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News 42/SSL/2017
Lunedì, 16 ottobre 2017
Come devono essere comunicate le prescrizioni degli organi di vigilanza?
Una sentenza della Corte di Cassazione, relativa all’omessa nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ricorda le modalità
idonee per la comunicazione delle prescrizioni da parte degli organi di vigilanza.
Roma, 11 Ott – Come indicato negli articoli 17 e 31 del Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) il datore di
lavoro deve provvedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione dai rischi. E il Testo Unico indica che gli addetti e i
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere in numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Riguardo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ci
soffermiamo brevemente oggi su una recente sentenza della Corte di Cassazione,
la sentenza n. 38196 del 01 agosto 2017, relativa proprio all’omessa nomina, da
parte di un’azienda, di un RSPP. Una sentenza che ci permette di comprendere
tuttavia anche le modalità idonee (anche in sede processuale) della
comunicazione alle aziende, da parte di ispettori e Asl/Ats, di verbali e prescrizioni.
Nella sentenza della Corte di Cassazione si indica che con sentenza del primo
giugno 2016 “il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui
all'art.17, comma 1 lett. b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina”, in qualità di legale
rappresentante dell’azienda XXX, del “responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo
che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione
impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata”. 
E successivamente l'imputato “ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la
quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria
dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso
per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte”.
In particolare il ricorrente lamenta “con un unico motivo di ricorso di non aver mai
avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato
al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte
della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di
sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al
pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della
causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena
applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo
avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito
di un'eventuale condanna a pena detentiva”.
A questo proposito la Cassazione indica che “risulta dagli atti di causa che
ancorché al momento del sopralluogo da parte degli ispettori del lavoro fosse stato
trovato presso la sede della società, in assenza dell'imputato, tale M.L. qualificatosi
come responsabile in assenza del titolare, ciò nondimeno il verbale redatto a
seguito del constatato inadempimento alla disposizione di cui all'art.17 d.lgs
81/2008 contenente la prescrizione relativa alla nomina del responsabile del servizio
di prevenzione con termine per la regolarizzazione di 30 gg. dalla ricezione della
comunicazione, era stato ritualmente inviato all'imputato a mezzo di raccomandata
da quest'ultimo ricevuta, così come afferma la sentenza impugnata, in data
30.6.2012”.
E al riguardo si rileva che, “come già affermato da questa Corte in tema di reati
contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt.
20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di
condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale
notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo
sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il
contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché
l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da
ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 - dep.
10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201). Non essendo rilevabile, né comunque
evidenziato uno specifico error in procedendo in cui sia incorso il Tribunale leccese,
e non essendo deducibili in sede di legittimità valutazioni in punto di merito, la
censura svolta non può che essere ritenuta inammissibile”.
E – continua la Corte di Cassazione - manifestamente infondata è anche la
contestazione del ricorrente “in ordine al mancato inoltro della raccomandata
presso il suo domicilio posto che secondo la normativa vigente in materia di
notifiche di atti sia civili che penali la comunicazione a mezzo del servizio postale
può essere eseguita, indifferentemente, presso l'abitazione del destinatario ovvero il
luogo in cui questi esercita abitualmente la propria attività lavorativa: pienamente
rituale risulta, pertanto, l'invio della raccomandata presso la sede della società, tale
essendo il luogo dove questi svolge la propria attività lavorativa e dove risulta essere
stata ricevuta. A sconfessare peraltro, anche in punto di fatto, la tesi della mancata
ricezione della suddetta comunicazione milita la circostanza che, sia pure
tardivamente rispetto al termine concesso, risulta essersi provveduto alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione che nessun altro, se non il datore di lavoro,
aveva il potere né tanto meno l'interesse ad effettuare. Dal momento tuttavia che
l'adempimento alla prescrizione è avvenuto ben oltre il termine prescritto
dall'organo di vigilanza, l'imputato non è stato perciò ammesso al pagamento
dell'oblazione. Questi non ha pertanto titolo per dolersi della mancata estinzione del
reato, che gli è stato pertanto, in difetto degli adempimenti di cui all'art. 21 d. lgs
758/1994, legittimamente ascritto”.
La sentenza si sofferma poi ampiamente anche sul tema della sospensione
condizionale che, si indica, “non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in
termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena”, e
riguardo a questo aspetto conclude che in difetto “di un interesse giuridicamente
qualificato a supporto della revoca della sospensione condizionale della pena,
ancorché applicata d'ufficio, anche il suddetto profilo di censura deve essere
ritenuto inammissibile”.
