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Risk Assessment dei processi
produttivi: Protocolli di controllo,
codici etici, attività dell’OdV
Dr. Pasquale SGRÒ
Cascina, Polo Tecnologico di Navacchio - 21 luglio 2016
COS’È IL MODELLO ORGANIZZATIVO (MOG)?
La responsabilità delle società prevista dal 231 è autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica autore del reato
e tale ampliamento mira a coinvolgere, nella punizione di determinati reati, anche il patrimonio della società ed in ultima
analisi gli interessi dei soci che prima del 231 non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dai
propri dipendenti o amministratori, nell’interesse o a vantaggio della propria società.
Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se la società adotta
un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza con il compito
di verificarne la concreta attuazione del MOG.
Un’organizzazione aziendale capace di garantire che i reati indicati nel D.Lgs. 231/01 siano identificati e contrastati
secondo lo stato dell’arte.
Il fatto che si verifichi un evento negativo (infortunio o malattia professionale) non è una prova automatica della
inadeguatezza del MOG (vedi D.Lgs. 231/01 quando parla di fraudolenta elusione del MOG e quando impone all’azienda di
sanzionare chi elude il MOG).
PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL’ADOZIONE E DELL’ATTUAZIONE DI MOG
L’Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del
Modello e ne curi l’aggiornamento;
c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti
dal Decreto, sono:
CODICE ETICO
SISTEMA ORGANIZZATIVO
PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE
POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE
COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA
INFORMAZIONE
Documentazione che deve essere uniformata ai seguenti principi:
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
autonomia e indipendenza; professionalità; continuità d’azione; obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza
- Separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme;
- Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL’ADOZIONE E DELL’ATTUAZIONE DI MOG
La redazione del Modello Organizzativo deve essere un vero e proprio “abito su misura”,
creato ad hoc per l’azienda,
pertanto non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende.
MODELLO ORGANIZZATIVO: RIFLESSIONI
Il MOG è suddiviso nelle seguenti parti:
PARTE GENERALE
che contiene i punti cardine del D.Lgs.
231/01 e fa riferimento
all’organizzazione aziendale
PARTE SPECIALE
suddivisa in fascicoli in base alle
diverse tipologie di reato previste e
include i principi comportamentali e
le misure preventive adottate
(tante parte speciali quanti sono i
reati risultati maggiormente
rilevanti per la società a seguito del
Risk assessment)
ALLEGATI
Quali:
Codice Etico e di comportamento,
Sistema Disciplinare, Statuto
dell’OdV, Regolamento dell’OdV,
Principi generali di
comportamento, Elenco dei reati
presupposti
STRUTTURA DEL MODELLO: Parte Generale – Parte Speciale e Allegati
Il "Risk Assessment" o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla
determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio e ha lo
scopo di individuare i rischi di commissione dei reati-presupposto e a valutare
l’adeguatezza o meno del sistema di controllo interno.
La redazione del risk assessment e la conseguente valutazione del rischio reato
all’interno della società rappresenta il punto di partenza per la redazione del Modello
Organizzativo
Al fine di creare un Modello personalizzato, un vero “abito su misura”, occorre conoscere in modo efficace la realtà
aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio di commissione del reato, evitando
di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull’intensità del
rischio reato e sul suo grado di avveramento all’interno della società.
Colloqui e interviste ai responsabili di funzione
Documenti presenti in azienda
LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT
È bene tener presente che qualora in fase di risk assessment sia individuato un livello di rischio alto, ciò non significa
che le aree a rischio non siano già caratterizzate da comportamenti virtuosi e preventivi.
Il risk assessment infatti è un’analisi che oltre a tenere conto dello stato di fatto, deve
guardare alle reali possibilità che il reato si possa verificare e sulla base di questo
predisporre le opportune procedure.
LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT
Adeguatezza:
Prendere in considerazione anche i rischi prevedibili associati ai processi critici (quando una scorretta o mancata
gestione introduce altri rischi: es. gestione manutenzione).
