2. PREMESSA
Nella nostra riflessione partiamo da un primo inquadramento dei
rapporti esistenti tra Pedagogia Generale e Didattica Generale,
per strutturare un percorso di riflessione che pone al centro il
“bisogno formativo speciale”
che guarda alla
“Pedagogia Speciale”
“Didattica Speciale”
come a scienze capaci di fornire risposte adeguate ovvero di
qualità ai bisogni formativi speciali, attraverso:
un approccio eco-sistemico
un insegnamento individualizzato
strategie opportune.
3. BISOGNO FORMATIVO SPECIALE
In primo piano il bisogno formativo speciale avanzato dagli
alunni in situazione di handicap,
ma in prospettiva emerge con forza e come idea guida una
didattica di qualità capace di rispondere in maniera adeguata ai
bisogni formativi speciali, perché diversi, di tutti gli alunni,
dai normodotati
agli svantaggiati
agli eccellenti
Vedi lucido
4. PEDAGOGIA & DIDATTICA
Queste due scienze, pur correlate, sono autonome ciascuna
con un proprio statuto epistemologico che si caratterizza per
una chiara definizione dell’oggetto d’indagine:
se per la Pedagogia il campo di riflessione riguarda la
formazione dell’uomo e della donna,
la didattica ha come oggetto la relazione di
insegnamento/apprendimento, focalizzando l’attenzione sul
“come insegnare” per favorire l’apprendimento ed il successo
formativo.
5. DIDATTICA
La didattica pone al centro della propria riflessione teorico
operativa l’interazione-comunicazione tra il soggetto che
apprende e gli oggetti di apprendimento all’interno delle
istituzioni intenzionalmente formative.
Valorizza l’intero repertorio dei codici linguistici: il gesto, il
suono, l’immagine, la parola orale e scritta, l’alfabeto
prossemico, …
6. PEDAGOGIA SPECIALE
La Pedagogia Speciale ha come oggetto di indagine
l’educabilità dei soggetti in situazione di handicap.
Principale finalità della Pedagogia Speciale consiste nella
riduzione dell’handicap, ovvero, nell’adeguata
socializzazione del deficit e nella valorizzazione del potenziale
educativo di ogni soggetto che trova compimento nella sua
integrazione.
La Pedagogia Speciale, come pedagogia della diversità e della
complessità, finalizzata alla riduzione dell’handicap si
preoccupa di dare delle risposte qualificate in termini educativi
e formativi ai bisogni formativi speciali.
7. DIDATTICA SPECIALE
Nella stessa prospettiva si pone anche la Didattica Speciale,
intesa come Didattica Specifica, “nel senso che - come
afferma Canevaro - gli elementi di didattica generale vanno
riformulati ed adattati alla didattica che quei soggetti e quella
situazione presentano ed esigono”.
La Didattica Speciale, il cui riferimento epistemico è la
Pedagogia Speciale, ha come compito quello di definire le
strategie insegnative ed apprenditive specifiche per
soggetti in situazione di handicap, in situazione di svantaggio
socioculturale, affinché questi diventino autonomi nel pensiero
e nell’azione.
Quindi si concretizza nell’adozione di un insegnamento
individualizzato capace di organizzare un’istruzione articolata
in relazione alle esigenze apprenditive dei singoli alunni.
8. LEGGE QUADRO 104/92
La legge 104/92 e sue disposizioni successive hanno
riconosciuto e tutelato numerosi diritti delle persone in
situazione di handicap.
In particolare la legge 104/92 definisce limiti e principi
ispiratori relativi al problema dell’assistenza, dell’integrazione
scolastica e sociale.
9. LEGGE QUADRO 104/92
La novità in questa legge è sicuramente l’approccio sistemico
che colloca la scuola in una prospettiva più ampia di
integrazione sociale e di qualità complessiva della vita del
cittadino in situazione di handicap.
Per realizzare la piena integrazione scolastica la legge quadro
delinea una strategia operativa basata su un sistema
coordinato di documenti quali:
certificazione dell’handicap,
diagnosi funzionale,
profilo dinamico funzionale
progetto educativo individualizzato.
10. LEGGE QUADRO 104/92
La certificazione dell’handicap ossia la diagnosi clinica, è redatta
dalle A.S.L. mediante osservazione medica del soggetto.
La Diagnosi Funzionale, D.F. è redatta dall’unità multidisciplinare,
costituita da:
assistente sociale,
psicologo,
pedagogista
medici specialisti,
indica invece, i livelli di compromissione ossia le conseguenze
funzionali che la patologia ha prodotto oltre che i livelli di capacità
residua ossia le capacità individuali sulle quali poter intervenire.
11. LEGGE QUADRO 104/92
Il Profilo Dinamico Funzionale, P.D.F., è redatto dagli operatori
scolastici, dall’unità multidisciplinare e dalla famiglia,
indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive
dell’alunno e descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta
dell’alunno in merito alle relazioni in atto e a quelle
programmabili considerando 9 assi: cognitivo, affettivo relazionale,
comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio prassico,
neuropsicologico, autonomia, apprendimento
La sua stesura è periodica, infatti, ad un primo profilo, elaborato
dopo il primo periodo d’inserimento scolastico, seguono momenti di
verifica e d’aggiornamento.
