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«Cura Italia»
INDENNITA’ TURISMO E
STABILIMENTI TERMALI
FINANZIAMENTI E
ASSUNZIONI
INDENNITA’
PROFESSIONALI DI
600€
BONUS
BABY-SITTING
FONDI
STRAORDINARIE E
MORATORIE
DIFFERIMENTO
TERMINI
AMMINISTRATIVI
CONTABILI
PROROGA
VERSAMENTI
FONDI E
MORATORIE
TURISMO SANITA’LAVORATORI FAMIGLIE
IMPRESE CONTABILITA’FISCO
SPORT E
CULTURA
è intervenuto in numerosi settori
a favore delle persone, delle
famiglie e delle imprese.
Decreto legge
17.03.2020
«CURA ITALIA»
Studio legale e tributario MPH – 2020
DECRETO
«CURA ITALIA»
Decreto legge n. 18
17 marzo 2020
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
DECRETO-LEGGE N. 18 17.03.2020
RECANTE MISURE DI
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER LE
FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE
CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
18 marzo 2020
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Il Decreto Legge si pone l’obiettivo di far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di
contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul
tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo
del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese.
Le misure sono state emesse anche in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e
sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, nonché la sospensione
degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali.
Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2020.
© Studio legale e tributario MPH - 2020
© Studio legale e tributario MPH - 2020
• Finanziamenti per incrementare le risorse destinate a
remunerare il lavoro straordinario del personale
sanitario
• Nuove assunzioni di dirigenti sanitari medici e personale
non dirigenziale con profilo professionale di tecnico
della prevenzione con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a tre anni per le attività di
vigilanza e controlli igienico-sanitario di porti ed
aeroporti
FINANZIAMENTI E ASSUNZIONI
(ARTT. 1-2)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga ai limiti
di spesa stabiliti dalla legge.
RICORSO ALLA SANITÀ PRIVATA
(ART. 3)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Possibilità per regioni e province autonome di attivare
aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno
delle strutture di ricovero e cura.
Le necessarie opere edilizie potranno essere realizzate in
deroga alle previsioni di leggi regionali, piani regolatori e
regolamenti edilizi locali.
REALIZZAZIONE DI AREE SANITARIE
TEMPORANEE
(ART. 4)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Sono previsti finanziamenti a fondo perduto ed in conto
gestione e finanziamenti agevolati per le imprese che
producono dispositivi medici e di protezione individuale.
I dispositivi sono forniti in via prioritaria ai medici ed al
personale sanitario e socio-sanitario.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
(ART. 5)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Fino al perdurare dell'emergenza e per fronteggiare la
stessa la Protezione Civile può requisire in uso o in
proprietà, da soggetti pubblici o privati, presidi sanitari e
medico-chirurgici e beni mobili di ogni genere.
E' prevista la corresponsione di un'indennità di
requisizione al proprietario di tali beni, indicando criteri e
modalità per l'erogazione della stessa.
POTERE DI REQUISIZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
(ART. 6)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Incremento del personale medico ed infermieristico
militare attraverso l'arruolamento straordinario e
temporaneo con una ferma eccezionale della durata
di un anno
● Incremento della spesa per la sanità militare quale
organizzazione presente sul territorio in grado di
supportare la gestione dei casi urgenti e per il
contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta
producendo attraverso la realizzazione di presidi e
strutture dedicate
RICORSO AL PERSONALE ED ALLE
STRUTTURE MILITARI
(ARTT. 7-8-9)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Possibilità per INAIL di assumere con contratto a
tempo determinato della durata non superiore a sei mesi
medici specialisti ed infermieri per garantire assistenza e
cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e lavoratori
tecnopatici (con malattie professionali).
Qualora non sia possibile procedere al reclutamento di
personale, è prevista espressamente la possibilità di
trattenere in servizio il personale sanitario nazionale che
avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescienza.
MISURE PER SOPPERIRE ALLA CARENZA
DI PERSONALE
(ARTT. 10-11-12)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
E’ previsto, per la durata dell'emergenza sanitaria,
l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria
anche se la qualifica è stata ottenuta all'estero in
deroga alle procedure che disciplinano il
riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite in
un Paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi.
POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DI PERSONALE
SANITARIO CON QUALIFICA OTTENUTA
ALL’ESTERO
(ART. 13)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Non si applicano quarantena e sorveglianza attiva ai
lavoratori delle imprese che producono e/o dispensano
farmaci e dispositivi medici e diagnostici anche qualora
abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
Covid-19. Tali lavoratori sospendono l'attività in caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.
DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI DI
IMPRESE PRODUTTRICI DI FARMACI E
DISPOSITIVI MEDICI
(ART. 14)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Introdotta la possibilità di produrre, importare ed
immettere in commercio le mascherine anche in deroga
alle disposizioni in materia. Produttori, importatori e chi
mette in commercio le mascherine devono
autocertificare la conformità del prodotto agli standard
di sicurezza. Prevista comunque la valutazione dell'ISS sui
dispositivi.
Per i lavoratori impossibilitati a mantenere un metro di
distanza tra loro è concesso l’impiego di mascherine
chirurgiche anche sprovviste del marchio CE.
DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE E
L’UTILIZZO DI MASCHERINE
AUTOFILTRANTI (ARTT. 15 -16)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Sono state introdotte disposizioni per semplificare la
sperimentazione clinica dei farmaci, dei dispositivi
medici, nonché in materia di uso compassionevole dei
farmaci per i pazienti affetti da Covid-19.
NOVITÀ IN TEMA DI SPERIMENTAZIONE
CLINICA (ART. 17)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Trattamento ordinario di integrazione salariale per datori di
lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa
per eventi connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19
• Trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno
ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutti i
lavoratori alle dipendenze dell’ente al 23.02.20
• Periodi di fruizione: dal 23 febbraio 2020 per massimo 9 settimane
e comunque entro e non oltre il mese di agosto 2020
• Deroga dagli adempimenti procedurali: informazione,
consultazione ed esame congiunto sono effettuati
telematicamente entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva
• Domanda ammissibile entro la fine del IV mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione
dell’attività
TRATTAMENTO ORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO
ORDINARIO (ART. 19)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Possibile presentare la domanda di integrazione salariale con
causale COVID-19
• Riconoscimento del periodo di integrazione salariale
ordinaria di 9 settimane che sospende e sostituisce il
trattamento straordinario
• Totale copertura con la CIGO dell’orario di lavoro per i
dipendenti precedentemente in CIGS
TRATTAMENTO ORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE
AZIENDE GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA (ART. 20)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• I datori iscritti al fondo di integrazione salariale che alla data
di entrata in vigore del d.l. n. 6 del 23.02.20 hanno in corso
assegni di solidarietà possono presentare domanda per
l’assegno ordinario
• Sostituzione e sospensione del trattamento di solidarietà con
l’assegno ordinario
• Possibile coincidenza dei lavoratori che beneficiavano
dell’assegno di solidarietà con quelli che beneficiano
dell’assegno ordinario
• Totale copertura dell’orario di lavoro
TRATTAMENTO ORDINARIO PER DATORI
CON ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN
CORSO (ART. 21)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Riconosciuta da Regioni e Province autonome ai datori
del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) ai
quali non si applicano altre tutele per sospensione e
riduzione orario, per un periodo massimo di 9 settimane
• Conclusione dell’accordo sindacale richiesto solo per i
datori con più di 5 dipendenti
• Massima diffusione delle procedure telematiche anche
per i confronti con le maestranze
• Riconoscimento contribuzione figurativa per i dipendenti
• Concessione dei trattamenti mediante decreto delle
Regioni e Province autonome
• Erogazione somme ai lavoratori direttamente da INPS
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:
NUOVE DISPOSIZIONI (ART. 22)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Spettano ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai
lavoratori iscritti presso gestione Separata INPS e ai lavoratori
autonomi che abbiano figli non maggiori di 12 anni
• Periodo di riferimento: dal 5 marzo 2020 a causa della
sospensione delle attività didattiche per massimo 15 giorni
continuativi o frazionati
• Riconoscimento dell’indennità pari al 50% della retribuzione o
dell’equivalente dell’indennità di maternità per gli iscritti alla
gestione separata INPS
• Conservazione del posto di lavoro senza retribuzione per genitori
di minori da 12 a 16 anni che si astengano dal lavoro per tutto il
periodo di sospensione della scuola, purché non vi siano altre
agevolazioni in corso
• Possibile sostituzione dei benefici su esposti col bonus baby-
sitting da 600 €
CONGEDO E INDENNITÀ
(ART. 23)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Incremento dei giorni di permesso retribuito di ulteriori
12 giorni, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020
• Riconoscimento del beneficio ai soli dipendenti delle
strutture sanitarie compatibilmente con la gestione
dell’emergenza da COVID-19
ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI
LEGGE 104 PER IL PERSONALE SANITARIO
(ART. 24)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Destinatari della misura sono i genitori lavoratori dipendenti di
strutture pubbliche e private impegnate nell’emergenza
sanitaria a decorrere dal 05.03.20 sino alla cessazione della
sospensione delle attività didattiche
• Diritto di fruire del congedo e delle indennità di cui all’art. 23
• Impossibilità di riconoscere il congedo e le indennità nel caso
in cui l’altro genitore stia già fruendo degli stessi benefici
• Erogazione dell’indennità a carico dell’amministrazione
pubblica datrice di lavoro
• In alternativa c’è la possibilità di ottenere il bonus di non oltre
1.000 € per i servizi di baby-sitting
• Presentazione della domanda autonomamente da parte del
lavoratore sui canali di INPS
CONGEDO, INDENNITÀ E BONUS BABY-
SITTING PER DIPENDENTI DEL SETTORE
PUBBLICO E DELLA SANITÀ PUBBLICA E
PRIVATA (ART. 25)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Equiparazione del periodo di sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva alla malattia
• Periodo non computabile ai fini del comporto
• Equiparazione del periodo di assenza per i lavoratori dei
settori pubblici e privati con disabilità connotati da
gravità o caratterizzati da immunodepressione o
patologie oncologiche o in svolgimento di terapia
intensiva, al periodo di assenza per ricovero
ospedaliero
• Predisposizione del certificato che attesta tale status ad
opera del medico curante
TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA
ATTIVA DEI DIPENDENTI
(ART. 26)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Indennità di 600 € per i lavoratori non percettori di
pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie
• Importo non concorre alla formazione del reddito
• Riconoscimento per i soli professionisti e co.co.co.
