SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Anno 16 - numero 3305 di lunedì 28 aprile 2014
Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e
coordinatori
Il compito del CSE nel cantiere edile è di alta vigilanza e, anche senza una sua continua presenza, deve tuttavia
esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto nel cantiere. A cura di G. Porreca.
Pubblicità
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014 - Ric. B. G.
Commento
Utili elementi fornisce questa sentenza della Corte di Cassazione per risolvere uno dei problemi più discussi nei cantieri
temporanei o mobili, ma anche nei convegni e seminari e soprattutto nei Tribunali durante lo svolgimento dei procedimenti
giudiziari per eventi infortunistici o a seguito di contestazioni di reati contravvenzionali in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro e cioè quello riguardante la individuazione dei limiti di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra
imprenditori e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. La Corte suprema si è espressa in merito
sostenendo che per accertare se un evento infortunistico coinvolge anche la responsabilità del coordinatore occorre analizzare le
caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio stesso e cioè occorre accertare se si tratti di un accidente contingente,
scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori e come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo
preposto oppure se l'evento stesso invece sia riconducibile alla configurazione complessiva e di base della lavorazione,
ambito nel quale è attribuito al coordinatore il compito di un'alta vigilanza.
Pubblicità
Sicurezza sul lavoro - Coordinatore per la sicurezza - Aggiornamento 40 ore
Modello di corso su Slide in formato PowerPoint per formatori sulla sicurezza
Il fatto e l'iter giudiziario
Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello, ha condannato il datore di lavoro di un'impresa
ed il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori perché ritenuti colpevoli del delitto di lesioni colpose
commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore dipendente
di una ditta appaltatrice. L'infortunio si era verificato, in particolare, durante dei lavori di ristrutturazione di un convento,
all'interno di una stanza posta al primo piano del complesso ed era stato causato dallo sprofondamento, a causa del peso di una
trave-cornice in mattoni, posizionata sulla parete divisoria della predetta stanza con il corridoio, sprofondamento che aveva
provocato il distacco della cornice che è andata a colpire il lavoratore infortunato. I giudici del merito avevano ritenuto
pacificamente accertato che l'incidente si fosse verificato a causa del mancato rispetto delle disposizioni, contenute nel PSC,
concernenti il puntellamelo dei locali ove si svolgevano le opere appaltate per cui avevano ritenuto che il luogo di lavoro non
era stato messo in sicurezza. Secondo gli stessi pertanto era stato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che
aveva omesso di verificare che fossero state concretamente rispettate le disposizioni contenute nel piano sicurezza ed attuate le
relative opere di puntellamento delle pareti.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 1/3
Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello il coordinatore per l'esecuzione ha ricorso in cassazione sostenendo che
tale figura professionale deve svolgere, nell'ambito del cantiere, una funzione di alta vigilanza e che quindi allo stesso spetta
di impartire disposizioni circa le modalità di esecuzione del piano la cui concreta applicazione rimane però affidata al datore di
lavoro ed agli altri soggetti obbligati che operano in cantiere. L'imputato ha sostenuto altresì nel ricorso di aver svolto con cura
tali compiti di alta vigilanza inerenti l'applicazione delle prescrizioni del piano né si poteva pretendere che egli fosse presente
ad ogni singola fase delle lavorazioni e controllasse direttamente le modalità di puntellamento per ogni singola stanza ove i
lavori si stavano svolgendo. L'imputato ha sostenuto inoltre di avere assolto ai propri compiti mediante visite di controllo in
cantiere e riunioni con l'impresa per cui perché si potesse ritenere sussistere una sua colpa si sarebbe dovuto verificare che, con
un maggior numero di riunioni o di visite di controllo, l'infortunio non si sarebbe verificato. Ha precisato poi in particolare che
la lavorazione da parte dell'operaio infortunato aveva avuto inizio poco prima dell'incidente per cui alla luce del principio
secondo cui al coordinatore spettano compiti di alta vigilanza ma non è tenuto, come gli stessi giudici di merito avevano
riconosciuto, ad una presenza continua in cantiere, l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 non
avrebbe in ogni caso consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate poi nell'evento. Analoghe
considerazioni l'imputato ha svolte nel ricorso con riguardo al dovere di vigilanza, anche alla luce di quanto emerso circa la
frequenza della sua presenza in cantiere, sempre rapportata agli obblighi di alta vigilanza che spettano al coordinatore.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La stessa ha innanzitutto osservato riguardo ad uno dei temi
proposti nel ricorso, che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro nell'ambito di attività lavorative svolte in
un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che
organizza e gestisce l'esecuzione dell'opera, ma che coinvolgono diverse figure professionali, tra le quali, oltre al committente,
vi è certamente il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori. A tale figura professionale, ha proseguito la
Sez. IV, l'art. 5 del D, Lgs. n. 494/1996, trasfuso nella D. Lgs. n. 81/2008, ha attribuito precisi compiti ed obblighi, che lo
individuano quale titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti
destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stato attribuito, tra gli
altri, ha ribadito la Sez. IV, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di
assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della
tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni del piano
di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
"Si tratta", ha proseguito la suprema Corte, "di un compito definito di 'alta vigilanza' che, seppur non necessariamente deve
implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le
lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori" ed è proprio ai doveri di
vigilanza che, secondo i giudici di merito, è venuto meno l'imputato laddove non ha adeguatamente verificato che i delicati
interventi di restauro del complesso si svolgessero nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni contenute
nello stesso piano di coordinamento, prescrizioni che prevedevano, prima di qualsiasi intervento sulla struttura muraria,
l'esecuzione di precise opere di puntellamelo delle parti interessate ai lavori che nella circostanza si sono rilevate di fatto
insufficienti o addirittura del tutto assenti.
Il mancato rispetto nel caso in esame di elementari ma essenziali norme di sicurezza che avevano provocato il crollo parziale
della struttura ed il ferimento del lavoratore è stato legittimamente attribuito, secondo la suprema Corte, anche alla violazione,
da parte dell'imputato, dei suoi doveri di vigilanza che, in vista della delicatezza dei lavori che si dovevano eseguire, era tenuto
alla preventiva verifica, prima che si iniziassero le opere di demolizione, dello scrupoloso rispetto delle modalità di intervento
previste nel piano di sicurezza e tra tutte, principalmente, quelle che richiedevano il puntellamento delle parti a rischio di crollo.
Né è valso ad escludere o anche solo a ridimensionare le responsabilità dell'imputato, ha proseguito la Sez. IV, il fatto che lo
stesso si recava di frequente nel cantiere, laddove si consideri che tale presenza avrebbe dovuto esser anche diretta alla verifica
del rispetto, da parte dei responsabili delle imprese, delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza. Anzi proprio la presenza
frequente in cantiere avrebbe dovuto porre il coordinatore nelle migliori condizioni per approfondire le questioni concernenti i
temi della sicurezza, non solo attraverso riunioni tra i diversi soggetti interessati, ma anche attraverso la diretta verifica del
rispetto delle relative prescrizioni, specie di quelle dirette ad evitare i rischi più gravi legati all'esecuzione delle opere appaltate,
come quelle concernenti, appunto, il puntellamento delle strutture murarie oggetto dell'intervento di restauro. Né l'imputato, ha
ribadito la Corte di Cassazione, poteva lasciare all'appaltatore l'esclusiva responsabilità di una corretta esecuzione delle opere
prevenzionali in quanto, al contrario, la posizione di coordinatore per la sicurezza gli imponeva di accertarsi direttamente e
costantemente, fin dalla fase iniziale dei lavori di demolizione, che fossero esattamente osservate le modalità d'intervento
previste nel piano, dovendosi intendere il concetto, richiamato nel ricorso, di "alta vigilanza", non in termini di disimpegno del
Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 2/3
coordinatore rispetto ai doveri di controllo che la legge gli attribuisce e di rimbalzo verso altre figure professionali, bensì di
pieno coinvolgimento negli stessi, non in sovrapposizione, ma in aggiunta agli altri soggetti ai quali la legge attribuisce
specifiche posizioni di garanzia.
È vero, ha così proseguito la suprema Corte, richiamando un'altra sentenza della stessa Corte (Cass. n. 18149 - 2010) "che
diverso è il ruolo che la legge attribuisce al coordinatore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro delle imprese
esecutrici dei lavori e che quello del coordinatore è indicato come 'funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative,
che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)', ma è altresì vero che la stessa sentenza
richiamata, dopo le riportate premesse, ha chiarito che per accertare se l'evento illecito coinvolga anche la responsabilità del
coordinatore, occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio. Occorre, cioè accertare se si
tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di
controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva,
di base, della lavorazione, ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza".
Orbene non vi è dubbio, ha tenuto ancora a precisare la Sez. IV, che l'infortunio patito dal lavoratore nei termini nei quali è
stato descritto dai giudici del merito, non è stato contingenza estemporanea scaturita dallo svolgersi dei lavori, bensì
conseguenza dell'impropria configurazione delle modalità d'intervento nell'esecuzione degli stessi; ciò che riconduce
l'evento nello specifico ambito con riguardo al quale devono esercitarsi i compiti di controllo e di 'alta vigilanza' attribuiti al
coordinatore.
Infondate, quindi, sono state ritenute alla stregua di quanto appena osservato, anche le censure proposte nel ricorso
dall'imputato con riguardo al tema del nesso causale, essendo del tutto evidente che "se l'imputato avesse svolto i propri compiti
di vigilanza e di controllo in maniera adeguata, l'incidente non si sarebbe verificato. Egli, invero, avrebbe potuto subito
intervenire e pretendere dai responsabili del cantiere la predisposizione delle più corrette modalità di esecuzione dei lavori,
rispettose delle prescrizioni di sicurezza, ovvero giungere alla sospensione dei lavori, atteso l'evidente pericolo di crollo al
quale le scorrette modalità di esecuzione esponevano i lavoratori".
"Poco conta, peraltro", ha così concluso la suprema Corte, "il momento in cui sono iniziati i lavori nei locali ove il crollo si è
verificato. Compito dell'imputato era anche quello di prevenire i tempi delle lavorazioni, di coordinare la propria presenza con
l'avvio degli stessi, per porsi nelle condizioni di verificare preventivamente la corretta esecuzione degli interventi preparatori,
e dunque di puntellamento delle parti murarie a rischio di crolli, prima che si fosse dato inizio ai lavori di demolizione delle
parti oggetto degli interventi di ristrutturazione".
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014 - Ric. B. G. - Il compito del CSE nel cantiere edile è di alta
vigilanza che, seppure non implicando necessariamente una sua continua presenza, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e
scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto nel cantiere.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
<- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate ->
Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 3/3

