SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La società Hart Special Risks S.r.l., con sede in Genova, Via Fieschi, 4/10, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Sig. Hart Darrell, codice fiscale e partita I.V.A. 03819230107 n. iscr.
RUI B000059769
- di seguito denominata Hart -
e
__________________________., con sede in ____________, Via ______________, in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore, ______________, codice fiscale e p. i.v.a
____________, iscr. RUI n. __________________
- di seguito denominata Broker -
premesso che
a) Hart è una società che svolge attività di brokeraggio assicurativo su tutto il territorio nazionale,
offrendo ai propri potenziali clienti condizioni di polizza vantaggiose e prestazioni accessorie
qualificate. In tale contesto Hart ha instaurato contatti con primarie società di assicurazioni per il
piazzamento del rischio assicurativo, attività svolta da Hart anche su espressa richiesta di altri
intermediari nel settore assicurativo (c.d. “wholesale broker”);
b) il Broker, regolarmente iscritto al RUI con n. ______________, con competenze professionali
nel settore assicurativo, svolge attività di intermediazione assicurativa su incarico di clientela privata
ed è interessato a proporre i prodotti assicurativi gestiti da Hart secondo i termini e le modalità di
cui al presente contratto (c.d. “retail” broker).
Tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione.
2. Hart ricercherà e selezionerà presso le Compagnie di riferimento i prodotti assicurativi da
segnalare al Broker. Resta inteso che le trattative con le Compagnie assicurative saranno di
competenza esclusiva Hart.
3. Hart autorizza il Broker a proporre i prodotti assicurativi individuati da Hart ai clienti in diretto
contatto con il Broker. Resta inteso che Hart si riserva il diritto di accettare o meno la definizione
dell’affare.
4. Il Broker coopererà con Hart per ottenere il collocamento del rischio assicurativo in Compagnia
(ad es. fornendo la documentazione necessaria alla quotazione del rischio ecc…) in relazione a
clienti dallo stesso segnalati.
5. Nell’espletamento della propria attività il Broker si impegna ad osservare la normativa introdotta
dal Dlgs. 209/2005 in merito all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa nonché ai
Regolamenti Isvap del 2006/2007 e 2008 con particolare riferimento alle disposizioni contenute
negli articoli n.ri 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57del Reg. Isvap n. 5/2006. In particolare, in
relazione all’informativa precontrattuale ed all’adeguatezza si specifica che il broker dovrà
specificare che l’intermediazione dei contratti assicurativi è effettuata in collaborazione con Hart
con le note conseguenze in merito all’effetto liberatorio dei pagamenti ai sensi dell’art. 118 Cod.
Ass. Priv. e 55 Reg. Isvap n. 5/2006.
1
6. Per espressa e consapevole volontà del Broker, nonché per le specifiche esigenze
organizzative della Hart, il presente rapporto deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma
e libera professionale, con particolare esclusione dell’applicabilità della disciplina del rapporto di
agenzia o, ancor più, del rapporto di lavoro subordinato privato.
7. Il Broker, pertanto, svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di spese, di tempo, di
organizzazione, e non avrà pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di
collaborazione nei confronti della Hart.
8. Il Broker si obbliga a tenere indenne e/o manlevare la Hart da quanto sia alla stessa richiesto
dagli assicurati o comunque da terzi, in relazione alla correttezza delle operazioni svolte dallo
stesso Broker.
9. Spetta unicamente alla Hart:
9.a) ricercare e contattare la Compagnia Assicurativa
9.b) richiedere alla Compagnia Assicurativa l’emissione della polizza;
9.c) comunicare con la Compagnia per gestire i sinistri relativi al contratto di assicurazione
intermediato su richiesta del Broker, dalla fase di apertura (denuncia) al sollecito della
liquidazione del sinistro in Compagnia;
9.e) concordare e/o determinare le tariffe dei prodotti assicurativi ed i costi delle attività di
assistenza e consulenza esercitate da Hart nell’ambito dell’espletamento dell’attività di
brokeraggio. I suddetti valori economici, determinati con atto separato in fase successiva al
perfezionamento del presente contratto, saranno parte integrante dell’accordo.
10. In considerazione dell’attività di piazzamento del rischio in Compagnia e delle attività ad essa
connesse (ex art. 9 del presente contratto) Hart emetterà fattura di competenza intestata al
Broker.
11. Per l’espletamento della propria attività il Broker non percepirà alcuna provvigione e/o
compenso da parte della Hart.
Norme relative alla gestione dei contratti assicurativi
12. Si precisa che l’ordine di emissione delle polizze sottoscritte dal cliente dovrà unicamente
riferirsi alla soluzione contrattualmente indicata ed offerta dalla Hart, essendo fatto espresso
divieto al Broker di concordare condizioni di assicurazione differenti da quelle indicate dalla Hart
e previamente con questa concordate.
13. Di eventuali accordi difformi dalla soluzione contrattuale offerta dalla Hart eventualmente
