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IL FIDANZAMENTO
NELL’ISLĀM
Redatto da islamweb.net
Appendice su alcune questioni correlate
Traduzione e adattamento a cura di Muhammad Nur al Haqq
1
Il fidanzamento (o impegno) è la proposta di
matrimonio. E’ un accordo iniziale e una promessa che
tutte le parti sono tenute a rispettare e a cui attenersi.
Il fidanzamento è considerato il primo passo nel
matrimonio. Tutti i contratti importanti hanno
preamboli introduttivi che mirano a perfezionarli nel
modo migliore. A causa della grande importanza del
matrimonio, Allāh, il Più Saggio, ha stabilito regole per
i suoi passi introduttivi e specificato alcune norme della
Sharī’ah che tutte le parti sono tenute a rispettare. Il
fidanzamento è la normale introduzione al
matrimonio.
E’ raccomandato nascondere il fidanzamento, perché il
pretendente potrebbe ritrattare la sua decisione e ciò
potrebbe danneggiare la donna e invitare altri
pretendenti ad astenersi dal proporsi a lei. E’ stato
narrato che il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)
disse: “Annunciate il matrimonio e nascondete il
fidanzamento.” [Ad-Daylamī, As-Suyūti - Sahīh]
E’ la regola di base che sia l’uomo a proporre il
fidanzamento, e questo è menzionato nel Qur’ān e nella
2
Sunnah. Rivolgendosi agli uomini, Allāh l’Altissimo
dice:
ََ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ََ‫ح‬‫ا‬ََْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ع‬َ‫ر‬َْ‫ض‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ب‬َِ‫ه‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََِ‫خ‬َْ‫ط‬َِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ال‬‫س‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ء‬َََ‫أ‬َْ‫و‬َََ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ف‬‫ي‬َََ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬
“Non sarete rimproverati se accennerete a una
proposta di matrimonio, o se ne coltiverete
segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235]
E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) disse: “Quando uno di voi si propone
a una donna, dovrebbe guardarla per vedere che cosa
lo spinge a sposarla, così lasciate che lo faccia.”
[Ahmad, Abū Dāwūd, Al-Hākim e Al-Bayhaqī]
Ciò preserva il pudore della donna, rispetta il suo
orgoglio, protegge il suo onore e la preserva dall’essere
ingannata a sposare un uomo iniquo.
E’ lecito per una donna proporsi ad un uomo che lei
approva come marito, sia autorizzando il suo tutore che
inviando qualcuno a lui di cui lei si fida. Khadīja b.
Khuwaylid (radiAllāhu ‘anha) si propose al Messaggero
di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam).
E’ inoltre lecito per il tutore di una donna offrirla in
sposa a un uomo pio, ma dovrebbe accertarsi che il
promesso sposo sia affidabile e onesto. E’ stato narrato
che quando il marito di Hafsa b. ‘Umar b. al-Khattāb
3
(radiAllāhu ‘anhum) morì, suo padre la offrì in
matrimonio a ‘Uthmān b. Affān (radiAllāhu ‘anhu)
dicendogli: “Vorrei darti Hafsa in sposa, se lo desideri."
‘Uthmān (radiAllāhu ‘anhu) rispose: “Ci penserò su.”
Alcuni giorni dopo, ‘Umar (radiAllāhu ‘anhu) incontrò
‘Uthmān che disse: “Sembra che non sia possibile per
me sposarmi in questo momento.” Allora ‘Umar
(radiAllāhu ‘anhu) incontrò Abū Bakr, (radiAllāhu
‘anhu) e gli disse: “Vorrei darti Hafsa in sposa se lo
desideri.” Abū Bakr, (radiAllāhu ‘anhu) rimase in
silenzio. Più tardi, il Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) si propose per lei e ‘Umar
(radiAllāhu ‘anhu) accettò. Quando Abū Bakr in seguito
incontrò ‘Umar (radiAllāhu ‘anhum), Abū Bakr
(radiAllāhu ‘anhu) gli disse che sapeva che il Profeta
(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) aveva intenzione di
sposarla. [Al-Bukhārī]
Condizioni per la validità del fidanzamento
Ci sono due condizioni affinché un fidanzamento sia
valido.
Primo: la donna deve essere idonea per il
fidanzamento, in quanto è illecito coinvolgere alcune
donne in certe particolari circostanze, tra cui:
4
Il fidanzamento per una donna divorziata il cui divorzio
è revocabile (ovvero una donna che ha divorziato una o
due volte dallo stesso uomo) durante la sua ‘idda
(periodo di attesa dopo il matrimonio). E illecito
proporsi a una tale donna, sia direttamente che
indirettamente, perché il divorzio revocabile non pone
fine al matrimonio, dato che il suo divorziante può
riprendere il matrimonio durante questo periodo di
‘idda senza il suo consenso. Il fidanzamento per una
tale donna ha la stessa sentenza di un fidanzamento per
una donna sposata.
Tuttavia, è lecito proporsi indirettamente a una vedova
durante il suo periodo di ‘idda. Allāh l’Eccelso dice:
ََ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ََ‫ح‬‫ا‬ََْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ع‬َ‫ر‬َْ‫ض‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ب‬َِ‫ه‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََِ‫خ‬َْ‫ط‬َِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ال‬‫س‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ء‬َََ‫أ‬َْ‫و‬َََ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ف‬‫ي‬َََ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬
“Non sarete rimproverati se accennerete a una
proposta di matrimonio, o se ne coltiverete
segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235]
Solo la proposta indiretta in questo caso è lecita, perché
un contratto di matrimonio non può essere concluso in
questo periodo. Inoltre, una proposta diretta di
matrimonio potrebbe urtare la famiglia del defunto o
ferire i sentimenti della vedova, pertanto è illecita.
5
E’ stato narrato sull’autorità di Sukayna b. Hanthalah
(radiAllāhu ‘anha) che ella disse: “ ‘Alī b. Muhammad
b. ‘Alī Zayn-ul-‘Ābidīn chiese il permesso di vedermi
mentre ero ancora nella mia ‘idda dopo la morte di mio
marito. Mi disse: “Sai già del mio legame parentale col
Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) e ‘Alī
(radiAllāhu ‘anhu), così come del mio rango tra gli
Arabi.” Io dissi: “O Abū Ja‘far, che Allāh ti perdoni. La
gente guarda a te, quindi come potresti proporti a me
mentre sono ancora nel mio periodo di ‘idda?” Egli
rispose: “Non ho parlato di nient’altro che dei miei
legami di parentela col Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) e ‘Alī (radiAllāhu ‘anhu).”
Egli usò una espressione indiretta e non si propose
direttamente a lei.
E’ inoltre illecito proporsi ad una donna divorziata
irrevocabilmente durante la sua ‘idda, direttamente o
indirettamente. Una proposta indiretta potrebbe
spingerla a dichiarare falsamente che la sua ‘idda è
finita. In tal caso nessuno potrebbe smentirla perché la
sua ‘idda è di tre mestruazioni, e Allāh solo
conoscerebbe l’esatta tempistica di questo, dato che
Egli conosce ciò che inganna gli occhi e quello che i petti
nascondono.
6
Tuttavia, la Sharī’ah permette una proposta indiretta a
una vedova durante la sua ‘idda perché la sua ‘idda
viene conteggiata dai giorni, non dal tempo delle
mestruazioni. Si tratta di quattro mesi e dieci giorni.
Allāh l’Altissimo dice:
ََ‫و‬‫ذ‬‫ال‬‫ي‬ََ‫ن‬ََ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬ُ‫ي‬ََ‫ن‬ ْ‫و‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬َََ‫ذ‬َ‫ي‬َ‫و‬‫ر‬ََ‫ون‬َََ‫أ‬َْ‫ز‬ََ‫و‬‫اجا‬ًََََ‫ت‬َ‫ي‬َ‫ب‬َ‫ر‬َْ‫ص‬ََ‫ن‬َََ‫أ‬ِ‫ب‬‫ن‬َِ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬َ‫ن‬َََ‫أ‬ََ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ر‬ُ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬َ‫ْر‬‫ش‬َ‫ع‬ َ‫و‬‫ا‬
َ
“E coloro di voi che muoiono lasciando delle
spose, queste devono osservare un ritiro di
quattro mesi e dieci [giorni].” [Al-Baqarah, 234]
Questo è applicabile quando la vedova non è incinta. Se
è incinta, la sua ‘idda finisce dopo il parto. Allāh
l’Eccelso dice:
ََ‫و‬‫أ‬َُ‫ت‬َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫أل‬‫ا‬َِ‫ل‬‫ا‬ََُ‫ه‬ُ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ن‬َََ‫أ‬َْ‫ن‬َََ‫ي‬ََ‫ض‬ََ‫ن‬ْ‫ع‬ََُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫م‬َ‫ح‬َ‫ن‬
“Quelle che sono incinte avranno per ‘idda il
parto stesso.” [Aţ-Ţalāq, 4]
Secondo: La donna che viene proposta non deve essere
impegnata con un altro uomo. L’Islām è determinato a
mantenere buone e cordiali relazioni sociali tra i
Musulmani e inoltre si preoccupa per i sentimenti di
fratellanza e di amore tra i credenti. Pertanto, quando
7
una donna è impegnata con qualcuno, gli altri uomini
non sono autorizzati a proporsi a lei, e per il tutore della
donna non è lecito accettare le proposte di altri quando
il primo fidanzamento è ancora in vigore.
