SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Anno 16 - numero 3450 di lunedì 15 dicembre 2014
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei
cantieri
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione
delle lavorazioni e non anche il controllo momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre
figure. Di G.Porreca.
Pubblicità
Tribunale di Como Sezione Penale - Sentenza n. 270 del 26 febbraio 2014 (udienza 12/02/2014) - Giudice Monocratico
Vittorio Anghileri.
Commento a cura di Gerardo Porreca.
E' una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto
in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una
corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati che operano
nell'ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in
merito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la
generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative,
controllo che è demandato invece ad altre figure.
Il compito di "verifica" del coordinatore per l'esecuzione, ha sostenuto il Giudice in questa sentenza, così come previsto dalle
disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della "vigilanza" assidua
che è a carico del datore di lavoro. E' quest'ultimo, infatti, che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori
e che ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei lavori,
a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a
loro volta di autonome e concorrenti posizioni di garanzia.
Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#>
Il caso
Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile nonché redattore del " programma di
demolizione", in cooperazione con il datore di lavoro degli infortunati che ha definito la propria posizione con rito alternativo, è
stato imputato per i reati di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 e 4 c.p. e 590, comma 1, 2, 3 e 4 c.p., in relazione alle norme
prevenzionali di seguito indicate e in relazione all'art. 2087 c.c., per aver cagionato il decesso di un lavoratore nonché lesioni
personali in danno di altri due lavoratori consistite rispettivamente in "grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e
subdurale acuto frontale destro" e "frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore", da cui derivava una
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 1/3
malattia guarita per un lavoratore in 106 giorni e per l'altro in oltre 197 giorni, con incapacità per entrambi di attendere alle
ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
- per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase
lavorativa di demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione successivamente crollato
(art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del "Piano di demolizione", parte integrante del piano di
sicurezza e coordinamento);
- per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche
intervenute in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e
protettive da adottare durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del predetto "balcone", attese sia la modifica delle modalità
operative attuata durante l'esecuzione dei lavori, che le diverse modalità di realizzazione dello stesso rispetto ai "balconi" già
demoliti, nonché per non avere verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice, da
considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (art.
92, comma 1, lett. b D. Lgs n. 81/08 in relazione ai punti 2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1, lett. a) b) e) D. Lgs n. 81/08);
- per non avere sospeso i lavori di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall'impresa
esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett.
f D.L.vo 81/08) per cui ì lavoratori, nell'atto di eseguire la demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase
di ristrutturazione, lavorando sullo stesso, precipitavano da un'altezza dì circa 7 metri a causa dell'improvviso cedimento del
manufatto, rimanendo altresì schiacciati dalla struttura stessa del "balcone" crollato e riportando le lesioni sopra indicate.
Le decisioni del Giudice del Tribunale
Il Giudice ha pronunciata una sentenza di assoluzione dell'imputato non costituendo il fatto reato.
Acclarata la dinamica dell'accaduto in base alla quale i tre lavoratori coinvolti nell'infortunio sono precipitati da un'altezza di 7
metri a causa del cedimento del balcone che erano intenti a demolire e sul quale stavano lavorando, il Giudice ha ritenuto del
tutto evidente la macroscopica imprudenza in cui erano incorsi gli operai, imprudenza tollerata e non impedita dal loro datore di
lavoro che, patteggiando, ha evidentemente riconosciuta la propria responsabilità. E' risultato altresì pacifico, ha altresì
precisato il Giudice, che nel cantiere ove si è verificato l'incidente stava operando una sola ditta per cui non si sono posti
problemi relativi al coordinamento di più imprese operanti nello stesso cantiere.
Il Giudice, nel ribadire i capi di imputazione posti a carico del coordinatore, ha fatto presente che il fondamentale ed
indiscutibile principio di portata generale, secondo cui la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una
funzione di garanzia non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure, può, se mal interpretato, trarre in
inganno. Il fatto che i diversi soggetti garanti devono tutti contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore non contrasta,
tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli
sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi, rispondendo ogni garante,
infatti, solo per gli obblighi che sono suoi propri.
In tema di infortuni sul lavoro, ha proseguito il Giudice, il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di
redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. Quello per l'esecuzione dei lavori ha invece i
compiti di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di
sicurezza, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve
essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute e di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed
imminente, le singole lavorazioni. I coordinatori per la sicurezza sono quindi figure le cui posizioni di garanzia non si
sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per
realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia
dell'incolumità dei lavoratori.
"La giurisprudenza di legittimità", ha quindi proseguito il Giudice, "ha però offerto un ulteriore contributo di chiarificazione
precisando che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza
continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro". "Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori" ha aggiunto il Giudice, "ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 2/3
lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad
altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)". E' il datore di lavoro che è "titolare di una posizione di garanzia
nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge
per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di un coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni
di garanzia".
"Il compito di 'verifica' del coordinatore", ha quindi sostenuto il Giudice, "non può essere confuso con quello di "vigilanza"
assidua del datore di lavoro" né nel caso in esame alcun addebito è stato mosso all'imputato per quanto concerne la correttezza
del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto avendo tutti i testi ascoltati concordato che nel caso particolare
l'unica cosa da non fare era quella di stare sul balcone da demolire e che gli operai avrebbero dovuto operare stando all'interno
dell'edificio e sporgersi per demolire i balconi restando ancorati alla struttura mediante l'uso di cinture di sicurezza. Gli stessi
hanno concordato, altresì, sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così
come indicato nel PSC.
Il Giudice ha quindi concluso che "era obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua, a differenza
del coordinatore, impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime" e che la condotta tenuta dal
coordinatore è stata conforme agli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza a suo carico non potendosi
confondere la sua figura con quella del datore di lavoro o del preposto. E' per questo quindi che il Tribunale ha assolto il
coordinatore dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
<- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate ->
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 3/3

