il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le r...Corrado Cigaina
carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro.
la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08
il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le r...Corrado Cigaina
carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro.
la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08
Intervento dell'avv. silvia stefanelli al corso organizzato dall'Associazione Italiana Impianti Gas Medicali - AIIGM.
l'intervento mette in luce i profili giuridici relativi ad una corretta utilizzazione dei dispositivi medici (impianti gas medicali) all'interno degli ospedali, evidenziando in particolare i compiti delle Persone Autorizzate secondo la norma UNI EN ISO 9170 e le relative responsabilità civili e penali che ne possono scaturire
1. News 09/SSL/2015
Lunedì, 09 marzo 2015
Obbligatori il marchio CE e la nota informativa per i DPI di prima categoria
I Dpi di I categoria “sono di progettazione semplice ma in grado di tutelare il
lavoratore rispetto ai rischi di danni fisici di lieve entità”.
Appartengono a questa categoria i dispositivi di prevenzione da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad
una temperatura superiore di 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di
carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.
I Dpi della I categoria sono i dispositivi per la protezione degli occhi, della testa, delle
gambe e/o piedi , delle mani e delle braccia, gli indumenti di protezione. A
garantire il possesso dei requisiti di sicurezza e di conformità alle norme (art. 4
del DLgs 475/1992) di questi dispositivi, viene prescritta la marcatura CE, da apporre
a cura del produttore (o/ rappresentante Ue, o importatore) necessariamente prima
dell’immissione del prodotto sul mercato.
Lo stesso produttore deve conservare (per almeno 10 anni) la dichiarazione di
conformità CE (attestazione prevista dall’ art. 11 all. VI, del DLgs 475/1992) e
la documentazione tecnica del prodotto, da esibire su richiesta delle autorità di
controllo (Dogana, Guardia di Finanza, Camere di Commercio), ma anche delle
associazioni di consumatori.
Un ulteriore adempimento che grava sul produttore è l’elaborazione della nota
informativa, nel quale vanno riportate, fra l’altro, le istruzioni di deposito, di impiego,
di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione… gli accessori utilizzabili con
i Dpi e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati… la data o il termine di
scadenza dei Dpi o di alcuni dei loro componenti.
Se mancano della marcatura CE e dell’informativa, i Dpi, come detto, non possono
essere immessi sul mercato e lo stesso distributore deve verificarne la presenza,
2. insieme agli identificativi del produttore (e dell’importatore), in modo da consentire
la tracciabilità del prodotto (decisione768/2008/CE del 9 luglio 2008).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Per i Dpi, manutenzione e controlli periodici, particolarità per l’anticaduta
Sugli obblighi del datore di lavoro, che dei Dpi è responsabile, secondo quanto
disposto dal TU 81/08 sicurezza lavoro (art. 77, c. 4), lo stesso è tenuto a: a)
mantenerne l’efficienza; b) assicurarne le condizioni d’igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Già si è detto dei Dpi appartenenti esclusivamente alla terza categoria del DLgs
475/92.
In relazione ai requisiti dei Dpi (art. 76, c. 2)*, e nel caso di dispositivi di protezione
anticaduta (terza categoria), il datore di lavoro è obbligato a creare unascheda
vita del singolo dispositivo e a far eseguire delle ispezioni almeno una volta all’anno
per verificarne il buon funzionamento.
La revisione annuale è regolamentata dalla norma EN 365 (punto 4.4., c. B-C). La
norma definisce l’attività di manutenzione che serve per mantenere il Dpi in
condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia e
adeguato immagazzinamento (EN 365 Punto 3). Essa può essere eseguita dallo
stesso operatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa
Invece, l’ispezione (almeno) annuale prevede un approfondito controllo del
dispositivo anticaduta e deve essere svolta unicamente da persona competente** e
nel rispetto delle procedure indicate dal fabbricante.
Anche la riparazione del dispositivo va svolta solo da persona competente per le
riparazioni, autorizzata dal fabbricante, in conformità alle istruzioni dallo stesso (EN
365, punto 4.5).
