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SICUREZZA
Raimondo
Villano
La GESTIONE
della SICUREZZA in
FARMACIA
LagestionedellasicurezzainFarmaciaRaimondoVillano
codice a barra
Un'accresciuta consapevolezza di
specifiche problematiche e relativi
gradi di difficoltà può rivelarsi utile a
produrre idonei e mirati aumenti di
sforzi risolutivi ed a far collimare con
maggiore precisione un obiettivo,
benché possa inizialmente apparire
fuori portata.
Questo manuale esce nella collana “Sicurezza”.
1
RRaaiimmoonnddoo VViillllaannoo
ELEMENTI DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
IN FARMACIA
2
RRaaiimmoonnddoo VViillllaannoo
ELEMENTI DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA IN FARMACIA
II NN DD II CC EE
Presentazione
Prefazione
LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO
Introduzione
Riferimenti legislativi
Ruolo, obblighi e responsabilità del farmacista titolare
Ruolo, obblighi del responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ruolo e obblighi nell’ambito della sicurezza del Medico Competente
Ruolo e obblighi della squadra di Pronto Soccorso
Ruolo e obblighi della squadra incaricata di Evacuazione dei lavoratori
Ruolo e obblighi dei lavoratori
Sanzioni per il farmacista titolare
PRINCIPALI ELEMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Personal computer
Frigoriferi
Aerazione
Microclima
Illuminazione
Suoni e rumori
Colori
Movimentazione dei carichi
Macchine, attrezzature, macchine mobili, apparecchi di sollevamento
Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza
Impianti elettrici
Rischio biologico da autoanalisi
Linee guida di buona pratica microbiologica
Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza
Tipologie di esonero dall’obbligo del documento di valutazione dei rischi
Svolgimento diretto dei compiti di sicurezza sul lavoro
Formazione del titolare di farmacia
Formazione del rappresentante dei lavoratori
Giurisprudenza inerente responsabilità ulteriori in capo al datore di lavoro
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI
Orientamenti generali nella valutazione dei rischi
Significato della valutazione dei rischi
3
Soggettività della valutazione dei rischi
Valutazione semplificata e primi approcci di valutazione
Criteri di attuazione della valutazione dei rischi
Identificazione dei fattori di rischio
Identificazione dei lavoratori esposti
Stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli
Programmazione e attuazione delle misure di prevenzione
Contenuti del documento sulla valutazione dei rischi
ADEMPIMENTI E MODULISTICA ULTERIORI PER LA SICUREZZA
Comunicazione nomina responsabile Prevenzione e Protezione dai rischi
Autocertificazione – tipo
I LABORATORI GALENICO E COSMETICO
Introduzione
Norme di Buona Preparazione
Responsabilità
Pianificazione
Documentazione delle attività
I locali
L’ambiente
Arredi e attrezzature
Cappe aspiranti
Il rischio da agenti chimici
La valutazione del rischio da agenti chimici
Accessori
Il personale
Documentazione
Materie prime
Certificati di analisi delle materie prime
Schede di sicurezza delle materie prime
Scadenza delle materie prime
Operazioni di preparazione
Controllo di qualità del preparato
Confezione ed etichettatura
Stabilità del preparato
Aspetti microbiologici dei preparati
Il laboratorio cosmetico
Materie prime cosmetiche
Considerazioni ulteriori di attuazione HACCP
Considerazioni ulteriori di valutazione del rischio
SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Riferimenti legislativi
Elementi generali
Ossigeno e ossigeno liquido F.U.
Alcool etilico denaturato
Cloruro di etile
Carbone attivo vegetale
Creosolen
Sodio borato
Formaldeide 30%
4
Acqua ossigenata 35-60%
Ammonio idrossido 10-35%
PIANTE SALUTISTICHE E PREMISCELE VETERINARIE
Piante salutistiche
Disposizioni ministeriali
Bozza di richiesta abilitazione temporanea a produzione/confezionamento
Modello di Etichetta
Disposizioni generali sulle droghe vegetali
Premiscele veterinarie
Disposizioni regionali
Modello tipo di richiesta di riconoscimento
Dichiarazione attivazione Registro di Carico
Elenco delle premiacele veterinarie
IL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE AZIENDALE
Il Decreto Legge 155/97 e il Sistema HACCP
Le motivazioni del D.L. 155/97
Il D.L. 155/97
Interpretazione del D.L. 155/97
Il Responsabile dell’Autocontrollo
Sanzioni amministrative
Riferimenti legislativi
Il Manuale del Sistema HACCP
Introduzione
Generalità
Identificazione della struttura produttiva
Organigramma del personale
Aree di lavoro, impianti ed attrezzature
1. Planimetria e suddivisione aree
2. Impianti di refrigerazione
Descrizione dell’attività
1. Diagramma di flusso generale dell’attività
2. Identificazione fasi di lavoro e Punti critici (CCP)
3. Identificazione ed analisi dei rischi
4. Restituzione dei farmaci non difettosi
5. Smaltimento dei farmaci scaduti/invendibili
6. Smaltimento dei rifiuti
7. Igiene ed abbigliamento del personale
8. Manutenzione delle attrezzature
9. Matrice delle revisioni al Manuale
10.Lista di controllo pre-operativa
Procedure operative
1. PR. 01 Referenziamento dei fornitori
a) Richiesta dati
b) Identificazione del Fornitore - Identificazione prodotti forniti
c) Comunicato di attribuzione qualifica
d) Comunicato di attribuzione "in attesa di qualifica"
2. Elenco fornitori
3. Registrazione merci non conformi
5
4. PR. 02 Pulizia e disinfezione
5. PR. 03 Disinfestazione e derattizzazione
6. PR. 04 Controllo qualità: prevenzione contaminazioni crociate
7. PR. 04 Controllo qualità: rotazione delle scorte (sistema F.I.F.O. - First in First Out)
8. PR. 04 Controllo qualità: registrazione difetti di stoccaggio
9. PR. 04 Controllo qualità: analisi di laboratorio
Sezione Allegati
1. Autorizzazioni sanitarie
2. Planimetrie
3. Acqua potabile
4. Schede prodotti per disinfestazione/derattizzazione
5. Schede prodotti per pulizia/disinfezione
6. Formazione del personale
7. Attestazione conformità trasporto merci
8. Attestazione conformità restituzione merci
9. Delega di responsabilità
10.Modello tipo di informativa alla Clientela
Considerazioni conclusive
LIBRETTI SANITARI E DI INFORTUNI SUL LAVORO
Il Libretto sanitario e di rischio
Esame oggettivo
Visite numerate
Anamnesi
Esposizione lavorativa
Infortuni
Scheda
Tabella riepilogativa
Il Libretto di idoneità sanitaria
Il Registro Infortuni sul Lavoro
Modalità di tenuta del Registro
Note esplicative sull’impiego del Registro
Il D. Lgs 19 marzo 1996 n. 242
DETENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI
Temperatura ambientale e climatizzazione
Temperatura di conservazione di specifici farmaci
Veleni, stupefacenti e psicotropi
Scadenza dei medicinali e dei prodotti alimentari
Scadenza degli stupefacenti
RIFIUTI E RESI
Tipologie di rifiuti e di resi
Catasto dei rifiuti - MUD
Rifiuti sanitari da autoanalisi
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Rifiuti citotossici e citostatici
Elenco dei medicinali citotossici e citostatici
Rifiuti stupefacenti e psicotropi
Servizio resi commerciali Ass.Inde
6
Accordo regolamentazione resi Ass.Inde
Registro di carico e scarico
Formulario di identificazione dei rifiuti
TUTELA DELLA PRIVACY
Introduzione
Applicazione della legge 675-1996 nella Sanità
I soggetti
La nozione di trattamento
La nozione di dati personali
Gli adempimenti
L’informativa all’interessato in farmacia
Come predisporre una informativa
Informativa ai clienti ex art.10 Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni
Art.13 Legge 675/1996: diritti dell’interessato
I limiti della disciplina transitoria in materia di trattamento dei dati inerenti la salute
Adozione delle misure minime di sicurezza
Limitazioni alla L.675-96 applicata alle attività sanitarie
Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati - 29.02.2000
Modifica da apportare al modello per la notifica del trattamento dei dati personali
Marketing pubblicitario: viola la privacy l’archivio non aggiornato
Modalità per ispezioni e controlli
Misure minime di sicurezza: superfluo l’invio di comunicazioni al Garante
Referti e diagnosi incomprensibili ostacolano il diritto di conoscere i propri dati sanitari
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Misure minime di sicurezza: consigli pratici
Misure minime di sicurezza: adempimenti burocratici
Tariffazione dei dati delle ricette - Atto di nomina a responsabile del trattamento
Il datore di lavoro deve comunicare per intero i dati personali al dipendente che ne faccia
richiesta
Video sorveglianza: le regole del Garante per non violare la privacy
Il rischio da ricette anonime
Tutele per la privacy dei lavoratori
Richiesta di accesso ai dati personali ai sensi di art.13 L. n.675/96 - Modello di istanza.
