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Le innovazioni normative
a livello nazionale e regionale
sulla certificazione
delle competenze
ultimo aggiornamento: settembre 2016
L’Ue promuove la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva degli Stati membri attraverso l’APPRENDIMENTO
PERMANENTE (OT 10.3), ovvero la formazione continua -
lifelong learning – dei cittadini che ha luogo non solo in contesti
formali, ma anche in contesti non formali e informali – lifewide
learning.
 CAMBIA LA PROSPETTIVA 
La formazione professionale non è più solo un processo, ma
un risultato che tutela e promuove il patrimonio professionale
e culturale dell’individuo e valorizza l’acquisizione di
competenze al di fuori di percorsi formativi strutturati e
intenzionali.
Il contesto europeo
STRATEGIA
EUROPA
2020
Il contesto normativo nazionale
LEGGE n. 92/2012
Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
L’individuo è protagonista attivo dell’apprendimento
Acquisisce competenze che possono essere validate e
certificate
Anche in contesti informali e non formali, in modo intenzionale
e non intenzionale.
La legge n. 92/2012 pone le basi per la costruzione di un
compiuto sistema nazionale di certificazione delle competenze.
LEGGE
FORNERO
Legge n. 92/ 2012 – Articolo 4
definisce l’apprendimento permanente
delega il Governo ad adottare decreti legislativi per
definire norme generali e LEP utili a individuare e validare
gli apprendimenti non formali e informali con riferimento al
sistema nazionale di certificazione delle competenze
delega il Governo a definire:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei
relativi servizi, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in
ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni
tre anni, del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate,
anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del
cittadino.
art. 4, co. 51
art. 4, co. 58
art. 4, co. 68
DECRETO LEGISLATIVO N. 13/2013
dà attuazione alla Legge n. 92/2012 e definisce i livelli
essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di
servizio del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze.
Promuove l’apprendimento permanente quale diritto della
persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e
valorizzazione delle competenze comunque acquisite in
accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Art. 1).
Il contesto normativo nazionale
DELEGA
AL GOVERNO
Il Decreto legislativo n. 13/2013 si articola in due linee di
intervento prioritarie:
1. costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali
2. definizione degli standard minimi del servizio di
certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di
certificazione).
Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015:
istituisce il QNQR, ovvero il QUADRO DI RIFERIMENTO
NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI E DELLE
RELATIVE COMPETENZE
definisce una cornice di riferimenti comuni per l’operatività
dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione
delle competenze di titolarità regionale
dà attuazione alla prima linea d’intervento per la costruzione
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione.
Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
LINEA DI INTERVENTO UNO
Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali
Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
Il quadro nazionale delle qualifiche regionali
Il QNQR è un tassello del Repertorio nazionale, previsto
dall’art. 8, d. lgs. 13/2013. E’ una banca dati organizzata in 24
settori economico professionali (SEP), ciascuno declinato
in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di
lavoro che compongono le ADA.
Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il
riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di contenuti
professionali presidiati che per i servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze.
Sarà reso pubblicamente accessibile e consultabile sul sito
del MLPS. E’ uno strumento aperto, può essere modificato e
aggiornato.
QNQR
SEP
La funzione del QNQR
Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni
regionali.
Ovvero, rende possibile:
Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali
(competenze e profili) descritti nei diversi Repertori regionali;
Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali
sulla base di una comune rappresentazione del lavoro;
Disporre di un parametro di prestazione professionale per
costruire prove di valutazione congruenti.