Gestione rischio:
- identificare chiaramente chi fa, cosa fa e quando lo fa,
- per chi fa, individuare la chiara identificazione delle competenze e capacità, ossia l’idoneità dei ruoli e dei poteri
attribuiti
Non conformità accertata
In caso di non conformità accertata bisogna valutare le misure da prendere e l’implementazione dei correttivi deve
avvenire con una tempistica che dovrà essere proporzionale alla gravità delle non conformità riscontrate.
RISK ASSESSMENT: riflessioni
RISK ASSESSMENT: Riflessioni
Per i REATI AMBIENTALI, il MONITORAGGIO AMBIENTALE sul piano pratico è l’unico strumento che consente di
misurare il rischio penale.
- Le Autorizzazioni contengono specifiche prescrizioni.
- Garantire la tracciabilità di tutti i campioni prelevati e inviati al laboratorio.
L’Analisi Ambientale deve mappare tutte le attività produttive del sito produttivo, reparto per reparto, soffermandosi sul
ciclo produttivo, sulle materie prime utilizzate e su quelle generate come scarto, sulle attrezzature, sui sistemi di
gestione delle materie prime, ma anche su tutte le attività ausiliarie che regolano i trasporti, le caldaie, i sistemi di
raffreddamento e riscaldamento, ecc.
Per ogni attività o prodotto o servizio si dovranno individuare le interazioni reali o potenziali tra questi e l’ambiente e
quindi si dovrà valutare la significatività (intensità dell’impatto ambientale, sensibilità ambientale dei corpi ricettori,
adeguatezza tecnologica degli impianti, il livello di controllo gestionale).
Il tutto considerando tre diverse situazioni di funzionamento: normale, anormale, di emergenza.
Per Es. REATI AMBIENTALI
RISK ASSESSMENT: RAPPORTI COMMITTENTE / APPALTATORI
Il MOG dovrà prendere posizione regolamentando l’attività dei rischi introdotti dall’appaltatore, sottoponendola a
specifico controllo preventivo con una gestione dei vari aspetti (contrattualistica e operatività)
Insomma il MOG dovrà imporre al committente uno specifico controllo sull’idoneità di tutta la filiera degli affidatari e
forse imporre anche al committente l’obbligo di individuare i fornitori tra le white list delle Prefetture.
PER ESEMPIO:
 SCARICHI IDRICI
Su questa materia il problema di gestione dei ruoli e responsabilità tra committente e appaltatore si pone in modo
diverso, in quanto il titolare dello scarico è sempre il committente che quindi sarà esposto al rischio penale per il fatto
commesso dall’appaltatore all’interno del suo stabilimento. Succede spesso che gli appaltatori non si curino affatto delle
conseguenze di sversamenti accidentali di sostanze al suolo o nelle fogne dello stabilimento, causando una
contaminazione degli scarichi idrici.
 RIFIUTI
Se i rifiuti sono prodotti dall’appaltatore, il committente potrà avere diverse problematiche, anche se la Suprema Corte
chiarisce che il committente non è responsabile per illecita gestione dei rifiuti dell’appaltatore se non si inserisce nella
cogestione del rifiuto (cogestione diretta o indiretta del rifiuto).
PROTOCOLLI DI CONTROLLO
Il Modello prevede specifici protocolli comportamentali atti a prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed
errato svolgimento delle attività aziendali
Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un
“livello accettabile”. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce “specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.
I protocolli possono contenere la descrizione:
• delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle
relative attività), con l’indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e
responsabilità;
• delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da assicurare trasparenza e
verificabilità delle stesse;
• delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.
IL CODICE ETICO
Il Modello deve rispondere all’esigenza di prevenire la commissione dei reati
previsti dal 231 attraverso la predisposizione di regole di comportamento
specifiche.
Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico mira alla salvaguardia degli interessi degli stakeholders (o portatori di
interessi), nonché a proteggere la reputazione della società, assicurando, nel contempo, un approccio etico nello
svolgimento delle proprie attività. Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti
all’osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e i sindaci (organi sociali), tutti
i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, per essa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner
commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della società).
Il Codice Etico indica i principi generali e le regole comportamentali cui la
società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i
destinatari del Codice stesso.
