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Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella recente giurisprudenza. 
Giacomo Porcellana 
 
Il  28  ottobre  scorso  la  Corte  di  Appello  del  Tribunale  di  Torino  giudicando    sulla  tragedia  occorsa  il  22 
novembre  2008  presso  il  Liceo  Darwin  di  Rivoli  (TO)  ha  emesso  sei  condanne  e  una  assoluzione.  Le 
condanne  hanno  riguardato  anche  tre  imputati  che  nel  tempo  hanno  ricoperto  l’incarico  di  Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Liceo. 
Successivamente alla pronuncia della sentenza  certe voci polemiche e preoccupate si sono levate da parte 
di alcuni addetti ai lavori e hanno trovato eco nella stampa locale e nazionale. 
Per  il  rispetto  che  si  deve  sia  agli  imputati  condannati,  che  sino  a  sentenza  definitiva  godono  della 
presunzione di innocenza,  sia, soprattutto, alle parti lese  che hanno sofferto perdite gravi e irreparabili, e 
per  riguardo alla Corte di Appello che  si è riservata novanta giorni per il deposito delle motivazioni, non 
ritengo corretto svolgere neppure una considerazione sulla sentenza, contro la quale è già stato annunciato 
ricorso per Cassazione da parte di alcune difese. 
Mi  interessa  invece  riprendere  il  discorso  che  riguarda  il  ruolo  del    RSPP  che,  anche  nella  recente 
giurisprudenza di legittimità, ha interessato diverse pronunce della Corte di Cassazione. 
Un  importante  campanello  di  allarme  per  i  RSPP  suona  con  la  sentenza  20  aprile  2005,  n.  11351 
pronunciata dalla IV Sezione della Suprema Corte che in punto di diritto affermava: 
"Il  fatto,  però,  ‐  ed  è  questa  la  doverosa  puntualizzazione  ‐  che  il D.Lgs  n.  626  del  1994 abbia  escluso  la 
sanzionabilità  penale  o  amministrativa  di  eventuali  comportamenti  inosservanti  dei  predetti  componenti 
interni  o  esterni  del  servizio  aziendale  di  prevenzione  e  protezione,  non  significa  che  questi  componenti 
possano  e  debbano  ritenersi  in  ogni  caso  totalmente  esonerati  da  qualsiasi  responsabilità  penale  e  civile 
derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto". 
Il  che  vuoi  dire  che  "occorre  distinguere  nettamente  il  piano  delle  responsabilità  prevenzionali,  derivanti 
dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, 
cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie". 
Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, 
negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia 
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione 
di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo 
a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. 
Questa  pronuncia    fissa  un  punto  fondamentale  nell’elaborazione  giurisprudenziale  e  troverà  plurime 
conferme nelle pronunce successive. 
Di particolare interesse è la pronuncia della quarta Sezione della Corte di Cassazione che con la Sentenza 15 
gennaio 2010, n. 1834, prende in considerazione  le modifiche introdotte all’allora D.Lgs 626/94 dal D.Lgs 
195/2003 che venne emanato a seguito di uno dei numerosi richiami della Corte di Giustizia Europea (Sez. 
V,  15  novembre  2001,  C‐49/00),  in  questo  caso  riguardante  la  mancata  definizione  delle  “capacità  e  le 
attitudini  di  cui  devono  essere  in  possesso  le  persone  responsabili  delle  attività  di  protezione  e  di 
prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori:  
…  secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura 
che  non  si  trova  in  posizione  di  garanzia,  in  quanto  la  responsabilità  fa  capo  al  datore  di  lavoro. 
Senonché  tale  schema  originario  ha  subito  nel  tempo  una  evoluzione,  che  ha  indotto  il  legislatore  ad 
introdurre con il D.Lgs  n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura 
del  responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. 
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che 
il  soggetto  designato  "responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione",  pur  rimanendo  ferma  la 
posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere 
ritenuto  corresponsabile  del  verificarsi  di  un  infortunio,  ogni  qual  volta  questo  sia  oggettivamente 
riconducibile  ad  una  situazione  pericolosa  che  egli  avrebbe  avuto  l'obbligo  di  conoscere  e  segnalare, 
dovendosi  presumere,  nel  sistema  elaborato  dal  legislatore,  che  alla  segnalazione  avrebbe  fatto  seguito 
l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. 
Come è ovvio la sentenza riconosce  la mancanza di poteri impeditivi in capo al RSPP, ma ritiene “sensibile” 
il mancato ottemperamento dei compiti assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione, poiché sulla base 
della  segnalazione di una situazione di rischio operata dal RSPP  si  presume  che il datore di lavoro assuma, 
come suo obbligo, le conseguenti misure di prevenzione e protezione: 
… l'assenza  di  capacità  immediatamente  operative  sulla  struttura  aziendale  non  esclude  che 
l'inottemperanza alle stesse ‐ e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio 
delle  lavorazioni  e  la  mancata  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza,  nonché  di  informazione  e 
formazione  dei  lavoratori  ‐  possa  integrare  un'omissione  "sensibile"  tutte  le  volte  in  cui  un  sinistro  sia 
oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio. 
Per  altro  verso,  considerata  la  particolare  conformazione  concepita  dal  legislatore  per  il  sistema 
antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza 
degli  impianti  e  di  interloquire  con  il  datore  di  lavoro,  deve,  come  si  è  detto,  presumersi  che,  ove  una 
situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla. 
Nel delicato equilibrio tra le responsabilità del RSPP e quelle del datore di lavoro la sentenza , 4 febbraio 
2010, n. 4917 pronunciata dalla quarta Sezione segna un punto  a favore del RSPP affermando  la penale 
responsabilità del legale rappresentante della predetta società datrice di lavoro del lavoratore vittima di un 
infortunio mortale ritenendo invece che il professionista incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio 
e  dell'elaborazione  delle  misure  di  prevenzione  e  delle  procedure  di  sicurezza   non  era  stato  portato    a 
conoscenza  della  lavorazione  durante  la  quale  si  era  verificato  l’incidente.  Sebbene  non  venga  citato,  il 
richiamo all’art. 18, comma 2 del D.Lgs 81/08 pare evidente. 
