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Le elezioni per il rinnovo
del Parlamento Europeo
tra principi comuni e
specificità nazionali
Maggio 2014
Tra il 22 e il 25 maggio 2014 si terranno in tutti i 28 Stati
Membri dell’Unione Europea
le elezioni per il rinnovo
del Parlamento Europeo
Con Decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio ha anticipato le
date delle elezioni, originariamente fissate per giugno 2014,
per evitare che coincidessero con le vacanze di Pentecoste,
previste in alcuni Stati.
Le elezioni per il rinnovo
del Parlamento Europeo
Le procedure per l'elezione sono regolate sia dalla legislazione
europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati Membri, sia da
disposizioni nazionali specifiche:
20 settembre 1976: l’Atto del Consiglio Europeo relativo
all’elezione del Parlamento Europeo sancisce l'elezione a suffragio
universale diretto.
7 febbraio 1992: il Trattato di Maastricht stabilisce che le elezioni
debbano svolgersi secondo una procedura uniforme. Gli Stati
Membri, tuttavia, non trovano un accordo su nessuna delle procedure
proposte.
2 ottobre 1997: il Trattato di Amsterdam introduce la possibilità di
adottare “principi comuni” per l'elezione del Parlamento. La Decisione
del Consiglio 2002/772/CE ha modificato l’Atto del 1976, introducendo i
principi della rappresentanza proporzionale e dell’incompatibilità
tra il mandato nazionale e quello europeo.
13 dicembre 2007: con il Trattato di Lisbona, il diritto di voto e quello
di eleggibilità acquisiscono il valore di diritto fondamentale (articolo
39 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).
Alcune regole comuni…
Le modalità di elezione sono disciplinate anche dalle legislazioni
nazionali, spesso notevolmente differenti fra loro.
Queste riguardano:
il sistema elettorale;
la possibilità di suddividere il territorio in circoscrizioni;
l’attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità;
le modalità di candidatura;
la possibilità per gli elettori di modificare l’ordine in lista dei
candidati;
la convalida dei risultati;
la riassegnazione dei seggi eventualmente divenuti vacanti in
corso di legislatura.
.
… e molte differenze a livello nazionale
Sistema elettorale
Nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale
introdotto nel 2002, uno Stato Membro può decidere di fissare una
soglia minima per l’attribuzione dei seggi, che non può superare il
5%.
L'Italia ha deciso di introdurre
una soglia di sbarramento al 4%
Le regole per la ripartizione dei seggi tra le liste variano
sensibilmente da Stato a Stato.
Suddivisione in circoscrizioni
La maggior parte degli Stati Membri costituiscono ciascuno
un’unica circoscrizione elettorale.
Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno suddiviso il proprio
territorio nazionale in
varie circoscrizioni regionali
In Belgio, Germania, Paesi Bassi e Polonia sono state istituite
delle circoscrizioni, ma a scopo puramente
amministrativo, di ripartizione in seno alle liste dei partiti.
Diritto di voto
Italia 99
Spagna 92
Belgio 91
Lettonia 20
Lituania 22
Estonia 22
In tutti gli Stati Membri l’età prevista per esercitare il diritto di voto
è 18 anni, tranne in Austria, dove è 16 anni.
Ogni cittadino dell’Unione ha diritto di voto nello Stato Membro in
cui risiede, anche nel caso in cui non sia cittadino di quello Stato.
Alcuni Stati (tra i quali Finlandia, Francia, Polonia, Romania, Svezia
e Regno Unito) richiedono il domicilio o la residenza abituale sul
territorio elettorale, altri ancora che si sia iscritti all’anagrafe
(Belgio, Repubblica Ceca).
… negli Stati Membri
Nel Regno Unito i cittadini che risiedono all’estero hanno diritto
di voto soltanto in alcuni casi specifici (ad esempio, cittadini
che vivono all’estero da meno di quindici anni).
Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l’Italia e il Portogallo
accordano il diritto di voto ai loro cittadini all’estero unicamente
se essi risiedono in un altro Stato Membro dell’Unione europea.
L’Austria, la Finlandia, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e
la Svezia riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini
qualunque sia il loro Paese di residenza.
La Germania accorda tale diritto ai cittadini che risiedono in un
altro paese da meno di venticinque anni.
In Bulgaria, Irlanda e Slovacchia il diritto di voto è riservato ai
cittadini dell’Unione Europea domiciliati sul territorio nazionale.
Per l’elezione al Parlamento Europeo:
è necessaria la cittadinanza di uno Stato Membro. Il
Regno Unito, consente la candidatura anche ai cittadini di
alcuni Paesi del Commonwealth.
L’età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella
maggior parte degli Stati Membri. Fanno eccezione il Belgio, la
Repubblica Ceca, l’Estonia, la Grecia, l’Irlanda, la Lettonia, la
Lituania, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito (21), la
Romania (23), l’Italia e Cipro (25)
In Lussemburgo un cittadino di un altro Stato Membro deve
risiedere da almeno due anni nel Paese per essere eleggibile
al Parlamento Europeo. Inoltre, una lista non può essere
composta in maggioranza da candidati che non siano in
possesso della cittadinanza lussemburghese.