More Related Content

What's hot

144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...http://www.studioingvolpi.it
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...http://www.studioingvolpi.it
 
297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse
297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse
297 corte di cassazione direttore di cantiere - csehttp://www.studioingvolpi.it
 
376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
376   la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri376   la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantierihttp://www.studioingvolpi.it
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’eventohttp://www.studioingvolpi.it
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabilehttp://www.studioingvolpi.it
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...http://www.studioingvolpi.it
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamentohttp://www.studioingvolpi.it
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...http://www.studioingvolpi.it
 
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortalehttp://www.studioingvolpi.it
 
10 sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...
10   sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...10   sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...
10 sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...http://www.studioingvolpi.it
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...http://www.studioingvolpi.it
 
34 dpl modena responsabilità penale del direttore dei lavori
34   dpl modena  responsabilità penale del direttore dei lavori34   dpl modena  responsabilità penale del direttore dei lavori
34 dpl modena responsabilità penale del direttore dei lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a normahttp://www.studioingvolpi.it
 

What's hot (19)

144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse
297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse
297 corte di cassazione direttore di cantiere - cse
 
19 sentenza 7 novembre 2013
19    sentenza 7 novembre 201319    sentenza 7 novembre 2013
19 sentenza 7 novembre 2013
 
376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
376   la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri376   la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
 
164 obbligjhi vigilanza cse
164   obbligjhi vigilanza cse164   obbligjhi vigilanza cse
164 obbligjhi vigilanza cse
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
 
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
 
10 sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...
10   sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...10   sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...
10 sentenza cassazione responsabilità subappalto e mancata partecipazione a...
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
News SSL 50 2015
News SSL 50 2015News SSL 50 2015
News SSL 50 2015
 
34 dpl modena responsabilità penale del direttore dei lavori
34   dpl modena  responsabilità penale del direttore dei lavori34   dpl modena  responsabilità penale del direttore dei lavori
34 dpl modena responsabilità penale del direttore dei lavori
 
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma364   la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
364 la responsabilità del datore per l’uso di una scala non a norma
 