Ma  solo  pochi  mesi  dopo  giudicando  il  caso  di  un  lavoratore  che  aveva  subito  una  lesione  personale 
prodotta dall’investimento da schizzi di metallo fuso durante la foratura del bocchello di un forno rotativo 
ancora la una volta la quarta Sezione il 26 aprile 2010 con la pronuncia 16134, torna ad occuparsi del RSPP 
affermando che: 
La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, articolo 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della 
centralità  della  prevenzione  e  della  informazione  nel  sistema  di  tutela  della  integrità  fisica  e  della 
personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire 
dalla regolazione dell'articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo 32 Cost., poi 
della Legge n. 833 del 1978 (artt 1, 2, 20 e in particolare articolo 24), e si completa col sistema attualmente 
positivo  di Decreto  Legislativo  9  agosto  2008,  n.  81,  che  qui  si  menziona  al  solo  scopo  di  sottolineare  la 
continuità  della  linea  di  sistema,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  prevenzione  degli  infortuni  e  delle 
malattie professionali (si considerino gli articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione 
dei rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36). 
Se  dunque  risulta  stabile  nelle  diverse  stagioni  legislative,  la  configurazione  della  mappazione  dei  rischi 
come  strumento  essenziale  dell'intero  sistema  antinfortunistico,  l'omissione  di  condotte  doverose  in 
relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (Cass. Pen. Sez. IV 
15/2/2007  n.  15226)  realizza  la  violazione  dell'intero  sistema  antinfortunistico,  senza  che  abbia  alcuna 
rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema.  
Invero  ove  da  tale  violazione  discendano  lesioni  o  morte  non  solo  sarà  configurabile  un  concorso  in  quei 
delitti,  ma  sarà  configurabile  la  specifica  aggravante  della  loro  commissione  configurata  all'articolo  590 
c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2, i norme.  
Di particolare interesse è la vicenda processuale che si conclude con la sentenza n. 104  del 4 gennaio 2011. 
La quarta Sezione della Corte di Cassazione si occupa dell’esplosione avvenuta in una pettinatura di lana a 
Vigliano Biellese il 9/1/2001 che provocò tre morti e cinque lesioni gravi. Il giudizio della Corte di Appello di 
Torino  aveva portato all’assoluzione, per non aver commesso il fatto,  del amministratore delegato e del 
presidente  del  consiglio  di  amministrazione  della  società  datrice  di  lavoro  e  aveva  dichiarato  non  doversi 
procedere nei confronti del RSPP per intervenuta prescrizione. 
Il primo dato che si può cogliere è quello di un diverso destino processuale della figura del datore di lavoro 
rispetto al RSPP e dunque solo quest’ultimo ricorre per Cassazione contro il giudizio della Corte d’Appello. 
Sul piano tecnico la perizia disposta dal Tribunale concludeva con l'affermare che la produzione di polveri 
nella  lavorazione  della  lana  è  inevitabile  ma,  poiché  esse  contengono  dei  residui  vegetali  che  le  rendono 
potenzialmente esplosive, è obbligo di chi gestisce tali impianti depurarle, evitando che nelle caselle delle 
lappole (altro materiale di scarto della cardatura) si formino concentrazioni sospese di polvere finissima in 
continua  turbolenza  per  il  caricamento  pneumatico.  Il  rischio  nascente  dalla  presenza  di  tali  polveri 
infiammabili non era stato adeguatamente valutato nel documento di valutazione rischi. 
Con ogni evidenza si tratta di aspetti tecnici di elevata specificità e complessità e nell’ambito dei giudizi di 
merito la discussione si sposta sulla “prevedibilità di un tale rischio”. Prevedibilità che risulterebbe esclusa 
secondo  la  Difesa  perché  a  livello  di  letteratura  mondiale  non  si  era  mai  verificato  un  incendio  causato 
dall'esplosione di polveri da lavorazione di lana, mentre, al contrario, secondo la pubblica accusa, le comuni 
conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria, 
diventa infiammabile e in particolari condizioni anche esplosiva. 
Interessante  il  ragionamento  della  Corte  di  Appello  di  Torino  che  sulla  base  delle  risultanze  peritali 
accertava  che  al  momento  dei  fatti,  già  due  studi  scientifici  pubblicati  …  indicavano  che  la  polvere  frutto 
della  lavorazione  della  lana  non  era  inerte  ma  presentava  discrete  capacità  di  sostenere  ‐  in  presenza  di 
precise condizioni ‐ combustione e esplosione.  Ma la Corte di Appello riteneva che la conoscenza di tale 
produzione scientifica competesse al solo RSPP, al quale riconosce una altissima competenza di settore, e 
non anche al datore di lavoro 
Il  ricorso  per  Cassazione  si  appunta  in  particolare  sul  vizio  di  motivazione  legato  alla  prevedibilità 
dell’evento  e  alla  ipotetica  condotta  dell’agente  modello,  “avendo  ben  chiaro  che  l'homo  eiusdem 
condicionis  ac  professionis  a  cui  fare  riferimento  non  può  certo  essere  un  luminare,  esperto  in  chimica‐
fisica, bensì un normale professionista del settore sicurezza del lavoro”. 
La Corte di Cassazione, pur nei limiti del rito,  rigettando il ricorso, svolge alcune considerazioni di estremo 
interesse: 
Dunque,  sebbene  la  fattispecie  in  esame  si  caratterizza,  come  unanimemente  rilevato  sia  dai  giudici  del 
merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai in precedenza si era verificato un simile 
evento,  ciò  non  toglie  che  l'elemento  della  conoscenza,  come  prospettato  dalla  corte  territoriale, sulla 
scorta dei  risultati  peritali,  della  prevedibilità  e  della  valutazione  ex  ante  dell'evento,  impedisce 
l'affermazione dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato. 
E' vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della 
lavorazione proprio sulla base dell'esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in 
determinate occasioni , si  trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo. 
Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sè pericolose, l'adozione delle misure 
idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l'infortunio. 
A  tutto  ciò  soccorrono  la  tecnica,  la  ricerca,  gli  studi,  la  documentazione  e  per  l'appunto,  come  ha 
evidenziato la Corte Torinese l'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il D.Lgs n. 626 del 
1994, art. 4 impone. Ed aggiunge che la conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato avrebbe, a 
sua  volta,  innescato  l'obbligo  di  verifica  delle  concrete  modalità  di  funzionamento  dei  macchinari  che 
entravano  in  contatto  con  tale  polvere,  svelando  così  i  punti  critici  del  sistema  (contiguità  fra  depositi  di 
polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d'aria; inidoneità delle 
reti  costruite  in  nylon  e  loro  cedevolezza;  rischio  di  consequenziale  spandimento  di  polveri  finissime  nel 
volume turbolento delle celle in fase di caricamento). 
Ed  è  condivisibile,  in  quanto  corretta  in  punto  di  diritto,  l'ulteriore  affermazione  secondo  cui  tutto  ciò 
costituisce  l'addebito  di  colpa  che  è  penalmente  esigibile  da  chi  è  professionalmente  tenuto  al  più  spinto 
aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò ‐ in virtù della chiara previsione contenuta nel D.Lgs  n. 626 
del 1994, art. 4 ‐indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla 
migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici.  
E  proprio  in  ragione  di  tale  considerazione  non  appare  sostenibile  la  deduzione  difensiva  secondo  cui  la 
Corte ha rapportato la condotta dell'imputato ad un agente modello più che elevato, avendolo identificato 
nello stesso perito da essa nominato. 
Se è vero che indubbiamente l'individuazione dell'eziologia dell'evento di cui trattasi ha richiesto l'apporto di 
tecnici  specializzati,  di  fronte  al  dato  oggettivo  della  ineluttabile  produzione  di  materiale  di  scarto  della 
lavorazione della lana ci si doveva porre l'interrogativo di una loro possibile pericolosità documentandosi in 
materia. 
Avvicinandoci  all’oggi,  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione,  Sezione  IV,  n.  2814  del  27  gennaio  2011, 
richiamando i principi di diritto già enunciati, ci offre un ulteriore contributo: 
Quanto alla assenza di poteri di intervento dell'imputato, diretti all'adozione di misure prevenzionali ed al 
rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, in quanto di esclusiva competenza del datore di lavoro, le cui 
conseguenze  non  sarebbero  pertanto  ascrivibili  all'imputato,  i  giudici  di  merito  hanno  esattamente 
evidenziato  che  la  responsabilità  del  RSPP  non  si  fonda  su  tali  profili  ma  sulla  inadeguatezza  delle  misure 
suggerite e sulla ignoranza per negligenza del ciclo produttivo. 
Affermazione  che  si  inquadra  perfettamente  nel  quadro  normativo  sopra  delineato  che  riconduce  la 
responsabilità  del  RSPP,  tra  l'altro,  alla  mancata  o  erronea  individuazione  e  segnalazione  dei  fattori  di 
rischio  delle  lavorazioni  e  la  mancata  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza  nonché  di  informazione  e 
formazione dei lavoratori 
Una  diversa  casistica  prende  in  esame  la  Corte  di  Cassazione,  Sezione  IV,  con  la  sentenza    27  settembre 
2012, n. 37334. Si tratta di un infortunio occorso ad un  dipendente di una società subappaltatrice il quale, 
mentre si trovava all'interno del cantiere di lavoro per effettuare lavori di pitturazione delle travi in ferro, 
spostava, al fine di trasportare il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza 
alcuna  segnalazione  della  situazione  di  pericolo  e  senza  l'adozione  di  alcuna  cautela  antinfortunistica, 
precipitando  da  un'altezza  di  circa  dieci  metri  e  riportando  lesioni  personali  che  ne  determinavano 
un'invalidità permanente. 
Anche in questo caso il procedimento penale che ne consegue interessa la figura del RSPP, che nel caso di 
specie  aveva  sollevato  la  questione  della  presenza  delle  buche  e  la  necessità  di  adottare  idonei 
accorgimenti  per  evitare  il  pericolo  di  caduta,  ma  non  aveva  verificato  l'adeguatezza  della  soluzione 
realizzata aveva mancato di segnalare la situazione di pericolo che residuava. 
Ed  infine  si  prende  in  esame  la  recente  pronuncia,  11  marzo  2013,  n.  11492,  della  quarta  Sezione  della 
Corte di Cassazione. Si tratta di un caso nel quale la parte lesa è un terzo e nello specifico un paziente di 
una Azienda Sanitaria Locale che veniva sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale. 
A causa di una sovratensione dell'impianto elettrico il paziente aveva ricevuto una forte scossa elettrica a 
seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero‐contusa al 
capo. 
Per  le  lesioni  venivano  tratti  a  giudizio  e  condannati,  in  primo  grado,  il  RSPP  dell'azienda  sanitaria  e  il  
direttore del servizio manutenzioni della stessa ASL ai quali si addebitava di avere omesso di installare o di 
fare installare e di mantenere in modo adeguato l'impianto elettrico del locale adibito a terapia. Al termine 
del secondo grado la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei  
ai reati loro ascritti. 
