Decreto Legislativo 231/2001: Focus reati ambientaliAudit in Italy
Focus sui Reati Ambientali introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
Gli strumenti di ingegneria finanziaria nella programmazione comunitariaIFEL Fondazione ANCI
Slide relative al webinar del giorno 25 febbraio 2016 - Gli strumenti di ingegneria finanziaria nella programmazione comunitaria - Relatore: Piero Atella
Smart and Flexible 100 % Renewable District Heating and Cooling Systems for E...Alessandra Cavalletti
This document summarizes a meeting to kick off the SmartReFlex task forces in Emilia-Romagna, Italy. It discusses the relevant energy policies at the national, regional, and local levels. At the regional level, a 2012 energy plan aims to meet the EU's 20-20-20 goals, and most municipalities have signed the Covenant of Mayors to implement the plan locally. The document then outlines the ANCI ER's strategy to build capacity on energy issues among municipalities through working groups, training, and supporting the development of sustainable energy action plans. Finally, it presents an initial brainstorming discussion on using case studies of existing district heating projects to help define models for different local situations and build regional frameworks in a
Slide relative al webinar del giorno 19 febbraio 2016 - Azioni urbane innovative: nuove opportunità per i Comuni - Relatore: Raffaele Barbato - Paolo Testa
Decreto Legislativo 231/2001: Focus reati ambientaliAudit in Italy
Focus sui Reati Ambientali introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
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Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge...IFEL Fondazione ANCI
Slide relative al webinar del giorno 29 gennaio 2016 - Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016 - Relatore: Pasquale Mirto
The Great State of Design with CSS Grid Layout and FriendsStacy Kvernmo
This document discusses the importance of doing work that you love and believe is great. It includes a quote from Steve Jobs about finding truly satisfying work by doing what you believe is great work and loving what you do. The rest of the document provides examples of challenges, questions, and discussions that commonly come up for designers in their work.
Presentazione a supporto dell'intervento di Fabrizio Salmi, Studio Salmi/AIAS al webinar "15 ANNI DAL D.LGS.81/2008 E
L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL RSPP:
PROFESSIONISTI DELLA PRIVACY, DEL TRATTAMENTO
E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E WHISTLEBLOWING" del 31 gennaio 2024
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancarioGigliola Pirotta
Il Whistleblowing ha trovato compiuta disciplina nel settore privato nell'ambito bancario. L'istituto sarà generalizzato con l'approvazione del DDLS 2208. Criticità si affacciano per le integrazioni dei M.O.G., dei codici disciplinari, delle policy per le segnalazioni e l'integrazione di quelle sulla privacy aspetti complementari alle ricadute giuslavoristiche dell'istituto.
Decreto Legislativo 231/2001: Focus Reati Salute e Sicurezza sul lavoroAudit in Italy
Focus sui reati di Salute e Sicurezza del lavoro introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge...IFEL Fondazione ANCI
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Approfondimento legislativo e casi pratici.
CONTROLLI, OBIETTIVI, TRASPARENZA E VALORI - suggerimenti operativi e rifless...Andrea Ferrarini
L'attuazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione si basa su 4 "colonne":
- L'effettività delle misure di prevenzione
- La definizione degli obiettivi di gestione del rischio (attraverso il coordinamento con il ciclo delle performances
- La trasparenza
- La diffusione dei valori della legalità, dell'etica e la ridefinizione dell'etica pubblica
slides presentate in occasione del webinar IFEL "ll contrasto alla corruzione. Le misure della rotazione e della tutela del whistleblower (la riforma del 2017)" del 14 dicembre 2017
MASSIMO DI RIENZO
https://spazioetico.com
slides presentate nell'ambito del corso di formazione "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: RUOLO; OBBLIGHI; DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLA ASL CUNEO 1" dal 23 al 26 maggio 2016 presso Savigliano, Mondovì e Cuneo
Antiriciclaggio e obbligo di astensione.docxMarco Krogh
Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative all’obbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come è noto, è prevista una deroga all’obbligo di astensione nel caso in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai l’obbligo di ricevere l’atto è previsto dall’art.27 della Legge notarile
Nel nuovo Regolamento UE non è più prevista, in modo espresso, questa deroga all’obbligo di astensione e, pertanto, sarà compito dell’interprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto più rigoroso rispetto alle precedenti.
Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro.
I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessità di recepimento nel diritto nazionale.
I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi.
L’obbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si è in grado di completare l’adeguata verifica e quando si è in presenza di operazioni sospette.
E’ previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.
Presentazione a supporto dell'intervento di Alessandro Foti, Vice-Presidente AIAS al webinar "LE NORME UNI E ISO A SUPPORTO DEL WHISTLEBLOWING, INTERNAL INVESTIGATION E DECRETO 231" del 11 dicembre 2023
11 dicembre 2023
La Prevenzione dei Reati Informatici ex D. Lgs 231/01dalchecco
La prevenzione dei reati informatici e delle frodi sta diventando un problema da affrontare per le aziende.
Le società che hanno già messo in pratica un Modello Organizzativo ex D.Leg. 231/01 hanno iniziato a comprendere l’importanza del fenomeno e hanno iniziato un processo che passa dal semplice Audit ad una organizzazione strutturata per la valutazione dei rischi e per definire le modalità di prevenzione. L’intervento vuole fare il punto della situazione dopo oltre 5 anni dell’introduzione nel D.Lgs. 231/01 dei reati presupposto in materia informatica e valutare come le società possono dotarsi un modello veramente efficace ed utile a prevenire un fenomeno in forte espansione quali i reati informatici e le frodi.
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2. 2
PNA – STRUMENTI di gestione del rischio
FONTE: Aggiornamento PNA 2015
Avv. D. Bolognino
3. 3
Allegato del PNA 2013 per valutare il livello di rischio (valore
numerico) – confermato ed implementato dal PNA 2015
Per ogni rischio si
effettua
(valore del rischio
moltiplica i due
fattori)
Analisi di impatto
Analisi di
probabilità
Economico
Organizzativo
Reputazionale
Discrezionalità
Rilevanza esterna
Complessità processo
Valore economico
Frazionabilità proc.
sistema di controlli
Avv. D. Bolognino
4. MISURE PREVISTE DALLA L. N. 190/12 ED INDICATE NEL P.N.A. 2013
La Trasparenza come misura di prevenzione nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
La tutela del dipendente che
effettua segnalazioni di illecito (c.d.
whistleblower);
Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività
ed incarichi extra-istituzionali (art. 53, d.lgs. n.
165/2001 modificato da l. n. 190/12);
Lo svolgimento di attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n.
165/01);
L’adozione del codice di comportamento
L’astensione in caso di conflitto di interesse
La rotazione del personale addetto alle aree a
rischio di corruzione.
Patti di integrità
Le misure per la prevenzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.
La formazione per prevenire il fenomeno della
corruzione
Avv. Daniela Bolognino
t
5. “misure generali” che si caratterizzano per
il fatto di incidere sul sistema complessivo
della prevenzione della corruzione
intervenendo in materia trasversale
sull’intera amministrazione o ente
“misure specifiche” che si caratterizzano
per il fatto di incidere su problemi specifici
individuati tramite l’analisi del rischio
5
Aggiornamento 2015 PNA –
Parte generale
Avv. D. Bolognino
6. 6
Aggiornamento PNA 2015 – elenca le misure raggruppandole in:
misure di controllo;
misure di trasparenza;
misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
misure di regolamentazione;
misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del
numero degli uffici;
misure di semplificazione di processi/procedimenti;
misure di formazione;
misure di sensibilizzazione e partecipazione;
misure di rotazione;
misure di segnalazione e protezione;
misure di disciplina del conflitto di interessi;
misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”
(lobbies).
Aggiornamento 2015 PNA –
Parte generale
Avv. D. Bolognino
7. Fattispecie individuata
dall’art. 54 bis,d.lgs. n. 165/01 recante
“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, (c.d. whistleblower)
introdotto dall’art. 1, comma 51, l. n. 190/12
CONDOTTA:
“……. il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla
Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” (comma 1)
La tutela del whistleblower
7
l'Autorità nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all'art. 54 bis, d.lgs. n. 165/01
d.l. n.
