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Allegato XVII
Vorrei in questa sede provare ad esaminare il riferimento normativo allargando la
visione, esplorando quelli che sono i molteplici aspetti che in qualche modo possono
creare delle difficoltà e rendere assai complicato il delicato compito della verifica
dell’idoneità tecnico professionale degli installatori ai sensi, appunto, dell’Allegato
XVII al T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Insomma, vedere come passare dal dire al fare.
La domanda è: che cosa succede quando prendo la norma e la applico (o meglio, cerco
di applicarla) al caso specifico? Come mi devo comportare quando addirittura non
riesco a trovare il riferimento normativo?
Ci troviamo a esaminare delle zone grigie, dove la normativa non pare chiarissima, o
quantomeno si presta ad interpretazioni discostanti, e qui purtroppo la legislazione
sulla sicurezza cantieri non ci aiuta, o quantomeno non è sufficiente per risolvere e
chiarire.
Quali possono essere, dunque, le difficoltà sulla concretezza dell’applicazione della
norma?
Inizierei quindi da un breve riepilogo del disposto normativo.
La norma in questione (l’Allegato XVII) la conosciamo bene senz’altro tutti, ma ritengo
che ne sia utile una rilettura puntuale per analizzare a fondo di cosa veramente si
tratti, per poter giungere a una chiarezza sulla effettiva sostanza degli adempimenti
necessari ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
Questo perché tale verifica non sia erroneamente limitata ad un mero controllo
formale e burocratico, ma assuma quei contenuti sostanziali in grado di garantire in
primo luogo il Committente, e poi via via tutte le figure coinvolte, e soprattutto che
dia certezze sulla qualità del lavoro che ci si appresta a commissionare.
SLIDE 2
Dunque, l’Allegato XVII impone che le imprese esecutrici, nonché le imprese
affidatarie (al comma 1), i lavoratori autonomi (comma 2), i sub-appaltatori (comma
3) esibiscano al Committente o al Responsabile dei Lavori :
a) L’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con oggetto
sociale inerente alla tipologia di appalto….
Ma sulla base di quali dati oggettivi il Committente può capire, verificare, valutare
questo aspetto direi fondamentale della compatibilità alla tipologia dell’appalto,
quando NON ESISTE un codice ATECO corrispondente alla posa delle linee vita?
Tra i codici che potrò riscontrare sulle visure camerali delle imprese troverò un
codice ATECO 41.20 (relativo alla costruzione di edifici residenziali e non
residenziali), oppure posso trovare un codice 43.29 (altri lavori di costruzione ed
installazione, che può voler dire tutto o nulla…), fino ad arrivare al codice ATECO
43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili)…. Quando va bene rilevo il codice
43.91 che è relativo alla realizzazione di coperture, che almeno dovrebbe
rassicurarmi sul fatto che l’impresa abitualmente lavori in quota).
Ma sarebbe certamente – a mio avviso – utile, per il Committente, avere un
parametro, un paragone, oggettivo e terzo, che lo possa indirizzare, e sto
pensando, ammesso e non concesso che la Camera di Commercio ritenga sia utile,
ad un codice ATECO specifico relativo alla posa delle linee vita.
SLIDE 3
Ritorniamo al disposto normativo :
al punto b) del 1° comma è chiarito che le imprese debbano esibire il Documento
di Valutazione dei Rischi, il D.V.R.,
L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di
sicurezza, è strettamente connessa alla sicurezza sul lavoro, infatti (secondo
l’articolo 26 del Testo Unico) il Committente è corresponsabile con l’Appaltatore
per la violazione delle norme antinfortunistiche, e questo è un principio di diritto
elaborato più volte dalla Cassazione in varie sentenze.
Viene inoltre ripreso il concetto, e richiamato, dal punto d) del comma 1, che
impone all’impresa di esibire una dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Testo Unico.
Ricordo che l’articolo 14 prevede l’adozione di provvedimenti sospensivi anche in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 del Testo Unico sono riferiti anche al datore
di lavoro dell’impresa affidataria, come ci viene indicato dall’articolo 97,
richiamato dal comma 01 dell’Allegato XVII
ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure idonee a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le
quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere
“in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Questo implica una regola di diligenza e prudenza in quanto il Committente è
penalmente responsabile in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza sul
lavoro.
