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di Ermanno Comegna
Carlo Sacchetto
In questo articolo verranno analiz-
zate le principali regole applicative
previste dalla nuova pac in tema di
greening. Le disposizioni alle qua-
li si fa riferimento sono contenute nel
regolamento delegato presentato dalla
Commissione europea lo scorso 11 mar-
zo e approvato dal Parlamento europeo
nuta nel reg. 1307/2013 (Allegato IX).
Nel caso lo Stato membro autoriz-
zasse come pratiche equivalenti quelle
contemplate nei sistemi di certificazio-
ne ambientale nazionale o regionali, è
tenuto a designare una o più autorità
di certificazione, pubbliche o private,
dotate di specifici requisiti tecnici e
accreditate, che attestino che l’agri-
coltore osserva le pratiche obbligato-
rie greening.
La tabella 1 riporta alcuni esempi di
pratiche equivalenti per ognuno dei
tre requisiti obbligatori del greening.
Si noti come la regola generale, la cui
applicazione è affidata all’autonomia
decisionale dello Stato membro, è di
impedire il doppio finanziamento della
stessa operazione a valenza ambien-
tale e/o ecologica con aiuti corrisposti
sia nel Primo (regime dei pagamenti
diretti), sia nel Secondo pilastro della
pac (sviluppo rurale).
In riferimento alle pratiche equiva-
lenti della copertura vegetale del suo-
lo e delle colture intercalari, è la stes-
sa Commissione Ue, nel regolamento
delegato, a stabilire le modalità con le
quali le autorità nazionali, competenti
all’applicazione degli interventi dello
sviluppo rurale, dovranno procedere al-
la riduzione del premio agroambienta-
le, per evitare il duplice finanziamento.
In particolare, per ogni pratica di in-
verdimento equivalente, gli Stati mem-
bri deducono dal premio per superficie,
Aspetti pratici
e applicativi del greening
● DIVERSIFICAZIONE, PRATI E PASCOLI PERMANENTI, AREE DI INTRESSE ECOLOGICO
Il regolamento
applicativo
sui pagamenti diretti
(atto delegato)
contiene regole molto
importanti
per il funzionamento
del greening,
con particolare
riferimento a come
rispettare il requisito
della costituzione
delle aree di interesse
ecologico e a come
utilizzare le pratiche
equivalenti
e quindi, in via definitiva, dal Consiglio
dei ministri europei, il 14 aprile 2014.
Gli argomenti trattati riguardano in
particolare:
● le pratiche equivalenti agli impegni
resi obbligatori del greening;
● i criteri per il calcolo delle superfici
occupate da policolture e colture mi-
ste, ai fini del requisito della diversi-
ficazione;
● le modalità pratiche da applicarsi a
livello nazionale per il mantenimento
dei prati permanenti;
● il funzionamento del requisito relati-
vo alle aree di interesse ecologico.
Nel paragrafo finale verrà affronta-
to il tema delle decisioni che spetta-
no al singolo Stato membro, in merito
a come applicare, sul proprio territo-
rio, alcuni aspetti del greening e alle
opzioni che si presentano a livello di
azienda agricola, per gestire nel mi-
glior modo possibile questo nuovo ele-
mento della pac.
Pratiche equivalenti
ai fini del greening
Gli obblighi previsti dalla misura del
greening possono essere assolti anche
attraverso pratiche definite «equivalen-
ti». Gli Stati membri che decidono di
applicare il sistema della equivalenza
scelgono quali pratiche possono essere
utilizzate, in sostituzione a quelle pre-
viste, individuandole dalla lista conte-
NUOVA PAC ANALISI
32 18/2014L’Informatore Agrario •
© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
calcolato in base al reg. 1305/2013 (so-
stegno previsto dal Piano di sviluppo
rurale), un importo pari a un terzo del
pagamento di inverdimento medio per
ettaro applicabile nello Stato membro
o nella regione in questione.
Così ad esempio, se il supplemento
greening applicabile a livello naziona-
le o regionale fosse di 100 euro/ettaro,
la deduzione da scorporare dal pre-
mio erogato a valere sul Psr sarebbe di
33,3 euro per ogni ettaro.
In caso di supplemento per l’inver-
dimento determinato su base indivi-
duale, la riduzione del premio agro-
ambientale del Psr è pari a 1/3 del pa-
gamento greening medio per ettaro
dell’agricoltore.
