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News 20/SSL/2014 
Lunedì, 15 settembre 2014 
Certificati attività sportiva non agonistica, in decreto linee guida Ministero Salute 
Firmato dal ministro della Salute Lorenzin il decreto Linee guida di indirizzo in materia 
di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, provvedimento che 
fornisce indicazioni su certificati, medici certificatori, validità del certificato, 
periodicità dei controlli ed esami clinici da effettuare. 
Il certificato per attività sportiva non agonistica riguarda: 
“a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici 
nell’ambito delle attività parascolastiche; 
b) coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle 
Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del 
decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a 
quella nazionale.” 
Il decreto, datato 8 agosto 2014, riporta un facsimile di certificato e definisce per i 
medici gli obblighi di conservazione della documentazione. Si specifica quindi che 
le disposizioni non si applicano all’attività ludica e amatoriale, “per le quali il 
certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 
del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero” Possono rilasciare il 
certificato: il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico 
specialista in medicina dello sport e i medici della Federazione medico-sportiva 
italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il documento ha validità annuale 
con decorrenza dalla data di rilascio che avviene a seguito di esame dell’anamnesi 
del paziente e di esame obiettivo con misurazione della pressione e di un 
elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare 
e per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate 
che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un 
elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Se lo ritiene 
necessario il medico può prescrivere altri esami o il consulto di uno specialista. 
Fonte:quotidianosicurezza.it 
Durc e autocertificazione, un intervento della Direzione centrale entrate Inps 
La Direzione centrale entrate Inps, nel messaggio 6576 del 2 settembre, è 
intervenuta con alcuni chiarimenti in materia di Durc, documento unico di regolarità 
contributiva, il primo dei quali riguarda la “verifica dell’autodichiarazione e invito a 
regolarizzare”. 
Da quando può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), del DLgs 163/ 2006* 
senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto 
all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva? 
Sulla questione la Direzione ha premesso che “il preavviso di accertamento 
negativo** che comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il 
rilascio del Documento, è rimasto a oggi escluso dal procedimento di definizione dei 
Durc per verifica di autodichiarazione”, nel presupposto che in tema di dichiarazioni 
sostitutive “quanto dichiarato corrisponda al vero” e nella previsione 
dell’applicazione di sanzioni penali “per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci”. 
Pertanto, il requisito di assenza di violazioni gravi (art. 38 del DLgs 163/2006) deve 
ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo 
consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso 
l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
Nella nota della Direzione centrale delle Entrate si fa riferimento alla sentenza Tar 
Veneto 486 dell’ 8 aprile n.486/2014 secondo la quale la condizione di regolarità, 
anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine 
di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione (l’art. 7, c. 3, del Decreto del Ministero 
del Lavoro del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, 
risulti inadempiente, gli enti previdenziali “prima di emettere il certificato attestante 
l’irregolarità hanno l’obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, 
assegnando un termine di 15 giorni”). 
Sulla materia il Ministero del Lavoro , con nota del 19/08/2014, ha peraltro chiarito 
che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono 
continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità 
contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. E ha aggiunto che 
“nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione 
del decreto previsto dall’art. 4 del DL 20 marzo 2014 convertito dalla Legge 16 
maggio 2014, n. 78”, che è in fase di definizione. 
Fonte:quotidianosicurezza.it 
Il barometro dello stress per testare il polso dell’azienda 
Con un mondo del lavoro in continua crisi e l’incessante aumento dei ritmi lavorativi 
non è inusuale percepire tensione e stress sul posto di lavoro. Una percezione che 
influisce tra l’altro sul grado di soddisfazione lavorativa, sulla motivazione a fornire 
prestazioni e sul legame emotivo con l’azienda. E in questo contesto sono tanti gli 
elementi a giocare un ruolo importante: dai contenuti del lavoro agli aspetti 
organizzativi, dalla collaborazione tra colleghi e superiori gerarchici alle 
caratteristiche caratteriali di ogni lavoratore. 
Comunque per comprendere meglio lo stress e definire corrette misure di 
prevenzione è sempre necessaria un'analisi completa della situazione. 
Come media partner della nuova campagna europea “ Insieme per la prevenzione 
e la gestione dello stress lavoro correlati”, ci soffermiamo oggi brevemente su uno
degli strumenti pratici proposti sul sito della campagna per un’adeguata gestione 
dello stress e dei rischi psicosociali. 
