SlideShare a Scribd company logo
•La Responsabilità del Progettista 
•La Responsabilità del Direttore Lavori 
•I sistemi di Gestione ex D.Lgs. 231/01
La realizzazione di un progetto consiste nella predisposizione, non solo di disegni rappresentativi dell’opera che si andrà ad eseguire, ma anche di tutta una serie di altri elaborati utili per poter distinguere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di ciò che si andrà a costruire, quali, ad esempio, relazioni, computi metrici, calcoli relativi ai prezzi di realizzazione, capitolati, grafica ecc… 
Prof. Antonio Musio, La responsabilità dell’ingegnere, cap. II, Giappichelli Editore, 2010
La Responsabilità del Progettista si divide in due macro aree, legislativamente definite: 
Lavori Privati 
Lavori Pubblici
Il progetto, nella pratica privata, si compone di due momenti distinti: 
Progetto Sommario 
Progetto Esecutivo 
In tema di costruzioni edilizie, la redazione del progetto di massima e quella del progetto esecutivo costituiscono due attività professionali distinte ed autonome, con la connessa possibilità, da un lato, che siano conferite a due diversi professionisti… Cass. Sez. II 27 Apr 1991 n. 4641
L’art. 19 della legge 143/1949…definisce alla lettera a) “progetto sommario” quello studio atto ad individuare l’opera nei suoi elementi, a mezzo di schizzi o di una relazione… Cass. 25 giu 1960 n.1664 
Deve essere consegnato al cliente e deve consentirgli di valutare orientativamente l’opera per l’eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione… Cass. 25 mar 1999 n.2839 
Deve essere qualificato di massima quando attiene al momento ideativo dell’opera e alla sua rappresentazione grafica… Cass. 20 giu 2000 n.8395
Un progetto deve considerarsi esecutivo quando contenga tutti i dati necessari all’individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell’opera, e non può essere declassato a mero progetto di massima per la sola presenza di qualche marginale menda o lacuna… Cass. 4 ago 1979 n.4540 
Oltre che dei grafici di progetto esecutivo della rete viaria e fognaria, di distribuzione idrica, elettrica, telefonica, gas metano e di illuminazione pubblica, dei particolari esecutivi delle opere stesse nonché del computo metrico particolareggiato, dell’elenco dei prezzi unitari e dei capitolati… Cons. Stato 8 ago 2006 n.4775
Progetto Preliminare D.Lgs. 163/2006 
Progetto Definitivo D.Lgs. 163/2006 
Progetto Esecutivo D.Lgs. 163/2006
L’attività di progettazione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione. Cons. Stato 31 mar 2005 n.1417
È il progetto definitivo quello cui compete d’individuare le caratteristiche finali dell’opera ed implica che la progettazione esecutiva debba essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui costituisce mera ingegnerizzazione. Il progetto definitivo non è quindi mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salvo, naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni nell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo). Cons. Stato 11 mag 2005 n.2392
La responsabilità civile del Progettista può identificarsi come: 
Contrattuale 
Extra Contrattuale
Accordo 
•Azienda 
•Committente 
Inadempimento 
•Danno causato da difetto di progettazione 
Obbligazione 
•Progettista e Azienda risarciscono il danno causato
Nel caso in cui l’opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l’appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni … concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall’art. 1669 cit, si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzo – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera in appalto. Cass. Sez. II, 25 ago 1997 n.7992
L’art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto, dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall’interesse pubblico – trascendente quello individuale del committente – alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere una lunga durata, a preservazione dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili... ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza di gravi difetti di costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa. Cass. 28 gen 2005 n.1748
La responsabilità per i gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuazioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell’opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e del direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d’arte. Cass. 7 gen 2000 n. 81
Accordo 
•Progettista 
•Committente 
Inadempimento 
•Danno causato da difetto di progettazione 
Obbligazione 
•Risarcire il danno causato art. 1218 c.c.
Fino alla prima metà degli anni ‘90 la giurisprudenza considerava l’obbligazione del progettista di mezzi, ovvero leggeva insieme gli artt. 1176 e 2236 c.c. Quindi il progettista si liberava da tutti i suoi obblighi quando poteva provare che aveva fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per giungere ad un risultato utile per il cliente. Non aveva comunque l’obbligo di raggiungere l’obiettivo che si proponeva il cliente, pertanto poteva avere diritto a percepire la controprestazione (compenso). Il progettista era quindi inserito all’interno delle obbligazioni da prestatore d’opera intellettuale.