Oltre all’adozione del Modello Organizzativo la società deve nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del
Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
E’ infine necessario che l’Organismo di Vigilanza svolga un’attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche.
Il ruolo dell’OdV
ha assunto sempre maggior rilievo in un’ottica di reale prevenzione dei reati
L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne individua i membri sulla base dei requisiti di onorabilità,
integrità, rispettabilità e professionalità.
L’OdV può essere collegiale o monocratico, composto da membri interni e/o esterni, purché si tratti di persone di
comprovata professionalità ed esperienza, indipendenza ed autonomia, in grado di garantire l’applicazione della normativa
e dei processi organizzativi interni.
Vi sono precise cause di incompatibilità con la nomina di membro dell’OdV.
A titolo esemplificativo, non possono essere nominati soggetti condannati per reati compresi nel D.Lgs
231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo
preventivo o l’attribuzione agli stessi di funzioni operative all’interno della società incompatibili con i
requisiti di autonomia ed indipendenza dell’OdV.
ORGANISMO DI VIGILANZA: ATTIVITÀ
ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente
vigilanza sulla concreta applicazione del Modello Organizzativo.
L’OdV nelle verifiche, non esclusivamente documentali, deve tentare di mettere in
difficoltà il modello aziendale
In particolare è affidato all’OdV il compito di vigilare su:
- adeguatezza del Modello: il Modello deve essere adeguato all’azienda cui si applica.
- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’azienda corrispondano al
Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei
reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura
aziendale.
Da un punto di vista operativo, pertanto compete all’OdV:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla ai mutamenti
dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte di tutti i
dipendenti le eventuali situazioni che possono esporre l’azienda a rischio di reato.
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di quanto previsto
dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e
documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo
sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni
processo aziendale, da cui l’importanza di un processo formativo del personale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto,
nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto
nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per
tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili.
ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri
L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente
informato dalla direzione:
- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei
reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Partner.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza deve:
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a
tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali
prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all’organo amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all’attuazione delle politiche
aziendali per l’attuazione del Modello;
- rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.
ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri
Risk Assessment dei processi
produttivi: Protocolli di controllo,
codici etici, attività dell’OdV
Dr. Pasquale SGRÒ
Cascina, Polo Tecnologico di Navacchio - 21 luglio 2016
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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P. Sgrò: Risk assessment dei processi produttivi

  • 1. Risk Assessment dei processi produttivi: Protocolli di controllo, codici etici, attività dell’OdV Dr. Pasquale SGRÒ Cascina, Polo Tecnologico di Navacchio - 21 luglio 2016
  • 2. COS’È IL MODELLO ORGANIZZATIVO (MOG)? La responsabilità delle società prevista dal 231 è autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica autore del reato e tale ampliamento mira a coinvolgere, nella punizione di determinati reati, anche il patrimonio della società ed in ultima analisi gli interessi dei soci che prima del 231 non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dai propri dipendenti o amministratori, nell’interesse o a vantaggio della propria società. Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se la società adotta un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza con il compito di verificarne la concreta attuazione del MOG. Un’organizzazione aziendale capace di garantire che i reati indicati nel D.Lgs. 231/01 siano identificati e contrastati secondo lo stato dell’arte. Il fatto che si verifichi un evento negativo (infortunio o malattia professionale) non è una prova automatica della inadeguatezza del MOG (vedi D.Lgs. 231/01 quando parla di fraudolenta elusione del MOG e quando impone all’azienda di sanzionare chi elude il MOG).
