Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019FRANCO CERVINI
Le prestazioni del Fondo Regionale EBLART e del Fondo di Solidarietà Bilateralità per l'Artigianato (FSBA) a sostegno dei lavoratori e delle imprese artigiane.
Presentazione prestazioni EBLART-FSBA - aprile 2019FRANCO CERVINI
Le prestazioni del Fondo Regionale EBLART e del Fondo di Solidarietà Bilateralità per l'Artigianato (FSBA) a sostegno dei lavoratori e delle imprese artigiane.
Archivio delle novità (legislative, regolamentari, fiscali, contrattuali, etc.) di inizio 2013 riguardanti il mondo del lavoro.
Gli argomenti trattati sono:
- PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI
- ASSUNZIONI IN MOBILITA’: NIENTE SGRAVI SUI PREMI INAIL
- AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012-2013
- APPRENDISTATO E FLUSSO UNIEMENS
- ASpI DAL 2013 – Assicurazione Sociale per l’Impiego
- ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’1,4%
- PARTITE IVA
- FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
- MILLEPROROGHE
- AUMENTANO DAL 2013 LE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
orasilavora.it - http://www.orasilavora.it/
Tel. 030 240 0052 | E-mail: info@orasilavora.it
Corso Giuseppe Garibaldi, 16 - 25124 Brescia
Il Decreto Legge si pone l’obiettivo di far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle
imprese.
Le misure sono state emesse anche in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, nonché la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali.
Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2020.
Nuove regoler per le prestazioni occasionali che sostituiscono i voucher lavoro. I punti nel documento sono anticipati e chiariti da Confindustria Emilia
Archivio delle novità (legislative, regolamentari, fiscali, contrattuali, etc.) di inizio 2013 riguardanti il mondo del lavoro.
Gli argomenti trattati sono:
- PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI
- ASSUNZIONI IN MOBILITA’: NIENTE SGRAVI SUI PREMI INAIL
- AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012-2013
- APPRENDISTATO E FLUSSO UNIEMENS
- ASpI DAL 2013 – Assicurazione Sociale per l’Impiego
- ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’1,4%
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- MILLEPROROGHE
- AUMENTANO DAL 2013 LE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
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Il Decreto Legge si pone l’obiettivo di far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle
imprese.
Le misure sono state emesse anche in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, nonché la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali.
Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2020.
Nuove regoler per le prestazioni occasionali che sostituiscono i voucher lavoro. I punti nel documento sono anticipati e chiariti da Confindustria Emilia
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Decreto fare 69/2013: disposizioni in materia di semplificazione degli adempi...orasilavora.it
Dal 22 Giugno 2013 è in vigore il Decreto Legge n° 69, il cosiddetto Decreto Fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2013. Il Decreto Fare contiene le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
In questo documento trovate una sintesi sulle disposizioni di semplificazione in merito alla formazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria, e in materia di lavoro e sicurezza.
Siamo a disposizione per maggiori informazioni:
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Modulo ABI per i finanziamenti fino a 25000 euro Covid-19Raffaele Greco
A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Intervento di Beatrice Ingenito, Barbieri & associati Dottori Commercialisti, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
1. News 27/SSL/2014
Lunedì, 10 novembre 2014
Amianto, maggiorazione contributiva e domanda all’Inps
Con sentenza n. 599/2012 depositata in data 12 giugno 2012, la Corte di appello di
L’Aquila, aveva rit enut o sussist ent e il dirit t o di un t it olare di pensione a beneficiare
della L. 257/1992*, art . 13, c. 8, sulla maggiorazione cont ribut iva per esposizione
all’amiant o. L’int eressat o aveva chiest o il riconosciment o con ricorso e previa
richiest a di accert ament o dell’esposizione present at a all’I nail.
Da part e sua, l’I nps aveva impugnat o la sent enza della Cort e d’Appello
eccependo che il t it olare della pensione “non aveva mai present at o ad esso I st it ut o
la domanda di ricost it uzione pensionist ica”.
Nella vicenda è intervenuta la Cassazione Civile, Sez. 6 con sentenza 16592 del 21
luglio 2014 che ha accolt o il ricorso dell’I nps. I nfat t i, la domanda giudiziale deve
essere present at a all’I nps, unico ent e legit t imat o a concedere il beneficio
previdenziale in quest ione, e non produce gli effetti voluti dal pensionato la
domanda inoltrata all’Inail.