Il Gruppo Tecnico Competenze (GT)
GT
COMPETENZE
Composto da
MLPS
MIUR
Regioni e PPAA
col supporto tecnico di:
ISFOL
Tecnostruttura
ATTIVITÀ PRELIMINARI
Individuazione degli ATE Ambiti tipologici di esercizio: descrivono le qualità del
contesto di esercizio di una attività lavorativa,
esemplificandola. Gli elementi che li costituiscono sono: i
Risultati attesi, il livello EQF e le schede esemplificative di
caso
Elaborazione dei RA Risultati attesi: elementi utili ad affinare le associazioni
tra le competenze riferite alle qualificazioni regionali (QR)
e le attività di lavoro di riferimento nazionale. Danno luogo
ai Gruppi di correlazione/equivalenza tra QR
Individuazione dei GdC Gruppi di correlazione: aggregati di attività di lavoro
dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di
correlazione e di riconoscimento delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze a livello nazionale
La correlazione tra le qualificazioni regionali
La correlazione è un processo orientato alla progressiva
standardizzazione delle qualifiche regionali nella prospettiva di
implementazione del Repertorio nazionale.
Sono correlabili le qualificazioni regionali che, in termini di
competenze, presidiano le stesse attività di lavoro.
Le qualificazioni regionali correlabili, vagliate e validate
dall’apposito Gruppo Tecnico Competenze, sono considerate
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Definizione degli standard minimi del servizio di
certificazione (processo, attestazione e sistema
nazionale di certificazione)
Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
Nel Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 sono confluiti i
contenuti metodologici principali di tre documenti sugli
standard di servizio del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze elaborati dal GT Competenze:
Proposta di declinazione degli elementi minimi di
attestazione, ossia elementi minimi informativi che dovranno
essere presenti sia nei documenti rilasciati in esito al processo
di individuazione e validazione sia in esito alle procedure di
certificazione
Elementi minimi di processo per l’individuazione,
validazione e certificazione delle competenze, di cui al D.
lgs. n. 13/2013
Declinazione operativa della governance dei sistemi di
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di impatto sui sistemi di accreditamento.
Dal D. lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
3
2
1
D.I. 30 giugno 2015, il ruolo di Regioni e PPAA
ARTICOLI
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D.I.
30 GIUGNO
2015
Compongono il GT Competenze, insieme al MLPS e il MIUR,
supportati da ISFOL e Tecnostruttura (dal 2013)
Provvedono a dare attuazione al D.I.
Garantiscono forme idonee di coinvolgimento e partecipazione delle
parti economiche e sociali a livello territoriale
Monitorano e valutano, congiuntamente col MLPS, l’attuazione del
D.I.
Danno impulso alla manutenzione ordinaria del QNQR se è
necessaria la modifica o l’integrazione di repertori regionali già afferenti
al QNQR o in funzione dell’accesso di nuovi repertori regionali
Servizi di IVC, il ruolo di Regioni e PPAA
ARTICOLI
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D.I.
30 GIUGNO
2015
Assicurano il rispetto degli standard minimi di processo e di sistema
Disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a
comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da
certificare
Regolamentano l’organizzazione e i termini di conclusione dei servizi
di IVC
Assicurano, al termine dei servizi di IVC, il rilascio e la registrazione
dei Documenti di validazione e del Certificato, conformemente agli
standard previsti dal d. lgs. n. 13/2013 e alle informazioni e
denominazioni prescritte dal d. i. del 30 giugno 2015.
Garantiscono l’operatività del D.I. attraverso l’organizzazione
territoriale dei servizi (adozione di un quadro regolamentare unitario per
l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il
controllo dei servizi di IVC delle competenze; pubblicazione sul proprio
sito istituzionale di una sezione dedicata alla Certificazione delle
competenze; personale addetto all’erogazione dei servizi di IVC)
Il lavoro di Regioni e PPAA nell’ambito del GT Competenze
A livello nazionale:
dal 2013 garantiscono la partecipazione ai lavori del GT che ha
definito l’assetto metodologico per l’attuazione del d.lgs. n. 13/2013.
A livello territoriale:
si impegnano a dotarsi di un proprio repertorio di profili professionali
e ad adottare una propria regolamentazione relativa ai servizi di
Individuazione, validazione e certificazione (IVC) delle competenze,
in linea con i contenuti del decreto del 30 giugno 2015.
