SlideShare a Scribd company logo
News 27/SSL/2014 
Lunedì, 10 novembre 2014 
Amianto, maggiorazione contributiva e domanda all’Inps 
Con sentenza n. 599/2012 depositata in data 12 giugno 2012, la Corte di appello di 
L’Aquila, aveva rit enut o sussist ent e il dirit t o di un t it olare di pensione a beneficiare 
della L. 257/1992*, art . 13, c. 8, sulla maggiorazione cont ribut iva per esposizione 
all’amiant o. L’int eressat o aveva chiest o il riconosciment o con ricorso e previa 
richiest a di accert ament o dell’esposizione present at a all’I nail. 
Da part e sua, l’I nps aveva impugnat o la sent enza della Cort e d’Appello 
eccependo che il t it olare della pensione “non aveva mai present at o ad esso I st it ut o 
la domanda di ricost it uzione pensionist ica”. 
Nella vicenda è intervenuta la Cassazione Civile, Sez. 6 con sentenza 16592 del 21 
luglio 2014 che ha accolt o il ricorso dell’I nps. I nfat t i, la domanda giudiziale deve 
essere present at a all’I nps, unico ent e legit t imat o a concedere il beneficio 
previdenziale in quest ione, e non produce gli effetti voluti dal pensionato la 
domanda inoltrata all’Inail. 
Spiega la sent enza. “Ment re la domanda all’I nps è necessaria per l’erogazione del 
beneficio previdenziale, quella rivolt a all’I nail mira unicament e a fornire al 
lavorat ore la prova dell’esposizione all’amiant o”**. Costantemente la giurisprudenza 
ha affermato che nella causa int rodot ta dal lavoratore per ot tenere accertamento 
giudiziale del dirit to alla rivalutazione, ai fini pensionist ici, del periodo lavorat ivo nel 
quale è st at o espost o all’amiant o***, l’Inail è “soggetto del tutto estraneo al 
rapport o, di nat ura previdenziale, che dà t it olo a una siffat t a domanda”. 
La domanda giudiziale di riconoscimento del beneficio previdenziale per 
esposizione all’amiant o deve pervenire all’I nps … Presupposto logico e fattuale … è 
la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è 
nota solo all’interessato **** la necessità della domanda è stata ritenuta anche in 
materia di ripet izione di cont ribut i indebitamente versat i. 
*Norme relat ive alla cessazione dell’impiego dell’amiant o. 
** Vengono richiamate, per questo, le sentenze della Corte Suprema di Cassazione 
del 28 giugno 2001 n. 8859, del 25 febbraio 2002 n. 2677, del 19 giugno 2002 n. 8937 e 
del 29 novembre 2002 n. 17000. 
*** Avvalendosi della disposizione della L.257/1992, modificata da Decreto 169/1993. 
**** La necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripet izione di
cont ribut i indebitamente versat i – Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – e in ogni caso 
in cui occorra fare conoscere all’ent e i presuppost i del dirit t o alla prest azione – Cass. 
5 ot tobre 2007, n. 20892 . 
Fonte: www.quotidianosicurezza.it 
Al via la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro del bando Fipit 
Fino al 3 dicembre le imprese che operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e 
dell’est razione e lavorazione dei mat eriali lapidei possono compilare la domanda di 
partecipazione sul portale Inail. I fondi sono dest inat i a sostenere la realizzazione di 
proget t i per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 
ROMA - Ha preso il via oggi la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro a 
fondo perduto del bando Fipit (Finanziamento alle imprese per proget t i di 
innovazione t ecnologica), che l’I nail met t e a disposizione delle piccole e micro 
imprese, comprese quelle individuali, iscrit te alla Camera di Commercio che 
operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e dell’est razione e lavorazione dei 
materiali lapidei, per la realizzazione di proget t i finalizzat i al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Online le risposte alle domande più frequenti. Fino alle ore 18 del prossimo 3 
dicembre, le aziende possono compilare la domanda di partecipazione ut ilizzando 
l’apposit a procedura informat ica disponibile nella sezione Servizi online sul portale 
dell’I st it ut o. Per chiarire event uali dubbi, sul sit o I nail sono st at e anche pubblicat e le 
risposte alle domande più frequent i relat ive al bando, organizzate per set tori di 
at t ività. 
L'invio della documentazione via Pec. Dopo l’inserimento online, il documento in 
formato pdf generato dalla procedura dovrà essere inviato, insieme a tut ta la 
document azione previst a dal bando, all’indirizzo di post a elet t ronica cert ificat a 
(Pec) della st rut tura regionale o provinciale competente dell’I nail, sempre ent ro la 
scadenza delle ore 18 del 3 dicembre. Le imprese partecipant i sono invitate a 
indicare nell’ogget t o della Pec la dicit ura “Bando Fipit ” e a riport are il codice 
ident ificat ivo univoco at t ribuit o dall’applicat ivo al moment o del salvat aggio della 
domanda sul port ale dell’I st it ut o. 
Il contributo minimo è di mille euro. I fondi sono suddivisi in budget regionali e 
copriranno fino al 65% dei cost i sostenut i e documentat i per la realizzazione di ogni 
proget to ammesso al finanziamento, fino a un massimo di 50mila euro. Per favorire la 
più ampia partecipazione al bando, il cont ributo minimo ammissibile è stato invece 
fissato in mille euro, in considerazione del fatto che le t ipologie di intervento, 
soprat tut to nel set tore agricolo, spesso possono comportare spese di ent ità 
modesta.
Nei tre comparti indici infortunistici tra i più elevati. Come ant icipato dal diret tore 
cent rale Prevenzione dell’I nail, Est er Rot oli, al momento della pubblicazione del 
bando sulla Gazzet ta ufficiale, l’obiet t ivo è quello di “int ervenire con azioni mirate a 
favore delle piccole e micro imprese appartenent i a set tori specifici, 
part icolarment e espost i al verificarsi di event i lesivi”. I t re compart i al cent ro del 
bando Fipit , infatt i, presentano indici infortunist ici t ra i più elevat i, sia in termini di 
frequenza che di gravit à. Part icolare at t enzione è st at a rivolt a ai rischi legat i all’uso 
dei t rat tori nel set tore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e alle 
cadut e dall’alt o nei cant ieri t emporanei e mobili dell’edilizia e all’esposizione a 
polveri e rumore e alla moviment azione manuale dei carichi nell’est razione e 