  • 3. PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL’ADOZIONE E DELL’ATTUAZIONE DI MOG L’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento; c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
  • 4. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto, sono: CODICE ETICO SISTEMA ORGANIZZATIVO PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA INFORMAZIONE Documentazione che deve essere uniformata ai seguenti principi: - Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; autonomia e indipendenza; professionalità; continuità d’azione; obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza - Separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo); - Documentazione dei controlli; - Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme; - Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in: PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL’ADOZIONE E DELL’ATTUAZIONE DI MOG
  • 5. La redazione del Modello Organizzativo deve essere un vero e proprio “abito su misura”, creato ad hoc per l’azienda, pertanto non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende. MODELLO ORGANIZZATIVO: RIFLESSIONI
  • 6. Il MOG è suddiviso nelle seguenti parti: PARTE GENERALE che contiene i punti cardine del D.Lgs. 231/01 e fa riferimento all’organizzazione aziendale PARTE SPECIALE suddivisa in fascicoli in base alle diverse tipologie di reato previste e include i principi comportamentali e le misure preventive adottate (tante parte speciali quanti sono i reati risultati maggiormente rilevanti per la società a seguito del Risk assessment) ALLEGATI Quali: Codice Etico e di comportamento, Sistema Disciplinare, Statuto dell’OdV, Regolamento dell’OdV, Principi generali di comportamento, Elenco dei reati presupposti STRUTTURA DEL MODELLO: Parte Generale – Parte Speciale e Allegati
  • 7. Il "Risk Assessment" o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio e ha lo scopo di individuare i rischi di commissione dei reati-presupposto e a valutare l’adeguatezza o meno del sistema di controllo interno. La redazione del risk assessment e la conseguente valutazione del rischio reato all’interno della società rappresenta il punto di partenza per la redazione del Modello Organizzativo Al fine di creare un Modello personalizzato, un vero “abito su misura”, occorre conoscere in modo efficace la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio di commissione del reato, evitando di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull’intensità del rischio reato e sul suo grado di avveramento all’interno della società. Colloqui e interviste ai responsabili di funzione Documenti presenti in azienda LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT
  • 8. È bene tener presente che qualora in fase di risk assessment sia individuato un livello di rischio alto, ciò non significa che le aree a rischio non siano già caratterizzate da comportamenti virtuosi e preventivi. Il risk assessment infatti è un’analisi che oltre a tenere conto dello stato di fatto, deve guardare alle reali possibilità che il reato si possa verificare e sulla base di questo predisporre le opportune procedure. LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT
  • 9. Adeguatezza: Prendere in considerazione anche i rischi prevedibili associati ai processi critici (quando una scorretta o mancata gestione introduce altri rischi: es. gestione manutenzione). Gestione rischio: - identificare chiaramente chi fa, cosa fa e quando lo fa, - per chi fa, individuare la chiara identificazione delle competenze e capacità, ossia l’idoneità dei ruoli e dei poteri attribuiti Non conformità accertata In caso di non conformità accertata bisogna valutare le misure da prendere e l’implementazione dei correttivi deve avvenire con una tempistica che dovrà essere proporzionale alla gravità delle non conformità riscontrate. RISK ASSESSMENT: riflessioni
  • 10. RISK ASSESSMENT: Riflessioni Per i REATI AMBIENTALI, il MONITORAGGIO AMBIENTALE sul piano pratico è l’unico strumento che consente di misurare il rischio penale. - Le Autorizzazioni contengono specifiche prescrizioni. - Garantire la tracciabilità di tutti i campioni prelevati e inviati al laboratorio. L’Analisi Ambientale deve mappare tutte le attività produttive del sito produttivo, reparto per reparto, soffermandosi sul ciclo produttivo, sulle materie prime utilizzate e su quelle generate come scarto, sulle attrezzature, sui sistemi di gestione delle materie prime, ma anche su tutte le attività ausiliarie che regolano i trasporti, le caldaie, i sistemi di raffreddamento e riscaldamento, ecc. Per ogni attività o prodotto o servizio si dovranno individuare le interazioni reali o potenziali tra questi e l’ambiente e quindi si dovrà valutare la significatività (intensità dell’impatto ambientale, sensibilità ambientale dei corpi ricettori, adeguatezza tecnologica degli impianti, il livello di controllo gestionale). Il tutto considerando tre diverse situazioni di funzionamento: normale, anormale, di emergenza. Per Es. REATI AMBIENTALI
