SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Page 1
REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION
Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione)
INDICE
01. LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
02. LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO
03. IL NOSTRO APPROCCIO
Page 2
Page 3
LA NOSTRA
COMPRENSIONE DELLE
VOSTRE ESIGENZE
01
Modalità di insediamento all’estero
Page 4
Le forme giuridiche di insediamento all’estero da parte di un’impresa
italiana sono essenzialmente quattro:
Società ITA
Diretta
(agenti)
Stabile
organizzaz
ione
(branch)
Subsidiary
La branch exemption
15/01/2016
Ufficio di
rapprese
ntanza
Modalità di insediamento all’estero
Page 5
 Centro di costo
 Funzioni ausiliarie e strumentali
 Attività di pubblicità, ricerche di
mercato
 Presenza da valutare con attenzione in
presenza di personale addetto in
qualche modo alle vendite
 Potrebbe non avere la copertura dei
trattati in alcune giurisdizioni (es. USA
per le imposte statali)
 Vendite imputate direttamente alla casa
madre estera;
 Struttura flessibile;
 Assenza di visibilità sul mercato;
 Rischio fiscale di SO personale se
«agente dipendente»
 Assenza obbligo redazione di un bilancio
RETE AGENTI UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
La branch exemption
15/01/2016
Modalità di insediamento all’estero
DUE IPOTESI A CONFRONTO
Page 6
 Autonomia giuridica propria;
 Deve avere un proprio capitale sociale;
 Redazione di un bilancio ufficiale;
 Deve avere organi decisionali e
gestionali autonomi propri;
 Rischi legati all’esterovestizione;
 Applicazione della disciplina CFC;
 L’utile confluisce alla casa madre
tramite dividendi (tassati nel paese di
insediamento);
 Il reddito è tassato localmente.
 No autonomia giuridica rispetto alla casa
madre;
 No capitale sociale
 Assenza organi gestori propri;
 No redazione di un bilancio ufficiale
soggetto a pubblicazione;
 Utili e perdite attribuibili alla casa
madre, senza distribuzione di dividendi;
 Doppia imposizione all’estero ed in
Italia, con beneficio del credito
d’imposta per i redditi esteri
STABILE ORGANIZZAZIONE SOCIETÀ CONTROLLATA
La branch exemption
15/01/2016
Page 7
Rischio di stabili organizzazione occulte
Rischio fiscale legato alla presenza di personale dipendente della casa madre italiana addetto alla
vendite nel territorio di un Paese aderente all’OCSE.
Destinato ad incrementarsi nel medio periodo per effetto del Rapporto BEPS (Action 7) approvato ad
Ottobre 2015
• Rischi fiscali e penali all’estero
• Rischi fiscali in Italia (mancato recupero delle imposte estere in caso di accertamento fiscale
Nuovo articolo 5, par. 5 del Modello OCSE proposto dal Rapporto BEPS
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts,
in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of
contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts
are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right
to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the provision of
services by that enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State
E’ inoltre proposta la riqualificazione in SO delle commissionarie estere appartenenti al Gruppo
LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI
LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
Page 8
Sino all’emanazione del recente Decreto internazionalizzazione, operare attraverso una stabile
organizzazione non presentava opportunità di risparmio fiscale nel Paese estero dove era collocata.
Infatti, il reddito viene imputato direttamente alla casa madre italiana, tuttavia l’eventuale
tassazione sia nel Paese estero sia in Italia determina una doppia imposizione attenuata dal
riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero da scomputare dal reddito italiano.
Al contrario, in generale sarebbe più vantaggiosa la società controllata estera in quanto l’utile
confluirebbe alla casa madre italiana sotto forma di dividendo. Se il Paese estero fosse white list, il
dividendo verrebbe in Italia escluso dalla formazione del reddito della casa madre italiana per il 95%
del suo ammontare (al contrario, se il paese fosse black list sarebbe necessario interpello altrimenti
tassazione per intero del dividendo).
La tassazione della società controllata estera risulta più conveniente rispetto alla stabile
organizzazione; tuttavia il Decreto internazionalizzazione 2015 ha introdotto già a partire dal 2016