In questo caso, la logica dietro la illiceità del
fidanzamento è che al Musulmano non è permesso
desiderare ciò che il suo fratello Musulmano possiede,
affliggerlo col danno o ferire i suoi sentimenti. Questo
anche per evitare che la donna abbandoni il primo
pretendente, qualora sia tentata dalla proposta di un
altro. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh
(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Un credente è il
fratello di un credente, quindi non è lecito per un
credente superare l’offerta del suo fratello, né proporsi
ad una donna che è impegnata con il suo fratello a
meno che, egli la lascia [la donna].” [Ahmad e Muslim]
Tuttavia, quando il primo pretendente la lascia, gli altri
sono autorizzati a proporsi a lei. E’ stato narrato che il
Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)
disse: “Un uomo non dovrebbe proporsi ad una donna
che è impegnata con il suo fratello fino a quando lui
non rinuncia a lei o permette a lui [di proporsi a lei].”
[Al-Bukhārī e Muslim]
8
Il fidanzamento di una giovane ragazza
La maggioranza dei sapienti sono dell’opinione che per
il tutore di una giovane ragazza è lecito approvare il suo
fidanzamento o prometterla in sposa a un uomo adatto.
Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) concluse il
contratto matrimoniale con ‘Ā’isha (radiAllāhu ‘anha)
mentre lei aveva sei anni, o sette secondo un’altra
opinione. Poi consumò il matrimonio con lei quando
aveva nove anni. Quando la ragazza cresce e raggiunge
l’età della pubertà, ha il diritto di approvare il
fidanzamento o rifiutarlo. E’ un prerequisito che lei
approvi la decisione del suo tutore.
In alcune società, i genitori decidono di sposare un
certo ragazzo a una certa ragazza quando essi crescono.
Se, quando raggiungono l’età, essi approvano l’accordo
dei genitori, sarebbe lecito concludere questo
matrimonio.
Scelta tra i pretendenti
Quando più di un pretendente si propone a una donna
nello stesso periodo, in questo caso il tutore ha il diritto
di scegliere il migliore di loro in termini di religiosità e
nobili morali. Egli deve fare la Istikhāra (la preghiera
della ricerca della guida) e consultare le persone pie. E’
9
stato narrato che Mu’āwiya b. Abū Sufyān e Abū Al-
Jahm si proposero a Fātima b. Qays nello stesso
periodo, ed ella andò dal Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa
sallam) per consultarlo. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa
sallam) disse: “Mu’āwiya è un uomo povero, senza
alcuna proprietà; quanto ad Abū Jahm, è un uomo che
picchia le donne. Ma Usāma b. Zayd...” Ella fece cenno
con la mano e disse con disapprovazione: “Usāma.
Usāma.” Ma il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi
wa sallam) disse: “L’obbedienza ad Allāh e
l’obbedienza al Suo Messaggero è meglio per te.” Ella
disse: “Così lo sposai, e divenne un oggetto di
ammirazione averlo come marito.” [Muslim]
La Istikhāra nel fidanzamento
E’ raccomandato eseguire la Istikhāra prima di
prendere una decisione relativa al matrimonio. Il
Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam)
avrebbe pregato la Istikhāra al fine di insegnare ai suoi
Compagni (radiAllāhu ‘anhum) di eseguire la Istikhāra
prima di decidere su qualsiasi cosa e quindi tutti gli
altri Musulmani avrebbero fatto altrettanto. E’ stato
narrato sull’autorità di Anas (radiAllāhu ‘anhu) che egli
disse: “Quando la ‘idda di Zaynab finì, il Messaggero di
Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse a Zayd: “Dille
10
di me [che voglio sposarla].” Zayd disse: “Così, andai da
lei e dissi, “O Zaynab, gioisci! Il Messaggero di Allāh mi
ha mandato da te; egli ti sta menzionando [che vuole
sposarti].” Ella disse: “Non voglio fare nulla fino a
quando non avrò chiesto il comando del mio Signore.”
Quindi andò nel posto dove di solito eseguiva la
preghiera. Allora arrivò il Messaggero di Allāh
(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) ed entrò senza
autorizzazione [perché i versetti riguardanti il loro
matrimonio erano stati rivelati].” [An-Nasā’i]
E’ stato narrato sull’autorità di Jābir (radiAllāhu ‘anhu)
che egli disse: “Il Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) ci avrebbe insegnato la Istikhāra a
ciascuno di noi e per ogni questione, proprio come ci
avrebbe insegnato i capitoli del Qur’ān, dicendo: “Se
qualcuno di voi intende fare qualcosa, deve eseguire
una preghiera di due rak’āt all’infuori della preghiera
obbligatoria, e poi dire: ‘Allāhumma inni astakhīruka
bi‘ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as’aluka
min fadhlika al- ‘athīm, fa innaka taqdiru wala
aqdiru, wa ta‘lamu wala a‘lamu, wa anta ‘allām-ul-
ghuyūb. Allāhumma in kunta ta‘lamu anna hatha al-
amra khayrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa ‘āqibati amri
[o disse, fī ‘ājili amri wa ’ājilihi] fa-qdurhu lī, wa
yassirhu lī, thumma bārik lī fīh. Wa in kunta ta‘lamu
anna hatha al-amra sharrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa
11
‘āqibati amri [o disse, fī ‘ājili amri wa ajilihi], fasrifhu
‘anni was-rifni ‘anhu wa aqdur li alkhayra haythu
kāna, thummah irradini bihī.
(O Allāh, Ti chiedo di mostrarmi ciò che è meglio
attraverso la Tua conoscenza, e Ti chiedo di
rendermene capace attraverso la Tua potenza, e Ti
prego di concedermi il Tuo enorme favore perché Tu ne
hai il potere mentre io sono senza potere, e Tu possiedi
la conoscenza mentre io sono senza conoscenza, e Tu
sei Colui che conosce tutte le cose invisibili. O Allāh, se
Tu sai che questa impresa è un bene per la mia religione
e per la mia sussistenza e nel mio Aldilà (o disse: se è
meglio per i miei affari a breve e lungo termine),
ordinala per me e rendimela più facile, poi benedicila
per me, e se Tu sai che questa impresa è un male per
me nella mia religione e per la mia sussistenza e
nell’Aldilà... (o disse: se è un male per i miei affari a
breve e lungo termine), lascia che stia lontana da me e
lascia che io sia lontano da essa, e (piuttosto) ordina per
me tutto ciò che è buono, e rendimene soddisfatto].”
[Al-Bukhārī]
12
Consultazione nel matrimonio
Dal momento che l’Islām richiede che una donna e il
suo tutore scelgano come marito un uomo pio e adatto
che abbia buoni costumi, è necessario sondare tutto ciò
che riguarda il pretendente. Questo potrebbe essere
realizzato chiedendo ai suoi familiari, amici e colleghi
di lavoro, informazioni su di lui. Inoltre, la donna e il
suo tutore sono tenuti a consultare il pio e saggio prima
dell’approvazione. Come si dice, chi fa la Istikhāra non
perderà mai e chi consulta gli altri non se ne pentirà.
E’ l’approccio corretto che quando un pretendente si
propone per sposare una donna, il suo tutore deve
prendere il suo tempo per chiedere sul suo conto ed
essere certo della sua idoneità al fine di evitare
l’inganno, salvaguardare la donna sotto la sua tutela e
garantire i suoi diritti.
Mediazione nel matrimonio
E’ raccomandato che un Musulmano cerchi di fare da
sensale e unire gli uomini e le donne in matrimonio se
sa che sono pii e adatti, allo scopo di aiutarli a
preservare la loro castità. Unire gli uomini e le donne
virtuosi è un atto di obbedienza e colui che lo fa ne sarà
ricompensato. E’ stato narrato che il Messaggero di
13
Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “La migliore
mediazione è quella fatta per [unire due persone in]
matrimonio.” [Ibn Māja]
Tuttavia, qualcuno che cerca di mettere insieme le
persone e unirle in matrimonio deve rispettare i
comandamenti della Sharī’ah, che sono la sincerità,
l’onestà, e così via. Khadīja (radiAllāhu ‘anha) inviò
Nafīsa b. Munabbih al Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa
sallam) prima che egli ricevesse la rivelazione, al fine di
organizzare il suo matrimonio con lui. Nafīsa era
saggia, eloquente e piena di tatto. Ella gli disse: “O
Muhammad, perché non sei sposato?” Egli rispose:
“Non posso permettermi le spese del matrimonio.” Lei
chiese: “Quale sarebbe il caso se tu fossi sollevato da
questo e invitato alla ricchezza, alla bellezza e
all’onore?” Egli le chiese di parlare apertamente e lei gli
parlò di Khadīja (radiAllāhu ‘anha). Il Profeta
(sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) la sposò, e lui fu il miglior
marito per lei e lei la migliore moglie per lui.
A volte, alcuni pretendenti cercano la mediazione di
persone pie, affidabili e autorevoli. Come atto di
cortesia verso tali mediatori, il tutore della donna
accetta la proposta di matrimonio senza consultare la
donna sotto la sua tutela. Questo è un atto di ingiustizia
verso la donna che deve essere evitato. Il tutore di una
14
donna non deve dare il suo parere fino a quando non lo
ha espresso la donna. Quando c’è intercessione per un
pretendente inadeguato, al tutore della donna è
richiesto di non approvare il matrimonio. Allāh
l’Onnipotente chiederà ad ogni persona responsabile
della sua responsabilità, se l’ha onorata o trascurata.
Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) intercedette
per conto di Mughīth in modo che la moglie, Barīra,
rimanesse sposata con lui. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi
wa sallam) sapeva quanto Mughīth amava sua moglie.
Mughīth aveva sposato Barīra quando erano schiavi:
egli era di carnagione scura e la amava molto. Quando
lei fu liberata e lo lasciò, lui andò alla ricerca di
qualcuno che l’avrebbe convinta a tornare da lui.
Quando il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo vide
andare dietro a Barīra con le lacrime che scorrevano a
causa del suo amore per lei, gli disse: “Vuoi tornare da
lui? Egli è il padre di tuo figlio.” Lei gli chiese: “È un
ordine, O Messaggero di Allāh?” Egli disse: “No, sto
solo intercedendo per lui.” Ella disse: “Io non ho
bisogno di lui.” A questo proposito egli disse a suo zio
al-‘Abbās: “O ‘Abbās, non sei stupito da come Mughīth
ama Barīra e da come lei lo odia?” [Al-Bukhārī]
15
Guardare le donne alle quali ci si propone
L’Islām è scrupoloso nel garantire relazioni coniugali
permanenti, affetto e amore tra gli sposi così come la
tranquillità tra loro. Pertanto, è lecito per entrambe le
parti guardarsi l’un l’altro in modo che ciascuno di essi
sia sicuro riguardo al futuro partner, anche se guardare
i membri del sesso opposto generalmente è illecito. E’
stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) disse: “Se uno di voi si propone a una
donna ed è in grado di guardare a ciò che lo spinge a
sposarla, che lo faccia.”
Jābir b. ‘Abdullāh (radiAllāhu ‘anhum) disse: “Mi
proposi a una donna dei Banu Salāma e la sbirciai da
dietro le palme fino a quando non vidi quello che mi
incoraggiò a sposarla, così la sposai.” [Ahmad e Abū
Dāwūd]
E’ lecito per un uomo guardare la donna con la quale
vuole fidanzarsi dopo aver chiesto il permesso dal suo
tutore e mentre uno dei suoi marāhim (parenti non
sposabili) è presente. Se chiedere il permesso è difficile,
in tal caso l’autorizzazione non è una condizione ed egli
può guardarla senza permesso. Il Profeta (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) ordinò ad Al-Mughīra b. Shu’bah
(radiAllāhu ‘anhu) di guardare la donna che voleva
sposare. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) gli
16
disse: “Vai e guardala, perché è più probabile che ciò
generi accordo tra voi due.” [An-Nasā’i e At-Tirmithī]
E’ anche lecito per un pretendente mandare una donna
a guardare quella alla quale egli vuole proporsi. Il
Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) mandò Umm
Sulaym (radiAllāhu ‘anha) a guardare una donna che
lui voleva prendere in sposa. Le disse: “Annusa la sua
bocca e guarda le sue caviglie.” [Ahmad]
Proprio come per l’uomo è lecito guardare la donna, è
anche lecito per la donna guardare l’uomo che si
propone a lei. E’ lecito per lei guardare tutto il suo
corpo tranne la sua ‘awra (tra il suo ombelico e le
ginocchia). All’uomo è lecito guardare il volto della
donna, in quanto è il centro della sua bellezza, e
guardare le palme delle sue mani, in quanto riflettono
magrezza o grassezza del corpo. Entrambi hanno il
diritto di reiterare il guardarsi l’un l’altro fino a quando
ognuno ha una certa immagine dell’altro nella propria
mente.
Tuttavia, questa non dovrebbe essere una
giustificazione per trasgredire i limiti di Allāh
l’Onnipotente e soddisfare i propri desideri con il
pretesto del fidanzamento. Allāh l’Onnipotente
conosce quello che inganna gli occhi e ciò che i petti
nascondono.
17
Entrambi sono tenuti a rispettare le nobili morali. Essi
non devono screditarsi a vicenda parlando agli altri del
reciproco guardarsi, come il caso del pretendente che
parla della scarsa attrattiva della donna alla quale si è
proposto, se ella non è bella.
Conseguenze del fidanzamento
L’Islām è la religione che ha finalità sublimi e che si
caratterizza per la sua moderatezza. Seguire i suoi
insegnamenti garantisce onore e allo stesso tempo
consente passaggi introduttivi del matrimonio che
potrebbero assicurarne il successo. Pertanto, il
fidanzamento è reso lecito nell’Islām come un passo
introduttivo verso il matrimonio, in modo che ciascuno
dei potenziali sposi possa conoscere l’altro, entro i
limiti che tutelano il loro onore e proteggono la loro
modestia. Il fidanzamento aiuta ciascuno di loro a
essere pronto per la nuova fase della loro vita alla luce
del conoscersi l’un l’altro.
Dato che il fidanzamento è una mera promessa di
matrimonio che potrebbe essere conclusa o meno,
l’Islām dà grande importanza a questo, il che è nel
migliore interesse della donna, in quanto salvaguarda
la sua reputazione al di là di ogni dubbio. Il
fidanzamento non dà diritti a nessuna delle due parti
18
rispetto all’altra. Entrambi sono ancora non-marāhim
(cioè, leciti per il matrimonio) tra loro, e la relazione tra
essi è uguale al rapporto tra qualsiasi non-mahram
uomo e donna. Guardare la fidanzata è illecito, perché
Allāh l’Eccelso dice:
َُ‫ق‬َْ‫ل‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ََ‫ن‬َََ‫ي‬َُ‫غ‬َ‫ض‬‫و‬‫ا‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََْ‫ب‬َ‫أ‬ََ‫ص‬‫ا‬َْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ر‬َََ‫ف‬ْ‫َح‬‫ي‬َ‫و‬َُ‫ظ‬‫و‬‫ا‬ََُ‫ر‬ُ‫ف‬َْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ج‬‫و‬ََََۚ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َََ‫أ‬‫َى‬‫ك‬ْ‫ز‬ََْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬َََۗ‫ن‬ِ‫إ‬ََ‫الل‬ََ‫ه‬َ
ََ‫خ‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬َ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬َََ‫ي‬َْ‫ص‬ََ‫ون‬ُ‫ع‬َ‫ن‬-ََ‫و‬َُ‫ق‬َْ‫ل‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬َِ‫ت‬‫ا‬َََ‫ي‬َْ‫غ‬َُ‫ض‬َْ‫ض‬ََ‫ن‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََْ‫ب‬َ‫أ‬ََ‫ص‬‫ا‬َِ‫ه‬ ِ‫ر‬َ‫ن‬َ
“Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di
essere casti. Ciò è più puro per loro. Allāh ben
conosce quello che fanno. E dì alle credenti di
abbassare i loro sguardi.” [An-Nūr, 30-31]
Toccare è illecito sotto qualsiasi forma. E’ stato narrato
che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa
sallam) disse: “Per uno di voi essere pugnalato alla
testa con un ago di ferro è meglio che toccare una
donna che non gli è lecita.” [Al-Tabarānī e Al-Bayhaqī]
Il discorso sdolcinato e seduttivo è illecito. Allāh
l’Eccelso dice:
ََ‫ل‬َ‫ف‬َََ‫ت‬َْ‫خ‬ََ‫ض‬ََ‫ن‬ْ‫ع‬ََِ‫ب‬َْ‫ل‬‫ا‬ََ‫ق‬َِ‫ل‬ ْ‫و‬َََ‫ي‬َ‫ف‬َْ‫ط‬ََ‫ع‬َ‫م‬َ‫ِي‬‫ذ‬‫ال‬َ‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ق‬َِ‫ب‬ْ‫ل‬َِ‫ه‬َََ‫م‬‫ض‬َ‫ر‬َََ‫و‬َُ‫ق‬ََ‫ن‬ْ‫ل‬
19
“Non siate accondiscendenti nel vostro
eloquio, ché non vi desideri chi ha una malattia
nel cuore.” [Al-‘Aĥzāb, 32]
A una fidanzata non è lecito mostrare nessuna parte del
suo corpo o dell’ornamento di fronte al suo fidanzato.
Inoltre, è illecito per loro sedersi insieme da soli.
Tuttavia, è lecito per loro incontrarsi, visto che la
decenza e la modestia sono rispettati se uno dei
marāhim della donna è presente. Nella nostra
onorevole Sharī’ah Islamica, il fidanzamento non rende
lecito tutto ciò che è stato proibito prima della sua
comparsa.
La relazione tra il fidanzato, la sua fidanzata
e la famiglia di lei
Il fidanzamento è un periodo per sviluppare la
conoscenza e la confidenza tra il pretendente e la
famiglia della sua fidanzata, in modo da assicurare la
reciproca comunicazione e l’affetto. Questo potrebbe
essere un mezzo per creare un clima di buone relazioni,
che potrebbe poi trasformarsi in vero affetto e
compassione dopo il matrimonio.
Il periodo di fidanzamento è un periodo delicato.
Quando le rilevanti sentenze della Sharī’ah sul
20
fidanzamento vengono trascurate dalle due parti, tutti
ne saranno influenzati in modo estremamente
negativo. Alcune famiglie, durante il periodo di
fidanzamento si permettono di violare le sentenze della
Sharī’ah con pratiche quali:
- Il pretendente che visita la casa della sua fidanzata
come se fosse uno della famiglia.