Stiamo parlando di S-Tool, una sorta di “barometro dello stress” elaborato dal 
gruppo Promozione Salute Svizzera e dall'Associazione Svizzera delle assicurazioni 
(ASA) per le aziende. 
Il questionario, accessibile online, offre alle aziende una soluzione per misurare il 
grado di stress presente in azienda e permette di raccogliere informazioni sulle 
difficoltà e sulle risorse dando un quadro dello stato di salute e del clima che 
regnano in azienda. 
Insomma è possibile con S-Tool "tastare il polso" all'azienda e sulla base dei risultati 
che emergono dal sondaggio, avere le informazioni per lanciare misure d’intervento 
mirate. 
Lo strumento, che al momento è messo a disposizione solo delle aziende con sede in 
Svizzera e che può essere comunque un utile modello per futuri strumenti nazionali, 
permette di confrontare i risultati generali di più aziende, di individuare i «punti 
cruciali», i fattori di stress e le risorse aziendali. 
Fonte: http://www.puntosicuro.it 
Prevenzione influenza, raccomandazioni Ministero Salute stagione 2014-2015 
Diramata dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute la 
circolare riguardante Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la 
stagione 2014-2015. 
Il documento fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell’influenza illustrando 
le misure di igiene e protezione individuale e approfondendo tutte le problematiche 
relative alle vaccinazioni.
Per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza, recentemente l’Ecdc ha valutato 
le evidenze sulle misure di protezione personali utili, e ha raccomandato le seguenti 
azioni: 
· “lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici); 
· buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o 
tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani); 
· isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie 
febbrili specie in fase iniziale; 
· uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale 
quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali)”. 
A queste misure si aggiunge il ricorso a vaccinazioni e antivirali. La circolare fornisce 
informazioni sulla tipologia dei vaccini, la natura del vaccino trivalente stagionale e 
raccomandazioni sul suo impiego (dosaggio e modalità di somministrazione, 
conservazione del vaccino, controindicazioni e precauzioni). Il vaccino 
antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti (che non abbiano specifiche 
controindicazioni) che desiderano evitare la malattia. 
Ogni anno, nei mesi ottobre/dicembre, il Ssn realizza una campagna volta a 
informare i cittadini sull’uso dei vaccini e offrire attivamente e gratuitamente la 
vaccinazione a quei soggetti che per le loro condizioni personali corrano un 
maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza. 
La circolare infine pubblica la tabella delle malattie e delle condizioni che danno 
diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo. 
Fonte: www.salute.gov.it 
Ambienti confinati: le nove regole per controllare l’atmosfera 
Quando si parla della prevenzione degli incidenti nei lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, si sottolinea la necessità di effettuare una misura
strumentale del tenore di ossigeno e della concentrazione di gas o sostanze 
pericolose eventualmente presenti nell’ ambiente confinato. 
Ma come farlo? Seguendo quali procedure? Con quali analizzatori? 
Per aiutarci a rispondere a queste semplici domande, riprendiamo la presentazione 
delle “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in 
ambienti confinati”, realizzate dal gruppo di lavoro denominato “Ambienti 
Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 
81/2008 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase di seconda 
revisione, dell’ing. Adriano Paolo Bacchetta. 
Oltre a indicare la sequenza operativa e ad analizzare le varie fasi di lavoro in questi 
particolari ambienti, le istruzioni operative dedicano al tema della misura 
strumentale dell’atmosfera uno specifico allegato, la cui fonte è l’Ing. Bacchetta. 
In “Caratteristiche e modalità del controllo strumentale dell’atmosfera in ambienti 
confinati” innanzitutto vengono dati utili suggerimenti per la scelta di un analizzatore 
ideale: 
- “portabile, robusto, facile da utilizzare, explosion proof, intrinsecamente sicuro; 
- con un minimo tempo di risposta (tempo che intercorre da quando il sensore viene 
in contatto con il gas da analizzare a quando l’apparecchio genera sul display il 
dato di concentrazione); 
- con un range di misura adeguato alle concentrazioni previste; 
- sensibile (capacità dello strumento di misurare con accuratezza anche minime 
variazioni di concentrazione); 
- selettivo (capacità dello strumento di rilevare e misurare uno specifico agente 
chimico o famiglia di agenti chimici senza subire interferenza da parte di altre 
sostanze);
- accurato (minima differenza tra la lettura della concentrazione del contaminante 
e l’effettiva concentrazione in ambiente); 
- preciso (capacità di fornire misure riproducibili)”. 