intercorsi tra il Broker ed il cliente, risponderà unicamente il Broker, il quale, per quanto occorre,
manleva fin d’ora la Hart da ogni eventuale richiesta del cliente in ordine all’adempimento di
detti accordi.
14. Il Broker si impegna a raccogliere le schede relative alla copertura dei rischi debitamente
compilate e sottoscritte, l’informativa precontrattuale, i moduli sull’adeguatezza del contratto
offerto, nonché copia della documentazione necessaria a seconda del rischio assicurato e della
copertura richiesta, curandosi di trasmetterla tempestivamente alla Hart.
15. Parimenti il Broker si obbliga a curare la restituzione alla Hart, entro 30 giorni dal suo
ricevimento, delle polizze perfezionate di competenza di quest’ultima, sottoscritte dal cliente
nonché dei relativi attestati di rischio in originale e tutta la documentazione di informativa
precontrattuale sottoscritta dall’assicurato. Il Broker sarà responsabile della veridicità delle firme
apposte dai clienti su tutta la modulistica raccolta ed inoltrata a Hart.
16. Il Broker si impegna a custodire con la dovuta diligenza professionale i certificati di polizza, le
appendici di rinnovo e/o di variazione di polizza, nonché ogni altro titolo o documento che abbia
2
ricevuto in originale dalla Hart per fini connessi all’esercizio della propria attività di
intermediazione di prodotti assicurativi.
17.Di conseguenza, il Broker sarà considerato responsabile dei danni derivanti alla Hart e/o a terzi
in conseguenza dello smarrimento e/o distruzione di tutti i documenti sopra indicati che si
trovino nella propria materiale disponibilità.
18. Il Broker si impegna, in caso di mancato perfezionamento dei documenti di polizza ovvero in
caso di mancato incasso dei premi di polizza, a restituire alla Hart detti certificati di polizza e
ogni altro documento a questi connesso, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di
decorrenza della polizza o di rinnovo della stessa.
Nel caso in cui detti titoli e documenti non vengano restituiti nel termine concordato, il Broker
sarà comunque tenuto al pagamento del premio di polizza se richiesto dalla Compagnia.
Norme relative alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi
19. Hart si prenderà cura di mettere in copertura assicurativa in Compagnia esclusivamente quei
titoli in relazione ai quali il Broker abbia effettuato regolare avviso di incasso o copertura ass.va.
Resta inteso che una volta richiesta da Hart la copertura assicurativa di un titolo in Compagnia,
il Broker risponderà personalmente del versamento del premio e della relativa competenza.
20. Il Broker sarà tenuto a trasmettere a Hart, a mezzo telefax, la richiesta di copertura assicurativa
dei titoli entro le ore 16.30 del giorno di inizio della garanzia assicurativa, tenendo presente che
le Compagnie garantiscono la copertura assicurativa dei titoli dalle ore 24.00 del giorno di
ricezione della richiesta Hart.
Nel caso in cui la richiesta di copertura del Broker pervenga a Hart successivamente alle ore
16.30, la trasmissione in Compagnia dell’ordine di copertura verrà effettuata da Hart stessa il
giorno lavorativo seguente.
21. In caso di mancata o tardiva comunicazione, il Broker sarà responsabile dei danni derivanti alla
Hart e/o a terzi a causa del mancato perfezionamento del contratto di assicurazione o della
sospensione della copertura assicurativa o ogni altra causa connessa idonea ad inficiare il
contratto di assicurazione sottoscritto fra l’assicurato e la compagnia assicurativa.
22.In ordine alle modalità di pagamento si conviene che il Broker effettuerà alle coordinate bancarie
rese note da Hart, il pagamento dei premi e delle relative competenze mediante bonifico
bancario (munito di numero c.r.o), il 30 del mese relativo alla richiesta di messa in copertura dei
titoli inviata a Hart.
Miscellanea
23.In ogni e qualunque caso di cessazione del rapporto per cause dipendenti e/o non dipendenti
dalla volontà della Hart, il Broker non potrà avanzare alcuna richiesta economica nei confronti di
Hart, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione.
24.La durata del presente accordo è determinata in un anno dalla data di sottoscrizione dello
stesso, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata entro tre
mesi dalla scadenza.
25.Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, l’esecuzione e la validità del presente accordo
di collaborazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.
Letto, confermato e sottoscritto in Genova, lì
Hart Special Risks S.r.l.
…………………………………….. …………………………………………………
3
Per quanto possa occorrere, agli effetti dell’art.1341 c.c., il Broker dichiara di conoscere
ed approvare specificamente le disposizioni contenute negli art. 4 (sede legale e/o
residenza delle aziende e/o persone fisiche assicurande) art. 8 (obblighi di garanzia e/o
manleva); artt. 15, 16 (dovere di custodia – responsabilità broker); art. 17 (termine
restituzione titoli – responsabilità broker); art.20 (orario comunicazioni copertura
assicurativa); 24 (risoluzione e cessazione del rapporto); art.24 (durata); art.25
(competenza giurisdizionale)
Hart Special Risks S.r.l.
……………………………………. ……………………………………………….
4