dotati di partita iva attiva al 23.02.20
• Erogazione dell’indennità da parte di INPS previa
domanda
INDENNITÀ PROFESSIONISTI E
COLLABORATORI IN CO.CO.CO.
(ART. 27)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Indennità di 600 € ai lavoratori non percettori di
pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie
• Importo non concorre alla formazione del reddito
• Riconoscimento per i soli professionisti e co.co.co.
dotati di partita iva attiva al 23.02.20
• Erogazione dell’indennità da parte di INPS previa
domanda
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI
ISCRITTI A GESTIONI SPECIALI
DELL’AGO(ART. 28)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Indennità di 600 € per il mese di marzo 2020 ai lavoratori
non percettori di pensione e non titolari di altri rapporti
di lavoro alla data di entrata in vigore del d.l. 18 del
17.03.20
• Importo non concorre alla formazione del reddito
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI
TURISMO E STABILIMENTI TERMALI
(ART. 29)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Art. 30 – Indennità lavoratori settore agricolo: indennità di 600 €
per operai agricoli a tempo determinato, senza pensione e
che abbiano lavorato 50 giorni nel 2019
• Art. 31 – Incumulabità tra indennità: indennità degli articoli 27-
30 e 38 non sono cumulabili e non sono riconosciute ai
percettori di reddito di cittadinanza
• Art. 32 – Proroga termine presentazione domande
disoccupazione agricola 2020: proroga del termine al 01.06.20
• Art. 33 – Proroga termini in materia di domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL: termini di decadenza per la
presentazione delle domande per lavoratori che perdono il
lavoro nell’anno 2020 portato da 68 a 128 giorni. Proroga del
termine per la richiesta dell’incentivo all’autoimprenditorialità
DISPOSIZIONI VARIE
(ARTT. 30-33)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Art. 34 – Proroga termine decadenza e prescrizione per
prestazioni previdenziali e assistenziali: dal 23.02.20 al 01.06.20
sospensione di diritto dei termini
• Art. 35 – Disposizioni terzo settore: proroga per gli
adeguamenti degli enti del terzo settore al 31.10.2020
• Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati: possibile
acquisizione dei mandati di patrocinio in via telematica con
obbligo di regolarizzare i mandati alla fine del periodo di
emergenza
• Art. 37 – Sospensione termini pagamento contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi per lavoratori
domestici: sospensione dei pagamenti dal 23.02.20 al
31.05.20 con onere di versamento entro il 10.06.20
DISPOSIZIONI VARIE
(ARTT. 34-37)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Art. 38 – Lavoratori dello spettacolo: indennità per il mese di marzo
pari a 600 € per i lavoratori con reddito per il 2019 non superiore a
50.000 € e non titolari di pensione
• Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile per lavoratori disabili o
familiari di disabili: diritto di svolgere la prestazione di lavoro nella
forma del lavoro agile purché sussista compatibilità della
prestazione con la forma del lavoro agile. Priorità nell’accoglimento
delle istanze di svolgimento del rapporto in forma di lavoro agile per
lavoratori con ridotta capacità lavorativa
• Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità: sospensione di
due mesi dal 18.03.20 degli obblighi di avvio e selezione al lavoro
per la fruizione del reddito di cittadinanza e per i beneficiari di
integrazioni salariali
• Art. 41 – Sospensione attività comitati centrali e periferici dell’INPS e
loro costituzione e ricostituzione: sospensione fino al 01.06.20 e
concessione delle integrazioni salariali di competenza dai
Commissari preposti
DISPOSIZIONI VARIE
(ARTT. 38-41)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Sospensione del termine di decadenza e di prescrizione
per la richiesta di prestazioni nel periodo 23.02.20 –
01.06.20
• Sospensione dei termini di revisione delle rendite su
domande del titolare
• Riconoscimento dell’indennità di infortunio nei casi di
contrazione del Coronavirus in occasione di lavoro
• Riconoscimento dell’indennità di infortunio anche per il
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare
fiduciaria dell’infortunato con la conseguente
astensione dal lavoro
• Applicazione della tutela per datori pubblici e privati
DISPOSIZIONI INAIL
(ART. 42)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Trasferimento di 50 milioni da INAIL ad INVITALIA per
sostenere le imprese nell’acquisto di dispositivi e
strumenti di protezione individuale
• Utilizzo delle risorse col fine di supportare i cicli produttivi
e la continuità aziendale
• Assunzione di personale medico in INAIL per supportare
i lavoratori infortunati e tecnopatici
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA
SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI
PRESIDI SANITARI (ART. 43)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Istituzione del «Fondo per il reddito di ultima» istanza presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Supporto per lavoratori dipendenti e autonomi che a
causa del Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso
l’attività
• Dotazione di 300 milioni per l’anno 2020 con attribuzione
dei fondi mediante decreti da attuare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del decreto n. 18 del 17.03.2020
• Dotazione di parte delle somme a supporto dei
professionisti iscritti presso le casse di previdenza
obbligatorie private
• Utilizzo delle risorse col fine di supportare i cicli produttivi e
la continuità aziendale
FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER
LAVORATORI DANNEGGIATI DAL
CORONAVIRUS (ART. 44)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Proroga delle abilitazioni del personale adibito alle
riparazioni delle reti elettriche fino al 30.04.20
• Garanzia di continuità delle attività indifferibili per
l’esecuzione di lavori necessari al ripristino della rete
elettrica nazionale
• Persiste l’obbligo datorile di erogare formazione e
aggiornamento anche a distanza rispetto alle misure di
contenimento del contagio da COVID-19
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
ADDETTO AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO
ELETTRICO (ART. 45)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Divieto di avviare procedure di mobilità per 60 giorni
dall’entrata in vigore del d.l. n. 18 del 17.03.20
• Divieto di procedere a licenziamento per giustificato
motivo oggettivo o soggettivo per 60 giorni dall’entrata
in vigore del d.l. n. 18 del 17.03.20
• Sospese le procedure di mobilità pendenti
SOSPENSIONE PROCEDURE DI
LICENZIAMENTO (ART. 46)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Sospensione delle attività sino al 25.03.2020
• Possibile avvio di interventi di sostegno indifferibili da
parte delle aziende socio sanitarie locali in favore di
persone con disabilità ad alta necessità
• Divieto di dismissione o esclusione delle persone con
disabilità dalle strutture per le assenze effettuate nel
periodo di crisi sanitaria
• Divieto di licenziamento dei lavoratori genitori
conviventi con figli disabili che si assentino a causa
della necessità di accudire la persona disabile nel
periodo di sospensione delle attività delle strutture
STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITÀ
E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO
DOMICILIARE(ART. 47)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Durante la sospensione delle attività di strutture
educative, scolastiche e socio sanitarie o assistenziali
disposte con ordinanze le pubbliche amministrazioni
erogano mediante il personale di queste strutture
prestazioni di assistenza in forme domiciliari o a distanza
• Erogazione delle prestazioni nel rispetto delle
prescrizioni sanitarie volte ad evitare l’aggregazione
• Erogazione delle prestazioni mediante progettazione
congiunta dei servizi
• Autorizzazione delle pubbliche amministrazioni ad
effettuare il pagamento degli enti privati di assistenza
sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo
PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI
(ART. 48)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Prevista una moratoria straordinaria per le microimprese,
piccole e medie imprese che abbiano ottenuto prestiti o
linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.
