Il nuovo abuso del diritto.
Assenza di sostanza economica dell’operazione e realizzazione di vantaggi fiscali indebiti come mero effetto essenziale dell’operazione: queste le caratteristiche del nuovo abuso del diritto previste dal Legislatore.
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Il nuovo abuso del diritto.
Assenza di sostanza economica dell’operazione e realizzazione di vantaggi fiscali indebiti come mero effetto essenziale dell’operazione: queste le caratteristiche del nuovo abuso del diritto previste dal Legislatore.
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Con il versamento dell’acconto IVA, i contribuenti salutano anche il 2014.
I contribuenti titolari di partita IVA dovranno procedere a versare entro il 29 dicembre 2014 (il termine sarebbe il 27, ma cade di sabato) l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2014.
Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2).
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
730 precompilato – Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate.
Una circolare per chiarire i dubbi di sostituti e intermediari e mettere a fuoco gli aspetti operativi del nuovo sistema dichiarativo che promette vita più facile ai contribuenti
LA MANOVRA FISCALE DI “FERRAGOSTO 2011” (D.L. n. 138/2011)
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Dal 1° luglio entra a regime le sanzioni previste in tema di fatturazione elettronica. Ecco un'infografica riassuntiva delle possibili tipologie di errori, le sanzioni amministrative previste e i riferimenti normativa.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Determina anac 8 2015 prevenzione della corruzione nelle società controllate ...Andrea Ferrarini
Sintesi delle Linee Guida per la prevenzione della corruzione negli enti pubblici economici, nelle società controllate/partecipate dalla Pubblica Amministrazione e negli altri enti privati (fondazioni, associazioni, ecc ...) controllate o partecipate. Le Linne Guida sono state approvate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la determinazione 8/2015
Master fiscalita internazionale_venezia_05-02-2015Veda Formazione
I moduli dei corsi di fiscalità internazionale, della durata di mezza giornata ciascuno, si propongono di accompagnare l’imprenditore o il professionista in un percorso di apprendimento ragionato e operativo, mettendo in evidenza le regole normative e la prassi.
Con il versamento dell’acconto IVA, i contribuenti salutano anche il 2014.
I contribuenti titolari di partita IVA dovranno procedere a versare entro il 29 dicembre 2014 (il termine sarebbe il 27, ma cade di sabato) l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2014.
Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2).
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
730 precompilato – Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate.
Una circolare per chiarire i dubbi di sostituti e intermediari e mettere a fuoco gli aspetti operativi del nuovo sistema dichiarativo che promette vita più facile ai contribuenti
LA MANOVRA FISCALE DI “FERRAGOSTO 2011” (D.L. n. 138/2011)
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Dal 1° luglio entra a regime le sanzioni previste in tema di fatturazione elettronica. Ecco un'infografica riassuntiva delle possibili tipologie di errori, le sanzioni amministrative previste e i riferimenti normativa.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Determina anac 8 2015 prevenzione della corruzione nelle società controllate ...Andrea Ferrarini
Sintesi delle Linee Guida per la prevenzione della corruzione negli enti pubblici economici, nelle società controllate/partecipate dalla Pubblica Amministrazione e negli altri enti privati (fondazioni, associazioni, ecc ...) controllate o partecipate. Le Linne Guida sono state approvate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la determinazione 8/2015
Master fiscalita internazionale_venezia_05-02-2015Veda Formazione
I moduli dei corsi di fiscalità internazionale, della durata di mezza giornata ciascuno, si propongono di accompagnare l’imprenditore o il professionista in un percorso di apprendimento ragionato e operativo, mettendo in evidenza le regole normative e la prassi.
This document analyzes a person's time management over two days using a quadrant system to categorize activities as important/urgent, important/non-urgent, non-important/urgent, and non-important/non-urgent. For day one, 65% of time was spent on important/urgent tasks but efficiency could be improved. Day two saw a better balance of 57% on important/urgent tasks and 25% on important/non-urgent tasks, representing higher effectiveness and efficiency. Overall, the analysis finds time is generally spent effectively but procrastination prevents higher efficiency.
Universal Design for Learning (UDL) is an educational framework that aims to provide all students equal opportunities to learn by presenting information in multiple formats. UDL recognizes there is no single means of representation, action and expression, or engagement that will meet the needs of all learners. The principles of UDL are providing multiple means of representation by presenting information in various physical and symbolic forms, multiple means of action and expression by allowing different ways for students to demonstrate knowledge, and multiple means of engagement by motivating students through hands-on, interactive, and creative lessons. UDL aims to create a flexible curriculum that challenges and enables all students to learn from the first day.
Buddhism originated over 2,500 years ago in India with Siddhartha Gautama's teachings of dharma and the Four Noble Truths about eliminating suffering. Central to Buddhism are the Three Jewels: Buddha as the teacher, Dharma as the teachings, and Sangha as the community. The Eightfold Path outlines practices like right view and right mindfulness to reach Nirvana and break the cycle of rebirth. Major branches are Theravada, Mahayana, and Tibetan Buddhism, each with their own sacred texts and temple traditions centered around meditation, prayer, and chanting.