lavorazione dei materiali lapidei. 
Fonte: Inps 
Lavoratrice madre, lavoro irregolare, intermittente, interpelli 7 novembre 2014 
– Pubblicat i dal Direzione generale per l’at t ività ispet tiva del Minist ero tre interpelli 
riguardanti il lavoro, datati 7 novembre 2014. 
I nuovi quesit i affrontant i sono: 
 dimissioni della lavorat rice madre-lavoratore padre; 
 somminist razione irregolare, dist acco illecit o e “lavoro nero”; 
 lavoro intermit tente – set tori turismo, pubblici esercizi e spet tacolo. 
Info: interpelli lavoro 7 novembre 2014 
I “Quesiti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri 
A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte. 
- Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione estiva, al 
massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo (4 ore formazione 
generale + 12 ore formazione specifica)? 
In relazione alla formazione dei lavoratori con cont rat to di somminist razione di 
lavoro, l’Accordo St at o Regioni del 21 dicembre 2011 ex art icolo 37 del D.lgs. 81/08, 
nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripart izione legale degli 
obblighi di sicurezza, ribadisce che i somminist ratori e gli ut ilizzatori hanno facoltà di 
regolamentare in via cont rattuale le modalità di adempimento degli obblighi di 
legge specificando, in part icolare, che essi possono «concordare che la formazione 
generale sia a carico del somminist ratore e quella specifica di set tore a carico 
dell’ut ilizzat ore». Pert ant o, ci si può accordare con l’agenzia di somminist razione.
Occorre t uttavia ricordare che il comma 5 dell’art . 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: 
«Nell’ipot esi di prest at ori di lavoro nell’ambit o di un cont rat to di somminist razione di 
lavoro di cui agli art icoli 20 e seguent i, del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando 
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’art icolo 23 del cit at o Decret o 
276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono 
a carico dell’ut ilizzat ore» e, pert ant o, il sogget t o ut ilizzatore dovrà assicurare il 
rispet t o dell’obbligo format ivo, che per l’indust ria chimica è appunto quello indicato 
nel quesito. 
- Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi 
paritetici? 
Ai sensi dell’art . 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavorat ori e dei loro 
rappresentant i (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli 
organismi paritet ici, ove present i nel set t ore e nel t errit orio in cui si svolge l’at t ività del 
datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli 
Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012. 
- In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo frequentato, 
nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, 
cosa deve fare? 
I l corso effet tuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve 
essere rifat t o o int egrat o, però ent ro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo, 
quindi ent ro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di 
aggiornamento per un totale di almeno 14 ore. 
- Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un’azienda, deve 
essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore 
svolge mansioni di portierato che non prevedono l’uso del pc e neppure la presenza 
nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni. 
Sì, deve essere formato. Di norma il percorso format ivo è quello previsto per il set tore 
di at tività dell’azienda, ma se siamo di font e alla previsione definit a dall’Accordo 
del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal set tore di appartenenza, 
che non svolgano mansioni che comport ino la loro presenza, anche saltuaria, nei 
repart i produt t ivi, possono frequentare i corsi individuat i per il rischio basso», 
pot rebbe fare il 4+4. 
- La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata 
separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere 
rilasciato un solo attestato? 
I l modulo di formazione generale ex art . 37 del D.lgs. 81/08 cost ituisce credito 
format ivo permanente, ment re la Formazione Specifica con riferimento alla let tera 
b) del comma 1 e al comma 3 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle 
occasioni di cui alle let tere a), b) e c) del comma 4 del medesimo art icolo, in
funzione dei rischi riferit i alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguent i misure e 
procedure di prevenzione e protezione carat teristici del set tore o comparto di 
appart enenza dell’azienda. La formazione specifica è sogget ta, inolt re, ad 
aggiornament i previst i dal comma 6 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferiment o 
ai rischi individuat i ai sensi dell’art icolo 28. Per quest o mot ivo è consigliabile at t estare 
separatamente la formazione generale da quella specifica, come peralt ro previsto 
nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013. 
- Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente 
indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
prevede come requisito minimo l’indicazione (e la firma) del soggetto 
organizzatore? 
Gli at testat i di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciat i 
diret tamente dagli organizzatori dei corsi in base a: 
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori); 
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova 
di verifica per i sogget t i di cui ai punt i 5 (prepost i) e 6 (dirigent i). 
Gli at testat i devono prevedere i seguent i element i minimi comuni: 
- Indicazione del sogget to organizzatore del corso; 
- Normat iva di riferimento; 
- Dat i anagrafici e profilo professionale del corsista; 
- Specifica della t ipologia di corso seguito con indicazione del set tore di riferimento 
e relat ivo monte ore frequent at o (l’indicazione del set t ore di appart enenza è 
indispensabile ai fini del riconoscimento dei credit i); 
- Periodo di svolgimento del corso; 
- Firma del sogget to organizzatore del corso. 
Nell’at t est at o non è necessario indicare il nominat ivo del responsabile del proget to 
format ivo. 
- Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo di grafica 