- Il fidanzato che arriva a sedersi con la sua fidanzata in
privato, sia a casa che in qualsiasi altro luogo.
- La fidanzata che esce con il suo fidanzato o lo visita a
casa sua.
- Il fidanzato e la sua fidanzata che si scambiano
messaggi d’amore.
Tutto questo comportamento è respinto e non si addice
alle donne e agli uomini Musulmani. Nondimeno, il
pretendente è tenuto a trattare con la sua fidanzata e la
sua famiglia in una maniera che è approvata da Allāh e
dal Suo Messaggero (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam),
come ad esempio:
- Visitarla nella casa della sua famiglia quando è
presente uno dei suoi marāhim e lei indossa lo hijāb
approvato dalla Sharī’ah.
- Darle alcuni regali.
21
- Chiedere di lei, visitare la sua famiglia e mantenere i
legami con loro.
- Accettare l’invito della sua famiglia per mangiare.
Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti a
comunicare tra loro in presenza di uno dei marāhim di
lei, in un modo che è probabile crei affetto e
convincimento, senza che nessuno dei due riveli
all’altro questioni segrete né sveli ciò che deve restare
nascosto. Molte coppie di fidanzati fanno l’errore di
rivelarsi i propri segreti l’uno all’altro. Questo è un
grave errore. E’ possibile che i due divergano e
rompano il loro fidanzamento. Un pretendente in tal
caso potrebbe essere una persona non-religiosa e
quindi fare del male alla sua ex-fidanzata minacciando
di rivelare i segreti di cui è venuto a conoscenza.
Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti ad
esercitare il loro massimo sforzo, dato che il periodo del
fidanzamento dura solo per il tempo necessario a
entrambi per essere certi che vogliono sposarsi tra loro.
Più breve è questo periodo, meglio è. E’ improprio
lasciare che il periodo di fidanzamento si prolunghi
senza una forte ragione. Il matrimonio dovrebbe essere
celebrato il più presto possibile.
22
Rottura del fidanzamento
Il fidanzamento è una promessa di matrimonio tra due
parti e non è un contratto vincolante. Rompere il
fidanzamento senza una giustificazione approvata dalla
Sharī’ah è considerato una rottura di una promessa. La
Sharī’ah non ha determinato una punizione per
l’infrazione di una promessa, piuttosto, una persona
che lo fa è affidata ad Allāh, il Quale, se vuole lo
perdonerà, e se vuole lo punirà. Se il pretendente dà la
dote dopo il fidanzamento e poi desidera ritirarsi, ha il
diritto di riprendere indietro tutto. Ogni regalo è
considerato un dono e il pretendente non ha diritto a
riprenderselo dopo aver rotto il suo fidanzamento. E’
stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) disse: “Non è lecito per un uomo fare
una donazione o dare un regalo e riprenderselo, ad
eccezione di un padre riguardo a ciò che dà a suo
figlio.” [Abū Dāwūd, An-Nasā’i, At-Tirmithī e Ibn
Māja]
Secondo i sapienti Hanafiti, il pretendente è
autorizzato a riprendersi i suoi doni, se sono
immodificabili. Di conseguenza, egli ha il diritto di
riprendere bracciali, anelli, collane, orologi e così via.
Tuttavia, se i doni sono soggetti a modifiche o
23
diminuzione, come il cibo e i vestiti, il pretendente non
ha diritto di riprenderseli.
In tal caso i sapienti Mālikiti hanno giudicato secondo
la parte responsabile della rottura del fidanzamento. Se
il pretendente vuole rompere il fidanzamento non ha
diritto a riprendersi tutto quello che ha dato. Tuttavia,
se è la fidanzata a voler rompere, il pretendente ha il
diritto di riprendersi tutto ciò che ha dato in regalo, che
sia modificabile o meno. Se un dono è danneggiato,
deve essere compensato per esso.
Secondo i sapienti Shāfi‘iti, un dono deve essere
restituito se è invariato o danneggiato. Se è intatto,
deve essere restituito: altrimenti, deve essere
compensato.
24
Appendice
La sentenza sul celebrare una festa di fidanzamento
“Ogni perfetta lode ad Allāh, il Signore dei mondi.
Testimonio che non c’è nessuno degno di adorazione
all’infuori di Allāh, e che Muhammad (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) è il Suo servo e Messaggero.
La festa di fidanzamento o celebrazione è lecita se è
esente da proibizioni religiose, come la miscelazione
[tra sessi], le donne che non indossano hijāb e la
musica, dato che non siamo a conoscenza di qualsiasi
sapiente che l’abbia proibita. Tuttavia, la festa di
fidanzamento che le persone organizzano oggi nella
quale il fidanzato incontra la sua fidanzata prima di
stipulare il contratto di matrimonio e mette una collana
o un bracciale su di lei, allora questa festa è proibita e
non è lecito approvarla, per non parlare del
parteciparvi. Questo perché prima che il fidanzato
concluda un contratto di matrimonio con la sua
fidanzata non è lecito per lui restare solo con lei o
stringerle la mano, per non parlare del vederla nella sua
bellezza completa come è nel caso di certe feste.
Quanto a dopo il contratto di matrimonio, allora lei è
sua moglie e si può organizzare una festa per
25
annunciare questo matrimonio; il Profeta (sallAllāhu
‘alayhi wa sallam) disse: “Rendete pubblico il
matrimonio.” [Ahmad, Al-Tabarānī, Al-Hākim e Ibn
Hibbān]
Tuttavia, questa festa dovrebbe essere esente da
qualsiasi proibizione, come la miscelazione [tra sessi],
i canti accompagnati da strumenti musicali e il
linguaggio osceno, e altri divieti. Comunque, è lecito
per le donne di usare il duff (tamburello), dato che il
Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo consentì nei
matrimoni.
E Allāh ne sa di più.”
Fatwā emessa dal sapienti di Islamweb.net coordinati
dal Dr. Abdullah al-Faqih
26
La sentenza sul parlare con la propria fidanzata
Shaykh ‘Abd-Allāh b. Jibrīn (rahīmahullāh) disse:
“La fidanzata è ancora una donna non-mahram e
parlare con lei equivale a parlare ad una donna non-
mahram, quindi deve essere fatto correttamente e solo
quanto è necessario, come ad esempio per accordarsi
su questioni specifiche da fare dopo che ci si sposa.
L’attenzione deve essere prestata anche a quanto
segue:
1 - Deve essere fatto con il consenso del tutore della
donna e senza obiezioni da parte sua al matrimonio.
2 - Il discorso non dovrebbe coinvolgere tutto ciò che
può suscitare il desiderio o causare tentazione.
3 - Non dovrebbe esserci altro modo di raccontarle
quello che lui vuole dirgli, ad esempio attraverso la
sorella o il fratello, o per lettera.
4 - Non dovrebbe andare al di là di ciò che è
essenziale.
E Allāh è la fonte della forza.”
Estratto dalla Fatwā n. 13704 di Islam Q&A
27
La sentenza sulla recitazione di Sūrat Al-Fātihah
quando un uomo si fidanza con una donna
Ai sapienti di al-Lajnah ad-Dā’imah lil-Buhūth al-
‘Ilmiyyah wal-Iftā fu chiesto:
“Recitare al-Fātihah nel momento in cui un uomo si
fidanza con una donna è una innovazione (bid‘a)?”
Essi risposero:
“Recitare al-Fātihah al momento della proposta di un
uomo a una donna, o al momento del suo contratto di
matrimonio con lei è una innovazione.”
Estratto dalla Fatwa n. 76413 di Islam Q&A
28
La sentenza sull’anello di fidanzamento
Shaykh Muhammad Sālih Ibn al-‘Uthaymīn
(rahīmahullāh) disse:
“L’anello di fidanzamento è un tipo di anello, e in linea
di principio non c’è niente di sbagliato negli anelli, a
meno che sia accompagnato da credenze, come alcuni
fanno, quando l’uomo scrive il suo nome sull’anello che
dà alla sua fidanzata, e lei scrive il suo nome sull’anello
che dà al suo fidanzato, credendo che ciò creerà forti
legami tra la coppia. In tal caso, questo anello è harām,
perché è un attaccamento a qualcosa per cui non vi è
alcuna base nell’Islām, e non ha alcun senso. Allo stesso
modo, per quanto riguarda l’anello di fidanzamento,
non è lecito per l’uomo metterlo nella mano della sua
fidanzata, perché lei non è ancora sua moglie ed è
ancora una estranea per lui (non-mahram), dato che
non è sua moglie fino a dopo che il contratto di
matrimonio è stato fatto.”
Al-Fatāwa al-Jāmi’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, vol. 3,
pag. 914-915
29
La sentenza sul ritardare il matrimonio
Shaykh ‘Abd al-‘Azīz b. Bāz (rahīmahullāh) disse:
“Ciò che è necessario è affrettarsi a sposarsi, e nessun
giovane uomo o giovane donna dovrebbe ritardare il
matrimonio a causa degli studi, perché il matrimonio
non impedisce una cosa del genere. E’ possibile per
un giovane sposarsi al fine di proteggere il suo
impegno religioso e morale, e per abbassare lo
sguardo. Il matrimonio serve a molti scopi,
specialmente in questi giorni e in quest’epoca. Perché
ritardarlo è dannoso, sia per le giovani donne che per
i giovani uomini, così ogni giovane uomo e ogni
giovane donna dovrebbero affrettarsi a sposarsi se c’è
un uomo che è compatibile con una donna, e se un
uomo può trovare la giusta donna - secondo le parole
del Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam): “O giovani,
chi tra voi può permetterselo che si sposi, e chi non
può permetterselo che digiuni, perché ciò sarà uno
scudo per lui.” [Sahīh - concordato]
Questo include sia i giovani uomini che le giovani
donne: non si applica solo agli uomini, piuttosto
include tutti - tutti hanno bisogno di sposarsi.
