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&Successioni e Protezione Patrimoniale
APRILE
GIUGNO
l testamento è lo stru-
mento attraverso cui un
soggetto può disporre dei
propri beni per il momento
in cui avrà cessato di vivere.
Il legislatore ha previsto diversi tipi di
testamento, senza peraltro attribuire
la prevalenza ad uno piuttosto che
all’altro: il testamento potrà, quindi,
essere olografo, segreto o pubblico e
una puntuale normativa impone rigidi
requisiti formali per ciascuna di tali ti-
pologie.
1.	Il testamento olografo è caratteriz-
zato dal dover esser interamente
scritto, datato e sottoscritto di pu-
gno dal testatore (art. 602 c.c.).
2.	Il testamento pubblico deve invece
essere redatto necessariamente da
un notaio alla presenza del testatore
stesso e di due testimoni (art. 603
c.c.).
3.	Il testamento segreto, infine, può
essere redatto dal testatore o anche
da un terzo e consegnato a un nota-
io che ne verbalizza il deposito (artt.
604 e 605 c.c.).
Alcune precisazioni si rendono op-
portune in ordine alla possibilità che
il testamento segreto non sia redatto
di pugno dal testatore, ma addirittura
da un oggetto terzo, anche con mezzi
meccanici. Tale possibilità è eccezio-
nalmente ammessa in considerazio-
ne del fatto che il testatore, innanzi al
notaio che riceve il testamento in de-
posito, deve dichiarare che nel plico
consegnato al pubblico ufficiale sono
contenute le sue ultime volontà.
ALLA RICERCA
DELTESTAMENTO
PERDUTO
Le forme e i modi previsti dalla legge per
eseguire le volontà del testatore.
Cosa fare per assicurarsi
che siano eseguite
di Roberto Campagnolo
Testamenti ed eredi
Successioni & donazioni
81
&Successioni e Protezione Patrimoniale
Ed alla luce di tale considerazione si
spiega l’impossibilità di fare valida-
mente testamento in forma segreta
per i soggetti che non sanno leggere:
il disponente deve avere piena cono-
scenza del contenuto dello scritto e
ciò, qualora sia stato redatto da terzi,
non può che realizzarsi attraverso la
lettura dello stesso.
L’intervento del terzo non può mai
sostituirsi alla volontà effettiva del te-
statore; la sua opera si limita ad una
mera attività di riproduzione (manuale
o meccanica) di disposizioni libera-
mente formatesi nella sfera volitiva del
disponente.
Indipendentemente dalla forma uti-
lizzata, la volontà testamentaria è
caratterizzata dalla segretezza che
l’accompagna sino all’apertura della
successione. Le esigenze di segretez-
za vengono meno solo con l’apertura
della successione, e da tale momento
è interesse precipuo dell’ordinamento
il far sì che la volontà testamentaria
trovi effettiva attuazione.
In mancanza di conoscibilità ed ef-
fettiva conoscenza di un testamento,
infatti, le disposizioni di ultima volontà
potrebbero rimanere inattuate (rectius:
sconosciute) e la successione essere
regolata dalle norme dettate in materia
di successione legittima.
La pubblicazione del testamento
Secondo quanto previsto dagli artico-
li 620 e seguenti del codice civile, chi
si trova in possesso di un testamento
olografo deve presentarlo a un notaio
per la pubblicazione appena avuta la
notizia della morte del testatore.
Se l’olografo è stato depositato presso
un notaio, la pubblicazione è esegui-
ta direttamente dal notaio stesso. In
caso di testamento segreto, il notaio,
non appena avrà notizia della morte
del testatore, dovrà procedere all’a-
pertura e pubblicazione del testamen-
to (art. 621).
Per quanto invece riguarda il testa-
mento pubblico, secondo quanto
previsto dall’art. 61, 4° comma della
legge notarile, alla morte del testatore
passerà dal fascicolo degli atti di ulti-
ma volontà a quello generale degli atti
notarili.
Con la pubblicazione il testamento
diviene eseguibile e possono trovare
piena attuazione tutte le obbligazioni
indicate nella scheda testamentaria.
Preme evidenziarsi come la delazio-
ne ereditaria non operi dal momento
di pubblicazione ma sin dal giorno
di apertura della successione, indi-
pendentemente dalla pubblicazione:
tale adempimento pubblicitario non
è requisito di validità ed efficacia del
testamento, ma si rivela necessario al
fine di eventuali azioni di esecuzione
in forma specifica o per ottenere la
trascrizione nei pubblici registri degli
acquisti mortis causa.
Per quanto attiene al testamento olo-
grafo, l’obbligo di pubblicazione grava
su chiunque ne sia in possesso e si so-
stanzia nel dovere di presentarlo ad un
notaio, appena ha notizia della morte
del testatore (art. 620, 1° comma, c.c.).
Non è previsto un preciso termine en-
tro cui curare la pubblicazione, ma è
concessa la facoltà, a chiunque ne
abbia interesse, di ricorrere al giudice
perché ne venga fissato uno.