L’esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un’obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell’opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d’inadempimento – che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all’iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice Cass. 24 apr 1996 n.3879
L’obbligazione di redigere un progetto d’ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente, ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l’approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 c.c.) di corrispondergli il compenso. Cass. 21 mar 1997 n.2540
per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale Art. 29 DPR 380/2001 
il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione Cass. Pen. sez III 20 maggio 2010 n. 27699
In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 20.658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; (…) 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa Art. 44 DPR 380/2001
La responsabilità civile del Direttore dei lavori può identificarsi come: 
Contrattuale 
Extra Contrattuale
[Facendo riferimento all’art. 1669 c.c.] la Corte di Cassazione ha dichiarato … in tema di contratti d’appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, ovvero del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Cass. 14 ott 2004 n.20294
Accanto alle responsabilità extracontrattuali connessa all’ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico … il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi ed, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente/preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi Cass. Sez. III, 31 ott 2012 n. 22643
Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali indicati. La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è, quindi, sussistente allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche.
A.S. titolare di una ditta individuale e A.V., in qualità di direttore dei lavori, sono ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo, ad un anno e sei mesi di reclusione e ad un’ammenda di 600.000€ in solido per l’infortunio che ha cagionato la morte di D.A. 
Ad A.V. è addebitato di aver cooperato nella determinazione dell’evento, avendo consentito ai dipendenti della ditta di lavorare in completa autonomia, senza vigilare sulla loro attività, ed avendo omesso di attuare quanto previsto nel pano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza … e per la mancata predisposizione di validi dispositivi di sicurezza, idonei ad evitare il rischio di caduta dall’alto e per non aver adeguatamente informato e formato il lavoratore deceduto. Cass. Sez. IV Pen. 2 mar 2011 n. 8257
In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità Cass. Pen. Sez. III 20 gen 2009 n.14504
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 
L’azienda, con tutto il suo patrimonio, può quindi diventare personalmente responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio e nel suo interesse, da parte dei dirigenti, quadri e altri impiegati. 
Il decreto prevede tutta una serie di sanzioni per l’azienda e per il dipendente, attraverso però i già normati poteri datoriali ex art. 2106 c.c.
Sanzioni Pecuniarie 
Sanzioni Interdittive 
Confisca 
Pubblicazione della Sentenza di condanna
Sistema delle Quote 
Da 100 a 1.000 quote 
Con importo da 258 a 1.549€ 
Sanzioni da 25.800 a 1.549.000€
Interdizione dall’esercizio dell’attività sociale; 
Sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; 
Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi 
Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Il profitto illecitamente conseguito viene sempre confiscato in caso di condanna dell’azienda; il giudice può quantificare la somma basandosi su: 
La somma che è stata necessaria per realizzare il reato es. compenso dato, o semplicemente promesso, ad una persona come corrispettivo per l’esecuzione dell’illecito; 
Il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall’illecito; 
Se non è possibile confiscare quanto sopra, il giudice può disporre la confisca di qualunque bene, nel patrimonio aziendale, di valore equivalente alla somma che si vuole confiscare (immobili, liquidi, conti correnti ecc…)
Qualora venga irrorata una sanzione interdittiva, o anche come sanzione singola, il giudice può disporre, a spese dell’azienda, che un estratto o l’intera sentenza di condanna venga pubblicato su uno o più giornali e/o sul sito del Ministero della Giustizia e/o negli spazi di affissione del Comune dove ha sede l’azienda per non più di 30 giorni.
Qualora l’azienda adotti un sistema di gestione per prevenire le fattispecie che la coinvolgerebbero penalmente, la responsabilità ricade sulla singola persona che commette l’illecito 
Codice Etico; 
Procedure a cui attenersi; 
Organo di Vigilanza; 
Sistema di Controlli; 
Sistema Sanzionatorio
Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian Law