Davanti  alla  Suprema  Corte  il  principale  motivo  di  ricorso  del  RSPP  si  basa  sul  fatto  che  egli,  prima 
dell’evento,  avrebbe  “segnalato  e  comunicato  la  situazione  pericolosa  dell'impianto  elettrico,  tanto  che  il 
datore di lavoro si era attivato ed aveva dato avvio a una serie di iniziative (tra cui l'adozione del sistema 
differenziale perfettamente rispondente alle norme tecniche e di sicurezza), tutte rivolte a gestire il fattore 
di rischio, ivi compreso quello connesso alle variazioni di tensione”. 
 
 
La Corte di Cassazione respinge il ricorso ponendo rilievo al fatto che: 
… la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza 
nei  locali  di  un  impianto  elettrico  non  a  norma,  che  provocava  situazioni  repentine  di  sovratensione,  con 
conseguente  malfunzionamento  degli  apparecchi  medicali  ed  un  aumento  rapido  della  corrente  erogata 
dagli  elettrodi,  idonee  a  generare  nel  paziente  una  sensazione  dolorosa  e  delle  contrazioni  più  forti  che 
potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia 
pure di carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo. 
Sotto  tale  ultimo  profilo  la  Corte  di  merito  ha  sottolineato  che  il  [RSPP]  avrebbe  dovuto  diligentemente 
ravvisare e segnalare il problema al responsabile AUSL, affinché questi procedesse in tempi ordinari, senza 
attendere l'erogazione dell'ingente finanziamento occorrente per la totalità dei lavori necessari nell'edificio. 
Anche  in  quest’ultima  sentenza  dunque  si  sottolinea  la  necessità  per  il  RSPP,  non  solo  di  segnalare  le 
situazioni  di  rischio,  ma  di  reiterare  la  propria  segnalazione  a  seguito  dell’adozione  di  misure  inadeguate 
(sia sul piano tecnico, sia sul piano temporale). 
Come  si  potrà  notare  nei  casi  presi  in  esame  dalla  Corte  di  Cassazione  la  tipologia  di  rischio  che  porta 
all’evento  a  seguito  del  quale  si  incardina  il  procedimento  penale  varia  da  caso  a  caso  ed ora  riguarda la 
sicurezza  elettrica,  ora  riguarda  il  rischio  di  esplosione,  quello  di  caduta  o  altri  ancora.  La  previsione 
normativa che pone l’obbligo di valutare tutti i rischi richiede quindi una preparazione tecnica molto ampia. 
A  tale  riguardo  non  si  può  negare  che  il  legislatore  nell’imporre  al  datore  di  lavoro  la  costituzione  di  un 
servizio  di  prevenzione  e  protezione  volesse  assicurare,  congiuntamente  al  medico  competente,  capacità 
tecniche sufficienti ed adeguate al compito. Nonostante ciò, nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il 
datore  di  lavoro  può  comunque    avvalersi  di  persone  esterne  alla  azienda  in  possesso  delle  conoscenze 
professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 
Si  può  quindi  concludere  che  l’unico  limite  alla  valutazione  del  rischio  è  rappresentato  dalla  prevedibilità 
dell’evento. Pare ovvio che tale concetto assorbe tutto ciò che rientra nelle esperienze di settore, in questa 
circostanza  la  tutela  della  salute  e  sicurezza  del  lavoro  ,  ma  il  campo  è  indubbiamente  molto  vasto  e 
abbraccia le scienze ingegneristiche, naturali, sociali, ecc. ed è in continua evoluzione. Evoluzione segnata 
dalla  giurisprudenza,  dal  progresso  scientifico  e  tecnico,  dall’esperienza,  e  via  discorrendo  e  che  richiede 
alla figura del RSPP un notevole sforzo di aggiornamento continuo. 
Parlando  di  prevedibilità  di  un  evento,  si  deve  ricordare  il  prezioso  insegnamento  che  la  Corte  di 
Cassazione, pronunciandosi sul disastro di Stava,  nella Sentenza  6 dicembre 1990 n. 4793 scriveva: "ai fini 
del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una 
situazione  di  danno  e  non  anche  alla  specifica  rappresentazione  ex  ante  dell'evento  dannoso,  quale  si  è 
concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione". 
In relazione al rapporto tra il ruolo di RSPP e il concetto di prevedibilità è lapidaria la Sentenza n.  25647 
dell’11 giugno 2013 della IV Sezione della Corte di Cassazione: 
“La prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od 
omissiva  avendo  presente  il  cosiddetto  "modello  d'agente",  il  modello  dell'  "homo  eiusdem  condicionis  et 
professionis",  ossia  il  modello  dell'uomo  che  svolge  paradigmaticamente  una  determinata  attività,  che 
importa  l'assunzione  di  certe  responsabilità,  nella  comunità,  la  quale  esige  che  l'operatore  si  ispiri  a  quel 
modello  e  faccia  tutto  ciò  che  da  questo  ci  si  aspetta.  Un  tale  modello  impone,  nel  caso  estremo  in  cui  il 
garante  si  renda  conto  di  non  essere  in  grado  d'incidere  sul  rischio,  l'abbandono  della  funzione,  previa 
adeguata segnalazione al datore di lavoro”. 
E’  chiaro  che  l’assunzione  del  ruolo  di  RSPP  non  rappresenta  un  compito  semplice,  ne  privo  di 
responsabilità. La semplice assunzione del ruolo vincola all’assolvimento dei compiti indicati dall’articolo 33 
del D.Lgs 81/08. 
Tanto  la  dottrina  che  la  giurisprudenza  (  si  veda  Cassazione  penale,  Sez.  IV  –  Sentenza  n.    18568  del  24 
aprile  2013)  riconoscono  ad  esempio  la  cd.  colpa  per  assunzione,  ravvisabile  allorquando  si  cagiona  un 
evento  dannoso  per  l'aver  assunto  un  compito  che  non  si  è  in  grado  di  svolgere  secondo  il  livello  di 
diligenza richiesto all'agente modello di riferimento. 