e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza? 
Nel suo caso, si applica l’art . 21 del D.lgs. 81/08; in merit o alla necessità dei corsi di 
formazione, lo stesso art icolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi 
relat ivi alla sicurezza, sempre at t inent i ai rischi professionali specifici legat i al lavoro 
svolto. 
- Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature di 
lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai corsi di 
formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo stato regione del 21/12/11?
Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione, 
quest a normalment e precede o affianca la formazione specifica per l’abilit azione 
all’uso delle at t rezzat ure. 
- Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede 
all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34 
e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti 
antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo 
soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo 
oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 
e del DM 388/2003? 
I l Decreto Interministeriale stabilisce che «I l prerequisito e i criteri si applicano a tut t i i 
sogget t i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli art icoli 
34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolat i dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque 
si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, prepost i e 
dirigent i) e 223 (datori di lavoro - SPP). 
- Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento della 
formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l’aggiornamento di tali 
figure? 
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata 
minima di 6 ore, per tut t i e t re i livelli di rischio basso, medio e alto. 
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodot t i 
meramente argoment i e contenut i già propost i nei corsi base, ma si dovranno 
t rat tare significat ive evoluzioni e innovazioni, applicazioni prat iche e/o 
approfondiment i che pot ranno riguardare: 
- approfondiment i giuridico normat ivi 
- aggiornament i tecnici sui rischi ai quali sono espost i i lavoratori 
- aggiornament i su organizzazione e gest ione della sicurezza in azienda 
- font i di rischio e relat ive misure di prevenzione. 
Con riferimento ai prepost i, come indicato al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs. 
81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in 
relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
Con riferiment o ai dirigent i, come indicat o al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs. 
81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in 
relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
L’obbligo di aggiornament o può essere ot t emperat o in una unica occasione o 
anche per mezzo di at t ivit à che siano dist ribuit e nell’arco t emporale di riferiment o (il 
quinquennio).
- Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? 
La figura del responsabile del proget to format ivo dei corsi in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro è st at a prima int rodot t a con l’Accordo St at o Regioni 
del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli 
Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigent i, prepost i e 
datori di lavoro che intendono svolgere diret tamente i compit i del servizio di 
prevenzione e protezione). 
Tut tavia, le disposizioni normat ive, che prevedono tale figura, non forniscono 
espressamente una definizione della stessa. 
Si rit iene, pertanto, che i compit i e i doveri del responsabile del proget to format ivo 
siano legat i agli adempiment i che i citat i provvedimenti pongono a carico del 
sogget t o organizzat ore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambit o della 
redazione del proget to format ivo e delle metodologie didat t iche, tenuta regist ro 
presenze, cont rollo regolarit à erogazione del corso…). 
La normat iva non prevede diret tamente sanzioni a carico del responsabile del 
proget to format ivo, che risponde del proprio operato diret tamente al sogget to 
organizzat ore dei corsi dal quale ha ricevut o l’incarico. 
- Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione 
delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si 
certifica il riconoscimento dei crediti formativi? 
I l comma 14-bis dell’art . 37 del D.lgs. 81/08, inserit o dall’art . 32 del Decret o-Legge 
69/13, convert ito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tut t i i casi di 
formazione e aggiornamento, previst i per dirigent i, prepost i, lavoratori e 
rappresentant i dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenut i dei percorsi format ivi si 
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito format ivo per la durata e 
per i cont enut i della formazione e dell’aggiornamento corrispondent i erogat i. 
Le modalità di riconoscimento del credito format ivo e i modelli per mezzo dei quali è 
document at a l’avvenut a formazione devono essere individuat i t ramit e Accordo 
della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di quest i credit i 
occorre pertanto aspet tare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
di prossima emanazione. 
- Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012 
“Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intende esattamente per “esperienza 
documentata” e “esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione 
delle attrezzature di che trattasi”? E’ sufficiente che il possesso del requisito sia 
indicato nel curriculum professionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è 
necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 
445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?
L’indicazione dell’esperienza nel curriculum professionale può essere sufficien te nel 
momento in cui possa essere verificata ogget t ivamente, indicando quindi gli 
element i (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) t ramite i quali sia possibile 
verificare l’esperienza professionale di cui t rat t asi, che significa pot er document are 
un’esperienza professionale, che, nella prat ica, abbia comport at o l’ut ilizzo di t ali 
at t rezzature. 
Fonte:punto sicuro.it

