DL 18 23 marzo 2023 rev.1 - Lorenzo Tadini.pdfBarbaraStorino1
Il tema trattato in questo primo intervento è: Nuova direttiva, introduzione e recepimento
Contenuti e opportunità
A guidarci sarà Lorenzo Tadini, Laureato in Chimica Industriale presso l’università Statale di Milano, oggi Direttore Commerciale BWT Italia e vicepresidente di Acqua Italia, associazione di categoria di CONFINDUSTRIA.
Lorenzo Tadini è un profondo conoscitore e grande appassionato di trattamento dell’acqua ed efficienza energetica negli edifici, che ha contribuito alla nascita della legislazione italiana in materia.
DL 18 23 marzo 2023 rev.1 - Lorenzo Tadini.pdfBarbaraStorino1
Il tema trattato in questo primo intervento è: Nuova direttiva, introduzione e recepimento
Contenuti e opportunità
A guidarci sarà Lorenzo Tadini, Laureato in Chimica Industriale presso l’università Statale di Milano, oggi Direttore Commerciale BWT Italia e vicepresidente di Acqua Italia, associazione di categoria di CONFINDUSTRIA.
Lorenzo Tadini è un profondo conoscitore e grande appassionato di trattamento dell’acqua ed efficienza energetica negli edifici, che ha contribuito alla nascita della legislazione italiana in materia.
Rifiuti raccolta differenziata ato pa 1 corte dei conti sez giur liguria 27 m...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Aria di grande rinnovamento per la disciplina del Condominio Daniela Conte
Approvato dalla Camera il disegno di legge di riforma della normativa condominiale. Tra le principali novità, obbligo di formazione per l'amministratore e sottoscrizione di polizza per la R.C. - se richiesto dai condomini -, nuove maggioranze assembleari, sito internet e conto corrente condominiale
Rifiuti raccolta differenziata ato pa 1 corte dei conti sez giur liguria 27 m...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Aria di grande rinnovamento per la disciplina del Condominio Daniela Conte
Approvato dalla Camera il disegno di legge di riforma della normativa condominiale. Tra le principali novità, obbligo di formazione per l'amministratore e sottoscrizione di polizza per la R.C. - se richiesto dai condomini -, nuove maggioranze assembleari, sito internet e conto corrente condominiale
Obbligo di aggiornamento del DVR e della formazione obbligatoriaictadmin
Le domande più frequenti per la gestione del nostro DVR in concomitanza con l'emergenza CoViD-19 per garantire la sicurezza del nostro ambiente lavorativo.
Coronavirus e acqua del rubinetto, smontiamo la bufalaictadmin
Le false notizie sul coronavirus si sono diffuse come la malattia. Facciamo chiarezza soprattutto sul presunto rapporto con l'acqua dei nostri rubinetti.
La plastica dispersa nei mari diventa emergenza sanitaria oltre che ambientale: quantità di plastica sempre più elevate finiscono nel cibo che mangiamo.
Rehau Thermo-Design 70 è la tecnologia di punta per la produzone di serramenti per l'abitazione: un profilo tecnologico che favorisce sicurezza e risparmio.
Franco Consonni ci illustra come riconoscere i migliori infissi in alluminio per la nostra abitazione, quali sono le loro caratteristiche e le qualità.
Obblighi dell'amministratore di condominio sulla sicurezza dell'acqua
1. Obblighi dell'amministratore di condominio sulla sicurezza dell'acqua
I nuovi obblighi di legge per gli amministratori di condominio del decreto 18/2023 in materia di salute
dell'acqua e impianti condominiali.
2. Con il nuovo decreto 18/2023 sono entrati in vigore nuovi obblighi per l'amministratore di
condominio in materia di salute dell'acqua negli impianti condominiali, vediamo assieme in cosa
consistono questi obblighi.
La vecchia normativa su acqua e manutenzione impianti
Quello di assicurare la qualità dell'acqua a uso sanitario e alimentare nei condomini e nelle
abitazioni è una priorità dei legislatori e delle amministrazioni. Per garantire questa qualità, negli
ultimi 20 anni, sono stati effettuati due importanti interventi normativi, entrambi per attuare
direttive comunitarie.