Di conseguenza, nel caso di un sup-
plemento greening calcolato su base in-
dividuale di importo pari a 300 euro/et-
taro, la deduzione sarebbe di 100 euro
per ogni ettaro.
Norme applicative
per la diversificazione
Ai fini della diversificazione, per il cal-
colo delle quote relative alle diverse col-
ture, il periodo da considerare è la par-
te più significativa del ciclo colturale,
tenendo conto delle pratiche tradizio-
nali applicate nel Paese. Si può imma-
ginare che, con riferimento ai cereali,
si prenderanno in considerazione i me-
si primaverili.
Ogni ettaro della superficie totale a
seminativi di un’azienda agricola è con-
teggiato una sola volta per ciascun an-
no di domanda. La superficie investita a
una determinata coltura può compren-
dere alcuni specifici elementi caratteri-
stici del paesaggio (ad esempio filari di
alberi o fasce tampone), facenti parte
della superficie ammissibile.
Policoltura contemporanea.Per le su-
perfici in policoltura contemporanea
di due o più essenze vegetali in filari
distinti, ogni coltura è conteggiata se-
paratamente se occupa almeno il 25%
della superficie. La superficie coper-
ta dalle colture distinte si calcola di-
videndo l’estensione della policoltura
per il numero di colture che coprono
almeno il 25% della superficie, indipen-
dentemente dalla loro quota di occu-
pazione effettiva.
Policoltura intercalare. Per le superfici
in policoltura intercalare, con una col-
tura principale alla quale segue una se-
conda coltivazione nel corso della stessa
annata, la superficie si attribuisce sol-
tanto alla coltura principale e quindi le
colture in secondo raccolto non posso-
no essere conteggiate ai fini del requi-
sito obbligatorio della diversificazione.
Colture miste. Le superfici seminate
con qualsiasi tipo di miscugli di se-
menti sono considerate monocolture
e denominate «colture miste». In parti-
colari casi, lo Stato membro, ai fini del
rispetto del criterio obbligatorio del-
la diversificazione, può riconoscere le
coltivazioni effettuate con miscugli di
sementi come colture singole distinte.
Norme applicative
per i prati permanenti
Oltre alle zone obbligatoriamente
previste dalle direttive Habitat e Uc-
celli, gli Stati membri possono desi-
gnare ulteriori prati permanenti, se ri-
cadono in aree che soddisfano precisi
criteri, descritti all’art. 41 del regola-
mento delegato sui pagamenti diretti,
tra cui zone umide ricche di carbonio
TABELLA 1 - Esempi di pratiche equivalenti (*)
Tipologia
di impegno
obbligatorio
Esempi di pratiche equivalenti
contemplate dalla misura
agroclimaticoambientale e dai sistemi
di certificazione ambientali
Note
Pratiche agricole
equivalenti alla
diversificazione
• avvicendamento delle colture
• copertura vegetale del suolo
• colture intercalari
In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan-
ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzas-
sero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario
applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicar-
si al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della
Commissioneefinalizzateaevitareilduplicefinanziamento.Inparticola-
re è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo
pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro
Pratiche agricole
equivalenti al
mantenimento
del prato pascolo
equivalente
• gestione del prato pascolo, ad esempio
tramite un regime appropriato di taglio,
oppure il mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio ivi presenti
• sistema di pascolo estensivo, praticato
secondo specifici criteri
In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan-
ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac.
Pratiche agricole
equivalenti alla
costituzione delle
aree di interesse
ecologico
• set aside ecologico
• fasce tampone attorno ad aree a elevata
valenza naturalistica
• gestione di bordi e di strisce lungo gli
appezzamenti coltivati per favorire la
fauna selvatica
• produzione su seminativi in assenza
di irrigazione, concimazione e prodotti
fitosanitari
In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan-
ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzas-
sero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario
applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicar-
si al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della
Commissioneefinalizzateaevitareilduplicefinanziamento.Inparticola-
re è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo
pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro
(*) Estratto dall’Allegato IX del reg. 1307/2013
Continua a pag. 36
NUOVA PAC ANALISI
3318/2014 • L’Informatore Agrario
© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
organico o di importanza significati-
va per l’avifauna selvatica, prati per-
manenti di alto valore naturale, ecc.