In definitiva la Corte di Cassazione, in relazione all’infondatezza del ricorso e dei
singoli profili di censura svolti, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza 01 agosto 2017, n. 38196 - Omessa nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Fonte: puntosicuro.it
I rischi da contaminazione fungina in ambienti di lavoro indoor.
Le principali sorgenti interne di accumulo e rilascio degli agenti fungini, gli effetti
sulla salute, le misure di prevenzione e controllo più idonee alla luce del D.Lgs
81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
Pubblichiamo un estratto del factsheet “CONTAMINAZIONE FUNGINA IN AMBIENTI
INDOOR: RISCHI PER LA SALUTE OCCUPAZIONALE” disponibile sul sito di INAIL.
Le problematiche connesse con l’esposizione ad agenti fungini in ambienti indoor
sono oggetto di studio da tempo, tuttavia solo recentemente è emersa l’esigenza di
approfondire le conoscenze
relative alle fonti di inquinamento ambientale e alle patologie ad esse correlate.
I funghi sono organismi eucarioti unicellulari (lieviti) o più spesso organizzati in
aggregati pluricellulari filamentosi (muffe), largamente diffusi in natura, le cui spore
possono raggiungere facilmente gli ambienti indoor attraverso i sistemi di
ventilazione naturale (finestre) o meccanica (impianti di trattamento aria), ma
possono essere trasportate anche dagli animali e dall’uomo.
Condizione necessaria per la loro proliferazione è la presenza di umidità: la maggior
parte delle specie fungine prolifera rapidamente su superfici bagnate o
semplicemente umide.
I funghi necessitano per la loro crescita anche di nutrienti che trovano in residui
vegetali o animali, materiali da costruzione ed elementi d’arredo, sebbene questi
non siano un fattore limitante poiché possono contaminare anche materiali inerti
ricavando le sostanze nutritive dalla polvere e da sostanze disciolte in acqua.
Anche la temperatura interna non rappresenta un fattore critico ma può influenzare
il tasso di crescita e la produzione di allergeni e metaboliti.
Ventilazione inadeguata e scarsa illuminazione dei locali rappresentano, invece,
fattori favorenti la proliferazione di tali agenti di rischio.
Dal punto di vista qualitativo, la presenza di particolari specie sulle superfici
ambientali (soffitti, pavimenti, pareti) dipende, oltre che dalla tipologia di materiale,
soprattutto dal loro contenuto di acqua libera (water activity, aw), disponibile per le
reazioni chimiche ed enzimatiche nonché per la moltiplicazione microbica.
Sulla base di tale parametro, i funghi sono stati classificati in colonizzatori primari,
secondari e terziari (Tabella 1): elevati livelli di umidità e tracce di condensa
favoriscono la contaminazione da parte di colonizzatori primari e secondari, i terziari
proliferano in presenza di problemi strutturali importanti dovuti a difetti di costruzione,
inadeguato isolamento e infiltrazioni d’acqua.
FONTI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
La presenza di agenti fungini è di norma associata ad ambienti lavorativi
particolarmente umidi (caseifici, salumifici, cartiere, stalle, serre, ecc.) ma può
raggiungere elevate concentrazioni anche in ambienti indoor, quali scuole e uffici,
dove i materiali utilizzati per strutture ed arredi (tappezzerie, vernici, colle, legno,
materiale cartaceo, piante ornamentali, ecc.), la polvere e gli
alimenti non adeguatamente conservati possono rappresentare sorgenti interne di
accumulo e rilascio di tali microrganismi.
Inoltre, la necessità di contenere i consumi energetici ed aumentare i livelli di
comfort ha imposto un maggiore isolamento degli edifici, con conseguente spinta a
sigillare gli ambienti e aerarli artificialmente. Pertanto, tra le fonti di inquinamento
indoor si annoverano anche i sistemi di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell’aria (HVAC) dove l’accumulo di sporcizia, la presenza di
detriti e incrostazioni all’interno dei vari componenti facilitano l’insediamento e la
moltiplicazione microbica.
Numerosi studi hanno, infatti, evidenziato che la contaminazione microbiologica
dell’aria negli ambienti confinati è spesso imputabile a scarse condizioni igieniche
degli impianti di trattamento dell’aria e a errori di progettazione e/o installazione
che non consentono una idonea manutenzione degli stessi.