Ricordo che, a corredo del Documento di Valutazione dei Rischi, vi deve
obbligatoriamente essere specifica documentazione attestante la conformità di
macchine, attrezzature e opere provvisionali, l’ elenco dei dispositivi di protezione
individuali forniti ai lavoratori, la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competente, il nominativo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli attestati inerenti la formazione
delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81/2008,
oltre all’ elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità
sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008
L’allegato XVII richiede, inoltre, che l’impresa fornisca il Documento Unico di
Regolarità Contributiva, documento fondamentale per attestare che l’impresa
svolga il suo lavoro in maniera regolare e che i suoi dipendenti siano tutelati dal
punto di vista contributivo e della sicurezza sul lavoro.
SLIDE 4
Per idoneità tecnico-professionale si intende l'essenziale procedura di verifica
delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute e
dimostrate dalle imprese e lavoratori autonomi selezionati, in merito alle
specifiche lavorazioni da effettuare.
In tema di appalto, sussiste la responsabilità del Committente per “culpa in
eligendo” nel caso in cui egli abbia affidato l’esecuzione dell’opera – o del servizio
– ad un’impresa priva di mezzi e di capacità.
Il Committente ha sempre la responsabilità di un affidamento, è tenuto a verificare
l’idoneità tecnica a “saper fare”
E relativamente ai lavori sulle coperture, il comma 9 dell’articolo 90 del Testo
Unico dice che il Committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica
impresa o a un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità tecnico-professionale in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato
XVII.
Mi viene da pensare che la frase specifica in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare sia stata appositamente inserita per ribadire il concetto che la verifica non
debba essere solamente un adempimento formale del disposto dell’Allegato XVII,
ma bensì un accertarsi che l’impresa sappia fare, che abbia le competenze, le
conoscenze, i mezzi, l’abilità e la capacità di eseguire il lavoro a regola d’arte.
Il legislatore ci invita fortemente alla verifica sostanziale, a quella concretezza a cui
peraltro già ci richiama nell’Allegato XV
E’ quindi opportuno, nonché veramente necessario approfondire, ampliare il
concetto arrivando proprio ad una verifica sostanziale.
Un ruolo attivo nella verifica lo assume anche il Coordinatore per la Sicurezza, che
si trova in cantiere a controllare la fase della posa della linea vita, e che magari –
vedendo l’impresa all’opera – venga colto da forti dubbi circa la competenza e la
capacità tecnica dell’installatore….
Ma anche i progettisti entrano in gioco : andiamo a ripescare l’articolo 22 del Testo
Unico, e vedremo che – anche se tratta degli obblighi dei progettisti dei luoghi di
lavoro – andando alla sostanza della norma, ci viene fornita un’indicazione precisa,
una direzione chiara circa quella che è la responsabilità dei progettisti al rispetto
delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il progettista è, in fondo, il primo consulente qualificato che il Committente
incontra, quello di cui si fida, e da cui si aspetta – ovviamente – il massimo apporto
dal punto di vista dell’indirizzo verso cui operare le scelte.
SLIDE 5
Ad oggi NON ESISTE alcun obbligo normativo di possedere un attestato di qualifica
di installatore, non esistono corsi generali né protocolli stabiliti da organi
competenti autorizzati.
NON ESISTE un elenco specialistico dei posatori delle linee vita.
Questo rende difficile accertare la professionalità e la competenza
dell’installatore, che può dimostrarla magari con un curriculum di esperienze
precedenti.
I fabbricanti sono tenuti a fornire dettagliate procedure di montaggio (o protocolli)
che dovranno essere documentate ed allegate all’elaborato tecnico della
copertura.
L’installatore di linee vita è tenuto a rilasciare, al termine dell’installazione, la
dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiara di aver eseguito il lavoro
a regola d’arte, che l’installazione è stata eseguita secondo le indicazioni del
fabbricante e del professionista che ha elaborato la verifica degli elementi di
fissaggio e la resistenza della struttura.