Fonte:puntosicuro.it 
Depositi di carburante in agricoltura e regolamento di prevenzione incendi 
L’art. 1bis della L. 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 (Disposizioni urgenti, fra le 
altre, per il settore agricolo, la tutela ambientale…) esonera gli imprenditori agricoli 
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo di eseguire le procedure del 
nuovo regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi 
(Dpr 151/2011). 
Con il regolamento di semplificazione del 2011 sono state aggiornate e riadattate le 
modalità di valutazione dei progetti, di controllo di prevenzione incendi, di rinnovo 
periodico di conformità antincendio, di nulla osta di fattibilità, delle verifiche in corso 
d’opera, della voltura, ecc., che vengono eseguite sia attraverso lo Sportello unico 
per le attività produttive sia attraverso lo stesso Comando provinciale 
VV.F. competente per territorio. 
Esonero. L’art. 1 bis della L.116/2014 prevede che “Ai fini dell’applicazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori 
agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi* di capienza non superiore a 6 
metri cubi, anche muniti di erogatore… non sono tenuti agli adempimenti previsti 
dal regolamento di cui al Dpr 151/2011″. 
È il caso di ricordare che fra i testi coordinati per la prevenzione incendi figura il Dm 
19 marzo 1990 Contenitori distributori rimovibili, norme per il rifornimento di 
carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso fra l’altro 
presso aziende agricole. 
E ancora, conviene far riferimento al Dm 12 settembre 2003 che contiene le 
disposizioni su Depositi e distributori di carburante rimovibili con la regola tecnica di
prevenzioni incendi (modalità di installazione dei depositi, distanze di sicurezza, 
distanze di protezione, recinzione, impianto elettrico e messa a terra , estintori). 
* Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come 
combustibile per le attività legate all’agricoltura. Il gasolio agricolo è tassato in 
modo diverso da quello degli altri agli altri prodotti petroliferi(per questo motivo 
viene colorato di verde prima della commercializzazione). L’acquisto e l’utilizzo del 
gasolio sono consentiti solo in presenza di determinate condizioni previste da norme 
specifiche. 
Fonte:quotidianosicurezza.it 
Lavoratori domestici, il Ccnl tutela anche le condizioni di lavoro 
Secondo quanto prescritto dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (decorrenza 1 luglio 2013, scadenza 
31 dicembre 2016), in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente 
il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro 
l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 
Successivamente il lavoratore dovrà far pervenite al datore di lavoro il relativo 
certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. 
Il certificato: 
· indica la prognosi di inabilità al lavoro; 
· deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di 
lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 
Per i lavoratori domestici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, 
salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. 
L’obbligo dell’invio del certificato medico anche da parte dei conviventi è 
prescritto in caso di malattia intervenuta nel corso delle ferie o in periodi nei quali i 
lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo 
comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla 
base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti 
domestici. 
Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di 
lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore 
differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare 
il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche: 
· all’uso delle attrezzature; 
· all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. 
L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza 
1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore; 
2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la 
consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente 
bilaterale”. 
Fonte:quotidianosicurezza.it
Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo 
comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla 
base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti 
domestici. 
Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di 
lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore 
differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare 
il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche: 
· all’uso delle attrezzature; 
· all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. 
L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza 
1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore; 
2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la 
consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente 
bilaterale”. 