Nomi di dominio su internet: problemi di privacy
PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA
Farmacovigilanza
Rete attiva e segnalazione spontanea
Tappe di gestione del rischio da farmaci
Fattori di inibizione o di sviluppo della segnalazione spontanea
La nuova disciplina ministeriale
Glossario di Farmacovigilanza
Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci
Compilazione della scheda di segnalazione
Classificazione degli effetti collaterali o reazioni avverse
Note sulla compilazione della scheda di segnalazione
Inserimento delle informazioni in Banca Dati
Fonti ufficiali di farmacovigilanza on line
Gestione delle emergenze in farmacovigilanza
Scheda di segnalazione rinvenimento di difetti/corpi estranei nei medicinali uso umano
7
Vigilanza veterinaria
D.Lgs. 71/2003
Scheda di segnalazione alle autorità competenti di sospetta reazione avversa
Scheda di segnalazione alle autorità competenti di sospetta diminuzione di efficacia
Scheda da compilare a cura del titolare A.I.C. del medicinale veterinario sospetto
Scheda di segnalazione rinvenimento di difetti/corpi estranei nei medicinali uso veterinario
Fitovigilanza:
Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali
Bibliografia essenziale
Riferimenti legislativi
Note sull’autore
Profilo essenziale professionale
Pubblicazioni
Abstract dalla Prefazione
“(…) Come appare subito chiaro, parlare di sicurezza significa entrare in un campo di gioco di cui non si
riescono ad intravedere i confini, ed è ben difficile muoversi in una tale area senza prima segnare dei limiti
precisi che nel momento stesso in cui vengono indicati diventano angusti. Parlare a tutto campo di
‘sicurezza in farmacia’ significa voler affrontare la problematica come un sistema olistico in tutta la sua
complessità e in tutti i suoi aspetti sociali e tecnici, e Raimondo Villano è incredibilmente riuscito a stupirmi
e a soddisfarmi. Io mi occupo di problemi di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prodotti alimentari, fin
da quando, quindici anni fa, vivevo all’Estero e collaboravo con le Nazioni Unite. Soltanto negli ultimi anni
in Italia ho conosciuto Raimondo Villano e ho visto nascere e crescere questo ambizioso progetto che ora è
finalmente realizzato e completato. Solo conoscendo l’uomo Raimondo è possibile capire come, senza
chiasso ma con indicibile impegno e fatica, possa aver visto la luce un testo simile, che bene potrebbe
collocarsi tra i testi di base per i laureandi in farmacia, così come nelle biblioteche degli stessi iniziati in
materia di sicurezza. Un testo in cui è affrontata con chiarezza e semplicità tutta la problematica che si
presenta nell’ambiente farmacia senza tralasciare né i temi più semplici e pratici della quotidianità, né
quelli più complessi che spesso sono equivocati, sconosciuti o sottaciuti. Ebbene, come un farmacista o un
addetto ai lavori potrà fare a meno di quest’opera? La domanda è retorica; chiedo solo a tutti coloro che
amano la scienza e la sua divulgazione in abiti sobri e raffinati di unirsi a me nel ringraziare Raimondo
Villano del suo generoso sforzo teso solamente all’appagamento di una tensione mentale e spirituale che
trova nel sociale la sua prima realizzazione”
Dott. Piero RENZULLI(*)
(*) Membro del Comitato Nazionale per l’Antiterrorismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Responsabile F.A.O. East
Africa, già Responsabile della Sicurezza all’ONU e Segretario UNIDO, Responsabile della Sicurezza per la Corte di Appello del
Tribunale di Napoli.
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SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO
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Introduzione
Nel tempo la sensibilità e gli approfondimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ad opera delle
parti sociali e del Legislatore hanno generato una vera e propria nuova filosofia in materia di tutela della
salute dei lavoratori che vede nel Farmacista Titolare il protagonista attivo della funzione di prevenzione che
costituisce, di fatto, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.
Asse portante di questa nuova filosofia può a buon diritto esser considerato il D.Lgs.626/94.
Tale decreto si compone di circa 100 articoli organizzati in dieci titoli; i primi quattro rappresentano
la struttura portante dell'innovazione legislativa: Disposizioni generali (Titolo I), Luoghi di lavoro (Titolo II),
Uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III), Uso dei DPI (Titolo IV); i successivi quattro dettano le norme
particolari per la prevenzione di rischi specifici: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), Uso delle
attrezzature munite di videoterminale (Titolo VI); Protezione da agenti cancerogeni (Titolo VII); Protezione
da agenti biologici (Titolo VIII); il Titolo IX, poi, stabilisce le sanzioni, in genere pesanti, per le
inadempienze dei datori di lavoro e degli altri soggetti obbligati mentre il Titolo X, infine, stabilisce le
consuete disposizioni transitorie e finali.
Riferimenti legislativi
Rinviando all'Appendice di questo lavoro per la consultazione integrale del D.Lgs.626/94, si ritiene
utile porre in questa fase all'attenzione alcuni articoli del predetto Decreto ai fini di una più efficace
comprensione e conseguente agevole approfondimento delle problematiche essenziali correlate.
Art.21. Informazione dei lavoratori.
1. Il Farmacista Titolare provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
c) i rischi specifici cui è cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15;
2. Il Farmacista Titolare fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art.1, comma 3.
Art.22. Formazione dei lavoratori.
1. Il Farmacista Titolare, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.1, comma
3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento delle mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei
lavoratori deve essere adeguatamente formato.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese.
Ruolo, obblighi e responsabilità del Farmacista Titolare
Il Farmacista Titolare deve:
1. elaborare il Piano di Sicurezza, o valutazione del rischio, (art.4, commi 2,3 e 7 - D.Lgs.626/94)
cioè un documento che deve essere custodito presso l'azienda e che deve comprendere:
- una relazione sulla valutazione dei rischi; tale relazione deve anche contenere i criteri
utilizzati per la valutazione della stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi descritti nella
relazione precedente e le attrezzature di protezione utilizzate;
- il programma di attuazione delle misure di cui sopra.
2. designare gli addetti e relativo Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ovvero
incaricare le persone o i servizi esterni all'azienda che curino tale servizio e comunicare
successivamente il nominativo del Responsabile agli organi competenti (D. Lgs.626/94: art.4,
comma 4; art.8, comma 11; art.10, comma 2).
A tal fine occorrono i seguenti documenti:
- Modello di anagrafica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Delega al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Lettera di incarico ad un servizio esterno;
- Comunicazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro del nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Dichiarazione di svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione.
3. informare il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla natura dei rischi, l'organizzazione del
lavoro e l'attuazione delle misure preventive e protettive: deve fornire allo stesso, inoltre, la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del Registro degli Infortuni e Malattie
Professionali e le prescrizioni degli organi di vigilanza. Tale attività deve essere effettuata sulla
base di una procedura operativa specifica (art.9, comma 2 - D- Lgs.626/94).
4. nominare il Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente (art.4, comma 4 - D.
Lgs626/94).
A tal fine occorrono i seguenti documenti:
- Modello di anagrafica del Medico Competente;
- Modello di Lettera di Nomina del Medico Competente.
5. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure in tema di Prevenzione Incendio,
Evacuazione e Pronto Soccorso attraverso l'individuazione dei rischi di incendio e dei presidi
per la sua limitazione, l'indicazione sulle vie di fuga e la formazione di una squadra in grado di
evacuare i lavoratori (art.4, comma 5, lettera a) - D. Lgs626/94).
- Modello di anagrafica del Pronto Soccorso;
- Modello di anagrafica dell'Incaricato della Prevenzione Incendio;
- Modello di anagrafica dell'Incaricato dell'Evacuazione.
6. istruire le squadre incaricate dell'attuazione delle procedure di Pronto Soccorso, Prevenzione
Incendio ed Evacuazione circa i rischi di incendio e di pericolo grave ed immediato, le vie di
fuga e le procedure da attuare per limitare l'incendio ed il pericolo o, nel caso della squadra di
Pronto Soccorso, per il pronto soccorso e l'assistenza medica di emergenza. Tale attività deve
essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (D. Lgs.626/94: art.12, comma
3; art.22, commi 1 e 5).