La disciplina prevista per il testamen-
to olografo trova applicazione, per
espresso richiamo normativo, anche
in tema di testamento segreto (art.
Nell’Ufficio centrale degli archivi notarili, presso il Ministero della Giustizia, è collocata la sede del Registro
generale dei testamenti (foto Ministero della Giustizia)
Negli archivi notarili distrettuali è possibile reperire i
testamenti pubblici (foto Archivio Distrettuale di Trani)
La presenza del
notaio nella redazione
del testamento
pubblico assicura la
conformità alla legge
delle disposizioni
testamentarie
Successioni & donazioni
82
&Successioni e Protezione Patrimoniale
APRILE
GIUGNO
621, ultimo comma, c.c.), anche se, in
tal caso, la competenza a procedere
all’apertura e pubblicazione spetta
esclusivamente al notaio che ha rice-
vuto in deposito il testamento (laddove
il testamento olografo, non depositato
formalmente, può essere prodotto per
la pubblicazione a qualunque notaio
del territorio italiano).
Conoscibilità di testamenti segreti,
pubblici o formalmente depositati
presso un notaio
Al fine di facilitare il rinvenimento di
un testamento dopo la morte del suo
autore, il legislatore, negli anni ’80, ha
istituito il Registro generale dei testa-
menti, presso il Ministero di Giustizia,
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
Qui devono essere registrati i testa-
menti pubblici, segreti, olografi depo-
sitati formalmente presso un notaio, i
verbali di ritiro dei testamenti olografi
e segreti formalmente depositati, gli
atti di revocazione delle disposizioni
a causa di morte (qualora effettuate
con atto formale o con nuovo testa-
mento). Nel Registro vengono poi in-
seriti anche i verbali di pubblicazione
dei testamenti olografi pubblicati a
ministero di notaio. Alla registrazione
sono tenuti il notaio, il capo dell’ufficio
consolare o il Conservatore dell’Archi-
vio Notarile che ricevono gli atti sopra
indicati.
Il notaio deve chiedere l’iscrizione nel
Registro degli atti sopra indicati entro
dieci giorni da quando lo roga o riceve
in deposito; non è tuttavia prevista una
specifica sanzione per l’omissione o
ritardo nell’adempimento di tale obbli-
go, se non una generale responsabilità
risarcitoria. L’adempimento ha valore
di mera pubblicità destinata a opera-
re solo ed esclusivamente sul piano
della conoscibilità. Gli atti contenuti
nel Registro generale, infatti, sono po-
tenzialmente conoscibili da chiunque
vi abbia interesse, sebbene solo ed
esclusivamente dopo l’apertura del-
la successione. Una volta verificatosi
l’evento morte, chiunque, allegando
un certificato di morte della persona
della cui successione trattasi, potrà
chiedere al conservatore del Registro
di rilasciare un certificato attestante
tutti gli atti iscritti. Il certificato conter-
rà le indicazioni di tutti gli atti formati
all’interno del territorio italiano nonché,
dietro espressa richiesta per l’estero,
di quelli formati negli stati aderenti alla
Convenzione di Basilea (Francia, Cipro,
Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogal-
lo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Li-
tuania e Ucraina).
Se si conosce il nominativo del notaio
che ha ricevuto l’atto, è possibile rivol-
gervisi direttamente. Qualora, invece,
non se ne sia a conoscenza, ma si ab-
Attenzione
COME REPERIRE
UN TESTAMENTO
PUBBLICO
E’ uno strumento di pia-
nificazione successoria
attraverso cui è possibi-
le disporre delle proprie
sostanze per il momento
successivo alla morte
TESTAMENTO
E’ dettato dal testatore
al notaio alla presenza di
due testimoni maggiorenni
e capaci di intendere e di
volere
PUBBLICAZIONE
Attraverso la pubblicazio-
ne, viene data conoscen-
za ai soggetti interessati,
ossia gli eredi, delle di-
sposizioni testamentarie
In mancanza di testamento, si
apre la successione legittima e
sarà la legge a disporre gli eredi e
le rispettive quote
REGISTRO GENERALE
DEI TESTAMENTI
Per cercare un testamen-
to è possibile rivolgersi
all’Ufficio centrale degli
Archivi Notarili in cui vi è
il Registro generale dei
testamenti presso il Mini-
stero di giustizia
Dev’essere scritto per in-
tero, datato e sottoscritto
di mano del testatore
OLOGRAFO
OLOGRAFO
SEGRETO
SEGRETO
Può essere scritto dal
testatore o da un terzo e
consegnato in plico sigil-
lato al notaio
PUBBLICO
Chi si trova in possesso
di un testamento olografo
deve consegnarlo al nota-
io non appena ha notizia
della morte del testatore
Il notaio pubblica il testa-
mento alla presenza di
due testimoni redigendo
il verbale che riproduce il
contenuto del testamento
NOTAIO DI FIDUCIA
è possibile rivolgersi al
notaio che ha ricevuto il
testamento quando si co-
nosce il nominativo
ARCHIVIO NOTARILE
DISTRETTUALE
Qualora non si abbia co-
noscenza del nominativo
del notaio, ma si ha cer-
tezza del luogo in cui l’atto
è stato ricevuto ci si può
rivolgere all’Archivio Nota-
rile Distrettuale territorial-
mente competente
!