Chiediamo ad Allāh di guidare tutti noi.”
Majmū’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah, 20/421-
422.

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  • 1. IL FIDANZAMENTO NELL’ISLĀM Redatto da islamweb.net Appendice su alcune questioni correlate Traduzione e adattamento a cura di Muhammad Nur al Haqq
  • 2. 1 Il fidanzamento (o impegno) è la proposta di matrimonio. E’ un accordo iniziale e una promessa che tutte le parti sono tenute a rispettare e a cui attenersi. Il fidanzamento è considerato il primo passo nel matrimonio. Tutti i contratti importanti hanno preamboli introduttivi che mirano a perfezionarli nel modo migliore. A causa della grande importanza del matrimonio, Allāh, il Più Saggio, ha stabilito regole per i suoi passi introduttivi e specificato alcune norme della Sharī’ah che tutte le parti sono tenute a rispettare. Il fidanzamento è la normale introduzione al matrimonio. E’ raccomandato nascondere il fidanzamento, perché il pretendente potrebbe ritrattare la sua decisione e ciò potrebbe danneggiare la donna e invitare altri pretendenti ad astenersi dal proporsi a lei. E’ stato narrato che il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Annunciate il matrimonio e nascondete il fidanzamento.” [Ad-Daylamī, As-Suyūti - Sahīh] E’ la regola di base che sia l’uomo a proporre il fidanzamento, e questo è menzionato nel Qur’ān e nella
  • 3. 2 Sunnah. Rivolgendosi agli uomini, Allāh l’Altissimo dice: ََ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ََ‫ح‬‫ا‬ََْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ع‬َ‫ر‬َْ‫ض‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ب‬َِ‫ه‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََِ‫خ‬َْ‫ط‬َِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ال‬‫س‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ء‬َََ‫أ‬َْ‫و‬َََ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ف‬‫ي‬َََ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ “Non sarete rimproverati se accennerete a una proposta di matrimonio, o se ne coltiverete segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235] E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Quando uno di voi si propone a una donna, dovrebbe guardarla per vedere che cosa lo spinge a sposarla, così lasciate che lo faccia.” [Ahmad, Abū Dāwūd, Al-Hākim e Al-Bayhaqī] Ciò preserva il pudore della donna, rispetta il suo orgoglio, protegge il suo onore e la preserva dall’essere ingannata a sposare un uomo iniquo. E’ lecito per una donna proporsi ad un uomo che lei approva come marito, sia autorizzando il suo tutore che inviando qualcuno a lui di cui lei si fida. Khadīja b. Khuwaylid (radiAllāhu ‘anha) si propose al Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam). E’ inoltre lecito per il tutore di una donna offrirla in sposa a un uomo pio, ma dovrebbe accertarsi che il promesso sposo sia affidabile e onesto. E’ stato narrato che quando il marito di Hafsa b. ‘Umar b. al-Khattāb
  • 4. 3 (radiAllāhu ‘anhum) morì, suo padre la offrì in matrimonio a ‘Uthmān b. Affān (radiAllāhu ‘anhu) dicendogli: “Vorrei darti Hafsa in sposa, se lo desideri." ‘Uthmān (radiAllāhu ‘anhu) rispose: “Ci penserò su.” Alcuni giorni dopo, ‘Umar (radiAllāhu ‘anhu) incontrò ‘Uthmān che disse: “Sembra che non sia possibile per me sposarmi in questo momento.” Allora ‘Umar (radiAllāhu ‘anhu) incontrò Abū Bakr, (radiAllāhu ‘anhu) e gli disse: “Vorrei darti Hafsa in sposa se lo desideri.” Abū Bakr, (radiAllāhu ‘anhu) rimase in silenzio. Più tardi, il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) si propose per lei e ‘Umar (radiAllāhu ‘anhu) accettò. Quando Abū Bakr in seguito incontrò ‘Umar (radiAllāhu ‘anhum), Abū Bakr (radiAllāhu ‘anhu) gli disse che sapeva che il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) aveva intenzione di sposarla. [Al-Bukhārī] Condizioni per la validità del fidanzamento Ci sono due condizioni affinché un fidanzamento sia valido. Primo: la donna deve essere idonea per il fidanzamento, in quanto è illecito coinvolgere alcune donne in certe particolari circostanze, tra cui:
  • 5. 4 Il fidanzamento per una donna divorziata il cui divorzio è revocabile (ovvero una donna che ha divorziato una o due volte dallo stesso uomo) durante la sua ‘idda (periodo di attesa dopo il matrimonio). E illecito proporsi a una tale donna, sia direttamente che indirettamente, perché il divorzio revocabile non pone fine al matrimonio, dato che il suo divorziante può riprendere il matrimonio durante questo periodo di ‘idda senza il suo consenso. Il fidanzamento per una tale donna ha la stessa sentenza di un fidanzamento per una donna sposata. Tuttavia, è lecito proporsi indirettamente a una vedova durante il suo periodo di ‘idda. Allāh l’Eccelso dice: ََ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ََ‫ح‬‫ا‬ََْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ع‬َ‫ر‬َْ‫ض‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ب‬َِ‫ه‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََِ‫خ‬َْ‫ط‬َِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ال‬‫س‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ء‬َََ‫أ‬َْ‫و‬َََ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ت‬ََِ‫ف‬‫ي‬َََ‫أ‬‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ “Non sarete rimproverati se accennerete a una proposta di matrimonio, o se ne coltiverete segretamente l’intenzione.” [Al-Baqarah, 235] Solo la proposta indiretta in questo caso è lecita, perché un contratto di matrimonio non può essere concluso in questo periodo. Inoltre, una proposta diretta di matrimonio potrebbe urtare la famiglia del defunto o ferire i sentimenti della vedova, pertanto è illecita.
  • 6. 5 E’ stato narrato sull’autorità di Sukayna b. Hanthalah (radiAllāhu ‘anha) che ella disse: “ ‘Alī b. Muhammad b. ‘Alī Zayn-ul-‘Ābidīn chiese il permesso di vedermi mentre ero ancora nella mia ‘idda dopo la morte di mio marito. Mi disse: “Sai già del mio legame parentale col Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) e ‘Alī (radiAllāhu ‘anhu), così come del mio rango tra gli Arabi.” Io dissi: “O Abū Ja‘far, che Allāh ti perdoni. La gente guarda a te, quindi come potresti proporti a me mentre sono ancora nel mio periodo di ‘idda?” Egli rispose: “Non ho parlato di nient’altro che dei miei legami di parentela col Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) e ‘Alī (radiAllāhu ‘anhu).” Egli usò una espressione indiretta e non si propose direttamente a lei. E’ inoltre illecito proporsi ad una donna divorziata irrevocabilmente durante la sua ‘idda, direttamente o indirettamente. Una proposta indiretta potrebbe spingerla a dichiarare falsamente che la sua ‘idda è finita. In tal caso nessuno potrebbe smentirla perché la sua ‘idda è di tre mestruazioni, e Allāh solo conoscerebbe l’esatta tempistica di questo, dato che Egli conosce ciò che inganna gli occhi e quello che i petti nascondono.