La  tentazione  potrebbe  essere  quella  di  voler  abbassare  “l’asticella”,  ovvero  l’ipotetico  livello  di  diligenza 
richiesto  all'agente  modello,  ma  la  carrellata  delle  Sentenze  qui  presentata  non  pare  andare  in  questa 
direzione. 
 
Torino 10 novembre 2013 

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09 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella recente giurisprudenza.

  • 1. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella recente giurisprudenza.  Giacomo Porcellana    Il  28  ottobre  scorso  la  Corte  di  Appello  del  Tribunale  di  Torino  giudicando    sulla  tragedia  occorsa  il  22  novembre  2008  presso  il  Liceo  Darwin  di  Rivoli  (TO)  ha  emesso  sei  condanne  e  una  assoluzione.  Le  condanne  hanno  riguardato  anche  tre  imputati  che  nel  tempo  hanno  ricoperto  l’incarico  di  Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Liceo.  Successivamente alla pronuncia della sentenza  certe voci polemiche e preoccupate si sono levate da parte  di alcuni addetti ai lavori e hanno trovato eco nella stampa locale e nazionale.  Per  il  rispetto  che  si  deve  sia  agli  imputati  condannati,  che  sino  a  sentenza  definitiva  godono  della  presunzione di innocenza,  sia, soprattutto, alle parti lese  che hanno sofferto perdite gravi e irreparabili, e  per  riguardo alla Corte di Appello che  si è riservata novanta giorni per il deposito delle motivazioni, non  ritengo corretto svolgere neppure una considerazione sulla sentenza, contro la quale è già stato annunciato  ricorso per Cassazione da parte di alcune difese.  Mi  interessa  invece  riprendere  il  discorso  che  riguarda  il  ruolo  del    RSPP  che,  anche  nella  recente  giurisprudenza di legittimità, ha interessato diverse pronunce della Corte di Cassazione.  Un  importante  campanello  di  allarme  per  i  RSPP  suona  con  la  sentenza  20  aprile  2005,  n.  11351  pronunciata dalla IV Sezione della Suprema Corte che in punto di diritto affermava:  "Il  fatto,  però,  ‐  ed  è  questa  la  doverosa  puntualizzazione  ‐  che  il D.Lgs  n.  626  del  1994 abbia  escluso  la  sanzionabilità  penale  o  amministrativa  di  eventuali  comportamenti  inosservanti  dei  predetti  componenti  interni  o  esterni  del  servizio  aziendale  di  prevenzione  e  protezione,  non  significa  che  questi  componenti  possano  e  debbano  ritenersi  in  ogni  caso  totalmente  esonerati  da  qualsiasi  responsabilità  penale  e  civile  derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto".  Il  che  vuoi  dire  che  "occorre  distinguere  nettamente  il  piano  delle  responsabilità  prevenzionali,  derivanti  dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando,  cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie".  Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia,  negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia  trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione  di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo  a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. 
  • 2. Questa  pronuncia    fissa  un  punto  fondamentale  nell’elaborazione  giurisprudenziale  e  troverà  plurime  conferme nelle pronunce successive.  Di particolare interesse è la pronuncia della quarta Sezione della Corte di Cassazione che con la Sentenza 15  gennaio 2010, n. 1834, prende in considerazione  le modifiche introdotte all’allora D.Lgs 626/94 dal D.Lgs  195/2003 che venne emanato a seguito di uno dei numerosi richiami della Corte di Giustizia Europea (Sez.  V,  15  novembre  2001,  C‐49/00),  in  questo  caso  riguardante  la  mancata  definizione  delle  “capacità  e  le  attitudini  di  cui  devono  essere  in  possesso  le  persone  responsabili  delle  attività  di  protezione  e  di  prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori:   …  secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura  che  non  si  trova  in  posizione  di  garanzia,  in  quanto  la  responsabilità  fa  capo  al  datore  di  lavoro.  Senonché  tale  schema  originario  ha  subito  nel  tempo  una  evoluzione,  che  ha  indotto  il  legislatore  ad  introdurre con il D.Lgs  n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura  del  responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.  La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che  il  soggetto  designato  "responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione",  pur  rimanendo  ferma  la  posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere  ritenuto  corresponsabile  del  verificarsi  di  un  infortunio,  ogni  qual  volta  questo  sia  oggettivamente  riconducibile  ad  una  situazione  pericolosa  che  egli  avrebbe  avuto  l'obbligo  di  conoscere  e  segnalare,  dovendosi  presumere,  nel  sistema  elaborato  dal  legislatore,  che  alla  segnalazione  avrebbe  fatto  seguito  l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.  Come è ovvio la sentenza riconosce  la mancanza di poteri impeditivi in capo al RSPP, ma ritiene “sensibile”  il mancato ottemperamento dei compiti assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione, poiché sulla base  della  segnalazione di una situazione di rischio operata dal RSPP  si  presume  che il datore di lavoro assuma,  come suo obbligo, le conseguenti misure di prevenzione e protezione:  … l'assenza  di  capacità  immediatamente  operative  sulla  struttura  aziendale  non  esclude  che  l'inottemperanza alle stesse ‐ e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio  delle  lavorazioni  e  la  mancata  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza,  nonché  di  informazione  e  formazione  dei  lavoratori  ‐  possa  integrare  un'omissione  "sensibile"  tutte  le  volte  in  cui  un  sinistro  sia  oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.  Per  altro  verso,  considerata  la  particolare  conformazione  concepita  dal  legislatore  per  il  sistema  antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza  degli  impianti  e  di  interloquire  con  il  datore  di  lavoro,  deve,  come  si  è  detto,  presumersi  che,  ove  una  situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla. 