Viewers also liked (8)

Atoms and the periodic table
Atoms and the periodic tableAtoms and the periodic table
Atoms and the periodic table
 
01 come-migliorare-ancora-la-sicurezza-in-azienda
01   come-migliorare-ancora-la-sicurezza-in-azienda01   come-migliorare-ancora-la-sicurezza-in-azienda
01 come-migliorare-ancora-la-sicurezza-in-azienda
 
182 2015 mlg-125_15
182   2015   mlg-125_15182   2015   mlg-125_15
182 2015 mlg-125_15
 
91 decreto 1819 del 05 03-2014 linee guida per l'utilizzo di scale portatili ...
91 decreto 1819 del 05 03-2014 linee guida per l'utilizzo di scale portatili ...91 decreto 1819 del 05 03-2014 linee guida per l'utilizzo di scale portatili ...
91 decreto 1819 del 05 03-2014 linee guida per l'utilizzo di scale portatili ...
 
410 microimpresa
410   microimpresa410   microimpresa
410 microimpresa
 
Image editing
Image editingImage editing
Image editing
 
Abaka 24 06-2013
Abaka 24 06-2013Abaka 24 06-2013
Abaka 24 06-2013
 
05 2017 analisi il nodo del rapporto tra committenti imprese e appaltatori
05   2017    analisi il nodo del rapporto tra committenti imprese e appaltatori05   2017    analisi il nodo del rapporto tra committenti imprese e appaltatori
05 2017 analisi il nodo del rapporto tra committenti imprese e appaltatori
 

Similar to 177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori

308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...http://www.studioingvolpi.it
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltatihttp://www.studioingvolpi.it
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...http://www.studioingvolpi.it
 
219 sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...
219   sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...219   sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...
219 sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...http://www.studioingvolpi.it
 
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavorihttp://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazionehttp://www.studioingvolpi.it
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesOmar Interdonato
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...http://www.studioingvolpi.it
 

Similar to 177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori (17)

343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
 
219 sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...
219   sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...219   sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...
219 sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavora...
 
03 sentenza responsabilità preposto
03   sentenza responsabilità preposto03   sentenza responsabilità preposto
03 sentenza responsabilità preposto
 
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori144   sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
144 sul comportamento del cse nel caso di mancata sospensione dei lavori
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
03 consulente preposto di fatto
03   consulente preposto di fatto03   consulente preposto di fatto
03 consulente preposto di fatto
 
02 sentenza sicurezza autocertificazione
02   sentenza sicurezza autocertificazione02   sentenza sicurezza autocertificazione
02 sentenza sicurezza autocertificazione
 
316 responsabilità di un cse
316   responsabilità di un cse316   responsabilità di un cse
316 responsabilità di un cse
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
 
236 2015 verifica idoneita imprese
236   2015  verifica idoneita imprese236   2015  verifica idoneita imprese
236 2015 verifica idoneita imprese
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
 
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...231   imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
231 imprudenza del lavoratore e infortunio mortale è rarissimo che la condo...
 

More from http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologiahttp://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniturehttp://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolasticihttp://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...http://www.studioingvolpi.it
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzionehttp://www.studioingvolpi.it
 

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 

Recently uploaded

TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptx
TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptxTeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptx
TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptxteccarellilorenzo
 
Educazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpointEducazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpointpalestiniaurora
 
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxmagia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxpalestiniaurora
 
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024IISGiovanniVallePado
 
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdf
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdfTeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdf
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdfteccarellilorenzo
 
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptx
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptxpresentazione varietà allotropiche del carbonio.pptx
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptxmichelacaporale12345
 
Presentazione tre geni della tecnologia informatica
Presentazione tre geni della tecnologia informaticaPresentazione tre geni della tecnologia informatica
Presentazione tre geni della tecnologia informaticanico07fusco
 
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAP
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAPa scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAP
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAPDamiano Orru
 
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptx
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptxStoria-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptx
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptxteccarellilorenzo
 
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptx
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptxPancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptx
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptxpalestiniaurora
 
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docx
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docxPalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docx
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docxpalestiniaurora
 
Gli isotopi scienze naturale seconda pres
Gli isotopi scienze naturale seconda presGli isotopi scienze naturale seconda pres
Gli isotopi scienze naturale seconda prespalestiniaurora
 