Si aggiorna a conclusione dei diversi ordini e gradi di scuola.
12. LEGGE QUADRO 104/92
Con il Progetto Educativo Individualizzato, P.E.I., elaborato
dalle A.S.L., dai docenti curricolari e di sostegno in collaborazione
con i genitori, la scuola, sulla base della Diagnosi Funzionale e del
Profilo Dinamico Funzionale, progetta gli interventi educativi/didattici
specifici per l’alunno in condizione di handicap.
Il P.E.I. assicura la piena realizzazione del diritto all’educazione,
all’istruzione e alla integrazione scolastica degli alunni in situazione
di handicap.
indica gli obiettivi da conseguire con l’azione educativa e le strategie
d’intervento da attuare per sviluppare le potenzialità residue ossia le
potenzialità cognitive, motorie e relazionali.
Esplicita, altresì, il monte ore di sostegno necessario, i mezzi, gli
strumenti, i contenuti, l’organizzazione didattica riguardante gli spazi,
i tempi, la mensa, il trasporto, l’eventuale assistenza e
accompagnamento …
13. INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO
Consiste nell’adattare l’insegnamento alle caratteristiche
individuali degli alunni nel rispetto di:
diversi ritmi di apprendimento,
diversi stili cognitivi,
diverse intelligenze,
Occorre perciò organizzare contesti educativi e didattici
flessibili e ricchi di opportunità di realizzazione personale al
fine di garantire un’uguaglianza delle opportunità formative.
14. INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO
Nell’insegnamento individualizzato rientrano tutte quelle
strategie individualizzate/opzioni didattiche che, partendo dai
bisogni reali dei singoli allievi, strutturano percorsi di
insegnamento/ apprendimento in grado di modificare le
situazioni di svantaggio, differenziando gli interventi per dare
di più a chi ha di meno.
Se, infatti, la Scuola trattasse tutti gli alunni allo stesso modo
non farebbe altro che riprodurre le differenze di partenza;
occorre, invece, che, in un’ottica di valorizzazione delle
diversità, sappia fare parti disuguali per garantire una
sostanziale equivalenza di risultati, divenendo così una
“Scuola uguale per tutti ma diversa per ciascuno”.
(don Milani)
15. INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO
Pertanto è necessario prevedere percorsi didattici articolati, in cui gli
obiettivi sono gli stessi per tutti gli alunni anche se possono variare i
loro livelli di conseguimento, e percorsi didattici differenziati, in
relazione sia agli obiettivi che alle metodologie e alle tecnologie. In
questi ultimi rientrano:
interventi di sostegno per i soggetti in situazione di handicap;
attività compensative per i soggetti svantaggiati;
attività di recupero, rivolte a tutti gli alunni che nel percorso
registrano delle lacune
attività di approfondimento, volte a sviluppare le conoscenze
acquisite;
attività di arricchimento, per gli alunni super dotati;
attività di consolidamento, volte a rendere sicuri e stabili gli
apprendimenti.
16. L’insegnante di sostegno
La C.M. 199/1979 afferma che … bisogna evitare che i compiti
dell’insegnante di sostegno siano interpretati in modo riduttivo e cioè
in sottordine all’insegnante di classe… L’insegnante di sostegno deve
essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e
partecipare a pieno titolo all’elaborazione e alla verifica dell’attività di
competenza dei consigli e dei collegi…
Successivamente la C.M. 250/85 ha ribadito che … la responsabilità
dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa svolta nei
suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, degli
insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme…Ciò
significa che non si deve delegare al solo insegnante di sostegno
l’attuazione del progetto educativo individualizzato poichè in tal modo
l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto classe …
Spetta agli insegnanti di classe, in accordo con l’insegnante di
sostegno realizzare detto progetto…
17. L’insegnante di sostegno
La legge 104/92 afferma che “… sono garantite attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati ( art. 13 comma 6).
Il personale per il sostegno è assegnato per interventi
individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli
alunni e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di
apprendimento (DPR 970/75 art. 9)
In ogni ordine e grado di scuola, gli insegnanti di sostegno “
assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività …” (L. 104/92).
Tale disposizione vista in una prospettiva più ampia può anche
consentire l’assegnazione all’insegnante per il sostegno di una
disciplina curricolare o di una parte di essa, da svolgere nei confronti
di tutta la classe.
18. L’insegnante di sostegno
Dal contratto collettivo nazionale di lavoro
Gli obblighi di servizio e di lavoro del personale docente
Docenti di sostegno:
Gli insegnanti di sostegno svolgono una funzione docente e
didattica in senso proprio. In particolare, all’insegnante di
sostegno
“spetta una contitolarità nell’insegnamento: egli è un
insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e
non al singolo portatore di handicap” come risorsa in più che,
congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la
programmazione dell’attività di insegnamento, sia per l’alunno
certificato con handicap che per gli altri alunni ed elabora
insieme agli altri insegnanti il progetto educativo
individualizzato (piano educativo individualizzato)” (consiglio
di Stato, 28 febbraio 2002, n.1204).