In caso di mancata osservanza
della direttiva 2004/35/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla
responsabilità ambientale in mate-
ria di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, se un agricoltore
converte o ara un prato permanente
soggetto all’obbligo di mantenimento
per il greening, lo Stato membro lo
obbliga alla riconversione della su-
perficie in prato permanente e può
anche emanare precise istruzioni su
come riparare il danno ambienta-
le causato, al fine di ripristinare lo
status di zona ambientale sensibile.
In questo caso la riconversione de-
ve essere effettuata prima della pre-
sentazione della domanda unica per
l’anno successivo, mentre il terreno
riconvertito è considerato prato per-
manente a partire dal primo giorno
della riconversione.
In relazione al mantenimento dei
prati permanenti nei territori situa-
ti al di fuori delle aree sensibili, lo
Stato membro determina inizialmen-
te, nel 2015, attraverso un comples-
so calcolo, la proporzione di prato
permanente rispetto alla superficie
agricola totale nazionale, dalla qua-
le sono escluse le superfici delle uni-
tà aziendali dedite alla produzione
biologica (art. 11 del reg. 834/2007) e
la superficie dichiarata da beneficiari
che, potendo, scelgono il regime dei
piccoli agricoltori.
Per il mantenimento della proporzio-
ne inizialmente determinata, gli Stati
membri possono imporre agli agricol-
tori l’obbligo individuale di non conver-
tire ad altri usi le superfici investite a
prati permanenti, senza preventiva au-
torizzazione.
In ogni caso, lo Stato membro de-
ve verificare annualmente che la su-
perficie complessiva a prato e pasco-
lo permanente non si riduca di oltre
il 5%, rispetto alla proporzione di ri-
ferimento. Ove tale soglia fosse ol-
trepassata, lo Stato membro impone
l’obbligo di riconvertire le superfici a
prato permanente.
L’individuazione degli agricoltori
assoggettabili a tale obbligo e le ul-
teriori regole sono descritte all’art.
44 del regolamento delegato sui pa-
gamenti diretti.
Vale la pena di segnalare che le su-
perfici a prato o pascolo permanente,
create nel quadro degli impegni as-
sunti a fronte di misure di sostegno
allo sviluppo rurale, non sono con-
siderate convertite dall’agricoltore .
Norme applicative
per le aree
di interesse ecologico
Le superfici utilizzate per la costitu-
zione di aree di interesse ecologico (Efa),
il cui elenco ripreso dal regolamento
1307/2013 è riportato nella tabella 2, de-
vono rispettare specifiche condizioni
descritte nel regolamento delegato e di
seguito sinteticamente riportate.
1. Nei terreni lasciati a riposo deve
essere assente qualsiasi produzione
agricola. Le superfici rimaste incolte
per oltre 5 anni per costituire un’Efa
rimangono terreni a seminativo.
2. Le terrazze utilizzate come Efa sono
quelle protette con la norma relativa
alle buone condizioni agronomiche e
ambientali, di cui al punto 7 del reg.
1306/2013 (BCAA 7).
3. Gli elementi caratteristici del pae-
saggio sono quelli protetti dalla BCAA 7
e dai criteri di gestione obbligatori di
cui al punto 2 del reg. 1306/2013 (CGO 2
o 3). Inoltre possono essere considerati
elementi caratteristici del paesaggio, da
utilizzare per soddisfare l’obbligo delle
aree di interesse ecologico, anche le sie-
pi o le fasce alberate di larghezza fino a
10 metri; gli alberi isolati la cui chioma
ha un diametro superiore a 4 metri; gli
alberi in filari e i gruppi di alberi aventi
delle caratteristiche dimensionali mi-
nime, specificate nel regolamento de-
legato. Per un elenco completo degli al-
tri elementi caratteristici del paesaggio
che possono essere utilizzati ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo del gree-
ning si rimanda alla tabella 3. Lo Stato
membro ha la possibilità di modificare i
limiti dimensionali minimi per cui tali
elementi possano essere annoverati tra
gli elementi caratteristici del paesag-
gio, individuando parametri inferiori
rispetto a quelli standard fissati dalla
Comunità europea.
TABELLA 2 - Superfici
considerabili aree di interesse
ecologico (Efa) a scelta dello
Stato membro (*)
Tipologia di superficie potenzialmente
considerate come Efa
Terreni lasciati a riposo
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio
Fasce tampone
Ettari agroforestali (art. 44
del reg. 1698/05 e art. 23 del reg. 1305/13)
Fasce di ettari ammissibili lungo le zone
periferiche delle foreste
Superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida senza utilizzo di mezzi tecnici
Superfici oggetto di imboschimento
(art. 31 del reg. 1257/99, art. 43 del reg.
