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Il whistleblowing : la disciplina
dell’istituto nel settore bancario
Milano, 27 aprile 2016
Definizione
Il whistleblowing ("fare una rivelazione
nel pubblico interesse“) è un istituto di
origine anglosassone che disciplina la
condotta dei soggetti che segnalano
illeciti penali o irregolarità all’interno del
proprio ambiente di lavoro, all’interno di
procedure che ne garantiscono la
protezione.
Origini
U.S.A.
- False Claims Act – 1863 segnalazioni di
frodi del Governo Federale (qui tam action)
-Lloyd La Follette Act- 1912 che garantisce
agli impiegati federali il diritto di fornire informazioni al
al Congresso degli Stati Uniti d’America
- Sarbanes – Oxley Act (SOX) – 2002-
Segnalazioni a favore degli investitori
- Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act (cd. Dodd- Frank Act) - 2010
UK
- 1998 Public Interest Disclosure Act inserita nell’Emloyment
Right Act
Disciplina internazionale
Convenzione OCSE 17 dicembre 1997
(art.5 e paragrafo I della Revised
reccomendation of the Council on
Combating bribery in International business
transactions)
Convenzione civile sulla corruzione
1999 – Consiglio d’Europa (art. 9)
Convenzione ONU contro la corruzione
9 dicembre 2003 art. 33 (Convenzione di Merida)
Italia
- L. 6/11/2012 n. 190 che ha introdotto
l’art. 54 bis del Dlgs 30 marzo 2001 n.
165;
- Art. 20 comma 2 lettera e T.U. 81/2008;
- Art. 149 comma 3 DLgs 58/1998 (TUF);
- Determinazione 6 aprile 2015 A.N.A.C.
- Dlgs 12 maggio 2015 n.72 che ha
introdotto l’art. 52 bis del Dlgs 385/1993
- Banca d’Italia 21 luglio 2015
- Codice di autodisciplina delle Società
quotate elaborato dal Comitato per la
Corporate Governance di Borsa Italiana
luglio 2015
- art. 6 Dlgs 8 giugno 2001 n. 231
- DDL approvato dalla Camera dei deputati
il 21 gennaio 2016 DDLS 2208
La disciplina nel settore bancario
Capital requirements regulation and directive –
CRR/CRD IV attuativo della Direttiva
2013/36/EU
L’art. 71 della CRD IV prevede l’obbligo per gli
Stati membri di imporre agli enti di disporre
procedure adeguate affinché i propri
dipendenti possano segnalare violazioni a livello
interno avvalendosi di un canale specifico e
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introducendo con il Dlgs 12 maggio 2015 n. 72
l’art. 52-bis e 52-ter del TUB (Dlgs 1/9/1993
n.385) e l’art 8-bis e 8-ter del TUF (24/2/1998
n.58).
Art.52bis TUB “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”
1. Le Banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che
possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività
bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del
segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le
regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati
dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della
segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali
conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e
autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all’art. 7 comma 2 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 non
trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere
rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per
la difesa del segnalato.
5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Art 8 bis T.U.F. “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”
1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano
costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante
e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le
regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati
dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della
segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali
conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e
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3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro.
4. L’art. 7 comma 2 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 non si applica con riguardo all’identità
del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia
indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d’Italia e la Consob emanano con regolamento congiunto disposizioni attuative
del presente articolo.
Disposizioni attuative della Banca d’Italia
Circolare 285/2013 nel capitolo dedicato al sistema dei
controlli interni (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione
VIII) aggiornata il 21 luglio 2015 con termine per adeguarsi
alle previsioni in materia di segnalazione delle violazioni al 31
dicembre 2015.