Fonte:quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 20/SSL/2014 Lunedì, 15 settembre 2014 Certificati attività sportiva non agonistica, in decreto linee guida Ministero Salute Firmato dal ministro della Salute Lorenzin il decreto Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, provvedimento che fornisce indicazioni su certificati, medici certificatori, validità del certificato, periodicità dei controlli ed esami clinici da effettuare. Il certificato per attività sportiva non agonistica riguarda: “a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.” Il decreto, datato 8 agosto 2014, riporta un facsimile di certificato e definisce per i medici gli obblighi di conservazione della documentazione. Si specifica quindi che le disposizioni non si applicano all’attività ludica e amatoriale, “per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero” Possono rilasciare il certificato: il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, il medico specialista in medicina dello sport e i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il documento ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio che avviene a seguito di esame dell’anamnesi del paziente e di esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
  • 2. Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Se lo ritiene necessario il medico può prescrivere altri esami o il consulto di uno specialista. Fonte:quotidianosicurezza.it Durc e autocertificazione, un intervento della Direzione centrale entrate Inps La Direzione centrale entrate Inps, nel messaggio 6576 del 2 settembre, è intervenuta con alcuni chiarimenti in materia di Durc, documento unico di regolarità contributiva, il primo dei quali riguarda la “verifica dell’autodichiarazione e invito a regolarizzare”. Da quando può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), del DLgs 163/ 2006* senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva? Sulla questione la Direzione ha premesso che “il preavviso di accertamento negativo** che comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del Documento, è rimasto a oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione”, nel presupposto che in tema di dichiarazioni sostitutive “quanto dichiarato corrisponda al vero” e nella previsione dell’applicazione di sanzioni penali “per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. Pertanto, il requisito di assenza di violazioni gravi (art. 38 del DLgs 163/2006) deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
  • 3. Nella nota della Direzione centrale delle Entrate si fa riferimento alla sentenza Tar Veneto 486 dell’ 8 aprile n.486/2014 secondo la quale la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione (l’art. 7, c. 3, del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali “prima di emettere il certificato attestante l’irregolarità hanno l’obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni”). Sulla materia il Ministero del Lavoro , con nota del 19/08/2014, ha peraltro chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. E ha aggiunto che “nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del DL 20 marzo 2014 convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78”, che è in fase di definizione. Fonte:quotidianosicurezza.it Il barometro dello stress per testare il polso dell’azienda Con un mondo del lavoro in continua crisi e l’incessante aumento dei ritmi lavorativi non è inusuale percepire tensione e stress sul posto di lavoro. Una percezione che influisce tra l’altro sul grado di soddisfazione lavorativa, sulla motivazione a fornire prestazioni e sul legame emotivo con l’azienda. E in questo contesto sono tanti gli elementi a giocare un ruolo importante: dai contenuti del lavoro agli aspetti organizzativi, dalla collaborazione tra colleghi e superiori gerarchici alle caratteristiche caratteriali di ogni lavoratore. Comunque per comprendere meglio lo stress e definire corrette misure di prevenzione è sempre necessaria un'analisi completa della situazione. Come media partner della nuova campagna europea “ Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlati”, ci soffermiamo oggi brevemente su uno
  • 4. degli strumenti pratici proposti sul sito della campagna per un’adeguata gestione dello stress e dei rischi psicosociali. Stiamo parlando di S-Tool, una sorta di “barometro dello stress” elaborato dal gruppo Promozione Salute Svizzera e dall'Associazione Svizzera delle assicurazioni (ASA) per le aziende. Il questionario, accessibile online, offre alle aziende una soluzione per misurare il grado di stress presente in azienda e permette di raccogliere informazioni sulle difficoltà e sulle risorse dando un quadro dello stato di salute e del clima che regnano in azienda. Insomma è possibile con S-Tool "tastare il polso" all'azienda e sulla base dei risultati che emergono dal sondaggio, avere le informazioni per lanciare misure d’intervento mirate. Lo strumento, che al momento è messo a disposizione solo delle aziende con sede in Svizzera e che può essere comunque un utile modello per futuri strumenti nazionali, permette di confrontare i risultati generali di più aziende, di individuare i «punti cruciali», i fattori di stress e le risorse aziendali. Fonte: http://www.puntosicuro.it Prevenzione influenza, raccomandazioni Ministero Salute stagione 2014-2015 Diramata dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute la circolare riguardante Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2014-2015. Il documento fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell’influenza illustrando le misure di igiene e protezione individuale e approfondendo tutte le problematiche relative alle vaccinazioni.