un regime fiscale agevolativo, noto come branch exemption, estremamente conveniente in caso di
utilizzo di una o più S.O. estere.
La S.O. è destinata a divenire il «mezzo» per eccellenza per operare in tutto il mondo.
LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI
LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
Page 9
LA BRANCH EXEMPTION:
QUADRO DI
RIFERIMENTO
02
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Page 10
• Dal 2016Decorrenza
• Per opzioneAccesso
• IrrevocabileDurata
• Esclusione da tassazione in Italia del
reddito prodotto dalle branch estereMisura
Page 11
SOGGETTI AMMESSI
• TOTALITARIA, nel senso che deve
riguardare tutte le SO estere della
medesima società (all in – all out).
• IMMEDIATA, nel senso che non appena la
società costituisce una SO all’estero dovrà
decidere se optare o meno per
l’esenzione.
• L’opzione è IRREVOCABILE.
• Decorrenza: 01.01.2016
• Per le SO già esistenti l’opzione va
esercitata entro il secondo periodo
d’imposta successivo a quello di entrata
in vigore della disposizione (entro il
31.12.2017);
• Operatività dell’opzione: dal periodo
d’imposta in cui l’opzione è esercitata.
• Effetti dell’opzione: irrilevanza del
risultato della SO (utile o perdita) e viene
meno il diritto al credito d’imposta per le
imposte assolte all’estero.
• Gli effetti decorrono dal medesimo
periodo d’imposta dell’opzione e variano
a seconda della localizzazione della SO.
• Coordinamento CFC: se la SO è situata in
un paese fiscalmente non collaborativo vi
saranno due scenari:
1. Se l’impresa residente dimostra il
possesso delle esimenti ex art. 167, la SO
potrà beneficiare della branch
exemption;
2. Senza dimostrazione esimenti non si
applica l’esenzione, ma si applicherà il
regime CFC con le seguenti conseguenze:
‐ tassazione separata (per trasparenza)
in Italia del reddito della stabile
estera;
‐ impossibilità di compensare i risultati
tra branch e casa madre.
• Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (GU 22.09.2015)
• Nuovo regime opzionale che prevede la
possibilità per le imprese residenti in Italia
di beneficiare dell’esenzione integrale degli
utili (perdite) delle proprie SO estere.
• Regime alternativo all’attuale sistema di
tassazione fondato sulla concorrenza del
reddito prodotto all’estero e l’attenuazione
della doppia imposizione attraverso il
riconoscimento del credito d’imposta per le
imposte assolte all’estero (art. 165 TUIR).
• Possibilità di presentare istanza di
interpello per conoscere il parere dell’AF
circa l’esistenza (conferma) di una SO
all’estero.
• All’interno di un gruppo dovrebbe essere
possibile separare i regimi: es. alcune
società optano per la branch exemption,
altre mantengono il regime ordinario
(tassazione + credito d’imposta).
BRANCH EXEMPTION
CARATTERISTICHE OPZIONE
EFFETTI OPZIONE
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 1: Società di capitali ITALIANA con SO in Russia (aliquota EE < ITA)
15/10/2015
12
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Russo
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta russa (20%) (200) (200) (200)
Utile netto 800 800 800
Ritenuta russa - - (40)
Utile percepito 800 800 760
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 200 2
Utile netto 800 725 751
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 2: Società di capitali ITALIANA con SO in EAU (aliquota EE = 0)
15/10/2015
13
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
EAU (+socio locale)
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta EAU 0 0 0
Utile netto 1.000 1.000 1.000
Ritenuta EAU - - (50)
Utile percepito 1.000 1.000 950
IRES Italia - (275) (14)
Credito imposta (art. 165) - - 3
Utile netto 1.000 725 939
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Francia (aliquota EE> ITA)
15/10/2015
14
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Francese
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta francese (33,33%) (333) (333) (333)
Utile netto 667 667 667
Ritenuta Francia - - - (*)
Utile percepito 667 667 667
IRES Italia - (275) (9)
Credito imposta (art. 165) - 275 -
Utile netto 667 667 658
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Austria (aliquota EE< ITA)
15
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Austriaco
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta austriaca (25%) (250) (250) (250)
Utile netto 750 750 750
Ritenuta Austria - - - (*)
Utile percepito 750 750 750
IRES Italia - (275) (10)
Credito imposta (art. 165) - 250 -
Utile netto 750 725 740