  • 7. 6 Tuttavia, la Sharī’ah permette una proposta indiretta a una vedova durante la sua ‘idda perché la sua ‘idda viene conteggiata dai giorni, non dal tempo delle mestruazioni. Si tratta di quattro mesi e dieci giorni. Allāh l’Altissimo dice: ََ‫و‬‫ذ‬‫ال‬‫ي‬ََ‫ن‬ََ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬ُ‫ي‬ََ‫ن‬ ْ‫و‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬َْ‫م‬ُ‫ك‬َََ‫ذ‬َ‫ي‬َ‫و‬‫ر‬ََ‫ون‬َََ‫أ‬َْ‫ز‬ََ‫و‬‫اجا‬ًََََ‫ت‬َ‫ي‬َ‫ب‬َ‫ر‬َْ‫ص‬ََ‫ن‬َََ‫أ‬ِ‫ب‬‫ن‬َِ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬َ‫ن‬َََ‫أ‬ََ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ر‬ُ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬َ‫ْر‬‫ش‬َ‫ع‬ َ‫و‬‫ا‬ َ “E coloro di voi che muoiono lasciando delle spose, queste devono osservare un ritiro di quattro mesi e dieci [giorni].” [Al-Baqarah, 234] Questo è applicabile quando la vedova non è incinta. Se è incinta, la sua ‘idda finisce dopo il parto. Allāh l’Eccelso dice: ََ‫و‬‫أ‬َُ‫ت‬َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫أل‬‫ا‬َِ‫ل‬‫ا‬ََُ‫ه‬ُ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ن‬َََ‫أ‬َْ‫ن‬َََ‫ي‬ََ‫ض‬ََ‫ن‬ْ‫ع‬ََُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫م‬َ‫ح‬َ‫ن‬ “Quelle che sono incinte avranno per ‘idda il parto stesso.” [Aţ-Ţalāq, 4] Secondo: La donna che viene proposta non deve essere impegnata con un altro uomo. L’Islām è determinato a mantenere buone e cordiali relazioni sociali tra i Musulmani e inoltre si preoccupa per i sentimenti di fratellanza e di amore tra i credenti. Pertanto, quando
  • 8. 7 una donna è impegnata con qualcuno, gli altri uomini non sono autorizzati a proporsi a lei, e per il tutore della donna non è lecito accettare le proposte di altri quando il primo fidanzamento è ancora in vigore. In questo caso, la logica dietro la illiceità del fidanzamento è che al Musulmano non è permesso desiderare ciò che il suo fratello Musulmano possiede, affliggerlo col danno o ferire i suoi sentimenti. Questo anche per evitare che la donna abbandoni il primo pretendente, qualora sia tentata dalla proposta di un altro. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Un credente è il fratello di un credente, quindi non è lecito per un credente superare l’offerta del suo fratello, né proporsi ad una donna che è impegnata con il suo fratello a meno che, egli la lascia [la donna].” [Ahmad e Muslim] Tuttavia, quando il primo pretendente la lascia, gli altri sono autorizzati a proporsi a lei. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Un uomo non dovrebbe proporsi ad una donna che è impegnata con il suo fratello fino a quando lui non rinuncia a lei o permette a lui [di proporsi a lei].” [Al-Bukhārī e Muslim]
  • 9. 8 Il fidanzamento di una giovane ragazza La maggioranza dei sapienti sono dell’opinione che per il tutore di una giovane ragazza è lecito approvare il suo fidanzamento o prometterla in sposa a un uomo adatto. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) concluse il contratto matrimoniale con ‘Ā’isha (radiAllāhu ‘anha) mentre lei aveva sei anni, o sette secondo un’altra opinione. Poi consumò il matrimonio con lei quando aveva nove anni. Quando la ragazza cresce e raggiunge l’età della pubertà, ha il diritto di approvare il fidanzamento o rifiutarlo. E’ un prerequisito che lei approvi la decisione del suo tutore. In alcune società, i genitori decidono di sposare un certo ragazzo a una certa ragazza quando essi crescono. Se, quando raggiungono l’età, essi approvano l’accordo dei genitori, sarebbe lecito concludere questo matrimonio. Scelta tra i pretendenti Quando più di un pretendente si propone a una donna nello stesso periodo, in questo caso il tutore ha il diritto di scegliere il migliore di loro in termini di religiosità e nobili morali. Egli deve fare la Istikhāra (la preghiera della ricerca della guida) e consultare le persone pie. E’
  • 10. 9 stato narrato che Mu’āwiya b. Abū Sufyān e Abū Al- Jahm si proposero a Fātima b. Qays nello stesso periodo, ed ella andò dal Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) per consultarlo. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Mu’āwiya è un uomo povero, senza alcuna proprietà; quanto ad Abū Jahm, è un uomo che picchia le donne. Ma Usāma b. Zayd...” Ella fece cenno con la mano e disse con disapprovazione: “Usāma. Usāma.” Ma il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “L’obbedienza ad Allāh e l’obbedienza al Suo Messaggero è meglio per te.” Ella disse: “Così lo sposai, e divenne un oggetto di ammirazione averlo come marito.” [Muslim] La Istikhāra nel fidanzamento E’ raccomandato eseguire la Istikhāra prima di prendere una decisione relativa al matrimonio. Il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) avrebbe pregato la Istikhāra al fine di insegnare ai suoi Compagni (radiAllāhu ‘anhum) di eseguire la Istikhāra prima di decidere su qualsiasi cosa e quindi tutti gli altri Musulmani avrebbero fatto altrettanto. E’ stato narrato sull’autorità di Anas (radiAllāhu ‘anhu) che egli disse: “Quando la ‘idda di Zaynab finì, il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse a Zayd: “Dille
  • 11. 10 di me [che voglio sposarla].” Zayd disse: “Così, andai da lei e dissi, “O Zaynab, gioisci! Il Messaggero di Allāh mi ha mandato da te; egli ti sta menzionando [che vuole sposarti].” Ella disse: “Non voglio fare nulla fino a quando non avrò chiesto il comando del mio Signore.” Quindi andò nel posto dove di solito eseguiva la preghiera. Allora arrivò il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) ed entrò senza autorizzazione [perché i versetti riguardanti il loro matrimonio erano stati rivelati].” [An-Nasā’i] E’ stato narrato sull’autorità di Jābir (radiAllāhu ‘anhu) che egli disse: “Il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) ci avrebbe insegnato la Istikhāra a ciascuno di noi e per ogni questione, proprio come ci avrebbe insegnato i capitoli del Qur’ān, dicendo: “Se qualcuno di voi intende fare qualcosa, deve eseguire una preghiera di due rak’āt all’infuori della preghiera obbligatoria, e poi dire: ‘Allāhumma inni astakhīruka bi‘ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as’aluka min fadhlika al- ‘athīm, fa innaka taqdiru wala aqdiru, wa ta‘lamu wala a‘lamu, wa anta ‘allām-ul- ghuyūb. Allāhumma in kunta ta‘lamu anna hatha al- amra khayrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa ‘āqibati amri [o disse, fī ‘ājili amri wa ’ājilihi] fa-qdurhu lī, wa yassirhu lī, thumma bārik lī fīh. Wa in kunta ta‘lamu anna hatha al-amra sharrun lī fī dīni wa ma‘āshi wa
  • 12. 11 ‘āqibati amri [o disse, fī ‘ājili amri wa ajilihi], fasrifhu ‘anni was-rifni ‘anhu wa aqdur li alkhayra haythu kāna, thummah irradini bihī. (O Allāh, Ti chiedo di mostrarmi ciò che è meglio attraverso la Tua conoscenza, e Ti chiedo di rendermene capace attraverso la Tua potenza, e Ti prego di concedermi il Tuo enorme favore perché Tu ne hai il potere mentre io sono senza potere, e Tu possiedi la conoscenza mentre io sono senza conoscenza, e Tu sei Colui che conosce tutte le cose invisibili. O Allāh, se Tu sai che questa impresa è un bene per la mia religione e per la mia sussistenza e nel mio Aldilà (o disse: se è meglio per i miei affari a breve e lungo termine), ordinala per me e rendimela più facile, poi benedicila per me, e se Tu sai che questa impresa è un male per me nella mia religione e per la mia sussistenza e nell’Aldilà... (o disse: se è un male per i miei affari a breve e lungo termine), lascia che stia lontana da me e lascia che io sia lontano da essa, e (piuttosto) ordina per me tutto ciò che è buono, e rendimene soddisfatto].” [Al-Bukhārī]
  • 13. 12 Consultazione nel matrimonio Dal momento che l’Islām richiede che una donna e il suo tutore scelgano come marito un uomo pio e adatto che abbia buoni costumi, è necessario sondare tutto ciò che riguarda il pretendente. Questo potrebbe essere realizzato chiedendo ai suoi familiari, amici e colleghi di lavoro, informazioni su di lui. Inoltre, la donna e il suo tutore sono tenuti a consultare il pio e saggio prima dell’approvazione. Come si dice, chi fa la Istikhāra non perderà mai e chi consulta gli altri non se ne pentirà. E’ l’approccio corretto che quando un pretendente si propone per sposare una donna, il suo tutore deve prendere il suo tempo per chiedere sul suo conto ed essere certo della sua idoneità al fine di evitare l’inganno, salvaguardare la donna sotto la sua tutela e garantire i suoi diritti. Mediazione nel matrimonio E’ raccomandato che un Musulmano cerchi di fare da sensale e unire gli uomini e le donne in matrimonio se sa che sono pii e adatti, allo scopo di aiutarli a preservare la loro castità. Unire gli uomini e le donne virtuosi è un atto di obbedienza e colui che lo fa ne sarà ricompensato. E’ stato narrato che il Messaggero di
