Emendamenti DL 123 del 24/10/2019 Sisma Centro Italia_R02Gianluca Loffredo
A seguito dei numerosi incontri della settimana intercorsi con i principali attori della ricostruzione, condivido un nuovo documento che modifica e integra il precedente.
Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
Emendamenti DL 123 del 24/10/2019 Sisma Centro Italia_R02Gianluca Loffredo
A seguito dei numerosi incontri della settimana intercorsi con i principali attori della ricostruzione, condivido un nuovo documento che modifica e integra il precedente.
Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
Ci sono alcune tipologie di lavori di ristrutturazione leggera della casa che non richiedono ne una particolare autorizzazione comunale ne l'intervento di un tecnico, questi lavori rientrano nella cosiddetta Edilizia Libera e comprendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria compresa la sostituzione di impianti. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che non cambino la sagoma dell’edificio. Le Attività di Edilizia libera sono disciplinate dall’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
Ecco quali sono i lavori di manutenzione realizzabili in Edilizia Libera:
- Ripristino degli intonaci, delle tinte, dei rivestimenti delle pareti esterne mantenendo i colori e le caratteristiche pre-esistenti;
pulitura delle facciate;
- Ripristino di intonaci e tinteggiature dei rivestimenti interni;
- Sostituzione di infissi esterni, senza modificare la sagoma o la dimensione degli infissi,
- Inserimento di doppi vetri per il rifacimento degli infissi esistenti.
- Riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, purché si mantenga la forma, pendenza delle falde e materiali;
- Riparazione e sostituzione di gronde, pluviali e comignoli, balconi e terrazzi e relativi parapetti o ringhiere;
- Installazione di grate ed inferriate, di tende da sole e zanzariere;
- Pavimentazioni esterne di cortili e/o patii;
- Riparazione di recinzioni.
- Ristrutturazione dei pavimenti e rinforzi dei solai;
- Lavori di sostituzione o riparazione dell’impianto idrico e dei sanitari;
- Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e tecnologici esistenti.
- Apertura e chiusura di vani porta e piccole opere murarie come nicchie o muretti
- Costruzione di pareti mobili o arredi fissi.
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...Simone Chiarelli
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, del D.lgs 50 del 2016 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Il procedimento di esproprio e di variante agli strumenti urbanistici comunal...Avv. Francesco Barchielli
Avv. Francesco Barchielli. L’esproprio in Toscana. Procedimento di variante, di approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 34 l. 65/2014 e dell’art. 19 D.P.R. 327/2001
Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Circolare INAIL n. 45 del 27/03/2015 su applicazione misura #diamociunamanoParma Couture
La circolare reca applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
La stessa Circolare fa seguito alla pubblicazione del Decreto Ministro del Lavoro del 22/12/2014 che già definiva le prime modalità attuative.
Notiziario sulle principali novità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a cura di Mamò Sistemi AQS.
News Occupational Health & Safety edited by Mamò Sistemi AQS.
Ci sono alcune tipologie di lavori di ristrutturazione leggera della casa che non richiedono ne una particolare autorizzazione comunale ne l'intervento di un tecnico, questi lavori rientrano nella cosiddetta Edilizia Libera e comprendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria compresa la sostituzione di impianti. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che non cambino la sagoma dell’edificio. Le Attività di Edilizia libera sono disciplinate dall’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
Ecco quali sono i lavori di manutenzione realizzabili in Edilizia Libera:
- Ripristino degli intonaci, delle tinte, dei rivestimenti delle pareti esterne mantenendo i colori e le caratteristiche pre-esistenti;
pulitura delle facciate;
- Ripristino di intonaci e tinteggiature dei rivestimenti interni;
- Sostituzione di infissi esterni, senza modificare la sagoma o la dimensione degli infissi,
- Inserimento di doppi vetri per il rifacimento degli infissi esistenti.
- Riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, purché si mantenga la forma, pendenza delle falde e materiali;
- Riparazione e sostituzione di gronde, pluviali e comignoli, balconi e terrazzi e relativi parapetti o ringhiere;
- Installazione di grate ed inferriate, di tende da sole e zanzariere;
- Pavimentazioni esterne di cortili e/o patii;
- Riparazione di recinzioni.