SLIDE 6
Va da sé che un installatore qualificato sia colui che possiede i requisiti generali
richiesti per i lavori sulle coperture, e che abbia – inoltre – acquisito un attestato
di installatore qualificato rilasciato da un fabbricante previo corso di
specializzazione, quei corsi che le case madri, le produttrici delle linee vita
organizzano.
L’importanza di aver seguito un corso di formazione risiede in primo luogo nel fatto
che permette all’installatore di dimostrare la propria competenza, e in secondo
luogo nella maggiore conoscenza che sarà utile all’installatore per apprendere le
particolarità di montaggio dei prodotti di cui dovrà certificare l’installazione,
assumendosi la responsabilità in caso di incidente.
L’avvenuta formazione tutela il Committente sulla qualità della posa della linea
vita, e sull’aspetto fondamentale che tale posa avvenga in sicurezza.
L’interpello n. 13/2014, in risposta a quali modalità debba adottare il Committente
per valutare la capacità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, chiarisce
che le modalità variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese
affidatarie o anche imprese esecutrici… è importante chiarire, definire, chi
materialmente si occuperà della posa della linea vita, perché è sul suo POS che
dovremo trovare gli elementi oggettivi che ci permettono – di fatto – la verifica
dell’idoneità tecnico-professionale.
La capacità tecnica dell’impresa la posso vedere, la posso verificare, posso toccarla
con mano analizzando il POS : un POS realizzato bene, che non sia (di nuovo, anche
qui) un mero adempimento formale, ma che contenga veramente la sostanza di
ciò che l’impresa si appresta a fare in cantiere, ci fa senz’altro capire la validità
tecnica di chi si sta preparando a installare la linea vita.
Il POS è il dettaglio esecutivo del PSC, mi dà chiare indicazioni sulla capacità tecnica
dell’impresa, sul rispetto degli adempimenti formali e sul possesso di attestati.
Colleghi, questi POS sono una importante carta da giocare, non accontentiamoci
di POS generici, dobbiamo avere la fermezza di controllare questi POS e
nell’eventualità che siano dei documenti fatti male dobbiamo rimandarli indietro
e farci riconsegnare qualcosa di decente.
SLIDE 7
Per quanto riguarda l’aspetto legato ai lavoratori autonomi, ma sarà poi vero che
chi mi si propone per posare una linea vita è un lavoratore autonomo? Che ha
possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale da cui sia
possibile evincere un’effettiva piena ed autonoma capacità organizzativa e
realizzativa delle opere da realizzare? O si tratterà magari di aggregati? o di
imprese di fatto? e che quindi con due aggregati ci ritroviamo a ricadere
nell’ambito di quella circolare 16/2012 che contiene le indicazioni operative per il
personale ispettivo?
Tuttavia aprirei una parentesi sugli obblighi a carico dei lavoratori autonomi,
perché secondo voi, un mero elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in
dotazione, e la documentazione relativa alla conformità di macchine, attrezzature
ed opere professionali, quali dati oggettivi forniscono circa il rispetto delle norme
antinfortunistiche?
Quali garanzie, se il lavoratore autonomo (ai sensi dell’articolo 21 del Testo Unico)
ha solamente la facoltà e non l’obbligo di partecipare a corsi di formazione
specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di beneficiare della
sorveglianza sanitaria?
La risposta della Commissione Ministeriale all’Interpello posto dall’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (interpello n° 7/2013 del 2 maggio 2013) pone fine al
dibattere circa il possesso o meno della documentazione attestante la formazione
del lavoratore autonomo specificando che risulta legittimo l’affidamento di lavori
al lavoratore autonomo sia che i requisiti relativi alla formazione siano presenti,
sia in loro assenza.
Resta ferma, però, per il Committente, la facoltà di richiedere al lavoratore
autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’Allegato XVII,
a garanzia della qualità del lavoro.
SLIDE 8
il comma 3 dell’Allegato XVII, infine, rimanda alle verifiche secondo i commi
precedenti anche in caso di subappalto.