EFFETTI SULLA SALUTE
Le modalità di aerosolizzazione del materiale fungino e la sua successiva inalazione
non sono del tutto chiari ma si ritiene che siano implicati due meccanismi: il rilascio
di spore/frammenti a seguito di movimenti dell’aria o disturbi fisici causati da
persone o animali; la risospensione della massa fungina sedimentata a causa delle
attività lavorative. Fattori quali la velocità dell’aria, il tempo, la morfologia della
colonia, lo stress da essiccazione, le vibrazioni possono influenzare la velocità di
aerosolizzazione.
Relativamente agli effetti sulla salute, numerosi studi epidemiologici dimostrano che
gli occupanti di edifici umidi e contaminati da muffe presentano un rischio
aumentato di contrarre patologie respiratorie, esacerbazione di asma e, più
raramente, polmonite da ipersensibilità, alveolite allergica, rino-sinusite cronica e
sinusite allergica, ad opera dei microrganismi ma anche dei loro prodotti e
componenti (allergeni, β-glucani, mi cotossine) le cui manifestazioni cliniche si
presentano con intensità diversa in relazione alle condizioni fisiche e alla suscettibilità
individuale.
Le muffe producono anche una serie di composti organici volatili (mVOCs) che
possono avere effetti irritanti e scatenare sintomatologie a carico della cute
(formicolio, bruciore), delle mucose (congiuntivite, rinite) e delle vie respiratorie (
asma).
MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO
La normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 81/2008) impone l’eliminazione del
rischio di esposizione ad agenti biologici o la sua riduzione al più basso livello
possibile. Non essendo possibile eliminare la presenza di muffe, è possibile
contenerle con idonee misure di prevenzione e controllo quali il mantenimento di
adeguati livelli di umidità interna (< 60%), idonea ventilazione e rispetto di norme
igieniche generali.
Fondamentali le attività di monitoraggio e ispezione dell’impianto di trattamento
aria e dell’edificio finalizzate al mantenimento dell’integrità dell’involucro edilizio e
all’individuazione di infiltrazioni di acqua.
In questo contesto l’Accordo Conferenza Stato-Regioni fornisce indicazioni pratiche
per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti HVAC e per
la pianificazione degli interventi di manutenzione.
La suddetta valutazione deve essere realizzata attraverso ispezioni visive
dell’impianto, finalizzate ad accertare lo stato igienico e la funzionalità dei vari
componenti (UTA, condotte, terminali di mandata, torri di raffreddamento) e
ispezioni tecniche. Queste ultime devono prevedere campionamenti e/o controlli
tecnici sui diversi componenti (misurazioni della portata dell’aria, operazioni di
drenaggio e pulizia, controllo dei parametri microclimatici, ecc.) al fine di valutarne
l’efficienza, lo stato igienico e di conservazione, individuare le eventuali criticità, le
misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.
Il documento sottolinea, inoltre, la necessità di disporre di un registro degli interventi
effettuati fornendo anche una check list per l’ispezione visiva e indicazioni utili per il
monitoraggio microbiologico ambientale.
Di fondamentale importanza l’adozione di idonei DPI (guanti, occhiali di protezione,
facciali filtranti, indumenti protettivi) da parte del personale addetto alle attività di
manutenzione, pulizia e bonifica unitamente ad adeguata formazione e
addestramento.
INAIL - Contaminazione fungina in ambienti indoor: rischi per la salute occupazionale (pdf, 0.5 MB)
Fonte: puntosicuro.it
Comunicazione di infortunio, online il servizio, chiarimenti e istruzioni, Inail.
ROMA – Comunicazione infortunio sul lavoro. Inail con circolare n.42 del 12 ottobre
ha rilasciato le prime indicazioni operative per la comunicazione all’Istituto e quindi
al Sinp a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro con assenza di almeno un
giorno escluso quello dell’evento. Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del Decreto
legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro e tutte le polizze anche di enti non Inail e
private. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dal certificato medico. Il
nuovo servizio online Inail è disponibile dal 12 ottobre, ed è Comunicazione di
infortunio, accessibile dai titolari di abilitazione con le credenziali già in possesso. In
caso di problemi tecnici l’adempimento dovrà essere assolto via Pec con modulo
apposito da inviare alla Sede territoriale competente.
