1. ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La società Hart Special Risks S.r.l., con sede in Genova, Via Fieschi, 4/10, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Sig. Hart Darrell, codice fiscale e partita I.V.A. 03819230107 n. iscr.
RUI B000059769
- di seguito denominata Hart -
e
__________________________., con sede in ____________, Via ______________, in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore, ______________, codice fiscale e p. i.v.a
____________, iscr. RUI n. __________________
- di seguito denominata Broker -
premesso che
a) Hart è una società che svolge attività di brokeraggio assicurativo su tutto il territorio nazionale,
offrendo ai propri potenziali clienti condizioni di polizza vantaggiose e prestazioni accessorie
qualificate. In tale contesto Hart ha instaurato contatti con primarie società di assicurazioni per il
piazzamento del rischio assicurativo, attività svolta da Hart anche su espressa richiesta di altri
intermediari nel settore assicurativo (c.d. “wholesale broker”);
b) il Broker, regolarmente iscritto al RUI con n. ______________, con competenze professionali
nel settore assicurativo, svolge attività di intermediazione assicurativa su incarico di clientela privata
ed è interessato a proporre i prodotti assicurativi gestiti da Hart secondo i termini e le modalità di
cui al presente contratto (c.d. “retail” broker).
Tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione.
2. Hart ricercherà e selezionerà presso le Compagnie di riferimento i prodotti assicurativi da
segnalare al Broker. Resta inteso che le trattative con le Compagnie assicurative saranno di
competenza esclusiva Hart.
3. Hart autorizza il Broker a proporre i prodotti assicurativi individuati da Hart ai clienti in diretto
contatto con il Broker. Resta inteso che Hart si riserva il diritto di accettare o meno la definizione
dell’affare.
4. Il Broker coopererà con Hart per ottenere il collocamento del rischio assicurativo in Compagnia
(ad es. fornendo la documentazione necessaria alla quotazione del rischio ecc…) in relazione a
clienti dallo stesso segnalati.
5. Nell’espletamento della propria attività il Broker si impegna ad osservare la normativa introdotta
dal Dlgs. 209/2005 in merito all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa nonché ai
Regolamenti Isvap del 2006/2007 e 2008 con particolare riferimento alle disposizioni contenute
negli articoli n.ri 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57del Reg. Isvap n. 5/2006. In particolare, in
relazione all’informativa precontrattuale ed all’adeguatezza si specifica che il broker dovrà
specificare che l’intermediazione dei contratti assicurativi è effettuata in collaborazione con Hart
con le note conseguenze in merito all’effetto liberatorio dei pagamenti ai sensi dell’art. 118 Cod.
Ass. Priv. e 55 Reg. Isvap n. 5/2006.
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2. 6. Per espressa e consapevole volontà del Broker, nonché per le specifiche esigenze
organizzative della Hart, il presente rapporto deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma
e libera professionale, con particolare esclusione dell’applicabilità della disciplina del rapporto di
agenzia o, ancor più, del rapporto di lavoro subordinato privato.
7. Il Broker, pertanto, svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di spese, di tempo, di
organizzazione, e non avrà pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di
collaborazione nei confronti della Hart.
8. Il Broker si obbliga a tenere indenne e/o manlevare la Hart da quanto sia alla stessa richiesto
dagli assicurati o comunque da terzi, in relazione alla correttezza delle operazioni svolte dallo
stesso Broker.
9. Spetta unicamente alla Hart:
9.a) ricercare e contattare la Compagnia Assicurativa
9.b) richiedere alla Compagnia Assicurativa l’emissione della polizza;
9.c) comunicare con la Compagnia per gestire i sinistri relativi al contratto di assicurazione
intermediato su richiesta del Broker, dalla fase di apertura (denuncia) al sollecito della
liquidazione del sinistro in Compagnia;
9.e) concordare e/o determinare le tariffe dei prodotti assicurativi ed i costi delle attività di
assistenza e consulenza esercitate da Hart nell’ambito dell’espletamento dell’attività di
brokeraggio. I suddetti valori economici, determinati con atto separato in fase successiva al
perfezionamento del presente contratto, saranno parte integrante dell’accordo.
10. In considerazione dell’attività di piazzamento del rischio in Compagnia e delle attività ad essa
connesse (ex art. 9 del presente contratto) Hart emetterà fattura di competenza intestata al
Broker.
11. Per l’espletamento della propria attività il Broker non percepirà alcuna provvigione e/o
compenso da parte della Hart.
Norme relative alla gestione dei contratti assicurativi
12. Si precisa che l’ordine di emissione delle polizze sottoscritte dal cliente dovrà unicamente
riferirsi alla soluzione contrattualmente indicata ed offerta dalla Hart, essendo fatto espresso
divieto al Broker di concordare condizioni di assicurazione differenti da quelle indicate dalla Hart
e previamente con questa concordate.