More Related Content

What's hot

Borse Lavoro Monteroduni 2014
Borse Lavoro Monteroduni 2014Borse Lavoro Monteroduni 2014
Borse Lavoro Monteroduni 2014
PD Monteroduni
 
200320 presentazione cura italia studio legale e tributario mph
200320 presentazione cura italia    studio legale e tributario mph200320 presentazione cura italia    studio legale e tributario mph
200320 presentazione cura italia studio legale e tributario mph
lorenzamartini
 
News ssl 5 2014
News ssl 5 2014News ssl 5 2014
News ssl 5 2014
Roberta Culiersi
 
News SSL 20 2015
News SSL 20 2015News SSL 20 2015
News SSL 20 2015
Roberta Culiersi
 
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
orasilavora.it
 
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
Paolo Ricci Bitti
 
56 2016 il decreto sui lavoratori stagionali
56   2016   il decreto sui lavoratori stagionali56   2016   il decreto sui lavoratori stagionali
56 2016 il decreto sui lavoratori stagionali
http://www.studioingvolpi.it
 
News SSL 44 2016
News SSL 44 2016News SSL 44 2016
News SSL 44 2016
Roberta Culiersi
 
News ssl 4 2014
News ssl 4 2014News ssl 4 2014
News ssl 4 2014
Roberta Culiersi
 
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
Andrea Maria Mazzaro
 
Decreto "Cura Italia"
Decreto "Cura Italia"Decreto "Cura Italia"
Decreto "Cura Italia"
CaafLazio
 
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario CinieriIrpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
Studio Tributario Cinieri
 
Costi di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR UmbriaCosti di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR Umbria
http://www.studioingvolpi.it
 
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri defInterpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
Movimento5Stelle1
 
Mamma lavoratrici
Mamma lavoratriciMamma lavoratrici
Mamma lavoratrici
st3fy_182
 
News ssl 16 2014
News ssl 16 2014News ssl 16 2014
News ssl 16 2014
Roberta Culiersi
 

What's hot (17)

Borse Lavoro Monteroduni 2014
Borse Lavoro Monteroduni 2014Borse Lavoro Monteroduni 2014
Borse Lavoro Monteroduni 2014
 
200320 presentazione cura italia studio legale e tributario mph
200320 presentazione cura italia    studio legale e tributario mph200320 presentazione cura italia    studio legale e tributario mph
200320 presentazione cura italia studio legale e tributario mph
 
News ssl 5 2014
News ssl 5 2014News ssl 5 2014
News ssl 5 2014
 
News SSL 20 2015
News SSL 20 2015News SSL 20 2015
News SSL 20 2015
 
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
Lavoro - Archivio notizie flash 2013 (01)
 
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
Speciale covid 19 - le disposizioni adottate da governo e regioni - 11 novemb...
 