Quando si decide di operare su mercati stranieri diventa quanto mai necessario avere a disposizione strumenti operativi e amministrativi per poter meglio valutare i rischi o i limiti dell’impresa. Nelle numerose interviste che Press ospita in questo numero emerge un dato chiaro: le pmi, tema tanto caro ai commercialisti, oggi hanno significative chance per esportare i loro prodotti all’estero. L’aspetto dimensionale dell’impresa non costituisce più un limite. Quello che conta sono la competitività dei prodotti, l’azione di marketing, il know how, gli investimenti. E, naturalmente, una corretta e approfondita informazione e formazione.
Buddhism originated over 2,500 years ago in India with Siddhartha Gautama's teachings of dharma and the Four Noble Truths about eliminating suffering. Central to Buddhism are the Three Jewels: Buddha as the teacher, Dharma as the teachings, and Sangha as the community. The Eightfold Path outlines practices like right view and right mindfulness to reach Nirvana and break the cycle of rebirth. Major texts include the Pali Tipitika, and temples are sites for prayer, meditation, and singing bowls. Types of Buddhism include Theravada and Mahayana.
Universal Design for Learning (UDL) is an educational framework that aims to provide all students equal opportunities to learn by providing flexible approaches. UDL recognizes there is no "average" student and recommends presenting information in multiple formats and providing varied ways for students to demonstrate knowledge. The three principles of UDL are providing multiple means of representation, action and expression, and engagement. Lessons that incorporate hands-on, interactive, creative and engaging elements can help make learning exciting for every student.
This document provides an overview of the photo sharing and storage website Photobucket. It describes Photobucket's features such as creating slideshows and albums, customizing photos with designs and effects, organizing photos with tags and titles, and sharing albums privately or publicly. The document also notes that Photobucket provides 500MB of free storage and is popular among users aged 15-40 for easily organizing and sharing photos with family and friends.
Lista dei paesi ad alto rischio per l'adeguata verifica rafforzata antiricicl...Veda Formazione
Nel corso dell’anno 2015, dalla Unione Europea, è stato adottato un importante sistema giuridico in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
During the Cold War era from 1945-1990, the USSR used propaganda to portray itself in a positive light and promote communism. Propaganda emphasized Soviet achievements in space exploration and portrayed communist leaders like Lenin and Stalin as heroic figures cleansing the world of impurities. Propaganda also aimed to control all aspects of public information and culture to influence Soviet citizens' views. Key communist leaders during this period included Stalin from 1922-1952, Khrushchev from 1953-1964, and Brezhnev from 1964-1982.
Convegno fiscalità internazionale e abuso del diritto veronaVeda Formazione
La fiscalità internazionale per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Pianificazione fiscale lecita, abuso delle
norme e illeciti fiscali internazionali
The University of South Florida is a public university located in Tampa, Florida with additional campuses in St. Petersburg and Sarasota. It has an average undergraduate enrollment of 30,289 students, offers bachelor's, master's, and doctoral degrees, and has an acceptance rate of 43% with an average GPA and test scores for admitted freshmen. The school provides $10,143 in average financial aid and has a student to faculty ratio of 27:1.
La conoscenza delle regole che disciplinano gli scambi internazionali ed in particolare gli adempimenti doganali, è l’attività più importanti nelle imprese che hanno voluto estendere il commercio in altri paesi del mondo.
Il corso di specializzazione in materia di adempimenti doganali vi permetterà di avere quelle conoscenze necessarie per orientarvi nelle formalità che disciplinano il commercio internazionale. Il mercato è diventato globale e la conoscenza delle sue regole nella circolazione delle merci potrebbe aiutarvi nell’affrontare nuovi e più interessanti mercati e migliorare il reddito operativo.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente.
Ogni professionista, deve dimostrare in base al rischio di riciclaggio associato ad ogni cliente, le misure che nel proprio studio professionale ha adottato.
Relatore: Avv. Massimiliano Nicotra Membro Coordinatore della sezione Privacy e Compliance del Centro di ricerche economiche e giuridiche presso l’Università di Roma “Torvergata”
In questo intervento esamineremo gli aspetti giuridici della fatturazione obbligatoria: le specificità della fattura elettronica, l’invio e l’emissione, le conseguenze di un eventuale scarto del documento da parte dello SDI, la conservazione delle fatture elettronica. Saranno anche affrontati aspetti pratici, individuando i corretti accorgimenti da adottare per operare conformemente alla normativa.
Contribuenti minimi aprire la partita iva prima del 31 dicembrePaolo Soro
Contribuenti minimi - Aprire la partita IVA prima del 31 dicembre?
La clausola di salvaguardia consente di beneficiare dell’aliquota forfetaria ridotta per altri 4 anni, nel caso in cui si decidesse di aprire la partita IVA prima della fine dell’anno. Senonché, resta ancora da verificare se l’attuale testo normativo rimarrà invariato o se subirà ulteriori modifiche.
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributarioPaolo Soro
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
Vediamo cosa cambia nel sistema sanzionatorio penale tributario dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 158/2015.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Jobs Act – Approvati i primi due decreti attuativi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi presenti nel Jobs Act relativi ai contratti di lavoro a tutele crescenti e alla nuova ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego), ossia l’ammortizzatore sociale istituito dalla Riforma Fornero, che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione.
Delega Fiscale – forse ci siamo.
Il Governo sembrerebbe intenzionato ad approvare entro il corrente mese di giugno gli otto decreti inseriti nella Delega Fiscale. Aspettiamo fiduciosi…
Delega Fiscale – forse ci siamo.
Il Governo sembrerebbe intenzionato ad approvare entro il corrente mese di giugno gli otto decreti inseriti nella Delega Fiscale. Aspettiamo fiduciosi…
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
Similar to Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie (20)
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
1. S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
SANZIONI AMMINISTRATIVE
LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE
Giancarlo Modolo
Commissione Diritto Tributario Nazionale
Magenta – Sala Consiliare – 17 dicembre 2015
2. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
2 di 54
Aspetti generali
3. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
3 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Revisione sistematica delle disposizioni già vigenti
mantenendo la partizione fra:
sanzioni tributarie non penali (D.Lgs. 471/1197);
sanzioni amministrative per le violazioni di disposizioni
tributarie (D.Lgs. 472/1197).
Decorrenza -> 1° gennaio 2017
(la legge di stabilità 2016 prevede la modifica della decorrenza
al 1° gennaio 2016)
(L'originaria stesura del decreto, prevedeva una strana efficacia "a scadenza" – dal gennaio
2016 al dicembre 2017 – venuta meno nel testo finale, che nel comma 1 dell’art.32
differisce l’entrata in vigore solo le norme inerenti alle sanzioni tributarie ed
amministrative).
4. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
4 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Violazione di un obbligo tributario -> diretta
conseguenza: applicazione di una sanzione.
Regola -> La sanzione amministrativa consiste,
generalmente, nel pagamento di una somma di denaro.
A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni
accessorie, come, ad esempio, la sospensione della licenza
o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o
la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per i
professionisti che violano l’obbligo di emissione del
documento che certifica i compensi riscossi.
5. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
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D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Regole in base alle quali si applicano le sanzioni
1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo
chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità)
e, quindi, non si trasmettono agli eredi
2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in
alcun caso interessi;
3) nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in
forza di una legge entrata in vigore prima della
commissione della violazione (principio di
irretroattività);
(segue)
6. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
6 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Regole in base alle quali si applicano le sanzioni
4) le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più
favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a
condizione che il provvedimento di irrogazione non sia
divenuto definitivo;
5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la
capacità di intendere e di volere in base ai criteri
indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né
coscienza e volontà della propria condotta (dolo o
colpa);
(segue)
7. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
7 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Regole in base alle quali si applicano le sanzioni
6) se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una
società o ente con personalità giuridica, quest’ultimo
soggetto è responsabile del pagamento della sanzione;
7) le sanzioni non si applicano:
• nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle
disposizioni;
• quando la violazione deriva da equivocità dei
modelli o delle richieste di informazioni
dell’Amministrazione finanziaria;
• quando le violazioni derivano da ignoranza della
legge tributaria non evitabile;
(segue)
8. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
8 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Regole in base alle quali si applicano le sanzioni
8) non sono punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non
incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento dei tributi;
9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni
continuate, anche in tempi diversi, si applica un’unica
sanzione (cosiddetto cumulo giuridico);
10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento
spontaneo (“ravvedimento”), di accettazione della sanzione o di
rinuncia a impugnazioni e ricorsi.
9. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
9 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Le sanzioni tendono a diminuire (la forbice «fra il 100 e
il 200%» della maggiore imposta dovuta si riduce «fra il 90
e il 180%»), ma aggravate nel caso di utilizzazione di
documenti falsi e condotte fraudolente e simulatorie,
artifici e raggiri.
Novità -> art. 9-bis del D.Lgs 471/97 -> sanzione da €
500 a € 20.000 a carico del cessionario o
committente che, nell'esercizio di imprese, arti
o professioni non pone in essere i rituali
adempimenti previsti per la cosiddetta
«inversione contabile».
10. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
10 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Nuova sanzione speciale -> mancata sottoscrizione
della dichiarazione delle società e degli enti soggetti
all’Ires da parte di soggetti abilitati alla revisione
contabile (se presenza obbligatoria), è sanzionata fino
al 30% del compenso contrattuale inerente all'attività di
redazione della relazione di revisione, non superiore,
comunque, all’imposta accertata (minimo € 250).
