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News 46/A/2015
Lunedì, 23 Novembre 2015
Marpol, come cambia la disciplina sui rifiuti prodotti dalle navi.
La disciplina Ue sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico si adegua alla nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti
della convenzione di Marpol sulla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti prodotti
dalle navi: con direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue
modifica la direttiva del 2000.
Per garantire la coerenza con le misure adottate dall’Organizzazione marittima
internazionale (Imo) e per evitare incertezze tra gli utenti e le autorità portuali, la
tabella (contenuta nell’allegato II direttiva 2000/59/CE) in cui figurano i diversi tipi e
quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo, si adattata
alla nuova classificazione dei rifiuti. Nella tabella, inoltre, vengono inserite nuove
informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi effettivamente
conferiti agli impianti portuali di raccolta nell’ultimo porto di conferimento.
Del resto i dati esatti sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico conferiti da una nave nell’ultimo porto sono essenziali per un calcolo
preciso della presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente a bordo di tale
nave. Il calcolo della capacità di stoccaggio sufficiente costituisce un prerequisito
per consentire alla nave di procedere verso il successivo porto di scalo senza aver
conferito i rifiuti prodotti nonché per effettuare una corretta scelta delle navi da
ispezionare. E ispezioni più mirate contribuiranno alla gestione efficace del traffico
marittimo riducendo il tempo di sosta nei porti.
Una raccolta sistematica di dati accurati sul conferimento dei rifiuti può consentire
una migliore analisi statistica della struttura dei flussi di rifiuti nei porti e può agevolare
l’istituzione del sistema informativo e di controllo. Il controllo e lo scambio di
informazioni, compreso il modulo di notifica dei rifiuti in formato elettronico si
effettuano attualmente tramite il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi
(SafeSeaNet), che dovrebbe essere collegato a un modulo di dichiarazione nella
banca dati sul controllo da parte dello Stato di approdo.
La direttiva del 2000 ha l’obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi
che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea. Cerca quindi di
migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per tali rifiuti e
residui e cerca di rafforzare la protezione dell’ambiente marino. Un obiettivo che
può essere raggiunto anche grazie una migliore comunicazione fra gli Stati membri.
L’attuazione della direttiva, infatti, può essere rafforzata istituendo un sistema
d’informazione per individuare le navi che inquinano o potrebbero inquinare,
sistema che sarebbe inoltre utile alla verifica dell’applicazione della direttiva.
(Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it
Ue, una nuova etichetta contro l’effetto serra da gas fluorurati
L’Ue ha stabilito il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che
contengono gas fluorurati a effetto serra, e lo ha fatto con regolamento stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Le nuove informazioni devono
risaltare chiaramente sullo sfondo dell’etichetta e devono avere una dimensione e
una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le nuove informazioni
sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le
dimensioni dei caratteri non possono essere inferiori alle dimensioni minime delle
altre informazioni presenti sull’etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette
di informazione del prodotto.
Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente
attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali
condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o
l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2
equivalente è espresso in tonnellate. Quando le apparecchiature sono precaricate
con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi
gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la
quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l’etichetta deve riporta la
quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l’apparecchiatura è
progettata e deve prevedere uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di
fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra
risultanti.
Per esigenze di chiarezza dunque, il nuovo regolamento, definisce le formulazioni
esatte delle informazioni da riportare sulle etichette e precisa alcune prescrizioni in
materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e
leggibilità.
Infatti, al fine di garantire che si utilizzi un’unica etichetta per i prodotti contenenti
gas fluorurati a effetto serra, per l’etichettatura dei container, compresi i fusti, le
bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, il regolamento prevede che le
informazioni da riportare sulle etichette siano inserite nella sezione dell’etichetta
riservata alle informazioni supplementari.
L’odierno regolamento non fa altro che rimanere coerente con quanto espresso dal
legislatore UE del 2014. Il legislatore stabilisce – con regolamento 517/2014 – alcune
prescrizioni in materia di etichettatura in particolare per i prodotti e le
apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati
a effetto serra e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas
fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.
Del resto il regolamento del 2014 ha come obiettivo quello di proteggere l’ambiente
mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Infatti, stabilisce
disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a
effetto serra e di provvedimenti accessori connessi. Impone condizioni per
l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono
o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra. Impone condizioni
per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilisce limiti quantitativi per
l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it
Ecolabel, nuovi criteri per i substrati di coltivazione, gli ammendanti e il pacciame
L’Ue stabilisce nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel (il
marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) ai
substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
Con decisione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di
oggi, l’Ue accorpa in un unico gruppo i substrati di coltivazione e gli ammendanti e
a questi aggiunge il pacciame. Inoltre rivede criteri e i rispettivi requisiti di
valutazione e verifica.
I criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel sono stabiliti per gruppi di prodotti.