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...Nguyen Thanh Tu Collection
 
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxmagia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxpalestiniaurora
 
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docx
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docxLe forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docx
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docxpalestiniaurora
 
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptx
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptxAdducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptx
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptxsasaselvatico
 
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptx
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptxPancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptx
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptxpalestiniaurora
 
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opereUna breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opereMarco Chizzali
 
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptx
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptxPalestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptx
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptxpalestiniaurora
 
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docx
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docxPancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docx
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docxpalestiniaurora
 

Recently uploaded (20)

TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptx
TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptxTeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptx
TeccarelliLorenzo-PrimadiSteveJobselasuaconcorrenza.pptx
 
Educazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpointEducazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpoint
 
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxmagia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
 
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
 
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdf
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdfTeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdf
TeccarelliLorenzo-Mitodella.cavernaa.pdf
 
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptx
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptxpresentazione varietà allotropiche del carbonio.pptx
presentazione varietà allotropiche del carbonio.pptx
 
Presentazione tre geni della tecnologia informatica
Presentazione tre geni della tecnologia informaticaPresentazione tre geni della tecnologia informatica
Presentazione tre geni della tecnologia informatica
 
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAP
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAPa scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAP
a scuola di biblioVerifica: come utilizzare il test TRAAP
 
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptx
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptxStoria-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptx
Storia-CarloMagno-TeccarelliLorenzo.pptx
 
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptx
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptxPancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptx
Pancia Asia-La vita di Steve Jobs-Adriano Olivetti-Bill Gates.pptx
 
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docx
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docxPalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docx
PalestiniAurora-la conoscenzatestoita.docx
 
Gli isotopi scienze naturale seconda pres
Gli isotopi scienze naturale seconda presGli isotopi scienze naturale seconda pres
Gli isotopi scienze naturale seconda pres
 
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...
CHIẾN THẮNG KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN - PHAN THẾ HOÀI (36...
 
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptxmagia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
magia, stregoneria, inquisizione e medicina.pptx
 
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docx
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docxLe forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docx
Le forme allotropiche del C-Palestini e Pancia.docx
 
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptx
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptxAdducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptx
Adducchio.Samuel-Steve_Jobs.ppppppppppptx
 
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptx
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptxPancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptx
Pancia Asia-Pelusi Sara-La pittura romana - Copia (1).pptx
 
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opereUna breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
 
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptx
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptxPalestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptx
Palestini Aurora-Steve Jobs,Olivetti e Gates.pptx
 
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docx
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docxPancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docx
Pancia Asia_relazione laboratorio(forza d'attrito).docx
 