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in UK (aliquota EE< ITA)
16
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Inglese
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta UK (21%) (210) (210) (210)
Utile netto 790 790 790
Ritenuta UK - - - (*)
Utile percepito 790 790 790
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 210 -
Utile netto 790 725 779
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Polonia (aliquota EE< ITA)
17
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Polacco
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta Polacca (19%) (190) (190) (190)
Utile netto 810 810 810
Ritenuta Polonia - - - (*)
Utile percepito 810 810 810
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 190 -
Utile netto 810 725 799
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
Page 18
CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH
La controllante italiana fonde la società controllata straniera, con l’effetto che nel paese estero
rimarrà solo una stabile organizzazione per la quale sarà possibile optare per il regime agevolato
di branch exemption.
FUSIONE TRANSNAZIONALE
La controllata estera cede in propri attivi ed i passivi alla Branch neo- costituita con eventuale
emersione di un goodwill localmente.
Successivamente, la controllata estera viene messa in liquidazione. Gli eventuali attivi della
liquidazione vengono restituiti alla casa madre sotto forma di distribuzione di utili o rimborso del
capitale.
CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
La società controllata estera trasferisce la propria sede in Italia e, successivamente, si porrà in
essere una fusione domestica attraverso la quale la controllante italiana assorbe la società estera
neo-trasferita.
L’effetto è la permanenza nel paese estero di una stabile organizzazione, per la quale sarà
possibile, anche in questo caso, optare per il regime favorevole di branch exemption.
TRASFERIMENTO DELLA SEDE ESTERA IN ITALIA
Page 19
ESTEROVESTIZIONE: RISCHIO MINIMIZZATO GRAZIE ALLA BRANCH EXEMPTION
 Ogni qual volta la società estera viene gestita nella sostanza da amministratori che
operano in Italia oppure la stessa è controllata, anche indirettamente, da società
residenti in Italia, l’AF è solita riqualificare la società estera come una esterovestita
con conseguenze sanzionatorie pesantissime.
 Il regime di branch exemption riduce enormemente questo rischio, in quanto la
stabile organizzazione:
1. non ha una veste giuridica come la società;
2. non è una entità autonoma ed indipendente dalla casa-madre ma è una sua ramificazione,
tutto questo non vale invece per la società.
 L’operare per mezzo di una SO ridimensiona questo problema.
CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH
Page 20
CONCLUSIONE
Il regime della branch exemption consente:
• Il pieno godimento del minor tax rate del paese di residenza della stabile;
• Una minore onerosità in termini fiscali rispetto ad una SO in regime ordinario;
• Una minore onerosità in termini di gestione rispetto ad una subsidiary (assenza di
organi societari, di capitale sociale versato, minori adempimenti, ecc.);
• Un miglioramento della competitività con i competitors esteri;
• Minimizzazione del rischio di esterovestizione;
• Rischi legali all’applicazione delle disciplina CFC.
QUALI VANTAGGI?
Page 21
IL NOSTRO
APPROCCIO
03
Page 22
IL NOSTRO APPROCCIO
 FORMALIZZAZIONE DELL’OPZIONE
 ADEGUAMENTO DELLA
CONTABILITA DELLE BRANCH AL
REGIME DI BRANCH EXEMPTION
 MAPPATURA DELLE OPERAZIONI
INTRA-SOCIETARIE (TRA CASA
MADRE E BRANCH)
 IMPOSTAZIONE
 RACCOLTA INFORMAZIONI E
DOCUMENTAZIONE
 VALUTAZIONE DEL VANTAGGIO
FISCALE DEL REGIME DI BRANCH
EXEMPTION
 ANALISI RENDICONTI E BUDGET
 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
ATTRIBUIBILE ANNUALMENTE
ALLA BRANCH
 CALCOLO REDDITO ESENTE
 COMPLIAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON
RIFERIMENTO ALLA STABILE
ORGANIZZAZIONE
Abbiamo sviluppato un approccio, suddiviso in diverse Fasi, che massimizzi la conoscenza delle aree
oggetto di analisi e minimizzi il tempo che il personale della Società dedicherà al progetto,
garantendo completezza e profondità di analisi.
ANALISI DI FATTIBILITÀ IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO
Page 23
CONTATTI
Gianluca Marini
Partner
STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
Via Ludovisi, 16
00187 Roma, ITALY
Tel +39 06 6976301
Fax +39 06 69 76 30 864
gianluca.marini@bdo.it
matteo.musi@mazars.it

