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COPIA
COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione
in data 04 settembre 2014
N°52
O G G E T T O: Approvazione Regolamento I.U.C..
L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare
del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss.,
debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto
che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:
Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A
1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X
2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X
3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X
4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X
5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X
6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X
7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X
8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X
9 FORTUNATO Mauro X
T O T A L E 14 03
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.
Luigi Pilone.
2. IL PRESIDENTE
Alle ore 13:48, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo),
numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul
punto in oggetto.
(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il
Dirigente del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci)
Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si
fa rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in
pari data.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone che
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da
parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;
Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo
Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014;
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3. Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia,
nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un
ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le
tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la
legge di stabilità 2014 entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio
(ora prorogato al 30 settembre);
Rilevato che il citato art. 1, commi 690 e 692 della L. 147 del 27 dicembre
2013 dispone che “La IUC è applicata e riscossa dal comune” il quale “designa il
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso”, intendendo affermare l’unicità del tributo,
per il quale è designato un funzionario responsabile;
Ritenuto altresì che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si
ritiene opportuno disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni
ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da
altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal
momento che ognuno di essi presenta caratteristiche profondamente differenti e
anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi
dovessero essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza
inficiare quanto qui deliberato;
Rilevato che l’art. 1 comma 682 della L. 147/2013, prevede le materie di
potestà regolamentare specifica per TARI e TASI che si ritiene opportuno
disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai due tributi richiamati;
Rilevato che l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che “L'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”, si ritiene opportuno
procedere alla modifica di alcuni articoli del Regolamento IMU adottato da questo
Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 04/07/2012 ed alla relativa
approvazione nella sua nuova stesura;
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla
disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma -
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;
Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:
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4. - Consiglieri presenti: n°14
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n°09
- Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato)
- Astenuti: n°01 (Martone)
D E L I B E R A
1. di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n°388 e poi integrato
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n°448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella
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sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge
previste per la pubblicazione del presente Regolamento;
Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata
votazione , esperita per alzata di mano;
- Consiglieri presenti: n°14
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n°14 (unanimità)
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno
D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile.
5. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE
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6. COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
* * * * *
REGOLAMENTO
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
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(Approvato con deliberazione consiliare n°
6
52 del 04.09.2014
04.09.2014)
8. ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del
D.Lgs. n°446/1997, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
istituita dall’art. 1, commi 6 e 9 e seguenti della Legge n°147/2013. L’imposta si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone di una parte patrimoniale rappresentata
dall’imposta municipale propria (IMU) dovuta dai possessori di immobili, escluse le
abitazioni principali e di una parte relativa ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad
uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e
diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
ART. 3 – RISCOSSIONE
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, il presupposto del tributo.
ART. 4 – ACCERTAMENTO
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a
uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di
cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
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9. 4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n°138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro
gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997,
n°472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine
e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27/12/2006 n°296.
ART. 5 – RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di pagamento o di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14
aprile 1910, n°639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui
all’articolo 53 del Decreto Legislativo n°446 del 1997, ovvero mediante le diverse
forme previste dall’ordinamento vigente.
ART. 6 – CALCOLO DEGLI INTERESSI
a) La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della
Legge 27 dicembre 2006 n°296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1°
gennaio di ciascun anno d’imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di
rimborso.
ART. 7 – RIMBORSI
a) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
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10. stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
b) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista
dall’articolo 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con
decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
c) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori al versamento minimo stabilito
singolarmente per ciascun tributo dal presente regolamento.
d) Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, l’imposta per
la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con
gli importi dovuti per il medesimo tributo. La compensazione avviene su richiesta del
soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata
fino al periodo d’imposta successivo allo stesso: nella richiesta deve essere indicato
l’importo del credito da utilizzare ed il debito tributario oggetto di compensazione.
Le somme di cui richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
ART. 8 – RATEIZZAZIONE
8. Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, al quale sia stato notificato
avviso di accertamento, può chiedere la rateazione del proprio debito tributario
comunale, in un massimo di 6 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione
ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della
presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di
rateizzazione.
ART. 9 – CONTENZIOSO
a) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n°546, e successive modificazioni.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
10
normative vigenti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
9. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
15. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal __________________ al ____________________.
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Gaeta, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)