Riepilogo
Testamenti ed eredi
Successioni & donazioni
Elaborazione grafica: Patrimonia & Consulenza
83
&Successioni e Protezione Patrimoniale
bia certezza sul luogo in cui l’atto sia
stato ricevuto, ci si può rivolgere all’Ar-
chivio Notarile Distrettuale territorial-
mente competente e avanzare richiesta
che, in tal caso, verrà effettuata solo
con riferimento ai notai del distretto in-
terpellato.
Conoscibilità del testamento olografo
Le maggiori problematiche sorgono in
ordine alla reperibilità di un testamento
olografo mai depositato o depositato
solo fiduciariamente presso un notaio.
La pubblicità nel Registro generale di
tali testamenti si ha infatti solo a segui-
to del verbale di pubblicazione, ossia
dopo che chi è in possesso del testa-
mento lo ha portato da un notaio per
le formalità pubblicitarie. Una ricerca
condotta nel Registro in oggetto prima
della pubblicazione, pertanto, avrebbe
un esito negativo. Per conoscere l’e-
sistenza o meno di un testamento, in
questi casi, sarà quindi necessario
percorrere strade diverse.
Qualora vi fosse certezza circa l’avve-
nuto deposito fiduciario presso un no-
taio del luogo di domicilio del defun-
to, sebbene non si conosca il singolo
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In caso di esistenza di un testamento,
sarà poi il notaio depositario a metter-
si direttamente in contatto con gli in-
teressati. Spesso tuttavia simili richie-
ste non sono esaminate con la dovuta
attenzione in quanto inserite in mail
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ta che il defunto abbia consegnato il
proprio testamento a un pubblico uffi-
ciale di un altro distretto (del luogo, ad
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richiesta presso il distretto territorial-
mente competente. Spesso tuttavia il
testamento olografo rimane in mano
al testatore stesso o da questi conse-
gnato ad altra persona di sua fiducia.
In questo caso, come sopra visto e
in caso di inerzia del possessore, il
nostro codice riconosce la possibi-
lità, per chiunque vi abbia interesse,
di ricorrere al tribunale del circonda-
rio dove si è aperta la successione
affinché sia fissato al possessore un
termine per la presentazione del te-
stamento. Ai sensi dell’art. 749 c.p.c.,
competente per il procedimento di fis-
sazione del termine è il Tribunale del
luogo di apertura della successione.
L’istanza, se non è proposta nel corso
di un giudizio, si propone con ricorso.
A seguito di essa il giudice fissa con
decreto l’udienza di comparizione del
ricorrente e della persona alla quale il
termine deve essere imposto e stabili-
sce il termine entro il quale il ricorso e
il decreto debbono essere notificati, a
cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, con-
tro la quale è ammesso reclamo entro
10 giorni dalla notificazione del provve-
dimento (salvo che si tratti di provvedi-
mento reso in udienza, nel qual caso il
termine di impugnazione decorre dalla
data dell’udienza stessa) al tribuna-
le in composizione collegiale a norma
dell’articolo 739 c.p.c..
Se dalla mancata osservanza del gene-
rale dovere di pubblicazione (e solo per
il caso di inerzia prolungata) possono
discendere obblighi meramente risarci-
tori, in caso di fissazione di un termine
da parte del giudice le sanzioni previste
sono assai più gravi, qualora all’inos-
servanza di detto termine si correli la
volontà di impedire che gli interessati
abbiano effettiva conoscenza del te-
stamento e possano far valere i propri
diritti. In tal caso, infatti, troverebbero
applicazione anche le sanzioni penali
di cui all’art. 490 c.p., ai sensi del qua-
le chiunque, al fine di recare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, distrugge, sopprime od occul-
ta un testamento olografo, soggiace
alle pene stabilite negli artt. 476, 477 e
Nel Registro
generale delle
successioni vengono
pubblicate anche le
rinunce all’eredità
e le accettazioni
con beneficio
d’inventario
In caso di testamento olografo, si suggerisce al testatore di consegnarlo ad una persona di fiducia
Successioni & donazioni
84
&Successioni e Protezione Patrimoniale
APRILE
GIUGNO
482 c.p., secondo le distinzioni in essi
contenute. Dal punto di vista civilisti-
co, poi, ai sensi dell’art. 463 n. 5 c.c.
chi ha soppresso, celato, o alterato il
testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata, è escluso dalla
successione come indegno.