A tale scopo, Regioni e PPAA:
hanno fatto ricorso a due tipologie di Accordo (traghettamento e
maternage) per dotarsi di un proprio repertorio di qualificazioni e di una
propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze
hanno preso in carico l’istruttoria di uno o più settori economico
professionali per verificare la relativa sequenza descrittiva con
esperti territoriali
hanno associato le competenze descritte nelle proprie
qualificazioni professionali alle attività nazionali, per procedere alla
correlazione.


Accordi di Traghettamento e Maternage
Per velocizzare il processo di dotazione di un proprio repertorio delle
qualificazioni professionali e di una propria regolamentazione in termini
di IVC delle competenze, le Regioni e PPAA hanno siglato accordi
bilaterali o interregionali di Traghettamento e Maternage.
 Traghettamento: con apposito Protocollo una Regione o
PA può prendere un intero Repertorio di qualificazioni
professionali e di standard di certificazione di un’altra
Regione e traghettarlo nella propria
 Maternage: una Regione o PA sprovvista di alcune
qualificazioni può attingere al Repertorio di un’altra Regione e
trasferire singole qualificazioni professionali nel
proprio. Il Maternage è possibile anche attingendo al
bacino informatico comune (il QNQR), che raccoglie tutte
le qualificazioni professionali regionali esistenti
Tali strumenti comportano vantaggi per le Regioni e PPAA. Infatti:
-agevolano l’allineamento dei territori che sono più indietro
-permettono risparmi economici
-valorizzano esperienze e investimenti già realizzati.
Quadro sintetico dei repertori regionali di qualificazioni
Repertori regionali esistenti
1.Basilicata
2.Liguria
3.Piemonte
4.Toscana
5.Umbria
6.Valle d’Aosta
7.Emilia-Romagna
8.Lombardia
9.FVG (DGR n. 1485- 22 luglio 2015 approvato nuovo Rep. qualif.)
10.Lazio
11.Molise
12.Puglia (Traghettamento con Toscana)
13.Sardegna (Traghettamento con Toscana)
14.Marche (Traghettamento con Toscana)
15.Campania (Maternage)
16.Veneto (Traghettamento con Lombardia)
17.Abruzzo (istituito con DGR n.1101/2015)
18.Sicilia (Traghettamento Piemonte)
19.P.A. Bolzano (istituito con Deliberazione n. 788/2016)
20.P.A. Trento (in fase di costruzione attraverso Maternage –D.dirigente n. 4 - 25 agosto 15)
21.Calabria (istituito con DGR n.335/2015 e in fase di costruzione – Maternage)
Prima linea di intervento
aprile 2016
settembre 2015
Legenda:
Regioni e PA dotate di Repertorio
Regioni e PA con Repertorio in fase di costruzione
Regioni e PA senza Repertorio
Quadro sintetico dei sistemi regionali di certificazione
Sistemi regionali di certificazione esistenti
1.Emilia-Romagna
2.Lombardia
3.Toscana
4.Umbria
5.Valle d’Aosta
6.Piemonte (in corso di completamento)
7.Sardegna (in corso di completamento)
8.Veneto (in corso di completamento)
9.Basilicata
10.Campania
11.Liguria
12.FVG
13.Puglia
14.P. A. Bolzano
In fase di progressiva normazione
•Abruzzo
•Calabria
•Lazio
•Marche
•P.A. Trento
•Sicilia
In attesa di aggiornamenti
1.Molise
Seconda linea di intervento
settembre 2015
aprile 2016
GT Competenze, lavoro svolto
Completato il lavoro sulla correlabilità dei Repertori regionali sui 24
settori economico professionali
Creati i gruppi di correlazione
Individuati gli ambiti tipologici di esercizio (ATE), quali descrittori
che esemplificano il contesto di esercizio di una attività lavorativa.