More Related Content

What's hot

177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatorihttp://www.studioingvolpi.it
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesihttp://www.studioingvolpi.it
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...http://www.studioingvolpi.it
 
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...http://www.studioingvolpi.it
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...http://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’eventohttp://www.studioingvolpi.it
 
273 2015 linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
273   2015   linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione273   2015   linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
273 2015 linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionehttp://www.studioingvolpi.it
 
11 l'attività di sovraintendere e controllare del preposto
11   l'attività di sovraintendere e controllare del preposto11   l'attività di sovraintendere e controllare del preposto
11 l'attività di sovraintendere e controllare del prepostohttp://www.studioingvolpi.it
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...http://www.studioingvolpi.it
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...http://www.studioingvolpi.it
 
La consegna dei lavori
La consegna dei lavoriLa consegna dei lavori
La consegna dei lavoriMarino Rosa
 
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...Drughe .it
 
L'ufficio di Direzione lavori
L'ufficio di Direzione lavoriL'ufficio di Direzione lavori
L'ufficio di Direzione lavoriMarino Rosa
 

What's hot (20)

177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
177 individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori
 
14 vademecum committente
14   vademecum committente14   vademecum committente
14 vademecum committente
 
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi62   2016   il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
62 2016 il preposto nelle sentenze della cassazione degli ultimi mesi
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
 
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...144   2015    caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
144 2015 caduta mortale di un operaio apprendista. responsabilità di un ...
 
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...83   2015   infortunio mortale durante la sospensione dei lavori  responsabil...
83 2015 infortunio mortale durante la sospensione dei lavori responsabil...
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
273 2015 linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
273   2015   linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione273   2015   linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
273 2015 linee guida cni coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
 
151 2015 compiti-cse_coordinatore
151  2015   compiti-cse_coordinatore151  2015   compiti-cse_coordinatore
151 2015 compiti-cse_coordinatore
 
11 l'attività di sovraintendere e controllare del preposto
11   l'attività di sovraintendere e controllare del preposto11   l'attività di sovraintendere e controllare del preposto
11 l'attività di sovraintendere e controllare del preposto
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
154 2017 linee guida csp - cni
154   2017   linee guida csp - cni154   2017   linee guida csp - cni
154 2017 linee guida csp - cni
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
 
