SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Anno 15 - numero 3159 di lunedì 16 settembre 2013
Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del
committente
Al CSE non è assegnato solo il compito di organizzare il lavoro tra le varie imprese ma anche quello di vigilare sulla
corretta osservanza da parte delle stesse del PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro. Di Gerardo
Porreca.
Pubblicità
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 (u. p. 28 marzo 2013) - Pres. Bianchi ? Est. Dell'Utri ?
P.M. Iacoviello - Ric. P. G. e T. G.
Commento a cura di G. Porreca.
Richiama la Corte di Cassazione in questa sentenza quelle che sono le responsabilità sia del committente che del coordinatore
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per un infortunio occorso in un cantiere temporaneo o
mobile ad un lavoratore dipendente della ditta affidataria.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ribadisce la suprema Corte, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante
opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere. Al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, infatti, non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso
cantiere bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e
sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Allo stesso, infatti, spetta la
titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a
quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche,
Al committente, d'altro canto, prosegue la Corte di Cassazione, così come al responsabile dei lavori, è attribuito dalla legge un
compito di verifica non meramente formale bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia comprendente l'esecuzione
di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della
tutela della salute dei lavoratori, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti nella
materia specifica.
Pubblicità
Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs.
81/08)
Il caso
Il Tribunale ha condannato il legale responsabile di una società, committente di alcune opere edili, ed il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso nel cantiere per la realizzazione delle stesse alla pena di un mese e dieci
giorni di reclusione ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose gravi, reato commesso, con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore socio della società infortunatosi nel cantiere, per avere
colpevolmente omesso di compiere le azioni dagli stessi dovute al fine di impedire l'evento lesivo.
Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 1/3
In particolare al coordinatore per l'esecuzione (CSE) era stato contestato di non aver verificato, con opportune azioni di
coordinamento e di controllo, in violazione del D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza coordinamento (PSC) e dei piani operativi di
sicurezza ( POS) predisposti dalle imprese esecutrici medesime, non effettuando, nella duplice qualità richiamata, le necessarie
riunioni e i sopralluoghi nonché omettendo di vigilare sulla corretta gestione del cantiere e consentendo in particolare
l'esecuzione dei lavori nel vano ascensore all'interno del quale si era verificato l'infortunio del lavoratore precipitato, da
un'altezza superiore a due metri, da un precario piano di calpestio allestito sul montante orizzontale della struttura in ferro del
vano ascensore stesso. Al responsabile legale della società era stato, invece, contestato di non aver verificato l'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro impartite e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
La corte d'appello ha confermata integralmente la sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, ha concesso al
responsabile legale della società la sospensione condizionale della pena ed al coordinatore la non menzione della condanna nel
certificato penale.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Gli imputati, a mezzo di un comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Il coordinatore per l'esecuzione, in
particolare, ha contestata l'imputazione di non aver adempiuto al compito della reciproca informazione tra più imprese
simultaneamente operanti in un medesimo cantiere, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale pericolo emergenti in
caso di interferenze operative tra loro, non essendo tali interferenze esistenti nel caso particolare, atteso che l'infortunio occorso
al lavoratore era avvenuto nell'ambito di un'attività organizzata ed eseguita in via esclusiva dall'unica impresa operante in
cantiere. Lo stesso CSE ha inoltre lamentato che gli fosse stata riconosciuta una posizione di garanzia "diretta" a tutela
dell'incolumità dei "singoli" lavoratori essendo invece questa, secondo quanto indicato dalle norme di legge, a carico delle
imprese esecutori e dei lavoratori autonomi in quanto parte della complessa organizzazione del cantiere. Ha lamentato altresì
che fosse stata fatta una confusione operativa tra le figure del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il datore di lavoro
dovendosi ricondurre la tutela del singolo lavoratore in realtà all'ambito dei doveri di sorveglianza e di controllo diretto del
proprio datore di lavoro, se dipendente di un'impresa, ovvero di se stesso, in caso di lavoratore autonomo.
Il coordinatore, inoltre, ha censurata la sentenza impugnata per aver assegnato al coordinatore per la sicurezza compiti che allo
stesso non spettano, quale quello consistente in un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative,