7. aggiornare le misure di prevenzione in funzione di mutamenti organizzativi e produttivi che
possono essere rilevanti ai fini della sicurezza o in base a evoluzione tecnica, della prevenzione e
della protezione e convocare immediatamente la Riunione Periodica di prevenzione e Protezione
(D. Lgs.626/94: art.4, comma 5, lettera b); art.11, comma 3; art.54, commi 1, 2, 3 e 4; art.55).
A tal fine occorrono i seguenti documenti:
11
- Modello di Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione;
- Modello di Piano di Sicurezza.
8. verificare le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza ai fini
della definizione dei compiti agli stessi lavoratori (attraverso assunzioni qualificate e programmi
di informazione sui rischi e formazione sulla prevenzione) (D. Lgs.626/94: art.4, comma 5,
lettera c; art.11, comma 3).
9. fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione, attraverso una preventiva attività di analisi dei
rischi, l'individuazione dei mezzi di protezione e verifica dei mezzi stessi con i lavoratori,
istruzione dei lavoratori all'uso. Tali mezzi di protezione devono essere identificati e riportati nel
Piano di Sicurezza mentre modalità di uso devono essere indicate in procedure operative
specifiche (art.4, comma 5, lettera d) - D. Lgs.626/94).
10. definire le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata
informazione possano accedere a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Ciò
significa che il Farmacista Titolare deve individuare i rischi gravi e specifici e la loro
circoscrizione, delimitare le aree pericolose e definire le mansioni di intervento e le squadre
apposite attraverso specifica procedura operativa (art.4, comma 5, lettera e) D. Lgs.626/94).
11. controllare il rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e disposizioni aziendali in tema
di sicurezza e l'uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali e predisporre gli interventi
necessari in caso di mancato rispetto. Tale attività di controllo deve essere effettuata sulla base di
una procedura operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera f - D. Lgs.626/94).
A tal fine occorre il seguente documento:
- Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione.
12. controllare l'adempimento, da parte del Medico Competente, degli obblighi previsti in tema di
sorveglianza sanitaria. Tale attività di controllo deve essere effettuata sulla base di una
procedura operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera g - D. Lgs.626/94).
13. adottare le misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e istruire i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, affinché i lavoratori abbandonino
in modo agevole il posto di lavoro o la zona pericolosa. Ciò significa che il Farmacista Titolare
deve analizzare in tutte le possibili fasi operative gli impianti, definire le modalità di intervento
ed informare i lavoratori sui rischi gravi e sulle vie di fuga attraverso una procedura operativa
specifica (art.4, comma 5, lettera h) - D. Lgs.626/94).
14. informare immediatamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio e le procedure di intervento da prendere in tema di protezione. Ciò significa che
il Farmacista Titolare deve definire un elenco dei possibili rischi gravi e definire le modalità di
intervento attraverso una procedura operativa specifica (art.4, comma 5, lettera i - D.
Lgs.626/94).
15. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro caratterizzata dalla presenza di un pericolo grave ed
immediato. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve verificare la situazione di pericolo,
fermare l'attività e rimuovere le cause di pericolo per i lavoratori prima di richiedere ai lavoratori
stessi di riprendere la loro attività. Tale attività deve essere effettuata attraverso una procedura
operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera l - D. Lgs.626/94).
16. permettere ai lavoratori di verificare, attraverso il Rappresentante della Sicurezza,
l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Ciò significa che il Farmacista Titolare
deve definire le modalità di verifica che possono essere svolte da parte del Rappresentante per la
Sicurezza sull'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute e che deve
predisporre ed attuare un adeguato piano di informazione/formazione dello stesso sia sui rischi e
misure di prevenzione e protezione che sulle procedure di intervento, attraverso procedure
operative specifiche (Art.4, comma 5, lettera m - D. Lgs.626/94).
12
17. convocare la Riunione periodica di Prevenzione e Protezione (solo per le aziende con più di 15
addetti) con frequenza almeno annuale, salvo il caso in cui si verifichino significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, caso che impone al Farmacista Titolare unitamente al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente (se previsto) ed al
Rappresentante per la sicurezza. Tale riunione ha come scopo quello di prendere visione e
discutere il Piano di Sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori. Il Farmacista Titolare, al termine della riunione, deve
redigere un Verbale della Riunione, anche attraverso il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (art.11 - D. Lgs.626/94).
A tal fine occorre il seguente documento:
- Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione.
18. definire ed attuare i provvedimenti utili ad evitare che le misure tecniche adottate possano
provocare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. Ciò significa
che il Farmacista Titolare deve predisporre gli eventuali interventi di bonifica e le modalità di
realizzazione attraverso una procedura operativa specifica (art.4, comma 5, lettera n)
D.Lgs.626/94).
19. tenere il Registro degli infortuni sul lavoro. In tale registro devono essere cronologicamente
scritti gli infortuni sul lavoro che si verificano (solo quelli che comportano un'assenza dal lavoro
superiore ai tre giorni, compreso quello dell'infortunio). (art.art.4, comma 5, lettera o -
D.Lgs.626/94).
A tal fine occorre il seguente documento:
- Registro degli infortuni.
20. Consultare il Rappresentante per la Sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi ed
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale. In tal
caso il Farmacista Titolare deve consultare il Rappresentante della Sicurezza preventivamente.
Inoltre, il Farmacista Titolare deve consultare il Rappresentante della Sicurezza sulla
designazione degli addetti al servizio Prevenzione e Protezione, Prevenzione incendio, Pronto
soccorso ed Evacuazione dei lavoratori e sulla formazione degli addetti ai servizi citati. Tale
attività deve essere effettuata sulla base di procedure operative specifiche (D. Lgs.626/94: art.4,
comma 5, lettera p); art.19, comma 1, lettera b).
21. adottare le misure di intervento necessarie ed adeguate per la prevenzione incendio ed
evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Ciò significa che
il Farmacista Titolare deve definire delle procedure operative specifiche in tema di prevenzione
incendio, evacuazione e pericolo grave ed immediato attraverso l'individuazione dei possibili
rischi, la loro registrazione e la pianificazione delle modalità di intervento (D. Lgs.626/94: art.4,
comma 5, lettera q; art.12; art13).
22. informare tutti i lavoratori sui rischi (compresi quelli specifici) e le misure di prevenzione e
protettive, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle procedure di
Pronto soccorso, Prevenzione Incendio, Evacuazione e sul nominativo del Responsabile del
Soccorso, Prevenzione e Lotta antincendio ed Evacuazione. Tale attività deve essere effettuata
sulla base di una procedura operativa specifica (Art.21 - D. Lgs.626/94).
23. istruire i lavoratori in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro e dare adeguata e specifica
formazione al Rappresentante per la Sicurezza ed ai lavoratori incaricati del Pronto Soccorso,
Prevenzione Incendio ed Evacuazione. In generale, tale formazione deve essere adeguata alla
mansione del lavoratore e deve essere effettuata in occasione dell'assunzione e ripetuta
periodicamente in caso di modifiche organizzative (trasferimento di mansione), produttive
(nuove procedure di lavoro) e tecnologiche (introduzione di nuove macchine, attrezzature ed
impianti) e, genericamente, quando si verifichino delle variazioni di esposizione al rischio. Tale
attività deve essere effettuata attraverso una procedura operativa specifica (Art.22, commi 1, 4 e
5 - D. Lgs.626/94).
24. (nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori
autonomi), verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, informare il Titolare sui rischi esistenti nella propria azienda e sulle misure di
13
prevenzione e protezione e di emergenza attuate in relazione alla propria attività, collaborare
con tale Responsabile per l'attuazione di misure congiunte di prevenzione anche attraverso un
continuo coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. In generale, tale
formazione deve essere adeguata alla mansione del lavoratore e deve essere effettuata in
occasione dell'assunzione e ripetuta periodicamente in caso di modifiche organizzative
(trasferimento di mansione), produttive (nuove procedure di lavoro) e tecnologiche (introduzione
di nuove macchine, attrezzature ed impianti) e, genericamente, quando si verifichino delle
variazioni di esposizione al rischio. Tale attività deve essere effettuata attraverso una procedura
operativa specifica (Art.7 - D. Lgs.626/94).
25. adeguare i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto
alle prescrizioni di sicurezza e salute (D. Lgs.626/94: art.30, commi 3, 4, 5, 6; art.31; art.32).
26. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate e idonee al lavoro da svolgere,
acquisire i dispositivi di protezione individuale (DPI), adottare le misure idonee per quanto
riguarda la movimentazione dei materiali ed effettuare la formazione su tali attrezzature,
dispositivi e norme (D. Lgs.626/94: art.35, commi 1,2,4 e 5; art.38; art.43, commi 3 e 4, lettere
a), b), d), g) e 5; art.37; art.43, comma 4, lettere c), e), f); art.48; art.49, commi 1 e 2).
27. Adottare le misure per ovviare ai rischi per quanto riguarda l'uso di apparecchiature munite di
videoterminali, informare ed effettuare la formazione (D. Lgs.626/94: art.52, comma 2; art.54,
commi 1,2,3 e 4; art.55, commi 1, 3 e 4; art.56, commi 1 e 2; art.57; art.58).
28. Adottare le misure tecniche per eliminare o ridurre l'uso di agenti cancerogeni, curare
l'organizzazione e le operazioni lavorative per limitare al minimo l'intervento dei lavoratori,
adottare le misure igieniche necessarie, informare e formare il personale per quanto riguarda
eventuali operazioni non prevedibili e lavorazioni particolari; effettuare la sorveglianza sanitaria
per gli accertamenti, le norme preventive e protettive specifiche; registrare eventuali tumori
imputabili o causati da esposizione lavorativa (D. Lgs.626/94: art.62; art.63, commi 1, 3, 4, 5 e
6; art.64; art.65, comma 1; art.66, commi 1,2 e 4; art.67; art.68; art.69, commi 1,2 e 5; art.70,
commi 1, 2, 3 e 4).
29. Comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, 30 giorni prima dell'inizio
dell'attività, che si intende usare agenti biologici dei gruppi 2 e 3, munirsi dell'autorizzazione del
Ministero della Sanità, adottare misure tecnico organizzative idonee, assicurare misure igieniche
in funzione del tipo di attività (laboratori, stabulatori e processi industriali) e predisporre gli
interventi per misure di emergenza informando e formando il personale addetto alle attività
lavorative. Predisporre la sorveglianza sanitaria, istruire ed aggiornare il registro degli esposti e
degli eventi accidentali, dei casi di malattia e di decesso (D. Lgs.626/94: art.76; art.77; art.78,
commi 2, 3; art.79, comma 2; art.80, comma 1; art.81, commi 1,2,3 e 4; art.82, commi 1,2,3,4;
art.83; art.84, comma 2; art.85, comma 1; art.86; art.87, commi 1, 2, 3 e 4).
Ruolo e obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i seguenti compiti (D.Lgs.626/94: art.9,
commi 1 e 3; art.11; art.21):
1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure di sicurezza e di salubrità
degli ambienti di lavoro. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa
specifica.
2. Elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione dai rischi definire i
sistemi di protezione ed i relativi sistemi di controllo delle misure. Tale attività deve essere
effettuata sulla base di una procedura operativa specifica.
3. Definire le procedure di sicurezza in funzione delle diverse attività aziendali. Tale attivitàdeve
essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica.
14
4. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Tale attività deve essere
effettuata sulla base di una procedura operativa specifica.
5. Partecipare alle consultazioni (riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi). In
tema di tutela della salute e sicurezza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una
procedura operativa specifica.
6. Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi, compresi i rischi specifici connessi all'attività
svolta dal lavoratore, sulle misure di prevenzione e protezione, sui pericoli connessi all'uso di
sostanze e preparati pericolosi, sulle procedure di Pronto Soccorso, Lotta antincendio,
Evacuazione dei lavoratori, sui nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, del Medico Competente, dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure di Pronto
Soccorso, salvataggio, prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza. Tale
attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. Il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e relativi incaricati sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (sia di protezione e prevenzione dei rischi che di
ergonomia e, se necessario, di materie psico-sociali, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali) adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio coloro che dimostrino di svolgere
già tale attività professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro da almeno sei mesi dalla data in
vigore del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195; tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al
corso di formazione entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. precedentemente citato.
I Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, infine, sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Ruolo e obblighi nell'ambito della sicurezza del Medico Competente
Il Medico Competente è una figura di riferimento che collabora attivamente nel processo di
valutazione dei rischi mettendo a disposizione le sue conoscenze specifiche sugli effetti sull'organismo
umano dei vari agenti fisici, chimici e biologici (art.17, comma 1, lettera a) - D. Lgs.626/94).
Il Medico Competente, inoltre, effettua la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti sanitari ed
informa il Farmacista Titolare nei casi previsti dalla normativa vigente e, cioè, in caso di:
- lavorazioni industriali che espongono i lavoratori ad agenti chimici e fisici quali piombo,
amianto e rumore (art.1, comma 1 - D. Lgs.277/91);
- lavorazioni in cui il cloruro di vinile monomero (CVM) è prodotto, recuperato,
immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in
polimero o copolimero di cloruro di vinile, alle quali sono addetti lavoratori subordinati
(art.1 - D. Lgs.962/82);
- attività che espongono i lavoratori ad agenti chimici quali: 2-naftilammina e suoi sali; 4-
aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile (art.1, comma 1 - D.
Lgs.77/92);
- lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che
risultano comunque nocive (art.33 - D.P.R.303/56);
- attività che comportano uso di attrezzature munite di videoterminali (art.55, commi 1, 2, 3, 4
- D.Lgs.626/94);
- attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (art.48, comma 4, lettera c) -
D. Lgs.626/94);
15
- attività che comportano l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni (art.69, comma 4 -
D. Lgs.626/94);
- attività che comportano l'esposizione ad agenti biologici (art.86 - D. Lgs.626/94).
Ruolo e obblighi della Squadra di Pronto Soccorso
I compiti della Squadra di Pronto Soccorso sono quelli di attuare e, quindi, rendere operative, le
procedure di pronto soccorso ed assistenza medica di emergenza (art.15, comma 2 - D. Lgs.626/94).
Ruolo e obblighi della Squadra di Prevenzione Incendio
Alla Squadra incaricata della Prevenzione Incendio sono affidate tutte le attività operative di
prevenzione incendio e, quindi, l'attuazione delle procedure atte ad evitare l'insorgere di un incendio e a
limitarne le conseguenze in caso di accadimento oltre che l'attuazione delle misure precauzionali di esercizio,
il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dell'emergenza
(art.12, comma 1, lettera b) - D. Lgs.626/94).
Ruolo e obblighi della Squadra incaricata dell'Evacuazione dei lavoratori
Alla Squadra incaricata dell'Evacuazione sono affidate tutte le attività operative connesse
all'evacuazione dei locali e, quindi, l'attuazione delle procedure atte a far sì che i lavoratori possano mettersi
al sicuro abbandonando immediatamente ed in modo agevole il posto di lavoro (art.12, comma 1, lettera b) -
D. Lgs.626/94).
Ruolo e obblighi dei Lavoratori
Il lavoratore è tenuto a (art.5 - D. Lgs.626/94):
1. osservare le norme di legge e le disposizioni ed istruzioni ricevute partecipando ai corsi di
formazione eventualmente organizzati dal Farmacista Titolare, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
2. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
3. comunicare immediatamente al Farmacista Titolare eventuali deficienze di macchinari,
attrezzature, utensili, mezzi di trasporto ed attrezzature di lavoro oltre che dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati oltre che di altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, solo in caso di urgenza, per l'eliminazione o la
riduzione del pericolo, previa informazione al Rappresentante per la Sicurezza. Tale attività deve
essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica;
4. non rimuovere o modificare senza autorizzazione preventiva macchinari, dispositivi di sicurezza
o altri mezzi di sicurezza e protezione;
5. a non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre non di propria competenza o che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
6. collaborare nell'adempimento di tutti i doveri in tema di sicurezza imposti dall'autorità
competente;
7. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti.
16
(art.5 - D. Lgs.626/94)
Il lavoratore, in particolare, deve assolvere ai compiti assegnatigli per quanto riguarda:
- uso delle attrezzature di lavoro (art.39 - D. Lgs.626/94);
- uso dei dispositivi di protezione individuale (art.44 - D. Lgs.626/94);
- protezione da agenti cancerogeni (art.67, comma 2 - D. Lgs.626/94);
- protezione da agenti biologici (art.84, commi 1 e 3 - D. Lgs.626/94).