224 rspp responsabilità - copia
224   rspp responsabilità - copia224   rspp responsabilità - copia
224 rspp responsabilità - copia
 
316 responsabilità di un cse
316   responsabilità di un cse316   responsabilità di un cse
316 responsabilità di un cse
 
La consegna dei lavori
La consegna dei lavoriLa consegna dei lavori
La consegna dei lavori
 
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
 
L'ufficio di Direzione lavori
L'ufficio di Direzione lavoriL'ufficio di Direzione lavori
L'ufficio di Direzione lavori
 
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni22   sentenza delega imprese di grandi dimensioni
22 sentenza delega imprese di grandi dimensioni
 

Viewers also liked

Energia Geotèrmica
Energia GeotèrmicaEnergia Geotèrmica
Energia Geotèrmicaed15sa
 
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)FabLab Pisa
 
Brainstorming technique for upsr english writing
Brainstorming technique for upsr english writingBrainstorming technique for upsr english writing
Brainstorming technique for upsr english writingVijayakumari Appalanaidu
 
Caracteristicas dos distintos formatos de audio
Caracteristicas dos distintos formatos de audioCaracteristicas dos distintos formatos de audio
Caracteristicas dos distintos formatos de audionuriayanthiaespineira
 

Viewers also liked (8)

Energia Geotèrmica
Energia GeotèrmicaEnergia Geotèrmica
Energia Geotèrmica
 
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)
2014 12-22 - sterilization methods - regulation (aa)
 
Golu
GoluGolu
Golu
 
Brainstorming technique for upsr english writing
Brainstorming technique for upsr english writingBrainstorming technique for upsr english writing
Brainstorming technique for upsr english writing
 
Caracteristicas dos distintos formatos de audio
Caracteristicas dos distintos formatos de audioCaracteristicas dos distintos formatos de audio
Caracteristicas dos distintos formatos de audio
 
378 otto regole vitali per chi lavora in edilizia
378   otto regole vitali per chi lavora in edilizia378   otto regole vitali per chi lavora in edilizia
378 otto regole vitali per chi lavora in edilizia
 
377 interpello 25-2014
377   interpello 25-2014377   interpello 25-2014
377 interpello 25-2014
 
Grow Your Business
Grow Your Business Grow Your Business
Grow Your Business
 

Similar to 376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri

SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delega
SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delegaSICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delega
SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delegaMarinella Peraino
 
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdf
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdfAnce_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdf
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdfMarinella Peraino
 
181 2016 attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza
181   2016   attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza181   2016   attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza
181 2016 attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezzahttp://www.studioingvolpi.it
 
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezioneRspp responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezionesicurezzasullavoro
 
62 2015 giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia
62   2015   giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia62   2015   giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia
62 2015 giuliana vitale - lavoratori autonomi in ediliziahttp://www.studioingvolpi.it
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...http://www.studioingvolpi.it
 
57 2015 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...
57   2015   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...57   2015   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...
57 2015 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...http://www.studioingvolpi.it
 
216 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...
216   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...216   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...
216 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...http://www.studioingvolpi.it
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesOmar Interdonato
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...http://www.studioingvolpi.it
 
86 responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro
86   responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro86   responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro
86 responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicurohttp://www.studioingvolpi.it
 
93 sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc
93   sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc93   sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc
93 sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del pschttp://www.studioingvolpi.it
 

Similar to 376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri (20)

179 ance responsabilita-sicurezza_ruoli_delega
179   ance responsabilita-sicurezza_ruoli_delega179   ance responsabilita-sicurezza_ruoli_delega
179 ance responsabilita-sicurezza_ruoli_delega
 
SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delega
SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delegaSICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delega
SICUREZZA SUL LAVORO Ance: responsabilità sicurezza ruoli delega
 
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdf
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdfAnce_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdf
Ance_responsabilita_sicurezza_ruoli_delega.pdf
 
181 2016 attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza
181   2016   attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza181   2016   attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza
181 2016 attività del cse controllore aggiunto o regista della sicurezza
 