  • 14. 13 Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “La migliore mediazione è quella fatta per [unire due persone in] matrimonio.” [Ibn Māja] Tuttavia, qualcuno che cerca di mettere insieme le persone e unirle in matrimonio deve rispettare i comandamenti della Sharī’ah, che sono la sincerità, l’onestà, e così via. Khadīja (radiAllāhu ‘anha) inviò Nafīsa b. Munabbih al Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) prima che egli ricevesse la rivelazione, al fine di organizzare il suo matrimonio con lui. Nafīsa era saggia, eloquente e piena di tatto. Ella gli disse: “O Muhammad, perché non sei sposato?” Egli rispose: “Non posso permettermi le spese del matrimonio.” Lei chiese: “Quale sarebbe il caso se tu fossi sollevato da questo e invitato alla ricchezza, alla bellezza e all’onore?” Egli le chiese di parlare apertamente e lei gli parlò di Khadīja (radiAllāhu ‘anha). Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) la sposò, e lui fu il miglior marito per lei e lei la migliore moglie per lui. A volte, alcuni pretendenti cercano la mediazione di persone pie, affidabili e autorevoli. Come atto di cortesia verso tali mediatori, il tutore della donna accetta la proposta di matrimonio senza consultare la donna sotto la sua tutela. Questo è un atto di ingiustizia verso la donna che deve essere evitato. Il tutore di una
  • 15. 14 donna non deve dare il suo parere fino a quando non lo ha espresso la donna. Quando c’è intercessione per un pretendente inadeguato, al tutore della donna è richiesto di non approvare il matrimonio. Allāh l’Onnipotente chiederà ad ogni persona responsabile della sua responsabilità, se l’ha onorata o trascurata. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) intercedette per conto di Mughīth in modo che la moglie, Barīra, rimanesse sposata con lui. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) sapeva quanto Mughīth amava sua moglie. Mughīth aveva sposato Barīra quando erano schiavi: egli era di carnagione scura e la amava molto. Quando lei fu liberata e lo lasciò, lui andò alla ricerca di qualcuno che l’avrebbe convinta a tornare da lui. Quando il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo vide andare dietro a Barīra con le lacrime che scorrevano a causa del suo amore per lei, gli disse: “Vuoi tornare da lui? Egli è il padre di tuo figlio.” Lei gli chiese: “È un ordine, O Messaggero di Allāh?” Egli disse: “No, sto solo intercedendo per lui.” Ella disse: “Io non ho bisogno di lui.” A questo proposito egli disse a suo zio al-‘Abbās: “O ‘Abbās, non sei stupito da come Mughīth ama Barīra e da come lei lo odia?” [Al-Bukhārī]
  • 16. 15 Guardare le donne alle quali ci si propone L’Islām è scrupoloso nel garantire relazioni coniugali permanenti, affetto e amore tra gli sposi così come la tranquillità tra loro. Pertanto, è lecito per entrambe le parti guardarsi l’un l’altro in modo che ciascuno di essi sia sicuro riguardo al futuro partner, anche se guardare i membri del sesso opposto generalmente è illecito. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Se uno di voi si propone a una donna ed è in grado di guardare a ciò che lo spinge a sposarla, che lo faccia.” Jābir b. ‘Abdullāh (radiAllāhu ‘anhum) disse: “Mi proposi a una donna dei Banu Salāma e la sbirciai da dietro le palme fino a quando non vidi quello che mi incoraggiò a sposarla, così la sposai.” [Ahmad e Abū Dāwūd] E’ lecito per un uomo guardare la donna con la quale vuole fidanzarsi dopo aver chiesto il permesso dal suo tutore e mentre uno dei suoi marāhim (parenti non sposabili) è presente. Se chiedere il permesso è difficile, in tal caso l’autorizzazione non è una condizione ed egli può guardarla senza permesso. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) ordinò ad Al-Mughīra b. Shu’bah (radiAllāhu ‘anhu) di guardare la donna che voleva sposare. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) gli
  • 17. 16 disse: “Vai e guardala, perché è più probabile che ciò generi accordo tra voi due.” [An-Nasā’i e At-Tirmithī] E’ anche lecito per un pretendente mandare una donna a guardare quella alla quale egli vuole proporsi. Il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) mandò Umm Sulaym (radiAllāhu ‘anha) a guardare una donna che lui voleva prendere in sposa. Le disse: “Annusa la sua bocca e guarda le sue caviglie.” [Ahmad] Proprio come per l’uomo è lecito guardare la donna, è anche lecito per la donna guardare l’uomo che si propone a lei. E’ lecito per lei guardare tutto il suo corpo tranne la sua ‘awra (tra il suo ombelico e le ginocchia). All’uomo è lecito guardare il volto della donna, in quanto è il centro della sua bellezza, e guardare le palme delle sue mani, in quanto riflettono magrezza o grassezza del corpo. Entrambi hanno il diritto di reiterare il guardarsi l’un l’altro fino a quando ognuno ha una certa immagine dell’altro nella propria mente. Tuttavia, questa non dovrebbe essere una giustificazione per trasgredire i limiti di Allāh l’Onnipotente e soddisfare i propri desideri con il pretesto del fidanzamento. Allāh l’Onnipotente conosce quello che inganna gli occhi e ciò che i petti nascondono.
  • 18. 17 Entrambi sono tenuti a rispettare le nobili morali. Essi non devono screditarsi a vicenda parlando agli altri del reciproco guardarsi, come il caso del pretendente che parla della scarsa attrattiva della donna alla quale si è proposto, se ella non è bella. Conseguenze del fidanzamento L’Islām è la religione che ha finalità sublimi e che si caratterizza per la sua moderatezza. Seguire i suoi insegnamenti garantisce onore e allo stesso tempo consente passaggi introduttivi del matrimonio che potrebbero assicurarne il successo. Pertanto, il fidanzamento è reso lecito nell’Islām come un passo introduttivo verso il matrimonio, in modo che ciascuno dei potenziali sposi possa conoscere l’altro, entro i limiti che tutelano il loro onore e proteggono la loro modestia. Il fidanzamento aiuta ciascuno di loro a essere pronto per la nuova fase della loro vita alla luce del conoscersi l’un l’altro. Dato che il fidanzamento è una mera promessa di matrimonio che potrebbe essere conclusa o meno, l’Islām dà grande importanza a questo, il che è nel migliore interesse della donna, in quanto salvaguarda la sua reputazione al di là di ogni dubbio. Il fidanzamento non dà diritti a nessuna delle due parti
  • 19. 18 rispetto all’altra. Entrambi sono ancora non-marāhim (cioè, leciti per il matrimonio) tra loro, e la relazione tra essi è uguale al rapporto tra qualsiasi non-mahram uomo e donna. Guardare la fidanzata è illecito, perché Allāh l’Eccelso dice: َُ‫ق‬َْ‫ل‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ََ‫ن‬َََ‫ي‬َُ‫غ‬َ‫ض‬‫و‬‫ا‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََْ‫ب‬َ‫أ‬ََ‫ص‬‫ا‬َْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ر‬َََ‫ف‬ْ‫َح‬‫ي‬َ‫و‬َُ‫ظ‬‫و‬‫ا‬ََُ‫ر‬ُ‫ف‬َْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ج‬‫و‬ََََۚ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َََ‫أ‬‫َى‬‫ك‬ْ‫ز‬ََْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬َََۗ‫ن‬ِ‫إ‬ََ‫الل‬ََ‫ه‬َ ََ‫خ‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬َ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬َََ‫ي‬َْ‫ص‬ََ‫ون‬ُ‫ع‬َ‫ن‬-ََ‫و‬َُ‫ق‬َْ‫ل‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬َِ‫ت‬‫ا‬َََ‫ي‬َْ‫غ‬َُ‫ض‬َْ‫ض‬ََ‫ن‬ََِ‫م‬َْ‫ن‬ََْ‫ب‬َ‫أ‬ََ‫ص‬‫ا‬َِ‫ه‬ ِ‫ر‬َ‫ن‬َ “Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti. Ciò è più puro per loro. Allāh ben conosce quello che fanno. E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi.” [An-Nūr, 30-31] Toccare è illecito sotto qualsiasi forma. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Per uno di voi essere pugnalato alla testa con un ago di ferro è meglio che toccare una donna che non gli è lecita.” [Al-Tabarānī e Al-Bayhaqī] Il discorso sdolcinato e seduttivo è illecito. Allāh l’Eccelso dice: ََ‫ل‬َ‫ف‬َََ‫ت‬َْ‫خ‬ََ‫ض‬ََ‫ن‬ْ‫ع‬ََِ‫ب‬َْ‫ل‬‫ا‬ََ‫ق‬َِ‫ل‬ ْ‫و‬َََ‫ي‬َ‫ف‬َْ‫ط‬ََ‫ع‬َ‫م‬َ‫ِي‬‫ذ‬‫ال‬َ‫ي‬ِ‫ف‬َََ‫ق‬َِ‫ب‬ْ‫ل‬َِ‫ه‬َََ‫م‬‫ض‬َ‫ر‬َََ‫و‬َُ‫ق‬ََ‫ن‬ْ‫ل‬
  • 20. 19 “Non siate accondiscendenti nel vostro eloquio, ché non vi desideri chi ha una malattia nel cuore.” [Al-‘Aĥzāb, 32] A una fidanzata non è lecito mostrare nessuna parte del suo corpo o dell’ornamento di fronte al suo fidanzato. Inoltre, è illecito per loro sedersi insieme da soli. Tuttavia, è lecito per loro incontrarsi, visto che la decenza e la modestia sono rispettati se uno dei marāhim della donna è presente. Nella nostra onorevole Sharī’ah Islamica, il fidanzamento non rende lecito tutto ciò che è stato proibito prima della sua comparsa. La relazione tra il fidanzato, la sua fidanzata e la famiglia di lei Il fidanzamento è un periodo per sviluppare la conoscenza e la confidenza tra il pretendente e la famiglia della sua fidanzata, in modo da assicurare la reciproca comunicazione e l’affetto. Questo potrebbe essere un mezzo per creare un clima di buone relazioni, che potrebbe poi trasformarsi in vero affetto e compassione dopo il matrimonio. Il periodo di fidanzamento è un periodo delicato. Quando le rilevanti sentenze della Sharī’ah sul
  • 21. 20 fidanzamento vengono trascurate dalle due parti, tutti ne saranno influenzati in modo estremamente negativo. Alcune famiglie, durante il periodo di fidanzamento si permettono di violare le sentenze della Sharī’ah con pratiche quali: - Il pretendente che visita la casa della sua fidanzata come se fosse uno della famiglia. - Il fidanzato che arriva a sedersi con la sua fidanzata in privato, sia a casa che in qualsiasi altro luogo. - La fidanzata che esce con il suo fidanzato o lo visita a casa sua. - Il fidanzato e la sua fidanzata che si scambiano messaggi d’amore. Tutto questo comportamento è respinto e non si addice alle donne e agli uomini Musulmani. Nondimeno, il pretendente è tenuto a trattare con la sua fidanzata e la sua famiglia in una maniera che è approvata da Allāh e dal Suo Messaggero (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam), come ad esempio: - Visitarla nella casa della sua famiglia quando è presente uno dei suoi marāhim e lei indossa lo hijāb approvato dalla Sharī’ah. - Darle alcuni regali.