Formazione dei Lavoratori
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della
valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
• i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione;
• nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di
lavoro;
• cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Sanzioni per il Farmacista Titolare
Il D. Lgs.626/1994 integrato dal D.Lgs.242/96 con riferimento al D.Lgs.758/1994, impone una serie
di obblighi alle varie figure aziendali (Farmacista Titolare, dirigenti, preposti, medico competente,
lavoratori) e ne prevede specificamente anche per soggetti esterni all'azienda (fornitori, installatori,
appaltatori). Per l'inadempienza di questi obblighi il sistema sanzionatorio è abbastanza pesante, prevedendo
fino ad otto mesi di arresto.
Riassumiamo di seguito le principali sanzioni previste per il Farmacista Titolare:
obbligo sanzione
adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
designazione degli addetti all'emergenza arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1
a 5 milioni
ergonomia nell'uso di videoterminali arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
esigere l'uso di dispositivi di protezione individuale arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
informazione e formazione dei dipendenti arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
istituzione del servizio prevenzione e protezione arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
nomina del medico competente, quando necessario arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1
a 5 milioni
protezione da agenti cancerogeni e biologici arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
redazione della valutazione dei rischi o dell'autocertificazione arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni
17
riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1
a 5 milioni
18
Finito di scrivere
nel mese di ottobre 2003

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R. Villano - Sicurezza e salute sul lavoro

  • 1. SICUREZZA Raimondo Villano La GESTIONE della SICUREZZA in FARMACIA LagestionedellasicurezzainFarmaciaRaimondoVillano codice a barra Un'accresciuta consapevolezza di specifiche problematiche e relativi gradi di difficoltà può rivelarsi utile a produrre idonei e mirati aumenti di sforzi risolutivi ed a far collimare con maggiore precisione un obiettivo, benché possa inizialmente apparire fuori portata. Questo manuale esce nella collana “Sicurezza”.
  • 2. 1 RRaaiimmoonnddoo VViillllaannoo ELEMENTI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN FARMACIA
  • 3. 2 RRaaiimmoonnddoo VViillllaannoo ELEMENTI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN FARMACIA II NN DD II CC EE Presentazione Prefazione LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO Introduzione Riferimenti legislativi Ruolo, obblighi e responsabilità del farmacista titolare Ruolo, obblighi del responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione Ruolo e obblighi nell’ambito della sicurezza del Medico Competente Ruolo e obblighi della squadra di Pronto Soccorso Ruolo e obblighi della squadra incaricata di Evacuazione dei lavoratori Ruolo e obblighi dei lavoratori Sanzioni per il farmacista titolare PRINCIPALI ELEMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Personal computer Frigoriferi Aerazione Microclima Illuminazione Suoni e rumori Colori Movimentazione dei carichi Macchine, attrezzature, macchine mobili, apparecchi di sollevamento Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza Impianti elettrici Rischio biologico da autoanalisi Linee guida di buona pratica microbiologica Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza Tipologie di esonero dall’obbligo del documento di valutazione dei rischi Svolgimento diretto dei compiti di sicurezza sul lavoro Formazione del titolare di farmacia Formazione del rappresentante dei lavoratori Giurisprudenza inerente responsabilità ulteriori in capo al datore di lavoro IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI Orientamenti generali nella valutazione dei rischi Significato della valutazione dei rischi
  • 4. 3 Soggettività della valutazione dei rischi Valutazione semplificata e primi approcci di valutazione Criteri di attuazione della valutazione dei rischi Identificazione dei fattori di rischio Identificazione dei lavoratori esposti Stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli Programmazione e attuazione delle misure di prevenzione Contenuti del documento sulla valutazione dei rischi ADEMPIMENTI E MODULISTICA ULTERIORI PER LA SICUREZZA Comunicazione nomina responsabile Prevenzione e Protezione dai rischi Autocertificazione – tipo I LABORATORI GALENICO E COSMETICO Introduzione Norme di Buona Preparazione Responsabilità Pianificazione Documentazione delle attività I locali L’ambiente Arredi e attrezzature Cappe aspiranti Il rischio da agenti chimici La valutazione del rischio da agenti chimici Accessori Il personale Documentazione Materie prime Certificati di analisi delle materie prime Schede di sicurezza delle materie prime Scadenza delle materie prime Operazioni di preparazione Controllo di qualità del preparato Confezione ed etichettatura Stabilità del preparato Aspetti microbiologici dei preparati Il laboratorio cosmetico Materie prime cosmetiche Considerazioni ulteriori di attuazione HACCP Considerazioni ulteriori di valutazione del rischio SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Riferimenti legislativi Elementi generali Ossigeno e ossigeno liquido F.U. Alcool etilico denaturato Cloruro di etile Carbone attivo vegetale Creosolen Sodio borato Formaldeide 30%
  • 5. 4 Acqua ossigenata 35-60% Ammonio idrossido 10-35% PIANTE SALUTISTICHE E PREMISCELE VETERINARIE Piante salutistiche Disposizioni ministeriali Bozza di richiesta abilitazione temporanea a produzione/confezionamento Modello di Etichetta Disposizioni generali sulle droghe vegetali Premiscele veterinarie Disposizioni regionali Modello tipo di richiesta di riconoscimento Dichiarazione attivazione Registro di Carico Elenco delle premiacele veterinarie IL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE AZIENDALE Il Decreto Legge 155/97 e il Sistema HACCP Le motivazioni del D.L. 155/97 Il D.L. 155/97 Interpretazione del D.L. 155/97 Il Responsabile dell’Autocontrollo Sanzioni amministrative Riferimenti legislativi Il Manuale del Sistema HACCP Introduzione Generalità Identificazione della struttura produttiva Organigramma del personale Aree di lavoro, impianti ed attrezzature 1. Planimetria e suddivisione aree 2. Impianti di refrigerazione Descrizione dell’attività 1. Diagramma di flusso generale dell’attività 2. Identificazione fasi di lavoro e Punti critici (CCP) 3. Identificazione ed analisi dei rischi 4. Restituzione dei farmaci non difettosi 5. Smaltimento dei farmaci scaduti/invendibili 6. Smaltimento dei rifiuti 7. Igiene ed abbigliamento del personale 8. Manutenzione delle attrezzature 9. Matrice delle revisioni al Manuale 10.Lista di controllo pre-operativa Procedure operative 1. PR. 01 Referenziamento dei fornitori a) Richiesta dati b) Identificazione del Fornitore - Identificazione prodotti forniti c) Comunicato di attribuzione qualifica d) Comunicato di attribuzione "in attesa di qualifica" 2. Elenco fornitori 3. Registrazione merci non conformi
  • 6. 5 4. PR. 02 Pulizia e disinfezione 5. PR. 03 Disinfestazione e derattizzazione 6. PR. 04 Controllo qualità: prevenzione contaminazioni crociate 7. PR. 04 Controllo qualità: rotazione delle scorte (sistema F.I.F.O. - First in First Out) 8. PR. 04 Controllo qualità: registrazione difetti di stoccaggio 9. PR. 04 Controllo qualità: analisi di laboratorio Sezione Allegati 1. Autorizzazioni sanitarie 2. Planimetrie 3. Acqua potabile 4. Schede prodotti per disinfestazione/derattizzazione 5. Schede prodotti per pulizia/disinfezione 6. Formazione del personale 7. Attestazione conformità trasporto merci 8. Attestazione conformità restituzione merci 9. Delega di responsabilità 10.Modello tipo di informativa alla Clientela Considerazioni conclusive LIBRETTI SANITARI E DI INFORTUNI SUL LAVORO Il Libretto sanitario e di rischio Esame oggettivo Visite numerate Anamnesi Esposizione lavorativa Infortuni Scheda Tabella riepilogativa Il Libretto di idoneità sanitaria Il Registro Infortuni sul Lavoro Modalità di tenuta del Registro Note esplicative sull’impiego del Registro Il D. Lgs 19 marzo 1996 n. 242 DETENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI Temperatura ambientale e climatizzazione Temperatura di conservazione di specifici farmaci Veleni, stupefacenti e psicotropi Scadenza dei medicinali e dei prodotti alimentari Scadenza degli stupefacenti RIFIUTI E RESI Tipologie di rifiuti e di resi Catasto dei rifiuti - MUD Rifiuti sanitari da autoanalisi Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Rifiuti citotossici e citostatici Elenco dei medicinali citotossici e citostatici Rifiuti stupefacenti e psicotropi Servizio resi commerciali Ass.Inde
  • 7. 6 Accordo regolamentazione resi Ass.Inde Registro di carico e scarico Formulario di identificazione dei rifiuti TUTELA DELLA PRIVACY Introduzione Applicazione della legge 675-1996 nella Sanità I soggetti La nozione di trattamento La nozione di dati personali Gli adempimenti L’informativa all’interessato in farmacia Come predisporre una informativa Informativa ai clienti ex art.10 Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni Art.13 Legge 675/1996: diritti dell’interessato I limiti della disciplina transitoria in materia di trattamento dei dati inerenti la salute Adozione delle misure minime di sicurezza Limitazioni alla L.675-96 applicata alle attività sanitarie Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati - 29.02.2000 Modifica da apportare al modello per la notifica del trattamento dei dati personali Marketing pubblicitario: viola la privacy l’archivio non aggiornato Modalità per ispezioni e controlli Misure minime di sicurezza: superfluo l’invio di comunicazioni al Garante Referti e diagnosi incomprensibili ostacolano il diritto di conoscere i propri dati sanitari Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Misure minime di sicurezza: consigli pratici Misure minime di sicurezza: adempimenti burocratici Tariffazione dei dati delle ricette - Atto di nomina a responsabile del trattamento Il datore di lavoro deve comunicare per intero i dati personali al dipendente che ne faccia richiesta Video sorveglianza: le regole del Garante per non violare la privacy Il rischio da ricette anonime Tutele per la privacy dei lavoratori Richiesta di accesso ai dati personali ai sensi di art.13 L. n.675/96 - Modello di istanza. Nomi di dominio su internet: problemi di privacy PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA Farmacovigilanza Rete attiva e segnalazione spontanea Tappe di gestione del rischio da farmaci Fattori di inibizione o di sviluppo della segnalazione spontanea La nuova disciplina ministeriale Glossario di Farmacovigilanza Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci Compilazione della scheda di segnalazione Classificazione degli effetti collaterali o reazioni avverse Note sulla compilazione della scheda di segnalazione Inserimento delle informazioni in Banca Dati Fonti ufficiali di farmacovigilanza on line Gestione delle emergenze in farmacovigilanza Scheda di segnalazione rinvenimento di difetti/corpi estranei nei medicinali uso umano