Dubbio -> soggetto passivo è anche chi è obbligato alla
sottoscrizione, visto che la quantificazione è in
relazione al compenso contrattuale?
11. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
11 di 54
D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Sanzione confermata -> utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti -> sanzione dal 100 al 200%, in
quanto considerata violazione di gravità e direttamente
finalizzata all’evasione.
Nuovo regime, come regola, prevede -> riduzioni
sistemiche quando le sanzioni si devono applicare a
fattispecie in cui la maggior imposta dovuta (o il minor
credito), è di entità inferiore al 3% di quanto dichiarato
e, comunque, inferiore a € 30.000, nonché se il
contribuente provvede al ravvedimento in sede di
dichiarazione successiva a quella del periodo d’imposta o
anche dopo adesione o conciliazione in procedure
giurisdizionali.
12. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
12 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
13. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
13 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e
l'infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva ->
vengono irrogate in relazione del diverso disvalore che
scaturisce dal tipo di violazione dichiarativa commessa.
Applicazione principio di proporzionalità -> es.: per la
dichiarazione infedele -> se l'infedeltà:
deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi,
particolarmente gravi, la sanzione viene aumentata del
50%;
è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità, la
sanzione viene ridotta a 1/3.
14. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
14 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> se la
dichiarazione viene presentata entro il termine per quella
dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un
controllo fiscale, la sanzione sarà ridotta dal 60% al 120%
dell'imposta dovuta (con un minimo di € 200) -> riduzione
del 50% rispetto alla misura base attuale.
Scaduto il termine della presentazione della
dichiarazione dell'anno successivo -> sanzioni
torneranno nella misura ordinaria.
-> ottica di proporzionalità tra chi omette la
presentazione dell’adempimento dichiarativo e chi
procedere alla presentazione in modo tardivo, sia pure
oltre i novanta giorni dalla scadenza.
15. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
15 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
Omessa dichiarazione -> Se dalla dichiarazione
omessa non risultano imposte dovute:
al presente -> si applica la sanzione fissa da € 258 a €
1.032 (€ 2.065 per l’Iva);
dal 2017 -> si renderà operativa la sanzione fissa da €
250 a € 1.000 (€ 2.000 per l’Iva).
Attenzione -> se la dichiarazione omessa viene
spontaneamente presentata entro il
termine per quella dell'anno successivo,
la sanzione amministrativa scende
ulteriormente da € 150 a € 500 (€ 1.000
per l’Iva).
16. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
16 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> anche a partire dal
2017, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al
termine ordinario si deve considerare omessa.
(scadenza del 30-9-2017 per modello Unico 2017 -> se la presentazione
avviene:
nei 90 giorni successivi (dichiarazione tardiva), possibilità di accedere al
ravvedimento operoso (art. 13, c. 1, lettera c), del D.Lgs. 472/ 1997) e di
considerare la dichiarazione validamente presentata;
dopo il 29-12-2017 ed entro il 30-9-2018, la sanzione sarà pari al 60%
dell'imposta dovuta o, nell'ipotesi in cui non sono dovute imposte,
nell'importo fisso minimo (€ 150). In questo caso, però, non sussiste la
possibilità di accedere al ravvedimento, in quanto si tratta di una
dichiarazione omessa, che potrà fruire dell'abbattimento delle sanzioni nel
caso di acquiescenza spontanea alla contestazione).
17. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
17 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
Dichiarazione infedele -> Nel caso di dichiarazione infedele:
al presente -> si applica la sanzione fissa dal 100 al 200%
dell'imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;
dal 2017 -> si renderà operativa per le violazioni:
ordinarie -> sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta
(assenza di condotte di particolare insidiosità);
da condotte fraudolente -> sanzione aumenta della metà: dal
135% al 270% (presenza di condotte insidiose);
di scarso profilo -> sanzione ridotta a 1/3: dal 30 al 60%
(imposta accertata inferiore al 3%, nel limite di € 30.000 – o
presenza di errori di competenza temporale);
non comportanti danno erariale -> errore di competenza:
sanzione fissa di € 250.
18. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
18 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
RIEPILOGO
Omessa dichiarazione con imposte dovute
(imposte dirette, Irap e Iva)
Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017
Si applica la sanzione dal 120% al
240% dell'imposta dovuta con un
minimo di € 258.
Se il modello viene inviato entro il
limite temporale di 90 giorni dal
termine ultimo per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, è
possibile il ravvedimento operoso.
Con dichiarazione presentata entro il
termine per quella dell'anno successivo
(prima di controllo fiscale), si applica la
sanzione dal 60% al 120%
dell'imposta dovuta con un minimo di
€ 200.
In caso contrario le sanzioni
rimangono dal 120% al 240% con un
minimo di € 250.
Ravvedimento possibile nei 90 giorni.
19. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
19 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
RIEPILOGO
Omessa dichiarazione senza imposte dovute
(imposte dirette, Irap e Iva)
Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017
Si applica la sanzione da € 258 a €
1.032 (€ 2.065 per Iva).