Spiega la sent enza. “Ment re la domanda all’I nps è necessaria per l’erogazione del
beneficio previdenziale, quella rivolt a all’I nail mira unicament e a fornire al
lavorat ore la prova dell’esposizione all’amiant o”**. Costantemente la giurisprudenza
ha affermato che nella causa int rodot ta dal lavoratore per ot tenere accertamento
giudiziale del dirit to alla rivalutazione, ai fini pensionist ici, del periodo lavorat ivo nel
quale è st at o espost o all’amiant o***, l’Inail è “soggetto del tutto estraneo al
rapport o, di nat ura previdenziale, che dà t it olo a una siffat t a domanda”.
La domanda giudiziale di riconoscimento del beneficio previdenziale per
esposizione all’amiant o deve pervenire all’I nps … Presupposto logico e fattuale … è
la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è
nota solo all’interessato **** la necessità della domanda è stata ritenuta anche in
materia di ripet izione di cont ribut i indebitamente versat i.
*Norme relat ive alla cessazione dell’impiego dell’amiant o.
** Vengono richiamate, per questo, le sentenze della Corte Suprema di Cassazione
del 28 giugno 2001 n. 8859, del 25 febbraio 2002 n. 2677, del 19 giugno 2002 n. 8937 e
del 29 novembre 2002 n. 17000.
*** Avvalendosi della disposizione della L.257/1992, modificata da Decreto 169/1993.
**** La necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripet izione di
2. cont ribut i indebitamente versat i – Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – e in ogni caso
in cui occorra fare conoscere all’ent e i presuppost i del dirit t o alla prest azione – Cass.
5 ot tobre 2007, n. 20892 .
Fonte: www.quotidianosicurezza.it
Al via la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro del bando Fipit
Fino al 3 dicembre le imprese che operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e
dell’est razione e lavorazione dei mat eriali lapidei possono compilare la domanda di
partecipazione sul portale Inail. I fondi sono dest inat i a sostenere la realizzazione di
proget t i per il miglioramento delle condizioni di sicurezza
ROMA - Ha preso il via oggi la procedura per l’assegnazione dei 30 milioni di euro a
fondo perduto del bando Fipit (Finanziamento alle imprese per proget t i di
innovazione t ecnologica), che l’I nail met t e a disposizione delle piccole e micro
imprese, comprese quelle individuali, iscrit te alla Camera di Commercio che
operano nei set t ori dell’agricolt ura, dell’edilizia e dell’est razione e lavorazione dei
materiali lapidei, per la realizzazione di proget t i finalizzat i al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Online le risposte alle domande più frequenti. Fino alle ore 18 del prossimo 3
dicembre, le aziende possono compilare la domanda di partecipazione ut ilizzando
l’apposit a procedura informat ica disponibile nella sezione Servizi online sul portale
dell’I st it ut o. Per chiarire event uali dubbi, sul sit o I nail sono st at e anche pubblicat e le
risposte alle domande più frequent i relat ive al bando, organizzate per set tori di
at t ività.
L'invio della documentazione via Pec. Dopo l’inserimento online, il documento in
formato pdf generato dalla procedura dovrà essere inviato, insieme a tut ta la
document azione previst a dal bando, all’indirizzo di post a elet t ronica cert ificat a
(Pec) della st rut tura regionale o provinciale competente dell’I nail, sempre ent ro la
scadenza delle ore 18 del 3 dicembre. Le imprese partecipant i sono invitate a
indicare nell’ogget t o della Pec la dicit ura “Bando Fipit ” e a riport are il codice
ident ificat ivo univoco at t ribuit o dall’applicat ivo al moment o del salvat aggio della
domanda sul port ale dell’I st it ut o.
Il contributo minimo è di mille euro. I fondi sono suddivisi in budget regionali e
copriranno fino al 65% dei cost i sostenut i e documentat i per la realizzazione di ogni
proget to ammesso al finanziamento, fino a un massimo di 50mila euro. Per favorire la
più ampia partecipazione al bando, il cont ributo minimo ammissibile è stato invece
fissato in mille euro, in considerazione del fatto che le t ipologie di intervento,
soprat tut to nel set tore agricolo, spesso possono comportare spese di ent ità
modesta.
3. Nei tre comparti indici infortunistici tra i più elevati. Come ant icipato dal diret tore
cent rale Prevenzione dell’I nail, Est er Rot oli, al momento della pubblicazione del
bando sulla Gazzet ta ufficiale, l’obiet t ivo è quello di “int ervenire con azioni mirate a
favore delle piccole e micro imprese appartenent i a set tori specifici,
part icolarment e espost i al verificarsi di event i lesivi”. I t re compart i al cent ro del
bando Fipit , infatt i, presentano indici infortunist ici t ra i più elevat i, sia in termini di
frequenza che di gravit à. Part icolare at t enzione è st at a rivolt a ai rischi legat i all’uso
dei t rat tori nel set tore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e alle
cadut e dall’alt o nei cant ieri t emporanei e mobili dell’edilizia e all’esposizione a
polveri e rumore e alla moviment azione manuale dei carichi nell’est razione e
lavorazione dei materiali lapidei.