More Related Content

What's hot

Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24
Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24
Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24Directio
 
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroVoluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
 
La fiscalità alle Isole Canarie
La fiscalità alle Isole CanarieLa fiscalità alle Isole Canarie
La fiscalità alle Isole CanarieRenato Spizzichino
 
Codici tributo per le somme da accertamento catastale
Codici tributo per le somme da accertamento catastaleCodici tributo per le somme da accertamento catastale
Codici tributo per le somme da accertamento catastalePaolo Soro
 
Volantino fisco (1)
Volantino fisco (1)Volantino fisco (1)
Volantino fisco (1)pdnovellara
 
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15Paolo Battaglia
 
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euro
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euroFocus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euro
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 europdl-approfondimenti
 
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slideshare
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slidesharePresentazione vd brignoli nov 2014 x slideshare
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slideshareAndrea Brignoli
 

What's hot (10)

Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24
Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24
Versamento ritenute: l'elenco dei codici tributo da utilizzare in F24
 
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroVoluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero
 
La fiscalità alle Isole Canarie
La fiscalità alle Isole CanarieLa fiscalità alle Isole Canarie
La fiscalità alle Isole Canarie
 
Codici tributo per le somme da accertamento catastale
Codici tributo per le somme da accertamento catastaleCodici tributo per le somme da accertamento catastale
Codici tributo per le somme da accertamento catastale
 
7 L'esterovestizione
7   L'esterovestizione7   L'esterovestizione
7 L'esterovestizione
 
Volantino fisco (1)
Volantino fisco (1)Volantino fisco (1)
Volantino fisco (1)
 
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
 
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euro
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euroFocus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euro
Focus lds: riduzione irap per soggetti con base imponibile fino a 181.000 euro
 
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slideshare
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slidesharePresentazione vd brignoli nov 2014 x slideshare
Presentazione vd brignoli nov 2014 x slideshare
 
Telefisco
TelefiscoTelefisco
Telefisco
 

Viewers also liked (7)

Franchising il cas McDonald's
Franchising il cas McDonald'sFranchising il cas McDonald's
Franchising il cas McDonald's
 
Qpg penta italiano
Qpg penta italianoQpg penta italiano
Qpg penta italiano
 
La stabile organizzazione
La stabile organizzazioneLa stabile organizzazione
La stabile organizzazione
 
5. la stabile organizzazione
5. la stabile organizzazione5. la stabile organizzazione
5. la stabile organizzazione
 
McDonald's
McDonald'sMcDonald's
McDonald's
 
Tra Globale E Locale Il Caso Mc Donalds Italia 2008
Tra Globale E Locale Il Caso Mc Donalds Italia 2008Tra Globale E Locale Il Caso Mc Donalds Italia 2008
Tra Globale E Locale Il Caso Mc Donalds Italia 2008
 
Alimentazione e pubblicità
Alimentazione e pubblicitàAlimentazione e pubblicità
Alimentazione e pubblicità
 