90/2014
Avv. D. Bolognino
8. Ambito soggettivo di applicazione
Delibera ANAC N. 6/2015
8
Art. 54 bis d.lgs.
n. 165/01
• Sul piano letterale: Applicabile al solo
dipendente pubblico
Enti di diritto privato
in controllo pubblico
– ed enti pubblici
economici
• In mancanza di una specifica previsione normativa, le
amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da
parte dei suddetti enti, eventualmente nell’ambito del Piano
di prevenzione della corruzione, l’adozione di misure di
tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida
Società ed enti
partecipati
• sarebbe opportuno che le amministrazioni
partecipanti promuovano l’adozione di misure volte
ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a
segnalare eventuali condotte illecite approntando
forme di tutela della loro riservatezza
Avv. D. Bolognino
9. Tutela dei consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché dei
collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione
L’ANAC - in considerazione del ruolo che questi soggetti rivestono all’interno
delle amministrazioni, sia opportuno offrire loro una qualche forma di tutela
della riservatezza qualora questi intendano esporsi in prima persona per
segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle
mansioni lavorative. L’Autorità auspica quindi un intervento del legislatore
volto ad estendere misure di tutela analoghe a quelle previste dall’art. 54-bis
del d.lgs. n. 165/2001 anche alle menzionate categorie di soggetti, in
costanza di rapporto di lavoro o collaborazione.
9
Ambito soggettivo di applicazione
Delibera ANAC N. 6/2015
Avv. D. Bolognino
10. ANAC – delibera n. 6 del 2015
Segnalazione
da effettuare
al RPC
Se riguarda il
RPC
Segnalazione
da effettuare
all’ANAC
Avv. D. Bolognino
11. - l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al
Titolo II, Capo I, del codice penale
- Le ipotesi in cui vi sia un mal funzionamento dell’amministrazione a
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite
-
- Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del
rapporto di lavoro» - anche quelle notizie che siano state acquisite in
occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative
Oggetto della segnalazione
11
Avv. D. Bolognino
12. la tutela dell’anonimato;
il divieto di discriminazione nei
confronti del whistleblower;
Esclusione della denuncia al diritto di
accesso (salve le ipotesi eccezionali
descritte nel comma 2 del nuovo art.
54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di conoscere l’identità del
denunciante).
12
La tutela del whistleblower
Elementi fondamentali
dell’art. 54, bis, d.lgs. n.
165/01:
Avv. D. Bolognino
13. Tutela dell’anonimato
(art. 54 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/01).
“La ratio della norma è di assicurare la tutela del
dipendente, mantenendo riservata la sua identità,
solo nel caso di segnalazioni provenienti da
dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili”.
(è dunque differente il concetto di segnalazione
anonima e tutela della riservatezza del
segnalante)
ANAC – delibera n. 6 del 2015
La tutela del whistleblower
Avv. D. Bolognino
14. Tutela dell’anonimato (art. 54 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/01).
La norma fa riferimento al procedimento disciplinare.
L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato
solo nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
ove la contestazione dell'addebito disciplinare non sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (sicché la
segnalazione è elemento che ha fatto emergere l’illecito e la contestazione
non avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura
del procedimento disciplinare);
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
14
La tutela del whistleblower
Avv. D. Bolognino
15. Art. 54 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/01 - La denuncia è sottratta
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni”
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso
documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito
a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto.
(esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.)