177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori

  • 1. Anno 16 - numero 3305 di lunedì 28 aprile 2014 Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Il compito del CSE nel cantiere edile è di alta vigilanza e, anche senza una sua continua presenza, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto nel cantiere. A cura di G. Porreca. Pubblicità Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014 - Ric. B. G. Commento Utili elementi fornisce questa sentenza della Corte di Cassazione per risolvere uno dei problemi più discussi nei cantieri temporanei o mobili, ma anche nei convegni e seminari e soprattutto nei Tribunali durante lo svolgimento dei procedimenti giudiziari per eventi infortunistici o a seguito di contestazioni di reati contravvenzionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e cioè quello riguardante la individuazione dei limiti di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra imprenditori e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. La Corte suprema si è espressa in merito sostenendo che per accertare se un evento infortunistico coinvolge anche la responsabilità del coordinatore occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio stesso e cioè occorre accertare se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori e come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto oppure se l'evento stesso invece sia riconducibile alla configurazione complessiva e di base della lavorazione, ambito nel quale è attribuito al coordinatore il compito di un'alta vigilanza. Pubblicità Sicurezza sul lavoro - Coordinatore per la sicurezza - Aggiornamento 40 ore Modello di corso su Slide in formato PowerPoint per formatori sulla sicurezza Il fatto e l'iter giudiziario Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello, ha condannato il datore di lavoro di un'impresa ed il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori perché ritenuti colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice. L'infortunio si era verificato, in particolare, durante dei lavori di ristrutturazione di un convento, all'interno di una stanza posta al primo piano del complesso ed era stato causato dallo sprofondamento, a causa del peso di una trave-cornice in mattoni, posizionata sulla parete divisoria della predetta stanza con il corridoio, sprofondamento che aveva provocato il distacco della cornice che è andata a colpire il lavoratore infortunato. I giudici del merito avevano ritenuto pacificamente accertato che l'incidente si fosse verificato a causa del mancato rispetto delle disposizioni, contenute nel PSC, concernenti il puntellamelo dei locali ove si svolgevano le opere appaltate per cui avevano ritenuto che il luogo di lavoro non era stato messo in sicurezza. Secondo gli stessi pertanto era stato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che aveva omesso di verificare che fossero state concretamente rispettate le disposizioni contenute nel piano sicurezza ed attuate le relative opere di puntellamento delle pareti. Il ricorso in Cassazione e le motivazioni Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 1/3
  • 2. Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello il coordinatore per l'esecuzione ha ricorso in cassazione sostenendo che tale figura professionale deve svolgere, nell'ambito del cantiere, una funzione di alta vigilanza e che quindi allo stesso spetta di impartire disposizioni circa le modalità di esecuzione del piano la cui concreta applicazione rimane però affidata al datore di lavoro ed agli altri soggetti obbligati che operano in cantiere. L'imputato ha sostenuto altresì nel ricorso di aver svolto con cura tali compiti di alta vigilanza inerenti l'applicazione delle prescrizioni del piano né si poteva pretendere che egli fosse presente ad ogni singola fase delle lavorazioni e controllasse direttamente le modalità di puntellamento per ogni singola stanza ove i lavori si stavano svolgendo. L'imputato ha sostenuto inoltre di avere assolto ai propri compiti mediante visite di controllo in cantiere e riunioni con l'impresa per cui perché si potesse ritenere sussistere una sua colpa si sarebbe dovuto verificare che, con un maggior numero di riunioni o di visite di controllo, l'infortunio non si sarebbe verificato. Ha precisato poi in particolare che la lavorazione da parte dell'operaio infortunato aveva avuto inizio poco prima dell'incidente per cui alla luce del principio secondo cui al coordinatore spettano compiti di alta vigilanza ma non è tenuto, come gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto, ad una presenza continua in cantiere, l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 non avrebbe in ogni caso consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate poi nell'evento. Analoghe considerazioni l'imputato ha svolte nel ricorso con riguardo al dovere di vigilanza, anche alla luce di quanto emerso circa la frequenza della sua presenza in cantiere, sempre rapportata agli obblighi di alta vigilanza che spettano al coordinatore. Le decisioni della Corte di Cassazione Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La stessa ha innanzitutto osservato riguardo ad uno dei temi proposti nel ricorso, che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro nell'ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l'esecuzione dell'opera, ma che coinvolgono diverse figure professionali, tra le quali, oltre al committente, vi è certamente il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori. A tale figura professionale, ha proseguito la Sez. IV, l'art. 5 del D, Lgs. n. 494/1996, trasfuso nella D. Lgs. n. 81/2008, ha attribuito precisi compiti ed obblighi, che lo individuano quale titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stato attribuito, tra gli altri, ha ribadito la Sez. IV, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. "Si tratta", ha proseguito la suprema Corte, "di un compito definito