Già nel 2006 la Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di
valutazione e di verifica per gli ammendanti e i substrati di coltivazione
distinguendoli in due gruppi differenti, validi fino al 31 dicembre 2015. Ma, per
rispecchiare più fedelmente l’attuale realtà del mercato e per tener conto delle
innovazioni degli ultimi anni, l’Ue fonde i due gruppi di prodotti in un gruppo unico e
aggiungere il pacciame al campo di applicazione, perché possiede caratteristiche
e funzioni particolari che ne fanno un tipo di ammendante a sé stante. Infatti, il
pacciame viene definito come un “tipo di ammendante utilizzato come copertura
protettiva, posto intorno ai vegetali nello strato superficiale del suolo le cui funzioni
specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti e
ridurre l’erosione del suolo”. L’ammendante è il materiale aggiunto al suolo in situ la
cui funzione principale è di conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o
chimiche e/o le proprietà biologiche, a esclusione delle sostanze di calcinazione.
Mentre il substrato di coltivazione è il materiale utilizzato come substrato per lo
sviluppo radicale, in cui vengono coltivati vegetali.
I criteri riveduti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica saranno validi per quattro
anni a decorrere dalla data di adozione della decisione, tenuto conto del ciclo
dell’innovazione di questo gruppo di prodotti. Questi criteri mirano a promuovere il
riciclaggio dei materiali e l’uso di materiali rinnovabili e riciclabili, riducendo così il
degrado ambientale. Sono, inoltre, intesi a diminuire l’inquinamento del suolo e delle
acque limitando rigorosamente la concentrazione di inquinanti nel prodotto finale.
Tanto che sull’Ecolabel dovranno essere presenti una serie di informazioni. Il marchio
con la casella di testo riporta una serie di diciture: “incentiva il riciclaggio dei
materiali”, “promuove l’impiego di materiali rinnovabili e riciclati”.
Per gli ammendanti e il pacciame figura anche altra dicitura: “riduce
l’inquinamento del suolo e delle acque, limitando le concentrazioni di metalli
pesanti.
Del resto l’Ecolabel ha anche la funzione di fornire ai consumatori informazioni e
indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti. L’informazione
costituisce un fattore determinante nelle scelte di acquisto dei consumatori e può
orientarli su determinati prodotti piuttosto che altri. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it
Rifiuti. Scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante filtraggio
Cass. Sez. III n. 42958 del 26 ottobre 2015 (Ud 9 giu 2015)
Pres. Fiale Est. Andronio Ric. Arecco
L'operazione di separazione fisica di rifiuti realizzata attraverso un impianto di
deposito filtraggio è qualificabile in termini di "trattamento", perché tale è, ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006, ogni operazione di
recupero o smaltimento, ivi compresa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento. E la scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante
filtraggio rappresenta indubbiamente una preparazione del medesimo ai fini dello
smaltimento.
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva.
Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti
È la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale
caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della
condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un
determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento),
la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono.
Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi
conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e
chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.
Fonte:lexambiente.it
L'operazione di separazione fisica di rifiuti realizzata attraverso un impianto di
deposito filtraggio è qualificabile in termini di "trattamento", perché tale è, ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006, ogni operazione di
recupero o smaltimento, ivi compresa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento. E la scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante
filtraggio rappresenta indubbiamente una preparazione del medesimo ai fini dello
smaltimento.
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti. Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva.
Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti
È la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale
caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della
condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un
determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento),
la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono.
Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi
conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e
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Fonte:lexambiente.it

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News A 46 2015

  • 1. News 46/A/2015 Lunedì, 23 Novembre 2015 Marpol, come cambia la disciplina sui rifiuti prodotti dalle navi. La disciplina Ue sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico si adegua alla nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti della convenzione di Marpol sulla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti prodotti dalle navi: con direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue modifica la direttiva del 2000. Per garantire la coerenza con le misure adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (Imo) e per evitare incertezze tra gli utenti e le autorità portuali, la tabella (contenuta nell’allegato II direttiva 2000/59/CE) in cui figurano i diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo, si adattata alla nuova classificazione dei rifiuti. Nella tabella, inoltre, vengono inserite nuove informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti agli impianti portuali di raccolta nell’ultimo porto di conferimento. Del resto i dati esatti sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti da una nave nell’ultimo porto sono essenziali per un calcolo preciso della presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente a bordo di tale nave. Il calcolo della capacità di stoccaggio sufficiente costituisce un prerequisito per consentire alla nave di procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti nonché per effettuare una corretta scelta delle navi da ispezionare. E ispezioni più mirate contribuiranno alla gestione efficace del traffico marittimo riducendo il tempo di sosta nei porti. Una raccolta sistematica di dati accurati sul conferimento dei rifiuti può consentire una migliore analisi statistica della struttura dei flussi di rifiuti nei porti e può agevolare l’istituzione del sistema informativo e di controllo. Il controllo e lo scambio di informazioni, compreso il modulo di notifica dei rifiuti in formato elettronico si effettuano attualmente tramite il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), che dovrebbe essere collegato a un modulo di dichiarazione nella banca dati sul controllo da parte dello Stato di approdo. La direttiva del 2000 ha l’obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti
  • 2. dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea. Cerca quindi di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per tali rifiuti e residui e cerca di rafforzare la protezione dell’ambiente marino. Un obiettivo che può essere raggiunto anche grazie una migliore comunicazione fra gli Stati membri. L’attuazione della direttiva, infatti, può essere rafforzata istituendo un sistema d’informazione per individuare le navi che inquinano o potrebbero inquinare, sistema che sarebbe inoltre utile alla verifica dell’applicazione della direttiva. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte:greenreport.it Ue, una nuova etichetta contro l’effetto serra da gas fluorurati L’Ue ha stabilito il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, e lo ha fatto con regolamento stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Le nuove informazioni devono risaltare chiaramente sullo sfondo dell’etichetta e devono avere una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le nuove informazioni sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le dimensioni dei caratteri non possono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto. Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l’etichetta deve riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l’apparecchiatura è progettata e deve prevedere uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.