Un controllo del dispositivo va eseguito anche prima dell’uso, questa volta a carico
del lavoratore. Il Dpi non sottoposto al controllo periodico va messo “fuori servizio”
fino all’autorizzazione scritta, a controllo effettuato.
* Devono:
− essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
− essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
− tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
− poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
** “Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle
3. raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al
componente, al sottosistema o al sistema pertinente”.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Indennità malattia trasporto pubblico locale, nota Ministero su scadenza 31 marzo
Indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Il Ministero del
Lavoro ha pubblicato una nota nella quale ricorda alle aziende che operano nel
trasporto pubblico che scade il 31 marzo 2015 il termine per trasmettere i dati per il
beneficio del contributo anno 2014.
La domanda come noto riguarda il rimborso erariale previsto dall’articolo 1 comma
273 della Legge 266/2005(Finanziaria 2006). Per godere del beneficio, le aziende
devono inviare al Ministero del Lavoro una raccomandata con ricevuta di ritorno
entro e non oltre il termine indicato.
In allegato alla nota ufficiale, il Ministero riporta tutti i moduli necessari da compilare
e spedire per avanzare la procedura, completati dalle istruzioni per la corretta
compilazione.
I moduli sono: modulo rimborso oneri, dichiarazione del legale rappresentante
dell’azienda e dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di commercio.
Per quanto riguarda le istruzioni, questo ad esempio quanto indicato per il modulo
1 Oneri:
1. “inserire nella casella oneri sociali sul totale C, negli appositi spazi le percentuali
di calcolo degli importi Inps e Inail, oltre agli importi stessi;
2. verificare i totali indicati nelle caselle A,C,D; l’importo in cifre deve corrispondere
necessariamente all’importo scritto in lette;
3. inserire il numero medio dei dipendenti addetti specificatamente al trasporto
pubblico locale nell’anno di riferimento:
4. deve essere firmato dal legale rappresentante dell’azienda e, ove costituito, dal
collegio sindacale;
5. compilare necessariamente il file formato Excel al fine di evitare errori
nell’applicazione delle formule, provvedendo successivamente a stamparlo e
dopo apposita firma del legale rappresentate, inviarlo alla scrivente direzione.
Fonte: nota Ministero indennità malattia trasporto pubblico locale
Sul contenuto del DUVRI nel caso di un appalto interno di lavori edili
Le informazioni che in un appalto interno il datore di lavoro committente deve fornire
4. all’appaltatore devono riguardare non solo i rischi della sua attività ma anche quelli
dovuti alla presenza nello stesso ambiente di appaltatori terzi.
Vengono forniti dalla Corte di Cassazione in questa interessante sentenza delle utili
precisazioni che attengono specificatamente alla natura dei rischi interferenziali ed
all’applicazione corretta dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e più in particolare
alla elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri).
Quando il legislatore, ha sostenuto la suprema Corte, con l’art. 26 del D. Lgs. n.
81/2008 ha imposto al datore di lavoro committente di fornire agli appaltatori
“dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività” ha voluto fare riferimento non soltanto alla
organizzazione facente capo allo stesso datore di lavoro committente ma anche ad
ogni altro fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro entro il quale
l’appaltatore si troverà ad operare pertanto, ove in tale ambiente si preveda la
presenza di una terza impresa alla quale sia stato affidato un altro appalto interno,
dovranno essere valutati e segnalati anche i rischi che possono derivare dalla sua
presenza. In altre parole, ha sostenuto la Corte di Cassazione, in tema di valutazione
dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro
committente deve tenere conto della presenza di ditte o di lavoratori
autonomi terzi, operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in concomitanza
dell’espletamento dei lavori affidati in appalto, i quali possono verosimilmente
arrecare rischi persino più elevati rispetto a quelli legati alla organizzazione del
datore di lavoro committente e dell’appaltatore.
Fonte:puntosicuro.it