More Related Content

Similar to Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian Law

Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano redazione gioianet
 
News SSL 21 2014
News SSL 21 2014News SSL 21 2014
News SSL 21 2014
Roberta Culiersi
 
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri ArchitettiLegge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
Eugenio Agnello
 
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano BI Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
Eugenio Agnello
 
Risoluzione
RisoluzioneRisoluzione
Risoluzione
idealistait
 
169 2017 audit checklist rev02_20170511
169   2017   audit checklist rev02_20170511169   2017   audit checklist rev02_20170511
169 2017 audit checklist rev02_20170511
http://www.studioingvolpi.it
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Antonio Palmieri
 
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
nettuno5stelle
 
Dossier Senato dl 11 2023.pdf
Dossier Senato dl 11 2023.pdfDossier Senato dl 11 2023.pdf
Dossier Senato dl 11 2023.pdf
BibLus - ACCA software
 
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bari
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bariShagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bari
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bariApulian ICT Living Labs
 
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
MilanoSpazioComune
 
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.PdfDossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
BibLus - ACCA software
 
Osservazione piano integrato piazza grande
Osservazione piano integrato piazza grandeOsservazione piano integrato piazza grande
Osservazione piano integrato piazza grande
MovimentoCinquestelleLadispoli
 
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellanoAggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellanoredazione gioianet
 
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
ilenia filippetti
 
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
Gabriele Roberto
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
http://www.studioingvolpi.it
 
Opere dell’architettura e progetti di ingegneria
Opere dell’architettura e progetti di ingegneriaOpere dell’architettura e progetti di ingegneria
Opere dell’architettura e progetti di ingegneria
Andrea Maggipinto [+1k]
 

Similar to Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian Law (20)

Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
Integrazione atto di diffida permesso di costruire ex arena castellano
 
News SSL 21 2014
News SSL 21 2014News SSL 21 2014
News SSL 21 2014
 
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri ArchitettiLegge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
Legge 143/1949 Tabelle Tariffa Ingegneri Architetti
 
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano BI Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
 
Risoluzione
RisoluzioneRisoluzione
Risoluzione
 
169 2017 audit checklist rev02_20170511
169   2017   audit checklist rev02_20170511169   2017   audit checklist rev02_20170511
169 2017 audit checklist rev02_20170511
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
 
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...
 
Dossier Senato dl 11 2023.pdf
Dossier Senato dl 11 2023.pdfDossier Senato dl 11 2023.pdf
Dossier Senato dl 11 2023.pdf
 
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bari
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bariShagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bari
Shagree - Avviso pubblico tetti verdi comune di bari
 
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
 
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.PdfDossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
Dossier della camera dei deputati sul dl 11_2023.Pdf
 
Osservazione piano integrato piazza grande
Osservazione piano integrato piazza grandeOsservazione piano integrato piazza grande
Osservazione piano integrato piazza grande
 
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellanoAggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano
Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano
 
300 speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
300   speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza300   speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
300 speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
 
300 speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
300   speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza300   speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
300 speciale decreto-delfare_ediliziaesicurezza
 
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...
 
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
TRAINATI privati, inseriti nella CILA-s in variante, seguono gli stessi benef...
 
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...134   2015   l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
134 2015 l’unitarietà di un’opera edile responsabilita committente e coor...
 