  • 22. 21 - Chiedere di lei, visitare la sua famiglia e mantenere i legami con loro. - Accettare l’invito della sua famiglia per mangiare. Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti a comunicare tra loro in presenza di uno dei marāhim di lei, in un modo che è probabile crei affetto e convincimento, senza che nessuno dei due riveli all’altro questioni segrete né sveli ciò che deve restare nascosto. Molte coppie di fidanzati fanno l’errore di rivelarsi i propri segreti l’uno all’altro. Questo è un grave errore. E’ possibile che i due divergano e rompano il loro fidanzamento. Un pretendente in tal caso potrebbe essere una persona non-religiosa e quindi fare del male alla sua ex-fidanzata minacciando di rivelare i segreti di cui è venuto a conoscenza. Sia il pretendente che la fidanzata sono tenuti ad esercitare il loro massimo sforzo, dato che il periodo del fidanzamento dura solo per il tempo necessario a entrambi per essere certi che vogliono sposarsi tra loro. Più breve è questo periodo, meglio è. E’ improprio lasciare che il periodo di fidanzamento si prolunghi senza una forte ragione. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato il più presto possibile.
  • 23. 22 Rottura del fidanzamento Il fidanzamento è una promessa di matrimonio tra due parti e non è un contratto vincolante. Rompere il fidanzamento senza una giustificazione approvata dalla Sharī’ah è considerato una rottura di una promessa. La Sharī’ah non ha determinato una punizione per l’infrazione di una promessa, piuttosto, una persona che lo fa è affidata ad Allāh, il Quale, se vuole lo perdonerà, e se vuole lo punirà. Se il pretendente dà la dote dopo il fidanzamento e poi desidera ritirarsi, ha il diritto di riprendere indietro tutto. Ogni regalo è considerato un dono e il pretendente non ha diritto a riprenderselo dopo aver rotto il suo fidanzamento. E’ stato narrato che il Messaggero di Allāh (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Non è lecito per un uomo fare una donazione o dare un regalo e riprenderselo, ad eccezione di un padre riguardo a ciò che dà a suo figlio.” [Abū Dāwūd, An-Nasā’i, At-Tirmithī e Ibn Māja] Secondo i sapienti Hanafiti, il pretendente è autorizzato a riprendersi i suoi doni, se sono immodificabili. Di conseguenza, egli ha il diritto di riprendere bracciali, anelli, collane, orologi e così via. Tuttavia, se i doni sono soggetti a modifiche o
  • 24. 23 diminuzione, come il cibo e i vestiti, il pretendente non ha diritto di riprenderseli. In tal caso i sapienti Mālikiti hanno giudicato secondo la parte responsabile della rottura del fidanzamento. Se il pretendente vuole rompere il fidanzamento non ha diritto a riprendersi tutto quello che ha dato. Tuttavia, se è la fidanzata a voler rompere, il pretendente ha il diritto di riprendersi tutto ciò che ha dato in regalo, che sia modificabile o meno. Se un dono è danneggiato, deve essere compensato per esso. Secondo i sapienti Shāfi‘iti, un dono deve essere restituito se è invariato o danneggiato. Se è intatto, deve essere restituito: altrimenti, deve essere compensato.
  • 25. 24 Appendice La sentenza sul celebrare una festa di fidanzamento “Ogni perfetta lode ad Allāh, il Signore dei mondi. Testimonio che non c’è nessuno degno di adorazione all’infuori di Allāh, e che Muhammad (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) è il Suo servo e Messaggero. La festa di fidanzamento o celebrazione è lecita se è esente da proibizioni religiose, come la miscelazione [tra sessi], le donne che non indossano hijāb e la musica, dato che non siamo a conoscenza di qualsiasi sapiente che l’abbia proibita. Tuttavia, la festa di fidanzamento che le persone organizzano oggi nella quale il fidanzato incontra la sua fidanzata prima di stipulare il contratto di matrimonio e mette una collana o un bracciale su di lei, allora questa festa è proibita e non è lecito approvarla, per non parlare del parteciparvi. Questo perché prima che il fidanzato concluda un contratto di matrimonio con la sua fidanzata non è lecito per lui restare solo con lei o stringerle la mano, per non parlare del vederla nella sua bellezza completa come è nel caso di certe feste. Quanto a dopo il contratto di matrimonio, allora lei è sua moglie e si può organizzare una festa per
  • 26. 25 annunciare questo matrimonio; il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) disse: “Rendete pubblico il matrimonio.” [Ahmad, Al-Tabarānī, Al-Hākim e Ibn Hibbān] Tuttavia, questa festa dovrebbe essere esente da qualsiasi proibizione, come la miscelazione [tra sessi], i canti accompagnati da strumenti musicali e il linguaggio osceno, e altri divieti. Comunque, è lecito per le donne di usare il duff (tamburello), dato che il Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam) lo consentì nei matrimoni. E Allāh ne sa di più.” Fatwā emessa dal sapienti di Islamweb.net coordinati dal Dr. Abdullah al-Faqih
  • 27. 26 La sentenza sul parlare con la propria fidanzata Shaykh ‘Abd-Allāh b. Jibrīn (rahīmahullāh) disse: “La fidanzata è ancora una donna non-mahram e parlare con lei equivale a parlare ad una donna non- mahram, quindi deve essere fatto correttamente e solo quanto è necessario, come ad esempio per accordarsi su questioni specifiche da fare dopo che ci si sposa. L’attenzione deve essere prestata anche a quanto segue: 1 - Deve essere fatto con il consenso del tutore della donna e senza obiezioni da parte sua al matrimonio. 2 - Il discorso non dovrebbe coinvolgere tutto ciò che può suscitare il desiderio o causare tentazione. 3 - Non dovrebbe esserci altro modo di raccontarle quello che lui vuole dirgli, ad esempio attraverso la sorella o il fratello, o per lettera. 4 - Non dovrebbe andare al di là di ciò che è essenziale. E Allāh è la fonte della forza.” Estratto dalla Fatwā n. 13704 di Islam Q&A
  • 28. 27 La sentenza sulla recitazione di Sūrat Al-Fātihah quando un uomo si fidanza con una donna Ai sapienti di al-Lajnah ad-Dā’imah lil-Buhūth al- ‘Ilmiyyah wal-Iftā fu chiesto: “Recitare al-Fātihah nel momento in cui un uomo si fidanza con una donna è una innovazione (bid‘a)?” Essi risposero: “Recitare al-Fātihah al momento della proposta di un uomo a una donna, o al momento del suo contratto di matrimonio con lei è una innovazione.” Estratto dalla Fatwa n. 76413 di Islam Q&A
  • 29. 28 La sentenza sull’anello di fidanzamento Shaykh Muhammad Sālih Ibn al-‘Uthaymīn (rahīmahullāh) disse: “L’anello di fidanzamento è un tipo di anello, e in linea di principio non c’è niente di sbagliato negli anelli, a meno che sia accompagnato da credenze, come alcuni fanno, quando l’uomo scrive il suo nome sull’anello che dà alla sua fidanzata, e lei scrive il suo nome sull’anello che dà al suo fidanzato, credendo che ciò creerà forti legami tra la coppia. In tal caso, questo anello è harām, perché è un attaccamento a qualcosa per cui non vi è alcuna base nell’Islām, e non ha alcun senso. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’anello di fidanzamento, non è lecito per l’uomo metterlo nella mano della sua fidanzata, perché lei non è ancora sua moglie ed è ancora una estranea per lui (non-mahram), dato che non è sua moglie fino a dopo che il contratto di matrimonio è stato fatto.” Al-Fatāwa al-Jāmi’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, vol. 3, pag. 914-915
  • 30. 29 La sentenza sul ritardare il matrimonio Shaykh ‘Abd al-‘Azīz b. Bāz (rahīmahullāh) disse: “Ciò che è necessario è affrettarsi a sposarsi, e nessun giovane uomo o giovane donna dovrebbe ritardare il matrimonio a causa degli studi, perché il matrimonio non impedisce una cosa del genere. E’ possibile per un giovane sposarsi al fine di proteggere il suo impegno religioso e morale, e per abbassare lo sguardo. Il matrimonio serve a molti scopi, specialmente in questi giorni e in quest’epoca. Perché ritardarlo è dannoso, sia per le giovani donne che per i giovani uomini, così ogni giovane uomo e ogni giovane donna dovrebbero affrettarsi a sposarsi se c’è un uomo che è compatibile con una donna, e se un uomo può trovare la giusta donna - secondo le parole del Profeta (sallAllāhu ‘alayhi wa sallam): “O giovani, chi tra voi può permetterselo che si sposi, e chi non può permetterselo che digiuni, perché ciò sarà uno scudo per lui.” [Sahīh - concordato] Questo include sia i giovani uomini che le giovani donne: non si applica solo agli uomini, piuttosto include tutti - tutti hanno bisogno di sposarsi. Chiediamo ad Allāh di guidare tutti noi.” Majmū’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah, 20/421- 422.