e non già quello, configurabile su un diverso piano, avente a oggetto la generale configurazione delle lavorazioni e per avergli
altresì addebitata la colpa di non aver sospeso il cantiere non essendo state riscontrate nel caso in esame le condizioni di un
pericolo grave e imminente così come richiesto dalle disposizioni di legge. Non era stato tenuto in considerazione altresì,
secondo il CSE, il fatto che il piano realizzato all'interno del vano ascensore dal quale era precipitato il lavoratore era stato
predisposto dallo stesso due o tre giorni prima dell'infortunio con modalità del tutto difformi rispetto alle indicazioni del piano
di sicurezza e coordinamento, con la conseguenza che tale fatto (del tutto estraneo alla "generale configurazione delle
lavorazioni" quale parte integrante dei doveri di vigilanza del coordinatore) avrebbe dovuto essere riguardata, dai giudici del
merito, quale circostanza di carattere istantaneo e occasionale, dovuta all'imprudente comportamento e agli errori di valutazione
compiuti dal medesimo lavoratore infortunato. Non era inoltre stato tenuto conto, secondo lo stesso CSE, anche della sua
presenza assidua e costante in cantiere, come del resto attestato dalle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato in sede di
indagini preliminari.
Il responsabile legale della società, da parte sua, ha messo in evidenza, a sua difesa, che, in conformità all'insegnamento dettato
sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del committente va riferito alla generale configurazione delle
prescrizioni di sicurezza e non già alla singola contingente situazione di pericolo ed ai rischi specifici delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute infondate dalla Corte di Cassazione che ha pertanto rigettato i ricorsi e
confermate le condanne degli imputati. Per quanto riguarda il coordinatore la suprema Corte ha ribadito che l'imputato era a
conoscenza della realizzazione degli impalcati nel vano ascensore e che ciò lo avrebbe dovuto indurre a verificare la corretta
esecuzione dei piani di lavoro, da parte del lavoratore infortunato, senza delegare a quest'ultimo ogni incombente riferibile al
controllo della verifica della loro realizzazione in conformità alle norme antinfortunistiche.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, "in
tema di prevenzione antinfortunistica", ha sostenuto la Sez. IV, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato
esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di
vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione
Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 2/3
delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n.
32142/2011, Rv. 251177), spettando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di
garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari
delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e
comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte
le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla
concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il
controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez.
4, n. 46820/2011, Rv. 252139)".
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è pertanto tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza,
l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011), e tanto, in relazione a
ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Nel caso in esame in particolare, ha sostenuto la suprema Corte,
una volta venuto a conoscenza della necessità di procedere all'esecuzione di lavorazioni all'interno del vano ascensore ubicato
nel fabbricato in corso di costruzione il coordinatore avrebbe dovuto, in virtù della sua posizione funzionale, provvedere
all'immediata adozione di tutte le cautele concretamente necessarie a impedire che l'esecuzione di attività lavorative all'interno
del vano stesso potesse costituire un potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
Per quanto riguarda infine la posizione ed il ricorso del responsabile legale della società la suprema Corte ha sostenuto che "in
tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee
misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da
parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un
contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure
prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3, n. 1825/2008, Rv.
242345), con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi
corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n.
37840/2009, Rv. 245275)".
"Il committente (unitamente al responsabile dei lavori)", ha quindi concluso la Sez. IV, "è chiamato a verificare l'adempimento
da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione
delle procedure di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente (così come al responsabile dei lavori) è attribuito dalla
legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente
l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di
lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi
incombenti in detta materia".
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 (u. p. 28 marzo 2013) - Pres. Bianchi ? Est.
Dell'Utri ? P.M. Iacoviello - Ric. P. G. e T. G.. - Al CSE non è assegnato solo il compito di organizzare il lavoro tra le varie
imprese operanti in cantiere ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse del PSC e sulla
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
<- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate ->
Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 3/3