Opere dell’architettura e progetti di ingegneria
Opere dell’architettura e progetti di ingegneriaOpere dell’architettura e progetti di ingegneria
Opere dell’architettura e progetti di ingegneria
 

Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian Law

  • 1. •La Responsabilità del Progettista •La Responsabilità del Direttore Lavori •I sistemi di Gestione ex D.Lgs. 231/01
  • 2. La realizzazione di un progetto consiste nella predisposizione, non solo di disegni rappresentativi dell’opera che si andrà ad eseguire, ma anche di tutta una serie di altri elaborati utili per poter distinguere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di ciò che si andrà a costruire, quali, ad esempio, relazioni, computi metrici, calcoli relativi ai prezzi di realizzazione, capitolati, grafica ecc… Prof. Antonio Musio, La responsabilità dell’ingegnere, cap. II, Giappichelli Editore, 2010
  • 3. La Responsabilità del Progettista si divide in due macro aree, legislativamente definite: Lavori Privati Lavori Pubblici
  • 4. Il progetto, nella pratica privata, si compone di due momenti distinti: Progetto Sommario Progetto Esecutivo In tema di costruzioni edilizie, la redazione del progetto di massima e quella del progetto esecutivo costituiscono due attività professionali distinte ed autonome, con la connessa possibilità, da un lato, che siano conferite a due diversi professionisti… Cass. Sez. II 27 Apr 1991 n. 4641
  • 5. L’art. 19 della legge 143/1949…definisce alla lettera a) “progetto sommario” quello studio atto ad individuare l’opera nei suoi elementi, a mezzo di schizzi o di una relazione… Cass. 25 giu 1960 n.1664 Deve essere consegnato al cliente e deve consentirgli di valutare orientativamente l’opera per l’eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione… Cass. 25 mar 1999 n.2839 Deve essere qualificato di massima quando attiene al momento ideativo dell’opera e alla sua rappresentazione grafica… Cass. 20 giu 2000 n.8395
  • 6. Un progetto deve considerarsi esecutivo quando contenga tutti i dati necessari all’individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell’opera, e non può essere declassato a mero progetto di massima per la sola presenza di qualche marginale menda o lacuna… Cass. 4 ago 1979 n.4540 Oltre che dei grafici di progetto esecutivo della rete viaria e fognaria, di distribuzione idrica, elettrica, telefonica, gas metano e di illuminazione pubblica, dei particolari esecutivi delle opere stesse nonché del computo metrico particolareggiato, dell’elenco dei prezzi unitari e dei capitolati… Cons. Stato 8 ago 2006 n.4775
  • 7. Progetto Preliminare D.Lgs. 163/2006 Progetto Definitivo D.Lgs. 163/2006 Progetto Esecutivo D.Lgs. 163/2006
  • 8. L’attività di progettazione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione. Cons. Stato 31 mar 2005 n.1417
  • 9. È il progetto definitivo quello cui compete d’individuare le caratteristiche finali dell’opera ed implica che la progettazione esecutiva debba essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui costituisce mera ingegnerizzazione. Il progetto definitivo non è quindi mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo (salvo, naturalmente, le eventuali, successive, puntualizzazioni nell’opera, cui è specificamente finalizzato il progetto esecutivo medesimo). Cons. Stato 11 mag 2005 n.2392
  • 10. La responsabilità civile del Progettista può identificarsi come: Contrattuale Extra Contrattuale
  • 11. Accordo •Azienda •Committente Inadempimento •Danno causato da difetto di progettazione Obbligazione •Progettista e Azienda risarciscono il danno causato
  • 12. Nel caso in cui l’opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l’appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni … concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall’art. 1669 cit, si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzo – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera in appalto. Cass. Sez. II, 25 ago 1997 n.7992
  • 13. L’art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto, dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall’interesse pubblico – trascendente quello individuale del committente – alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere una lunga durata, a preservazione dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili... ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza di gravi difetti di costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa. Cass. 28 gen 2005 n.1748
  • 14. La responsabilità per i gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuazioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell’opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e del direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d’arte. Cass. 7 gen 2000 n. 81
  • 15. Accordo •Progettista •Committente Inadempimento •Danno causato da difetto di progettazione Obbligazione •Risarcire il danno causato art. 1218 c.c.