1698/05 e art. 22 del reg. 1305/139)
Superfici con colture intercalari o manto
vegetale (coefficiente di conversione 0,3)
Superfici con colture azotofissatrici
(coefficiente di conversione attualmente
pari a 0,3, ma con impegno della
Commissione europea di innalzarlo a 0,7
entro la fine del corrente anno)
(*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45
del reg. delegato.
Segue da pag. 33
NUOVA PAC ANALISI
36 18/2014L’Informatore Agrario •
In base a studi Inea e Ismea l’obbligo del greening colpirà soprattutto grandi
e medie aziende della pianura irrigua
© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
4. Le fasce tampone possono essere
utilizzate per soddisfare l’obbligo delle
Efa, là dove compatibili con la BCAA1
e la CGO 1 o 10. Gli Stati membri pos-
sono considerare valide anche altre
fasce tampone, alla condizione che la
larghezza minima risulti superiore a
1 metro. Le fasce devono essere ubica-
te su un terreno a seminativo o su una
superficie adiacente e il bordo lungo
delle stesse deve essere parallelo alla
riva di un corso d’acqua o di un cor-
po idrico.
5. Gli ettari agroforestali possono es-
sere utilizzati per rispettare l’impe-
gno delle aree di interesse ecologico,
qualora insistano su superfici a semi-
nativo ammissibili al regime dei pa-
gamenti diretti e che abbiano benefi-
ciato o stiano beneficiando di un soste-
gno nell’ambito della misura forestale
del Psr.
6. Le fasce di ettari ammissibili confi-
nanti con i bordi forestali possono es-
sere conteggiate come Efa e utilizza-
te dall’agricoltore, rispettando le con-
dizioni stabilite dallo Stato membro,
il quale può anche autorizzare, a de-
terminate condizioni, la produzione
agricola.
7. Le superfici a bosco ceduo a rotazio-
ne rapida sono utilizzabili come aree di
interesse ecologico, alla condizione che
non vi sia utilizzo di concimi minerali
e/o di prodotti fitosanitari e che le es-
senze arboree rientrino nell’elenco delle
specie selezionate dallo Stato membro,
escludendo quelle non indigene.
8. Le superfici coltivate con piante in-
tercalari o con copertura vegetale pos-
sono essere conteggiate come Efa, alla
condizione che siano ottenute attra-
verso la semina di specie vegetali mi-
ste o la sottosemina di erba nella coltu-
ra principale. Spetta agli Stati membri
individuare l’elenco delle colture vege-
tali consentite a tale scopo e le moda-
lità di gestione agronomica. Le colture
intercalari e le coperture vegetali pos-
sono essere conteggiate come aree di
interesse ecologico, ove non siano sta-
te utilizzate come pratiche equivalenti
per soddisfare i requisiti del greening.
Si ricorda che a tali superfici è appli-
cato un coefficiente di conversione di
0,3, per cui 1 ettaro di coltura interca-
lare o di manto vegetale corrisponde a
3.000 m2
di area di interesse ecologico.
9. Infine, le colture azotofissatrici che
possono essere considerate valide ai fi-
ni Efa sono quelle incluse in un apposi-
to elenco individuato dallo Stato mem-
bro. Come nel caso precedente, non
possono essere conteggiate superfici
con colture azotofissatrici utilizzate
come pratiche equivalenti al greening.
La Commissione Ue si è impegnata a
portare il coefficiente di conversione
dallo 0,3 previsto nel regolamento de-
legato a 0,7, entro gennaio 2015, come
richiesto dal Parlamento e dal Consi-
glio europei.
Per una descrizione più dettaglia-
ta delle caratteristiche dei diversi ti-
pi delle aree di interesse ecologico, si
rimanda agli articoli 45-48 del regola-
mento delegato della Commissione sui
pagamenti diretti.
Si sottolinea che l’agricoltore può di-
chiarare la stessa superficie o lo stesso
elemento caratteristico del paesaggio ai
fini del soddisfacimento del requisito
relativo all’area di interesse ecologico,
una sola volta in un anno di domanda.
Le opzioni
per gli Stati membri
Nel definire le disposizioni in mate-
ria di greening, le istituzioni europee
hanno conferito a ogni Stato membro
la responsabilità di intervenire con au-
tonome decisioni sulle modalità di ge-
stione e di funzionamento.
