiglia la previsione di una
clausola di salvaguardia, che faccia salve
circostanze non previste o non prevedibili dalle
parti, che implicano una integrazione del
compenso sulla base di una nuova
negoziazione, considerato che per tutta l’attività
giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le
vicende processuali che si possono verificare
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
14. L’ipotesi della maggiore liquidazione
giudiziale
Sin dal momento della formulazione del
preventivo sembra opportuno precisare che,
nell’ipotesi di maggiore liquidazione giudiziale
del compenso, sarà in ogni caso dovuta la
somma liquidata dal Giudice
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
15. Compenso per la redazione del preventivo?
Compenso per la redazione del preventivo?
No, in quanto l’attività rientra tra i doveri
informativi dell’Avvocato
-
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
16. Il preventivo come proposta di contratto
Come evidenziato dall’OCF:
“Dal punto di vista giuridico, [il preventivo] è una
proposta di contratto attraverso cui ci si
impegna ad eseguire una prestazione dietro un
corrispettivo. Solo quando interviene
l’accettazione del preventivo da parte del
cliente il contratto può dirsi concluso e quindi il
cliente si vincola e diventa debitore dell’importo
indicato nel preventivo”
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
17. Mancata pattuizione dei compensi
Se manca la pattuizione dei compensi?
“I parametri indicati nel decreto [...] si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente
il compenso non sia stato determinato in forma
scritta, in ogni caso di mancata determinazione
consensuale, in caso di liquidazione giudiziale
dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge” (art.
13, c. 6, L. 247/2012)
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
18. Violazione dell’obbligo di preventivo
Quali conseguenze in caso di violazione
dell’obbligo di preventivo?
La violazione non comporta alcuna
conseguenza per la liquidazione del compenso
dell’avvocato. Come rileva l’OCF, non è infatti
prevista alcuna sanzione civilistica che infici
il contratto professionale (Così come invece è
previsto per le altre professioni ai sensi dell’art. 1
comma sesto del DM n. 140/2012, disposizione per la
professione forense tacitamente abrogata dall’art. 13
della L. 247/2012)
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
19. Violazione dell’obbligo di preventivo
Quali conseguenze in caso di violazione
dell’obbligo di preventivo?
Pur mancando una sanzione civilistica,
l’inosservanza dell’obbligo comporta una
violazione del “principio di trasparenza”
L’Avvocato inadempiente si trova pertanto
esposto a un’azione civilistica e all’eventuale
risarcimento del danno
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
20. Violazione dell’obbligo di preventivo
Quali conseguenze in caso di violazione
dell’obbligo di preventivo?
Vi sono poi conseguenze di natura
deontologica:
L’art. 27 Cod. deontol. prevede la sanzione
dell'avvertimento per il caso in cui l'Avvocato
violi l'obbligo di dare adeguate informazioni
circa la prevedibile durata del processo, gli oneri
ipotizzabili e il prevedibile costo della
prestazione
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
21. L’art. 27 del Codice deontologico forense
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 settembre
2017, ha deliberato modifiche agli artt. 20 e 27 del Codice deontologico forense
La relativa consultazione, prescritta dall’art. 35, comma 1, lettera d), della legge
31 dicembre 2012, n. 247, è avvenuta, come da prassi, per via telematica
attraverso la compilazione di un modulo on line
La consultazione si è conclusa il 10 novembre 2017
22. L’art. 27 del Codice deontologico forense
Dalla Relazione di accompagnamento alle modifiche degli artt. 20 e 27:
“Si è ritenuto poi di intervenire anche sull’art. 27 del C.D. onde adeguare il comma 2 al disposto
dell’art. 1 comma 141 della L. n. 124/2017 - che ha previsto l’obbligatorietà della forma scritta del
c.d. preventivo - cogliendo l’occasione per esplicitare ulteriormente il contenuto del dovere
informativo quanto al costo complessivo delle prestazioni. E ciò non in ossequio ad un precetto
normativo rimasto nella sostanza invariato (solo innovato nella forma scritta imposta alla
comunicazione) ma nel rispetto di quei doveri di trasparenza, di lealtà e di correttezza che, da sempre,
devono caratterizzare la prestazione professionale. Si è ancora esplicitato, al comma 3 del medesimo
art. 27, che la negoziazione assistita - misura urgente di degiurisdizionalizzazione introdotta dalla L. n.
162/2014 - costituisce oggetto di un preciso onere informativo da parte dell’avvocato anche alla luce
della particolare rilevanza che il ruolo del difensore assume nella specifica procedura”
24. L’art. 27 del Codice deontologico forense
La violazione dell’obbligo di preventivo è sanzionata, come si diceva, con
l’avvertimento
Ai sensi dell’art. 53 L. 247/2012, l’avvertimento viene deliberato quando il fatto
contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta
altre infrazioni
L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è
stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni
25. Circostanze non prevedibili
L’Avvocato rimane vincolato alla somma di cui
al preventivo?
Non nel caso in cui sopraggiungano circostanze
non prevedibili (importanza della clausola di
salvaguardia)
Occorre informare il Cliente inviando un nuovo
preventivo. Il Cliente ha sempre la possibilità di
recedere dal contratto (e così l’Avvocato, se il
Cliente non accetta la modifica proposta)
“[...] 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale [...]”