15
La tutela del whistleblower
Avv. D. Bolognino
16. Particolare attenzione alla tutela
dell’anonimato :
ANAC - Determinazione n. 6 del 28 aprile
2015
“Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti
(c.d. whistleblower)”
Avv. D. Bolognino
18. Per una efficace gestione delle segnalazioni
le PA è opportuno che si dotino di
Sistema organizzativo:
Relativo alla attuazione
della normativa sulla tutela
della riservatezza del
dipendente pubblico
segnalante – politiche
organizzative interne
Sistema tecnologico:
La parte tecnologica attiene al sistema
applicativo per la gestione delle
segnalazioni: esso comprende la
definizione del flusso informativo del
processo con attori, ruoli, responsabilità e
strumenti necessari al suo funzionamento
(sistema hardware e software)
ANAC – delibera n. 6 del 2015
Avv. D. Bolognino
21. ANAC – delibera n. 6 del 2015
Preferenza per la gestione delle
segnalazioni attraverso l’ausilio
delle procedure informatiche
Avv. D. Bolognino
22. Art. 54 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/01:
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della
funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
22
La tutela del whistleblower
……..Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
DIPENDENTE - Come si deve procedere ed a quali soggetti
rivolgersi
nel caso in cui si ritenga di essere sottoposti a misure
discriminatorie?
P.A. - Come l’amministrazione deve attivarsi nel caso in
cui il dipendente ritenga di subire misure discriminatorie?
Due
prospettive
Avv. D. Bolognino
23. 1. Responsabile
prevenzione
2. Comitato Unico di
Garanzia (art. 57, d.lgs.
n. 165=1)
3. Organizzazioni
sindacali
23
Il dipendente che ha subito delle
discriminazioni
Il dipendente
Deve (come da
PNA e da delibera
ANAC n. 6/2015)
(n. 1) e può (n. 2 e
3) (PNA)
Avv. D. Bolognino
24. 1. - IL dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la
discriminazione
valuta tempestivamente l necessità di adottare atti o
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in
via amministrativa e la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione
P.A. Segnalazione di discriminazione nei confronti del whistleblower
ricevuta dal responsabile della prevenzione. Procede a segnalare:
1. al dirigente
sovraordinato del
dipendente che ha operato
la discriminazione
2. all’U.P.D.
3. all’Ufficio del
contenzioso
dell’amministrazione
4. all’Ispettorato della
funzione pubblica
24
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
25. 25
2. L’U.P.D.
per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
P.A. - Segnalazione ricevuta dal responsabile della prevenzione – che
procede a segnalare:
1. al dirigente
sovraordinato del
dipendente che ha operato
la discriminazione
2. all’U.P.D.
3. all’Ufficio del
contenzioso
dell’amministrazione
4. all’Ispettorato della
funzione pubblica
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
26. 26
3. L’UFFICIO del contenzioso dell’amministrazione.
valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione
dell’immagine della pubblica amministrazione
P.A. - Segnalazione ricevuta dal responsabile della prevenzione – che
procede a segnalare:
1. al dirigente
sovraordinato del
dipendente che ha operato
la discriminazione
2. all’U.P.D.
3. all’Ufficio del
contenzioso
dell’amministrazione
4. all’Ispettorato della
funzione pubblica
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
27. 27
4. Ispettorato della funzione pubblica
valuta la necessità di avviare un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni
P.A. - Segnalazione ricevuta dal responsabile della prevenzione
– che procede a segnalare:
1. al dirigente sovraordinato
del dipendente che ha
operato la discriminazione
2. all’U.P.D.
3. all’Ufficio del contenzioso
dell’amministrazione
4. all’Ispettorato della
funzione pubblica
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
28. 28
Può comunicare la
discriminazione
All’organizzazione
sindacale
deve riferire della situazione di
discriminazione all’Ispettorato
della funzione pubblica se la
segnalazione non è stata
effettuata dal responsabile della
prevenzione
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
29. 29
Può comunicare la
discriminazione
Al Comitato Unico
di Garanzia,
(C.U.G.)
il presidente del C.U.G. deve riferire
della situazione di discriminazione
all’Ispettorato della funzione pubblica se
la segnalazione non è stata effettuata
dal responsabile della prevenzione
La tutela del whistleblower – nel caso di dipendente che ha
subito delle discriminazioni
Avv. D. Bolognino
30. Può agire in giudizio per ottenere:
-. - un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla
cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino
immediato della situazione precedente;
-(l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento
amministrativo illegittimo e/o), se del caso, la sua disapplicazione
da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
conseguente alla discriminazione.
30
La tutela del whistleblower
Avv. D. Bolognino
31. Grazie per l’attenzione
Avv. Daniela Bolognino
www.danielabolognino.it
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione
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