  • 3. Nel delicato equilibrio tra le responsabilità del RSPP e quelle del datore di lavoro la sentenza , 4 febbraio  2010, n. 4917 pronunciata dalla quarta Sezione segna un punto  a favore del RSPP affermando  la penale  responsabilità del legale rappresentante della predetta società datrice di lavoro del lavoratore vittima di un  infortunio mortale ritenendo invece che il professionista incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio  e  dell'elaborazione  delle  misure  di  prevenzione  e  delle  procedure  di  sicurezza   non  era  stato  portato    a  conoscenza  della  lavorazione  durante  la  quale  si  era  verificato  l’incidente.  Sebbene  non  venga  citato,  il  richiamo all’art. 18, comma 2 del D.Lgs 81/08 pare evidente.  Ma  solo  pochi  mesi  dopo  giudicando  il  caso  di  un  lavoratore  che  aveva  subito  una  lesione  personale  prodotta dall’investimento da schizzi di metallo fuso durante la foratura del bocchello di un forno rotativo  ancora la una volta la quarta Sezione il 26 aprile 2010 con la pronuncia 16134, torna ad occuparsi del RSPP  affermando che:  La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre  1994, n. 626, articolo 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della  centralità  della  prevenzione  e  della  informazione  nel  sistema  di  tutela  della  integrità  fisica  e  della  personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire  dalla regolazione dell'articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo 32 Cost., poi  della Legge n. 833 del 1978 (artt 1, 2, 20 e in particolare articolo 24), e si completa col sistema attualmente  positivo  di Decreto  Legislativo  9  agosto  2008,  n.  81,  che  qui  si  menziona  al  solo  scopo  di  sottolineare  la  continuità  della  linea  di  sistema,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  prevenzione  degli  infortuni  e  delle  malattie professionali (si considerino gli articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione  dei rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36).  Se  dunque  risulta  stabile  nelle  diverse  stagioni  legislative,  la  configurazione  della  mappazione  dei  rischi  come  strumento  essenziale  dell'intero  sistema  antinfortunistico,  l'omissione  di  condotte  doverose  in  relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (Cass. Pen. Sez. IV  15/2/2007  n.  15226)  realizza  la  violazione  dell'intero  sistema  antinfortunistico,  senza  che  abbia  alcuna  rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema.   Invero  ove  da  tale  violazione  discendano  lesioni  o  morte  non  solo  sarà  configurabile  un  concorso  in  quei  delitti,  ma  sarà  configurabile  la  specifica  aggravante  della  loro  commissione  configurata  all'articolo  590  c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2, i norme.   Di particolare interesse è la vicenda processuale che si conclude con la sentenza n. 104  del 4 gennaio 2011.  La quarta Sezione della Corte di Cassazione si occupa dell’esplosione avvenuta in una pettinatura di lana a  Vigliano Biellese il 9/1/2001 che provocò tre morti e cinque lesioni gravi. Il giudizio della Corte di Appello di  Torino  aveva portato all’assoluzione, per non aver commesso il fatto,  del amministratore delegato e del 
  • 4. presidente  del  consiglio  di  amministrazione  della  società  datrice  di  lavoro  e  aveva  dichiarato  non  doversi  procedere nei confronti del RSPP per intervenuta prescrizione.  Il primo dato che si può cogliere è quello di un diverso destino processuale della figura del datore di lavoro  rispetto al RSPP e dunque solo quest’ultimo ricorre per Cassazione contro il giudizio della Corte d’Appello.  Sul piano tecnico la perizia disposta dal Tribunale concludeva con l'affermare che la produzione di polveri  nella  lavorazione  della  lana  è  inevitabile  ma,  poiché  esse  contengono  dei  residui  vegetali  che  le  rendono  potenzialmente esplosive, è obbligo di chi gestisce tali impianti depurarle, evitando che nelle caselle delle  lappole (altro materiale di scarto della cardatura) si formino concentrazioni sospese di polvere finissima in  continua  turbolenza  per  il  caricamento  pneumatico.  Il  rischio  nascente  dalla  presenza  di  tali  polveri  infiammabili non era stato adeguatamente valutato nel documento di valutazione rischi.  Con ogni evidenza si tratta di aspetti tecnici di elevata specificità e complessità e nell’ambito dei giudizi di  merito la discussione si sposta sulla “prevedibilità di un tale rischio”. Prevedibilità che risulterebbe esclusa  secondo  la  Difesa  perché  a  livello  di  letteratura  mondiale  non  si  era  mai  verificato  un  incendio  causato  dall'esplosione di polveri da lavorazione di lana, mentre, al contrario, secondo la pubblica accusa, le comuni  conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria,  diventa infiammabile e in particolari condizioni anche esplosiva.  Interessante  il  ragionamento  della  Corte  di  Appello  di  Torino  che  sulla  base  delle  risultanze  peritali  accertava  che  al  momento  dei  fatti,  già  due  studi  scientifici  pubblicati  …  indicavano  che  la  polvere  frutto  della  lavorazione  della  lana  non  era  inerte  ma  presentava  discrete  capacità  di  sostenere  ‐  in  presenza  di  precise condizioni ‐ combustione e esplosione.  Ma la Corte di Appello riteneva che la conoscenza di tale  produzione scientifica competesse al solo RSPP, al quale riconosce una altissima competenza di settore, e  non anche al datore di lavoro  Il  ricorso  per  Cassazione  si  appunta  in  particolare  sul  vizio  di  motivazione  legato  alla  prevedibilità  dell’evento  e  alla  ipotetica  condotta  dell’agente  modello,  “avendo  ben  chiaro  che  l'homo  eiusdem  condicionis  ac  professionis  a  cui  fare  riferimento  non  può  certo  essere  un  luminare,  esperto  in  chimica‐ fisica, bensì un normale professionista del settore sicurezza del lavoro”.  La Corte di Cassazione, pur nei limiti del rito,  rigettando il ricorso, svolge alcune considerazioni di estremo  interesse:  Dunque,  sebbene  la  fattispecie  in  esame  si  caratterizza,  come  unanimemente  rilevato  sia  dai  giudici  del  merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai in precedenza si era verificato un simile  evento,  ciò  non  toglie  che  l'elemento  della  conoscenza,  come  prospettato  dalla  corte  territoriale, sulla  scorta dei  risultati  peritali,  della  prevedibilità  e  della  valutazione  ex  ante  dell'evento,  impedisce  l'affermazione dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato. 