  • 11. RISK ASSESSMENT: RAPPORTI COMMITTENTE / APPALTATORI Il MOG dovrà prendere posizione regolamentando l’attività dei rischi introdotti dall’appaltatore, sottoponendola a specifico controllo preventivo con una gestione dei vari aspetti (contrattualistica e operatività) Insomma il MOG dovrà imporre al committente uno specifico controllo sull’idoneità di tutta la filiera degli affidatari e forse imporre anche al committente l’obbligo di individuare i fornitori tra le white list delle Prefetture. PER ESEMPIO:  SCARICHI IDRICI Su questa materia il problema di gestione dei ruoli e responsabilità tra committente e appaltatore si pone in modo diverso, in quanto il titolare dello scarico è sempre il committente che quindi sarà esposto al rischio penale per il fatto commesso dall’appaltatore all’interno del suo stabilimento. Succede spesso che gli appaltatori non si curino affatto delle conseguenze di sversamenti accidentali di sostanze al suolo o nelle fogne dello stabilimento, causando una contaminazione degli scarichi idrici.  RIFIUTI Se i rifiuti sono prodotti dall’appaltatore, il committente potrà avere diverse problematiche, anche se la Suprema Corte chiarisce che il committente non è responsabile per illecita gestione dei rifiuti dell’appaltatore se non si inserisce nella cogestione del rifiuto (cogestione diretta o indiretta del rifiuto).
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. PROTOCOLLI DI CONTROLLO Il Modello prevede specifici protocolli comportamentali atti a prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed errato svolgimento delle attività aziendali Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”. I protocolli possono contenere la descrizione: • delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l’indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità; • delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse; • delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.
  • 23. IL CODICE ETICO Il Modello deve rispondere all’esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal 231 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico mira alla salvaguardia degli interessi degli stakeholders (o portatori di interessi), nonché a proteggere la reputazione della società, assicurando, nel contempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività. Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all’osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e i sindaci (organi sociali), tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della società). Il Codice Etico indica i principi generali e le regole comportamentali cui la società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso.
  • 24. Oltre all’adozione del Modello Organizzativo la società deve nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. E’ infine necessario che l’Organismo di Vigilanza svolga un’attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche. Il ruolo dell’OdV ha assunto sempre maggior rilievo in un’ottica di reale prevenzione dei reati L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne individua i membri sulla base dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità. L’OdV può essere collegiale o monocratico, composto da membri interni e/o esterni, purché si tratti di persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenza ed autonomia, in grado di garantire l’applicazione della normativa e dei processi organizzativi interni. Vi sono precise cause di incompatibilità con la nomina di membro dell’OdV. A titolo esemplificativo, non possono essere nominati soggetti condannati per reati compresi nel D.Lgs 231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo preventivo o l’attribuzione agli stessi di funzioni operative all’interno della società incompatibili con i requisiti di autonomia ed indipendenza dell’OdV. ORGANISMO DI VIGILANZA: ATTIVITÀ
  • 25. ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del Modello Organizzativo. L’OdV nelle verifiche, non esclusivamente documentali, deve tentare di mettere in difficoltà il modello aziendale In particolare è affidato all’OdV il compito di vigilare su: - adeguatezza del Modello: il Modello deve essere adeguato all’azienda cui si applica. - effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’azienda corrispondano al Modello predisposto; - efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione; - opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.
  • 26. Da un punto di vista operativo, pertanto compete all’OdV: - verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti le eventuali situazioni che possono esporre l’azienda a rischio di reato. - effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l’importanza di un processo formativo del personale; - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari; - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili. ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri
  • 27. L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dalla direzione: - sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; - sui rapporti con Consulenti e Partner. Inoltre, l’Organismo di Vigilanza deve: - promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine; - interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative; - riferire periodicamente all’organo amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all’attuazione delle politiche aziendali per l’attuazione del Modello; - rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio. ORGANISMO DI VIGILANZA: Funzioni e Poteri
  • 28. Risk Assessment dei processi produttivi: Protocolli di controllo, codici etici, attività dell’OdV Dr. Pasquale SGRÒ Cascina, Polo Tecnologico di Navacchio - 21 luglio 2016 GRAZIE PER L’ATTENZIONE