  • 8. 7 Vigilanza veterinaria D.Lgs. 71/2003 Scheda di segnalazione alle autorità competenti di sospetta reazione avversa Scheda di segnalazione alle autorità competenti di sospetta diminuzione di efficacia Scheda da compilare a cura del titolare A.I.C. del medicinale veterinario sospetto Scheda di segnalazione rinvenimento di difetti/corpi estranei nei medicinali uso veterinario Fitovigilanza: Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali Bibliografia essenziale Riferimenti legislativi Note sull’autore Profilo essenziale professionale Pubblicazioni Abstract dalla Prefazione “(…) Come appare subito chiaro, parlare di sicurezza significa entrare in un campo di gioco di cui non si riescono ad intravedere i confini, ed è ben difficile muoversi in una tale area senza prima segnare dei limiti precisi che nel momento stesso in cui vengono indicati diventano angusti. Parlare a tutto campo di ‘sicurezza in farmacia’ significa voler affrontare la problematica come un sistema olistico in tutta la sua complessità e in tutti i suoi aspetti sociali e tecnici, e Raimondo Villano è incredibilmente riuscito a stupirmi e a soddisfarmi. Io mi occupo di problemi di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prodotti alimentari, fin da quando, quindici anni fa, vivevo all’Estero e collaboravo con le Nazioni Unite. Soltanto negli ultimi anni in Italia ho conosciuto Raimondo Villano e ho visto nascere e crescere questo ambizioso progetto che ora è finalmente realizzato e completato. Solo conoscendo l’uomo Raimondo è possibile capire come, senza chiasso ma con indicibile impegno e fatica, possa aver visto la luce un testo simile, che bene potrebbe collocarsi tra i testi di base per i laureandi in farmacia, così come nelle biblioteche degli stessi iniziati in materia di sicurezza. Un testo in cui è affrontata con chiarezza e semplicità tutta la problematica che si presenta nell’ambiente farmacia senza tralasciare né i temi più semplici e pratici della quotidianità, né quelli più complessi che spesso sono equivocati, sconosciuti o sottaciuti. Ebbene, come un farmacista o un addetto ai lavori potrà fare a meno di quest’opera? La domanda è retorica; chiedo solo a tutti coloro che amano la scienza e la sua divulgazione in abiti sobri e raffinati di unirsi a me nel ringraziare Raimondo Villano del suo generoso sforzo teso solamente all’appagamento di una tensione mentale e spirituale che trova nel sociale la sua prima realizzazione” Dott. Piero RENZULLI(*) (*) Membro del Comitato Nazionale per l’Antiterrorismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Responsabile F.A.O. East Africa, già Responsabile della Sicurezza all’ONU e Segretario UNIDO, Responsabile della Sicurezza per la Corte di Appello del Tribunale di Napoli.
  • 10. 9 Introduzione Nel tempo la sensibilità e gli approfondimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ad opera delle parti sociali e del Legislatore hanno generato una vera e propria nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel Farmacista Titolare il protagonista attivo della funzione di prevenzione che costituisce, di fatto, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione. Asse portante di questa nuova filosofia può a buon diritto esser considerato il D.Lgs.626/94. Tale decreto si compone di circa 100 articoli organizzati in dieci titoli; i primi quattro rappresentano la struttura portante dell'innovazione legislativa: Disposizioni generali (Titolo I), Luoghi di lavoro (Titolo II), Uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III), Uso dei DPI (Titolo IV); i successivi quattro dettano le norme particolari per la prevenzione di rischi specifici: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), Uso delle attrezzature munite di videoterminale (Titolo VI); Protezione da agenti cancerogeni (Titolo VII); Protezione da agenti biologici (Titolo VIII); il Titolo IX, poi, stabilisce le sanzioni, in genere pesanti, per le inadempienze dei datori di lavoro e degli altri soggetti obbligati mentre il Titolo X, infine, stabilisce le consuete disposizioni transitorie e finali. Riferimenti legislativi Rinviando all'Appendice di questo lavoro per la consultazione integrale del D.Lgs.626/94, si ritiene utile porre in questa fase all'attenzione alcuni articoli del predetto Decreto ai fini di una più efficace comprensione e conseguente agevole approfondimento delle problematiche essenziali correlate. Art.21. Informazione dei lavoratori. 1. Il Farmacista Titolare provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; c) i rischi specifici cui è cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15; 2. Il Farmacista Titolare fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art.1, comma 3. Art.22. Formazione dei lavoratori. 1. Il Farmacista Titolare, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento delle mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  • 11. 10 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. Ruolo, obblighi e responsabilità del Farmacista Titolare Il Farmacista Titolare deve: 1. elaborare il Piano di Sicurezza, o valutazione del rischio, (art.4, commi 2,3 e 7 - D.Lgs.626/94) cioè un documento che deve essere custodito presso l'azienda e che deve comprendere: - una relazione sulla valutazione dei rischi; tale relazione deve anche contenere i criteri utilizzati per la valutazione della stessa; - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi descritti nella relazione precedente e le attrezzature di protezione utilizzate; - il programma di attuazione delle misure di cui sopra. 2. designare gli addetti e relativo Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ovvero incaricare le persone o i servizi esterni all'azienda che curino tale servizio e comunicare successivamente il nominativo del Responsabile agli organi competenti (D. Lgs.626/94: art.4, comma 4; art.8, comma 11; art.10, comma 2). A tal fine occorrono i seguenti documenti: - Modello di anagrafica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - Delega al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - Lettera di incarico ad un servizio esterno; - Comunicazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - Dichiarazione di svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione. 3. informare il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro e l'attuazione delle misure preventive e protettive: deve fornire allo stesso, inoltre, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del Registro degli Infortuni e Malattie Professionali e le prescrizioni degli organi di vigilanza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (art.9, comma 2 - D- Lgs.626/94). 4. nominare il Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente (art.4, comma 4 - D. Lgs626/94). A tal fine occorrono i seguenti documenti: - Modello di anagrafica del Medico Competente; - Modello di Lettera di Nomina del Medico Competente. 5. designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure in tema di Prevenzione Incendio, Evacuazione e Pronto Soccorso attraverso l'individuazione dei rischi di incendio e dei presidi per la sua limitazione, l'indicazione sulle vie di fuga e la formazione di una squadra in grado di evacuare i lavoratori (art.4, comma 5, lettera a) - D. Lgs626/94). - Modello di anagrafica del Pronto Soccorso; - Modello di anagrafica dell'Incaricato della Prevenzione Incendio; - Modello di anagrafica dell'Incaricato dell'Evacuazione. 6. istruire le squadre incaricate dell'attuazione delle procedure di Pronto Soccorso, Prevenzione Incendio ed Evacuazione circa i rischi di incendio e di pericolo grave ed immediato, le vie di fuga e le procedure da attuare per limitare l'incendio ed il pericolo o, nel caso della squadra di Pronto Soccorso, per il pronto soccorso e l'assistenza medica di emergenza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (D. Lgs.626/94: art.12, comma 3; art.22, commi 1 e 5). 7. aggiornare le misure di prevenzione in funzione di mutamenti organizzativi e produttivi che possono essere rilevanti ai fini della sicurezza o in base a evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione e convocare immediatamente la Riunione Periodica di prevenzione e Protezione (D. Lgs.626/94: art.4, comma 5, lettera b); art.11, comma 3; art.54, commi 1, 2, 3 e 4; art.55). A tal fine occorrono i seguenti documenti:
  • 12. 11 - Modello di Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione; - Modello di Piano di Sicurezza. 8. verificare le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza ai fini della definizione dei compiti agli stessi lavoratori (attraverso assunzioni qualificate e programmi di informazione sui rischi e formazione sulla prevenzione) (D. Lgs.626/94: art.4, comma 5, lettera c; art.11, comma 3). 9. fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione, attraverso una preventiva attività di analisi dei rischi, l'individuazione dei mezzi di protezione e verifica dei mezzi stessi con i lavoratori, istruzione dei lavoratori all'uso. Tali mezzi di protezione devono essere identificati e riportati nel Piano di Sicurezza mentre modalità di uso devono essere indicate in procedure operative specifiche (art.4, comma 5, lettera d) - D. Lgs.626/94). 10. definire le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata informazione possano accedere a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve individuare i rischi gravi e specifici e la loro circoscrizione, delimitare le aree pericolose e definire le mansioni di intervento e le squadre apposite attraverso specifica procedura operativa (art.4, comma 5, lettera e) D. Lgs.626/94). 11. controllare il rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e disposizioni aziendali in tema di sicurezza e l'uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali e predisporre gli interventi necessari in caso di mancato rispetto. Tale attività di controllo deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera f - D. Lgs.626/94). A tal fine occorre il seguente documento: - Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione. 12. controllare l'adempimento, da parte del Medico Competente, degli obblighi previsti in tema di sorveglianza sanitaria. Tale attività di controllo deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera g - D. Lgs.626/94). 13. adottare le misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e istruire i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, affinché i lavoratori abbandonino in modo agevole il posto di lavoro o la zona pericolosa. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve analizzare in tutte le possibili fasi operative gli impianti, definire le modalità di intervento ed informare i lavoratori sui rischi gravi e sulle vie di fuga attraverso una procedura operativa specifica (art.4, comma 5, lettera h) - D. Lgs.626/94). 14. informare immediatamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio e le procedure di intervento da prendere in tema di protezione. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve definire un elenco dei possibili rischi gravi e definire le modalità di intervento attraverso una procedura operativa specifica (art.4, comma 5, lettera i - D. Lgs.626/94). 15. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro caratterizzata dalla presenza di un pericolo grave ed immediato. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve verificare la situazione di pericolo, fermare l'attività e rimuovere le cause di pericolo per i lavoratori prima di richiedere ai lavoratori stessi di riprendere la loro attività. Tale attività deve essere effettuata attraverso una procedura operativa specifica (Art.4, comma 5, lettera l - D. Lgs.626/94). 16. permettere ai lavoratori di verificare, attraverso il Rappresentante della Sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve definire le modalità di verifica che possono essere svolte da parte del Rappresentante per la Sicurezza sull'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute e che deve predisporre ed attuare un adeguato piano di informazione/formazione dello stesso sia sui rischi e misure di prevenzione e protezione che sulle procedure di intervento, attraverso procedure operative specifiche (Art.4, comma 5, lettera m - D. Lgs.626/94).
  • 13. 12 17. convocare la Riunione periodica di Prevenzione e Protezione (solo per le aziende con più di 15 addetti) con frequenza almeno annuale, salvo il caso in cui si verifichino significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, caso che impone al Farmacista Titolare unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente (se previsto) ed al Rappresentante per la sicurezza. Tale riunione ha come scopo quello di prendere visione e discutere il Piano di Sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Il Farmacista Titolare, al termine della riunione, deve redigere un Verbale della Riunione, anche attraverso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.11 - D. Lgs.626/94). A tal fine occorre il seguente documento: - Verbale della Riunione di Prevenzione e Protezione. 18. definire ed attuare i provvedimenti utili ad evitare che le misure tecniche adottate possano provocare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve predisporre gli eventuali interventi di bonifica e le modalità di realizzazione attraverso una procedura operativa specifica (art.4, comma 5, lettera n) D.Lgs.626/94). 19. tenere il Registro degli infortuni sul lavoro. In tale registro devono essere cronologicamente scritti gli infortuni sul lavoro che si verificano (solo quelli che comportano un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, compreso quello dell'infortunio). (art.art.4, comma 5, lettera o - D.Lgs.626/94). A tal fine occorre il seguente documento: - Registro degli infortuni. 20. Consultare il Rappresentante per la Sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi ed individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale. In tal caso il Farmacista Titolare deve consultare il Rappresentante della Sicurezza preventivamente. Inoltre, il Farmacista Titolare deve consultare il Rappresentante della Sicurezza sulla designazione degli addetti al servizio Prevenzione e Protezione, Prevenzione incendio, Pronto soccorso ed Evacuazione dei lavoratori e sulla formazione degli addetti ai servizi citati. Tale attività deve essere effettuata sulla base di procedure operative specifiche (D. Lgs.626/94: art.4, comma 5, lettera p); art.19, comma 1, lettera b). 21. adottare le misure di intervento necessarie ed adeguate per la prevenzione incendio ed evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Ciò significa che il Farmacista Titolare deve definire delle procedure operative specifiche in tema di prevenzione incendio, evacuazione e pericolo grave ed immediato attraverso l'individuazione dei possibili rischi, la loro registrazione e la pianificazione delle modalità di intervento (D. Lgs.626/94: art.4, comma 5, lettera q; art.12; art13). 22. informare tutti i lavoratori sui rischi (compresi quelli specifici) e le misure di prevenzione e protettive, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle procedure di Pronto soccorso, Prevenzione Incendio, Evacuazione e sul nominativo del Responsabile del Soccorso, Prevenzione e Lotta antincendio ed Evacuazione. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica (Art.21 - D. Lgs.626/94). 23. istruire i lavoratori in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro e dare adeguata e specifica formazione al Rappresentante per la Sicurezza ed ai lavoratori incaricati del Pronto Soccorso, Prevenzione Incendio ed Evacuazione. In generale, tale formazione deve essere adeguata alla mansione del lavoratore e deve essere effettuata in occasione dell'assunzione e ripetuta periodicamente in caso di modifiche organizzative (trasferimento di mansione), produttive (nuove procedure di lavoro) e tecnologiche (introduzione di nuove macchine, attrezzature ed impianti) e, genericamente, quando si verifichino delle variazioni di esposizione al rischio. Tale attività deve essere effettuata attraverso una procedura operativa specifica (Art.22, commi 1, 4 e 5 - D. Lgs.626/94). 24. (nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi), verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, informare il Titolare sui rischi esistenti nella propria azienda e sulle misure di
  • 14. 13 prevenzione e protezione e di emergenza attuate in relazione alla propria attività, collaborare con tale Responsabile per l'attuazione di misure congiunte di prevenzione anche attraverso un continuo coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. In generale, tale formazione deve essere adeguata alla mansione del lavoratore e deve essere effettuata in occasione dell'assunzione e ripetuta periodicamente in caso di modifiche organizzative (trasferimento di mansione), produttive (nuove procedure di lavoro) e tecnologiche (introduzione di nuove macchine, attrezzature ed impianti) e, genericamente, quando si verifichino delle variazioni di esposizione al rischio. Tale attività deve essere effettuata attraverso una procedura operativa specifica (Art.7 - D. Lgs.626/94). 25. adeguare i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto alle prescrizioni di sicurezza e salute (D. Lgs.626/94: art.30, commi 3, 4, 5, 6; art.31; art.32). 26. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate e idonee al lavoro da svolgere, acquisire i dispositivi di protezione individuale (DPI), adottare le misure idonee per quanto riguarda la movimentazione dei materiali ed effettuare la formazione su tali attrezzature, dispositivi e norme (D. Lgs.626/94: art.35, commi 1,2,4 e 5; art.38; art.43, commi 3 e 4, lettere a), b), d), g) e 5; art.37; art.43, comma 4, lettere c), e), f); art.48; art.49, commi 1 e 2). 27. Adottare le misure per ovviare ai rischi per quanto riguarda l'uso di apparecchiature munite di videoterminali, informare ed effettuare la formazione (D. Lgs.626/94: art.52, comma 2; art.54, commi 1,2,3 e 4; art.55, commi 1, 3 e 4; art.56, commi 1 e 2; art.57; art.58). 28. Adottare le misure tecniche per eliminare o ridurre l'uso di agenti cancerogeni, curare l'organizzazione e le operazioni lavorative per limitare al minimo l'intervento dei lavoratori, adottare le misure igieniche necessarie, informare e formare il personale per quanto riguarda eventuali operazioni non prevedibili e lavorazioni particolari; effettuare la sorveglianza sanitaria per gli accertamenti, le norme preventive e protettive specifiche; registrare eventuali tumori imputabili o causati da esposizione lavorativa (D. Lgs.626/94: art.62; art.63, commi 1, 3, 4, 5 e 6; art.64; art.65, comma 1; art.66, commi 1,2 e 4; art.67; art.68; art.69, commi 1,2 e 5; art.70, commi 1, 2, 3 e 4). 29. Comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, che si intende usare agenti biologici dei gruppi 2 e 3, munirsi dell'autorizzazione del Ministero della Sanità, adottare misure tecnico organizzative idonee, assicurare misure igieniche in funzione del tipo di attività (laboratori, stabulatori e processi industriali) e predisporre gli interventi per misure di emergenza informando e formando il personale addetto alle attività lavorative. Predisporre la sorveglianza sanitaria, istruire ed aggiornare il registro degli esposti e degli eventi accidentali, dei casi di malattia e di decesso (D. Lgs.626/94: art.76; art.77; art.78, commi 2, 3; art.79, comma 2; art.80, comma 1; art.81, commi 1,2,3 e 4; art.82, commi 1,2,3,4; art.83; art.84, comma 2; art.85, comma 1; art.86; art.87, commi 1, 2, 3 e 4). Ruolo e obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i seguenti compiti (D.Lgs.626/94: art.9, commi 1 e 3; art.11; art.21): 1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. 2. Elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione dai rischi definire i sistemi di protezione ed i relativi sistemi di controllo delle misure. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. 3. Definire le procedure di sicurezza in funzione delle diverse attività aziendali. Tale attivitàdeve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica.