More Related Content

Viewers also liked

Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...
Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...
Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...Fabrizio Callarà
 
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...Fabrizio Callarà
 
Presentazione della Polizza My Office di QBE
Presentazione della Polizza My Office di QBEPresentazione della Polizza My Office di QBE
Presentazione della Polizza My Office di QBEFabrizio Callarà
 
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...Fabrizio Callarà
 
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...Fabrizio Callarà
 
P5126 linkedin
P5126 linkedinP5126 linkedin
P5126 linkedinzadanora
 
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non onerosobroker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non onerosoLogica Insurance Broker
 
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella Distribuzione
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella DistribuzioneIl Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella Distribuzione
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella DistribuzioneMassimo Menghi
 
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...Fondazione CUOA
 

Viewers also liked (13)

Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...
Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...
Indagine Aiba Irsa 2002 sulle Caratteristiche delle Aziende di Brokeraggio It...
 
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...
Guida all'utilizzo del Broker Assicurativo da Parte della Pubblica Amministra...
 
Il broker & co
Il broker & coIl broker & co
Il broker & co
 
Presentazione della Polizza My Office di QBE
Presentazione della Polizza My Office di QBEPresentazione della Polizza My Office di QBE
Presentazione della Polizza My Office di QBE
 
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...
Presentazione Rc Professionale delle Professioni Riconosciute (Mediatori Cred...
 
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...
Lo sviluppo da parte dei nostro Corrispondenti delle Convenzioni sottoscritte...
 
P5126 linkedin
P5126 linkedinP5126 linkedin
P5126 linkedin
 
Strategia broker assicurativi
Strategia broker assicurativiStrategia broker assicurativi
Strategia broker assicurativi
 
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non onerosobroker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso
broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso
 
Ruolo e obiettivi del risk e insurance manager consulente
Ruolo e obiettivi del risk e insurance manager consulenteRuolo e obiettivi del risk e insurance manager consulente
Ruolo e obiettivi del risk e insurance manager consulente
 
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella Distribuzione
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella DistribuzioneIl Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella Distribuzione
Il Settore Assicurativo E Le Innovazioni Nella Distribuzione
 
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...
Il risk management come strumento per ottimizzare il piano assicurativo nelle...
 