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezioneRspp responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Rspp responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 
62 2015 giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia
62   2015   giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia62   2015   giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia
62 2015 giuliana vitale - lavoratori autonomi in edilizia
 
186 ance delega-funzioni_2013
186   ance delega-funzioni_2013186   ance delega-funzioni_2013
186 ance delega-funzioni_2013
 
281 la nomina del coordinatore per la sicurezza
281   la nomina del coordinatore per la sicurezza281   la nomina del coordinatore per la sicurezza
281 la nomina del coordinatore per la sicurezza
 
284 la nomina del coordinatore per la sicurezza
284   la nomina del coordinatore per la sicurezza284   la nomina del coordinatore per la sicurezza
284 la nomina del coordinatore per la sicurezza
 
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...165   2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
165 2017 sulla responsabilità e obblighi delle ditte affidatarie e subappal...
 
57 2015 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...
57   2015   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...57   2015   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...
57 2015 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del c...
 
216 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...
216   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...216   riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...
216 riccardo invernizzi - il ruolo del professionita a supporto del committ...
 
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management ResponsabilitiesFormazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
Formazione responsabilità preposti, Italian Middle Management Responsabilities
 
23 appalti sicurezza progetto pilota interferenze
23   appalti sicurezza progetto pilota interferenze23   appalti sicurezza progetto pilota interferenze
23 appalti sicurezza progetto pilota interferenze
 
03 consulente preposto di fatto
03   consulente preposto di fatto03   consulente preposto di fatto
03 consulente preposto di fatto
 
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...281   cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
281 cassazione penale 11 giugno 2014 n 24602 - omessa designazione del coor...
 
News SSL 06 2015
News SSL 06 2015News SSL 06 2015
News SSL 06 2015
 
86 responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro
86   responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro86   responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro
86 responsabilità rspp sentenza cassazione - punto sicuro
 
93 sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc
93   sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc93   sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc
93 sulla responsabilità del coordinatore per l’incompleta redazione del psc
 
26 linee guida-ponteggi_fvg
26   linee guida-ponteggi_fvg26   linee guida-ponteggi_fvg
26 linee guida-ponteggi_fvg
 

More from http://www.studioingvolpi.it

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...http://www.studioingvolpi.it
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologiahttp://www.studioingvolpi.it
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...http://www.studioingvolpi.it
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniturehttp://www.studioingvolpi.it
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolasticihttp://www.studioingvolpi.it
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...http://www.studioingvolpi.it
 

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 

Recently uploaded

GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI MassimoGIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI MassimoServizi a rete
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO RaffaeleGIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO RaffaeleServizi a rete
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO AntonioGIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO AntonioServizi a rete
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI AlessandroGIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI AlessandroServizi a rete
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO SerenaGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO SerenaServizi a rete
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA RobertoGIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA RobertoServizi a rete
 
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptxDescrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptxtecongo2007
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA SimoneGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA SimoneServizi a rete
 

Recently uploaded (8)

GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI MassimoGIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO RaffaeleGIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO AntonioGIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO Antonio
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI AlessandroGIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO SerenaGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA RobertoGIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
 
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptxDescrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA SimoneGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
 