Fonte: Inps
Lavoratrice madre, lavoro irregolare, intermittente, interpelli 7 novembre 2014
– Pubblicat i dal Direzione generale per l’at t ività ispet tiva del Minist ero tre interpelli
riguardanti il lavoro, datati 7 novembre 2014.
I nuovi quesit i affrontant i sono:
dimissioni della lavorat rice madre-lavoratore padre;
somminist razione irregolare, dist acco illecit o e “lavoro nero”;
lavoro intermit tente – set tori turismo, pubblici esercizi e spet tacolo.
Info: interpelli lavoro 7 novembre 2014
I “Quesiti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri
A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.
- Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione estiva, al
massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo (4 ore formazione
generale + 12 ore formazione specifica)?
In relazione alla formazione dei lavoratori con cont rat to di somminist razione di
lavoro, l’Accordo St at o Regioni del 21 dicembre 2011 ex art icolo 37 del D.lgs. 81/08,
nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripart izione legale degli
obblighi di sicurezza, ribadisce che i somminist ratori e gli ut ilizzatori hanno facoltà di
regolamentare in via cont rattuale le modalità di adempimento degli obblighi di
legge specificando, in part icolare, che essi possono «concordare che la formazione
generale sia a carico del somminist ratore e quella specifica di set tore a carico
dell’ut ilizzat ore». Pert ant o, ci si può accordare con l’agenzia di somminist razione.
4. Occorre t uttavia ricordare che il comma 5 dell’art . 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che:
«Nell’ipot esi di prest at ori di lavoro nell’ambit o di un cont rat to di somminist razione di
lavoro di cui agli art icoli 20 e seguent i, del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’art icolo 23 del cit at o Decret o
276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono
a carico dell’ut ilizzat ore» e, pert ant o, il sogget t o ut ilizzatore dovrà assicurare il
rispet t o dell’obbligo format ivo, che per l’indust ria chimica è appunto quello indicato
nel quesito.
- Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi
paritetici?
Ai sensi dell’art . 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavorat ori e dei loro
rappresentant i (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli
organismi paritet ici, ove present i nel set t ore e nel t errit orio in cui si svolge l’at t ività del
datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli
Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012.
- In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo frequentato,
nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011,
cosa deve fare?
I l corso effet tuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve
essere rifat t o o int egrat o, però ent ro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo,
quindi ent ro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di
aggiornamento per un totale di almeno 14 ore.
- Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un’azienda, deve
essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore
svolge mansioni di portierato che non prevedono l’uso del pc e neppure la presenza
nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni.
Sì, deve essere formato. Di norma il percorso format ivo è quello previsto per il set tore
di at tività dell’azienda, ma se siamo di font e alla previsione definit a dall’Accordo
del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal set tore di appartenenza,
che non svolgano mansioni che comport ino la loro presenza, anche saltuaria, nei
repart i produt t ivi, possono frequentare i corsi individuat i per il rischio basso»,
pot rebbe fare il 4+4.
- La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata
separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere
rilasciato un solo attestato?
I l modulo di formazione generale ex art . 37 del D.lgs. 81/08 cost ituisce credito
format ivo permanente, ment re la Formazione Specifica con riferimento alla let tera
b) del comma 1 e al comma 3 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle
occasioni di cui alle let tere a), b) e c) del comma 4 del medesimo art icolo, in
5. funzione dei rischi riferit i alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguent i misure e
procedure di prevenzione e protezione carat teristici del set tore o comparto di
appart enenza dell’azienda. La formazione specifica è sogget ta, inolt re, ad
aggiornament i previst i dal comma 6 dell’art icolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferiment o
ai rischi individuat i ai sensi dell’art icolo 28. Per quest o mot ivo è consigliabile at t estare
separatamente la formazione generale da quella specifica, come peralt ro previsto
nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.
- Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente
indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
prevede come requisito minimo l’indicazione (e la firma) del soggetto
organizzatore?
Gli at testat i di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciat i
diret tamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova
di verifica per i sogget t i di cui ai punt i 5 (prepost i) e 6 (dirigent i).
Gli at testat i devono prevedere i seguent i element i minimi comuni:
- Indicazione del sogget to organizzatore del corso;
- Normat iva di riferimento;
- Dat i anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della t ipologia di corso seguito con indicazione del set tore di riferimento
e relat ivo monte ore frequent at o (l’indicazione del set t ore di appart enenza è
indispensabile ai fini del riconoscimento dei credit i);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del sogget to organizzatore del corso.