In caso di subappalto, il Committente (che deve sempre controfirmare il contratto)
viene investito di grande responsabilità circa la verifica dell’idoneità tecnico
professionale, una responsabilità che gli deriva, indirettamente, dal fatto che tutte
le figure siano concatenate all’interno del processo edilizio (di cui ampiamente ci
parlerà il Geom. Luca Perricone nel proprio intervento).
Nel subappalto la verifica dell’idoneità tecnico professionale è infatti a carico
dell’impresa affidataria, ma come abbiamo visto in precedenza, vi sono delle zone
d’ombra che rendono difficoltosa una valutazione sostanzialmente corretta.
Troverà infatti, essendo Committente interno, le stesse difficoltà, avrà lo stesso
handicap del Committente
La culpa in eligendo si trasmette a cascata, dal Committente all’impresa affidataria.
Una chiave molto importante è quella di formare capitolati d’appalto in un certo
modo, dove siano ben chiare e specificate le caratteristiche indispensabili che le
imprese dovranno avere per poter eseguire la linea vita.
SLIDE 9
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le
modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede è di
operare una verifica non solo formale, ma sostanziale, non realizzata solo in un’ottica
economica, ma in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di
coloro che sono chiamati ad operare
Riassumendo,
Allegato XVII
utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per indirizzare i nostri
committenti, agiamo sul capitolato, sorvegliamo attentamente sugli oggetti sociali
delle visure camerali, passiamo sotto la lente di ingrandimento i POS : dobbiamo
cercare la vera capacità tecnica al saper fare.
Vorrei inoltre introdurre , infine, uno spunto di riflessione, da condividere con tutta
la comunità di tecnici partecipanti a questo convegno: relatori, professionisti,
tecnici Spresal e funzionari della Regione.
L'installazione delle linee vite nasce in Piemonte, come ampiamente ribadito, da
una normativa di tipo edilizio la quale inevitabilmente rimanda alla normativa
nazionale sulla sicurezza.
Se pur vero che non tutte le regioni in Italia hanno introdotto analogo obbligo
normativo sarebbe utile (non per aumentare la burocrazia) poter avere la
possibilità di riferimenti oggettivi, di un elenco di soggetti abilitati, in modo da
avere chiarezza su chi siano i lavoratori che possono materialmente eseguire
questo tipo di installazione.
I requisiti tecnico-professionali degli installatori non sono solo importanti per
riconoscere la capacità di montaggio dell'apparato a tutela di committenti e
responsabili, ma, trattandosi di un apprestamento di sicurezza
permanente, montato su parti strutturali di differenti tecnologie costruttive, sono
fondamentali per scongiurare possibili e drammatici infortuni futuri.

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236 2015 verifica idoneita imprese

  • 1. SLIDE 1 Allegato XVII Vorrei in questa sede provare ad esaminare il riferimento normativo allargando la visione, esplorando quelli che sono i molteplici aspetti che in qualche modo possono creare delle difficoltà e rendere assai complicato il delicato compito della verifica dell’idoneità tecnico professionale degli installatori ai sensi, appunto, dell’Allegato XVII al T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro. Insomma, vedere come passare dal dire al fare. La domanda è: che cosa succede quando prendo la norma e la applico (o meglio, cerco di applicarla) al caso specifico? Come mi devo comportare quando addirittura non riesco a trovare il riferimento normativo? Ci troviamo a esaminare delle zone grigie, dove la normativa non pare chiarissima, o quantomeno si presta ad interpretazioni discostanti, e qui purtroppo la legislazione sulla sicurezza cantieri non ci aiuta, o quantomeno non è sufficiente per risolvere e chiarire. Quali possono essere, dunque, le difficoltà sulla concretezza dell’applicazione della norma?
  • 2. Inizierei quindi da un breve riepilogo del disposto normativo. La norma in questione (l’Allegato XVII) la conosciamo bene senz’altro tutti, ma ritengo che ne sia utile una rilettura puntuale per analizzare a fondo di cosa veramente si tratti, per poter giungere a una chiarezza sulla effettiva sostanza degli adempimenti necessari ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Questo perché tale verifica non sia erroneamente limitata ad un mero controllo formale e burocratico, ma assuma quei contenuti sostanziali in grado di garantire in primo luogo il Committente, e poi via via tutte le figure coinvolte, e soprattutto che dia certezze sulla qualità del lavoro che ci si appresta a commissionare.