 Responsabile dei sistemi interni di segnalazione che
garantisce il corretto svolgimento del procedimento e
riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali
le informazioni oggetto di violazioni (ricezione, esame
valutazione)
 Caratteri del sistema : specifico (tempi, fasi, soggetti
coinvolti), autonomo, indipendente, estraneo ai canali
tradizionali
Ambito soggettivo
Per «personale» si intendono i dipendenti e
coloro che operano sulla base di rapporti che
determinano l’inserimento
nell’organizzazione aziendale anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
Consulenti e collaboratori vi
rientrano?
Ambito oggettivo
Atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme
disciplinanti l’attività bancaria ossia l’art.10 commi 1,2 e 3
TUB
- Raccolta del risparmio
- Esercizio del credito
- Altre attività finanziarie
- Attività strumentali
Sicurezza sul lavoro, mobbing, straining e privacy del
lavoratore?
E’ possibile che il perimetro del sistema di segnalazione sia più
ampio in forza di policy aziendale?
Modalità delle segnalazioni
- La disciplina non prevede segnalazioni anonime, tuttavia
ciascuna banca può prevedere meccanismi di segnalazione
con modalità di comunicazione delle informazioni in forma
anonima;
- Procedura informatica, casella mail dedicata, lettera
cartacea o linea telefonica poiché «le best practices
internazionali non impongono la forma scritta».
- La presenza di documentazione a supporto della
segnalazione è elemento relativo alla valutazione della
segnalazione e non della sua ammissibilità
Ruolo del regolamento aziendale (policy)
La policy dovrà indicare :
- Finalità;
- Destinatari;
- Oggetto della segnalazione e contenuto
della segnalazione;
- Soggetti segnalanti e forme di tutela;
- Modalità di gestione della segnalazione;
- Tempi e fasi di svolgimento del procedimento
e dei soggetti coinvolti;
- Modalità di comunicazione al segnalante;
sullo stato di avanzamento della segnalazione;
- Modalità di comunicazione al segnalato;
- Modalità di conservazione dei documenti;
- Verifiche di conformità della policy e aggiornamenti
- Attività formative del personale
- Report
IL DDLS 2208
1) Profilo soggettivo : coloro che a qualsiasi titolo dirigono o
collaborano con l’ente o società o associazione.
2) Profilo oggettivo : l’ambito di applicazione delle tutele concerne le
segnalazioni o denunce effettuate in relazione alle funzioni svolte
che integrino illeciti o violazioni del modello
3) Concetto di buona fede : ragionevole convinzione, fondata su
elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata.
4) Istituzioni di canali alternativi per la segnalazione uno con
modalità informatiche ai fini della riservatezza da garantire in ogni
fase
5) Procedimentalizzazione delle tutele e sanzioni per la violazione
degli obblighi di riservatezza e ritorsioni, fermi restando gli altri
profili di responsabilità
IL DDLS 2208
5) È esclusa la tutela laddove vi sia responsabilità penale del
segnalante o civile per dolo e colpa grave ma per i lavoratori i
privati soltanto nei casi legati alla falsità della dichiarazione
6) Modifica della tutela della riservatezza . È esclusa nel caso in cui
la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato e vi sia il consenso dell’interessato (enti pubblici).
7) Linee guida del Garante della privacy per la presentazione delle
segnalazioni (pubblici)
8) Denuncia all’ispettorato nazionale del lavoro e
all’organizzazione sindacale dei comportamenti ritorsivi
9) inversione dell’onere della prova in quanto il datore dovrà
dimostrare che il provvedimento adottato sia dettato da
motivi estranei alla segnalazione (cd. ritorsione camuffata);
Criticità
- Policy ed accordo sindacale;
- Il codice disciplinare : comportamenti tipizzati e sanzionati
- Obbligo o possibilità di segnalazione e valenza disciplinare
della relativa omissione sotto il profilo del dovere di
lealtà e fedeltà 2106 c.c.;
- La segnalazione deve riguardare violazioni e/o
illeciti già commessi o in corso di esecuzione;
- Le condotte segnalate sono soltanto quelle commesse in
danno o anche a vantaggio dell’ente (come per la
responsabilità amministrativa) ;
- Le denunce alla magistratura
- Ruolo attivo dei membri delle OOSS ai fini
dell’individuazione dei comportamenti ritorsivi
Tutele del whinstleblower
Riservatezza
dei dati relativi al segnalante e al presunto responsabile della
violazione con previsione di responsabilità disciplinare per chi
viola detto obbligo.