  • 15. 14 4. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. 5. Partecipare alle consultazioni (riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi). In tema di tutela della salute e sicurezza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. 6. Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi, compresi i rischi specifici connessi all'attività svolta dal lavoratore, sulle misure di prevenzione e protezione, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle procedure di Pronto Soccorso, Lotta antincendio, Evacuazione dei lavoratori, sui nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure di Pronto Soccorso, salvataggio, prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativi incaricati sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (sia di protezione e prevenzione dei rischi che di ergonomia e, se necessario, di materie psico-sociali, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio coloro che dimostrino di svolgere già tale attività professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro da almeno sei mesi dalla data in vigore del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195; tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corso di formazione entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. precedentemente citato. I Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, infine, sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Ruolo e obblighi nell'ambito della sicurezza del Medico Competente Il Medico Competente è una figura di riferimento che collabora attivamente nel processo di valutazione dei rischi mettendo a disposizione le sue conoscenze specifiche sugli effetti sull'organismo umano dei vari agenti fisici, chimici e biologici (art.17, comma 1, lettera a) - D. Lgs.626/94). Il Medico Competente, inoltre, effettua la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti sanitari ed informa il Farmacista Titolare nei casi previsti dalla normativa vigente e, cioè, in caso di: - lavorazioni industriali che espongono i lavoratori ad agenti chimici e fisici quali piombo, amianto e rumore (art.1, comma 1 - D. Lgs.277/91); - lavorazioni in cui il cloruro di vinile monomero (CVM) è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimero o copolimero di cloruro di vinile, alle quali sono addetti lavoratori subordinati (art.1 - D. Lgs.962/82); - attività che espongono i lavoratori ad agenti chimici quali: 2-naftilammina e suoi sali; 4- aminodifenile e suoi sali; benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile (art.1, comma 1 - D. Lgs.77/92); - lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (art.33 - D.P.R.303/56); - attività che comportano uso di attrezzature munite di videoterminali (art.55, commi 1, 2, 3, 4 - D.Lgs.626/94); - attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (art.48, comma 4, lettera c) - D. Lgs.626/94);
  • 16. 15 - attività che comportano l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni (art.69, comma 4 - D. Lgs.626/94); - attività che comportano l'esposizione ad agenti biologici (art.86 - D. Lgs.626/94). Ruolo e obblighi della Squadra di Pronto Soccorso I compiti della Squadra di Pronto Soccorso sono quelli di attuare e, quindi, rendere operative, le procedure di pronto soccorso ed assistenza medica di emergenza (art.15, comma 2 - D. Lgs.626/94). Ruolo e obblighi della Squadra di Prevenzione Incendio Alla Squadra incaricata della Prevenzione Incendio sono affidate tutte le attività operative di prevenzione incendio e, quindi, l'attuazione delle procedure atte ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze in caso di accadimento oltre che l'attuazione delle misure precauzionali di esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dell'emergenza (art.12, comma 1, lettera b) - D. Lgs.626/94). Ruolo e obblighi della Squadra incaricata dell'Evacuazione dei lavoratori Alla Squadra incaricata dell'Evacuazione sono affidate tutte le attività operative connesse all'evacuazione dei locali e, quindi, l'attuazione delle procedure atte a far sì che i lavoratori possano mettersi al sicuro abbandonando immediatamente ed in modo agevole il posto di lavoro (art.12, comma 1, lettera b) - D. Lgs.626/94). Ruolo e obblighi dei Lavoratori Il lavoratore è tenuto a (art.5 - D. Lgs.626/94): 1. osservare le norme di legge e le disposizioni ed istruzioni ricevute partecipando ai corsi di formazione eventualmente organizzati dal Farmacista Titolare, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 2. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; 3. comunicare immediatamente al Farmacista Titolare eventuali deficienze di macchinari, attrezzature, utensili, mezzi di trasporto ed attrezzature di lavoro oltre che dei dispositivi di protezione individuale utilizzati oltre che di altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, solo in caso di urgenza, per l'eliminazione o la riduzione del pericolo, previa informazione al Rappresentante per la Sicurezza. Tale attività deve essere effettuata sulla base di una procedura operativa specifica; 4. non rimuovere o modificare senza autorizzazione preventiva macchinari, dispositivi di sicurezza o altri mezzi di sicurezza e protezione; 5. a non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre non di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 6. collaborare nell'adempimento di tutti i doveri in tema di sicurezza imposti dall'autorità competente; 7. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti.
  • 17. 16 (art.5 - D. Lgs.626/94) Il lavoratore, in particolare, deve assolvere ai compiti assegnatigli per quanto riguarda: - uso delle attrezzature di lavoro (art.39 - D. Lgs.626/94); - uso dei dispositivi di protezione individuale (art.44 - D. Lgs.626/94); - protezione da agenti cancerogeni (art.67, comma 2 - D. Lgs.626/94); - protezione da agenti biologici (art.84, commi 1 e 3 - D. Lgs.626/94). Formazione dei Lavoratori I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: • i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; • nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; • cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. Sanzioni per il Farmacista Titolare Il D. Lgs.626/1994 integrato dal D.Lgs.242/96 con riferimento al D.Lgs.758/1994, impone una serie di obblighi alle varie figure aziendali (Farmacista Titolare, dirigenti, preposti, medico competente, lavoratori) e ne prevede specificamente anche per soggetti esterni all'azienda (fornitori, installatori, appaltatori). Per l'inadempienza di questi obblighi il sistema sanzionatorio è abbastanza pesante, prevedendo fino ad otto mesi di arresto. Riassumiamo di seguito le principali sanzioni previste per il Farmacista Titolare: obbligo sanzione adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni designazione degli addetti all'emergenza arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni ergonomia nell'uso di videoterminali arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni esigere l'uso di dispositivi di protezione individuale arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni informazione e formazione dei dipendenti arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni istituzione del servizio prevenzione e protezione arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni nomina del medico competente, quando necessario arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni protezione da agenti cancerogeni e biologici arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni redazione della valutazione dei rischi o dell'autocertificazione arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
  • 18. 17 riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
  • 19. 18 Finito di scrivere nel mese di ottobre 2003