MORATORIA STRAORDINARIA SUL
CREDITO (ART. 49)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Previste alcune misure di sostegno del credito
all’esportazione, per mitigare le ripercussioni negative sul
settore del turismo.
CREDITO ALL’ESPORTAZIONE: IL PIANO
STRAORDINARIO PER IL MADE IN ITALY
(ART. 53)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Previsto il beneficio della sospensione del pagamento
delle rate di mutuo contratto per l’acquisto della prima
casa fino a 18 mesi:
• a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti che
certifichino un calo di fatturato superiore al 33% del
fatturato dell’ultimo trimestre 2019
• non è richiesta la presentazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)
FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”,
CD. “FONDO GASPARRINI”
(ART. 54)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Con durata di 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce
una garanzia preordinata a investimenti e ristrutturazioni di
situazioni debitorie:
• a titolo gratuito
• con importo massimo garantito per singola impresa a 5
milioni di euro
Contenimento dei costi per le PMI derivanti dalla garanzia
dei confidi. La norma previene l’innalzamento dei costi
delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie
concesse dai confidi ex art. 112 TUB in conseguenza del
nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI
(ARTT. 49 - 51)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
In favore delle imprese che hanno sofferto un
restringimento del fatturato a causa dell’emergenza,
Cassa depositi e prestiti S.p.A. viene autorizzata a
concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite
banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato viene rilasciata in favore di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80%
dell’esposizione assunta.
ALTRI MECCANISMI DI GARANZIA TRAMITE
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A
(ART. 49 - 57)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Per tutti i contribuenti per i quali non è prevista la
sospensione, sono prorogati al 20 marzo, senza
applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti, inclusi
quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i
premi per l’assicurazione, in scadenza al 16 marzo 2020.
PROROGA PER I VERSAMENTI
(ART. 60)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da
lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti
e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
• Sospeso altresì il versamento IVA in scadenza nel
corrente mese di marzo 2020. Alla ripresa della
riscossione, i versamenti potranno avvenire – senza
sanzione o interessi – in un’unica soluzione entro il
31.05.20 oppure in massimo 5 rate mensili a decorrere
da maggio 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TURISMO, SPORT,
ARTE, CULTURA, TRASPORTO, RISTORAZIONE,
EDUCAZIONE, ASSISTENZA, GESTIONE FIERE ED
EVENTI (ART. 61)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Prevista la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e
delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Tale sospensione è estesa anche ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai
2 milioni di euro aventi il domicilio fiscale, la sede legale od
operativa nelle province più colpite.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E
VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI E
IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI (ART. 62)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Ai titolari di Partita IVA di minori dimensioni – cioè con ricavi o
compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente – è consentito di non procedere ai
versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute
alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilato, relativi
alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai
contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per
l’assicurazione obbligatoria.
Rimangono ferme le disposizioni di cui all’art 1 del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 per i
soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno
sede nella c.d. “zona rossa” (Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza).
La sospensione dei versamenti IVA opera a prescindere dal volume
di ricavi o compensi.
SEGUE (ART. 62)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Alla ripresa della riscossione, i versamenti saranno effettuati –
senza applicazione di sanzioni e interessi - in un’unica soluzione
entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione in
massimo 5 rate a partire dal mese di maggio 2020. Gli
adempimenti saranno effettuati entro il 30 giugno 2020.
• Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non
superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, si prevede il non
assoggettamento alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro
autonomo e assimilato da parte del sostituto d’imposta, in
relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del D.L e il 31 marzo 2020. I
contribuenti che si avvalgono di tale opzione sono tenuti a
rilasciare un’apposita dichiarazione.
SEGUE (ART. 62)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei
dipendenti pubblici o privati:
• con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro
• che continuino a prestare il proprio servizio durante il
periodo di emergenza Covid-19 nella sede di lavoro nel
mese di marzo 2020
BONUS A FAVORE DI LAVORATORI
DIPENDENTI (ART. 63)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• Previsto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti
attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50%
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro fino ad un importo massimo del credito d’imposta
pari ad euro 20.000
• Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari ad
euro 50.000 milioni per l’anno 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI
SANIFICAZIONE PER IL PERIODO
D’IMPOSTA 2020
(ART. 64)
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• Previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di
locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti
nella categoria C/1 (negozi e botteghe) per i soggetti
esercenti attività d’impresa
• La misura non si applica alle farmacie e negozi alimentari
di prima necessità e tutte le attività definite come essenziali
CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI
LOCAZIONE DI NEGOZI E BOTTEGHE
(ART. 65)
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• Prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini
dell’imposta sul reddito pari al 30% a favore di persone
fisiche ed enti non commerciali che hanno effettuato
un’erogazione liberale destinata a fronteggiare l’evolversi
della corrente situazione epidemiologica
• La detrazione non potrà essere superiore ai 30.000 euro
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER EROGAZIONI
LIBERALI (ART. 66)
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Sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle
attività di controllo di accertamento, riscossione e contenzioso,
ma esclusivamente da parte degli uffici e degli enti impositori.
I termini che scadono entro il 31 dicembre dall’anno nel caso in
cui si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino
al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del
periodo di sospensione. Ne consegue che il potere di rettifica
degli uffici che spirava alla fine di quest’anno slitterà al 2022
(accertamenti relativi all’annualità 2015, alle omesse
dichiarazioni 2014, alle cartelle conseguenti ai controlli formali
delle dichiarazioni 2015).
SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE
ATTIVITÀ DEGLI UFFICI ED ENTI
IMPOSITORI (ART. 67)
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La disposizione si applica anche all’attività di consulenza,
comportando la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020
anche dei termini ordinari entro i quali devono essere rese le
risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di
presentazione di documentazione integrativa.
Vengono sospesi i termini per il riscontro alle domande di
ammissione al regime di adempimento collaborativo, i termini
previsti per la procedura di cooperazione e collaborazione
rafforzata, e quelli dettati in materia di accordi preventivi per le
imprese con attività internazionale e rettifica in diminuzione del
reddito per operazioni tra imprese associate con attività
internazionale e i termini delle procedure per il patent box.
SEGUE (ART. 67)
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I termini concernenti eventuali istanze di interpello di cui sopra
presentate nel corso del periodo di sospensione (da presentare
esclusivamente per via telematica) cominceranno a decorrere
dal giorno successivo al termine del medesimo periodo di
sospensione.
La sospensione si applica anche alle attività di risposta alle
istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria,
compreso l’Archivio dei rapporti finanziari presentate ai sensi del
codice di procedura civile per la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare, salvi i casi di indifferibilità ed
urgenza.
SEGUE (ART. 67)
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Prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi
dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi
dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione
dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2020.
La sospensione trova applicazione anche in relazione agli atti
emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alle ingiunzioni
emesse dagli enti territoriali nonché con riferimento agli atti di
riscossione emessi dagli enti locali in materia di entrate tributarie
e patrimoniali.
SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO
DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)
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Rientrano, inoltre, nel perimetro della sospensione sino al 31
maggio 2020 anche i termini di versamento relativi alla
“rottamazione-ter”.
Prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di
inesigibilità degli agenti della riscossione relativi ai carichi
affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che slittano ciascuno di
due anni giungendo rispettivamente alla fine del 2023, del 2024
e del 2025, tenuto conto della sospensione generalizzata dei
versamenti dovuta all’impatto socio-economico
dell’emergenza e dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi
della scadenza dei termini conduca gli agenti della riscossione
ad intensificare azioni di recupero coattivo nei confronti di
soggetti che successivamente al periodo di sospensione
continueranno ad avere difficoltà.