Il servizio interessa le seguenti gestioni:
 “gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di
posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
 gestione per conto dello Stato;
 settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
 (Pan);
 gestione agricoltura;
 datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private”.
Nel servizio stesso è disponibile la possibilità di convertire la Comunicazione in
Denuncia/comunicazione di infortunio in caso di evento che si estenda oltre i tre
giorni. Si ricorda infatti che “Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che
comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della
denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da
ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni
fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.
L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza
dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Previste sanzioni da 548 euro fino a 1972,80 per ritardo di un solo giorno della
Comunicazione di infortunio.
Per quanto riguarda datori di lavoro agricoli e privati assicurati con altri enti o polizze
private sarà necessario l’utilizzo del profilo Utente con credenziali dispositive. Gli
intermediari infine potranno ricevere delega e inviare anche la Comunicazione di
infortunio per datori agricoli e non assicurati Inail. Viene contestualmente aggiornato
l’elenco Ditte in delega. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info circolare 42 e guide: Inail Comunicazione di infortunio
Fonte: quotidianosicurezza.it
Registro esposizione, nuove modalità di trasmissione, circolare Inail.
ROMA – Registro esposizione agenti biologici e Registro esposizione agenti
cancerogeni e mutageni. Sono state pubblicate da Inail con circolare n.43 del 12
ottobre 2017 le modalità di trasmissione e di aggiornamento disponibili dal 12
ottobre 2017 per l’invio dei dati ex ex artt. 243, 260 e 280 del Testo Unico salute e
sicurezza sul lavoro. Per rispondere all’acquisizione delle informazioni in vigore dallo
stesso 12 ottobre, dopo proroga disposta dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 su
Decreto 25 maggio 2016, n. 183 regole tecniche Sinp.
Il servizio online sul portale Inail dal 12 ottobre per la trasmissione del Registro di
esposizione è già utilizzabile per i datori di lavoro (e delegati) titolari di Pat Posizione
assicurativa territoriale, gli altri datori di lavoro sia pubblici che privati dovranno
provvedere su Pec e utiilizzando il modello che troveranno su “Moduli e modelli –
Ricerca e Tecnologia”. Da inviare a dmil@postacert.inail.it e alla Pec della Asl
competente.
Il servizio online a partire ancora dal 12 ottobre sarà utilizzabile dai datori di lavoro
Pat e soggetti abilitati per inserimenti e modifiche; sarà utilizzabile dal medico
competente abilitato per inserimenti e modifiche ma non per trasmettere il Registro.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Info e guide operative: Inail nuove modalità trasmissione Registro esposizione
Fonte: quotidianosicurezza.it
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  • 1. News 42/SSL/2017 Lunedì, 16 ottobre 2017 Come devono essere comunicate le prescrizioni degli organi di vigilanza? Una sentenza della Corte di Cassazione, relativa all’omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ricorda le modalità idonee per la comunicazione delle prescrizioni da parte degli organi di vigilanza. Roma, 11 Ott – Come indicato negli articoli 17 e 31 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi. E il Testo Unico indica che gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Riguardo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ci soffermiamo brevemente oggi su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n. 38196 del 01 agosto 2017, relativa proprio all’omessa nomina, da parte di un’azienda, di un RSPP. Una sentenza che ci permette di comprendere tuttavia anche le modalità idonee (anche in sede processuale) della comunicazione alle aziende, da parte di ispettori e Asl/Ats, di verbali e prescrizioni. Nella sentenza della Corte di Cassazione si indica che con sentenza del primo giugno 2016 “il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all'art.17, comma 1 lett. b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina”, in qualità di legale rappresentante dell’azienda XXX, del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata”.  E successivamente l'imputato “ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte”. In particolare il ricorrente lamenta “con un unico motivo di ricorso di non aver mai avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato
  • 2. al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un'eventuale condanna a pena detentiva”. A questo proposito la Cassazione indica che “risulta dagli atti di causa che ancorché al momento del sopralluogo da parte degli ispettori del lavoro fosse stato trovato presso la sede della società, in assenza dell'imputato, tale M.L. qualificatosi come responsabile in assenza del titolare, ciò nondimeno il verbale redatto a seguito del constatato inadempimento alla disposizione di cui all'art.17 d.lgs 81/2008 contenente la prescrizione relativa alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione con termine per la regolarizzazione di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, era stato ritualmente inviato all'imputato a mezzo di raccomandata da quest'ultimo ricevuta, così come afferma la sentenza impugnata, in data 30.6.2012”. E al riguardo si rileva che, “come già affermato da questa Corte in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 - dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201). Non essendo rilevabile, né comunque evidenziato uno specifico error in procedendo in cui sia incorso il Tribunale leccese, e non essendo deducibili in sede di legittimità valutazioni in punto di merito, la censura svolta non può che essere ritenuta inammissibile”. E – continua la Corte di Cassazione - manifestamente infondata è anche la contestazione del ricorrente “in ordine al mancato inoltro della raccomandata presso il suo domicilio posto che secondo la normativa vigente in materia di notifiche di atti sia civili che penali la comunicazione a mezzo del servizio postale
  • 3. può essere eseguita, indifferentemente, presso l'abitazione del destinatario ovvero il luogo in cui questi esercita abitualmente la propria attività lavorativa: pienamente rituale risulta, pertanto, l'invio della raccomandata presso la sede della società, tale essendo il luogo dove questi svolge la propria attività lavorativa e dove risulta essere stata ricevuta. A sconfessare peraltro, anche in punto di fatto, la tesi della mancata ricezione della suddetta comunicazione milita la circostanza che, sia pure tardivamente rispetto al termine concesso, risulta essersi provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione che nessun altro, se non il datore di lavoro, aveva il potere né tanto meno l'interesse ad effettuare. Dal momento tuttavia che l'adempimento alla prescrizione è avvenuto ben oltre il termine prescritto dall'organo di vigilanza, l'imputato non è stato perciò ammesso al pagamento dell'oblazione. Questi non ha pertanto titolo per dolersi della mancata estinzione del reato, che gli è stato pertanto, in difetto degli adempimenti di cui all'art. 21 d. lgs 758/1994, legittimamente ascritto”. La sentenza si sofferma poi ampiamente anche sul tema della sospensione condizionale che, si indica, “non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena”, e riguardo a questo aspetto conclude che in difetto “di un interesse giuridicamente qualificato a supporto della revoca della sospensione condizionale della pena, ancorché applicata d'ufficio, anche il suddetto profilo di censura deve essere ritenuto inammissibile”. In definitiva la Corte di Cassazione, in relazione all’infondatezza del ricorso e dei singoli profili di censura svolti, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza 01 agosto 2017, n. 38196 - Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Fonte: puntosicuro.it I rischi da contaminazione fungina in ambienti di lavoro indoor. Le principali sorgenti interne di accumulo e rilascio degli agenti fungini, gli effetti sulla salute, le misure di prevenzione e controllo più idonee alla luce del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. Pubblichiamo un estratto del factsheet “CONTAMINAZIONE FUNGINA IN AMBIENTI
  • 4. INDOOR: RISCHI PER LA SALUTE OCCUPAZIONALE” disponibile sul sito di INAIL. Le problematiche connesse con l’esposizione ad agenti fungini in ambienti indoor sono oggetto di studio da tempo, tuttavia solo recentemente è emersa l’esigenza di approfondire le conoscenze relative alle fonti di inquinamento ambientale e alle patologie ad esse correlate. I funghi sono organismi eucarioti unicellulari (lieviti) o più spesso organizzati in aggregati pluricellulari filamentosi (muffe), largamente diffusi in natura, le cui spore possono raggiungere facilmente gli ambienti indoor attraverso i sistemi di ventilazione naturale (finestre) o meccanica (impianti di trattamento aria), ma possono essere trasportate anche dagli animali e dall’uomo. Condizione necessaria per la loro proliferazione è la presenza di umidità: la maggior parte delle specie fungine prolifera rapidamente su superfici bagnate o semplicemente umide. I funghi necessitano per la loro crescita anche di nutrienti che trovano in residui vegetali o animali, materiali da costruzione ed elementi d’arredo, sebbene questi non siano un fattore limitante poiché possono contaminare anche materiali inerti ricavando le sostanze nutritive dalla polvere e da sostanze disciolte in acqua. Anche la temperatura interna non rappresenta un fattore critico ma può influenzare il tasso di crescita e la produzione di allergeni e metaboliti. Ventilazione inadeguata e scarsa illuminazione dei locali rappresentano, invece, fattori favorenti la proliferazione di tali agenti di rischio. Dal punto di vista qualitativo, la presenza di particolari specie sulle superfici ambientali (soffitti, pavimenti, pareti) dipende, oltre che dalla tipologia di materiale, soprattutto dal loro contenuto di acqua libera (water activity, aw), disponibile per le reazioni chimiche ed enzimatiche nonché per la moltiplicazione microbica. Sulla base di tale parametro, i funghi sono stati classificati in colonizzatori primari, secondari e terziari (Tabella 1): elevati livelli di umidità e tracce di condensa favoriscono la contaminazione da parte di colonizzatori primari e secondari, i terziari proliferano in presenza di problemi strutturali importanti dovuti a difetti di costruzione, inadeguato isolamento e infiltrazioni d’acqua.