Similar to Branch exemption l'approccio di BDO ITALIA

Voluntary Disclosure: il frontaliere!
Voluntary Disclosure: il frontaliere!Voluntary Disclosure: il frontaliere!
Voluntary Disclosure: il frontaliere!Vincenzo Renne
 
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroGuida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroSimone Bucaioni
 
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?Consulting & Promotion
 
Roma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliRoma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliPaolo Soro
 
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016Paolo Soro
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroPaolo Soro
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaPaolo Soro
 
Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18Andrea Brignoli
 
Atti Regime Fiscale
Atti Regime FiscaleAtti Regime Fiscale
Atti Regime Fiscaleagnelloe
 
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale Associato
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale AssociatoLo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale Associato
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale AssociatoAndrea Bertini
 
Cfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuirCfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuirPaolo Soro
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliPaolo Soro
 
Le opportunità per le #startup e #pmi innovative
Le opportunità per le #startup e #pmi innovativeLe opportunità per le #startup e #pmi innovative
Le opportunità per le #startup e #pmi innovativeCoopfond
 
Voluntary Disclosure: Circolare 30E
Voluntary Disclosure: Circolare 30EVoluntary Disclosure: Circolare 30E
Voluntary Disclosure: Circolare 30EVincenzo Renne
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
 
La costituzione di una startup ( aprile 2019)
La costituzione di una startup ( aprile 2019)La costituzione di una startup ( aprile 2019)
La costituzione di una startup ( aprile 2019)Giuseppe Cappuccio
 

Similar to Branch exemption l'approccio di BDO ITALIA (20)

Voluntary Disclosure: il frontaliere!
Voluntary Disclosure: il frontaliere!Voluntary Disclosure: il frontaliere!
Voluntary Disclosure: il frontaliere!
 
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroGuida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
 
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?
Perchè costituire una Trading Company a Monte Carlo?
 
Roma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliRoma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscali
 
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
 
Branch exemption
Branch exemptionBranch exemption
Branch exemption
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'estero
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
 
Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18
 
Atti Regime Fiscale
Atti Regime FiscaleAtti Regime Fiscale
Atti Regime Fiscale
 
6 Succursale vs filiale
6   Succursale vs filiale6   Succursale vs filiale
6 Succursale vs filiale
 
Voluntary 2
Voluntary 2Voluntary 2
Voluntary 2
 
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale Associato
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale AssociatoLo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale Associato
Lo Scudo fiscale 2009 - Nctm Studio Legale Associato
 
Cfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuirCfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuir
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Le opportunità per le #startup e #pmi innovative
Le opportunità per le #startup e #pmi innovativeLe opportunità per le #startup e #pmi innovative
Le opportunità per le #startup e #pmi innovative
 
MISE - Marchi+3 _ Nuovo bando
MISE - Marchi+3 _ Nuovo bandoMISE - Marchi+3 _ Nuovo bando
MISE - Marchi+3 _ Nuovo bando
 
Voluntary Disclosure: Circolare 30E
Voluntary Disclosure: Circolare 30EVoluntary Disclosure: Circolare 30E
Voluntary Disclosure: Circolare 30E
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
 
La costituzione di una startup ( aprile 2019)
La costituzione di una startup ( aprile 2019)La costituzione di una startup ( aprile 2019)
La costituzione di una startup ( aprile 2019)
 