26. Inadempimento degli obblighi informativi:
Tribunale di Verona, 26 gennaio 2016,
Giudice Vaccari
“[...] l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre - contrattuale è funzionale al
conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trovava il suo fondamento nei principii
di cui agli art. 1175 -1176 c.c. e ora, per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012, anche nell’art. 9,
comma 4, del d.l. 1/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare,
prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di
complessità dello stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel
momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività.
Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo
informativo permane per tutto il corso del rapporto, e quindi, nei casi come quello di specie in cui il
mandato riguardi più giudizi per tutti il loro corso, perché costituisce l’oggetto primario della
prestazione professionale [...]”
27. Inadempimento degli obblighi informativi:
Tribunale di Verona, 26 gennaio 2016,
Giudice Vaccari
“[...] Qualora invece il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l’opera del professionista
e attribuisca al medesimo la responsabilità dell’insuccesso o quando vi sia contestazione sui limiti
dell’incarico conferito grava sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto
con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai
principii affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 in tema di riparto
dell’onere probatorio nei giudizi in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali.
Nel caso di specie poiché l’attore non ha dimostrato di aver adempiuto, in relazione a nessuno degli
incarichi per cui è causa, ad uno dei principali obblighi cui era tenuto nei confronti del proprio cliente
gli va negato il diritto ad ottenere il compenso per essi [...]”
28. I consigli per redigere un buon preventivo
secondo l’OCF
• Esaminare col cliente le problematiche che devono essere risolte
• Creare un preventivo facilmente comprensibile per il cliente
• Specificare nel preventivo tutti gli elementi necessari per il suo contenuto e indicando
l’oggetto ed il valore della controversia affidata
• I preventivi vanno datati al giorno in cui vengono consegnati al cliente
• Indicare, quantomeno in percentuale, l’ammontare dell’importo degli oneri fiscali e
previdenziali
• Stabilire, fin da subito, eventuali modalità di pagamento
• Stabilire, fin da subito, la possibilità di eventuali modifiche
• Nel documento del preventivo, prevedere - se non si intende sottoscrivere uno specifico
Contratto - uno spazio per la firma del cliente per l’accettazione della proposta
29. I consigli per redigere un buon preventivo
secondo l’OCF
• Se non si intende sottoscrivere un separato contratto professionale, è
opportuno integrare il preventivo con specifiche pattuizioni (ricordando, ad
esempio, per il cliente/consumatore i limiti di validità stabiliti dal codice del
consumo)
.
30. I consigli per redigere un buon preventivo
secondo l’OCF
Per esempio con clausole del seguente tenore:
- Con riferimento alle modalità di pagamento, la somma preventivata dovrà essere corrisposta
prima dell’inizio di ogni fase
- E’, inoltre, dovuta una maggiorazione del 15% sui compensi dovuti a titolo di rimborso per
spese generali di organizzazione e gestione dello studio
- Il presente preventivo deve intendersi suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle
vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse"
rispetto a quelle ad oggi ipotizzabili
31. I consigli per redigere un buon preventivo
secondo l’OCF
Per esempio con clausole del seguente tenore:
- Per l’attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti, ovvero per il caso di recesso dal
mandato, saranno comunque dovuti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione,
per qualsiasi causa, del rapporto professionale; in caso di maggiore liquidazione giudiziale del
compenso sarà comunque dovuta la somma liquidata a titolo spese di lite
- Questo preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale sino
alla sua accettazione/ o sino alla sua sottoscrizione di separato accordo/ o sino alla
sottoscrizione del mandato alle liti/o sino alla nomina a difensore
33. Civile
Comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico
forense)
Da valere ad ogni effetto di legge tra: - ____________ (cod.fisc./p.IVA: ____________), nel
prosieguo denominato "Cliente" - ____________ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità
professionale con __________ (polizza n. __________), nel prosieguo denominato "Avvocato"
Relativamente al seguente incarico: - Controversia: Giudiziale; - Descrizione: ____________ -
Controparte: ____________ - Autorità Giudiziaria: ____________ - Valore: € __________
34. Civile
1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura
dei costi della prestazione
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la
prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata
come segue.
35. Civile
a) quanto al compenso:
Descrizione attività professionale importo
Fase di studio e introduttiva € ____________
Fase istruttoria € ____________
Fase decisoria € ____________
Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio
(fase esecutiva, cautelare, transattiva) € ____________
Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge
(IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).
* * *
36. Civile
b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:
Descrizione costo importo
Spese per notifiche € ____________
Contributo unificato € ____________
Copie autentiche € ____________
Trasferte € ____________
Collaboratori e domiciliatari € ____________
Consulenti d'ufficio € ____________
Consulenti di parte € ____________
Ulteriori spese vive € ____________
Altro € ____________
37. Civile
2 - Clausola di garanzia
Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e
dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della
prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in
aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più
complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di
tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.
Addì, ________________________
38. Il software del CNF
Disponibile sul sito web del CNF nella
sezione Utilità per la professione
39. Grazie per
l’attenzione!
L’obbligo di preventivo
Intervento dell’Avv. Giuseppe
Briganti del Foro di Urbino
(avv.briganti@iusreporter.it)
nell’ambito del Convegno
organizzato da AIGA Sezione di
Urbino dal titolo “Il DDL
concorrenza 2017 (legge n.
124/17): obbligo di preventivo
scritto e società tra Avvocati.
Profili deontologici e pratici”
Urbino, 30 novembre 2017