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La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti e le sanzioni
1. La nuova disciplina della
responsabilità in materia di
etichettatura degli alimenti e le
sanzioni
Avv. Vito Rubino
DiGSpES, Università degli Studi del Piemonte Orientale
vito.rubino@uniupo.it
2. http://cafla.unipmn.it
La disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli
alimenti, non prevista nella direttiva 2000/13 CE, costituisce
una delle principali NOVITA’ del regolamento U.E. 1169/2011.
Si tratta, in verità, di una disposizione che segue una tendenza
generale del Legislatore U.E. a regolare anche questo aspetto
per garantire l’eliminazione dell’effetto distorsivo potenziale
derivante dalla frammentazioni delle legislazioni nazionali al
riguardo.
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- direttiva 2001/95 CE sulla sicurezza generale dei prodotti
(art. 3 > la responsabilità del prodotto è del PRODUTTORE);
- regolamento 767/2009 CE sui mangimi
(art. 12, responsabilità: il responsabile dell’etichetta è chi per
primo immette il mangime sul mercato o, se del caso,
l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è
commercializzato);
- regolamento 1223/09 CE sui prodotti cosmetici :
(art. 4 > responsabile il fabbricante)
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Nell’intervento si cercherà di dare risposta a queste domande:
1- Che significato ha l’introduzione di una disciplina sulla
responsabilità nel reg. 1169/2011?
2- Quali sono i soggetti responsabili e di cosa?
3- La nuova disciplina osta all’applicazione della
corresponsabilità negli illeciti amministrativi in materia di
etichettatura ai sensi della l. 689/81?
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Il ricorso alla versione inglese del regolamento consente di chiarire il
concetto in modo più efficace di quella italiana:
Art. 8 Reg. 1169/2011 UE > Responsibilities
Non si parla di liability.
La “responsibility” può certamente influenzare la “liability”, ma sta a
monte di questa, non a valle.
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1° DISTINZIONE FRA “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”
La “Responsibility” è la suddivisione dei ruoli all’interno della filiera. Attiene alla posizione
soggettiva di ciascun OSA.
La “Liability” è la conseguenza della violazione delle regole che competono a ciascun OSA in
base alla sua posizione nella filiera.
La liability si determina in base alla disciplina NAZIONALE applicabile al rapporto:
RESPONSABILITÀ CIVILE nei contratti di VENDITA ex art. 1490 e ss. C.C./Cod. Consumo;
(privatistica) nei contratti di TERZIARIZZAZIONE PRODUTTIVA ex l. 192/1998;
nei contratti di APPALTO ex art. 1667 e ss. c.c.;
RESPONSABILITÀ PENALE ex art. 5 L. 283/62;
(pubblicistica) ex art. 440 e ss. c.p.;
ex art. 515 e ss. c.p.;
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ex l. 689/81 e ss. modifiche ed integrazioni;
(pubblicistica)
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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN
MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”
Le domande:
1° Come viene strutturata la filiera delle
responsabilità dall’articolo 8 del regolamento?
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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN
MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”
Il regolamento 1169/2011 UE:
Considerando nr. 21
Per evitare la frammentazione delle norme relative alla
responsabilità degli operatori nel settore alimentare in
relazione alle informazioni sugli alimenti è opportuno
chiarire la responsabilità di tali operatori in questo ambito.
Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei
confronti del consumatore di cui all’art. 17 del reg. CE
178/2002.
N.B.: chiarire/ clarify/ clarifier = si tratta di un “chiarimento” su principi già desumibili dalla
legislazione precedente (art. 17 reg. 178/02 CE)
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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Articolo 8 co 1-4 Responsabilità
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore
con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore
non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la
presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti (…)
Chi è il responsabile?
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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
1) NOME O RAGIONE SOCIALE CON CUI E’
COMMERCIALIZZATO IL PRODOTTO...
Art. 9: the name or business name and address of the food
business operator referred to in Article 8(1);
Esempio:
Indicazione contestuale della società italiana, spagnola e
francese.
Quale è la responsabile?
