1. 116 21.1.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2015, n. 19
DGRT n.1066/2012 - Accordo tra Regione Liguria
e Regione Toscana ai sensi dell’art.182 comma 3 del
D.Lgs.152/2006 e dell’art.17 della L.R.25/98 per ope-
razioni interregionali di gestione dei rifiuti - proroga
della durata.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in
materia ambientale” ed in particolare la parte quarta
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati”;
Visto che il suddetto D.Lgs. n. 152/2006 prevede
- all’art. 182, comma 3 - che è vietato smaltire i rifiuti
urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi
regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali
e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano;
Vista la L.R. Toscana 18/05/1998 n. 25 che all’art.
17 prevede che “Negli impianti localizzati nel territorio
regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali
di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre
regioni, può essere consentito esclusivamente previa
definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi
di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni
interessate.”;
Vista la L.R. Liguria n. 18 del 21 giugno 1999, che
all’articolo 45 prevede che “negli impianti localizzati nel
territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di
materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti
in altre regioni, può essere consentito esclusivamente
previa definizione di specifiche intese, convenzioni
o accordi di programma tra la Regione Liguria, la
Provincia ligure e le altre regioni interessate, previo
parere obbligatorio del Comune sede dell’impianto. Con
le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo
smaltimento in impianti localizzati in altre regioni dei
rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni
degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure”;
Vista la DGRT n. 1066 del 03/12/2012 avente
ad oggetto: “Accordo tra la Regione Liguria e la
Regione Toscana ai sensi dell’art. 182 comma 3 del
D.Lgs.152/2006 e dell’art. 17 della L.R. 25/1998 per
operazioni interregionali di gestione dei rifiuti;
Preso atto che in virtù l’Accordo sottoscritto si
prevedeva il conferimento di un quantitativo complessivo
di rifiuti di 50.000 tonnellate di rifiuto indifferenziato fino
al 31/12/2014;
Vista la nota prot. PG/2014/229659 del 02/12/2014
dell’Assessore della Regione Liguria con la quale è
stata formalizzata la richiesta di proroga dell’accordo
attualmente vigente al fine di poter conferire i quantitativi
già definiti nell’accordo sottoscritto a gennaio 2013;
Preso atto che sulla base delle rilevazioni effettuate
dagli uffici della Regione Liguria tramite il gestore
Acam circa lo stato di attuazione ha evidenziato nel
periodo 01/01/2014 – 31/10/2014 il conferimento presso
impianti toscani di 5.194,54 tonnellate di rifiuti, con una
disponibilità residua di 24.969,48 tonnellate di rifiuti,
su base annua, rispetto ai quantitativi totali indicati
nell’accordo;
Considerato che la nota evidenzia criticità in merito
al fabbisogno dei Comuni della Provincia di Genova,
anche in ragione dei ripetuti eventi alluvionali che hanno
interessato ampie zone del territorio;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga
alla durata dell’accordo sottoscritto in data 08/01/2013
tra le Regioni Liguria e Regione Toscana per le
operazioni interregionali di trattamento e smaltimento di
rifiuti urbani, e definire quale nuova data di scadenza il
30/06/2015;
Visti i nulla osta alla proroga dell’accordo pervenuti
dall’ATO Toscana Costa e dalla Provincia di Massa
Carrara in data 09/01/2014;
Ritenuto opportuno modificare l’art. 2 dell’Accordo
sottoscritto e stabilire che i rifiuti possano provenire
anche dai comuni della Provincia di Genova;
Visto, il testo dell’accordo, Allegato A al presente
atto di modifica del precedente sottoscritto in data
8/01/2013;
Visto il parere positivo espresso dal CTD dell’8
gennaio 2015, e dato atto dell’accoglimento delle
prescrizioni ivi riportate;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, viste le motivazioni di cui alle
premesse, il testo dell’accordo - Allegato A del presente
atto - che modifica quello sottoscritto tra le medesime
parti in data 08/01/2013 tra le Regioni Liguria e
Toscana per le operazioni interregionali di trattamento e
smaltimento di rifiuti urbani e definire quale nuova data
di scadenza il 30/06/2015, modificando di conseguenza
l’art. 1 dell’accordo sottoscritto e di stabilire che i rifiuti
possano provenire oltre che dai Comuni della Provincia
2. 11721.1.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
di La Spezia anche dai Comuni della Provincia di
Genova, modificando di conseguenza l’art. 2 dell’accordo
sottoscritto;
2. di mantenere inalterati gli stessi quantitativi già
definitinell’accordosottoscritto,ovvero25.000tonnellate
su base annua.
3. Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
3. 118 21.1.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
Allegato A
ACCORDO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA E
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
MODIFICA DELL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 08/01/2013.
PROROGA DELLA DURATA DELL'ACCORDO E MODIFICA DELLE PROVINCE DI
PROVENIENZA DEI RIFIUTI CONFERITI IN TOSCANA
Visto l'Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Toscana ai sensi dell'art.182 comma 3 del
D.Lgs.152/2006 e dell'art.17 della L.R.25/1998 per operazioni interregionali di gestione dei rifiuti,
stipulato in data 8/01/2013;
Preso atto che in virtù l’Accordo sottoscritto si prevedeva il conferimento di un quantitativo
complessivo di rifiuti di 50.000 tonnellate di rifiuto indifferenziato fino al 31/12/2014;
Vista la nota prot.PG/2014/229659 del 02/12/2014 dell'Assessore della Regione Liguria con la
quale è stata formalizzata la richiesta di proroga dell'accordo attualmente vigente al fine di poter
conferire i quantitativi già definiti nell’accordo sottoscritto a gennaio 2013;
Preso atto che, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli uffici della Regione Liguria tramite il
gestore Acam circa lo stato di attuazione ha evidenziato nel periodo 01/01/2014 – 31/10/2014, il
conferimento presso impianti toscani di 5.194,54 tonnellate di rifiuti, con una disponibilità residua
di 24.969,48 tonnellate di rifiuti, su base annua, rispetto ai quantitativi totali indicati nell'accordo;
Considerato che la nota evidenzia criticità in merito al fabbisogno dei Comuni della Provincia di
Genova, anche in ragione dei ripetuti eventi alluvionali che hanno interessato ampie zone del
territorio;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga alla durata dell’accordo sottoscritto in data
08/01/2013 tra le Regioni Liguria e Regione Toscana per le operazioni interregionali di trattamento
e smaltimento di rifiuti urbani, e definire quale nuova data di scadenza il 30/06/2015;
Visti i nulla osta alla proroga dell'accordo pervenuti dall'ATO Toscana Costa e dalla Provincia di
Massa Carrara in data 09/01/2014;
Ritenuto opportuno modificare l'art.2 dell'Accordo sottoscritto e stabilire che i rifiuti possano
provenire anche dai comuni della Provincia di Genova;
Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Regione Liguria e il Presidente della Regione
Toscana
CONCORDANO
Art. 1
Proroga della durata dell'accordo stipulato e sottoscritto in data 08/01/2013
4. 11921.1.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
1. La durata dell'accordo sottoscritto in data 08/01/2013 è prorogata sino al 30 giugno 2015. Fino al
30 giugno 2015 è consentito il conferimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 3 dell'accordo
stipulato in data 08/01/2013, all'impianto di selezione e compostaggio del CERMEC Spa sito in via
Dorsale nel Comune di Massa, già individuato quale impianto di destinazione nell'accordo
precedentemente richiamato.
Art.2
Modifica delle province di provenienza dei rifiuti
1. In parziale modifica di quanto previsto negli articoli 1 e 2 dell'accordo stipulato in data
08/01/2013, le parti firmatarie convengono che i rifiuti conferiti in Toscana, provengano non solo
dai Comuni della Provincia di La Spezia ma anche dai Comuni della Provincia di Genova, fermo
restando il quantitativo di rifiuti complessivo conferibile fissato ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo
stipulato in data 8/01/2013.