Eleggibilità: i requisiti
In Repubblica
Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e
Svezia
la presentazione delle candidature
è riservata ai partiti e
alle organizzazioni politiche
In tutti gli altri Stati Membri, per la presentazione delle
candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o
raggruppare un certo numero di elettori.
In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.
Modalità di candidatura
In alcuni Stati (tra questi Francia, Germania, Grecia,
Portogallo, Spagna e Regno Unito), gli elettori non possono
modificare l’ordine in lista dei candidati al momento del
voto.
In altri (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia) l’ordine dei
candidati può essere modificato con l'attribuzione di voti di
preferenza.
In Lussemburgo è possibile votare per candidati appartenenti
a liste diverse, mentre in Svezia è possibile aggiungere
nomi alle liste o rimuoverli.
In Irlanda, a Malta e in Irlanda del Nord l’elezione non
avviene a scrutinio di lista.
Possibilità per gli elettori
di modificare l'ordine di lista dei candidati
In Danimarca, Germania, Lussemburgo e Slovenia, i risultati
elettorali devono essere convalidati dal Parlamento nazionale.
In Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Estonia, Finlandia, Italia, Irlanda, Slovenia e Regno Unito
la convalida del risultato compete ai tribunali, mentre in
Germania sono previste entrambe le opzioni.
In Spagna i risultati sono convalidati dalla Junta Electoral
Central, mentre in Portogallo e in Svezia da un’apposita
commissione.
In Francia la composizione delle controversie in materia
elettorale compete al Conseil d’État; il ministro degli Interni
può svolgere tale funzione, nel caso in cui ritenga che le forme e
le condizioni fissate dalla legge non siano state rispettate.
Nella maggior parte degli Stati le norme sulle campagne
elettorali (finanziamenti autorizzati, ripartizione dei tempi di
trasmissione, pubblicazione dei risultati dei sondaggi) sono quelle
applicabili alle elezioni nazionali.
Convalida dei risultati elettorali
e disciplina della campagna elettorale
In alcuni Stati
(Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Croazia, Italia, Luss
emburgo, Paesi Bassi e Portogallo), il seggio resosi vacante
in seguito a dimissioni è assegnato al primo dei non eletti
della stessa lista.
In Belgio, Irlanda, Germania e Svezia i seggi vacanti sono
attribuiti ai supplenti.
In Spagna e Germania, qualora non vi siano supplenti, si
tiene conto dell’ordine di lista dei candidati.
Nel Regno Unito sono indette elezioni suppletive.
In Grecia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti della
stessa lista: se il numero dei supplenti è insufficiente, si
procede all’indizione di elezioni suppletive.
In Austria e Danimarca i deputati hanno il diritto di
tornare a far parte del Parlamento Europeo laddove
dovesse venir meno il motivo che li aveva indotti a rimettere
il mandato.
Assegnazione dei seggi vacanti
in corso di legislatura
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Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo tra principi comuni e specificità nazionali

  • 1. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo tra principi comuni e specificità nazionali Maggio 2014
  • 2. Tra il 22 e il 25 maggio 2014 si terranno in tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo Con Decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio ha anticipato le date delle elezioni, originariamente fissate per giugno 2014, per evitare che coincidessero con le vacanze di Pentecoste, previste in alcuni Stati. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo
  • 3. Le procedure per l'elezione sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati Membri, sia da disposizioni nazionali specifiche: 20 settembre 1976: l’Atto del Consiglio Europeo relativo all’elezione del Parlamento Europeo sancisce l'elezione a suffragio universale diretto. 7 febbraio 1992: il Trattato di Maastricht stabilisce che le elezioni debbano svolgersi secondo una procedura uniforme. Gli Stati Membri, tuttavia, non trovano un accordo su nessuna delle procedure proposte. 2 ottobre 1997: il Trattato di Amsterdam introduce la possibilità di adottare “principi comuni” per l'elezione del Parlamento. La Decisione del Consiglio 2002/772/CE ha modificato l’Atto del 1976, introducendo i principi della rappresentanza proporzionale e dell’incompatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo. 13 dicembre 2007: con il Trattato di Lisbona, il diritto di voto e quello di eleggibilità acquisiscono il valore di diritto fondamentale (articolo 39 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea). Alcune regole comuni…
  • 4. Le modalità di elezione sono disciplinate anche dalle legislazioni nazionali, spesso notevolmente differenti fra loro. Queste riguardano: il sistema elettorale; la possibilità di suddividere il territorio in circoscrizioni; l’attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità; le modalità di candidatura; la possibilità per gli elettori di modificare l’ordine in lista dei candidati; la convalida dei risultati; la riassegnazione dei seggi eventualmente divenuti vacanti in corso di legislatura. . … e molte differenze a livello nazionale
  • 5. Sistema elettorale Nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale introdotto nel 2002, uno Stato Membro può decidere di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi, che non può superare il 5%. L'Italia ha deciso di introdurre una soglia di sbarramento al 4% Le regole per la ripartizione dei seggi tra le liste variano sensibilmente da Stato a Stato.