  • 3. SLIDE 2 Dunque, l’Allegato XVII impone che le imprese esecutrici, nonché le imprese affidatarie (al comma 1), i lavoratori autonomi (comma 2), i sub-appaltatori (comma 3) esibiscano al Committente o al Responsabile dei Lavori : a) L’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto…. Ma sulla base di quali dati oggettivi il Committente può capire, verificare, valutare questo aspetto direi fondamentale della compatibilità alla tipologia dell’appalto, quando NON ESISTE un codice ATECO corrispondente alla posa delle linee vita? Tra i codici che potrò riscontrare sulle visure camerali delle imprese troverò un codice ATECO 41.20 (relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali), oppure posso trovare un codice 43.29 (altri lavori di costruzione ed installazione, che può voler dire tutto o nulla…), fino ad arrivare al codice ATECO 43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili)…. Quando va bene rilevo il codice 43.91 che è relativo alla realizzazione di coperture, che almeno dovrebbe rassicurarmi sul fatto che l’impresa abitualmente lavori in quota). Ma sarebbe certamente – a mio avviso – utile, per il Committente, avere un parametro, un paragone, oggettivo e terzo, che lo possa indirizzare, e sto pensando, ammesso e non concesso che la Camera di Commercio ritenga sia utile, ad un codice ATECO specifico relativo alla posa delle linee vita.
  • 4. SLIDE 3 Ritorniamo al disposto normativo : al punto b) del 1° comma è chiarito che le imprese debbano esibire il Documento di Valutazione dei Rischi, il D.V.R., L’idoneità tecnico professionale della ditta è imprescindibile dai doveri di sicurezza, è strettamente connessa alla sicurezza sul lavoro, infatti (secondo l’articolo 26 del Testo Unico) il Committente è corresponsabile con l’Appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche, e questo è un principio di diritto elaborato più volte dalla Cassazione in varie sentenze. Viene inoltre ripreso il concetto, e richiamato, dal punto d) del comma 1, che impone all’impresa di esibire una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Testo Unico. Ricordo che l’articolo 14 prevede l’adozione di provvedimenti sospensivi anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 del Testo Unico sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria, come ci viene indicato dall’articolo 97, richiamato dal comma 01 dell’Allegato XVII ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente. Questo implica una regola di diligenza e prudenza in quanto il Committente è penalmente responsabile in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
  • 5. Ricordo che, a corredo del Documento di Valutazione dei Rischi, vi deve obbligatoriamente essere specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, l’ elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, oltre all’ elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 L’allegato XVII richiede, inoltre, che l’impresa fornisca il Documento Unico di Regolarità Contributiva, documento fondamentale per attestare che l’impresa svolga il suo lavoro in maniera regolare e che i suoi dipendenti siano tutelati dal punto di vista contributivo e della sicurezza sul lavoro.