209 inail sicurezza collaboratori familiari
209   inail sicurezza collaboratori familiari209   inail sicurezza collaboratori familiari
209 inail sicurezza collaboratori familiari
 
56 2016 il decreto sui lavoratori stagionali
56   2016   il decreto sui lavoratori stagionali56   2016   il decreto sui lavoratori stagionali
56 2016 il decreto sui lavoratori stagionali
 
News SSL 44 2016
News SSL 44 2016News SSL 44 2016
News SSL 44 2016
 
News ssl 4 2014
News ssl 4 2014News ssl 4 2014
News ssl 4 2014
 
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
Decreto "CURA ITALIA", decreto n. 18 del 17.03.2020
 
Decreto "Cura Italia"
Decreto "Cura Italia"Decreto "Cura Italia"
Decreto "Cura Italia"
 
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario CinieriIrpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
Irpef 2015 - chiarimenti - Studio Tributario Cinieri
 
Costi di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR UmbriaCosti di sicurezza TAR Umbria
Costi di sicurezza TAR Umbria
 
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri defInterpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
Interpellanza bando concorso tecnico sanit labor asl pe ed altri def
 
Mamma lavoratrici
Mamma lavoratriciMamma lavoratrici
Mamma lavoratrici
 
News ssl 16 2014
News ssl 16 2014News ssl 16 2014
News ssl 16 2014
 

Similar to News SSL 27 2014

News SSL 02 2017
News SSL 02 2017News SSL 02 2017
News SSL 02 2017
Roberta Culiersi
 
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
Progetto Valtiberina
 
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoroPrestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
Gianluca Mastroianni
 
News ssl 2 2014
News ssl 2 2014News ssl 2 2014
News ssl 2 2014
Roberta Culiersi
 
News SSL 32 2015
News SSL 32 2015News SSL 32 2015
News SSL 32 2015
Roberta Culiersi
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Paolo Soro
 
Protocollo Appalti Provincia di Latina
Protocollo Appalti Provincia di LatinaProtocollo Appalti Provincia di Latina
Protocollo Appalti Provincia di Latina
PD
 
Protocollo appalti Provincia di Latina
Protocollo appalti Provincia di LatinaProtocollo appalti Provincia di Latina
Protocollo appalti Provincia di Latina
PD
 
News SSL 15 2015
News SSL 15 2015News SSL 15 2015
News SSL 15 2015
Roberta Culiersi
 
News SSL 03 2017
News SSL 03 2017News SSL 03 2017
News SSL 03 2017
Roberta Culiersi
 
News ssl 8 2014
News ssl 8 2014News ssl 8 2014
News ssl 8 2014
Roberta Culiersi
 
News SSL 02 2016
News SSL 02 2016News SSL 02 2016
News SSL 02 2016
Roberta Culiersi
 
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
orasilavora.it
 
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
Raffaele Greco
 
News SSL 12 2015
News SSL 12 2015News SSL 12 2015
News SSL 12 2015
Roberta Culiersi
 
Bando centro polivalenti noci putignano
Bando centro polivalenti noci putignanoBando centro polivalenti noci putignano
Bando centro polivalenti noci putignanoPutignanoWeb
 
News SSL 08 2015
News SSL 08 2015News SSL 08 2015
News SSL 08 2015
Roberta Culiersi
 
News SSL 19 2015
News SSL 19 2015News SSL 19 2015
News SSL 19 2015
Roberta Culiersi
 
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice IngenitoIl processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 

Similar to News SSL 27 2014 (20)

News SSL 02 2017
News SSL 02 2017News SSL 02 2017
News SSL 02 2017
 
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
Bando "Io vivo sicuro in Valtiberina"
 
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoroPrestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro
 
News ssl 2 2014
News ssl 2 2014News ssl 2 2014
News ssl 2 2014
 
News SSL 32 2015
News SSL 32 2015News SSL 32 2015
News SSL 32 2015
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
 
Protocollo Appalti Provincia di Latina
Protocollo Appalti Provincia di LatinaProtocollo Appalti Provincia di Latina
Protocollo Appalti Provincia di Latina
 
Protocollo appalti Provincia di Latina
Protocollo appalti Provincia di LatinaProtocollo appalti Provincia di Latina
Protocollo appalti Provincia di Latina
 
News SSL 15 2015
News SSL 15 2015News SSL 15 2015
News SSL 15 2015
 
News SSL 03 2017
News SSL 03 2017News SSL 03 2017
News SSL 03 2017
 
News ssl 8 2014
News ssl 8 2014News ssl 8 2014
News ssl 8 2014
 
Legge 123 Agosto 2007
Legge 123 Agosto 2007Legge 123 Agosto 2007
Legge 123 Agosto 2007
 
News SSL 02 2016
News SSL 02 2016News SSL 02 2016
News SSL 02 2016
 
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...
 