  • 5. E' vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della  lavorazione proprio sulla base dell'esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in  determinate occasioni , si  trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo.  Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sè pericolose, l'adozione delle misure  idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l'infortunio.  A  tutto  ciò  soccorrono  la  tecnica,  la  ricerca,  gli  studi,  la  documentazione  e  per  l'appunto,  come  ha  evidenziato la Corte Torinese l'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il D.Lgs n. 626 del  1994, art. 4 impone. Ed aggiunge che la conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato avrebbe, a  sua  volta,  innescato  l'obbligo  di  verifica  delle  concrete  modalità  di  funzionamento  dei  macchinari  che  entravano  in  contatto  con  tale  polvere,  svelando  così  i  punti  critici  del  sistema  (contiguità  fra  depositi  di  polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d'aria; inidoneità delle  reti  costruite  in  nylon  e  loro  cedevolezza;  rischio  di  consequenziale  spandimento  di  polveri  finissime  nel  volume turbolento delle celle in fase di caricamento).  Ed  è  condivisibile,  in  quanto  corretta  in  punto  di  diritto,  l'ulteriore  affermazione  secondo  cui  tutto  ciò  costituisce  l'addebito  di  colpa  che  è  penalmente  esigibile  da  chi  è  professionalmente  tenuto  al  più  spinto  aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò ‐ in virtù della chiara previsione contenuta nel D.Lgs  n. 626  del 1994, art. 4 ‐indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla  migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici.   E  proprio  in  ragione  di  tale  considerazione  non  appare  sostenibile  la  deduzione  difensiva  secondo  cui  la  Corte ha rapportato la condotta dell'imputato ad un agente modello più che elevato, avendolo identificato  nello stesso perito da essa nominato.  Se è vero che indubbiamente l'individuazione dell'eziologia dell'evento di cui trattasi ha richiesto l'apporto di  tecnici  specializzati,  di  fronte  al  dato  oggettivo  della  ineluttabile  produzione  di  materiale  di  scarto  della  lavorazione della lana ci si doveva porre l'interrogativo di una loro possibile pericolosità documentandosi in  materia.  Avvicinandoci  all’oggi,  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione,  Sezione  IV,  n.  2814  del  27  gennaio  2011,  richiamando i principi di diritto già enunciati, ci offre un ulteriore contributo:  Quanto alla assenza di poteri di intervento dell'imputato, diretti all'adozione di misure prevenzionali ed al  rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, in quanto di esclusiva competenza del datore di lavoro, le cui  conseguenze  non  sarebbero  pertanto  ascrivibili  all'imputato,  i  giudici  di  merito  hanno  esattamente  evidenziato  che  la  responsabilità  del  RSPP  non  si  fonda  su  tali  profili  ma  sulla  inadeguatezza  delle  misure  suggerite e sulla ignoranza per negligenza del ciclo produttivo. 
  • 6. Affermazione  che  si  inquadra  perfettamente  nel  quadro  normativo  sopra  delineato  che  riconduce  la  responsabilità  del  RSPP,  tra  l'altro,  alla  mancata  o  erronea  individuazione  e  segnalazione  dei  fattori  di  rischio  delle  lavorazioni  e  la  mancata  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza  nonché  di  informazione  e  formazione dei lavoratori  Una  diversa  casistica  prende  in  esame  la  Corte  di  Cassazione,  Sezione  IV,  con  la  sentenza    27  settembre  2012, n. 37334. Si tratta di un infortunio occorso ad un  dipendente di una società subappaltatrice il quale,  mentre si trovava all'interno del cantiere di lavoro per effettuare lavori di pitturazione delle travi in ferro,  spostava, al fine di trasportare il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza  alcuna  segnalazione  della  situazione  di  pericolo  e  senza  l'adozione  di  alcuna  cautela  antinfortunistica,  precipitando  da  un'altezza  di  circa  dieci  metri  e  riportando  lesioni  personali  che  ne  determinavano  un'invalidità permanente.  Anche in questo caso il procedimento penale che ne consegue interessa la figura del RSPP, che nel caso di  specie  aveva  sollevato  la  questione  della  presenza  delle  buche  e  la  necessità  di  adottare  idonei  accorgimenti  per  evitare  il  pericolo  di  caduta,  ma  non  aveva  verificato  l'adeguatezza  della  soluzione  realizzata aveva mancato di segnalare la situazione di pericolo che residuava.  Ed  infine  si  prende  in  esame  la  recente  pronuncia,  11  marzo  2013,  n.  11492,  della  quarta  Sezione  della  Corte di Cassazione. Si tratta di un caso nel quale la parte lesa è un terzo e nello specifico un paziente di  una Azienda Sanitaria Locale che veniva sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale.  A causa di una sovratensione dell'impianto elettrico il paziente aveva ricevuto una forte scossa elettrica a  seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero‐contusa al  capo.  Per  le  lesioni  venivano  tratti  a  giudizio  e  condannati,  in  primo  grado,  il  RSPP  dell'azienda  sanitaria  e  il   direttore del servizio manutenzioni della stessa ASL ai quali si addebitava di avere omesso di installare o di  fare installare e di mantenere in modo adeguato l'impianto elettrico del locale adibito a terapia. Al termine  del secondo grado la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei   ai reati loro ascritti.  Davanti  alla  Suprema  Corte  il  principale  motivo  di  ricorso  del  RSPP  si  basa  sul  fatto  che  egli,  prima  dell’evento,  avrebbe  “segnalato  e  comunicato  la  situazione  pericolosa  dell'impianto  elettrico,  tanto  che  il  datore di lavoro si era attivato ed aveva dato avvio a una serie di iniziative (tra cui l'adozione del sistema  differenziale perfettamente rispondente alle norme tecniche e di sicurezza), tutte rivolte a gestire il fattore  di rischio, ivi compreso quello connesso alle variazioni di tensione”.     