Elaborati i Risultati attesi (RA) per ciascuna ADA dei SEP Edilizia,
Produzioni alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il
lavoro
Adeguate le competenze relative alle qualificazioni dei repertori
regionali alle attività che caratterizzano le ADA di riferimento
Validati tre settori economico professionali: Edilizia, Produzioni
alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il lavoro

GT Competenze, lavori in corso
Avviata istruttoria per validare i restanti 21 SEP
Avviata istruttoria tecnica per la costruzione dell’NQF (National
qualification framework) nell’ambito del processo di referenziazione
formale delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro EQF
Avviata la pubblicazione on line del QNQR reso consultabile e
temporaneamente ospitato dal sito internet www.ISFOL.it
Avviato il ciclo di seminari territoriali a carattere informativo –
divulgativo per illustrare le ricadute dell’applicazione del QNQR sui
sistemi di istruzione/formazione professionale e lavoro
Elaborata una proposta di lavoro per la redazione delle schede
esemplificative di caso (che descrivono i dettagli dei contesti
operativi di esercizio in cui vengono svolte le attività) con il supporto di
esperti di contenuto.
A cosa serve il lavoro fatto
Il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni
professionali tra le Regioni incidono profondamente sulle
dinamiche occupazionali. Infatti,
 agevolano il matching tra domanda-offerta di lavoro;
 rendono percorribile il sistema dei crediti formativi,
valorizzando le competenze acquisite;
 favoriscono la programmazione dell’offerta
formativa collegata al mondo del lavoro;
 favoriscono i processi di individuazione delle
competenze acquisite in percorsi non formali ed
informali di apprendimento;
 favoriscono la costruzione delle prove di
valutazione degli apprendimenti ai fini della
validazione e della certificazione delle competenze
acquisite;
 favoriscono l’accesso ai pubblici concorsi;
 favoriscono la mobilità occupazionale nazionale e a
livello comunitario.
Conclusioni
 Le qualificazioni regionali validate sono spendibili sull’intero
territorio nazionale e comunitario
 Gli apprendimenti sono messi in trasparenza
 La mobilità geografica e professionale è più agevole
 Il requisito della CONDIZIONALITA’ EX ANTE è soddisfatto: l’Italia
garantisce, infatti, un quadro operativo di riconoscimento delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dà piena
attuazione al quadro politico strategico nazionale e/o regionale per
l’apprendimento permanente

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Workshop 'Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale' - Costanza Bettoni

  • 1. Le innovazioni normative a livello nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze ultimo aggiornamento: settembre 2016
  • 2. L’Ue promuove la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri attraverso l’APPRENDIMENTO PERMANENTE (OT 10.3), ovvero la formazione continua - lifelong learning – dei cittadini che ha luogo non solo in contesti formali, ma anche in contesti non formali e informali – lifewide learning.  CAMBIA LA PROSPETTIVA  La formazione professionale non è più solo un processo, ma un risultato che tutela e promuove il patrimonio professionale e culturale dell’individuo e valorizza l’acquisizione di competenze al di fuori di percorsi formativi strutturati e intenzionali. Il contesto europeo STRATEGIA EUROPA 2020
  • 3. Il contesto normativo nazionale LEGGE n. 92/2012 Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita L’individuo è protagonista attivo dell’apprendimento Acquisisce competenze che possono essere validate e certificate Anche in contesti informali e non formali, in modo intenzionale e non intenzionale. La legge n. 92/2012 pone le basi per la costruzione di un compiuto sistema nazionale di certificazione delle competenze. LEGGE FORNERO
  • 4. Legge n. 92/ 2012 – Articolo 4 definisce l’apprendimento permanente delega il Governo ad adottare decreti legislativi per definire norme generali e LEP utili a individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze delega il Governo a definire: a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino. art. 4, co. 51 art. 4, co. 58 art. 4, co. 68
  • 5. DECRETO LEGISLATIVO N. 13/2013 dà attuazione alla Legge n. 92/2012 e definisce i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Art. 1). Il contesto normativo nazionale DELEGA AL GOVERNO
  • 6. Il Decreto legislativo n. 13/2013 si articola in due linee di intervento prioritarie: 1. costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 2. definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione). Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015: istituisce il QNQR, ovvero il QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI E DELLE RELATIVE COMPETENZE definisce una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale dà attuazione alla prima linea d’intervento per la costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione. Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
  • 7. LINEA DI INTERVENTO UNO Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
  • 8. Il quadro nazionale delle qualifiche regionali Il QNQR è un tassello del Repertorio nazionale, previsto dall’art. 8, d. lgs. 13/2013. E’ una banca dati organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno declinato in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che compongono le ADA. Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Sarà reso pubblicamente accessibile e consultabile sul sito del MLPS. E’ uno strumento aperto, può essere modificato e aggiornato. QNQR SEP
  • 9. La funzione del QNQR Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali. Ovvero, rende possibile: Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi Repertori regionali; Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune rappresentazione del lavoro; Disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di valutazione congruenti.