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19
 
News SSL 12 2015
News SSL 12 2015News SSL 12 2015
News SSL 12 2015
 
Bando centro polivalenti noci putignano
Bando centro polivalenti noci putignanoBando centro polivalenti noci putignano
Bando centro polivalenti noci putignano
 
News SSL 08 2015
News SSL 08 2015News SSL 08 2015
News SSL 08 2015
 
News SSL 19 2015
News SSL 19 2015News SSL 19 2015
News SSL 19 2015
 
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice IngenitoIl processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
 

More from Roberta Culiersi

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
Roberta Culiersi
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
Roberta Culiersi
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
Roberta Culiersi
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
Roberta Culiersi
 

More from Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 

News SSL 27 2014

  • 1. News 27/SSL/2014 Lunedì, 10 novembre 2014 Amianto, maggiorazione contributiva e domanda all’Inps Con sentenza n. 599/2012 depositata in data 12 giugno 2012, la Corte di appello di L’Aquila, aveva rit enut o sussist ent e il dirit t o di un t it olare di pensione a beneficiare della L. 257/1992*, art . 13, c. 8, sulla maggiorazione cont ribut iva per esposizione all’amiant o. L’int eressat o aveva chiest o il riconosciment o con ricorso e previa richiest a di accert ament o dell’esposizione present at a all’I nail. Da part e sua, l’I nps aveva impugnat o la sent enza della Cort e d’Appello eccependo che il t it olare della pensione “non aveva mai present at o ad esso I st it ut o la domanda di ricost it uzione pensionist ica”. Nella vicenda è intervenuta la Cassazione Civile, Sez. 6 con sentenza 16592 del 21 luglio 2014 che ha accolt o il ricorso dell’I nps. I nfat t i, la domanda giudiziale deve essere present at a all’I nps, unico ent e legit t imat o a concedere il beneficio previdenziale in quest ione, e non produce gli effetti voluti dal pensionato la domanda inoltrata all’Inail. Spiega la sent enza. “Ment re la domanda all’I nps è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolt a all’I nail mira unicament e a fornire al lavorat ore la prova dell’esposizione all’amiant o”**. Costantemente la giurisprudenza ha affermato che nella causa int rodot ta dal lavoratore per ot tenere accertamento giudiziale del dirit to alla rivalutazione, ai fini pensionist ici, del periodo lavorat ivo nel quale è st at o espost o all’amiant o***, l’Inail è “soggetto del tutto estraneo al rapport o, di nat ura previdenziale, che dà t it olo a una siffat t a domanda”. La domanda giudiziale di riconoscimento del beneficio previdenziale per esposizione all’amiant o deve pervenire all’I nps … Presupposto logico e fattuale … è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato **** la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripet izione di cont ribut i indebitamente versat i. *Norme relat ive alla cessazione dell’impiego dell’amiant o. ** Vengono richiamate, per questo, le sentenze della Corte Suprema di Cassazione del 28 giugno 2001 n. 8859, del 25 febbraio 2002 n. 2677, del 19 giugno 2002 n. 8937 e del 29 novembre 2002 n. 17000. *** Avvalendosi della disposizione della L.257/1992, modificata da Decreto 169/1993. **** La necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripet izione di
  • 2. cont ribut i indebitamente versat i – Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – e in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ent e i presuppost i del dirit t o alla prest azione – Cass. 5 ot tobre 2007, n. 20892 . Fonte: www.quotidianosicurezza.it Al via la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro del bando Fipit Fino al 3 dicembre le imprese che operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e dell’est razione e lavorazione dei mat eriali lapidei possono compilare la domanda di partecipazione sul portale Inail. I fondi sono dest inat i a sostenere la realizzazione di proget t i per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ROMA - Ha preso il via oggi la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro a fondo perduto del bando Fipit (Finanziamento alle imprese per proget t i di innovazione t ecnologica), che l’I nail met t e a disposizione delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, iscrit te alla Camera di Commercio che operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e dell’est razione e lavorazione dei materiali lapidei, per la realizzazione di proget t i finalizzat i al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Online le risposte alle domande più frequenti. Fino alle ore 18 del prossimo 3 dicembre, le aziende possono compilare la domanda di partecipazione ut ilizzando l’apposit a procedura informat ica disponibile nella sezione Servizi online sul portale dell’I st it ut o. Per chiarire event uali dubbi, sul sit o I nail sono st at e anche pubblicat e le risposte alle domande più frequent i relat ive al bando, organizzate per set tori di at t ività. L'invio della documentazione via Pec. Dopo l’inserimento online, il documento in formato pdf generato dalla procedura dovrà essere inviato, insieme a tut ta la document azione previst a dal bando, all’indirizzo di post a elet t ronica cert ificat a (Pec) della st rut tura regionale o provinciale competente dell’I nail, sempre ent ro la scadenza delle ore 18 del 3 dicembre. Le imprese partecipant i sono invitate a indicare nell’ogget t o della Pec la dicit ura “Bando Fipit ” e a riport are il codice ident ificat ivo univoco at t ribuit o dall’applicat ivo al moment o del salvat aggio della domanda sul port ale dell’I st it ut o. Il contributo minimo è di mille euro. I fondi sono suddivisi in budget regionali e copriranno fino al 65% dei cost i sostenut i e documentat i per la realizzazione di ogni proget to ammesso al finanziamento, fino a un massimo di 50mila euro. Per favorire la più ampia partecipazione al bando, il cont ributo minimo ammissibile è stato invece fissato in mille euro, in considerazione del fatto che le t ipologie di intervento, soprat tut to nel set tore agricolo, spesso possono comportare spese di ent ità modesta.