Versione inglese:
under whose name or business name the food is marketed
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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
1) NOME O RAGIONE SOCIALE CON CUI E’
COMMERCIALIZZATO IL PRODOTTO...
Unico criterio distintivo possibile:
-Tracciabilità documentale per verificare
quale soggetto ha “immesso sul mercato”
quel determinato prodotto (fatturazioni).
Versione inglese:
under whose name or business name the food is marketed
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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
CIRCOLARE MISE 2014
RILEVANZA DEL
MARCHIO PER
DETERMINARE IL
RESPONSABILE
L’art. 9 non condiziona l’art. 8, ma avviene l’opposto. Il soggetto
responsabile è chi presenta il prodotto sul mercato con il proprio NOME
o BRAND AZIENDALE.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Il problema delle HOLDING:
-SOCIETA’ PRODUTTRICI
- SOCIETA’ CHE
COMMERCIALIZZA.
CHI E’ IL SOGGETTO CON IL
CUI NOME IL PRODOTTO
VIENE COMMERCIALIZZATO?
> TITOLARITA’ DEL MARCHIO;
EFFETTIVA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ ATTRAVERSO CONTRATTUALISTICA INTERNA
(committenza);
TRACCIABILITA’ FISCALE.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Il marchio NON PUO’ SOSTITUIRE UNA ANALISI DELLA
FILIERA…
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
La questione dei rami d’azienda
Reparti all’interno della GDO che
vengono gestiti da soggetti esterni;
Insiemi di cooperative che gestiscono
imprese comuni
Marchi collettivi con pluralità di
soggetti aderenti (e.g. consorzi)
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Articolo 8 co 1-4 Responsabilità
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli
alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in
loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di
informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
IL PROBLEMA DEI TERZISTI:
Prodotto da… nello stabilimento di… per conto
di….
Chi risponde?
Di cosa?
Fattispecie di concorso o fattispecie autonoma?
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
2° la GDO ha il divieto di commercializzazione di
prodotti che presentino VIZI ESTRINSECI (conoscano
o presumano) (e.g. omessa indicazione di elementi
obbligatori, manifesta erroneità/ingannevolezza delle
indicazioni dell’etichetta etc.);
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTOCONTROLLO CHE PREVEDA CONTROLLI A
CAMPIONE SULLE REFERENZE PRESENTI IN SCAFFALE PER RICERCARE LE NON CONFORMITA’.
E.G. “OGM FREE”; VEGAN; DICHIARATA ASSENZA DI ALLERGENI ETC.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Si può ritenere superata in toto la giurisprudenza “LIDL” in merito alla estensione
delle responsabilità?
ART. 8 CO. 5 REG 1169/11 UE:
“Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese
che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in
materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro
attività.
Tesi novativa: L’indicazione “fatti salvi i paragrafi da 2 a 4” sta a significare la
volontà del legislatore di DELIMITARE la responsabilità degli
operatori diversi dal produttore/committente, creando una
GERARCHIA DELLE RESPONSABILITA’.
Ergo: la GDO oggi risponderebbe esclusivamente degli errori
evidenti (estrinseci) o comunque individuabili (e.g. mancato
inserimento allergene in un prodotto che manifestamente lo
contiene etc.)
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
ART. 8 CO. 5 REG 1169/11 UE:
“Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese
che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in
materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro
attività.
Alternativa:
Considerando nr. 21 2° parte: Per evitare la frammentazione delle norme relative alla
responsabilità degli operatori nel settore alimentare in relazione
alle informazioni sugli alimenti è opportuno chiarire la
responsabilità di tali operatori in questo ambito.
Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei
confronti del consumatore di cui all’art. 17 del reg. CE 178/2002.
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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN
MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”
I precedenti giurisprudenziali:
Causa C-315/05 Lidl c. Comune di Arcole:
Alla catena di supermercati veniva contestata una norma in materia di etichettatura per avere gli
agenti accertatori constatato che un determinato alcolico veniva venduto dichiarando in
etichetta un volume maggiore rispetto alla realtà.