More Related Content

What's hot

87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...http://www.studioingvolpi.it
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’eventohttp://www.studioingvolpi.it
 
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobilehttp://www.studioingvolpi.it
 
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortalehttp://www.studioingvolpi.it
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...http://www.studioingvolpi.it
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabilehttp://www.studioingvolpi.it
 
Concorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunioConcorso nell'infortunio
Concorso nell'infortuniostudionatillo
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...http://www.studioingvolpi.it
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltatihttp://www.studioingvolpi.it
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...http://www.studioingvolpi.it
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...http://www.studioingvolpi.it
 
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...http://www.studioingvolpi.it
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazionehttp://www.studioingvolpi.it
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...http://www.studioingvolpi.it
 

What's hot (19)

87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile53   2017   le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
53 2017 le responsabilità del committente proprietario dell’immobile
 
316 responsabilità di un cse
316   responsabilità di un cse316   responsabilità di un cse
316 responsabilità di un cse
 
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale193   2016   pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
193 2016 pulizia delle vetrate esterne di una ditta e caduta mortale
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
 
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile340   rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
340 rischio specifico del committente l’appaltatore non è responsabile
 
224 rspp responsabilità - copia
224   rspp responsabilità - copia224   rspp responsabilità - copia
224 rspp responsabilità - copia
 
Concorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunioConcorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunio
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
 
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati208   11122017   sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
208 11122017 sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
 
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
 
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
 
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione40   2016   il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
40 2016 il consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di cassazione
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
 
03 consulente preposto di fatto
03   consulente preposto di fatto03   consulente preposto di fatto
03 consulente preposto di fatto
 

Viewers also liked

349 le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis
349  le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis349  le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis
349 le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolishttp://www.studioingvolpi.it
 
04 sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione
04   sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione04   sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione
04 sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazionehttp://www.studioingvolpi.it
 
QuickTips on Starting with LINKEDIN
QuickTips on Starting with LINKEDINQuickTips on Starting with LINKEDIN
QuickTips on Starting with LINKEDINSusan Schauer John
 
54 ch14replication2008
54 ch14replication200854 ch14replication2008
54 ch14replication2008sbarkanic
 
03 verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81
03   verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 8103   verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81
03 verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81http://www.studioingvolpi.it
 
47 ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria
47   ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria47   ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria
47 ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'ariahttp://www.studioingvolpi.it
 
195 2015 il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...
195   2015   il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...195   2015   il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...
195 2015 il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...http://www.studioingvolpi.it
 
52 apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi
52   apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi52   apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi
52 apprendistato nei circoli e negli impianti sportivihttp://www.studioingvolpi.it
 

Viewers also liked (20)

349 le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis
349  le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis349  le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis
349 le semplificazioni alla disciplina del durc – parte i - lippolis
 
04 sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione
04   sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione04   sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione
04 sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione
 
Dance mastheads
Dance mastheadsDance mastheads
Dance mastheads
 
QuickTips on Starting with LINKEDIN
QuickTips on Starting with LINKEDINQuickTips on Starting with LINKEDIN
QuickTips on Starting with LINKEDIN
 
54 ch14replication2008
54 ch14replication200854 ch14replication2008
54 ch14replication2008
 
03 verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81
03   verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 8103   verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81
03 verifiche periodiche confronto circolare ministero e decreto 81
 
28 negrello - protezione dei bordi-1
28   negrello - protezione dei bordi-128   negrello - protezione dei bordi-1
28 negrello - protezione dei bordi-1
 
182 2015 mlg-125_15
182   2015   mlg-125_15182   2015   mlg-125_15
182 2015 mlg-125_15
 
57 inail sgsl-231
57   inail sgsl-23157   inail sgsl-231
57 inail sgsl-231
 
02 formazione pregressa
02   formazione pregressa02   formazione pregressa
02 formazione pregressa
 
251 c 17-opuscoli_poster_140_allegato
251   c 17-opuscoli_poster_140_allegato251   c 17-opuscoli_poster_140_allegato
251 c 17-opuscoli_poster_140_allegato
 
03 schede sostanzepericolose
03   schede sostanzepericolose03   schede sostanzepericolose
03 schede sostanzepericolose
 
222 comunicato adolescenti-internet-indagine-def
222 comunicato adolescenti-internet-indagine-def222 comunicato adolescenti-internet-indagine-def
222 comunicato adolescenti-internet-indagine-def
 
47 ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria
47   ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria47   ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria
47 ambiente 12.000 morti l'anno in italia, un libro sui killer nell'aria
 
195 2015 il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...
195   2015   il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...195   2015   il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...
195 2015 il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arter...
 