di 'alta vigilanza' che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori" ed è proprio ai doveri di vigilanza che, secondo i giudici di merito, è venuto meno l'imputato laddove non ha adeguatamente verificato che i delicati interventi di restauro del complesso si svolgessero nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni contenute nello stesso piano di coordinamento, prescrizioni che prevedevano, prima di qualsiasi intervento sulla struttura muraria, l'esecuzione di precise opere di puntellamelo delle parti interessate ai lavori che nella circostanza si sono rilevate di fatto insufficienti o addirittura del tutto assenti. Il mancato rispetto nel caso in esame di elementari ma essenziali norme di sicurezza che avevano provocato il crollo parziale della struttura ed il ferimento del lavoratore è stato legittimamente attribuito, secondo la suprema Corte, anche alla violazione, da parte dell'imputato, dei suoi doveri di vigilanza che, in vista della delicatezza dei lavori che si dovevano eseguire, era tenuto alla preventiva verifica, prima che si iniziassero le opere di demolizione, dello scrupoloso rispetto delle modalità di intervento previste nel piano di sicurezza e tra tutte, principalmente, quelle che richiedevano il puntellamento delle parti a rischio di crollo. Né è valso ad escludere o anche solo a ridimensionare le responsabilità dell'imputato, ha proseguito la Sez. IV, il fatto che lo stesso si recava di frequente nel cantiere, laddove si consideri che tale presenza avrebbe dovuto esser anche diretta alla verifica del rispetto, da parte dei responsabili delle imprese, delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza. Anzi proprio la presenza frequente in cantiere avrebbe dovuto porre il coordinatore nelle migliori condizioni per approfondire le questioni concernenti i temi della sicurezza, non solo attraverso riunioni tra i diversi soggetti interessati, ma anche attraverso la diretta verifica del rispetto delle relative prescrizioni, specie di quelle dirette ad evitare i rischi più gravi legati all'esecuzione delle opere appaltate, come quelle concernenti, appunto, il puntellamento delle strutture murarie oggetto dell'intervento di restauro. Né l'imputato, ha ribadito la Corte di Cassazione, poteva lasciare all'appaltatore l'esclusiva responsabilità di una corretta esecuzione delle opere prevenzionali in quanto, al contrario, la posizione di coordinatore per la sicurezza gli imponeva di accertarsi direttamente e costantemente, fin dalla fase iniziale dei lavori di demolizione, che fossero esattamente osservate le modalità d'intervento previste nel piano, dovendosi intendere il concetto, richiamato nel ricorso, di "alta vigilanza", non in termini di disimpegno del Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 2/3
  • 3. coordinatore rispetto ai doveri di controllo che la legge gli attribuisce e di rimbalzo verso altre figure professionali, bensì di pieno coinvolgimento negli stessi, non in sovrapposizione, ma in aggiunta agli altri soggetti ai quali la legge attribuisce specifiche posizioni di garanzia. È vero, ha così proseguito la suprema Corte, richiamando un'altra sentenza della stessa Corte (Cass. n. 18149 - 2010) "che diverso è il ruolo che la legge attribuisce al coordinatore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori e che quello del coordinatore è indicato come 'funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)', ma è altresì vero che la stessa sentenza richiamata, dopo le riportate premesse, ha chiarito che per accertare se l'evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l'infortunio. Occorre, cioè accertare se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza". Orbene non vi è dubbio, ha tenuto ancora a precisare la Sez. IV, che l'infortunio patito dal lavoratore nei termini nei quali è stato descritto dai giudici del merito, non è stato contingenza estemporanea scaturita dallo svolgersi dei lavori, bensì conseguenza dell'impropria configurazione delle modalità d'intervento nell'esecuzione degli stessi; ciò che riconduce l'evento nello specifico ambito con riguardo al quale devono esercitarsi i compiti di controllo e di 'alta vigilanza' attribuiti al coordinatore. Infondate, quindi, sono state ritenute alla stregua di quanto appena osservato, anche le censure proposte nel ricorso dall'imputato con riguardo al tema del nesso causale, essendo del tutto evidente che "se l'imputato avesse svolto i propri compiti di vigilanza e di controllo in maniera adeguata, l'incidente non si sarebbe verificato. Egli, invero, avrebbe potuto subito intervenire e pretendere dai responsabili del cantiere la predisposizione delle più corrette modalità di esecuzione dei lavori, rispettose delle prescrizioni di sicurezza, ovvero giungere alla sospensione dei lavori, atteso l'evidente pericolo di crollo al quale le scorrette modalità di esecuzione esponevano i lavoratori". "Poco conta, peraltro", ha così concluso la suprema Corte, "il momento in cui sono iniziati i lavori nei locali ove il crollo si è verificato. Compito dell'imputato era anche quello di prevenire i tempi delle lavorazioni, di coordinare la propria presenza con l'avvio degli stessi, per porsi nelle condizioni di verificare preventivamente la corretta esecuzione degli interventi preparatori, e dunque di puntellamento delle parti murarie a rischio di crolli, prima che si fosse dato inizio ai lavori di demolizione delle parti oggetto degli interventi di ristrutturazione". Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014 - Ric. B. G. - Il compito del CSE nel cantiere edile è di alta vigilanza che, seppure non implicando necessariamente una sua continua presenza, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto nel cantiere. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate -> Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori Stampa - Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori 3/3