  • 5. FONTI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE La presenza di agenti fungini è di norma associata ad ambienti lavorativi particolarmente umidi (caseifici, salumifici, cartiere, stalle, serre, ecc.) ma può raggiungere elevate concentrazioni anche in ambienti indoor, quali scuole e uffici, dove i materiali utilizzati per strutture ed arredi (tappezzerie, vernici, colle, legno, materiale cartaceo, piante ornamentali, ecc.), la polvere e gli alimenti non adeguatamente conservati possono rappresentare sorgenti interne di accumulo e rilascio di tali microrganismi. Inoltre, la necessità di contenere i consumi energetici ed aumentare i livelli di comfort ha imposto un maggiore isolamento degli edifici, con conseguente spinta a sigillare gli ambienti e aerarli artificialmente. Pertanto, tra le fonti di inquinamento indoor si annoverano anche i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) dove l’accumulo di sporcizia, la presenza di detriti e incrostazioni all’interno dei vari componenti facilitano l’insediamento e la moltiplicazione microbica. Numerosi studi hanno, infatti, evidenziato che la contaminazione microbiologica dell’aria negli ambienti confinati è spesso imputabile a scarse condizioni igieniche degli impianti di trattamento dell’aria e a errori di progettazione e/o installazione che non consentono una idonea manutenzione degli stessi. EFFETTI SULLA SALUTE Le modalità di aerosolizzazione del materiale fungino e la sua successiva inalazione non sono del tutto chiari ma si ritiene che siano implicati due meccanismi: il rilascio di spore/frammenti a seguito di movimenti dell’aria o disturbi fisici causati da persone o animali; la risospensione della massa fungina sedimentata a causa delle attività lavorative. Fattori quali la velocità dell’aria, il tempo, la morfologia della colonia, lo stress da essiccazione, le vibrazioni possono influenzare la velocità di
  • 6. aerosolizzazione. Relativamente agli effetti sulla salute, numerosi studi epidemiologici dimostrano che gli occupanti di edifici umidi e contaminati da muffe presentano un rischio aumentato di contrarre patologie respiratorie, esacerbazione di asma e, più raramente, polmonite da ipersensibilità, alveolite allergica, rino-sinusite cronica e sinusite allergica, ad opera dei microrganismi ma anche dei loro prodotti e componenti (allergeni, β-glucani, mi cotossine) le cui manifestazioni cliniche si presentano con intensità diversa in relazione alle condizioni fisiche e alla suscettibilità individuale. Le muffe producono anche una serie di composti organici volatili (mVOCs) che possono avere effetti irritanti e scatenare sintomatologie a carico della cute (formicolio, bruciore), delle mucose (congiuntivite, rinite) e delle vie respiratorie ( asma). MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO La normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 81/2008) impone l’eliminazione del rischio di esposizione ad agenti biologici o la sua riduzione al più basso livello possibile. Non essendo possibile eliminare la presenza di muffe, è possibile contenerle con idonee misure di prevenzione e controllo quali il mantenimento di adeguati livelli di umidità interna (< 60%), idonea ventilazione e rispetto di norme igieniche generali. Fondamentali le attività di monitoraggio e ispezione dell’impianto di trattamento aria e dell’edificio finalizzate al mantenimento dell’integrità dell’involucro edilizio e all’individuazione di infiltrazioni di acqua. In questo contesto l’Accordo Conferenza Stato-Regioni fornisce indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti HVAC e per la pianificazione degli interventi di manutenzione. La suddetta valutazione deve essere realizzata attraverso ispezioni visive dell’impianto, finalizzate ad accertare lo stato igienico e la funzionalità dei vari componenti (UTA, condotte, terminali di mandata, torri di raffreddamento) e ispezioni tecniche. Queste ultime devono prevedere campionamenti e/o controlli tecnici sui diversi componenti (misurazioni della portata dell’aria, operazioni di drenaggio e pulizia, controllo dei parametri microclimatici, ecc.) al fine di valutarne l’efficienza, lo stato igienico e di conservazione, individuare le eventuali criticità, le misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire. Il documento sottolinea, inoltre, la necessità di disporre di un registro degli interventi effettuati fornendo anche una check list per l’ispezione visiva e indicazioni utili per il