  • 10. Il Gruppo Tecnico Competenze (GT) GT COMPETENZE Composto da MLPS MIUR Regioni e PPAA col supporto tecnico di: ISFOL Tecnostruttura ATTIVITÀ PRELIMINARI Individuazione degli ATE Ambiti tipologici di esercizio: descrivono le qualità del contesto di esercizio di una attività lavorativa, esemplificandola. Gli elementi che li costituiscono sono: i Risultati attesi, il livello EQF e le schede esemplificative di caso Elaborazione dei RA Risultati attesi: elementi utili ad affinare le associazioni tra le competenze riferite alle qualificazioni regionali (QR) e le attività di lavoro di riferimento nazionale. Danno luogo ai Gruppi di correlazione/equivalenza tra QR Individuazione dei GdC Gruppi di correlazione: aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale
  • 11. La correlazione tra le qualificazioni regionali La correlazione è un processo orientato alla progressiva standardizzazione delle qualifiche regionali nella prospettiva di implementazione del Repertorio nazionale. Sono correlabili le qualificazioni regionali che, in termini di competenze, presidiano le stesse attività di lavoro. Le qualificazioni regionali correlabili, vagliate e validate dall’apposito Gruppo Tecnico Competenze, sono considerate automaticamente equivalenti.
  • 12. LINEA DI INTERVENTO DUE Definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione) Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
  • 13. Nel Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 sono confluiti i contenuti metodologici principali di tre documenti sugli standard di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborati dal GT Competenze: Proposta di declinazione degli elementi minimi di attestazione, ossia elementi minimi informativi che dovranno essere presenti sia nei documenti rilasciati in esito al processo di individuazione e validazione sia in esito alle procedure di certificazione Elementi minimi di processo per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, di cui al D. lgs. n. 13/2013 Declinazione operativa della governance dei sistemi di validazione e certificazione e prima ricognizione/valutazione di impatto sui sistemi di accreditamento. Dal D. lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015 3 2 1
  • 14. D.I. 30 giugno 2015, il ruolo di Regioni e PPAA ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.I. 30 GIUGNO 2015 Compongono il GT Competenze, insieme al MLPS e il MIUR, supportati da ISFOL e Tecnostruttura (dal 2013) Provvedono a dare attuazione al D.I. Garantiscono forme idonee di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali a livello territoriale Monitorano e valutano, congiuntamente col MLPS, l’attuazione del D.I. Danno impulso alla manutenzione ordinaria del QNQR se è necessaria la modifica o l’integrazione di repertori regionali già afferenti al QNQR o in funzione dell’accesso di nuovi repertori regionali
  • 15. Servizi di IVC, il ruolo di Regioni e PPAA ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.I. 30 GIUGNO 2015 Assicurano il rispetto degli standard minimi di processo e di sistema Disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare Regolamentano l’organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di IVC Assicurano, al termine dei servizi di IVC, il rilascio e la registrazione dei Documenti di validazione e del Certificato, conformemente agli standard previsti dal d. lgs. n. 13/2013 e alle informazioni e denominazioni prescritte dal d. i. del 30 giugno 2015. Garantiscono l’operatività del D.I. attraverso l’organizzazione territoriale dei servizi (adozione di un quadro regolamentare unitario per l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di IVC delle competenze; pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una sezione dedicata alla Certificazione delle competenze; personale addetto all’erogazione dei servizi di IVC)
  • 16. Il lavoro di Regioni e PPAA nell’ambito del GT Competenze A livello nazionale: dal 2013 garantiscono la partecipazione ai lavori del GT che ha definito l’assetto metodologico per l’attuazione del d.lgs. n. 13/2013. A livello territoriale: si impegnano a dotarsi di un proprio repertorio di profili professionali e ad adottare una propria regolamentazione relativa ai servizi di Individuazione, validazione e certificazione (IVC) delle competenze, in linea con i contenuti del decreto del 30 giugno 2015. A tale scopo, Regioni e PPAA: hanno fatto ricorso a due tipologie di Accordo (traghettamento e maternage) per dotarsi di un proprio repertorio di qualificazioni e di una propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze hanno preso in carico l’istruttoria di uno o più settori economico professionali per verificare la relativa sequenza descrittiva con esperti territoriali hanno associato le competenze descritte nelle proprie qualificazioni professionali alle attività nazionali, per procedere alla correlazione.  