La Lidl si difendeva sostenendo che non esistesse alcuna normativa che la obbligasse ad una
verifica della corrispondenza fra dichiarato e contenuto in prodotti non a marchio proprio,
preconfezionati, venduti nei propri punti vendita. Invocava, al riguardo, il principio della
responsabilità del produttore, come principio generale della legislazione U.E., e l’esistenza di un
principio di colpevolezza nel nostro ordinamento che esonerava i meri distributori dal controllo
dei prodotti venduti.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
In ogni caso la GDO vede oggi precisato un obbligo di
controllo che determina un autonomo titolo di responsabilità
colposa omissiva.
Art. 5 l. 689/81 > Quando più persone concorrono in una
violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Apparato sanzionatorio attuale D.lgs. 109/92.
Illeciti di CONDOTTA, non di EVENTO (non è necessario che il
consumatore subisca un danno, potendosi sanzionare la
creazione di una etichetta errata tal quale >>
ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA. NON E’ UN “TENTATIVO”).
Si può avere concorso di persone anche con CONDOTTE
DIVERSE, purché causalmente efficienti alla realizzazione
dell’illecito descritto dalla norma
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Nell’ambito del concorso di persone nella medesima
violazione possiamo avere:
>> contributo causale comune alla realizzazione della
condotta illecita
E.G. GDO committente che realizza il lay-out dell’etichetta a
proprio marchio errata;
>> cooperazione colposa (mancato controllo) > 113 cp
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Cooperazione colposa mediante condotta omissiva (art. 40
cpv – Cass. Pen. Sez. IV, 17 Gennaio 1984, n. 5748).
Per il rispetto del principio di legalità/tassatività occorre
tuttavia che la norma sanzionatoria sia tale da consentire
l’individuazione di una posizione di garanzia ed il
conseguente obbligo di attivarsi.
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Art. 2 d.lgs. 109/92
“L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
destinate ad assicurare la corretta e trasparente
informazione del consumatore. Esse devono essere
effettuate in modo da (…)”
Obbligo di realizzazione o di controllo?
Illecito di condotta…
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
Art. 3 d.lgs. 109/92
I prodotti alimentari preconfezionati destinati al
consumatore devono riportare le seguenti indicazioni (…)”
Obbligo di realizzazione o di controllo?
Interpretazione analogica o estensiva??
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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME
SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.
INTERMEDIARI
Olive generiche> Olive italiane > Olive “nostrane” (in Toscana).
È possibile sanzionare anche gli operatori B2B che abbiano modificato l’etichetta di modo da
distorcerne il significato?
1) rende sanzionabili anche i passaggi B2B quando possano incidere sul consumatore finale;
2) obbliga gli operatori B2B a non effettuare modifiche che possano prevedibilmente interferire
con le dinamiche di comprensione e di scelta dei consumatori.
4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non
modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in
errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei
consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori
del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle
informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
Articolo 8 co 1-4 Responsabilità
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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.
Oltre al co. 4 dell’art. 8 il reg. 1169/2011 UE detta ulteriori
regole applicabili agli operatori nell’ambito dei passaggi di
filiera:
CO. 6:
Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che
controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non
preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività
siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve
tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli
alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
= OBBLIGO DI DISCOVERY NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI O.S.A.
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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.
CO. 7:
Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare (…) assicurano che
le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano
sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui
documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può
garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si
riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla
consegna:
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale,
ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al
consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una
collettività;
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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.
CO. 7:
alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma
commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore
finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE
ETICHETTATI A MARCHIO DELL’OSA
GROSSISTA/DISTRIBUTORE;
PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE
VENDUTI PREVIO FRAZIONAMENTO
Strumenti:
Documenti di accompagnamento
PEC
Altre forme di comunicazione ricettizie
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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.
CO. 7:
b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a
collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
In deroga al primo comma, gli operatori del
settore alimentare assicurano che le
indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettere a), f), g) e h), figurino anche
sull’imballaggio esterno nel quale gli
alimenti preimballati sono presentati al
momento della commercializzazione.