SEGUE (ART. 68)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Prorogato al 31 maggio 2020 il PREU sugli apparecchi di
cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e lettera b) TULPS in
scadenza al 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio
2020.
Le somme posso essere versate con rate mensili di pari
importo, con decorrenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno.
PROROGA VERSAMENTI DEI SETTORI
GIOCO (ART. 69)
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I contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle
sospensioni previste nel titolo IV e dall’art 36 possono
chiedere che della circostanza sia data menzione sul sito
istituzionale del MEF, al fine di trarne il conseguente
vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione
pubblica.
MENZIONE PER LA RINUNCIA DELLE
SOSPENSIONI (ART. 71)
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Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” il
quale prevede che vengano stanziati per l’anno 2020
Euro 150.000.000,00 per la realizzazione di campagne di
comunicazione a sostegno dell’esportazione italiana nei
settori più colpiti dall’emergenza, il potenziamento delle
attività di promozione del sistema Paese, il
cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a
mercati esteri.
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PAESE
(ART. 72)
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Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza è
previsto un regime di semplificazioni per gli organi
collegiali delle amministrazioni pubbliche, delle
associazioni private anche non riconosciute e delle
fondazioni: anche qualora non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, purché risultino
identificabili con certezza i partecipanti e venga data
adeguata pubblicità alle sedute. Gli adempimenti non
devono pesare sulla finanza pubblica (solo sui propri
bilanci).
SEMPLIFICAZIONI AGLI ORGANI
COLLEGIALI (ART. 73)
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Disposte misure di sostegno economico per la funzionalità pubblica
tramite l’autorizzazione per l’anno 2020 e per un periodo di 90 giorni a
decorrere dall’e.i.v. del decreto, delle seguenti spese:
Euro 59.938.776,00 per Forze di polizia e Forze armate;
Euro 23.681.122,00 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria
degli uffici (anche Corpo delle Capitanerie di porto e Guardia
Costiera);
Euro 5.973.600,00 per Vigili del fuoco;
Euro 6.636.342,00 a sostegno dell’attività delle Prefetture - U.t.G (per il
periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dal 01.04.2020);
Euro 2.081.250 per il personale dell’amministrazione civile dell’interno;
Euro 837.652,00 (ed ulteriori Euro 2.512.957,00 per l’anno 2021) per
Prefetture-UTG;
Euro 6.219.625,00 per personale e ambienti carceri.
SOSTEGNO ALLA FORZA PUBBLICA
(ART. 74)
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Per agevolare la diffusione del lavoro agile, le amministrazioni
aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti
sono autorizzate, sino al 31.12.2020, agli acquisti per lo sviluppo
di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
in rete per l’accesso di cittadini e imprese, purché:
• ciò avvenga mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
• selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori
economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita
sezione speciale del registro delle imprese
Gli acquisti in questione devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
PRO DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE
(ART. 75)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Al fine di introdurre soluzioni di innovazione tecnologica e
di digitalizzazione della pubblica amministrazione
nell’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza
COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31
dicembre 2020 si avvarrà di un contingente di esperti
specificamente qualificati nello studio, supporto, sviluppo
e gestione di processi di trasformazione tecnologica: il cd.
Gruppo di supporto digitale.
GRUPPO DI SUPPORTO DIGITALE
(ART. 76)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi
incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la
pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, nonché di
dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il
personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di Euro
43.500.000,00 nel 2020.
Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale
di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie.
PULIZIA STRAORDINARIA NELLE SCUOLE
(ART. 77)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Per assicurare la continuità aziendale delle imprese
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un
Fondo con una dotazione di Euro 100.000.000,00 per
l’anno 2020 per:
• la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti
bancari destinati al capitale circolante;
• la ristrutturazione dei debiti;
• la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati
negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime
imprese;
• per l’arresto temporaneo dell’attività.
MISURE PRO AGRICOLTURA E PESCA
(ART. 78)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Essendo l’epidemia da COVID-19 formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento
eccezionale, sono riconosciute misure a compensazione
dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento
eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell’attività alle imprese titolari di licenza di trasporto
aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che esercitano
oneri di servizio pubblico.
É istituito un fondo con una dotazione di Euro
500.000.000,00 per l’anno 2020.
MISURE PRO TRASPORTO AEREO
(ART. 79)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” il
quale prevede che vengano stanziati per l’anno 2020
Euro 150.000.000,00 per la realizzazione di campagne di
comunicazione a sostegno dell’esportazione italiana nei
settori più colpiti dall’emergenza, il potenziamento delle
attività di promozione del sistema Paese, il
cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a
mercati esteri. Per la concessione delle agevolazioni in
materia di contratti di sviluppo, è autorizzata la spesa di
ulteriori Euro 400.000.000,00 per l’anno 2020.
INCREMENTO CONTRATTI DI SVILUPPO
(ART. 80)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale, in deroga alle precedenti previsioni, il termine
entro il quale è indetto il referendum confermativo del
testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è
fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza che lo ha ammesso.
MISURE REFERENDARIE
(ART. 81)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30.06.2020, è stabilito che le imprese che svolgono attività di
fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento
delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie
per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di
emergenza, per soddisfare qualsiasi richiesta ragionevole di
miglioramento della capacità di rete e della qualità del
servizio, dando priorità alle richieste provenienti dalle
strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di
emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
(ART. 82)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto
di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura.
I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il
venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza,
provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo
di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
RIMBORSO E RISOLUZIONE CONTRATTI
(ART. 88)
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Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha
istituito due Fondi, complessivamente per Euro
130.000.000,00 per l’anno 2020, di cui Euro 80.000.000,00
per la parte corrente e 50.000.000,00 per gli interventi in
conto capitale.
Con decreto da adottare a cura del predetto Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, saranno
stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle
risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori.
FONDO EMERGENZE SPETTACOLO
(ART. 89)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
É previsto che la quota dei compensi incassati nell’anno
2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli
artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che
svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base
ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli
organismi di gestione collettiva.
Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di
e.i.v. della legge di conversione del presente decreto,
saranno stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche
tenendo conto del reddito dei destinatari.
MISURE PRO CULTURA
(ART. 90)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Circa le operazioni relative ai traffici marittimi afferenti al
trasporto di merci e di persone effettuate dall’e.i.v. del presente
decreto:
• non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio,
fino alla data del 30.04.2020 (autorizzata spesa di 13.600.00,00
per l’anno 2020, per indennizzare le competenti Autorità delle
corrispondenti mancate entrate)
• è sospeso il pagamento dei canoni afferenti le operazioni
portuali, le prestazioni di lavoro portuale e la concessione di
aree e banchine, fino alla data del 31.07.2020
É autorizzata fino al 31.10.2020 la circolazione dei veicoli da
sottoporre entro il 31.07.2020 alle attività di visita e prova di o di
revisione.
MISURE TRASPORTO PUBBLICO
(ART. 92)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
É riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che
svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea,
che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati
alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità,
omologazione o analoga autorizzazione: è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
fondo con la dotazione di Euro 2.000.000,00 per l'anno
2020.
PRO AUTOSERVIZI NON DI LINEA
(ART. 93)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le società e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al
31.05.2020, i termini per il pagamento dei canoni di
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il
30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
giugno 2020.
SOSPENSIONE CANONI SETTORE
SPORTIVO(ART. 95)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso,
sino al 31.07.2020, è autorizzato il Dipartimento della
protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari
dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle
donazioni liberali di persone fisiche o giuridiche private
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione
di due o più operatori economici, a condizione che
l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
Richieste apposita rendicontazione separata e completa
tracciabilità.
Al termine dello stato di emergenza rendicontazione
pubblica.
EROGAZIONI LIBERALI
(ART. 99)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di
riconoscimento e di identità (anche elettronico), rilasciati
da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è prorogata al 31.08.2020. La validità ai
fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.
PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI
(ART. 104)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• In deroga agli artt. 2364 II comma e 2478-bis c.c. o alle
diverse disposizioni statutarie l'assemblea ordinaria è
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
• Per le Società per azioni, in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata, società cooperative e
mutue assicuratrici, è prevista la possibilità di:
• esprimere il voto anche in via elettronica o per
corrispondenza
• intervenire in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI
SOCIETÀ (ART. 106)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione purché sia garantita
l’identificazione dei partecipanti
• svolgimento dell'assemblea ed esercizio del diritto di
voto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370 IV comma,
2479-bis IV comma e 2538 VI comma c.c. senza la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove
previsti, il presidente, il segretario o il notaio
• queste disposizioni trovano applicazione per le
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero in
vigore lo stato di emergenza
SEGUE (ART. 106)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
Differito per enti e organismi pubblici il termine di
adozione dei rendiconti e bilanci d’esercizio 2019
originariamente fissato al 30 aprile 2020.
DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI (ART. 107)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
L’invio delle raccomandate, assicurate, la distribuzione dei
pacchi nonché lo svolgimento del servizio di notificazione a
mezzo posta avviene mediante consegna al destinatario o
di persona abilitata al ritiro, se presenti, senza raccoglierne la
firma.
MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO POSTALE (ART. 108)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
• sono prorogati al 30.06.20 i seguenti termini di:
• presentazione del modello unico di dichiarazione
annuale (MUD) di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70
• presentazione della comunicazione annuale dei dati
relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato
nazionale nell'anno precedente di cui all'articolo 15
comma tre del decreto legislativo 20 novembre 2008
numero 138, nonché trasmissione dei dati relativi alla
raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed
accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi
dell'articolo 17 comma due lettera c, del decreto
legislativo 20 novembre 2008 n. 188
COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI: RINVIO
SCADENZE (ART. 113)
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• Presentazione al Centro di Coordinamento della
comunicazione di cui all’art. 33 comma 2 d.lgs 14 marzo
2014 n. 49
• Versamento del diritto annuale di iscrizione all'albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24 comma
quattro del decreto 3 giugno 2014 numero 120
SEGUE (ART. 113)
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E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una
dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato a
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle
Province, Città Metropolitane e Comuni.
FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI PROVINCE, CITTÀ
METROPOLITANE E COMUNI (ART. 114)
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• il fondo di cui all’art 1 comma 62 L. 13 luglio 2015 n. 107
(Piano nazionale per la scuola digitale) è incrementato
di euro 85 milioni per l’anno 2020.
• Le risorse sono destinate:
• per la dotazione o il potenziamento di piattaforme e
strumenti utili per la didattica a distanza
• per la dotazione, agli studenti meno abbienti, della
strumentazione in comodato d’uso
• per la formazione del personale scolastico
PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA A
DISTANZA (ART. 120)
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E’ prevista la nomina di un Commissario Straordinario con
potere, tra gli altri, di:
• requisire beni mobili, mobili registrati e immobili
• porre in essere ogni intervento utile per preservare e
potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il
contrasto e il contenimento dell’emergenza
• provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni
necessari per il contrasto e il contenimento
dell’emergenza tramite il commissariamento di rami
d’azienda
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ART. 122)
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La pena detentiva è eseguita, su istanza, presso il
domicilio del condannato ove non sia superiore a diciotto
mesi, anche se costituente parte residua di maggior
pena, salvo soggetti:
• delinquenti abituali, professionali o per tendenza
• sottoposti a regime di sorveglianza particolare
• sanzionati nell’ultimo anno per infrazioni disciplinari
• coinvolti in disordini o sommosse dal 7 marzo 2020
• privi di domicilio effettivo e idoneo
nonché per i reati di maltrattamenti, stalking e reati art. 4
bis legge 354 del 1975.
DETENZIONE DOMICILIARE
(ART. 123)
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Le licenze concesse al condannato ammesso al regime
di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno
2020.
LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I
DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ
(ART. 124)
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• Fino al 31 luglio 2020 proroga di ulteriori 15 giorni per il
mantenimento dell’operatività dell’assicurazione da
circolazione di veicoli e natanti
• Fino al 31 luglio 2020 proroga di ulteriori 60 giorni per la
formulazione dell’offerta o della contestazione nei casi
di necessario intervento di un perito o di un medico
legale ai fini della valutazione dei danni
PROROGA TERMINI SETTORE
ASSICURATIVO
(ART. 125)
©StudiolegaleetributarioMPH-2020
INFO@MPHLEX.IT
WWW.MPHLEX.IT
© Studio legale e tributario MPH - 2020
© Studio legale e tributario MPH - 2020

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200320 presentazione cura italia studio legale e tributario mph

  • 1. «Cura Italia» INDENNITA’ TURISMO E STABILIMENTI TERMALI FINANZIAMENTI E ASSUNZIONI INDENNITA’ PROFESSIONALI DI 600€ BONUS BABY-SITTING FONDI STRAORDINARIE E MORATORIE DIFFERIMENTO TERMINI AMMINISTRATIVI CONTABILI PROROGA VERSAMENTI FONDI E MORATORIE TURISMO SANITA’LAVORATORI FAMIGLIE IMPRESE CONTABILITA’FISCO SPORT E CULTURA è intervenuto in numerosi settori a favore delle persone, delle famiglie e delle imprese. Decreto legge 17.03.2020 «CURA ITALIA» Studio legale e tributario MPH – 2020
  • 2. DECRETO «CURA ITALIA» Decreto legge n. 18 17 marzo 2020 ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 3. DECRETO-LEGGE N. 18 17.03.2020 RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 18 marzo 2020 ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 4. Il Decreto Legge si pone l’obiettivo di far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese. Le misure sono state emesse anche in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, nonché la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali. Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2020. © Studio legale e tributario MPH - 2020 © Studio legale e tributario MPH - 2020
  • 5. • Finanziamenti per incrementare le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale sanitario • Nuove assunzioni di dirigenti sanitari medici e personale non dirigenziale con profilo professionale di tecnico della prevenzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni per le attività di vigilanza e controlli igienico-sanitario di porti ed aeroporti FINANZIAMENTI E ASSUNZIONI (ARTT. 1-2) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 6. Possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla legge. RICORSO ALLA SANITÀ PRIVATA (ART. 3) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 7. Possibilità per regioni e province autonome di attivare aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno delle strutture di ricovero e cura. Le necessarie opere edilizie potranno essere realizzate in deroga alle previsioni di leggi regionali, piani regolatori e regolamenti edilizi locali. REALIZZAZIONE DI AREE SANITARIE TEMPORANEE (ART. 4) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 8. Sono previsti finanziamenti a fondo perduto ed in conto gestione e finanziamenti agevolati per le imprese che producono dispositivi medici e di protezione individuale. I dispositivi sono forniti in via prioritaria ai medici ed al personale sanitario e socio-sanitario. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE (ART. 5) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 9. Fino al perdurare dell'emergenza e per fronteggiare la stessa la Protezione Civile può requisire in uso o in proprietà, da soggetti pubblici o privati, presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili di ogni genere. E' prevista la corresponsione di un'indennità di requisizione al proprietario di tali beni, indicando criteri e modalità per l'erogazione della stessa. POTERE DI REQUISIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (ART. 6) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 10. • Incremento del personale medico ed infermieristico militare attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno ● Incremento della spesa per la sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo attraverso la realizzazione di presidi e strutture dedicate RICORSO AL PERSONALE ED ALLE STRUTTURE MILITARI (ARTT. 7-8-9) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 11. Possibilità per INAIL di assumere con contratto a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi medici specialisti ed infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e lavoratori tecnopatici (con malattie professionali). Qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale, è prevista espressamente la possibilità di trattenere in servizio il personale sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescienza. MISURE PER SOPPERIRE ALLA CARENZA DI PERSONALE (ARTT. 10-11-12) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 12. E’ previsto, per la durata dell'emergenza sanitaria, l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria anche se la qualifica è stata ottenuta all'estero in deroga alle procedure che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi. POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO CON QUALIFICA OTTENUTA ALL’ESTERO (ART. 13) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 13. Non si applicano quarantena e sorveglianza attiva ai lavoratori delle imprese che producono e/o dispensano farmaci e dispositivi medici e diagnostici anche qualora abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19. Tali lavoratori sospendono l'attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19. DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI DI IMPRESE PRODUTTRICI DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI (ART. 14) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 14. Introdotta la possibilità di produrre, importare ed immettere in commercio le mascherine anche in deroga alle disposizioni in materia. Produttori, importatori e chi mette in commercio le mascherine devono autocertificare la conformità del prodotto agli standard di sicurezza. Prevista comunque la valutazione dell'ISS sui dispositivi. Per i lavoratori impossibilitati a mantenere un metro di distanza tra loro è concesso l’impiego di mascherine chirurgiche anche sprovviste del marchio CE. DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DI MASCHERINE AUTOFILTRANTI (ARTT. 15 -16) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 15. Sono state introdotte disposizioni per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci, dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci per i pazienti affetti da Covid-19. NOVITÀ IN TEMA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA (ART. 17) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 16. • Trattamento ordinario di integrazione salariale per datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19 • Trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutti i lavoratori alle dipendenze dell’ente al 23.02.20 • Periodi di fruizione: dal 23 febbraio 2020 per massimo 9 settimane e comunque entro e non oltre il mese di agosto 2020 • Deroga dagli adempimenti procedurali: informazione, consultazione ed esame congiunto sono effettuati telematicamente entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva • Domanda ammissibile entro la fine del IV mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 17. • Possibile presentare la domanda di integrazione salariale con causale COVID-19 • Riconoscimento del periodo di integrazione salariale ordinaria di 9 settimane che sospende e sostituisce il trattamento straordinario • Totale copertura con la CIGO dell’orario di lavoro per i dipendenti precedentemente in CIGS TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 20) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 18. • I datori iscritti al fondo di integrazione salariale che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6 del 23.02.20 hanno in corso assegni di solidarietà possono presentare domanda per l’assegno ordinario • Sostituzione e sospensione del trattamento di solidarietà con l’assegno ordinario • Possibile coincidenza dei lavoratori che beneficiavano dell’assegno di solidarietà con quelli che beneficiano dell’assegno ordinario • Totale copertura dell’orario di lavoro TRATTAMENTO ORDINARIO PER DATORI CON ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 19. • Riconosciuta da Regioni e Province autonome ai datori del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) ai quali non si applicano altre tutele per sospensione e riduzione orario, per un periodo massimo di 9 settimane • Conclusione dell’accordo sindacale richiesto solo per i datori con più di 5 dipendenti • Massima diffusione delle procedure telematiche anche per i confronti con le maestranze • Riconoscimento contribuzione figurativa per i dipendenti • Concessione dei trattamenti mediante decreto delle Regioni e Province autonome • Erogazione somme ai lavoratori direttamente da INPS CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: NUOVE DISPOSIZIONI (ART. 22) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 20. • Spettano ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti presso gestione Separata INPS e ai lavoratori autonomi che abbiano figli non maggiori di 12 anni • Periodo di riferimento: dal 5 marzo 2020 a causa della sospensione delle attività didattiche per massimo 15 giorni continuativi o frazionati • Riconoscimento dell’indennità pari al 50% della retribuzione o dell’equivalente dell’indennità di maternità per gli iscritti alla gestione separata INPS • Conservazione del posto di lavoro senza retribuzione per genitori di minori da 12 a 16 anni che si astengano dal lavoro per tutto il periodo di sospensione della scuola, purché non vi siano altre agevolazioni in corso • Possibile sostituzione dei benefici su esposti col bonus baby- sitting da 600 € CONGEDO E INDENNITÀ (ART. 23) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 21. • Incremento dei giorni di permesso retribuito di ulteriori 12 giorni, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 • Riconoscimento del beneficio ai soli dipendenti delle strutture sanitarie compatibilmente con la gestione dell’emergenza da COVID-19 ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 PER IL PERSONALE SANITARIO (ART. 24) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 22. • Destinatari della misura sono i genitori lavoratori dipendenti di strutture pubbliche e private impegnate nell’emergenza sanitaria a decorrere dal 05.03.20 sino alla cessazione della sospensione delle attività didattiche • Diritto di fruire del congedo e delle indennità di cui all’art. 23 • Impossibilità di riconoscere il congedo e le indennità nel caso in cui l’altro genitore stia già fruendo degli stessi benefici • Erogazione dell’indennità a carico dell’amministrazione pubblica datrice di lavoro • In alternativa c’è la possibilità di ottenere il bonus di non oltre 1.000 € per i servizi di baby-sitting • Presentazione della domanda autonomamente da parte del lavoratore sui canali di INPS CONGEDO, INDENNITÀ E BONUS BABY- SITTING PER DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO E DELLA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA (ART. 25) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 23. • Equiparazione del periodo di sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia • Periodo non computabile ai fini del comporto • Equiparazione del periodo di assenza per i lavoratori dei settori pubblici e privati con disabilità connotati da gravità o caratterizzati da immunodepressione o patologie oncologiche o in svolgimento di terapia intensiva, al periodo di assenza per ricovero ospedaliero • Predisposizione del certificato che attesta tale status ad opera del medico curante TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI DIPENDENTI (ART. 26) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 24. • Indennità di 600 € per i lavoratori non percettori di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie • Importo non concorre alla formazione del reddito • Riconoscimento per i soli professionisti e co.co.co. dotati di partita iva attiva al 23.02.20 • Erogazione dell’indennità da parte di INPS previa domanda INDENNITÀ PROFESSIONISTI E COLLABORATORI IN CO.CO.CO. (ART. 27) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 25. • Indennità di 600 € ai lavoratori non percettori di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie • Importo non concorre alla formazione del reddito • Riconoscimento per i soli professionisti e co.co.co. dotati di partita iva attiva al 23.02.20 • Erogazione dell’indennità da parte di INPS previa domanda INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONI SPECIALI DELL’AGO(ART. 28) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 26. • Indennità di 600 € per il mese di marzo 2020 ai lavoratori non percettori di pensione e non titolari di altri rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del d.l. 18 del 17.03.20 • Importo non concorre alla formazione del reddito INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (ART. 29) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 27. • Art. 30 – Indennità lavoratori settore agricolo: indennità di 600 € per operai agricoli a tempo determinato, senza pensione e che abbiano lavorato 50 giorni nel 2019 • Art. 31 – Incumulabità tra indennità: indennità degli articoli 27- 30 e 38 non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza • Art. 32 – Proroga termine presentazione domande disoccupazione agricola 2020: proroga del termine al 01.06.20 • Art. 33 – Proroga termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: termini di decadenza per la presentazione delle domande per lavoratori che perdono il lavoro nell’anno 2020 portato da 68 a 128 giorni. Proroga del termine per la richiesta dell’incentivo all’autoimprenditorialità DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 30-33) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 28. • Art. 34 – Proroga termine decadenza e prescrizione per prestazioni previdenziali e assistenziali: dal 23.02.20 al 01.06.20 sospensione di diritto dei termini • Art. 35 – Disposizioni terzo settore: proroga per gli adeguamenti degli enti del terzo settore al 31.10.2020 • Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati: possibile acquisizione dei mandati di patrocinio in via telematica con obbligo di regolarizzare i mandati alla fine del periodo di emergenza • Art. 37 – Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi per lavoratori domestici: sospensione dei pagamenti dal 23.02.20 al 31.05.20 con onere di versamento entro il 10.06.20 DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 34-37) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 29. • Art. 38 – Lavoratori dello spettacolo: indennità per il mese di marzo pari a 600 € per i lavoratori con reddito per il 2019 non superiore a 50.000 € e non titolari di pensione • Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile per lavoratori disabili o familiari di disabili: diritto di svolgere la prestazione di lavoro nella forma del lavoro agile purché sussista compatibilità della prestazione con la forma del lavoro agile. Priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del rapporto in forma di lavoro agile per lavoratori con ridotta capacità lavorativa • Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità: sospensione di due mesi dal 18.03.20 degli obblighi di avvio e selezione al lavoro per la fruizione del reddito di cittadinanza e per i beneficiari di integrazioni salariali • Art. 41 – Sospensione attività comitati centrali e periferici dell’INPS e loro costituzione e ricostituzione: sospensione fino al 01.06.20 e concessione delle integrazioni salariali di competenza dai Commissari preposti DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 38-41) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 30. • Sospensione del termine di decadenza e di prescrizione per la richiesta di prestazioni nel periodo 23.02.20 – 01.06.20 • Sospensione dei termini di revisione delle rendite su domande del titolare • Riconoscimento dell’indennità di infortunio nei casi di contrazione del Coronavirus in occasione di lavoro • Riconoscimento dell’indennità di infortunio anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro • Applicazione della tutela per datori pubblici e privati DISPOSIZIONI INAIL (ART. 42) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 31. • Trasferimento di 50 milioni da INAIL ad INVITALIA per sostenere le imprese nell’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale • Utilizzo delle risorse col fine di supportare i cicli produttivi e la continuità aziendale • Assunzione di personale medico in INAIL per supportare i lavoratori infortunati e tecnopatici CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI (ART. 43) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 32. • Istituzione del «Fondo per il reddito di ultima» istanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Supporto per lavoratori dipendenti e autonomi che a causa del Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività • Dotazione di 300 milioni per l’anno 2020 con attribuzione dei fondi mediante decreti da attuare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 18 del 17.03.2020 • Dotazione di parte delle somme a supporto dei professionisti iscritti presso le casse di previdenza obbligatorie private • Utilizzo delle risorse col fine di supportare i cicli produttivi e la continuità aziendale FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER LAVORATORI DANNEGGIATI DAL CORONAVIRUS (ART. 44) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 33. • Proroga delle abilitazioni del personale adibito alle riparazioni delle reti elettriche fino al 30.04.20 • Garanzia di continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori necessari al ripristino della rete elettrica nazionale • Persiste l’obbligo datorile di erogare formazione e aggiornamento anche a distanza rispetto alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO (ART. 45) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 34. • Divieto di avviare procedure di mobilità per 60 giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 18 del 17.03.20 • Divieto di procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo per 60 giorni dall’entrata in vigore del d.l. n. 18 del 17.03.20 • Sospese le procedure di mobilità pendenti