1. Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono le norme che compongono l’ordinamento giuridico
e si dividono in:
1)
* Fonti atto: emanate dagli organi dello Stato (Costituzione);
* Fonti fatto: scaturiscono da un comportamento della collettività (usi o
consuetudini-distanza tra case).
2)
* Fonti di produzione: fonti che creano il diritto;
* Fonti di cognizione: fonti che ci fanno conoscere il diritto (gazzetta
ufficiale)
2. Gerarchia delle fonti
• Le fonti si dividono in fonti primarie e fonti secondarie in base a
quest'ordine ben preciso:
le fonti primarie sono:
1.
* Costituzione: è la legge fondamentale dello Stato. Ha cinque caratteristiche:
1) Popolare: è stata scritta dal popolo tramite l'assemblea costituente;
2) Democratica: si basa sui principi della democrazia;
3) Lunga: non si limita a dettare diritti e doveri ma li analizza;
4) Compromissoria: frutto di un compromesso dei sei partiti che formavano l'assemblea
costituente;
5) Rigida: non può essere modificata attraverso l'Iter legislativo ma solo con la
revisione costituzionale.
* Leggi di revisione: sono gli articoli della costituzione modificati attraverso l'articolo
138 della costituzione.
* Leggi costituzionali: disciplinano materie importanti. Si dividono in leggi di revisione
costituzionale (in cui si cambia totalmente l'articolo) e leggi di integrazione (in cui si
aggiunge qualcosa
a un articolo già esistente).
2. Regolamenti comunitari: regolamenti emanati dalla comunità europea, vengono
considerati a tutti gli effetti diritto interno ed entrano in vigore in ciascun paese
membro.
3. • 3.
• Leggi ordinarie: leggi emanate dal Parlamento tramite l'Iter
legislativo.
* Leggi sostanziali: atti aventi forza di legge emanati dal
governo. Si dividono in:
1) Decreti legge:
• atti emanati dal Governo in caso di necessità o urgenza. Deve
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni
altrimenti decade con effetti retroattivi. Vengono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore lo stesso giorno
della loro pubblicazione.
• 2) Decreti legislativi:
• atti emanati dal Governo su legge delega del Parlamento. La
legge delega deve indicare la materia su cui deliberare, la
scadenza e i contenuti. Entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione (es il codice della strada).
• 4.Leggi regionali: leggi emanate dal Consiglio Regionale di ogni
regione su materie indicate nell'articolo 117 della costituzione.
4. Fonti secondarie
• Fonti secondarie. Al di sotto
delle fonti primarie, si collocano i
regolamenti governativi, seguono i
regolamenti ministeriali, amministrativi e
prefettizi e di altri enti pubblici
territoriali (regionali, provinciali e
comunali). Vi è poi la giurisprudenza, in
particolare le sentenze di giurisdizioni
superiori.
5. LE FONTI ESTERNE
DEL DIRITTO
• Rientrano in questa categoria, tutte le norme della comunità
Europea, e costituiscono le fonti del diritto comunitario. Esistono
i trattati istitutivi, che sono atti della comunità economica e hanno
efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. I trattati
figurano al primo posto nella gerarchia delle fonti comunitarie.
I regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in
ciascuno degli Stati membri. Le direttive comunitarie sono atti
comunitari indirizzate a uno stato, e hanno l'obbligo di vincolarlo
per adeguare la disciplina interna, lasciando libera facoltà di
scegliere le forme e i mezzi per attuarle. Le decisioni sono emesse
dalla corte di Giustizia e hanno valore, per il soggetto a cui sono
dirette che sia un privato o uno stato, e hanno effetto immediato.
Le raccomandazioni sono indicazioni non vincolanti e si rivolgono a
Stati membri o a soggetti privati. Gli atti comunitari atipici, sono
gli atti interni, dichiarazioni congiunte degli organi comunitari su
questioni importanti.
6. • La Costituzione italiana,
• è la norma più importante infatti contiene i principali
caratteri generali e i diritti dei cittadini e descrive la
struttura fondamentale dello Stato.
• Leggi costituzionali:
• sono norme di grado supremo che sono le uniche in grado di
modificare la Costituzione. Sono approvate dal Parlamento
mediante una procedura molto lunga e richiedono
maggioranze elevate (la maggioranza assoluta degli aventi
diritti al voto).
Leggi ordinarie:
• sono fonti primarie, non possono modificare la costituzione,
sono approvate dal Parlamento con una procedura più snella e
richiedono maggioranze meno elevate. (maggioranza semplice
dei presenti).
Leggi regionali:
• Sono approvate dal Consiglio Regionale e valgono solo nel
territorio di una regione e riguardano le materie indicate
nell'articolo 117 della costituzione italiana.
7. • I regolamenti:
• sono fonti del diritto subordinate alla legge in
quanto presentano limiti sia riguardo alla riserva
di legge, sia alla forma, perchè non devono essere
contrari alla legge. Si distinguono in regolamenti di
esecuzione emanati dal governo per regolare
materie già disciplinate dalla legge e regolamenti
provinciali e comunali emanati dai rispettivi
consigli per regolamentare il funzionamento degli
uffici territoriali.
8. • Gli usi o consuetudini
• sono fonti non scritte che consistono in comportamenti generalizzati e seguiti
spontaneamente dai soggetti nella convinzione che corrispondano a norme di diritto.
Gli usi sono applicabili sia nelle materie non regolate da leggi o regolamenti anche se
nel momento in cui una fonte superiore interviene a regolare la materia, questi
perdono efficacia, sia dove sono richiamati da leggi o regolamenti. Gli usi contrari alla
legge, non hanno invece validità e non rientrano nelle fonti secondarie di diritto in
quanto una legge, non può essere abrogata da una fonte non valida, o subordinata ad
ess
• FONTI: WIKIPEDIA, SKUOLA.NET
• UN LAVORO A CURA DI GIULIA BALDASSARRE, LAURA DEODATI, GIORDANO
BADIA, LORENZO LOSITO
• ITCG “ENRICO FERMI” – TIVOLI – CLASSE III E AFM A.S. 2018/19