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                                                    Informativa
                                                    N. 121 del 26.10.2011




          OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari


                     Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che
            per le cessioni di importo superiore a 3.600 € (Iva compresa) per le quali è obbligatorio
            comunicare all’Agenzia delle Entrate gli estremi dell’operazione si possono verificare particolari
            situazioni per le quali risulta controverso individuare l’obbligatorietà o meno dell’adempimento.
                     Vediamo di seguito tutti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa le ipotesi
            in cui è necessario o meno effettuare la comunicazione o le eventuali specificità che devono
            essere rispettate.




          Spesometro


                      Con l’art. 21, DL n. 78/2010, è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente
          all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le
          cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o
          superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA).
                      L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA
          (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente
          risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).


          Le scadenze



                      In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate:


                                                                                                                    1
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                        entro il 31 dicembre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al
                        netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le
                        quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
                        entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto
                        dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di
                        emissione della fattura;
                        entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo
                        dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della
                        fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.


                      Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni
          soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto
          dell’imposta.


                      A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000
          euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di
          fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno
          successivo a quello di riferimento.



          Caratteristiche dell’operazione



                     Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA (i contribuenti minimi sono
          quindi esclusi) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ovvero operazioni:
                           per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti;
                           ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori).


                     Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini
          Iva, ovvero:
                           imponibili;
                           non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette
                           all’obbligo di emissione della bolletta doganale - operazioni assimilate e servizi
                           internazionali);
                           esenti (articolo 10 del decreto).




                                                                                                                      2
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                     Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell’individuazione dei soggetti
          e delle operazioni, per ciascuna cessione/acquisto o per ciascuna prestazione resa/ricevuta, i
          seguenti dati:


                           partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore, acquirente/committente;
                           i corrispettivi dovuti dall’acquirente/committente o al cedente/prestatore, nonché l’IVA
                           applicata o l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente.



          Casi particolari


                      L’Amministrazione finanziaria ha fornito numerosi e importanti chiarimenti sulla materia che
          possono essere così riassunti:
                                  se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite di 3.000 € (2.500 per il
                                  2010) va calcolato considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti
                                  per tutti i contratti;
                                  per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che
                                  prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata
                                  qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare siano di importo pari
                                  o superiore al limite di 3.000 € (2.500 per il 2010);
                                  non sono rilevanti ai fini IVA, quindi sono escluse dall’adempimento in esame, le
                                  operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA per le quali non sussiste il
                                  requisito soggettivo, oggettivo o territoriale;
                                  vanno comunicate anche le operazioni:
                                          soggette al regime del margine;
                                          per le quali si applica il meccanismo del “reverse charge”;
                                          consistenti nella cessione gratuita o nella destinazione a finalità
                                          estranee all’impresa di beni che formano oggetto dell’attività, la cui base
                                          imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72.
                                  non devono essere considerate nella comunicazione le spese anticipate in nome e
                                  per conto del cliente, “in quanto escluse dalla base imponibile IVA”;
                                  sono escluse dalla comunicazione in esame:
                                          le importazioni;
                                          le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Per tali
                                          operazioni sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale e pertanto le
                                          stesse risultano già a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria;

                                                                                                                        3
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                                           le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o
                                           soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
                                           residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e
                                           23.11.2001;
                                           le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex
                                           art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di
                                           telefonia, contratti di assicurazione, ecc.);
                                           le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il
                                           pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di
                                           debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
                                           comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73;
                                           le operazioni effettuate/ricevute in ambito intra-UE. Tali operazioni
                                           risultano, infatti, già “monitorate” dall'Agenzia delle Entrate tramite i noti
                                           modd. Intra;
                                           i passaggi interni di beni documentati da fattura.


                                  i corrispettivi Snai rientrano tra le operazioni rilevanti. Devono, infatti, essere
                                  comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore
                                  degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei
                                  confronti del gestore degli apparecchi e i corrispettivi derivanti da singole giocate al
                                  Lotto;
                                  per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene
                                  meno quando, in corso d’anno, si verifica fuoriuscita dal regime semplificato. Inoltre, il
                                  soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un
                                  contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione, anche se la
                                  stessa non genera analogo obbligo in capo all’operatore “minimo” che ha emesso il
                                  documento;
                                  i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
                                  (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le
                                  operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia;
                                  in caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello
                                  stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va
                                  verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola
                                  operazione documentata da Ddt o in altro modo;
                                  in caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei
                                  cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo

                                                                                                                             4
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                                  totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere
                                  inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo
                                  frazionato”;
                                  in caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello
                                  incassato, quindi al netto dello sconto;
                                  se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa (cessione di
                                  beni e prestazione di servizi) che determinano un valore complessivo superiore alla
                                  soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale, indicando come “tipologia
                                  della operazione” la causale di quella prevalente (“1” cessione di beni, “2” prestazione di
                                  servizi).




          Esempi



            RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
            Un privato ha stipulato un contratto di appalto nel 2010 per la ristrutturazione di un immobile
            per un ammontare di 24mila euro totali pagati e fatturati tutti nel corso del 2010.
            Nessuna comunicazione: per il 2010 è previsto un limite di importo superiore ai 25mila euro.
            Un privato esegue una ristrutturazione di un immobile nel 2011. Realizza un primo intervento
            per 1.500 euro regolarmente fatturate e poi un secondo intervento per 2.500euro e riceve una
            fattura a dicembre 2011.
            I contratti sono collegati e vanno sommati per determinare la soglia di riferimento.




            FINANZIAMENTO
            Un privato, acquistando un immobile, accende un mutuo ipotecario per 150mila euro
            nell'agosto del 2011.
            L'adempimento è escluso: i mutui sono gia monitorati dall'Anagrafe tributaria.