52 apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi
52   apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi52   apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi
52 apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi
 
215 fa qprocedurestandardizzate3
215  fa qprocedurestandardizzate3215  fa qprocedurestandardizzate3
215 fa qprocedurestandardizzate3
 
347 miur rischio-stress_scuola
347  miur rischio-stress_scuola347  miur rischio-stress_scuola
347 miur rischio-stress_scuola
 
68 ucm 121711
68   ucm 12171168   ucm 121711
68 ucm 121711
 
Abaka 03 02-2014
Abaka 03 02-2014Abaka 03 02-2014
Abaka 03 02-2014
 

Similar to 309 cse posizione di garanzia

193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...http://www.studioingvolpi.it
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesOmar Interdonato
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...http://www.studioingvolpi.it
 
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezzahttp://www.studioingvolpi.it
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesihttp://www.studioingvolpi.it
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...http://www.studioingvolpi.it
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamentohttp://www.studioingvolpi.it
 
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...http://www.studioingvolpi.it
 

Similar to 309 cse posizione di garanzia (17)

193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
 
03 sentenza responsabilità preposto
03   sentenza responsabilità preposto03   sentenza responsabilità preposto
03 sentenza responsabilità preposto
 
343 sulla non responsabilita del cse
343   sulla non responsabilita del cse343   sulla non responsabilita del cse
343 sulla non responsabilita del cse
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
164 obbligjhi vigilanza cse
164   obbligjhi vigilanza cse164   obbligjhi vigilanza cse
164 obbligjhi vigilanza cse
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza80   sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
80 sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza
 
175 vigilanza datore di lavoro e delegato
175   vigilanza datore di lavoro e delegato175   vigilanza datore di lavoro e delegato
175 vigilanza datore di lavoro e delegato
 
41 vigilanza datore di lavoro e delegato
41   vigilanza datore di lavoro e delegato41   vigilanza datore di lavoro e delegato
41 vigilanza datore di lavoro e delegato
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
 
News SSL 13 2017
News SSL 13 2017News SSL 13 2017
News SSL 13 2017
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...115   responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
115 responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione ed inform...
 

More from http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologiahttp://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniturehttp://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolasticihttp://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...http://www.studioingvolpi.it
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzionehttp://www.studioingvolpi.it
 