Soluzioni operative per la certa
conoscibilità di un testamento
In questo scenario normativo, per as-
sicurarsi che vegano conosciute e rea-
lizzate le proprie volontà, è consigliabi-
le il ricorso a forme testamentarie che
possano garantire una ricerca presso
pubblici uffici; non necessariamente il
testamento pubblico, potendo essere
sufficiente il ricorso alla forma segreta
o al deposito formale di testamento olo-
grafo. Occorre comunque tener sempre
presente che il notaio venga tempesti-
vamente informato dell’evento morte.
È, quindi, opportuno che il testatore dia
notizia al beneficiario delle disposizioni
del notaio presso cui il testamento si
trova. Se poi si opta per la redazione di
un testamento olografo senza deposi-
tarlo formalmente presso un notaio, è
opportuno che la scheda testamentaria
sia custodita da una persona che all’a-
pertura della successione, procederà
alla presentazione e pubblicazione della
stessa. Un simile risultato può, eviden-
temente, essere ottenuto depositando
il testamento presso colui che risulterà
beneficiario delle disposizioni stesse.
Qual è il primo step nella fase di indagine?
Innanzitutto, cerchiamo di identificare in ma-
niera corretta il “ricercato”; spesso, il nome o
cognome o altri dati anagrafici, come gli indiriz-
zi, risultano errati, complicando notevolmente
la nostra attività.
Come ottenete queste informazioni?
Oltre alle fonti private specifiche e riservate,
consultiamo sia fonti pubbliche come Con-
servatorie, Cancellerie, Uffici Comunali sia altri
soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzio-
ne e fornitura delle informazioni come il Regi-
stro delle Imprese, i Registri gestiti dall’Agenzia
delle Entrate, il Pubblico Registro Automobili-
stico, il Registro informatico dei protesti.
Che tipo di documenti consultate?
Nel Registro delle Imprese, ad esempio, cer-
chiamo riferimenti a bilanci ed elenchi dei soci,
visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a
fallimenti o altre procedure concorsuali; nelle
Conservatorie verifichiamo atti immobiliari, atti
pregiudizievoli e ipocatastali.
L’acquisto di un’automobile o di un immobile
non passa inosservato né per lo Stato né per
noi.
Trovata la traccia, come procedete?
I dati ottenuti vengono a loro volta incrociati
con altri di natura ufficiosa come, ad esempio,
le analisi fatte sul territorio: il risultato è la crea-
zionediundossierfinalechepermettediavere
tutte le informazioni riguardanti l’identificazio-
ne dei chiamati all’eredità.
Oltre all’identificazione, il più delle volte è ne-
cessario scoprire lo stato economico-patrimo-
niale dell’erede che viene accertato attraverso
un’attività di intelligence dedicata.
Possiamo infatti verificare che il “ricercato” sia
Rintracciare tutti gli eredi
un’attiva da scoprire
Può accadere che un soggetto sia chiamato a succedere in un
testamento ma per diversi motivi non ne viene a conoscenza.
Se l’eredità non viene accettata, dopo 10 anni, passa diretta-
mente allo Stato.
Diventa allora fondamentale rintracciare il beneficiario.
Monica Putelli, direttore commerciale di Ponzi SpA, ci illustra
le modalità operative per scovare i beneficiari inconsapevoli.
Testamenti ed eredi
Successioni & donazioni
85
&Successioni e Protezione Patrimoniale
un lavoratore o un pensionato; possiamo ef-
fettuare verifiche e analisi sulle proprietà mobi-
liari ed immobiliari, su eventuali partecipazioni
societarie, protesti o altri eventi pregiudizievoli
e tanto altro ancora. I risultati una volta messi
insieme, permettono di ottenere un quadro
veramente esaustivo della situazione econo-
mico/patrimoniale dei chiamati all’eredità.
E se la successione si apre all’estero?
Si tratta di successioni qualificabili come “inter-
nazionali” ed è quindi necessario individuare la
legge applicabile e la competenza giurisdizio-
nale specifica.
Chi sono i soggetti che si rivolgono a voi per
questo servizio?
Soprattutto il creditore del de cuius perché i de-
biti si trasferiscono per eredità. È lui il soggetto
piùinteressato:seilchiamatoaccetta,ilcredito-
re potrà vedere soddisfatte le sue ragioni.
Ma anche i promotori finanziari: rintracciare un
erede, significa in qualche modo garantirsi la
gestione del portafoglio ereditato.
Ovviamente anche i commercialisti, avvocati o
notai, che, al momento dell’apertura del testa-
mento ignorano chi e dove siano i beneficiari.
Un’attività di nicchia e delicata. Che tipo di
cautele adottate?
Le attività di rintraccio informativo devono es-
sere svolte attenendosi ai dettami delle norme
di privacy; devono prevedere specifiche garan-
zie e modalità relative alla raccolta, conserva-
zione e trattamento dei dati personali.
Nello svolgimento di tali attività tutti gli opera-
tori coinvolti dovranno garantire il rispetto dei
principifissatidalcodiceprivacy.Adognimodo,
il trattamento dei dati personali deve rispettare
il principio dello ius excludendi alios.
E che tipo di strumenti?