  • 16. Fino alla prima metà degli anni ‘90 la giurisprudenza considerava l’obbligazione del progettista di mezzi, ovvero leggeva insieme gli artt. 1176 e 2236 c.c. Quindi il progettista si liberava da tutti i suoi obblighi quando poteva provare che aveva fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per giungere ad un risultato utile per il cliente. Non aveva comunque l’obbligo di raggiungere l’obiettivo che si proponeva il cliente, pertanto poteva avere diritto a percepire la controprestazione (compenso). Il progettista era quindi inserito all’interno delle obbligazioni da prestatore d’opera intellettuale.
  • 17. L’esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un’obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell’opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d’inadempimento – che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all’iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice Cass. 24 apr 1996 n.3879
  • 18. L’obbligazione di redigere un progetto d’ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente, ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l’approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 c.c.) di corrispondergli il compenso. Cass. 21 mar 1997 n.2540
  • 19. per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale Art. 29 DPR 380/2001 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione Cass. Pen. sez III 20 maggio 2010 n. 27699
  • 20. In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 20.658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; (…) 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa Art. 44 DPR 380/2001
  • 21.
  • 22. La responsabilità civile del Direttore dei lavori può identificarsi come: Contrattuale Extra Contrattuale
  • 23. [Facendo riferimento all’art. 1669 c.c.] la Corte di Cassazione ha dichiarato … in tema di contratti d’appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, ovvero del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Cass. 14 ott 2004 n.20294
  • 24. Accanto alle responsabilità extracontrattuali connessa all’ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico … il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi ed, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente/preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi Cass. Sez. III, 31 ott 2012 n. 22643
  • 25. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali indicati. La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è, quindi, sussistente allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche.
  • 26. A.S. titolare di una ditta individuale e A.V., in qualità di direttore dei lavori, sono ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo, ad un anno e sei mesi di reclusione e ad un’ammenda di 600.000€ in solido per l’infortunio che ha cagionato la morte di D.A. Ad A.V. è addebitato di aver cooperato nella determinazione dell’evento, avendo consentito ai dipendenti della ditta di lavorare in completa autonomia, senza vigilare sulla loro attività, ed avendo omesso di attuare quanto previsto nel pano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza … e per la mancata predisposizione di validi dispositivi di sicurezza, idonei ad evitare il rischio di caduta dall’alto e per non aver adeguatamente informato e formato il lavoratore deceduto. Cass. Sez. IV Pen. 2 mar 2011 n. 8257
  • 27. In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità Cass. Pen. Sez. III 20 gen 2009 n.14504
  • 28.
  • 29. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica L’azienda, con tutto il suo patrimonio, può quindi diventare personalmente responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio e nel suo interesse, da parte dei dirigenti, quadri e altri impiegati. Il decreto prevede tutta una serie di sanzioni per l’azienda e per il dipendente, attraverso però i già normati poteri datoriali ex art. 2106 c.c.
  • 30. Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive Confisca Pubblicazione della Sentenza di condanna
  • 31. Sistema delle Quote Da 100 a 1.000 quote Con importo da 258 a 1.549€ Sanzioni da 25.800 a 1.549.000€
  • 32. Interdizione dall’esercizio dell’attività sociale; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • 33. Il profitto illecitamente conseguito viene sempre confiscato in caso di condanna dell’azienda; il giudice può quantificare la somma basandosi su: La somma che è stata necessaria per realizzare il reato es. compenso dato, o semplicemente promesso, ad una persona come corrispettivo per l’esecuzione dell’illecito; Il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall’illecito; Se non è possibile confiscare quanto sopra, il giudice può disporre la confisca di qualunque bene, nel patrimonio aziendale, di valore equivalente alla somma che si vuole confiscare (immobili, liquidi, conti correnti ecc…)
  • 34. Qualora venga irrorata una sanzione interdittiva, o anche come sanzione singola, il giudice può disporre, a spese dell’azienda, che un estratto o l’intera sentenza di condanna venga pubblicato su uno o più giornali e/o sul sito del Ministero della Giustizia e/o negli spazi di affissione del Comune dove ha sede l’azienda per non più di 30 giorni.
  • 35. Qualora l’azienda adotti un sistema di gestione per prevenire le fattispecie che la coinvolgerebbero penalmente, la responsabilità ricade sulla singola persona che commette l’illecito Codice Etico; Procedure a cui attenersi; Organo di Vigilanza; Sistema di Controlli; Sistema Sanzionatorio