Innanzitutto il D.Lgs. n.31/2001, in seguito modificato dal D.Lgs. n.27/2002, attuava la direttiva
comunitaria 98/83. Questa direttiva, con l'art. 5, comma 2, andava a definire gli obblighi e le
responsabilità delle figure coinvolte nella distribuzione dell'acqua a uso alimentare.
Purtroppo, questa prima normativa, è divenuta causa di perplessità e incomprensioni: lasciava
intendere che, gli obblighi di verifica sull'acqua del gestore del servizio idrico, si fermassero al
punto di consegna, ovvero il contatore. Di conseguenza, l'amministratore avrebbe dovuto
garantire la salubrità dell'acqua dal punto si consegna al rubinetto.
Questa situazione si è protratta fino al 10 Giugno del 2004. In questa data, il legislatore, ha
finalmente chiarito la questione: con una nota del ministero è stato specificato che, per quanto
riguarda gli edifici abitativi, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di svolgere il controllo
dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell’impianto ai sensi dell’articolo 2051 del codice
civile. Si specifica anche che non sta a lui controllare lo stato dell'acqua dal contatore ai rubinetti
(gli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. n.31/2001).
Quello del monitoraggio periodico della qualità dell’acqua restava una buona prassi: con cadenza
periodica gli amministratori potevano effettuare controlli, avvalendosi dell'ASL, per verificare la
presenza di batteri, oltre i limiti di legge.
Il Decreto 18/2023 e la verifica delle acque potabili
Con il Decreto Legislativo n.18 del 23 Febbraio 2023, la situazione è radicalmente cambiata.
Questo attua la direttiva UE 2020/2184 e abroga la legislazione precedente.
Il nuovo decreto prevede, in maniera esplicita, che la responsabilità dell'acqua ad uso umano, nei
condomini, dal punto di consegna (il contatore) al punto d'uso (i rubinetti dei vari appartamenti),
venga attribuita all'amministratore. Se questo dovesse mancare, l'onere ricade sui proprietari degli
immobili.
L'amministratore dovrà effettuare la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni, come le pompe di sollevamento acqua che garantiscono il corretto afflusso agli appartamenti.
Altro obbligo previsto, adottare le misure preventive e correttive per ripristinare la qualità
dell'acqua in caso di problemi.
La normativa implementa anche, con il comma 4 dell'articolo 9, l'obbligo di formazione, a cura
delle Regioni, per i gestori dei sistemi, gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori
dei sistemi di distribuzione idrici interni.
3. In questo modo, il decreto, nelle intenzioni del legislatore, ha lo scopo di:
▪ tutelare la salute dei condomini contro gli effetti della contaminazione dell'acqua;
▪ migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano.
Rimangono invariati gli obblighi per il gestore idrico integrato, la cui responsabilità si interrompe al
punto di consegna.
Sanzioni e obblighi per l'amministratore condominiale
L'articolo 23 del Decreto prevede sanzioni particolarmente onerose per l'amministratore di
condominio. Queste possono variare a seconda della gravità dell'omissione accertata dalle autorità
sanitarie. Si tratta di pene pecuniarie che possono andare da un minimo di 5000 euro a un
massimo di 30000 euro se si tratta del mancato rispetto dei parametri elencati nell'allegato I, parti
A e B. Le sanzioni variano da 4.000 a 24.000 euro in caso di inosservanza dell'obbligo di
implementazione di valutazione e gestione del rischio.
A mitigare l'onere sulle spalle degli amministratori, contribuiscono il già citato obbligo di
formazione dei professionisti che gestiscono i sistemi di distribuzione idrici interni e le aziende per
l’installazione dei sistemi di gestione acqua, effettuato con le Regioni, e l'obbligo all'autorità
sanitaria di informare il consumatore su come adempiere al meglio agli obblighi del decreto.