Il nostro staff, altamente specializzato, è coa-
diuvato da complesse e diversificate fonti in-
formative dalle quali reperisce tutti i dati che
vengono poi opportunamente assemblati.
francesco ponzi
Seconda generazione di
una famiglia storicamente
legata al mondo
dell’investigazione,
Francesco Ponzi,
ha iniziato la propria
attività nel 1978.
Oggi è proprietario e
amministratore delegato
di PONZI SpA con sede
legale nella city milanese,
in corso Monforte 9.
Una società al servizio di
tutti coloro che operano nel
mondo degli affari. Ponzi
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reperimento di informazioni
di tipo economico,
finanziario, creditizio e
patrimoniale, è anche
impegnata nella gestione
dei crediti deteriorati o
non-performing-loans delle
banche italiane.
Ben 700.000 i rapporti
e dossier informatvi
prodotti all’anno che, oltre
a garantire solidità alla
società, offrono analisi
mirate.
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Testamento ed eredi

  • 1. 80 &Successioni e Protezione Patrimoniale APRILE GIUGNO l testamento è lo stru- mento attraverso cui un soggetto può disporre dei propri beni per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il legislatore ha previsto diversi tipi di testamento, senza peraltro attribuire la prevalenza ad uno piuttosto che all’altro: il testamento potrà, quindi, essere olografo, segreto o pubblico e una puntuale normativa impone rigidi requisiti formali per ciascuna di tali ti- pologie. 1. Il testamento olografo è caratteriz- zato dal dover esser interamente scritto, datato e sottoscritto di pu- gno dal testatore (art. 602 c.c.). 2. Il testamento pubblico deve invece essere redatto necessariamente da un notaio alla presenza del testatore stesso e di due testimoni (art. 603 c.c.). 3. Il testamento segreto, infine, può essere redatto dal testatore o anche da un terzo e consegnato a un nota- io che ne verbalizza il deposito (artt. 604 e 605 c.c.). Alcune precisazioni si rendono op- portune in ordine alla possibilità che il testamento segreto non sia redatto di pugno dal testatore, ma addirittura da un oggetto terzo, anche con mezzi meccanici. Tale possibilità è eccezio- nalmente ammessa in considerazio- ne del fatto che il testatore, innanzi al notaio che riceve il testamento in de- posito, deve dichiarare che nel plico consegnato al pubblico ufficiale sono contenute le sue ultime volontà. ALLA RICERCA DELTESTAMENTO PERDUTO Le forme e i modi previsti dalla legge per eseguire le volontà del testatore. Cosa fare per assicurarsi che siano eseguite di Roberto Campagnolo Testamenti ed eredi Successioni & donazioni
  • 2. 81 &Successioni e Protezione Patrimoniale Ed alla luce di tale considerazione si spiega l’impossibilità di fare valida- mente testamento in forma segreta per i soggetti che non sanno leggere: il disponente deve avere piena cono- scenza del contenuto dello scritto e ciò, qualora sia stato redatto da terzi, non può che realizzarsi attraverso la lettura dello stesso. L’intervento del terzo non può mai sostituirsi alla volontà effettiva del te- statore; la sua opera si limita ad una mera attività di riproduzione (manuale o meccanica) di disposizioni libera- mente formatesi nella sfera volitiva del disponente. Indipendentemente dalla forma uti- lizzata, la volontà testamentaria è caratterizzata dalla segretezza che l’accompagna sino all’apertura della successione. Le esigenze di segretez- za vengono meno solo con l’apertura della successione, e da tale momento è interesse precipuo dell’ordinamento il far sì che la volontà testamentaria trovi effettiva attuazione. In mancanza di conoscibilità ed ef- fettiva conoscenza di un testamento, infatti, le disposizioni di ultima volontà potrebbero rimanere inattuate (rectius: sconosciute) e la successione essere regolata dalle norme dettate in materia di successione legittima. La pubblicazione del testamento Secondo quanto previsto dagli artico- li 620 e seguenti del codice civile, chi si trova in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena avuta la notizia della morte del testatore. Se l’olografo è stato depositato presso un notaio, la pubblicazione è esegui- ta direttamente dal notaio stesso. In caso di testamento segreto, il notaio, non appena avrà notizia della morte del testatore, dovrà procedere all’a- pertura e pubblicazione del testamen- to (art. 621). Per quanto invece riguarda il testa- mento pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 61, 4° comma della legge notarile, alla morte del testatore passerà dal fascicolo degli atti di ulti- ma volontà a quello generale degli atti notarili. Con la pubblicazione il testamento diviene eseguibile e possono trovare piena attuazione tutte le obbligazioni indicate nella scheda testamentaria. Preme evidenziarsi come la delazio- ne ereditaria non operi dal momento di pubblicazione ma sin dal giorno di apertura della successione, indi- pendentemente dalla pubblicazione: tale adempimento pubblicitario non è requisito di validità ed efficacia del testamento, ma si rivela necessario al fine di eventuali azioni di esecuzione in forma specifica o per ottenere la trascrizione nei