SOSPENSIONE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO (ART. 46) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 35. • Sospensione delle attività sino al 25.03.2020 • Possibile avvio di interventi di sostegno indifferibili da parte delle aziende socio sanitarie locali in favore di persone con disabilità ad alta necessità • Divieto di dismissione o esclusione delle persone con disabilità dalle strutture per le assenze effettuate nel periodo di crisi sanitaria • Divieto di licenziamento dei lavoratori genitori conviventi con figli disabili che si assentino a causa della necessità di accudire la persona disabile nel periodo di sospensione delle attività delle strutture STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO DOMICILIARE(ART. 47) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 36. • Durante la sospensione delle attività di strutture educative, scolastiche e socio sanitarie o assistenziali disposte con ordinanze le pubbliche amministrazioni erogano mediante il personale di queste strutture prestazioni di assistenza in forme domiciliari o a distanza • Erogazione delle prestazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie volte ad evitare l’aggregazione • Erogazione delle prestazioni mediante progettazione congiunta dei servizi • Autorizzazione delle pubbliche amministrazioni ad effettuare il pagamento degli enti privati di assistenza sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI (ART. 48) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 37. Prevista una moratoria straordinaria per le microimprese, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. MORATORIA STRAORDINARIA SUL CREDITO (ART. 49) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 38. Previste alcune misure di sostegno del credito all’esportazione, per mitigare le ripercussioni negative sul settore del turismo. CREDITO ALL’ESPORTAZIONE: IL PIANO STRAORDINARIO PER IL MADE IN ITALY (ART. 53) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 39. Previsto il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo contratto per l’acquisto della prima casa fino a 18 mesi: • a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino un calo di fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 • non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI” (ART. 54) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 40. Con durata di 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia preordinata a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie: • a titolo gratuito • con importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro Contenimento dei costi per le PMI derivanti dalla garanzia dei confidi. La norma previene l’innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi ex art. 112 TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ARTT. 49 - 51) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 41. In favore delle imprese che hanno sofferto un restringimento del fatturato a causa dell’emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. viene autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato viene rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. ALTRI MECCANISMI DI GARANZIA TRAMITE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (ART. 49 - 57) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 42. Per tutti i contribuenti per i quali non è prevista la sospensione, sono prorogati al 20 marzo, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione, in scadenza al 16 marzo 2020. PROROGA PER I VERSAMENTI (ART. 60) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 43. • Sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. • Sospeso altresì il versamento IVA in scadenza nel corrente mese di marzo 2020. Alla ripresa della riscossione, i versamenti potranno avvenire – senza sanzione o interessi – in un’unica soluzione entro il 31.05.20 oppure in massimo 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020. SOSPENSIONE VERSAMENTI TURISMO, SPORT, ARTE, CULTURA, TRASPORTO, RISTORAZIONE, EDUCAZIONE, ASSISTENZA, GESTIONE FIERE ED EVENTI (ART. 61) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 44. Prevista la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione è estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro aventi il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nelle province più colpite. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI E IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI (ART. 62) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 45. Ai titolari di Partita IVA di minori dimensioni – cioè con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente – è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Rimangono ferme le disposizioni di cui all’art 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno sede nella c.d. “zona rossa” (Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza). La sospensione dei versamenti IVA opera a prescindere dal volume di ricavi o compensi. SEGUE (ART. 62) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 46. • Alla ripresa della riscossione, i versamenti saranno effettuati – senza applicazione di sanzioni e interessi - in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione in massimo 5 rate a partire dal mese di maggio 2020. Gli adempimenti saranno effettuati entro il 30 giugno 2020. • Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, si prevede il non assoggettamento alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro autonomo e assimilato da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L e il 31 marzo 2020. I contribuenti che si avvalgono di tale opzione sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione. SEGUE (ART. 62) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 47. Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei dipendenti pubblici o privati: • con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro • che continuino a prestare il proprio servizio durante il periodo di emergenza Covid-19 nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 BONUS A FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 48. • Previsto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d’imposta pari ad euro 20.000 • Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari ad euro 50.000 milioni per l’anno 2020 CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020 (ART. 64) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 49. • Previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe) per i soggetti esercenti attività d’impresa • La misura non si applica alle farmacie e negozi alimentari di prima necessità e tutte le attività definite come essenziali CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI NEGOZI E BOTTEGHE (ART. 65) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 50. • Prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% a favore di persone fisiche ed enti non commerciali che hanno effettuato un’erogazione liberale destinata a fronteggiare l’evolversi della corrente situazione epidemiologica • La detrazione non potrà essere superiore ai 30.000 euro DETRAZIONI D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI (ART. 66) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 51. Sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo di accertamento, riscossione e contenzioso, ma esclusivamente da parte degli uffici e degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dall’anno nel caso in cui si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Ne consegue che il potere di rettifica degli uffici che spirava alla fine di quest’anno slitterà al 2022 (accertamenti relativi all’annualità 2015, alle omesse dichiarazioni 2014, alle cartelle conseguenti ai controlli formali delle dichiarazioni 2015). SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI ED ENTI IMPOSITORI (ART. 67) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 52. La disposizione si applica anche all’attività di consulenza, comportando la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 anche dei termini ordinari entro i quali devono essere rese le risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di presentazione di documentazione integrativa. Vengono sospesi i termini per il riscontro alle domande di ammissione al regime di adempimento collaborativo, i termini previsti per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, e quelli dettati in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale e i termini delle procedure per il patent box. SEGUE (ART. 67) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 53. I termini concernenti eventuali istanze di interpello di cui sopra presentate nel corso del periodo di sospensione (da presentare esclusivamente per via telematica) cominceranno a decorrere dal giorno successivo al termine del medesimo periodo di sospensione. La sospensione si applica anche alle attività di risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari presentate ai sensi del codice di procedura civile per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza. SEGUE (ART. 67) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 54. Prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La sospensione trova applicazione anche in relazione agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali nonché con riferimento agli atti di riscossione emessi dagli enti locali in materia di entrate tributarie e patrimoniali. SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 55. Rientrano, inoltre, nel perimetro della sospensione sino al 31 maggio 2020 anche i termini di versamento relativi alla “rottamazione-ter”. Prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità degli agenti della riscossione relativi ai carichi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che slittano ciascuno di due anni giungendo rispettivamente alla fine del 2023, del 2024 e del 2025, tenuto conto della sospensione generalizzata dei versamenti dovuta all’impatto socio-economico dell’emergenza e dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini conduca gli agenti della riscossione ad intensificare azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che successivamente al periodo di sospensione continueranno ad avere difficoltà. SEGUE (ART. 68) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 56. Prorogato al 31 maggio 2020 il PREU sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e lettera b) TULPS in scadenza al 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme posso essere versate con rate mensili di pari importo, con decorrenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. PROROGA VERSAMENTI DEI SETTORI GIOCO (ART. 69) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 57. I contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle sospensioni previste nel titolo IV e dall’art 36 possono chiedere che della circostanza sia data menzione sul sito istituzionale del MEF, al fine di trarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica. MENZIONE PER LA RINUNCIA DELLE SOSPENSIONI (ART. 71) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 58. Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” il quale prevede che vengano stanziati per l’anno 2020 Euro 150.000.000,00 per la realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno dell’esportazione italiana nei settori più colpiti dall’emergenza, il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri. INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PAESE (ART. 72) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 59. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza è previsto un regime di semplificazioni per gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni private anche non riconosciute e delle fondazioni: anche qualora non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, purché risultino identificabili con certezza i partecipanti e venga data adeguata pubblicità alle sedute. Gli adempimenti non devono pesare sulla finanza pubblica (solo sui propri bilanci). SEMPLIFICAZIONI AGLI ORGANI COLLEGIALI (ART. 73) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 60. Disposte misure di sostegno economico per la funzionalità pubblica tramite l’autorizzazione per l’anno 2020 e per un periodo di 90 giorni a decorrere dall’e.i.v. del decreto, delle seguenti spese: Euro 59.938.776,00 per Forze di polizia e Forze armate; Euro 23.681.122,00 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici (anche Corpo delle Capitanerie di porto e Guardia Costiera); Euro 5.973.600,00 per Vigili del fuoco; Euro 6.636.342,00 a sostegno dell’attività delle Prefetture - U.t.G (per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dal 01.04.2020); Euro 2.081.250 per il personale dell’amministrazione civile dell’interno; Euro 837.652,00 (ed ulteriori Euro 2.512.957,00 per l’anno 2021) per Prefetture-UTG; Euro 6.219.625,00 per personale e ambienti carceri. SOSTEGNO ALLA FORZA PUBBLICA (ART. 74) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 61. Per agevolare la diffusione del lavoro agile, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate, sino al 31.12.2020, agli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese, purché: • ciò avvenga mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara • selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese Gli acquisti in questione devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. PRO DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE (ART. 75) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 62. Al fine di introdurre soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione nell’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2020 si avvarrà di un contingente di esperti specificamente qualificati nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica: il cd. Gruppo di supporto digitale. GRUPPO DI SUPPORTO DIGITALE (ART. 76) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 63. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di Euro 43.500.000,00 nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie. PULIZIA STRAORDINARIA NELLE SCUOLE (ART. 77) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 64. Per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di Euro 100.000.000,00 per l’anno 2020 per: • la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante; • la ristrutturazione dei debiti; • la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese; • per l’arresto temporaneo dell’attività. MISURE PRO AGRICOLTURA E PESCA (ART. 78) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 65. Essendo l’epidemia da COVID-19 formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che esercitano oneri di servizio pubblico. É istituito un fondo con una dotazione di Euro 500.000.000,00 per l’anno 2020. MISURE PRO TRASPORTO AEREO (ART. 79) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 66. Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” il quale prevede che vengano stanziati per l’anno 2020 Euro 150.000.000,00 per la realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno dell’esportazione italiana nei settori più colpiti dall’emergenza, il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri. Per la concessione delle agevolazioni in materia di contratti di sviluppo, è autorizzata la spesa di ulteriori Euro 400.000.000,00 per l’anno 2020. INCREMENTO CONTRATTI DI SVILUPPO (ART. 80) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 67. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in deroga alle precedenti previsioni, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. MISURE REFERENDARIE (ART. 81) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 68. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30.06.2020, è stabilito che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, per soddisfare qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali. SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (ART. 82) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 69. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura. I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. RIMBORSO E RISOLUZIONE CONTRATTI (ART. 88) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 70. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha istituito due Fondi, complessivamente per Euro 130.000.000,00 per l’anno 2020, di cui Euro 80.000.000,00 per la parte corrente e 50.000.000,00 per gli interventi in conto capitale. Con decreto da adottare a cura del predetto Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori. FONDO EMERGENZE SPETTACOLO (ART. 89) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 71. É previsto che la quota dei compensi incassati nell’anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva. Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di e.i.v. della legge di conversione del presente decreto, saranno stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari. MISURE PRO CULTURA (ART. 90) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 72. Circa le operazioni relative ai traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone effettuate dall’e.i.v. del presente decreto: • non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio, fino alla data del 30.04.2020 (autorizzata spesa di 13.600.00,00 per l’anno 2020, per indennizzare le competenti Autorità delle corrispondenti mancate entrate) • è sospeso il pagamento dei canoni afferenti le operazioni portuali, le prestazioni di lavoro portuale e la concessione di aree e banchine, fino alla data del 31.07.2020 É autorizzata fino al 31.10.2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31.07.2020 alle attività di visita e prova di o di revisione. MISURE TRASPORTO PUBBLICO (ART. 92) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 73. É riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione: è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di Euro 2.000.000,00 per l'anno 2020. PRO AUTOSERVIZI NON DI LINEA (ART. 93) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 74. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31.05.2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. SOSPENSIONE CANONI SETTORE SPORTIVO(ART. 95) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 75. Nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31.07.2020, è autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di persone fisiche o giuridiche private mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. Richieste apposita rendicontazione separata e completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza rendicontazione pubblica. EROGAZIONI LIBERALI (ART. 99) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 76. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità (anche elettronico), rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31.08.2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI (ART. 104) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 77. • In deroga agli artt. 2364 II comma e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio • Per le Società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, è prevista la possibilità di: • esprimere il voto anche in via elettronica o per corrispondenza • intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 78. • svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti • svolgimento dell'assemblea ed esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370 IV comma, 2479-bis IV comma e 2538 VI comma c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio • queste disposizioni trovano applicazione per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero in vigore lo stato di emergenza SEGUE (ART. 106) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 79. Differito per enti e organismi pubblici il termine di adozione dei rendiconti e bilanci d’esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile 2020. DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (ART. 107) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 80. L’invio delle raccomandate, assicurate, la distribuzione dei pacchi nonché lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo posta avviene mediante consegna al destinatario o di persona abilitata al ritiro, se presenti, senza raccoglierne la firma. MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE (ART. 108) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 81. • sono prorogati al 30.06.20 i seguenti termini di: • presentazione del modello unico di dichiarazione annuale (MUD) di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70 • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente di cui all'articolo 15 comma tre del decreto legislativo 20 novembre 2008 numero 138, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17 comma due lettera c, del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI: RINVIO SCADENZE (ART. 113) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 82. • Presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’art. 33 comma 2 d.lgs 14 marzo 2014 n. 49 • Versamento del diritto annuale di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24 comma quattro del decreto 3 giugno 2014 numero 120 SEGUE (ART. 113) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 83. E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle Province, Città Metropolitane e Comuni. FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI (ART. 114) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 84. • il fondo di cui all’art 1 comma 62 L. 13 luglio 2015 n. 107 (Piano nazionale per la scuola digitale) è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020. • Le risorse sono destinate: • per la dotazione o il potenziamento di piattaforme e strumenti utili per la didattica a distanza • per la dotazione, agli studenti meno abbienti, della strumentazione in comodato d’uso • per la formazione del personale scolastico PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA A DISTANZA (ART. 120) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 85. E’ prevista la nomina di un Commissario Straordinario con potere, tra gli altri, di: • requisire beni mobili, mobili registrati e immobili • porre in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza • provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza tramite il commissariamento di rami d’azienda COMMISSARIO STRAORDINARIO (ART. 122) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 86. La pena detentiva è eseguita, su istanza, presso il domicilio del condannato ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo soggetti: • delinquenti abituali, professionali o per tendenza • sottoposti a regime di sorveglianza particolare • sanzionati nell’ultimo anno per infrazioni disciplinari • coinvolti in disordini o sommosse dal 7 marzo 2020 • privi di domicilio effettivo e idoneo nonché per i reati di maltrattamenti, stalking e reati art. 4 bis legge 354 del 1975. DETENZIONE DOMICILIARE (ART. 123) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 87. Le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020. LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ (ART. 124) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 88. • Fino al 31 luglio 2020 proroga di ulteriori 15 giorni per il mantenimento dell’operatività dell’assicurazione da circolazione di veicoli e natanti • Fino al 31 luglio 2020 proroga di ulteriori 60 giorni per la formulazione dell’offerta o della contestazione nei casi di necessario intervento di un perito o di un medico legale ai fini della valutazione dei danni PROROGA TERMINI SETTORE ASSICURATIVO (ART. 125) ©StudiolegaleetributarioMPH-2020
  • 89. INFO@MPHLEX.IT WWW.MPHLEX.IT © Studio legale e tributario MPH - 2020 © Studio legale e tributario MPH - 2020