  • 3. Per esigenze di chiarezza dunque, il nuovo regolamento, definisce le formulazioni esatte delle informazioni da riportare sulle etichette e precisa alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità. Infatti, al fine di garantire che si utilizzi un’unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati a effetto serra, per l’etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, il regolamento prevede che le informazioni da riportare sulle etichette siano inserite nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari. L’odierno regolamento non fa altro che rimanere coerente con quanto espresso dal legislatore UE del 2014. Il legislatore stabilisce – con regolamento 517/2014 – alcune prescrizioni in materia di etichettatura in particolare per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici. Del resto il regolamento del 2014 ha come obiettivo quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Infatti, stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi. Impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra. Impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte:greenreport.it Ecolabel, nuovi criteri per i substrati di coltivazione, gli ammendanti e il pacciame L’Ue stabilisce nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel (il marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame. Con decisione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue accorpa in un unico gruppo i substrati di coltivazione e gli ammendanti e a questi aggiunge il pacciame. Inoltre rivede criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica. I criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel sono stabiliti per gruppi di prodotti. Già nel 2006 la Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di
  • 4. valutazione e di verifica per gli ammendanti e i substrati di coltivazione distinguendoli in due gruppi differenti, validi fino al 31 dicembre 2015. Ma, per rispecchiare più fedelmente l’attuale realtà del mercato e per tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, l’Ue fonde i due gruppi di prodotti in un gruppo unico e aggiungere il pacciame al campo di applicazione, perché possiede caratteristiche e funzioni particolari che ne fanno un tipo di ammendante a sé stante. Infatti, il pacciame viene definito come un “tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno ai vegetali nello strato superficiale del suolo le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti e ridurre l’erosione del suolo”. L’ammendante è il materiale aggiunto al suolo in situ la cui funzione principale è di conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o le proprietà biologiche, a esclusione delle sostanze di calcinazione. Mentre il substrato di coltivazione è il materiale utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale, in cui vengono coltivati vegetali. I criteri riveduti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica saranno validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della decisione, tenuto conto del ciclo dell’innovazione di questo gruppo di prodotti. Questi criteri mirano a promuovere il riciclaggio dei materiali e l’uso di materiali rinnovabili e riciclabili, riducendo così il degrado ambientale. Sono, inoltre, intesi a diminuire l’inquinamento del suolo e delle acque limitando rigorosamente la concentrazione di inquinanti nel prodotto finale. Tanto che sull’Ecolabel dovranno essere presenti una serie di informazioni. Il marchio con la casella di testo riporta una serie di diciture: “incentiva il riciclaggio dei materiali”, “promuove l’impiego di materiali rinnovabili e riciclati”. Per gli ammendanti e il pacciame figura anche altra dicitura: “riduce l’inquinamento del suolo e delle acque, limitando le concentrazioni di metalli pesanti. Del resto l’Ecolabel ha anche la funzione di fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti. L’informazione costituisce un fattore determinante nelle scelte di acquisto dei consumatori e può orientarli su determinati prodotti piuttosto che altri. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte:greenreport.it Rifiuti. Scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante filtraggio Cass. Sez. III n. 42958 del 26 ottobre 2015 (Ud 9 giu 2015) Pres. Fiale Est. Andronio Ric. Arecco
  • 5. L'operazione di separazione fisica di rifiuti realizzata attraverso un impianto di deposito filtraggio è qualificabile in termini di "trattamento", perché tale è, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006, ogni operazione di recupero o smaltimento, ivi compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento. E la scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante filtraggio rappresenta indubbiamente una preparazione del medesimo ai fini dello smaltimento. Fonte:lexambiente.it Rifiuti. Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva. Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015) Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti È la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco. Fonte:lexambiente.it
  • 6. L'operazione di separazione fisica di rifiuti realizzata attraverso un impianto di deposito filtraggio è qualificabile in termini di "trattamento", perché tale è, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006, ogni operazione di recupero o smaltimento, ivi compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento. E la scomposizione del rifiuto nelle frazioni liquida e solida mediante filtraggio rappresenta indubbiamente una preparazione del medesimo ai fini dello smaltimento. Fonte:lexambiente.it Rifiuti. Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva. Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015) Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti È la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco. Fonte:lexambiente.it