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Assicurazioni legali degli edifici condominiali: qualche chiarimento
L’assicurazione degli edifici condominiali è una prassi, non obbligatoria, che i condomini
possono decidere di sottoscrivere.
Forse non tutti sanno che in Italia l’assicurazione condominio non è obbligatoria, e la sua
sottoscrizione può essere decisa, a seconda dei casi, o dall’amministratore o dall’assemblea
condominiale.
Il primo caso si presenta quando il regolamento di condominio prevede l’obbligo di
assicurazione. In questo caso, l’amministratore è tenuto a stipulare il contratto anche senza
aver ottenuto, preventivamente, il consenso dagli altri condomini. La situazione cambia
qualora nel regolamento condominiale non ci siano accenni all’obbligo di stipulare
un’assicurazione condominiale: in questo caso, non essendoci informazioni specifiche in merito,
l’amministratore non è tenuto a prendere decisioni a riguardo in modo indipendente ed
autonomo, e deve bensì essere autorizzato da una preventiva delibera dell’assemblea prima di
poter stipulare il contratto assicurativo.
Qualora l’amministratore venga autorizzato a procedere, senza che però l’assemblea abbia
dato un consenso unanime, bisogna tener presente che l’assicurazione potrà riguardare solo le
parti comuni del condominio, quelle cioè che vengono usate da tutti e che vengono considerate
come proprietà di tutti coloro che abitano in un dato stabile (scale, ascensore e tetto per
esempio), mentre non ne faranno parte i beni di proprietà esclusiva dei condomini, ossia i
singoli appartamenti e, se ce ne sono, i box macchina. Per far sì che sia possibile stipulare
un’assicurazione che comprenda anche le proprietà esclusive, è necessario il consenso
unanime dell’assemblea. Tuttavia, i membri dell’assemblea che si siano espressi a favore
dell’assicurazione, e che desiderino che anche le proprie proprietà esclusive siano coperte dalla
polizza, potranno comunque stipulare un contratto assicurativo che copra, oltre alle proprie
proprietà, anche le corrispondenti quote di proprietà comuni. In questo modo, nell’eventualità
che abbia luogo un sinistro o un danno condominiale, i condomini che avranno deciso di
stipulare la polizza saranno risarciti dall’genzia assicurativa, mentre coloro che non avranno
optato per la stipula dell’assicurazione dovranno rispondere o subire personalmente il danno.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese derivanti dalla stipula dell’assicurazione
condominiale, ogni condomino che si sarà espresso a favore della polizza pagherà parte dei
costi. La ripartizione viene fatta in modo proporzionale, in base alle quote millesimali di
comproprietà. Può capitare però che a certi condomini venga richiesto di contribuire in modo
più sostanzioso: è questo il caso, per esempio, di coloro che esercitano, all’interno del
condominio, una professione o un’attività che potrebbe aumentare il rischio di sinistro.
Uno dei tipi di assicurazione per condomini più diffusi è la polizza globale fabbricati, che ha la
caratteristica di fornire al proprietario di un fabbricato sia delle garanzie dirette (per coprire i
danni provocati al condominio stesso), che delle garanzie di responsabilità civile (che coprono i
danni arrecati a terzi, le lesioni personali e i danneggiamenti arrecati ad animali o cose).
L’assicurazione di edifici condominiali è sicuramente una pratica utilissima, anzi indispensabile
per evitare discussioni e liti condominiali causate, per esempio, dal danneggiamento delle parti
comuni, e per tutelare i singoli condomini in caso di danni e sinistri. Sia che il regolamento
preveda la stipula di una polizza, sia che non ci siano riferimenti in merito, la sottoscrizione di
un contratto assicurativo è comunque un passo importante che, anche se la legge italiana non
ne prevede l’obbligo, ogni condominio dovrebbe pensare di compiere.

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  • 1. Assicurazioni legali degli edifici condominiali: qualche chiarimento L’assicurazione degli edifici condominiali è una prassi, non obbligatoria, che i condomini possono decidere di sottoscrivere. Forse non tutti sanno che in Italia l’assicurazione condominio non è obbligatoria, e la sua sottoscrizione può essere decisa, a seconda dei casi, o dall’amministratore o dall’assemblea condominiale. Il primo caso si presenta quando il regolamento di condominio prevede l’obbligo di assicurazione. In questo caso, l’amministratore è tenuto a stipulare il contratto anche senza aver ottenuto, preventivamente, il consenso dagli altri condomini. La situazione cambia qualora nel regolamento condominiale non ci siano accenni all’obbligo di stipulare un’assicurazione condominiale: in questo caso, non essendoci informazioni specifiche in merito, l’amministratore non è tenuto a prendere decisioni a riguardo in modo indipendente ed autonomo, e deve bensì essere autorizzato da una preventiva delibera dell’assemblea prima di poter stipulare il contratto assicurativo. Qualora l’amministratore venga autorizzato a procedere, senza che però l’assemblea abbia dato un consenso unanime, bisogna tener presente che l’assicurazione potrà riguardare solo le parti comuni del condominio, quelle cioè che vengono usate da tutti e che vengono considerate come proprietà di tutti coloro che abitano in un dato stabile (scale, ascensore e tetto per esempio), mentre non ne faranno parte i beni di proprietà esclusiva dei condomini, ossia i singoli appartamenti e, se ce ne sono, i box macchina. Per far sì che sia possibile stipulare un’assicurazione che comprenda anche le proprietà esclusive, è necessario il consenso unanime dell’assemblea. Tuttavia, i membri dell’assemblea che si siano espressi a favore dell’assicurazione, e che desiderino che anche le proprie proprietà esclusive siano coperte dalla polizza, potranno comunque stipulare un contratto assicurativo che copra, oltre alle proprie proprietà, anche le corrispondenti quote di proprietà comuni. In questo modo, nell’eventualità che abbia luogo un sinistro o un danno condominiale, i condomini che avranno deciso di stipulare la polizza saranno risarciti dall’genzia assicurativa, mentre coloro che non avranno optato per la stipula dell’assicurazione dovranno rispondere o subire personalmente il danno. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese derivanti dalla stipula dell’assicurazione condominiale, ogni condomino che si sarà espresso a favore della polizza pagherà parte dei costi. La ripartizione viene fatta in modo proporzionale, in base alle quote millesimali di comproprietà. Può capitare però che a certi condomini venga richiesto di contribuire in modo più sostanzioso: è questo il caso, per esempio, di coloro che esercitano, all’interno del condominio, una professione o un’attività che potrebbe aumentare il rischio di sinistro. Uno dei tipi di assicurazione per condomini più diffusi è la polizza globale fabbricati, che ha la caratteristica di fornire al proprietario di un fabbricato sia delle garanzie dirette (per coprire i danni provocati al condominio stesso), che delle garanzie di responsabilità civile (che coprono i danni arrecati a terzi, le lesioni personali e i danneggiamenti arrecati ad animali o cose). L’assicurazione di edifici condominiali è sicuramente una pratica utilissima, anzi indispensabile per evitare discussioni e liti condominiali causate, per esempio, dal danneggiamento delle parti comuni, e per tutelare i singoli condomini in caso di danni e sinistri. Sia che il regolamento preveda la stipula di una polizza, sia che non ci siano riferimenti in merito, la sottoscrizione di un contratto assicurativo è comunque un passo importante che, anche se la legge italiana non ne prevede l’obbligo, ogni condominio dovrebbe pensare di compiere.