  • 7. monitoraggio microbiologico ambientale. Di fondamentale importanza l’adozione di idonei DPI (guanti, occhiali di protezione, facciali filtranti, indumenti protettivi) da parte del personale addetto alle attività di manutenzione, pulizia e bonifica unitamente ad adeguata formazione e addestramento. INAIL - Contaminazione fungina in ambienti indoor: rischi per la salute occupazionale (pdf, 0.5 MB) Fonte: puntosicuro.it Comunicazione di infortunio, online il servizio, chiarimenti e istruzioni, Inail. ROMA – Comunicazione infortunio sul lavoro. Inail con circolare n.42 del 12 ottobre ha rilasciato le prime indicazioni operative per la comunicazione all’Istituto e quindi al Sinp a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro e tutte le polizze anche di enti non Inail e private. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dal certificato medico. Il nuovo servizio online Inail è disponibile dal 12 ottobre, ed è Comunicazione di infortunio, accessibile dai titolari di abilitazione con le credenziali già in possesso. In caso di problemi tecnici l’adempimento dovrà essere assolto via Pec con modulo apposito da inviare alla Sede territoriale competente. Il servizio interessa le seguenti gestioni:  “gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;  gestione per conto dello Stato;  settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione  (Pan);  gestione agricoltura;  datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private”. Nel servizio stesso è disponibile la possibilità di convertire la Comunicazione in Denuncia/comunicazione di infortunio in caso di evento che si estenda oltre i tre giorni. Si ricorda infatti che “Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
  • 8. Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo. L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. Previste sanzioni da 548 euro fino a 1972,80 per ritardo di un solo giorno della Comunicazione di infortunio. Per quanto riguarda datori di lavoro agricoli e privati assicurati con altri enti o polizze private sarà necessario l’utilizzo del profilo Utente con credenziali dispositive. Gli intermediari infine potranno ricevere delega e inviare anche la Comunicazione di infortunio per datori agricoli e non assicurati Inail. Viene contestualmente aggiornato l’elenco Ditte in delega. (Articolo di Corrado De Paolis) Info circolare 42 e guide: Inail Comunicazione di infortunio Fonte: quotidianosicurezza.it Registro esposizione, nuove modalità di trasmissione, circolare Inail. ROMA – Registro esposizione agenti biologici e Registro esposizione agenti cancerogeni e mutageni. Sono state pubblicate da Inail con circolare n.43 del 12 ottobre 2017 le modalità di trasmissione e di aggiornamento disponibili dal 12 ottobre 2017 per l’invio dei dati ex ex artt. 243, 260 e 280 del Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Per rispondere all’acquisizione delle informazioni in vigore dallo stesso 12 ottobre, dopo proroga disposta dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 su Decreto 25 maggio 2016, n. 183 regole tecniche Sinp. Il servizio online sul portale Inail dal 12 ottobre per la trasmissione del Registro di esposizione è già utilizzabile per i datori di lavoro (e delegati) titolari di Pat Posizione assicurativa territoriale, gli altri datori di lavoro sia pubblici che privati dovranno provvedere su Pec e utiilizzando il modello che troveranno su “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”. Da inviare a dmil@postacert.inail.it e alla Pec della Asl competente. Il servizio online a partire ancora dal 12 ottobre sarà utilizzabile dai datori di lavoro Pat e soggetti abilitati per inserimenti e modifiche; sarà utilizzabile dal medico
  • 9. competente abilitato per inserimenti e modifiche ma non per trasmettere il Registro. (Articolo di Corrado De Paolis) Info e guide operative: Inail nuove modalità trasmissione Registro esposizione Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 10. competente abilitato per inserimenti e modifiche ma non per trasmettere il Registro. (Articolo di Corrado De Paolis) Info e guide operative: Inail nuove modalità trasmissione Registro esposizione Fonte: quotidianosicurezza.it