Occorre verificare che ci siano codici sostitutivi dei dati
identificativi dei soggetti anzidetti e che siano predisposti
modelli per ricevere le segnalazioni, anche tramite sistema
informatico.
Il nome del segnalante non dovrà essere indicato nel
procedimento disciplinare che deve fondarsi su accertamenti
ulteriori rispetto alla segnalazione. E’ fatto salvo il consenso del
segnalante.
Casi in cui la riservatezza non può essere opposta.
Integrazione delle policy aziendali
Tutele del whinstleblower
Tutela contro i comportamenti ritorsivi o sleali ossia azioni
disciplinari non giustificate, molestie, forme di ritorsione che
comportino condizioni di lavoro non
tollerabili, demansionamento,
trasferimento, licenziamento.
- Produrre la segnalazione
- Segnalare il comportamento ritorsivo
- Dare notizia della discriminazione
all’ OOSS
Tutele del whinstleblower
Garanzia di irresponsabilità contrattuale e disciplinare del
segnalante.
L’infondatezza e/o inconsistenza dei fatti segnalati sia dal punto
di vista materiale che della qualificazione giuridica non è mai
imputabile al lavoratore che abbia segnalato la presunta
infrazione in buona fede.
Occorre evitare che questo comportamento sia oggetto di
specifica e preventiva regolamentazione aziendale.
Criticità
Come si valuta la buona fede (ex ante ex post)
E’ sanzionata la mancata segnalazione laddove l’obbligo è
indicato nel modello (art. 6 comma 2 lettera e Dlgs n.
231/2001) ?
Le sanzioni a tutela della identità del segnalante lungo la filiera
e la privacy.
Idoneità del modello
Non vi è alcuna tutela per i lavoratori non subordinati
Grazie per l’attenzione
Avv. Gigliola Pirotta
Via Cernaia n°4 – 20121 – Milano
Tel. +39 02 45472117 – 18
www.laworo.it

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Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancario

  • 1. Il whistleblowing : la disciplina dell’istituto nel settore bancario Milano, 27 aprile 2016
  • 2. Definizione Il whistleblowing ("fare una rivelazione nel pubblico interesse“) è un istituto di origine anglosassone che disciplina la condotta dei soggetti che segnalano illeciti penali o irregolarità all’interno del proprio ambiente di lavoro, all’interno di procedure che ne garantiscono la protezione.
  • 3. Origini U.S.A. - False Claims Act – 1863 segnalazioni di frodi del Governo Federale (qui tam action) -Lloyd La Follette Act- 1912 che garantisce agli impiegati federali il diritto di fornire informazioni al al Congresso degli Stati Uniti d’America - Sarbanes – Oxley Act (SOX) – 2002- Segnalazioni a favore degli investitori - Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (cd. Dodd- Frank Act) - 2010 UK - 1998 Public Interest Disclosure Act inserita nell’Emloyment Right Act
  • 4. Disciplina internazionale Convenzione OCSE 17 dicembre 1997 (art.5 e paragrafo I della Revised reccomendation of the Council on Combating bribery in International business transactions) Convenzione civile sulla corruzione 1999 – Consiglio d’Europa (art. 9) Convenzione ONU contro la corruzione 9 dicembre 2003 art. 33 (Convenzione di Merida)
  • 5. Italia - L. 6/11/2012 n. 190 che ha introdotto l’art. 54 bis del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165; - Art. 20 comma 2 lettera e T.U. 81/2008; - Art. 149 comma 3 DLgs 58/1998 (TUF); - Determinazione 6 aprile 2015 A.N.A.C. - Dlgs 12 maggio 2015 n.72 che ha introdotto l’art. 52 bis del Dlgs 385/1993 - Banca d’Italia 21 luglio 2015 - Codice di autodisciplina delle Società quotate elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana luglio 2015 - art. 6 Dlgs 8 giugno 2001 n. 231 - DDL approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 DDLS 2208
  • 6. La disciplina nel settore bancario Capital requirements regulation and directive – CRR/CRD IV attuativo della Direttiva 2013/36/EU L’art. 71 della CRD IV prevede l’obbligo per gli Stati membri di imporre agli enti di disporre procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico e autonomo. Dlgs 12 maggio 2015 n.72 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE (la “CRD-IV“) introducendo con il Dlgs 12 maggio 2015 n. 72 l’art. 52-bis e 52-ter del TUB (Dlgs 1/9/1993 n.385) e l’art 8-bis e 8-ter del TUF (24/2/1998 n.58).