In tal modo esiste la possibilità di
adattare il nuovo dispositivo della pac
alle specifiche esigenze che si deter-
minano a livello nazionale, tenendo
conto che la dimensione ormai rag-
giunta dall’Unione Europea (28 diver-
si Paesi) rende praticamente impossi-
bile stabilire regole univoche a livello
centralizzato e applicarle in maniera
indifferenziata sull’intero territorio
dell’Unione.
In materia di greening, l’intervento
nazionale si configura essenzialmen-
te come un’azione complementare ri-
spetto a quella esercitata dalle istitu-
zioni europee.
Entità del pagamento. Spetta ai sin-
goli Stati membri stabilire l’entità del
pagamento greening da corrisponde-
re agli agricoltori beneficiari. Lo Stato
membro deve essenzialmente sceglie-
re considerando una delle tre seguen-
ti opzioni.
● Un importo uniforme valido per tut-
to il territorio nazionale. Qualora l’I-
talia dovesse scegliere questa strada,
l’aiuto difficilmente supererebbe la so-
glia di 100 euro per ettaro.
● Un importo differenziato a livello re-
gionale (zone amministrative o aree
omogenee). In tal modo ogni agricol-
tore incasserebbe l’indennità per l’in-
verdimento in funzione di dove è loca-
lizzata la propria superficie aziendale
ammissibile.
● Un importo differenziato a livello in-
dividuale, collegando il supplemento
greening al valore del titolo per il pa-
gamento di base, calcolato per ogni
singolo agricoltore. Tale criterio po-
trà essere utilizzato qualora la conver-
genza interna fosse applicata in mi-
sura parziale, attraverso il cosiddetto
«approccio irlandese». L’Italia sembra
orientarsi verso questa terza opzione
che determinerà un importo di aiuto a
ettaro per il greening diverso per ogni
singolo agricoltore, in funzione del va-
lore dei propri titoli storici disaccop-
piati validi fino al raccolto 2014.
Mantenimento di prati e pascoli per-
manenti. Un secondo aspetto che di-
pende dalle scelte nazionali riguarda
il requisito che prevede il manteni-
mento dei prati e dei pascoli perma-
nenti. Spetta alle autorità competenti
del Paese membro individuare le aree
sensibili, all’interno e al di fuori delle
zone Natura 2000, dove vige il divieto
assoluto di aratura e di conversione.
Inoltre, lo Stato membro ha la re-
sponsabilità di definire, secondo crite-
ri che esso stesso individua, le regole
in base alle quali il rapporto tra le su-
perfici investite a prato permanente e
la superficie agricola complessiva na-
TABELLA 3 - Elementi
caratteristici del paesaggio
validi ai fini della costituzione
delle aree di interesse
ecologico (*)
Tipologia di elementi caratteristici
del paesaggio
Siepi o fasce alberate di larghezza fino a
10 metri
Alberi isolati e in filari con chioma del
diametro minimo di 4 metri e spazio tra le
chiome non superiore a 5 metri
Gruppi di alberi, con chiome che si
toccano o sovrappongono, e boschetti,
con superficie massima di 0,3 ha
Bordi dei campi larghi tra 1 e 20 metri,
privi di qualsiasi produzione agricola
Stagni della superficie massima 0,1 ettari,
esclusi i serbatoi di cemento o di plastica
Fossati larghi al massimo 6 metri,
compresi corsi d’acqua aperti per
irrigazione o drenaggio, esclusi i canali
con pareti di cemento
Muretti di pietra tradizionali
(*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45
del reg. delegato.
NUOVA PAC ANALISI
3718/2014 • L’Informatore Agrario
© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
zionale non diminuisca di oltre il 5%
rispetto al dato di riferimento deter-
minato per il 2015. A tale riguardo, il
regolamento di base dell’Unione Eu-
ropea si è limitato a fissare l’obiettivo
da raggiungere, lasciando alle autorità
nazionali la libertà di stabilire come
conseguirlo.
Gli Stati membri possono definire le
regole in materia di prati permanen-
ti rispettando alcuni paletti posti dal
regolamento. In particolare, vengono
indicate le modalità per la selezione
delle aree sensibili, i criteri da appli-
care in caso di mancata osservanza
degli impegni di mantenimento e, in-
fine, il modello da utilizzare per il ri-
spetto delle proporzione storica tra la
superficie a prato permanente e la su-
perficie agricola complessiva.