Branch exemption l'approccio di BDO ITALIA

  • 1. Page 1 REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione)
  • 2. INDICE 01. LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE 02. LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO 03. IL NOSTRO APPROCCIO Page 2
  • 3. Page 3 LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE 01
  • 4. Modalità di insediamento all’estero Page 4 Le forme giuridiche di insediamento all’estero da parte di un’impresa italiana sono essenzialmente quattro: Società ITA Diretta (agenti) Stabile organizzaz ione (branch) Subsidiary La branch exemption 15/01/2016 Ufficio di rapprese ntanza
  • 5. Modalità di insediamento all’estero Page 5  Centro di costo  Funzioni ausiliarie e strumentali  Attività di pubblicità, ricerche di mercato  Presenza da valutare con attenzione in presenza di personale addetto in qualche modo alle vendite  Potrebbe non avere la copertura dei trattati in alcune giurisdizioni (es. USA per le imposte statali)  Vendite imputate direttamente alla casa madre estera;  Struttura flessibile;  Assenza di visibilità sul mercato;  Rischio fiscale di SO personale se «agente dipendente»  Assenza obbligo redazione di un bilancio RETE AGENTI UFFICIO DI RAPPRESENTANZA La branch exemption 15/01/2016
  • 6. Modalità di insediamento all’estero DUE IPOTESI A CONFRONTO Page 6  Autonomia giuridica propria;  Deve avere un proprio capitale sociale;  Redazione di un bilancio ufficiale;  Deve avere organi decisionali e gestionali autonomi propri;  Rischi legati all’esterovestizione;  Applicazione della disciplina CFC;  L’utile confluisce alla casa madre tramite dividendi (tassati nel paese di insediamento);  Il reddito è tassato localmente.  No autonomia giuridica rispetto alla casa madre;  No capitale sociale  Assenza organi gestori propri;  No redazione di un bilancio ufficiale soggetto a pubblicazione;  Utili e perdite attribuibili alla casa madre, senza distribuzione di dividendi;  Doppia imposizione all’estero ed in Italia, con beneficio del credito d’imposta per i redditi esteri STABILE ORGANIZZAZIONE SOCIETÀ CONTROLLATA La branch exemption 15/01/2016
  • 7. Page 7 Rischio di stabili organizzazione occulte Rischio fiscale legato alla presenza di personale dipendente della casa madre italiana addetto alla vendite nel territorio di un Paese aderente all’OCSE. Destinato ad incrementarsi nel medio periodo per effetto del Rapporto BEPS (Action 7) approvato ad Ottobre 2015 • Rischi fiscali e penali all’estero • Rischi fiscali in Italia (mancato recupero delle imposte estere in caso di accertamento fiscale Nuovo articolo 5, par. 5 del Modello OCSE proposto dal Rapporto BEPS Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the provision of services by that enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State E’ inoltre proposta la riqualificazione in SO delle commissionarie estere appartenenti al Gruppo LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
  • 8. Page 8 Sino all’emanazione del recente Decreto internazionalizzazione, operare attraverso una stabile organizzazione non presentava opportunità di risparmio fiscale nel Paese estero dove era collocata. Infatti, il reddito viene imputato direttamente alla casa madre italiana, tuttavia l’eventuale tassazione sia nel Paese estero sia in Italia determina una doppia imposizione attenuata dal riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero da scomputare dal reddito italiano. Al contrario, in generale sarebbe più vantaggiosa la società controllata estera in quanto l’utile confluirebbe alla casa madre italiana sotto forma di dividendo. Se il Paese estero fosse white list, il dividendo verrebbe in Italia escluso dalla formazione del reddito della casa madre italiana per il 95% del suo ammontare (al contrario, se il paese fosse black list sarebbe necessario interpello altrimenti tassazione per intero del dividendo). La tassazione della società controllata estera risulta più conveniente rispetto alla stabile organizzazione; tuttavia il Decreto internazionalizzazione 2015 ha introdotto già a partire dal 2016 un regime fiscale agevolativo, noto come branch exemption, estremamente conveniente in caso di utilizzo di una o più S.O. estere. La S.O. è destinata a divenire il «mezzo» per eccellenza per operare in tutto il mondo. LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
  • 9. Page 9 LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO 02