  • 6. SLIDE 4 Per idoneità tecnico-professionale si intende l'essenziale procedura di verifica delle capacità tecniche ed organizzative che devono essere possedute e dimostrate dalle imprese e lavoratori autonomi selezionati, in merito alle specifiche lavorazioni da effettuare. In tema di appalto, sussiste la responsabilità del Committente per “culpa in eligendo” nel caso in cui egli abbia affidato l’esecuzione dell’opera – o del servizio – ad un’impresa priva di mezzi e di capacità. Il Committente ha sempre la responsabilità di un affidamento, è tenuto a verificare l’idoneità tecnica a “saper fare” E relativamente ai lavori sulle coperture, il comma 9 dell’articolo 90 del Testo Unico dice che il Committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità tecnico-professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. Mi viene da pensare che la frase specifica in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare sia stata appositamente inserita per ribadire il concetto che la verifica non debba essere solamente un adempimento formale del disposto dell’Allegato XVII, ma bensì un accertarsi che l’impresa sappia fare, che abbia le competenze, le conoscenze, i mezzi, l’abilità e la capacità di eseguire il lavoro a regola d’arte. Il legislatore ci invita fortemente alla verifica sostanziale, a quella concretezza a cui peraltro già ci richiama nell’Allegato XV E’ quindi opportuno, nonché veramente necessario approfondire, ampliare il concetto arrivando proprio ad una verifica sostanziale. Un ruolo attivo nella verifica lo assume anche il Coordinatore per la Sicurezza, che si trova in cantiere a controllare la fase della posa della linea vita, e che magari –
  • 7. vedendo l’impresa all’opera – venga colto da forti dubbi circa la competenza e la capacità tecnica dell’installatore…. Ma anche i progettisti entrano in gioco : andiamo a ripescare l’articolo 22 del Testo Unico, e vedremo che – anche se tratta degli obblighi dei progettisti dei luoghi di lavoro – andando alla sostanza della norma, ci viene fornita un’indicazione precisa, una direzione chiara circa quella che è la responsabilità dei progettisti al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il progettista è, in fondo, il primo consulente qualificato che il Committente incontra, quello di cui si fida, e da cui si aspetta – ovviamente – il massimo apporto dal punto di vista dell’indirizzo verso cui operare le scelte.
  • 8. SLIDE 5 Ad oggi NON ESISTE alcun obbligo normativo di possedere un attestato di qualifica di installatore, non esistono corsi generali né protocolli stabiliti da organi competenti autorizzati. NON ESISTE un elenco specialistico dei posatori delle linee vita. Questo rende difficile accertare la professionalità e la competenza dell’installatore, che può dimostrarla magari con un curriculum di esperienze precedenti. I fabbricanti sono tenuti a fornire dettagliate procedure di montaggio (o protocolli) che dovranno essere documentate ed allegate all’elaborato tecnico della copertura. L’installatore di linee vita è tenuto a rilasciare, al termine dell’installazione, la dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiara di aver eseguito il lavoro a regola d’arte, che l’installazione è stata eseguita secondo le indicazioni del fabbricante e del professionista che ha elaborato la verifica degli elementi di fissaggio e la resistenza della struttura.
  • 9. SLIDE 6 Va da sé che un installatore qualificato sia colui che possiede i requisiti generali richiesti per i lavori sulle coperture, e che abbia – inoltre – acquisito un attestato di installatore qualificato rilasciato da un fabbricante previo corso di specializzazione, quei corsi che le case madri, le produttrici delle linee vita organizzano. L’importanza di aver seguito un corso di formazione risiede in primo luogo nel fatto che permette all’installatore di dimostrare la propria competenza, e in secondo luogo nella maggiore conoscenza che sarà utile all’installatore per apprendere le particolarità di montaggio dei prodotti di cui dovrà certificare l’installazione, assumendosi la responsabilità in caso di incidente. L’avvenuta formazione tutela il Committente sulla qualità della posa della linea vita, e sull’aspetto fondamentale che tale posa avvenga in sicurezza. L’interpello n. 13/2014, in risposta a quali modalità debba adottare il Committente per valutare la capacità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, chiarisce che le modalità variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici… è importante chiarire, definire, chi materialmente si occuperà della posa della linea vita, perché è sul suo POS che dovremo trovare gli elementi oggettivi che ci permettono – di fatto – la verifica dell’idoneità tecnico-professionale. La capacità tecnica dell’impresa la posso vedere, la posso verificare, posso toccarla con mano analizzando il POS : un POS realizzato bene, che non sia (di nuovo, anche qui) un mero adempimento formale, ma che contenga veramente la sostanza di
  • 10. ciò che l’impresa si appresta a fare in cantiere, ci fa senz’altro capire la validità tecnica di chi si sta preparando a installare la linea vita. Il POS è il dettaglio esecutivo del PSC, mi dà chiare indicazioni sulla capacità tecnica dell’impresa, sul rispetto degli adempimenti formali e sul possesso di attestati. Colleghi, questi POS sono una importante carta da giocare, non accontentiamoci di POS generici, dobbiamo avere la fermezza di controllare questi POS e nell’eventualità che siano dei documenti fatti male dobbiamo rimandarli indietro e farci riconsegnare qualcosa di decente.