  • 7. Art.52bis TUB “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” 1. Le Banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. 3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La disposizione di cui all’art. 7 comma 2 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
  • 8. Art 8 bis T.U.F. “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” 1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. 3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. L’art. 7 comma 2 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 non si applica con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 5. La Banca d’Italia e la Consob emanano con regolamento congiunto disposizioni attuative del presente articolo.
  • 9. Disposizioni attuative della Banca d’Italia Circolare 285/2013 nel capitolo dedicato al sistema dei controlli interni (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII) aggiornata il 21 luglio 2015 con termine per adeguarsi alle previsioni in materia di segnalazione delle violazioni al 31 dicembre 2015.  Responsabile dei sistemi interni di segnalazione che garantisce il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di violazioni (ricezione, esame valutazione)  Caratteri del sistema : specifico (tempi, fasi, soggetti coinvolti), autonomo, indipendente, estraneo ai canali tradizionali
  • 10. Ambito soggettivo Per «personale» si intendono i dipendenti e coloro che operano sulla base di rapporti che determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Consulenti e collaboratori vi rientrano?
  • 11. Ambito oggettivo Atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria ossia l’art.10 commi 1,2 e 3 TUB - Raccolta del risparmio - Esercizio del credito - Altre attività finanziarie - Attività strumentali Sicurezza sul lavoro, mobbing, straining e privacy del lavoratore? E’ possibile che il perimetro del sistema di segnalazione sia più ampio in forza di policy aziendale?
  • 12. Modalità delle segnalazioni - La disciplina non prevede segnalazioni anonime, tuttavia ciascuna banca può prevedere meccanismi di segnalazione con modalità di comunicazione delle informazioni in forma anonima; - Procedura informatica, casella mail dedicata, lettera cartacea o linea telefonica poiché «le best practices internazionali non impongono la forma scritta». - La presenza di documentazione a supporto della segnalazione è elemento relativo alla valutazione della segnalazione e non della sua ammissibilità
  • 13. Ruolo del regolamento aziendale (policy) La policy dovrà indicare : - Finalità; - Destinatari; - Oggetto della segnalazione e contenuto della segnalazione; - Soggetti segnalanti e forme di tutela; - Modalità di gestione della segnalazione; - Tempi e fasi di svolgimento del procedimento e dei soggetti coinvolti; - Modalità di comunicazione al segnalante; sullo stato di avanzamento della segnalazione; - Modalità di comunicazione al segnalato; - Modalità di conservazione dei documenti; - Verifiche di conformità della policy e aggiornamenti - Attività formative del personale - Report
  • 14. IL DDLS 2208 1) Profilo soggettivo : coloro che a qualsiasi titolo dirigono o collaborano con l’ente o società o associazione. 2) Profilo oggettivo : l’ambito di applicazione delle tutele concerne le segnalazioni o denunce effettuate in relazione alle funzioni svolte che integrino illeciti o violazioni del modello 3) Concetto di buona fede : ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. 4) Istituzioni di canali alternativi per la segnalazione uno con modalità informatiche ai fini della riservatezza da garantire in ogni fase 5) Procedimentalizzazione delle tutele e sanzioni per la violazione degli obblighi di riservatezza e ritorsioni, fermi restando gli altri profili di responsabilità