  • 3. Nei tre comparti indici infortunistici tra i più elevati. Come ant icipato dal diret tore cent rale Prevenzione dell’I nail, Est er Rot oli, al momento della pubblicazione del bando sulla Gazzet ta ufficiale, l’obiet t ivo è quello di “int ervenire con azioni mirate a favore delle piccole e micro imprese appartenent i a set tori specifici, part icolarment e espost i al verificarsi di event i lesivi”. I t re compart i al cent ro del bando Fipit , infatt i, presentano indici infortunist ici t ra i più elevat i, sia in termini di frequenza che di gravit à. Part icolare at t enzione è st at a rivolt a ai rischi legat i all’uso dei t rat tori nel set tore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e alle cadut e dall’alt o nei cant ieri t emporanei e mobili dell’edilizia e all’esposizione a polveri e rumore e alla moviment azione manuale dei carichi nell’est razione e lavorazione dei materiali lapidei. Fonte: Inps Lavoratrice madre, lavoro irregolare, intermittente, interpelli 7 novembre 2014 – Pubblicat i dal Direzione generale per l’at t ività ispet tiva del Minist ero tre interpelli riguardanti il lavoro, datati 7 novembre 2014. I nuovi quesit i affrontant i sono:  dimissioni della lavorat rice madre-lavoratore padre;  somminist razione irregolare, dist acco illecit o e “lavoro nero”;  lavoro intermit tente – set tori turismo, pubblici esercizi e spet tacolo. Info: interpelli lavoro 7 novembre 2014 I “Quesiti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte. - Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)? In relazione alla formazione dei lavoratori con cont rat to di somminist razione di lavoro, l’Accordo St at o Regioni del 21 dicembre 2011 ex art icolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripart izione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somminist ratori e gli ut ilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via cont rattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in part icolare, che essi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del somminist ratore e quella specifica di set tore a carico dell’ut ilizzat ore». Pert ant o, ci si può accordare con l’agenzia di somminist razione.
  • 4. Occorre t uttavia ricordare che il comma 5 dell’art . 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nell’ipot esi di prest at ori di lavoro nell’ambit o di un cont rat to di somminist razione di lavoro di cui agli art icoli 20 e seguent i, del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’art icolo 23 del cit at o Decret o 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’ut ilizzat ore» e, pert ant o, il sogget t o ut ilizzatore dovrà assicurare il rispet t o dell’obbligo format ivo, che per l’indust ria chimica è appunto quello indicato nel quesito. - Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi paritetici? Ai sensi dell’art . 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavorat ori e dei loro rappresentant i (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritet ici, ove present i nel set t ore e nel t errit orio in cui si svolge l’at t ività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012. - In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo frequentato, nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, cosa deve fare? I l corso effet tuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve essere rifat t o o int egrat o, però ent ro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo, quindi ent ro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno 14 ore. - Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un’azienda, deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore svolge mansioni di portierato che non prevedono l’uso del pc e neppure la presenza nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni. Sì, deve essere formato. Di norma il percorso format ivo è quello previsto per il set tore di at tività dell’azienda, ma se siamo di font e alla previsione definit a dall’Accordo del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal set tore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comport ino la loro presenza, anche saltuaria, nei repart i produt t ivi, possono frequentare i corsi individuat i per il rischio basso», pot rebbe fare il 4+4. - La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere rilasciato un solo attestato? I l modulo di formazione generale ex art . 37 del D.lgs. 81/08 cost ituisce credito format ivo permanente, ment re la Formazione Specifica con riferimento alla let tera b) del comma 1 e al comma 3 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle let tere a), b) e c) del comma 4 del medesimo art icolo, in
  • 5. funzione dei rischi riferit i alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguent i misure e procedure di prevenzione e protezione carat teristici del set tore o comparto di appart enenza dell’azienda. La formazione specifica è sogget ta, inolt re, ad aggiornament i previst i dal comma 6 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferiment o ai rischi individuat i ai sensi dell’art icolo 28. Per quest o mot ivo è consigliabile at t estare separatamente la formazione generale da quella specifica, come peralt ro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013. - Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 prevede come requisito minimo l’indicazione (e la firma) del soggetto organizzatore? Gli at testat i di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciat i diret tamente dagli organizzatori dei corsi in base a: - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori); - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i sogget t i di cui ai punt i 5 (prepost i) e 6 (dirigent i). Gli at testat i devono prevedere i seguent i element i minimi comuni: - Indicazione del sogget to organizzatore del corso; - Normat iva di riferimento; - Dat i anagrafici e profilo professionale del corsista; - Specifica della t ipologia di corso seguito con indicazione del set tore di riferimento e relat ivo monte ore frequent at o (l’indicazione del set t ore di appart enenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei credit i); - Periodo di svolgimento del corso; - Firma del sogget to organizzatore del corso. Nell’at t est at o non è necessario indicare il nominat ivo del responsabile del proget to format ivo. - Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo di grafica e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza? Nel suo caso, si applica l’art . 