2. PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE
STRANIERI
È straniero colui il quale non è cittadino italiano
COMUNITARI EXTRACOMUNITARI
regolari irregolari
La distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione
dell’applicazione di specifiche norme in materia di
circolazione, rapporti di lavoro, soggiorno…
3. APOLIDE
Il termine “apolide” designa la condizione di una
persona che nessuno Stato considera come
suo cittadino nell’applicazione della sua
legislazione.
[convenzione di New York – 28 settembre 1954]
4. STRANIERI E COSTITUZIONE
ART. 10 cost.: “la condizione dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattamenti internazionali. (co. 2)
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge. (co. 3)
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per
reati politici (co. 4)
5. D. lgs. 286/1998
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, come modificato dalla lg.
189/2002 (la c.d. legge Bossi-Fini)
6. PRINCIPI GENERALI
• ART. 1: il T.U. si applica ai cittadini di Stati non
appartenenti all’U.E. e agli apolidi. (co.1)
• Non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell’U.E., salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell’ordinamento comunitario.
(co.2)
• Le disposizioni del T.U. non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra.(co.5)
7. • ART. 2: allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono
comunque riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana. (co.1)
• La Repubblica italiana garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. (co.2)
• È riconosciuta allo straniero parità di trattamento
con il cittadino, relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi nei
rapporti con la P.A. (co.5)
8. INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO
STATO
• ART. 4: l’ingresso è consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento
equipollente, e del visto d’ingresso, e può
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, solo
attraverso o valichi di frontiera appositamente
istituiti. (co.1)
• Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso. (co.6)
9. ACCORDO DI INTEGRAZIONE
art. 4bis
• Processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale,
culturale della società.(co.1)
• La stipula dell’Accordo di integrazione
rappresenta condizione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno. (co.2)
10. PERMESSO DI SOGGIORNO
art.5
• È richiesto al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal
suo ingresso. (co.2)
• La richiesta di rilascio e il rinnovo è sottoposta
al versamento di un contributo, il cui importo
è compreso tra un minimo di 80 e un massimo
di 200 euro. Non è richiesto in caso di asilo,
protezione sussidiaria, e motivi umanitari.
(co. 2 ter)
11. DURATA
art. 5 co. 3
• Per visite, affari e turismo < 3 mesi
• Per lavoro stagionale < 6 mesi
• Per lavoro stagionale per cui è richiesta
l’estensione < 9 mesi
• Per la frequenza di un corso per studio o
formazione debitamente certificata < 1 anno.
Il permesso è però rinnovabile annualmente in
caso di corsi pluriennali
12. • Per lavoro autonomo, subordinato a t.i. e per
ricongiungimenti familiari < 2 anno
• Non può essere superiore alle necessità
specificatamente documentate
13. ESPULSIONE DELLO STRANIERO
• AMMINISTRATIVA (art. 13): per motivi di pubblica
sicurezza
• A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA (art.15): qualora lo
straniero sia ritenuto socialmente pericoloso
• A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA
ALLA DETENZIONE (art.16): qualora lo straniero sia stato
condannato a scontare una pena detentiva entro il limite
di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena o quando sia stato
condannato per ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato può essere espulso per un periodo
non inferiore a 5 anni
14. PROGRAMMI DI RIMPATRIO ASSISTITO
art. 14 ter
• Il Ministero dell’interno attua, anche in
collaborazione con le organizzazioni internazionali
o intergovernative esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali, e con associazioni
attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di
rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di
provenienza o di origine dei cittadini di Paesi terzi.
• Se lo straniero si sottrae al programma di
rimpatrio sarà eseguito l’accompagnamento
immediato alla frontiera.
15. DIRITTO DI DIFESA
art.17
• Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare
in Italia per il tempo strettamente necessario
per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali sia necessaria la sua presenza.
16. SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE
SOCIALE (art.18)
• Quando siano accertate situazioni di violenza o grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita a reati, o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
Presidente della Repubblica può rilasciare uno speciale
permesso di soggiorno, per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e partecipare a un
programma di assistenza e integrazione sociale. (co.1)
17. • Ha durata di 6 mesi prorogabile per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia
• È revocato in caso di interruzione del programma o
condotta incompatibile
• Questo permesso consente l’accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, e l’iscrizione alle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato
• Può essere rilasciato anche all’atto di dimissioni
dall’istituto di pena allo straniero che ha terminato
l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati
commessi durante la minore età e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
18. DIVIETI DI ESPULSIONE E
RESPINGIMENTO (art.19)
• In nessun caso può disporsi l’espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo
straniero posso essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua,
cittadinanza, religione, opinioni politiche,
condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
19. Non è consentita l’espulsione:
• degli stranieri minori di 18 anni, salvo il diritto di
seguire il genitore o l’affidatario espulsi
• Degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo
grado o con il coniuge di nazionalità italiana
• Delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio
• Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori,
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche, o
sessuali, sono effettuate con le modalità compatibili
con le singole situazioni personali debitamente
accertate.