  • 15. IL DDLS 2208 5) È esclusa la tutela laddove vi sia responsabilità penale del segnalante o civile per dolo e colpa grave ma per i lavoratori i privati soltanto nei casi legati alla falsità della dichiarazione 6) Modifica della tutela della riservatezza . È esclusa nel caso in cui la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e vi sia il consenso dell’interessato (enti pubblici). 7) Linee guida del Garante della privacy per la presentazione delle segnalazioni (pubblici) 8) Denuncia all’ispettorato nazionale del lavoro e all’organizzazione sindacale dei comportamenti ritorsivi 9) inversione dell’onere della prova in quanto il datore dovrà dimostrare che il provvedimento adottato sia dettato da motivi estranei alla segnalazione (cd. ritorsione camuffata);
  • 16. Criticità - Policy ed accordo sindacale; - Il codice disciplinare : comportamenti tipizzati e sanzionati - Obbligo o possibilità di segnalazione e valenza disciplinare della relativa omissione sotto il profilo del dovere di lealtà e fedeltà 2106 c.c.; - La segnalazione deve riguardare violazioni e/o illeciti già commessi o in corso di esecuzione; - Le condotte segnalate sono soltanto quelle commesse in danno o anche a vantaggio dell’ente (come per la responsabilità amministrativa) ; - Le denunce alla magistratura - Ruolo attivo dei membri delle OOSS ai fini dell’individuazione dei comportamenti ritorsivi
  • 17. Tutele del whinstleblower Riservatezza dei dati relativi al segnalante e al presunto responsabile della violazione con previsione di responsabilità disciplinare per chi viola detto obbligo. Occorre verificare che ci siano codici sostitutivi dei dati identificativi dei soggetti anzidetti e che siano predisposti modelli per ricevere le segnalazioni, anche tramite sistema informatico. Il nome del segnalante non dovrà essere indicato nel procedimento disciplinare che deve fondarsi su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione. E’ fatto salvo il consenso del segnalante. Casi in cui la riservatezza non può essere opposta. Integrazione delle policy aziendali
  • 18. Tutele del whinstleblower Tutela contro i comportamenti ritorsivi o sleali ossia azioni disciplinari non giustificate, molestie, forme di ritorsione che comportino condizioni di lavoro non tollerabili, demansionamento, trasferimento, licenziamento. - Produrre la segnalazione - Segnalare il comportamento ritorsivo - Dare notizia della discriminazione all’ OOSS
  • 19. Tutele del whinstleblower Garanzia di irresponsabilità contrattuale e disciplinare del segnalante. L’infondatezza e/o inconsistenza dei fatti segnalati sia dal punto di vista materiale che della qualificazione giuridica non è mai imputabile al lavoratore che abbia segnalato la presunta infrazione in buona fede. Occorre evitare che questo comportamento sia oggetto di specifica e preventiva regolamentazione aziendale.
  • 20. Criticità Come si valuta la buona fede (ex ante ex post) E’ sanzionata la mancata segnalazione laddove l’obbligo è indicato nel modello (art. 6 comma 2 lettera e Dlgs n. 231/2001) ? Le sanzioni a tutela della identità del segnalante lungo la filiera e la privacy. Idoneità del modello Non vi è alcuna tutela per i lavoratori non subordinati
  • 21. Grazie per l’attenzione Avv. Gigliola Pirotta Via Cernaia n°4 – 20121 – Milano Tel. +39 02 45472117 – 18 www.laworo.it