La sanzione può essere aumentata fino
al doppio nei riguardi dei soggetti con
partita Iva tenuti alla redazione e
tenuta delle scritture contabili.
Si applica la sanzione da € 250 a €
1.000 (€ 2.000 per Iva).
Con adempimento dichiarativo
presentato entro il termine per quella
del periodo d’imposta successivo, la
sanzione varia da € 150 a € 500 (€
1.000 per Iva) con aumento fino al
doppio per contribuenti con partita
Iva.
20. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
20 di 54
Dichiarazioni omesse o infedeli
RIEPILOGO
Dichiarazione infedele
(imposte dirette, Irap e Iva)
Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017
Si applica la sanzione
amministrativa dal 100 a 200%
dell’imposta dovuta;
o:
della differenza di credito
utilizzato;
se con reddito imponibile inferiore
a quello accertato o, comunque,
un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a
quello spettante.
Si applica la sanzione amministrativa dal
90 al 180% dell'imposta, che in caso di:
condotte fraudolente -> aumenta della
metà (dal 135% al 270%);
imposta accertata è inferiore al 3% di
quella dichiarata e, comunque, non
supera € 30.000 -> si riduce a 1/3 (dal
30 al 60%);
assenza di danno erariale -> errore di
competenza sull'imputazione dei costi =
sanzione in misura fissa di € 250.
21. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
21 di 54
Sanzioni Iva diverse da adempimento dichiarativo
e reverse charge
22. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
22 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Fatturazione e registrazione operazioni soggetti ad Iva
La sanzione che, allo stato attuale è fissata in misura percentuale
variabile dal 100% al 200% diventa:
sanzione-base -> dal 90% al 180% dell'imposta relativa
all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel
corso del periodo d’imposta;
sanzione in misura fissa -> da € 250 a € 2.000, operativa al posto
di quella base, quando la ritardata registrazione o certificazione
non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento
del tributo.
N.B.: al c. 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, è stato disciplinata
l’indebita detrazione Iva, con riduzione della sanzione-base dal
100% al 90%.
23. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
23 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Fatturazione e registrazione operazioni soggetti ad Iva
Introduzione sanzione in misura fissa non fa venire meno il comma 2
del medesimo art. 6 del D.Lgs. 471/1997 -> irrogazione sanzione in
misura fissa (da € 258 a € 2.065 che diventa da € 250 a € 2.000),
per il mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla
documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o
non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.
Situazioni senza danno per liquidazione tributo (violazione che
non deve rilevare neppure ai fini della determinazione del reddito).
Esempio -> fattura emessa oltre il momento dell’effettivo pagamento
(introito ricevuto il giorno 15 del mese e fattura emessa
il giorno 20) -> la ritardata emissione non comporta
alcun danno alla corretta liquidazione del tributo.
24. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
24 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
CONFRONTO
Fatturazione e registrazione -> operazioni soggette ad Iva
(art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997)
Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017
Si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al
200% dell’imposta relativa
all'imponibile non
correttamente documentato o
registrato nel corso del
periodo d’imposta
Si applica la sanzione amministrativa dal 90 al
180% dell'imposta relativa all’imponibile non
correttamente documentato o registrato nel
corso del periodo d’imposta.
Riduzione della sanzione da applicarsi al
posto di quella base -> in misura fissa da €
250 a € 2.000) quando la ritardata
registrazione/ certificazione non incide sulla
liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento
del tributo.
25. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
25 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
CONFRONTO
Fatturazione e registrazione -> operazioni non soggette ad Iva,
non imponibili o esenti
(art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997)
Fino al 31 dicembre 2016 Dal 1° gennaio 2017
Si applica la sanzione
amministrativa compresa fra il 5%
ed il 10% dei corrispettivi non
documentati o non registrati.
Se, però, la violazione non ha
inciso sul tributo (Iva) e non ha
riflessi nemmeno ai fini delle
dirette -> si applica la sanzione in
misura fissa da € 258 a € 2.065.
cedente/prestatore -> soggetto autore
della violazione.
La sanzione rimane fissata dal 5% al 10%,
ma oltre alle operazioni esenti, non
imponibili o non soggette comprende anche
le operazioni di reverse charge.
Se la violazione non ha inciso sul tributo
(Iva) e non ha riflessi nemmeno ai fini delle
dirette -> si applica la sanzione in misura
fissa da € 250 a € 2.000.
26. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
26 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile
La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta
applicazione del reverse charge avrebbe generato in capo al cessionario o
committente una posizione di debito Iva
Per errore sull‘applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo
dell’Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000
Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse
charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è
quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta
Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere
gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> sanzione in misura
fissa, compresa tra € 500 e € 20.000
27. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
27 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile
La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta
applicazione del reverse charge avrebbe generato in capo al cessionario o
committente una posizione di debito Iva
Per errore sull‘applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo
dell’Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000
Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse
charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è
quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta
Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere
gli adempimenti connessi all'inversione contabile e la fattura ricevuta è
stata totalmente occultata (non registrata, neanche ai fini delle imposte
dirette) -> sanzione proporzionale dal 5 al 10%, con un minimo di € 1.000
28. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
28 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile
La nuova versione del comma 9-bis estende l'applicazione della disciplina
sanzionatoria in tema di reverse charge a tutte le forme di inversione
contabile previste dal sistema Iva.
In pratica, le nuove regole si applicano:
a tutte le ipotesi contemplate dall'art. 17 del decreto Iva -> operazioni
soggette al reverse charge;
all'art. 34, comma 6, secondo periodo, del decreto Iva -> acquisto da
agricoltori esonerati (ipotesi di emissione autofattura);
all'art. 74, commi 7 e 8, del decreto Iva -> acquisti di rottami e cascami
e con integrazione del documento;
agli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.L. 331/1993 -> operazioni
intracomunitarie e con integrazione del documento.
29. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
29 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile
Sanzione proporzionale -> dal 90 al180% dell'imposta, rimane in
vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l'omissione o il
ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali (casi in cui il
puntuale adempimento degli obblighi dell'inversione contabile
avrebbe generato, in capo al cessionario o al committente, una
posizione di debito ai fini Iva).
Esempio -> chi riceve il documento non risulta legittimato a
computare in detrazione l'Iva a credito per ragioni di carattere:
soggettivo -> pro rata di detraibilità;
oggettivo -> casi di indetraibilità specifica ex art. 19-bis1 del
decreto Iva.
30. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
30 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Errore sull’inversione contabile (c. 9-bis2 D.Lgs. 471/97)
Imposta applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in
luogo dell'applicazione del reverse charge -> sanzione in misura fissa da €
250 a € 10.000 in capo al cessionario/committente (acquirente) -> soggetto
debitore dell’imposta (solidarietà del cedente/prestatore). È, comunque, fatto salvo
il diritto alla detrazione e viene evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione
in capo al cessionario/committente (acquirente).
Imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente con il
meccanismo dell'inversione contabile in luogo dell’assolvimento
ordinario -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al
cedente/prestatore. Salvaguardato il diritto alla detrazione del cessionario, senza
alcun obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cedente/prestatore.
Prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore, che in
è il vero debitore dell'imposta.
31. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
31 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Errore sull’inversione contabile (c. 9-bis2 D.Lgs. 471/97)
Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo
del reverse charge e viceversa
è determinata da intenti fraudolenti è prevista l’applicazione di
una sanzione più grave in capo al cessionario/committente: dal 90 al
180% dell'imposta.
32. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
32 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Inversione contabile-errata/omessa registrazione
Se il cedente/prestatore emette correttamente la fattura senza
applicazione dell'imposta e il cessionario/committente non pone in
essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> si applica una
sanzione, in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000 -> Se, però, la fattura
ricevuta viene occultata (e manca anche la registrazione ai fini delle imposte
dirette) -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo:
€ 1.000).
Se il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro mesi
dall'operazione e il cessionario/committente non provvede alla sua
corretta regolarizzare, entro trenta giorni dall'omissione -> sanzione
applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000). Oltre alla
sanzione per indebita detrazione, viene comminata anche quella per infedele
dichiarazione.
33. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
33 di 54
Sanzioni Iva e reverse charge
Dichiarazioni di intento (comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs.
471/1997)
Il fornitore che effettua operazioni non imponibili prima di aver ricevuto
dall'esportatore abituale la dichiarazione di intento o prima di aver
riscontrato telematicamente l'avvenuta ricezione della dichiarazione da
parte dell'Agenzia delle entrate -> è ora sanzionato, per un importo dal 100%
al 200% dell'imposta dovuta.
Il decreto di riforma prevede che la sanzione sarà applicata
in misura fissa, per un importo variabile
da € 250 euro a € 2.000.
34. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
34 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
35. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
35 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Aspetti generali
Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio penale e
amministrativo interviene anche sull'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in
tema di sanzioni per omessi/ritardati versamenti, riscrivendo
integralmente il testo della norma.
A partire da 1° gennaio 2017, viene prevista una riduzione del 50%
della sanzione per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a
novanta giorni.
36. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
36 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
Regola -> applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e
carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione.
Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta
giorni -> sanzione amministrativa ridotta alla metà. In pratica, il
tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15%
anziché con il 30%.
Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni
(dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a
1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l’operatività del
ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
37. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
37 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000,
effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a
0,10 x 10 = 1%
Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione
dovuta è pari al 2% o allo 0,2 x 10 = 2% e dunque pari a € 1.200).
Ravvedimento effettuato:
nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione
spontanea passa dal 3% all'1,50%;
dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza ->
sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33%
all’1,67%.
38. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
38 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti)
effettuati nel termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate
irrogherà, tramite la notifica della «Comunicazione di irregolarità», la
sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della
riduzione a 1/3 in caso di pagamento nel termine di trenta o novanta
giorni dalla notifica -> pari al 5% in luogo dell'attuale 10%.
Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter
del D.P.R. 600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in
luogo dell'attuale 20%.
39. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
39 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Indebite compensazioni
Nel caso di utilizzo:
di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in
misura superiore a quello spettante -> si rende applicabile la
sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
in compensazione di crediti inesistenti -> si rende
applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’entità misura dei
crediti medesimi;
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.
Credito inesistente -> quello mancante, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i
controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
40. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
40 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Utilizzo di crediti inesistenti
Confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del
credito, mentre viene meno l'aggravante per l'utilizzo in
compensazione del credito inesistente di importo superiore a €
50.000 (nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200%
del credito compensato).
Non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati
in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante
dalla dichiarazione presentata.
Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente
dal modello Unico PF presentato di € 5.600 utilizza in F24 un
importo di € 6.500.
41. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
41 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Utilizzo di crediti inesistenti
Se si verifica tale situazioni:
per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle
imposte;
per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l’errore
compilativo ed emetterà la «comunicazione di irregolarità per la
definizione bonaria», consentendo al contribuente che procedere a
corrispondere il tributo e gli interessi
entro 30 giorni dalla sua ricezione
Con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.
42. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
42 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi e/o carenti versamenti
Il comma 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa
presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita
compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto
agli attuali € 154). Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non
è superiore a 5 giorni lavorativi.
Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la
sanzione dovuta sarà pari a:
1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi
successivi (ovvero € 5,56);
1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni
(ovvero € 11,11).
43. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
43 di 54
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Costo del ravvedimento. Omesso o tardivo versamento
Termine di versamento Sanzione piena Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza Da 1% a 14%
1/10 della sanzione
dovuta (o 0,1% per
ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno 15%
1/10 della sanzione
dovuta (o 1,5%)
Dal 31° ai 90° giorno 15%
1/9 della sanzione
dovuta (o 1,67%)
dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in
cui è stata commessa la violazione
30%
1/8 della sanzione
dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
30%
1/7 della sanzione
dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
30%
1/6 della sanzione
dovuta (o 5%)
44. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
44 di 54
Altre sanzioni amministrative
45. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
45 di 54
Sostituti d’imposta – Certificazione unica
CONFRONTO
Violazione dell'obbligo di trasmissione telematica all‘Agenzia delle entrate
(art. 4, comma 6 quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)
Riferimento Fino al 31.12.2016 Dal 1° gennaio 2017
Certificazione unica trasmessa
entro il 7 marzo
Nessuna sanzione Nessuna sanzione
Certificazione unica correttiva
trasmessa entro il12 marzo (5
giorni dalla scadenza)
Nessuna sanzione Nessuna sanzione
Certificazione unica
correttamente trasmessa
entro il 6 maggio (60 giorni
dalla scadenza)
€ 100 per ciascuna
certificazione unica omessa,
tardiva o errata
€ 33,33 (1/3 di € 100) per ciascuna
certificazione unica omessa,
tardiva, o errata,
con un tetto massimo di € 20.000
Certificazione unica trasmessa
oltre 60 giorni dalla scadenza
€ 100 per ciascuna
certificazione unica omessa,
tardiva o errata
€ 100 per ciascuna certificazione
unica omessa, tardiva o errata, con
un tetto massimo di € 50.000 per
ciascun sostituto di imposta
46. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
46 di 54
Sostituti d’imposta – Certificazione unica
Certificazione unica dal 1° gennaio 2017
Violazione Sanzione
Mancato o incompleto rilascio della
Certificazione unica al sostituito
Da € 250 a € 2.000
Omessa, tardiva o errata trasmissione della
Certificazione unica all’Agenzia delle entrate
€ 100 euro per ciascuna Certificazione
unica omessa, tardiva o errata, con un
massimo di € 50.000;
sanzione ridotta a 1/3, con un
massimo di € 20.000 , se la
Certificazione unica è correttamente
trasmessa entro 60 giorni dalla
scadenza.
47. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
47 di 54
Caf e Professionisti abilitati
Rilascio di infedeli visti di conformità e asseverazioni
(art. 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241)
Termini Sanzione
Fino al 31 dicembre 2016 nel caso di mancata
presentazione della dichiarazione rettificativa o
comunicazione all'Agenzia delle entrate
Imposta + sanzioni + interessi che
sarebbero stati richiesti al contribuente
ai sensi dell'art.36-ter Dpr 600/ 1973
Presentazione e pagamento della sanzione
entro il 10 novembre dell'anno in cui è
commessa la violazione (previsione efficace
fino alle rettifiche relative al 730/2016-redditi
2015)
Sanzione ridotta a 1/8
Presentazione e pagamento della sanzione
entro il 10 novembre dell'anno in cui è
commessa la violazione (previsione efficace
dalle rettifiche relative al 730/2017-redditi
2016)
Sanzione ridotta a 1/9
48. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
48 di 54
Nuove sanzioni dal 2017
Studi di settore
Decreto sanzioni -> elimina penalità specifiche inerenti al modello
Situazioni e casi riguardanti omessa e infedele compilazione
degli studi di settore
Dal 2017- nessuna sanzione amministrativa specifica (oltre a quella base)
anche nelle ipotesi di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità
non spettanti
sanzione -> € 2.000 in caso di mancata presentazione del modello in assenza di
maggior reddito accertato da parte dell‘Amministrazione finanziaria
sanzione raddoppiata -> con violazione realizzata utilizzando documentazione
falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o
fraudolente.
49. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
49 di 54
Studi di settore
50. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
50 di 54
Studi di settore
CONFRONTO 1 di 2
Riferimento Fino al 31.12.2016 Dal 1° gennaio 2017
Omessa
presentazione
modello studi
di settore
Sanzione in misura fissa
pari a € 2.065, se il
modello non viene
presentato anche a
seguito di invito da parte
dell'Agenzia delle entrate
Sanzione in misura fissa pari a € 2.000 se il
modello non viene presentato anche a
seguito di invito specifico da parte
dell'Agenzia delle entrate
Omessa
presentazione
modello studi
di settore
sanzione amministrativa
dal 150 al 300% della
maggiore imposta dovuta
se il maggior reddito
contestato supera il 10%
di quello . dichiarato.
In caso contrario la
sanzione rimane dal 100%
al 200% della maggiore
imposta dovuta.
sanzione amministrativa dal 90% al 180%
indipendentemente dall'entità del maggior
reddito evaso.
Sanzioni ridotte ad 1/3 se l'imposta accertata
è inferiore al 3% di quella dichiarata e,
comunque, non supera € 30.000.
La sanzione base raddoppia nell'ipotesi
in cui la violazione è realizzata mediante
"l'utilizzo di documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici,
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente"
51. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
51 di 54
Studi di settore
CONFRONTO 2 di 2
Riferimento Fino al 31.12.2016 Dal 1° gennaio 2017
Infedele
compilazione studi
di settore (Cause di
esclusione /
inapplicabilità non
spettanti)
sanzione amministrativa
dal 110 al 220% della
maggiore imposta dovuta
se il maggior reddito
contestato supera il 10%
di quello dichiarato.
In caso di mancato
superamento di detta
soglia la sanzione rimane
dal 100% al 200% della
maggiore imposta dovuta
sanzione amministrativa dal 90% al
180% indipendentemente dall’entità
del maggior reddito evaso.
Sanzioni ridotte ad 1/3 (dal 30 al 60%)
se l'imposta accertata è inferiore al 3%
di quella dichiarata e comunque non
supera € 30.000.
Sanzione base raddoppia nel caso in
cui la violazione viene realizzata
mediante "l'utilizzo di documentazione
falsa o per operazioni inesistenti,
mediante artifici, raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente"
52. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
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Imposta di registro
CONFRONTO
Violazione Fino al 31.12.2016 Dal 1° gennaio 2017
Omessa registrazione di
atti effettuata entro 30
giorni dalla scadenza
originaria
Sanzione dal 120 al 240%
dell'imposta dovuta
Sanzione dal 60 al 120%
dell'imposta dovuta, con un
minimo di € 200
Omessa registrazione di
atti effettuata oltre 30
giorni dalla scadenza
originaria
Sanzione dal 120 al 240%
dell'imposta dovuta
Sanzione dal 120 al 240%
dell'imposta dovuta
(confermata)
Occultazione del
corrispettivo
Sanzione dal 200 al 400%
dell'imposta dovuta
Sanzione dal 120 al 240%
dell'imposta dovuta
53. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
53 di 54
Imposte ipotecarie
CONFRONTO
Violazione Fino al 31.12.2016 Dal 1° gennaio 2017
Omessa trascrizione entro 30 giorni
dalla scadenza originaria
Sanzione dal 100 al
200% dell’imposta
dovuta
Sanzione dal 50 al 100%
dell'imposta dovuta
Omessa trascrizione oltre 30 giorni
dalla scadenza originaria
Sanzione dal 100 al
200% dell’imposta
dovuta
Sanzione dal 100 al 200%
dell’imposta dovuta
(confermata)
Omessa trascrizione con imposta già
versata nei termini, non dovuta o
fissa, effettuata entro 30 giorni dalla
scadenza originaria
Sanzione da € 103 a €
2.065
Sanzione di € 50
Omessa trascrizione con imposta già
versata nei termini, non dovuta o
fissa, effettuata oltre 30 giorni dalla
scadenza originaria
Sanzione da € 103 a €
2.065
Sanzione da € 100 a €
2.000
54. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Giancarlo Modolo
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Grazie
per l’attenzione
prestata