  • 17. Accordi di Traghettamento e Maternage Per velocizzare il processo di dotazione di un proprio repertorio delle qualificazioni professionali e di una propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze, le Regioni e PPAA hanno siglato accordi bilaterali o interregionali di Traghettamento e Maternage.  Traghettamento: con apposito Protocollo una Regione o PA può prendere un intero Repertorio di qualificazioni professionali e di standard di certificazione di un’altra Regione e traghettarlo nella propria  Maternage: una Regione o PA sprovvista di alcune qualificazioni può attingere al Repertorio di un’altra Regione e trasferire singole qualificazioni professionali nel proprio. Il Maternage è possibile anche attingendo al bacino informatico comune (il QNQR), che raccoglie tutte le qualificazioni professionali regionali esistenti Tali strumenti comportano vantaggi per le Regioni e PPAA. Infatti: -agevolano l’allineamento dei territori che sono più indietro -permettono risparmi economici -valorizzano esperienze e investimenti già realizzati.
  • 18. Quadro sintetico dei repertori regionali di qualificazioni Repertori regionali esistenti 1.Basilicata 2.Liguria 3.Piemonte 4.Toscana 5.Umbria 6.Valle d’Aosta 7.Emilia-Romagna 8.Lombardia 9.FVG (DGR n. 1485- 22 luglio 2015 approvato nuovo Rep. qualif.) 10.Lazio 11.Molise 12.Puglia (Traghettamento con Toscana) 13.Sardegna (Traghettamento con Toscana) 14.Marche (Traghettamento con Toscana) 15.Campania (Maternage) 16.Veneto (Traghettamento con Lombardia) 17.Abruzzo (istituito con DGR n.1101/2015) 18.Sicilia (Traghettamento Piemonte) 19.P.A. Bolzano (istituito con Deliberazione n. 788/2016) 20.P.A. Trento (in fase di costruzione attraverso Maternage –D.dirigente n. 4 - 25 agosto 15) 21.Calabria (istituito con DGR n.335/2015 e in fase di costruzione – Maternage) Prima linea di intervento aprile 2016 settembre 2015 Legenda: Regioni e PA dotate di Repertorio Regioni e PA con Repertorio in fase di costruzione Regioni e PA senza Repertorio
  • 19. Quadro sintetico dei sistemi regionali di certificazione Sistemi regionali di certificazione esistenti 1.Emilia-Romagna 2.Lombardia 3.Toscana 4.Umbria 5.Valle d’Aosta 6.Piemonte (in corso di completamento) 7.Sardegna (in corso di completamento) 8.Veneto (in corso di completamento) 9.Basilicata 10.Campania 11.Liguria 12.FVG 13.Puglia 14.P. A. Bolzano In fase di progressiva normazione •Abruzzo •Calabria •Lazio •Marche •P.A. Trento •Sicilia In attesa di aggiornamenti 1.Molise Seconda linea di intervento settembre 2015 aprile 2016
  • 20. GT Competenze, lavoro svolto Completato il lavoro sulla correlabilità dei Repertori regionali sui 24 settori economico professionali Creati i gruppi di correlazione Individuati gli ambiti tipologici di esercizio (ATE), quali descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di una attività lavorativa. Elaborati i Risultati attesi (RA) per ciascuna ADA dei SEP Edilizia, Produzioni alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il lavoro Adeguate le competenze relative alle qualificazioni dei repertori regionali alle attività che caratterizzano le ADA di riferimento Validati tre settori economico professionali: Edilizia, Produzioni alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il lavoro 
  • 21. GT Competenze, lavori in corso Avviata istruttoria per validare i restanti 21 SEP Avviata istruttoria tecnica per la costruzione dell’NQF (National qualification framework) nell’ambito del processo di referenziazione formale delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro EQF Avviata la pubblicazione on line del QNQR reso consultabile e temporaneamente ospitato dal sito internet www.ISFOL.it Avviato il ciclo di seminari territoriali a carattere informativo – divulgativo per illustrare le ricadute dell’applicazione del QNQR sui sistemi di istruzione/formazione professionale e lavoro Elaborata una proposta di lavoro per la redazione delle schede esemplificative di caso (che descrivono i dettagli dei contesti operativi di esercizio in cui vengono svolte le attività) con il supporto di esperti di contenuto.