Presentazione European Brokers Assicurazioni
Presentazione European Brokers AssicurazioniPresentazione European Brokers Assicurazioni
Presentazione European Brokers Assicurazioni
 

Similar to Hsr gross broker tedesco dett 2010

Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
 
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linked
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linkedSlides giurisprudenza prodotti vita unit index linked
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linkedSalvatore Iannitti
 
Circolare abi 20200409_dl-liquidita
Circolare abi 20200409_dl-liquiditaCircolare abi 20200409_dl-liquidita
Circolare abi 20200409_dl-liquiditaGianlucaDeRossi1
 
Circolare abi 23 aprile 2020 consumatori moratoria
Circolare abi  23 aprile 2020 consumatori moratoriaCircolare abi  23 aprile 2020 consumatori moratoria
Circolare abi 23 aprile 2020 consumatori moratoriaRaffaele Greco
 
Strategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneStrategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneGiacinto Tommasini
 
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018Ferdinando Alberti
 
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...Salvatore Iannitti
 
Elementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoElementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoFrancesca Le Pera
 
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Studio Benvenuto
 
Information booklet pi players' agents
Information booklet pi players' agentsInformation booklet pi players' agents
Information booklet pi players' agentsMichael Hart
 
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori CommercialistiComparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori CommercialistiMichele Borsoi
 
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...Edoardo E. Artese
 
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensione
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensioneDdl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensione
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensionePaolo Pellegrini
 
Convenzione abi cdp
Convenzione abi cdpConvenzione abi cdp
Convenzione abi cdpidealistait
 
Credito al consumo
Credito al consumoCredito al consumo
Credito al consumoAdele Intini
 

Similar to Hsr gross broker tedesco dett 2010 (20)

Quesiti esame isvap 2010
Quesiti esame isvap 2010Quesiti esame isvap 2010
Quesiti esame isvap 2010
 
Act fidejuss
Act fidejussAct fidejuss
Act fidejuss
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
 
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linked
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linkedSlides giurisprudenza prodotti vita unit index linked
Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linked
 
Circolare abi 20200409_dl-liquidita
Circolare abi 20200409_dl-liquiditaCircolare abi 20200409_dl-liquidita
Circolare abi 20200409_dl-liquidita
 
Circolare abi 23 aprile 2020 consumatori moratoria
Circolare abi  23 aprile 2020 consumatori moratoriaCircolare abi  23 aprile 2020 consumatori moratoria
Circolare abi 23 aprile 2020 consumatori moratoria
 
Strategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneStrategiedinternazionalizzazione
Strategiedinternazionalizzazione
 
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018
 
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...
 
Elementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoElementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contratto
 
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...
 
Information booklet pi players' agents
Information booklet pi players' agentsInformation booklet pi players' agents
Information booklet pi players' agents
 
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori CommercialistiComparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti
Comparazione clausole polizza R.C.Dottori Commercialisti
 
Assicurazione covid19
Assicurazione covid19Assicurazione covid19
Assicurazione covid19
 
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...
 
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensione
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensioneDdl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensione
Ddl concorrenza Assicurazioni, Fondi pensione
 
Ddl concorrenza
Ddl concorrenzaDdl concorrenza
Ddl concorrenza
 
77929 10028
77929 1002877929 10028
77929 10028
 
Convenzione abi cdp
Convenzione abi cdpConvenzione abi cdp
Convenzione abi cdp
 
Credito al consumo
Credito al consumoCredito al consumo
Credito al consumo
 

More from Michael Hart

Hart pa english wording
Hart pa english wordingHart pa english wording
Hart pa english wordingMichael Hart
 
Updated addendum lsw1699 a 12
Updated addendum lsw1699 a 12Updated addendum lsw1699 a 12
Updated addendum lsw1699 a 12Michael Hart
 
Licensed players agents deutch def
Licensed players agents deutch defLicensed players agents deutch def
Licensed players agents deutch defMichael Hart
 