pubblici registri degli acquisti mortis causa. Per quanto attiene al testamento olo- grafo, l’obbligo di pubblicazione grava su chiunque ne sia in possesso e si so- stanzia nel dovere di presentarlo ad un notaio, appena ha notizia della morte del testatore (art. 620, 1° comma, c.c.). Non è previsto un preciso termine en- tro cui curare la pubblicazione, ma è concessa la facoltà, a chiunque ne abbia interesse, di ricorrere al giudice perché ne venga fissato uno. La disciplina prevista per il testamen- to olografo trova applicazione, per espresso richiamo normativo, anche in tema di testamento segreto (art. Nell’Ufficio centrale degli archivi notarili, presso il Ministero della Giustizia, è collocata la sede del Registro generale dei testamenti (foto Ministero della Giustizia) Negli archivi notarili distrettuali è possibile reperire i testamenti pubblici (foto Archivio Distrettuale di Trani) La presenza del notaio nella redazione del testamento pubblico assicura la conformità alla legge delle disposizioni testamentarie Successioni & donazioni
  • 3. 82 &Successioni e Protezione Patrimoniale APRILE GIUGNO 621, ultimo comma, c.c.), anche se, in tal caso, la competenza a procedere all’apertura e pubblicazione spetta esclusivamente al notaio che ha rice- vuto in deposito il testamento (laddove il testamento olografo, non depositato formalmente, può essere prodotto per la pubblicazione a qualunque notaio del territorio italiano). Conoscibilità di testamenti segreti, pubblici o formalmente depositati presso un notaio Al fine di facilitare il rinvenimento di un testamento dopo la morte del suo autore, il legislatore, negli anni ’80, ha istituito il Registro generale dei testa- menti, presso il Ministero di Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Qui devono essere registrati i testa- menti pubblici, segreti, olografi depo- sitati formalmente presso un notaio, i verbali di ritiro dei testamenti olografi e segreti formalmente depositati, gli atti di revocazione delle disposizioni a causa di morte (qualora effettuate con atto formale o con nuovo testa- mento). Nel Registro vengono poi in- seriti anche i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi pubblicati a ministero di notaio. Alla registrazione sono tenuti il notaio, il capo dell’ufficio consolare o il Conservatore dell’Archi- vio Notarile che ricevono gli atti sopra indicati. Il notaio deve chiedere l’iscrizione nel Registro degli atti sopra indicati entro dieci giorni da quando lo roga o riceve in deposito; non è tuttavia prevista una specifica sanzione per l’omissione o ritardo nell’adempimento di tale obbli- go, se non una generale responsabilità risarcitoria. L’adempimento ha valore di mera pubblicità destinata a opera- re solo ed esclusivamente sul piano della conoscibilità. Gli atti contenuti nel Registro generale, infatti, sono po- tenzialmente conoscibili da chiunque vi abbia interesse, sebbene solo ed esclusivamente dopo l’apertura del- la successione. Una volta verificatosi l’evento morte, chiunque, allegando un certificato di morte della persona della cui successione trattasi, potrà chiedere al conservatore del Registro di rilasciare un certificato attestante tutti gli atti iscritti. Il certificato conter- rà le indicazioni di tutti gli atti formati all’interno del territorio italiano nonché, dietro espressa richiesta per l’estero, di quelli formati negli stati aderenti alla Convenzione di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogal- lo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Li- tuania e Ucraina). Se si conosce il nominativo del notaio che ha ricevuto l’atto, è possibile rivol- gervisi direttamente. Qualora, invece, non se ne sia a conoscenza, ma si ab- Attenzione COME REPERIRE UN TESTAMENTO PUBBLICO E’ uno strumento di pia- nificazione successoria attraverso cui è possibi- le disporre delle proprie sostanze per il momento successivo alla morte TESTAMENTO E’ dettato dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di intendere e di volere PUBBLICAZIONE Attraverso la pubblicazio- ne, viene data conoscen- za ai soggetti interessati, ossia gli eredi, delle di- sposizioni testamentarie In mancanza di testamento, si apre la successione legittima e sarà la legge a disporre gli eredi e le rispettive quote REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI Per cercare un testamen- to è possibile rivolgersi all’Ufficio centrale degli Archivi Notarili in cui vi è il Registro generale dei testamenti presso il Mini- stero di giustizia Dev’essere scritto per in- tero, datato e sottoscritto di mano del testatore OLOGRAFO OLOGRAFO SEGRETO SEGRETO Può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato in plico sigil- lato al notaio PUBBLICO Chi si trova in possesso di un testamento olografo deve consegnarlo al nota- io non appena ha notizia della morte del testatore Il notaio pubblica il testa- mento alla presenza di due testimoni redigendo il verbale che riproduce il contenuto del testamento NOTAIO DI FIDUCIA è possibile rivolgersi al notaio che ha ricevuto il testamento quando si co- nosce il nominativo ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE Qualora non si abbia co- noscenza del nominativo del notaio, ma si ha cer- tezza del luogo in cui l’atto è stato ricevuto ci si può rivolgere all’Archivio Nota- rile Distrettuale territorial- mente competente ! Riepilogo Testamenti ed eredi Successioni & donazioni Elaborazione grafica: Patrimonia & Consulenza