  • 22. A cosa serve il lavoro fatto Il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni professionali tra le Regioni incidono profondamente sulle dinamiche occupazionali. Infatti,  agevolano il matching tra domanda-offerta di lavoro;  rendono percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite;  favoriscono la programmazione dell’offerta formativa collegata al mondo del lavoro;  favoriscono i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali di apprendimento;  favoriscono la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite;  favoriscono l’accesso ai pubblici concorsi;  favoriscono la mobilità occupazionale nazionale e a livello comunitario.
  • 23. Conclusioni  Le qualificazioni regionali validate sono spendibili sull’intero territorio nazionale e comunitario  Gli apprendimenti sono messi in trasparenza  La mobilità geografica e professionale è più agevole  Il requisito della CONDIZIONALITA’ EX ANTE è soddisfatto: l’Italia garantisce, infatti, un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dà piena attuazione al quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente

Editor's Notes

  1. Art. 4, co.51: «l’apprendimento permanente è qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale».
  2. La Classificazione dei settori economico professionali assume quale riferimento le 7 aree professionali adottate con Accordo in Conferenza Unificata (27 luglio 2011) quale riferimento omogeneo a livello nazionale per l’offerta di IeFP. Le aree sono poi suddivise in SEP. I settori economico professionali (All. 1 del d.i. 30 giugno 2015) sono: Agricoltura, silvicoltura e pesca; Produzioni alimentari; Chimica; Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre; Vetro, ceramica e materiali da costruzione; Legno e arredo; Carta e cartotecnica; Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda; Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; Edilizia; Servizi di public utilities; Stampe ed editoria; Servizio di informatica; Servizi di telecomunicazione e poste; Servizi culturali e di spettacolo; Servizi di distribuzione commerciale; Trasporti e logistica; Servizi finanziari e assicurativi; Servizi turistici; Servizi di attività ricreative e sportive; Servizi socio-sanitari; Servizi di educazione, formazione e lavoro; Servizi alla persona; Area comune.
  3. Servizi di IVC sta per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
  4. Servizi di IVC sta per servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Le Regioni e PPAA possono inserire nei Documenti di validazione e nei Certificati informazioni aggiuntive, adottare denominazioni e descrittori differenti nel predisporre i propri modelli di attestazione, purché sia contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura assunta a livello nazionale
  5. Condizionalità ex ante: requisito utile all’orientamento dei risultati per la spesa efficace ed efficiente dei fondi SIE (better spending). Gli Stati Membri assicurano, per ciascun OT, prerequisiti indispensabili di carattere normativo, regolatorio, programmatorio e pianificatorio; prerequisiti che sono, allo stesso tempo, attuabili (e perciò verificabili ex post), non prescrittivi (valutabili oggettivamente), credibili (equi, trasparenti e rigorosi), condivisi (stabiliti con la Commissione).