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
# > APPLICABILITA’ SANZIONI D.LVO 109/92
CIRCOLARE MISE 2015
-Visione monistica = riprende la
direttiva 2000/13 CE
-Visione dualistica= non abroga la
norma interna ma ne supera alcuni
aspetti;
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Esigenza di una nuova disciplina sanzionatoria:
Per avere indicazioni sulla “autonomia” della fattispecie ex
art. 8 co. 3
Per avere sanzioni utilizzabili nei confronti dei soggetti che
modificano le info nei rapporti B2B (attualmente non
previste dall’art. 2 del d.lgs. 109/92)
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
# > APPLICABILITA’ altre SANZIONI
Art. 515 c.p. FRODE IN COMMERCIO
(necessario accertamento DOLO);
Art. 516 c.p. VENDITA DI PRODOTTI NON GENUINI
COME GENUINI
(nozione di “genuinità formale”)
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
# > BASE GIURIDICA E COMPETENZA GIURISDIZIONALE
-ART. 22bis l. 689/81 competenza generale del GdP.
Competenza del Tribunale per sanzioni attinenti l’igiene degli
alimenti e delle bevande (cfr. lett. E) o sanzioni superiori nel
massimo edittale ad euro 15.493,00
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
Cass. CIV. = l’etichettatura degli alimenti è normativa a
prevalente carattere commerciale (cfr. sent. Corte Cost.
401/92). Poiché l’art. 22bis lett. E) L. 689/81 è NORMA
ECCEZIONALE DI STRETTA INTERPRETAZIONE >> Competenza
Generale del GdP, tranne che per le violazioni dell’art. 2 di
competenza del Trib. (per superamento limiti massimi).
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
Però…
Reg. 852/04 CE, definizione di “igiene” = le MISURE e le
CONDIZIONI NECESSARIE per CONTROLLARE I PERICOLI E
GARANTIRE L’IDONEITA’ AL CONSUMO UMANO DI UN
PRODOTTO ALIMENTARE tenendo conto dell’uso previsto.
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
In sostanza il Legislatore U.E. ha voluto abbracciare una
nozione ampia di igiene, che includa ogni elemento capace di
incidere sulla salute umana.
Considerando nr. 1 reg. 1169/11:
Considerando nr. 2 reg. 1169/11:
Considerando nr. 3 reg. 1169/11:
(…) l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato
di protezione dei consumatori (…)
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un
aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in
modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini,
Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei
consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è
opportuno garantire che i consumatori siano
adeguatamente informati sugli alimenti che consumano
41. http://cafla.unipmn.it
6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
In altre parole:
La nuova disciplina potrebbe comportare uno “splittaggio”
delle competenze in relazione alle violazioni in concreto
rilevate attraverso la corretta interpretazione del concetto di
“igiene” contenuto nell’art. 22bis l. 689/81 ed un
MUTAMENTO DI IMPOSTAZIONE GIURISPRUDENZIALE DA
PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO
Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla
problematica sanzionatoria?
MOMENTO CONSUMATIVO ARTICOLO 7 REG. 1169/2011
L’ingannevolezza si valuta al momento della “immissione al
consumo” o al momento della “progettazione
dell’etichetta”?
>> Diversità del LOCUS COMMISSI DELICTI e della relativa
COMPETENZA SANZIONATORIA.
43. http://cafla.unipmn.it
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:
AA. VV., (2015) Le informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento
(UE) 1169/2011, Aracne Editrice (Roma);
D. Pisanello, (2015), La responsabilità per la conformità della fornitura di
informazioni sugli alimernti: ovvero ancora a la recherche de l’anneau, DCSCI, p.
203-238;
V. Rubino, (2012). Dall’etichettatura alle informazioni sugli alimenti: tutela del
consumatore e responsabilità degli operatori nel nuovo regolamento 1169/2011
dell’Unione europea. Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, p. 61-79, ISSN: 2239-7302;
V. Rubino, (2012). La responsabilità degli operatori del settore alimentare per
violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regolamento (Ue)
n. 1169/2011, Rivista di Diritto Agrario, p. 668-679, ISSN: 0391-8696