Licensed players agent deutch-highlight summinsured
Licensed players agent deutch-highlight summinsuredLicensed players agent deutch-highlight summinsured
Licensed players agent deutch-highlight summinsuredMichael Hart
 
Licensed match agent deutch def
Licensed match agent deutch defLicensed match agent deutch def
Licensed match agent deutch defMichael Hart
 
Hsr fifa players' agent premium tassi acquisto
Hsr fifa players' agent premium tassi acquistoHsr fifa players' agent premium tassi acquisto
Hsr fifa players' agent premium tassi acquistoMichael Hart
 
Fifa uefa match agent - wording
Fifa uefa match agent - wordingFifa uefa match agent - wording
Fifa uefa match agent - wordingMichael Hart
 
Fifa players agent wording
Fifa players agent   wordingFifa players agent   wording
Fifa players agent wordingMichael Hart
 
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dk
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dkDk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dk
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dkMichael Hart
 
Hart pa german wording
Hart pa german wordingHart pa german wording
Hart pa german wordingMichael Hart
 

More from Michael Hart (10)

Hart pa english wording
Hart pa english wordingHart pa english wording
Hart pa english wording
 
Updated addendum lsw1699 a 12
Updated addendum lsw1699 a 12Updated addendum lsw1699 a 12
Updated addendum lsw1699 a 12
 
Licensed players agents deutch def
Licensed players agents deutch defLicensed players agents deutch def
Licensed players agents deutch def
 
Licensed players agent deutch-highlight summinsured
Licensed players agent deutch-highlight summinsuredLicensed players agent deutch-highlight summinsured
Licensed players agent deutch-highlight summinsured
 
Licensed match agent deutch def
Licensed match agent deutch defLicensed match agent deutch def
Licensed match agent deutch def
 
Hsr fifa players' agent premium tassi acquisto
Hsr fifa players' agent premium tassi acquistoHsr fifa players' agent premium tassi acquisto
Hsr fifa players' agent premium tassi acquisto
 
Fifa uefa match agent - wording
Fifa uefa match agent - wordingFifa uefa match agent - wording
Fifa uefa match agent - wording
 
Fifa players agent wording
Fifa players agent   wordingFifa players agent   wording
Fifa players agent wording
 
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dk
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dkDk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dk
Dk hsr-fifa players'agent rates-holland_germany_austria_tassi vendita a dk
 
Hart pa german wording
Hart pa german wordingHart pa german wording
Hart pa german wording
 