- Ristrutturazione dei pavimenti e rinforzi dei solai;
- Lavori di sostituzione o riparazione dell’impianto idrico e dei sanitari;
- Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici e tecnologici esistenti.
- Apertura e chiusura di vani porta e piccole opere murarie come nicchie o muretti
- Costruzione di pareti mobili o arredi fissi.
- Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (part...Simone Chiarelli
Lezione n. 13 (2 ore) - Le procedure di competenza dei servizi comunali (parte 2): approfondimento sulla disciplina urbanistico-edilizia, commercio e attività produttive (SUAP), tutela dell’ambiente e del paesaggio
Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, del D.lgs 50 del 2016 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Il procedimento di esproprio e di variante agli strumenti urbanistici comunal...Avv. Francesco Barchielli
Avv. Francesco Barchielli. L’esproprio in Toscana. Procedimento di variante, di approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 34 l. 65/2014 e dell’art. 19 D.P.R. 327/2001
Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Circolare INAIL n. 45 del 27/03/2015 su applicazione misura #diamociunamanoParma Couture
La circolare reca applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
La stessa Circolare fa seguito alla pubblicazione del Decreto Ministro del Lavoro del 22/12/2014 che già definiva le prime modalità attuative.
Notiziario sulle principali novità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro a cura di Mamò Sistemi AQS.
News Occupational Health & Safety edited by Mamò Sistemi AQS.
Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian LawOmar Interdonato
Corso di Formazione per Addetti Progettisti e cenni del D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità degli Enti
Training for Designers, Italian Law and Italian Compliance System
Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
Italcementi ricorso al tar di cittadini di isola 02592 2008 31 autorizzazoion...Pino Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
la gestione degli appalti privati secondo il D.lgs 81/08Corrado Cigaina
analisi delle principali problematiche inereti la gestione "in sicurezza" degli appalti secondo il D.Lgs 81/08. la presentazione può essere utilizzata come aggiornamento degli addetti alla sicurezza. agguiornato al maggio 2016
1. News 21/SSL/2014
Lunedì, 22 settembre 2014
Sulla responsabilità o meno del Ddl per l’infortunio di un trattorista
La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto un datore di
lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto dal trattore non protetto perché
esonerato. Ravvisata comunque la violazione dell’art 2087 cc.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36348 del 28 agosto 2014 - Presidente
Zecca – Relatore Massafra - Ric. Procuratore Generale.
La sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a
seguito della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei
lavori di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in quanto il
trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una cintura di sicurezza
e da un sistema antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento
dall’adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di
cui al D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che
sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore di
lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono
risultate essere state attuate.
La suprema Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha
ritenuto di annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello
essendo il trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e
irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla guida
del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha comunque
ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale disposizione di cui
2. all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di lavoro di una particolare e
qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Fonte: puntosicuro.it
La valutazione dei rischi e i compiti indelegabili del datore di lavoro
Il primo dei compiti indelegabili del datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi
lavorativi. La normativa, le responsabilità del datore, la posizione di garanzia e le
indicazioni della giurisprudenza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano. L'articolo 2
comma 1 lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la «valutazione dei rischi» come
‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non
delegabili del datore di lavoro”, prevede che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi”.
Indelegabilità non significa ovviamente impossibilità di effettuare detta valutazione
avvalendosi di altre e più specifiche professionalità: significa solamente che
eventuali carenze di detta valutazione configureranno una responsabilità
comunque ascrivibile al datore di lavoro.
3. Esistono dunque compiti non delegabili in quanto ontologicamente collegati alla
funzione dell’imprenditore, come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la
dislocazione, sempre su un piano generale, delle risorse.
Ed infatti la responsabilità del titolare dell’azienda non è esclusa, pur in presenza di
una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali [Cass. Sez. I
24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, Cass. Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, Cass.
Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc. Bonaccorsi], così come qualora sia risultata
carente o insufficiente la capacità di spesa (Cass. Sez. III 30 agosto 2000 n. 93378)
In una vicenda processale di particolare rilievo la Cassazione ha ribadito, in
ottemperanza al citato dettato normativo, che la delega pur valida conferita
dall’imputato ad altro soggetto “non vale... ad esonerarlo da responsabilità,
essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di
impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla
funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente
trasferibili” (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres.
Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. ). In questo caso specifico la
Cassazione ha riconnesso le omissioni colpevoli a carico dell'Amministratore
delegato e del comitato esecutivo per la mancata valutazione del rischio incendio
e quindi a causa dell’omessa individuazione delle corrispondenti misure di
prevenzione e protezione, quindi ad obblighi di natura indelegabile che non
potevano non gravare su detto soggetto.
Fonte: puntosicuro.it
Lo Sblocca Italia modifica e integra il TU 380/01 dell’edilizia
“Al fine di: semplificare le procedure edilizie; ridurre gli oneri a carico dei cittadini e
delle imprese; assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo a)
al recupero del patrimonio edilizio esistente e b) alla riduzione del consumo di suolo,
4. al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Dpr 380/2001, sono apportate queste modifiche”.
Apre così l’art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia, Capo V) del Dl
133/2014, noto come Sblocca Italia e pubblicato sulla GU del 12 settembre.
Prima modifica riguarda le manutenzioni straordinarie. Nell’ art. 3 del DPpr 380
(Definizioni degli interventi edilizi), viene inserito questo testo: “Nell’ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e
del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.
In materia di interventi di conservazione, dopo l’art. 3 del 380 viene inserito il 3-bis:
“Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli
indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in
alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di
compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more
dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione
non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico
sanitario”.
Ristrutturazione edilizia. All’art.14 del TU 380, dopo il c. 1, è inserito il c.1-bis. “Per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in
aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne
attesta l’interesse pubblico”.
Per l’inizio attività, d’ora in poi basterà una semplice dichiarazione e si dovranno
pagare soltanto oneri di urbanizzazione. La Scia sostituirà la Dia edilizia, (anche per
le varianti minori, ma dovrà trattarsi di interventi conformi alle prescrizioni urbanistico
5. – edilizie e attuati dopo che si saranno acquisiti i prescritti atti di assenso dell’autorità
che gestisce i vincoli).
Permesso di costruire convenzionato. Dopo l’art. 28 del Dpr 380, il DL 133/2014 ha
inserito l’art. 28-bis:” Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile
il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi…”.
Modifica anche in materia di “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Ecco il
testo del nuovo art. 23-bis. “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad
una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale; d) rurale”.
Fonte: Dl 12 settembre 2014 n.133
Ecco OSHwiki, la Wikipedia della salute e della sicurezza sul lavoro
Presentata dall’Eu-Osha in occasione del XX Congresso mondiale di Francoforte, è
la prima piattaforma online che consente a esperti di enti di ricerca e istituzioni di
creare contenuti, collaborare e condividere conoscenze sul fenomeno infortunistico
e sulle malattie professionali in modo semplice e veloce
Fonte:inail.it
6. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera”
Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il
Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola
Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013
Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la
“Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad
iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo
sforzo di pesca.
Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di
pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera.
Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la
documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul
frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il
recapito postale del richiedente.
Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato
alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e
Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari.
Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale
Fonte: http://www.regione.puglia.it/
7. FEP 2007/2013: Bando per contributi “Piccola Pesca Costiera”
Approvato con determinazione dirigenziale n.483/2014 del Servizio Caccia e Pesca il
Bando regionale, con i relativi Allegati, per l’attuazione della misura 1.4 “Piccola
Pesca Costiera", nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013
Bando, determinazione dirigenziale n.483 e allegati sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale regionale n.126 dell'11 settembre 2014. Con il medesimo atto si approva la
“Scheda Anagrafica”, che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
Obiettivo della Misura è la realizzazione di progetti finalizzati prioritariamente ad
iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo
sforzo di pesca.
Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono pescatori, proprietari o armatori di
pescherecci, che praticano la piccola pesca costiera.
Le istanze di partecipazione, redatte nelle modalità indicate nel bando, con la
documentazione richiesta, devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul
frontespizio la dicitura "FEP PUGLIA 2007/2013- mis.1.4" e sul retro il nominativo e il
recapito postale del richiedente.
Le istanze vanno spedite a mezzo raccomandata alla Regione Puglia - Assessorato
alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e
Pesca - Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari.
Termine fissato per la scadenza: entro sessanta (60) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino regionale
Fonte: http://www.regione.puglia.it/