21 del D.lgs. 81/08; in merit o alla necessità dei corsi di formazione, lo stesso art icolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi relat ivi alla sicurezza, sempre at t inent i ai rischi professionali specifici legat i al lavoro svolto. - Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai corsi di formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo stato regione del 21/12/11?
  • 6. Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione, quest a normalment e precede o affianca la formazione specifica per l’abilit azione all’uso delle at t rezzat ure. - Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 e del DM 388/2003? I l Decreto Interministeriale stabilisce che «I l prerequisito e i criteri si applicano a tut t i i sogget t i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli art icoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolat i dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, prepost i e dirigent i) e 223 (datori di lavoro - SPP). - Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l’aggiornamento di tali figure? Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tut t i e t re i livelli di rischio basso, medio e alto. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodot t i meramente argoment i e contenut i già propost i nei corsi base, ma si dovranno t rat tare significat ive evoluzioni e innovazioni, applicazioni prat iche e/o approfondiment i che pot ranno riguardare: - approfondiment i giuridico normat ivi - aggiornament i tecnici sui rischi ai quali sono espost i i lavoratori - aggiornament i su organizzazione e gest ione della sicurezza in azienda - font i di rischio e relat ive misure di prevenzione. Con riferimento ai prepost i, come indicato al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferiment o ai dirigent i, come indicat o al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’obbligo di aggiornament o può essere ot t emperat o in una unica occasione o anche per mezzo di at t ivit à che siano dist ribuit e nell’arco t emporale di riferiment o (il quinquennio).
  • 7. - Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? La figura del responsabile del proget to format ivo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è st at a prima int rodot t a con l’Accordo St at o Regioni del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigent i, prepost i e datori di lavoro che intendono svolgere diret tamente i compit i del servizio di prevenzione e protezione). Tut tavia, le disposizioni normat ive, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una definizione della stessa. Si rit iene, pertanto, che i compit i e i doveri del responsabile del proget to format ivo siano legat i agli adempiment i che i citat i provvedimenti pongono a carico del sogget t o organizzat ore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambit o della redazione del proget to format ivo e delle metodologie didat t iche, tenuta regist ro presenze, cont rollo regolarit à erogazione del corso…). La normat iva non prevede diret tamente sanzioni a carico del responsabile del proget to format ivo, che risponde del proprio operato diret tamente al sogget to organizzat ore dei corsi dal quale ha ricevut o l’incarico. - Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si certifica il riconoscimento dei crediti formativi? I l comma 14-bis dell’art . 37 del D.lgs. 81/08, inserit o dall’art . 32 del Decret o-Legge 69/13, convert ito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tut t i i casi di formazione e aggiornamento, previst i per dirigent i, prepost i, lavoratori e rappresentant i dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenut i dei percorsi format ivi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito format ivo per la durata e per i cont enut i della formazione e dell’aggiornamento corrispondent i erogat i. Le modalità di riconoscimento del credito format ivo e i modelli per mezzo dei quali è document at a l’avvenut a formazione devono essere individuat i t ramit e Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di quest i credit i occorre pertanto aspet tare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di prossima emanazione. - Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012 “Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intende esattamente per “esperienza documentata” e “esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”? E’ sufficiente che il possesso del requisito sia indicato nel curriculum professionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?
  • 8. L’indicazione dell’esperienza nel curriculum professionale può essere sufficien te nel momento in cui possa essere verificata ogget t ivamente, indicando quindi gli element i (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) t ramite i quali sia possibile verificare l’esperienza professionale di cui t rat t asi, che significa pot er document are un’esperienza professionale, che, nella prat ica, abbia comport at o l’ut ilizzo di t ali at t rezzature. Fonte:punto sicuro.it