Hsr gross broker tedesco dett 2010

  • 1. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA La società Hart Special Risks S.r.l., con sede in Genova, Via Fieschi, 4/10, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Hart Darrell, codice fiscale e partita I.V.A. 03819230107 n. iscr. RUI B000059769 - di seguito denominata Hart - e __________________________., con sede in ____________, Via ______________, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ______________, codice fiscale e p. i.v.a ____________, iscr. RUI n. __________________ - di seguito denominata Broker - premesso che a) Hart è una società che svolge attività di brokeraggio assicurativo su tutto il territorio nazionale, offrendo ai propri potenziali clienti condizioni di polizza vantaggiose e prestazioni accessorie qualificate. In tale contesto Hart ha instaurato contatti con primarie società di assicurazioni per il piazzamento del rischio assicurativo, attività svolta da Hart anche su espressa richiesta di altri intermediari nel settore assicurativo (c.d. “wholesale broker”); b) il Broker, regolarmente iscritto al RUI con n. ______________, con competenze professionali nel settore assicurativo, svolge attività di intermediazione assicurativa su incarico di clientela privata ed è interessato a proporre i prodotti assicurativi gestiti da Hart secondo i termini e le modalità di cui al presente contratto (c.d. “retail” broker). Tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione. 2. Hart ricercherà e selezionerà presso le Compagnie di riferimento i prodotti assicurativi da segnalare al Broker. Resta inteso che le trattative con le Compagnie assicurative saranno di competenza esclusiva Hart. 3. Hart autorizza il Broker a proporre i prodotti assicurativi individuati da Hart ai clienti in diretto contatto con il Broker. Resta inteso che Hart si riserva il diritto di accettare o meno la definizione dell’affare. 4. Il Broker coopererà con Hart per ottenere il collocamento del rischio assicurativo in Compagnia (ad es. fornendo la documentazione necessaria alla quotazione del rischio ecc…) in relazione a clienti dallo stesso segnalati. 5. Nell’espletamento della propria attività il Broker si impegna ad osservare la normativa introdotta dal Dlgs. 209/2005 in merito all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa nonché ai Regolamenti Isvap del 2006/2007 e 2008 con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli n.ri 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57del Reg. Isvap n. 5/2006. In particolare, in relazione all’informativa precontrattuale ed all’adeguatezza si specifica che il broker dovrà specificare che l’intermediazione dei contratti assicurativi è effettuata in collaborazione con Hart con le note conseguenze in merito all’effetto liberatorio dei pagamenti ai sensi dell’art. 118 Cod. Ass. Priv. e 55 Reg. Isvap n. 5/2006. 1
  • 2. 6. Per espressa e consapevole volontà del Broker, nonché per le specifiche esigenze organizzative della Hart, il presente rapporto deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libera professionale, con particolare esclusione dell’applicabilità della disciplina del rapporto di agenzia o, ancor più, del rapporto di lavoro subordinato privato. 7. Il Broker, pertanto, svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di spese, di tempo, di organizzazione, e non avrà pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione nei confronti della Hart. 8. Il Broker si obbliga a tenere indenne e/o manlevare la Hart da quanto sia alla stessa richiesto dagli assicurati o comunque da terzi, in relazione alla correttezza delle operazioni svolte dallo stesso Broker. 9. Spetta unicamente alla Hart: 9.a) ricercare e contattare la Compagnia Assicurativa 9.b) richiedere alla Compagnia Assicurativa l’emissione della polizza; 9.c) comunicare con la Compagnia per gestire i sinistri relativi al contratto di assicurazione intermediato su richiesta del Broker, dalla fase di apertura (denuncia) al sollecito della liquidazione del sinistro in Compagnia; 9.e) concordare e/o determinare le tariffe dei prodotti assicurativi ed i costi delle attività di assistenza e consulenza esercitate da Hart nell’ambito dell’espletamento dell’attività di brokeraggio. I suddetti valori economici, determinati con atto separato in fase successiva al perfezionamento del presente contratto, saranno parte integrante dell’accordo. 10. In considerazione dell’attività di piazzamento del rischio in Compagnia e delle attività ad essa connesse (ex art. 9 del presente contratto) Hart emetterà fattura di competenza intestata al Broker. 11. Per l’espletamento della propria attività il Broker non percepirà alcuna provvigione e/o compenso da parte della Hart. Norme relative alla gestione dei contratti assicurativi 12. Si precisa che l’ordine di emissione delle polizze sottoscritte dal cliente dovrà unicamente riferirsi alla soluzione contrattualmente indicata ed offerta dalla Hart, essendo fatto espresso divieto al Broker di concordare condizioni di assicurazione differenti da quelle indicate dalla Hart e previamente con questa concordate. 