  • 11. SLIDE 7 Per quanto riguarda l’aspetto legato ai lavoratori autonomi, ma sarà poi vero che chi mi si propone per posare una linea vita è un lavoratore autonomo? Che ha possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale da cui sia possibile evincere un’effettiva piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle opere da realizzare? O si tratterà magari di aggregati? o di imprese di fatto? e che quindi con due aggregati ci ritroviamo a ricadere nell’ambito di quella circolare 16/2012 che contiene le indicazioni operative per il personale ispettivo? Tuttavia aprirei una parentesi sugli obblighi a carico dei lavoratori autonomi, perché secondo voi, un mero elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione, e la documentazione relativa alla conformità di macchine, attrezzature ed opere professionali, quali dati oggettivi forniscono circa il rispetto delle norme antinfortunistiche? Quali garanzie, se il lavoratore autonomo (ai sensi dell’articolo 21 del Testo Unico) ha solamente la facoltà e non l’obbligo di partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di beneficiare della sorveglianza sanitaria? La risposta della Commissione Ministeriale all’Interpello posto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (interpello n° 7/2013 del 2 maggio 2013) pone fine al dibattere circa il possesso o meno della documentazione attestante la formazione del lavoratore autonomo specificando che risulta legittimo l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo sia che i requisiti relativi alla formazione siano presenti, sia in loro assenza. Resta ferma, però, per il Committente, la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’Allegato XVII, a garanzia della qualità del lavoro.
  • 12. SLIDE 8 il comma 3 dell’Allegato XVII, infine, rimanda alle verifiche secondo i commi precedenti anche in caso di subappalto. In caso di subappalto, il Committente (che deve sempre controfirmare il contratto) viene investito di grande responsabilità circa la verifica dell’idoneità tecnico professionale, una responsabilità che gli deriva, indirettamente, dal fatto che tutte le figure siano concatenate all’interno del processo edilizio (di cui ampiamente ci parlerà il Geom. Luca Perricone nel proprio intervento). Nel subappalto la verifica dell’idoneità tecnico professionale è infatti a carico dell’impresa affidataria, ma come abbiamo visto in precedenza, vi sono delle zone d’ombra che rendono difficoltosa una valutazione sostanzialmente corretta. Troverà infatti, essendo Committente interno, le stesse difficoltà, avrà lo stesso handicap del Committente La culpa in eligendo si trasmette a cascata, dal Committente all’impresa affidataria. Una chiave molto importante è quella di formare capitolati d’appalto in un certo modo, dove siano ben chiare e specificate le caratteristiche indispensabili che le imprese dovranno avere per poter eseguire la linea vita.
  • 13. SLIDE 9 Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede è di operare una verifica non solo formale, ma sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, ma in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare Riassumendo, Allegato XVII utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per indirizzare i nostri committenti, agiamo sul capitolato, sorvegliamo attentamente sugli oggetti sociali delle visure camerali, passiamo sotto la lente di ingrandimento i POS : dobbiamo cercare la vera capacità tecnica al saper fare. Vorrei inoltre introdurre , infine, uno spunto di riflessione, da condividere con tutta la comunità di tecnici partecipanti a questo convegno: relatori, professionisti, tecnici Spresal e funzionari della Regione. L'installazione delle linee vite nasce in Piemonte, come ampiamente ribadito, da una normativa di tipo edilizio la quale inevitabilmente rimanda alla normativa nazionale sulla sicurezza. Se pur vero che non tutte le regioni in Italia hanno introdotto analogo obbligo normativo sarebbe utile (non per aumentare la burocrazia) poter avere la possibilità di riferimenti oggettivi, di un elenco di soggetti abilitati, in modo da avere chiarezza su chi siano i lavoratori che possono materialmente eseguire questo tipo di installazione. I requisiti tecnico-professionali degli installatori non sono solo importanti per riconoscere la capacità di montaggio dell'apparato a tutela di committenti e responsabili, ma, trattandosi di un apprestamento di sicurezza permanente, montato su parti strutturali di differenti tecnologie costruttive, sono fondamentali per scongiurare possibili e drammatici infortuni futuri.