  • 4. 83 &Successioni e Protezione Patrimoniale bia certezza sul luogo in cui l’atto sia stato ricevuto, ci si può rivolgere all’Ar- chivio Notarile Distrettuale territorial- mente competente e avanzare richiesta che, in tal caso, verrà effettuata solo con riferimento ai notai del distretto in- terpellato. Conoscibilità del testamento olografo Le maggiori problematiche sorgono in ordine alla reperibilità di un testamento olografo mai depositato o depositato solo fiduciariamente presso un notaio. La pubblicità nel Registro generale di tali testamenti si ha infatti solo a segui- to del verbale di pubblicazione, ossia dopo che chi è in possesso del testa- mento lo ha portato da un notaio per le formalità pubblicitarie. Una ricerca condotta nel Registro in oggetto prima della pubblicazione, pertanto, avrebbe un esito negativo. Per conoscere l’e- sistenza o meno di un testamento, in questi casi, sarà quindi necessario percorrere strade diverse. Qualora vi fosse certezza circa l’avve- nuto deposito fiduciario presso un no- taio del luogo di domicilio del defun- to, sebbene non si conosca il singolo notaio depositario, si potrà avanzare richiesta al Consiglio Notarile del di- stretto che la inoltrerà a tutti i membri. In caso di esistenza di un testamento, sarà poi il notaio depositario a metter- si direttamente in contatto con gli in- teressati. Spesso tuttavia simili richie- ste non sono esaminate con la dovuta attenzione in quanto inserite in mail di aggiornamento periodiche inviate a membri del distretto. Se si sospet- ta che il defunto abbia consegnato il proprio testamento a un pubblico uffi- ciale di un altro distretto (del luogo, ad esempio, dove ha sede una seconda casa), è necessario avanzare analoga richiesta presso il distretto territorial- mente competente. Spesso tuttavia il testamento olografo rimane in mano al testatore stesso o da questi conse- gnato ad altra persona di sua fiducia. In questo caso, come sopra visto e in caso di inerzia del possessore, il nostro codice riconosce la possibi- lità, per chiunque vi abbia interesse, di ricorrere al tribunale del circonda- rio dove si è aperta la successione affinché sia fissato al possessore un termine per la presentazione del te- stamento. Ai sensi dell’art. 749 c.p.c., competente per il procedimento di fis- sazione del termine è il Tribunale del luogo di apertura della successione. L’istanza, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso. A seguito di essa il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabili- sce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. Il giudice provvede con ordinanza, con- tro la quale è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla notificazione del provve- dimento (salvo che si tratti di provvedi- mento reso in udienza, nel qual caso il termine di impugnazione decorre dalla data dell’udienza stessa) al tribuna- le in composizione collegiale a norma dell’articolo 739 c.p.c.. Se dalla mancata osservanza del gene- rale dovere di pubblicazione (e solo per il caso di inerzia prolungata) possono discendere obblighi meramente risarci- tori, in caso di fissazione di un termine da parte del giudice le sanzioni previste sono assai più gravi, qualora all’inos- servanza di detto termine si correli la volontà di impedire che gli interessati abbiano effettiva conoscenza del te- stamento e possano far valere i propri diritti. In tal caso, infatti, troverebbero applicazione anche le sanzioni penali di cui all’art. 490 c.p., ai sensi del qua- le chiunque, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occul- ta un testamento olografo, soggiace alle pene stabilite negli artt. 476, 477 e Nel Registro generale delle successioni vengono pubblicate anche le rinunce all’eredità e le accettazioni con beneficio d’inventario In caso di testamento olografo, si suggerisce al testatore di consegnarlo ad una persona di fiducia Successioni & donazioni
  • 5. 84 &Successioni e Protezione Patrimoniale APRILE GIUGNO 482 c.p., secondo le distinzioni in essi contenute. Dal punto di vista civilisti- co, poi, ai sensi dell’art. 463 n. 5 c.c. chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, è escluso dalla successione come indegno. Soluzioni operative per la certa conoscibilità di un testamento In questo scenario normativo, per as- sicurarsi che vegano conosciute e rea- lizzate le proprie volontà, è consigliabi- le il ricorso a forme testamentarie che possano garantire una ricerca presso pubblici uffici; non necessariamente il testamento pubblico, potendo essere sufficiente il ricorso alla forma segreta o al deposito formale di testamento olo- grafo. Occorre comunque tener sempre presente che il notaio venga tempesti- vamente informato dell’evento morte. È, quindi, opportuno che il testatore dia notizia al beneficiario delle disposizioni del notaio presso