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 

309 cse posizione di garanzia

  • 1. Anno 15 - numero 3159 di lunedì 16 settembre 2013 Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Al CSE non è assegnato solo il compito di organizzare il lavoro tra le varie imprese ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse del PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro. Di Gerardo Porreca. Pubblicità Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 (u. p. 28 marzo 2013) - Pres. Bianchi ? Est. Dell'Utri ? P.M. Iacoviello - Ric. P. G. e T. G. Commento a cura di G. Porreca. Richiama la Corte di Cassazione in questa sentenza quelle che sono le responsabilità sia del committente che del coordinatore in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per un infortunio occorso in un cantiere temporaneo o mobile ad un lavoratore dipendente della ditta affidataria. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ribadisce la suprema Corte, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, infatti, non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Allo stesso, infatti, spetta la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, Al committente, d'altro canto, prosegue la Corte di Cassazione, così come al responsabile dei lavori, è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti nella materia specifica. Pubblicità Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel cantiere edile Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08) Il caso Il Tribunale ha condannato il legale responsabile di una società, committente di alcune opere edili, ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso nel cantiere per la realizzazione delle stesse alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose gravi, reato commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore socio della società infortunatosi nel cantiere, per avere colpevolmente omesso di compiere le azioni dagli stessi dovute al fine di impedire l'evento lesivo. Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 1/3
  • 2. In particolare al coordinatore per l'esecuzione (CSE) era stato contestato di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, in violazione del D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza ( POS) predisposti dalle imprese esecutrici medesime, non effettuando, nella duplice qualità richiamata, le necessarie riunioni e i sopralluoghi nonché omettendo di vigilare sulla corretta gestione del cantiere e consentendo in particolare l'esecuzione dei lavori nel vano ascensore all'interno del quale si era verificato l'infortunio del lavoratore precipitato, da un'altezza superiore a due metri, da un precario piano di calpestio allestito sul montante orizzontale della struttura in ferro del vano ascensore stesso. Al responsabile legale della società era stato, invece, contestato di non aver verificato l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro impartite e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. La corte d'appello ha confermata integralmente la sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, ha concesso al responsabile legale della società la sospensione condizionale della pena ed al coordinatore la non menzione della condanna nel certificato penale. Il ricorso in Cassazione e le motivazioni Gli imputati, a mezzo di un comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Il coordinatore per l'esecuzione, in particolare, ha contestata l'imputazione di non aver adempiuto al compito della reciproca informazione tra più imprese simultaneamente operanti in un medesimo cantiere, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale pericolo emergenti in caso di interferenze operative tra loro, non essendo tali interferenze esistenti nel caso particolare, atteso che l'infortunio occorso al lavoratore era avvenuto nell'ambito di un'attività organizzata ed eseguita in via esclusiva dall'unica impresa operante in cantiere. Lo stesso CSE ha inoltre lamentato che gli fosse stata riconosciuta una posizione di garanzia "diretta" a tutela dell'incolumità dei "singoli" lavoratori essendo invece questa, secondo quanto indicato dalle norme di legge, a carico delle imprese esecutori e dei lavoratori autonomi in quanto parte della complessa organizzazione del cantiere. Ha lamentato altresì che fosse stata fatta una confusione operativa tra le figure del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il datore di lavoro dovendosi ricondurre la tutela del singolo lavoratore in realtà all'ambito dei doveri di sorveglianza e di controllo diretto del proprio datore di lavoro, se dipendente di un'impresa, ovvero di se stesso, in caso di lavoratore autonomo. Il coordinatore, inoltre, ha censurata la sentenza impugnata per aver assegnato al coordinatore per la sicurezza compiti che allo stesso non spettano, quale quello consistente in un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, e non già quello, configurabile su un diverso piano, avente a oggetto la generale configurazione delle lavorazioni e per avergli altresì addebitata la colpa di non aver sospeso il cantiere non essendo state riscontrate nel caso in esame le condizioni di un pericolo grave e imminente così come richiesto dalle disposizioni di legge. Non era stato tenuto in considerazione altresì, secondo il CSE, il fatto che il piano realizzato all'interno del vano ascensore dal quale era precipitato il lavoratore era stato predisposto dallo stesso due o tre giorni prima dell'infortunio con modalità del tutto difformi rispetto alle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, con la conseguenza che tale fatto (del tutto estraneo alla "generale configurazione delle lavorazioni" quale parte integrante dei doveri di vigilanza del coordinatore) avrebbe dovuto essere riguardata, dai giudici del merito, quale circostanza di carattere istantaneo e occasionale, dovuta all'imprudente comportamento e agli errori di valutazione compiuti dal medesimo lavoratore infortunato. Non era inoltre stato tenuto conto, secondo lo stesso CSE, anche della sua presenza assidua e costante in cantiere, come del resto attestato dalle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato in sede di indagini preliminari. Il responsabile legale della società, da parte sua, ha messo in evidenza, a sua difesa, che, in conformità all'insegnamento dettato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del committente va riferito alla generale configurazione delle prescrizioni di sicurezza e non già alla singola contingente situazione di pericolo ed ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Le decisioni della Corte di Cassazione Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute infondate dalla Corte di Cassazione che ha pertanto rigettato i ricorsi e confermate le condanne degli imputati. Per quanto riguarda il coordinatore la suprema Corte ha ribadito che l'imputato era a conoscenza della realizzazione degli impalcati nel vano ascensore e che ciò lo avrebbe dovuto indurre a verificare la corretta esecuzione dei piani di lavoro, da parte del lavoratore infortunato, senza delegare a quest'ultimo ogni incombente riferibile al controllo della verifica della loro realizzazione in conformità alle norme antinfortunistiche. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, "in tema di prevenzione antinfortunistica", ha sostenuto la Sez. IV, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 2/3
  • 3. delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv. 252139)". Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è pertanto tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Nel caso in esame in particolare, ha sostenuto la suprema Corte, una volta venuto a conoscenza della necessità di procedere all'esecuzione di lavorazioni all'interno del vano ascensore ubicato nel fabbricato in corso di costruzione il coordinatore avrebbe dovuto, in virtù della sua posizione funzionale, provvedere all'immediata adozione di tutte le cautele concretamente necessarie a impedire che l'esecuzione di attività lavorative all'interno del vano stesso potesse costituire un potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Per quanto riguarda infine la posizione ed il ricorso del responsabile legale della società la suprema Corte ha sostenuto che "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3, n. 1825/2008, Rv. 242345), con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n. 37840/2009, Rv. 245275)". "Il committente (unitamente al responsabile dei lavori)", ha quindi concluso la Sez. IV, "è chiamato a verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente (così come al responsabile dei lavori) è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia". Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 (u. p. 28 marzo 2013) - Pres. Bianchi ? Est. Dell'Utri ? P.M. Iacoviello - Ric. P. G. e T. G.. - Al CSE non è assegnato solo il compito di organizzare il lavoro tra le varie imprese operanti in cantiere ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse del PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate -> Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente Stampa - Sull'autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente 3/3