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Donation no problem
PRESENTANO
&
PREMESSA
La polizza “Donation no problem” è fondamentale per la vendita di
un immobile ricevuto tramite donazione.
Tale polizza permette di garantire agli acquirenti (o in presenza di una
richiesta di mutuo la Banca Erogante) una copertura del rischio
economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione
esercitabile da parte di un legittimario relativamente all’immobile
donato.
PUNTI
DI
FORZA
• Permette all’istituto erogante, o
all’acquirente di essere garantito in caso
di restituzione della quota del legittimario.
• Protegge la commercializzazione di beni
immobili oggetto di donazione
• Agevola la possibilità di ottenere un
finanziamento bancario garantito da
proprietà donative.
• Nello specifico indennizza ai legittimari il
controvalore economico della loro quota di
legittima, in alternativa alla restituzione del
bene, oppure in caso di restituzione del
bene al legittimario indennizza il beneficiario
del valore economico del bene.
• La copertura assicurativa segue la proprietà
immobiliare nel caso di compravendite
successive, l’intestatario dell’immobile al
momento del sinistro sarà il beneficiario
della copertura
CARATTERISTICHE
• DURATA: un immobile donato è soggetto agli articoli 555 o 561 e
563 del Codice civile pertanto ad azione di riduzione ed
eventualmente alla conseguente azione di restituzione da parte dei
legittimari del bene, sempre che non sia decorso il termine di 20
anni dalla data di trascrizione dell’atto di donazione. La durata del
contratto di assicurazione è quindi variabile e non prevede una data
di cessazione predeterminata che è genericamente individuata come
la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare
l’azione di restituzione.
• Non impugnabilità dell’atto trascorsi i 10 anni dalla morte del
donante
• BENEFICIARI: I beneficiari sono i soggetti che hanno acquistato
l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che
ne abbiano finanziato l’acquisto.
• In ogni caso i beneficiari della polizza non potranno mai essere
donanti e donatari.
COSTI
Appartamentieville
V
aloreimmobile
€200.000,00
Premio
€940
Premiounico pertuttala duratadellagaranzia,oltre il valore di €1.000.000,
si deverichiedere ilpreventivo.
ESEMPIO:
CONTATTI
Francesca Bonaffini
Cell: +39 3421844156
Indirizzo: Via Guglielmo Ferrero 20, 20143 Milano
Email: francesca.bonaffini@euroansa.it

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Presentazione donation no problem

  • 2. PREMESSA La polizza “Donation no problem” è fondamentale per la vendita di un immobile ricevuto tramite donazione. Tale polizza permette di garantire agli acquirenti (o in presenza di una richiesta di mutuo la Banca Erogante) una copertura del rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile da parte di un legittimario relativamente all’immobile donato.
  • 3. PUNTI DI FORZA • Permette all’istituto erogante, o all’acquirente di essere garantito in caso di restituzione della quota del legittimario. • Protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione • Agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative. • Nello specifico indennizza ai legittimari il controvalore economico della loro quota di legittima, in alternativa alla restituzione del bene, oppure in caso di restituzione del bene al legittimario indennizza il beneficiario del valore economico del bene. • La copertura assicurativa segue la proprietà immobiliare nel caso di compravendite successive, l’intestatario dell’immobile al momento del sinistro sarà il beneficiario della copertura
  • 4. CARATTERISTICHE • DURATA: un immobile donato è soggetto agli articoli 555 o 561 e 563 del Codice civile pertanto ad azione di riduzione ed eventualmente alla conseguente azione di restituzione da parte dei legittimari del bene, sempre che non sia decorso il termine di 20 anni dalla data di trascrizione dell’atto di donazione. La durata del contratto di assicurazione è quindi variabile e non prevede una data di cessazione predeterminata che è genericamente individuata come la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare l’azione di restituzione. • Non impugnabilità dell’atto trascorsi i 10 anni dalla morte del donante • BENEFICIARI: I beneficiari sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto. • In ogni caso i beneficiari della polizza non potranno mai essere donanti e donatari.
  • 6. CONTATTI Francesca Bonaffini Cell: +39 3421844156 Indirizzo: Via Guglielmo Ferrero 20, 20143 Milano Email: francesca.bonaffini@euroansa.it