cui il testamento si trova. Se poi si opta per la redazione di un testamento olografo senza deposi- tarlo formalmente presso un notaio, è opportuno che la scheda testamentaria sia custodita da una persona che all’a- pertura della successione, procederà alla presentazione e pubblicazione della stessa. Un simile risultato può, eviden- temente, essere ottenuto depositando il testamento presso colui che risulterà beneficiario delle disposizioni stesse. Qual è il primo step nella fase di indagine? Innanzitutto, cerchiamo di identificare in ma- niera corretta il “ricercato”; spesso, il nome o cognome o altri dati anagrafici, come gli indiriz- zi, risultano errati, complicando notevolmente la nostra attività. Come ottenete queste informazioni? Oltre alle fonti private specifiche e riservate, consultiamo sia fonti pubbliche come Con- servatorie, Cancellerie, Uffici Comunali sia altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzio- ne e fornitura delle informazioni come il Regi- stro delle Imprese, i Registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate, il Pubblico Registro Automobili- stico, il Registro informatico dei protesti. Che tipo di documenti consultate? Nel Registro delle Imprese, ad esempio, cer- chiamo riferimenti a bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali; nelle Conservatorie verifichiamo atti immobiliari, atti pregiudizievoli e ipocatastali. L’acquisto di un’automobile o di un immobile non passa inosservato né per lo Stato né per noi. Trovata la traccia, come procedete? I dati ottenuti vengono a loro volta incrociati con altri di natura ufficiosa come, ad esempio, le analisi fatte sul territorio: il risultato è la crea- zionediundossierfinalechepermettediavere tutte le informazioni riguardanti l’identificazio- ne dei chiamati all’eredità. Oltre all’identificazione, il più delle volte è ne- cessario scoprire lo stato economico-patrimo- niale dell’erede che viene accertato attraverso un’attività di intelligence dedicata. Possiamo infatti verificare che il “ricercato” sia Rintracciare tutti gli eredi un’attiva da scoprire Può accadere che un soggetto sia chiamato a succedere in un testamento ma per diversi motivi non ne viene a conoscenza. Se l’eredità non viene accettata, dopo 10 anni, passa diretta- mente allo Stato. Diventa allora fondamentale rintracciare il beneficiario. Monica Putelli, direttore commerciale di Ponzi SpA, ci illustra le modalità operative per scovare i beneficiari inconsapevoli. Testamenti ed eredi Successioni & donazioni
  • 6. 85 &Successioni e Protezione Patrimoniale un lavoratore o un pensionato; possiamo ef- fettuare verifiche e analisi sulle proprietà mobi- liari ed immobiliari, su eventuali partecipazioni societarie, protesti o altri eventi pregiudizievoli e tanto altro ancora. I risultati una volta messi insieme, permettono di ottenere un quadro veramente esaustivo della situazione econo- mico/patrimoniale dei chiamati all’eredità. E se la successione si apre all’estero? Si tratta di successioni qualificabili come “inter- nazionali” ed è quindi necessario individuare la legge applicabile e la competenza giurisdizio- nale specifica. Chi sono i soggetti che si rivolgono a voi per questo servizio? Soprattutto il creditore del de cuius perché i de- biti si trasferiscono per eredità. È lui il soggetto piùinteressato:seilchiamatoaccetta,ilcredito- re potrà vedere soddisfatte le sue ragioni. Ma anche i promotori finanziari: rintracciare un erede, significa in qualche modo garantirsi la gestione del portafoglio ereditato. Ovviamente anche i commercialisti, avvocati o notai, che, al momento dell’apertura del testa- mento ignorano chi e dove siano i beneficiari. Un’attività di nicchia e delicata. Che tipo di cautele adottate? Le attività di rintraccio informativo devono es- sere svolte attenendosi ai dettami delle norme di privacy; devono prevedere specifiche garan- zie e modalità relative alla raccolta, conserva- zione e trattamento dei dati personali. Nello svolgimento di tali attività tutti gli opera- tori coinvolti dovranno garantire il rispetto dei principifissatidalcodiceprivacy.Adognimodo, il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio dello ius excludendi alios. E che tipo di strumenti? Il nostro staff, altamente specializzato, è coa- diuvato da complesse e diversificate fonti in- formative dalle quali reperisce tutti i dati che vengono poi opportunamente assemblati. francesco ponzi Seconda generazione di una famiglia storicamente legata al mondo dell’investigazione, Francesco Ponzi, ha iniziato la propria attività nel 1978. Oggi è proprietario e amministratore delegato di PONZI SpA con sede legale nella city milanese, in corso Monforte 9. Una società al servizio di tutti coloro che operano nel mondo degli affari. Ponzi SpA specializzata nel reperimento di informazioni di tipo economico, finanziario, creditizio e patrimoniale, è anche impegnata nella gestione dei crediti deteriorati o non-performing-loans delle banche italiane. Ben 700.000 i rapporti e dossier informatvi prodotti all’anno che, oltre a garantire solidità alla società, offrono analisi mirate. Successioni & donazioni