            VIAGGIO TURISTICO
            A luglio 2011 un privato acquista da una agenzia di viaggi un soggiorno di 2 settimane in un
            villaggio turistico situato in un paese extra-Ue per 4.500euro e paga l'importo in contanti.
            L'agenzia dovrà identificare il cliente e comunicare al Fisco entro il 30 aprile 2012.


                                                                                                                           5
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            AUTOVETTURA
            Un'impresa richiede una riparazione su un'autovettura nel maggio del 2011 per un importo di
            3.500euro. Il prestatore per la certificazione del corrispettivo emette una fattura.
            Prestatore e committente dovranno fare la comunicazione entro il 30 aprile 2012.




            ASSICURAZIONI
            Un'impresa stipula un contratto di assicurazione in Italia per 6mila euro nel maggio del 2011.
            Le assicurazioni sono già comunicate all'Anagrafe tributaria della compagnia.




                Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
              chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
                                           adempimenti di Vostro interesse……




                                                                                                                 6

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  • 1. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it Informativa N. 121 del 26.10.2011 OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che per le cessioni di importo superiore a 3.600 € (Iva compresa) per le quali è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate gli estremi dell’operazione si possono verificare particolari situazioni per le quali risulta controverso individuare l’obbligatorietà o meno dell’adempimento. Vediamo di seguito tutti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa le ipotesi in cui è necessario o meno effettuare la comunicazione o le eventuali specificità che devono essere rispettate. Spesometro Con l’art. 21, DL n. 78/2010, è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA). L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer). Le scadenze In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate: 1
  • 2. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it entro il 31 dicembre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011. Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta. A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Caratteristiche dell’operazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA (i contribuenti minimi sono quindi esclusi) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ovvero operazioni: per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti; ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori). Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva, ovvero: imponibili; non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale - operazioni assimilate e servizi internazionali); esenti (articolo 10 del decreto). 2
  • 3. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell’individuazione dei soggetti e delle operazioni, per ciascuna cessione/acquisto o per ciascuna prestazione resa/ricevuta, i seguenti dati: partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore, acquirente/committente; i corrispettivi dovuti dall’acquirente/committente o al cedente/prestatore, nonché l’IVA applicata o l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente. Casi particolari L’Amministrazione finanziaria ha fornito numerosi e importanti chiarimenti sulla materia che possono essere così riassunti: se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite di 3.000 € (2.500 per il 2010) va calcolato considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare siano di importo pari o superiore al limite di 3.000 € (2.500 per il 2010); non sono rilevanti ai fini IVA, quindi sono escluse dall’adempimento in esame, le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA per le quali non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale; vanno comunicate anche le operazioni: soggette al regime del margine; per le quali si applica il meccanismo del “reverse charge”; consistenti nella cessione gratuita o nella destinazione a finalità estranee all’impresa di beni che formano oggetto dell’attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72. non devono essere considerate nella comunicazione le spese anticipate in nome e per conto del cliente, “in quanto escluse dalla base imponibile IVA”; sono escluse dalla comunicazione in esame: le importazioni; le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Per tali operazioni sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale e pertanto le stesse risultano già a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria; 3
  • 4. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001; le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.); le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73; le operazioni effettuate/ricevute in ambito intra-UE. Tali operazioni risultano, infatti, già “monitorate” dall'Agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra; i passaggi interni di beni documentati da fattura. i corrispettivi Snai rientrano tra le operazioni rilevanti. Devono, infatti, essere comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi e i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto; per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica fuoriuscita dal regime semplificato. Inoltre, il soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione, anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo all’operatore “minimo” che ha emesso il documento; i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia; in caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da Ddt o in altro modo; in caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo 4
  • 5. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”; in caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto; se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa (cessione di beni e prestazione di servizi) che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale, indicando come “tipologia della operazione” la causale di quella prevalente (“1” cessione di beni, “2” prestazione di servizi). Esempi RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI Un privato ha stipulato un contratto di appalto nel 2010 per la ristrutturazione di un immobile per un ammontare di 24mila euro totali pagati e fatturati tutti nel corso del 2010. Nessuna comunicazione: per il 2010 è previsto un limite di importo superiore ai 25mila euro. Un privato esegue una ristrutturazione di un immobile nel 2011. Realizza un primo intervento per 1.500 euro regolarmente fatturate e poi un secondo intervento per 2.500euro e riceve una fattura a dicembre 2011. I contratti sono collegati e vanno sommati per determinare la soglia di riferimento. FINANZIAMENTO Un privato, acquistando un immobile, accende un mutuo ipotecario per 150mila euro nell'agosto del 2011. L'adempimento è escluso: i mutui sono gia monitorati dall'Anagrafe tributaria. VIAGGIO TURISTICO A luglio 2011 un privato acquista da una agenzia di viaggi un soggiorno di 2 settimane in un villaggio turistico situato in un paese extra-Ue per 4.500euro e paga l'importo in contanti. L'agenzia dovrà identificare il cliente e comunicare al Fisco entro il 30 aprile 2012. 5
  • 6. 82037 Telese Terme (BN) Caio Ponzio Telesino, 63 0824/976528 fax 0824/974818 e-mail: natstudio@katamail.com www.studionatillo.it AUTOVETTURA Un'impresa richiede una riparazione su un'autovettura nel maggio del 2011 per un importo di 3.500euro. Il prestatore per la certificazione del corrispettivo emette una fattura. Prestatore e committente dovranno fare la comunicazione entro il 30 aprile 2012. ASSICURAZIONI Un'impresa stipula un contratto di assicurazione in Italia per 6mila euro nel maggio del 2011. Le assicurazioni sono già comunicate all'Anagrafe tributaria della compagnia. Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse…… 6