  • 7. La Corte di Cassazione respinge il ricorso ponendo rilievo al fatto che:  … la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza  nei  locali  di  un  impianto  elettrico  non  a  norma,  che  provocava  situazioni  repentine  di  sovratensione,  con  conseguente  malfunzionamento  degli  apparecchi  medicali  ed  un  aumento  rapido  della  corrente  erogata  dagli  elettrodi,  idonee  a  generare  nel  paziente  una  sensazione  dolorosa  e  delle  contrazioni  più  forti  che  potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia  pure di carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo.  Sotto  tale  ultimo  profilo  la  Corte  di  merito  ha  sottolineato  che  il  [RSPP]  avrebbe  dovuto  diligentemente  ravvisare e segnalare il problema al responsabile AUSL, affinché questi procedesse in tempi ordinari, senza  attendere l'erogazione dell'ingente finanziamento occorrente per la totalità dei lavori necessari nell'edificio.  Anche  in  quest’ultima  sentenza  dunque  si  sottolinea  la  necessità  per  il  RSPP,  non  solo  di  segnalare  le  situazioni  di  rischio,  ma  di  reiterare  la  propria  segnalazione  a  seguito  dell’adozione  di  misure  inadeguate  (sia sul piano tecnico, sia sul piano temporale).  Come  si  potrà  notare  nei  casi  presi  in  esame  dalla  Corte  di  Cassazione  la  tipologia  di  rischio  che  porta  all’evento  a  seguito  del  quale  si  incardina  il  procedimento  penale  varia  da  caso  a  caso  ed ora  riguarda la  sicurezza  elettrica,  ora  riguarda  il  rischio  di  esplosione,  quello  di  caduta  o  altri  ancora.  La  previsione  normativa che pone l’obbligo di valutare tutti i rischi richiede quindi una preparazione tecnica molto ampia.  A  tale  riguardo  non  si  può  negare  che  il  legislatore  nell’imporre  al  datore  di  lavoro  la  costituzione  di  un  servizio  di  prevenzione  e  protezione  volesse  assicurare,  congiuntamente  al  medico  competente,  capacità  tecniche sufficienti ed adeguate al compito. Nonostante ciò, nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il  datore  di  lavoro  può  comunque    avvalersi  di  persone  esterne  alla  azienda  in  possesso  delle  conoscenze  professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.  Si  può  quindi  concludere  che  l’unico  limite  alla  valutazione  del  rischio  è  rappresentato  dalla  prevedibilità  dell’evento. Pare ovvio che tale concetto assorbe tutto ciò che rientra nelle esperienze di settore, in questa  circostanza  la  tutela  della  salute  e  sicurezza  del  lavoro  ,  ma  il  campo  è  indubbiamente  molto  vasto  e  abbraccia le scienze ingegneristiche, naturali, sociali, ecc. ed è in continua evoluzione. Evoluzione segnata  dalla  giurisprudenza,  dal  progresso  scientifico  e  tecnico,  dall’esperienza,  e  via  discorrendo  e  che  richiede  alla figura del RSPP un notevole sforzo di aggiornamento continuo.  Parlando  di  prevedibilità  di  un  evento,  si  deve  ricordare  il  prezioso  insegnamento  che  la  Corte  di  Cassazione, pronunciandosi sul disastro di Stava,  nella Sentenza  6 dicembre 1990 n. 4793 scriveva: "ai fini  del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una  situazione  di  danno  e  non  anche  alla  specifica  rappresentazione  ex  ante  dell'evento  dannoso,  quale  si  è  concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione". 
  • 8. In relazione al rapporto tra il ruolo di RSPP e il concetto di prevedibilità è lapidaria la Sentenza n.  25647  dell’11 giugno 2013 della IV Sezione della Corte di Cassazione:  “La prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od  omissiva  avendo  presente  il  cosiddetto  "modello  d'agente",  il  modello  dell'  "homo  eiusdem  condicionis  et  professionis",  ossia  il  modello  dell'uomo  che  svolge  paradigmaticamente  una  determinata  attività,  che  importa  l'assunzione  di  certe  responsabilità,  nella  comunità,  la  quale  esige  che  l'operatore  si  ispiri  a  quel  modello  e  faccia  tutto  ciò  che  da  questo  ci  si  aspetta.  Un  tale  modello  impone,  nel  caso  estremo  in  cui  il  garante  si  renda  conto  di  non  essere  in  grado  d'incidere  sul  rischio,  l'abbandono  della  funzione,  previa  adeguata segnalazione al datore di lavoro”.  E’  chiaro  che  l’assunzione  del  ruolo  di  RSPP  non  rappresenta  un  compito  semplice,  ne  privo  di  responsabilità. La semplice assunzione del ruolo vincola all’assolvimento dei compiti indicati dall’articolo 33  del D.Lgs 81/08.  Tanto  la  dottrina  che  la  giurisprudenza  (  si  veda  Cassazione  penale,  Sez.  IV  –  Sentenza  n.    18568  del  24  aprile  2013)  riconoscono  ad  esempio  la  cd.  colpa  per  assunzione,  ravvisabile  allorquando  si  cagiona  un  evento  dannoso  per  l'aver  assunto  un  compito  che  non  si  è  in  grado  di  svolgere  secondo  il  livello  di  diligenza richiesto all'agente modello di riferimento.  La  tentazione  potrebbe  essere  quella  di  voler  abbassare  “l’asticella”,  ovvero  l’ipotetico  livello  di  diligenza  richiesto  all'agente  modello,  ma  la  carrellata  delle  Sentenze  qui  presentata  non  pare  andare  in  questa  direzione.    Torino 10 novembre 2013