  • 10. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE Page 10 • Dal 2016Decorrenza • Per opzioneAccesso • IrrevocabileDurata • Esclusione da tassazione in Italia del reddito prodotto dalle branch estereMisura
  • 11. Page 11 SOGGETTI AMMESSI • TOTALITARIA, nel senso che deve riguardare tutte le SO estere della medesima società (all in – all out). • IMMEDIATA, nel senso che non appena la società costituisce una SO all’estero dovrà decidere se optare o meno per l’esenzione. • L’opzione è IRREVOCABILE. • Decorrenza: 01.01.2016 • Per le SO già esistenti l’opzione va esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione (entro il 31.12.2017); • Operatività dell’opzione: dal periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata. • Effetti dell’opzione: irrilevanza del risultato della SO (utile o perdita) e viene meno il diritto al credito d’imposta per le imposte assolte all’estero. • Gli effetti decorrono dal medesimo periodo d’imposta dell’opzione e variano a seconda della localizzazione della SO. • Coordinamento CFC: se la SO è situata in un paese fiscalmente non collaborativo vi saranno due scenari: 1. Se l’impresa residente dimostra il possesso delle esimenti ex art. 167, la SO potrà beneficiare della branch exemption; 2. Senza dimostrazione esimenti non si applica l’esenzione, ma si applicherà il regime CFC con le seguenti conseguenze: ‐ tassazione separata (per trasparenza) in Italia del reddito della stabile estera; ‐ impossibilità di compensare i risultati tra branch e casa madre. • Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (GU 22.09.2015) • Nuovo regime opzionale che prevede la possibilità per le imprese residenti in Italia di beneficiare dell’esenzione integrale degli utili (perdite) delle proprie SO estere. • Regime alternativo all’attuale sistema di tassazione fondato sulla concorrenza del reddito prodotto all’estero e l’attenuazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero (art. 165 TUIR). • Possibilità di presentare istanza di interpello per conoscere il parere dell’AF circa l’esistenza (conferma) di una SO all’estero. • All’interno di un gruppo dovrebbe essere possibile separare i regimi: es. alcune società optano per la branch exemption, altre mantengono il regime ordinario (tassazione + credito d’imposta). BRANCH EXEMPTION CARATTERISTICHE OPZIONE EFFETTI OPZIONE
  • 12. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 1: Società di capitali ITALIANA con SO in Russia (aliquota EE < ITA) 15/10/2015 12 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto Russo Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta russa (20%) (200) (200) (200) Utile netto 800 800 800 Ritenuta russa - - (40) Utile percepito 800 800 760 IRES Italia - (275) (11) Credito imposta (art. 165) - 200 2 Utile netto 800 725 751
  • 13. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 2: Società di capitali ITALIANA con SO in EAU (aliquota EE = 0) 15/10/2015 13 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto EAU (+socio locale) Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta EAU 0 0 0 Utile netto 1.000 1.000 1.000 Ritenuta EAU - - (50) Utile percepito 1.000 1.000 950 IRES Italia - (275) (14) Credito imposta (art. 165) - - 3 Utile netto 1.000 725 939
  • 14. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Francia (aliquota EE> ITA) 15/10/2015 14 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto Francese Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta francese (33,33%) (333) (333) (333) Utile netto 667 667 667 Ritenuta Francia - - - (*) Utile percepito 667 667 667 IRES Italia - (275) (9) Credito imposta (art. 165) - 275 - Utile netto 667 667 658 (*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
  • 15. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Austria (aliquota EE< ITA) 15 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto Austriaco Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta austriaca (25%) (250) (250) (250) Utile netto 750 750 750 Ritenuta Austria - - - (*) Utile percepito 750 750 750 IRES Italia - (275) (10) Credito imposta (art. 165) - 250 - Utile netto 750 725 740 (*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