13. Di eventuali accordi difformi dalla soluzione contrattuale offerta dalla Hart eventualmente intercorsi tra il Broker ed il cliente, risponderà unicamente il Broker, il quale, per quanto occorre, manleva fin d’ora la Hart da ogni eventuale richiesta del cliente in ordine all’adempimento di detti accordi. 14. Il Broker si impegna a raccogliere le schede relative alla copertura dei rischi debitamente compilate e sottoscritte, l’informativa precontrattuale, i moduli sull’adeguatezza del contratto offerto, nonché copia della documentazione necessaria a seconda del rischio assicurato e della copertura richiesta, curandosi di trasmetterla tempestivamente alla Hart. 15. Parimenti il Broker si obbliga a curare la restituzione alla Hart, entro 30 giorni dal suo ricevimento, delle polizze perfezionate di competenza di quest’ultima, sottoscritte dal cliente nonché dei relativi attestati di rischio in originale e tutta la documentazione di informativa precontrattuale sottoscritta dall’assicurato. Il Broker sarà responsabile della veridicità delle firme apposte dai clienti su tutta la modulistica raccolta ed inoltrata a Hart. 16. Il Broker si impegna a custodire con la dovuta diligenza professionale i certificati di polizza, le appendici di rinnovo e/o di variazione di polizza, nonché ogni altro titolo o documento che abbia 2
  • 3. ricevuto in originale dalla Hart per fini connessi all’esercizio della propria attività di intermediazione di prodotti assicurativi. 17.Di conseguenza, il Broker sarà considerato responsabile dei danni derivanti alla Hart e/o a terzi in conseguenza dello smarrimento e/o distruzione di tutti i documenti sopra indicati che si trovino nella propria materiale disponibilità. 18. Il Broker si impegna, in caso di mancato perfezionamento dei documenti di polizza ovvero in caso di mancato incasso dei premi di polizza, a restituire alla Hart detti certificati di polizza e ogni altro documento a questi connesso, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o di rinnovo della stessa. Nel caso in cui detti titoli e documenti non vengano restituiti nel termine concordato, il Broker sarà comunque tenuto al pagamento del premio di polizza se richiesto dalla Compagnia. Norme relative alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi 19. Hart si prenderà cura di mettere in copertura assicurativa in Compagnia esclusivamente quei titoli in relazione ai quali il Broker abbia effettuato regolare avviso di incasso o copertura ass.va. Resta inteso che una volta richiesta da Hart la copertura assicurativa di un titolo in Compagnia, il Broker risponderà personalmente del versamento del premio e della relativa competenza. 20. Il Broker sarà tenuto a trasmettere a Hart, a mezzo telefax, la richiesta di copertura assicurativa dei titoli entro le ore 16.30 del giorno di inizio della garanzia assicurativa, tenendo presente che le Compagnie garantiscono la copertura assicurativa dei titoli dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della richiesta Hart. Nel caso in cui la richiesta di copertura del Broker pervenga a Hart successivamente alle ore 16.30, la trasmissione in Compagnia dell’ordine di copertura verrà effettuata da Hart stessa il giorno lavorativo seguente. 21. In caso di mancata o tardiva comunicazione, il Broker sarà responsabile dei danni derivanti alla Hart e/o a terzi a causa del mancato perfezionamento del contratto di assicurazione o della sospensione della copertura assicurativa o ogni altra causa connessa idonea ad inficiare il contratto di assicurazione sottoscritto fra l’assicurato e la compagnia assicurativa. 22.In ordine alle modalità di pagamento si conviene che il Broker effettuerà alle coordinate bancarie rese note da Hart, il pagamento dei premi e delle relative competenze mediante bonifico bancario (munito di numero c.r.o), il 30 del mese relativo alla richiesta di messa in copertura dei titoli inviata a Hart. Miscellanea 23.In ogni e qualunque caso di cessazione del rapporto per cause dipendenti e/o non dipendenti dalla volontà della Hart, il Broker non potrà avanzare alcuna richiesta economica nei confronti di Hart, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione. 24.La durata del presente accordo è determinata in un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. 25.Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, l’esecuzione e la validità del presente accordo di collaborazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova. Letto, confermato e sottoscritto in Genova, lì Hart Special Risks S.r.l. …………………………………….. ………………………………………………… 3
  • 4. Per quanto possa occorrere, agli effetti dell’art.1341 c.c., il Broker dichiara di conoscere ed approvare specificamente le disposizioni contenute negli art. 4 (sede legale e/o residenza delle aziende e/o persone fisiche assicurande) art. 8 (obblighi di garanzia e/o manleva); artt. 15, 16 (dovere di custodia – responsabilità broker); art. 17 (termine restituzione titoli – responsabilità broker); art.20 (orario comunicazioni copertura assicurativa); 24 (risoluzione e cessazione del rapporto); art.24 (durata); art.25 (competenza giurisdizionale) Hart Special Risks S.r.l. ……………………………………. ………………………………………………. 4