Nell’at t est at o non è necessario indicare il nominat ivo del responsabile del proget to
format ivo.
- Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo di grafica
e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza?
Nel suo caso, si applica l’art . 21 del D.lgs. 81/08; in merit o alla necessità dei corsi di
formazione, lo stesso art icolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi
relat ivi alla sicurezza, sempre at t inent i ai rischi professionali specifici legat i al lavoro
svolto.
- Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature di
lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai corsi di
formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo stato regione del 21/12/11?
6. Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione,
quest a normalment e precede o affianca la formazione specifica per l’abilit azione
all’uso delle at t rezzat ure.
- Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede
all’art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34
e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti
antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo
soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo
oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998
e del DM 388/2003?
I l Decreto Interministeriale stabilisce che «I l prerequisito e i criteri si applicano a tut t i i
sogget t i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli art icoli
34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolat i dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque
si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, prepost i e
dirigent i) e 223 (datori di lavoro - SPP).
- Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l’aggiornamento della
formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l’aggiornamento di tali
figure?
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata
minima di 6 ore, per tut t i e t re i livelli di rischio basso, medio e alto.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodot t i
meramente argoment i e contenut i già propost i nei corsi base, ma si dovranno
t rat tare significat ive evoluzioni e innovazioni, applicazioni prat iche e/o
approfondiment i che pot ranno riguardare:
- approfondiment i giuridico normat ivi
- aggiornament i tecnici sui rischi ai quali sono espost i i lavoratori
- aggiornament i su organizzazione e gest ione della sicurezza in azienda
- font i di rischio e relat ive misure di prevenzione.
Con riferimento ai prepost i, come indicato al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs.
81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in
relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferiment o ai dirigent i, come indicat o al comma 7 dell’art icolo 37 del D.lgs.
81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in
relazione ai propri compit i in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’obbligo di aggiornament o può essere ot t emperat o in una unica occasione o
anche per mezzo di at t ivit à che siano dist ribuit e nell’arco t emporale di riferiment o (il
quinquennio).
7. - Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
La figura del responsabile del proget to format ivo dei corsi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è st at a prima int rodot t a con l’Accordo St at o Regioni
del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli
Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigent i, prepost i e
datori di lavoro che intendono svolgere diret tamente i compit i del servizio di
prevenzione e protezione).
Tut tavia, le disposizioni normat ive, che prevedono tale figura, non forniscono
espressamente una definizione della stessa.
Si rit iene, pertanto, che i compit i e i doveri del responsabile del proget to format ivo
siano legat i agli adempiment i che i citat i provvedimenti pongono a carico del
sogget t o organizzat ore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambit o della
redazione del proget to format ivo e delle metodologie didat t iche, tenuta regist ro
presenze, cont rollo regolarit à erogazione del corso…).
La normat iva non prevede diret tamente sanzioni a carico del responsabile del
proget to format ivo, che risponde del proprio operato diret tamente al sogget to
organizzat ore dei corsi dal quale ha ricevut o l’incarico.
- Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta la formazione
delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si
certifica il riconoscimento dei crediti formativi?
I l comma 14-bis dell’art . 37 del D.lgs. 81/08, inserit o dall’art . 32 del Decret o-Legge
69/13, convert ito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tut t i i casi di
formazione e aggiornamento, previst i per dirigent i, prepost i, lavoratori e
rappresentant i dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenut i dei percorsi format ivi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito format ivo per la durata e
per i cont enut i della formazione e dell’aggiornamento corrispondent i erogat i.
Le modalità di riconoscimento del credito format ivo e i modelli per mezzo dei quali è
document at a l’avvenut a formazione devono essere individuat i t ramit e Accordo
della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di quest i credit i
occorre pertanto aspet tare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni
di prossima emanazione.
- Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012
“Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intende esattamente per “esperienza
documentata” e “esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione
delle attrezzature di che trattasi”? E’ sufficiente che il possesso del requisito sia
indicato nel curriculum professionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è
necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR
445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?
8. L’indicazione dell’esperienza nel curriculum professionale può essere sufficien te nel
momento in cui possa essere verificata ogget t ivamente, indicando quindi gli
element i (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) t ramite i quali sia possibile
verificare l’esperienza professionale di cui t rat t asi, che significa pot er document are
un’esperienza professionale, che, nella prat ica, abbia comport at o l’ut ilizzo di t ali
at t rezzature.
Fonte:punto sicuro.it