13. Di eventuali accordi difformi dalla soluzione contrattuale offerta dalla Hart eventualmente
intercorsi tra il Broker ed il cliente, risponderà unicamente il Broker, il quale, per quanto occorre,
manleva fin d’ora la Hart da ogni eventuale richiesta del cliente in ordine all’adempimento di
detti accordi.
14. Il Broker si impegna a raccogliere le schede relative alla copertura dei rischi debitamente
compilate e sottoscritte, l’informativa precontrattuale, i moduli sull’adeguatezza del contratto
offerto, nonché copia della documentazione necessaria a seconda del rischio assicurato e della
copertura richiesta, curandosi di trasmetterla tempestivamente alla Hart.
15. Parimenti il Broker si obbliga a curare la restituzione alla Hart, entro 30 giorni dal suo
ricevimento, delle polizze perfezionate di competenza di quest’ultima, sottoscritte dal cliente
nonché dei relativi attestati di rischio in originale e tutta la documentazione di informativa
precontrattuale sottoscritta dall’assicurato. Il Broker sarà responsabile della veridicità delle firme
apposte dai clienti su tutta la modulistica raccolta ed inoltrata a Hart.
16. Il Broker si impegna a custodire con la dovuta diligenza professionale i certificati di polizza, le
appendici di rinnovo e/o di variazione di polizza, nonché ogni altro titolo o documento che abbia
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3. ricevuto in originale dalla Hart per fini connessi all’esercizio della propria attività di
intermediazione di prodotti assicurativi.
17.Di conseguenza, il Broker sarà considerato responsabile dei danni derivanti alla Hart e/o a terzi
in conseguenza dello smarrimento e/o distruzione di tutti i documenti sopra indicati che si
trovino nella propria materiale disponibilità.
18. Il Broker si impegna, in caso di mancato perfezionamento dei documenti di polizza ovvero in
caso di mancato incasso dei premi di polizza, a restituire alla Hart detti certificati di polizza e
ogni altro documento a questi connesso, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di
decorrenza della polizza o di rinnovo della stessa.
Nel caso in cui detti titoli e documenti non vengano restituiti nel termine concordato, il Broker
sarà comunque tenuto al pagamento del premio di polizza se richiesto dalla Compagnia.
Norme relative alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi
19. Hart si prenderà cura di mettere in copertura assicurativa in Compagnia esclusivamente quei
titoli in relazione ai quali il Broker abbia effettuato regolare avviso di incasso o copertura ass.va.
Resta inteso che una volta richiesta da Hart la copertura assicurativa di un titolo in Compagnia,
il Broker risponderà personalmente del versamento del premio e della relativa competenza.
20. Il Broker sarà tenuto a trasmettere a Hart, a mezzo telefax, la richiesta di copertura assicurativa
dei titoli entro le ore 16.30 del giorno di inizio della garanzia assicurativa, tenendo presente che
le Compagnie garantiscono la copertura assicurativa dei titoli dalle ore 24.00 del giorno di
ricezione della richiesta Hart.
Nel caso in cui la richiesta di copertura del Broker pervenga a Hart successivamente alle ore
16.30, la trasmissione in Compagnia dell’ordine di copertura verrà effettuata da Hart stessa il
giorno lavorativo seguente.
21. In caso di mancata o tardiva comunicazione, il Broker sarà responsabile dei danni derivanti alla
Hart e/o a terzi a causa del mancato perfezionamento del contratto di assicurazione o della
sospensione della copertura assicurativa o ogni altra causa connessa idonea ad inficiare il
contratto di assicurazione sottoscritto fra l’assicurato e la compagnia assicurativa.
22.In ordine alle modalità di pagamento si conviene che il Broker effettuerà alle coordinate bancarie
rese note da Hart, il pagamento dei premi e delle relative competenze mediante bonifico
bancario (munito di numero c.r.o), il 30 del mese relativo alla richiesta di messa in copertura dei
titoli inviata a Hart.
Miscellanea
23.In ogni e qualunque caso di cessazione del rapporto per cause dipendenti e/o non dipendenti
dalla volontà della Hart, il Broker non potrà avanzare alcuna richiesta economica nei confronti di
Hart, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione.
24.La durata del presente accordo è determinata in un anno dalla data di sottoscrizione dello
stesso, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata entro tre
mesi dalla scadenza.
25.Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, l’esecuzione e la validità del presente accordo
di collaborazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.
Letto, confermato e sottoscritto in Genova, lì
Hart Special Risks S.r.l.
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4. Per quanto possa occorrere, agli effetti dell’art.1341 c.c., il Broker dichiara di conoscere
ed approvare specificamente le disposizioni contenute negli art. 4 (sede legale e/o
residenza delle aziende e/o persone fisiche assicurande) art. 8 (obblighi di garanzia e/o
manleva); artt. 15, 16 (dovere di custodia – responsabilità broker); art. 17 (termine
restituzione titoli – responsabilità broker); art.20 (orario comunicazioni copertura
assicurativa); 24 (risoluzione e cessazione del rapporto); art.24 (durata); art.25
(competenza giurisdizionale)
Hart Special Risks S.r.l.
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