  • 16. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in UK (aliquota EE< ITA) 16 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto Inglese Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta UK (21%) (210) (210) (210) Utile netto 790 790 790 Ritenuta UK - - - (*) Utile percepito 790 790 790 IRES Italia - (275) (11) Credito imposta (art. 165) - 210 - Utile netto 790 725 779 (*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
  • 17. LA BRANCH EXEMPTION Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Polonia (aliquota EE< ITA) 17 Il decreto crescita ed internazionalizzazione SO Regime esenzione SO Regime ordinario Società di diritto Polacco Utile lordo 1.000 1.000 1.000 Imposta Polacca (19%) (190) (190) (190) Utile netto 810 810 810 Ritenuta Polonia - - - (*) Utile percepito 810 810 810 IRES Italia - (275) (11) Credito imposta (art. 165) - 190 - Utile netto 810 725 799 (*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
  • 18. Page 18 CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH La controllante italiana fonde la società controllata straniera, con l’effetto che nel paese estero rimarrà solo una stabile organizzazione per la quale sarà possibile optare per il regime agevolato di branch exemption. FUSIONE TRANSNAZIONALE La controllata estera cede in propri attivi ed i passivi alla Branch neo- costituita con eventuale emersione di un goodwill localmente. Successivamente, la controllata estera viene messa in liquidazione. Gli eventuali attivi della liquidazione vengono restituiti alla casa madre sotto forma di distribuzione di utili o rimborso del capitale. CESSIONE DELLE ATTIVITÀ La società controllata estera trasferisce la propria sede in Italia e, successivamente, si porrà in essere una fusione domestica attraverso la quale la controllante italiana assorbe la società estera neo-trasferita. L’effetto è la permanenza nel paese estero di una stabile organizzazione, per la quale sarà possibile, anche in questo caso, optare per il regime favorevole di branch exemption. TRASFERIMENTO DELLA SEDE ESTERA IN ITALIA
  • 19. Page 19 ESTEROVESTIZIONE: RISCHIO MINIMIZZATO GRAZIE ALLA BRANCH EXEMPTION  Ogni qual volta la società estera viene gestita nella sostanza da amministratori che operano in Italia oppure la stessa è controllata, anche indirettamente, da società residenti in Italia, l’AF è solita riqualificare la società estera come una esterovestita con conseguenze sanzionatorie pesantissime.  Il regime di branch exemption riduce enormemente questo rischio, in quanto la stabile organizzazione: 1. non ha una veste giuridica come la società; 2. non è una entità autonoma ed indipendente dalla casa-madre ma è una sua ramificazione, tutto questo non vale invece per la società.  L’operare per mezzo di una SO ridimensiona questo problema. CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH
  • 20. Page 20 CONCLUSIONE Il regime della branch exemption consente: • Il pieno godimento del minor tax rate del paese di residenza della stabile; • Una minore onerosità in termini fiscali rispetto ad una SO in regime ordinario; • Una minore onerosità in termini di gestione rispetto ad una subsidiary (assenza di organi societari, di capitale sociale versato, minori adempimenti, ecc.); • Un miglioramento della competitività con i competitors esteri; • Minimizzazione del rischio di esterovestizione; • Rischi legali all’applicazione delle disciplina CFC. QUALI VANTAGGI?
  • 22. Page 22 IL NOSTRO APPROCCIO  FORMALIZZAZIONE DELL’OPZIONE  ADEGUAMENTO DELLA CONTABILITA DELLE BRANCH AL REGIME DI BRANCH EXEMPTION  MAPPATURA DELLE OPERAZIONI INTRA-SOCIETARIE (TRA CASA MADRE E BRANCH)  IMPOSTAZIONE  RACCOLTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE  VALUTAZIONE DEL VANTAGGIO FISCALE DEL REGIME DI BRANCH EXEMPTION  ANALISI RENDICONTI E BUDGET  DETERMINAZIONE DEL REDDITO ATTRIBUIBILE ANNUALMENTE ALLA BRANCH  CALCOLO REDDITO ESENTE  COMPLIAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON RIFERIMENTO ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE Abbiamo sviluppato un approccio, suddiviso in diverse Fasi, che massimizzi la conoscenza delle aree oggetto di analisi e minimizzi il tempo che il personale della Società dedicherà al progetto, garantendo completezza e profondità di analisi. ANALISI DI FATTIBILITÀ IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO
  • 23. Page 23 CONTATTI Gianluca Marini Partner STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO Via Ludovisi, 16 00187 Roma, ITALY Tel +39 06 6976301 Fax +39 06 69 76 30 864 gianluca.marini@bdo.it matteo.musi@mazars.it