376 la non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri

  • 1. Anno 16 - numero 3450 di lunedì 15 dicembre 2014 La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di G.Porreca. Pubblicità Tribunale di Como Sezione Penale - Sentenza n. 270 del 26 febbraio 2014 (udienza 12/02/2014) - Giudice Monocratico Vittorio Anghileri. Commento a cura di Gerardo Porreca. E' una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati che operano nell'ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre figure. Il compito di "verifica" del coordinatore per l'esecuzione, ha sostenuto il Giudice in questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della "vigilanza" assidua che è a carico del datore di lavoro. E' quest'ultimo, infatti, che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#> Il caso Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in un cantiere edile nonché redattore del " programma di demolizione", in cooperazione con il datore di lavoro degli infortunati che ha definito la propria posizione con rito alternativo, è stato imputato per i reati di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 e 4 c.p. e 590, comma 1, 2, 3 e 4 c.p., in relazione alle norme prevenzionali di seguito indicate e in relazione all'art. 2087 c.c., per aver cagionato il decesso di un lavoratore nonché lesioni personali in danno di altri due lavoratori consistite rispettivamente in "grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro" e "frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore", da cui derivava una La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 1/3
  • 2. malattia guarita per un lavoratore in 106 giorni e per l'altro in oltre 197 giorni, con incapacità per entrambi di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare: - per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione successivamente crollato (art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del "Piano di demolizione", parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento); - per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del predetto "balcone", attese sia la modifica delle modalità operative attuata durante l'esecuzione dei lavori, che le diverse modalità di realizzazione dello stesso rispetto ai "balconi" già demoliti, nonché per non avere verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (art. 92, comma 1, lett. b D. Lgs n. 81/08 in relazione ai punti 2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1, lett. a) b) e) D. Lgs n. 81/08); - per non avere sospeso i lavori di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall'impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo 81/08) per cui ì lavoratori, nell'atto di eseguire la demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione, lavorando sullo stesso, precipitavano da un'altezza dì circa 7 metri a causa dell'improvviso cedimento del manufatto, rimanendo altresì schiacciati dalla struttura stessa del "balcone" crollato e riportando le lesioni sopra indicate. Le decisioni del Giudice del Tribunale Il Giudice ha pronunciata una sentenza di assoluzione dell'imputato non costituendo il fatto reato. Acclarata la dinamica dell'accaduto in base alla quale i tre lavoratori coinvolti nell'infortunio sono precipitati da un'altezza di 7 metri a causa del cedimento del balcone che erano intenti a demolire e sul quale stavano lavorando, il Giudice ha ritenuto del tutto evidente la macroscopica imprudenza in cui erano incorsi gli operai, imprudenza tollerata e non impedita dal loro datore di lavoro che, patteggiando, ha evidentemente riconosciuta la propria responsabilità. E' risultato altresì pacifico, ha altresì precisato il Giudice, che nel cantiere ove si è verificato l'incidente stava operando una sola ditta per cui non si sono posti problemi relativi al coordinamento di più imprese operanti nello stesso cantiere. Il Giudice, nel ribadire i capi di imputazione posti a carico del coordinatore, ha fatto presente che il fondamentale ed indiscutibile principio di portata generale, secondo cui la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una funzione di garanzia non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure, può, se mal interpretato, trarre in inganno. Il fatto che i diversi soggetti garanti devono tutti contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore non contrasta, tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi, rispondendo ogni garante, infatti, solo per gli obblighi che sono suoi propri. In tema di infortuni sul lavoro, ha proseguito il Giudice, il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. Quello per l'esecuzione dei lavori ha invece i compiti di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. I coordinatori per la sicurezza sono quindi figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. "La giurisprudenza di legittimità", ha quindi proseguito il Giudice, "ha però offerto un ulteriore contributo di chiarificazione precisando che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro". "Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ha aggiunto il Giudice, "ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 2/3
  • 3. lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)". E' il datore di lavoro che è "titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di un coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia". "Il compito di 'verifica' del coordinatore", ha quindi sostenuto il Giudice, "non può essere confuso con quello di "vigilanza" assidua del datore di lavoro" né nel caso in esame alcun addebito è stato mosso all'imputato per quanto concerne la correttezza del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto avendo tutti i testi ascoltati concordato che nel caso particolare l'unica cosa da non fare era quella di stare sul balcone da demolire e che gli operai avrebbero dovuto operare stando all'interno dell'edificio e sporgersi per demolire i balconi restando ancorati alla struttura mediante l'uso di cinture di sicurezza. Gli stessi hanno concordato, altresì, sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così come indicato nel PSC. Il Giudice ha quindi concluso che "era obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua, a differenza del coordinatore, impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime" e che la condotta tenuta dal coordinatore è stata conforme agli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza a suo carico non potendosi confondere la sua figura con quella del datore di lavoro o del preposto. E' per questo quindi che il Tribunale ha assolto il coordinatore dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in Sentenze commentate -> La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Stampa - La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 3/3