  • 5. Per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza, recentemente l’Ecdc ha valutato le evidenze sulle misure di protezione personali utili, e ha raccomandato le seguenti azioni: · “lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici); · buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani); · isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale; · uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali)”. A queste misure si aggiunge il ricorso a vaccinazioni e antivirali. La circolare fornisce informazioni sulla tipologia dei vaccini, la natura del vaccino trivalente stagionale e raccomandazioni sul suo impiego (dosaggio e modalità di somministrazione, conservazione del vaccino, controindicazioni e precauzioni). Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti (che non abbiano specifiche controindicazioni) che desiderano evitare la malattia. Ogni anno, nei mesi ottobre/dicembre, il Ssn realizza una campagna volta a informare i cittadini sull’uso dei vaccini e offrire attivamente e gratuitamente la vaccinazione a quei soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza. La circolare infine pubblica la tabella delle malattie e delle condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo. Fonte: www.salute.gov.it Ambienti confinati: le nove regole per controllare l’atmosfera Quando si parla della prevenzione degli incidenti nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si sottolinea la necessità di effettuare una misura
  • 6. strumentale del tenore di ossigeno e della concentrazione di gas o sostanze pericolose eventualmente presenti nell’ ambiente confinato. Ma come farlo? Seguendo quali procedure? Con quali analizzatori? Per aiutarci a rispondere a queste semplici domande, riprendiamo la presentazione delle “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, realizzate dal gruppo di lavoro denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase di seconda revisione, dell’ing. Adriano Paolo Bacchetta. Oltre a indicare la sequenza operativa e ad analizzare le varie fasi di lavoro in questi particolari ambienti, le istruzioni operative dedicano al tema della misura strumentale dell’atmosfera uno specifico allegato, la cui fonte è l’Ing. Bacchetta. In “Caratteristiche e modalità del controllo strumentale dell’atmosfera in ambienti confinati” innanzitutto vengono dati utili suggerimenti per la scelta di un analizzatore ideale: - “portabile, robusto, facile da utilizzare, explosion proof, intrinsecamente sicuro; - con un minimo tempo di risposta (tempo che intercorre da quando il sensore viene in contatto con il gas da analizzare a quando l’apparecchio genera sul display il dato di concentrazione); - con un range di misura adeguato alle concentrazioni previste; - sensibile (capacità dello strumento di misurare con accuratezza anche minime variazioni di concentrazione); - selettivo (capacità dello strumento di rilevare e misurare uno specifico agente chimico o famiglia di agenti chimici senza subire interferenza da parte di altre sostanze);
  • 7. - accurato (minima differenza tra la lettura della concentrazione del contaminante e l’effettiva concentrazione in ambiente); - preciso (capacità di fornire misure riproducibili)”. Fonte:puntosicuro.it Depositi di carburante in agricoltura e regolamento di prevenzione incendi L’art. 1bis della L. 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 (Disposizioni urgenti, fra le altre, per il settore agricolo, la tutela ambientale…) esonera gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo di eseguire le procedure del nuovo regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi (Dpr 151/2011). Con il regolamento di semplificazione del 2011 sono state aggiornate e riadattate le modalità di valutazione dei progetti, di controllo di prevenzione incendi, di rinnovo periodico di conformità antincendio, di nulla osta di fattibilità, delle verifiche in corso d’opera, della voltura, ecc., che vengono eseguite sia attraverso lo Sportello unico per le attività produttive sia attraverso lo stesso Comando provinciale VV.F. competente per territorio. Esonero. L’art. 1 bis della L.116/2014 prevede che “Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi* di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore… non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Dpr 151/2011″. È il caso di ricordare che fra i testi coordinati per la prevenzione incendi figura il Dm 19 marzo 1990 Contenitori distributori rimovibili, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso fra l’altro presso aziende agricole. E ancora, conviene far riferimento al Dm 12 settembre 2003 che contiene le disposizioni su Depositi e distributori di carburante rimovibili con la regola tecnica di
  • 8. prevenzioni incendi (modalità di installazione dei depositi, distanze di sicurezza, distanze di protezione, recinzione, impianto elettrico e messa a terra , estintori). * Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come combustibile per le attività legate all’agricoltura. Il gasolio agricolo è tassato in modo diverso da quello degli altri agli altri prodotti petroliferi(per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione). L’acquisto e l’utilizzo del gasolio sono consentiti solo in presenza di determinate condizioni previste da norme specifiche. Fonte:quotidianosicurezza.it Lavoratori domestici, il Ccnl tutela anche le condizioni di lavoro Secondo quanto prescritto dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (decorrenza 1 luglio 2013, scadenza 31 dicembre 2016), in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente il lavoratore dovrà far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato: · indica la prognosi di inabilità al lavoro; · deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. Per i lavoratori domestici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. L’obbligo dell’invio del certificato medico anche da parte dei conviventi è prescritto in caso di malattia intervenuta nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
  • 9. Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche: · all’uso delle attrezzature; · all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza 1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore; 2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale”. Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 10. Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche: · all’uso delle attrezzature; · all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. L’attività informativa sui rischi ambientali “si realizza 1. all’atto dell’individuazione delle mansioni conferite al lavoratore; 2. all’eventuale successivo cambiamento delle mansioni stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale”. Fonte:quotidianosicurezza.it