  • 6. Suddivisione in circoscrizioni La maggior parte degli Stati Membri costituiscono ciascuno un’unica circoscrizione elettorale. Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno suddiviso il proprio territorio nazionale in varie circoscrizioni regionali In Belgio, Germania, Paesi Bassi e Polonia sono state istituite delle circoscrizioni, ma a scopo puramente amministrativo, di ripartizione in seno alle liste dei partiti.
  • 7. Diritto di voto Italia 99 Spagna 92 Belgio 91 Lettonia 20 Lituania 22 Estonia 22 In tutti gli Stati Membri l’età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, dove è 16 anni. Ogni cittadino dell’Unione ha diritto di voto nello Stato Membro in cui risiede, anche nel caso in cui non sia cittadino di quello Stato. Alcuni Stati (tra i quali Finlandia, Francia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito) richiedono il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale, altri ancora che si sia iscritti all’anagrafe (Belgio, Repubblica Ceca).
  • 8. … negli Stati Membri Nel Regno Unito i cittadini che risiedono all’estero hanno diritto di voto soltanto in alcuni casi specifici (ad esempio, cittadini che vivono all’estero da meno di quindici anni). Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l’Italia e il Portogallo accordano il diritto di voto ai loro cittadini all’estero unicamente se essi risiedono in un altro Stato Membro dell’Unione europea. L’Austria, la Finlandia, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini qualunque sia il loro Paese di residenza. La Germania accorda tale diritto ai cittadini che risiedono in un altro paese da meno di venticinque anni. In Bulgaria, Irlanda e Slovacchia il diritto di voto è riservato ai cittadini dell’Unione Europea domiciliati sul territorio nazionale.
  • 9. Per l’elezione al Parlamento Europeo: è necessaria la cittadinanza di uno Stato Membro. Il Regno Unito, consente la candidatura anche ai cittadini di alcuni Paesi del Commonwealth. L’età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati Membri. Fanno eccezione il Belgio, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Grecia, l’Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito (21), la Romania (23), l’Italia e Cipro (25) In Lussemburgo un cittadino di un altro Stato Membro deve risiedere da almeno due anni nel Paese per essere eleggibile al Parlamento Europeo. Inoltre, una lista non può essere composta in maggioranza da candidati che non siano in possesso della cittadinanza lussemburghese. Eleggibilità: i requisiti
  • 10. In Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e alle organizzazioni politiche In tutti gli altri Stati Membri, per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione. Modalità di candidatura
  • 11. In alcuni Stati (tra questi Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno Unito), gli elettori non possono modificare l’ordine in lista dei candidati al momento del voto. In altri (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia) l’ordine dei candidati può essere modificato con l'attribuzione di voti di preferenza. In Lussemburgo è possibile votare per candidati appartenenti a liste diverse, mentre in Svezia è possibile aggiungere nomi alle liste o rimuoverli. In Irlanda, a Malta e in Irlanda del Nord l’elezione non avviene a scrutinio di lista. Possibilità per gli elettori di modificare l'ordine di lista dei candidati
  • 12. In Danimarca, Germania, Lussemburgo e Slovenia, i risultati elettorali devono essere convalidati dal Parlamento nazionale. In Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Italia, Irlanda, Slovenia e Regno Unito la convalida del risultato compete ai tribunali, mentre in Germania sono previste entrambe le opzioni. In Spagna i risultati sono convalidati dalla Junta Electoral Central, mentre in Portogallo e in Svezia da un’apposita commissione. In Francia la composizione delle controversie in materia elettorale compete al Conseil d’État; il ministro degli Interni può svolgere tale funzione, nel caso in cui ritenga che le forme e le condizioni fissate dalla legge non siano state rispettate. Nella maggior parte degli Stati le norme sulle campagne elettorali (finanziamenti autorizzati, ripartizione dei tempi di trasmissione, pubblicazione dei risultati dei sondaggi) sono quelle applicabili alle elezioni nazionali. Convalida dei risultati elettorali e disciplina della campagna elettorale
  • 13. In alcuni Stati (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Croazia, Italia, Luss emburgo, Paesi Bassi e Portogallo), il seggio resosi vacante in seguito a dimissioni è assegnato al primo dei non eletti della stessa lista. In Belgio, Irlanda, Germania e Svezia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti. In Spagna e Germania, qualora non vi siano supplenti, si tiene conto dell’ordine di lista dei candidati. Nel Regno Unito sono indette elezioni suppletive. In Grecia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti della stessa lista: se il numero dei supplenti è insufficiente, si procede all’indizione di elezioni suppletive. In Austria e Danimarca i deputati hanno il diritto di tornare a far parte del Parlamento Europeo laddove dovesse venir meno il motivo che li aveva indotti a rimettere il mandato. Assegnazione dei seggi vacanti in corso di legislatura