A tale riguardo, l’Unione Europea
consente alle autorità nazionali an-
che la possibilità di introdurre un re-
gime di autorizzazione individuale alla
conversione dei prati permanenti ver-
so altre tipologie di utilizzazione della
superficie agricola.
Una certa libertà di manovra è ac-
cordata agli Stati membri anche nella
gestione dei requisiti per la costituzio-
ne delle aree di interesse ecologico. In
particolare lo Stato membro deve in-
dividuare l’elenco delle utilizzazioni
delle superfici (terreni lasciati a ripo-
so, terrazze, fasce tampone, superfici
forestali e imboschite, colture interca-
lari e copertura vegetale, coltivazioni
azotofissatrici, ecc.), che possono es-
sere considerate adeguate per il sod-
disfacimento del requisito greening.
Aree di interesse ecologico adiacen-
ti e collettive. Sempre in materia di
aree di interesse ecologico, spetta al-
lo Stato membro decidere se e come
procedere attraverso l’attuazione re-
gionale che prende in considerazione
superfici adiacenti e attraverso il cri-
terio dell’attuazione collettiva.
Nel primo caso è necessario indivi-
duare un’area geografica unica e omo-
genea, dal punto di vista della tipolo-
gia del terreno, dell’altitudine e della
presenza di elementi naturali del ter-
ritorio, nonché stabilire quali obblighi
specifici gli agricoltori interessati de-
vono rispettare per garantire la con-
tiguità di struttura delle zone ecologi-
che adiacenti.
L’attuazione collettiva è, invece,
un’opzione volontaria, la cui scel-
ta spetta ai gruppi di agricoltori con
aziende adiacenti. Il gruppo può sod-
disfare, a certe condizioni, l’obbligo
del mantenimento delle aree di inte-
resse ecologico in maniera collettiva.
L’importante è che ogni agricoltore
provveda a realizzare, all’interno del-
la propria azienda, almeno il 50% del-
la superficie soggetta all’obbligo che
gli compete.
In questo secondo caso, lo Stato
membro dovrà decidere se applicare
o meno l’attuazione collettiva e rego-
larne il funzionamento.
Infine, un’ultima opzione a livello
nazionale che merita di essere eviden-
ziata è quella che si riferisce alla pos-
sibilità per gli Stati membri di definire
la lista delle pratiche equivalenti ai tre
requisiti obbligatori per il greening.
Le opzioni
per gli agricoltori
Ismea e Inea hanno condotto studi
per valutare l’impatto del greening. La
conclusione che ne è emersa è quella
di un effetto non generalizzato. In li-
nea di massima saranno interessate
dall’obbligo del greening perlopiù le
medie e grandi aziende italiane, lo-
calizzate nei territori a elevata spe-
cializzazione produttiva e nella pia-
nura irrigua.
Ai singoli agricoltori chiamati a soddi-
sfare gli obblighi dell’inverdimento con-
sigliamo di acquisire tutte le necessarie
informazioni su questo nuovo capito-
lo della pac e metterle in relazione con
gli elementi caratteristici della propria
azienda agricola, come la dimensione fi-
sica, l’ordinamento produttivo, la super-
ficie ammissibile, gli elementi che poten-
zialmente potrebbero rientrare nell’am-
bito delle aree di interesse ecologico, la
presenza o meno di prati permanenti.
Da tale confronto scaturisce una sorta
di mappatura di come la singola impre-
sa si pone nei confronti del greening, ac-
certando quali sono i vincoli pertinenti
e specifici ai quali si dovrà sottostare.
Svolta questa operazione, è oppor-
tuno verificare quali sono le possibi-
li alternative per soddisfare le rego-
le del greening a livello aziendale. Ad
esempio, va verificata la convenienza
ad aderire a una delle misure equi-
valenti contemplate nei regolamenti
comunitari e previste dalle disposi-
zioni nazionali applicative. Così come
va analizzata la possibilità di aderire
all’attuazione a livello regionale o a li-
vello collettivo del requisito che impo-
ne la costituzione delle aree di interes-
se ecologico. Va verificata la possibili-
tà, attraverso adattamenti marginali,
di soddisfare i requisiti dell’inverdi-
mento senza sottostare a vincoli trop-
po onerosi. Si pensi, ad esempio, alla
possibilità di coltivare le piante azo-
tofissatrici, autorizzate nella lista che
le autorità nazionali competenti ap-
proveranno, per soddisfare il requisito
delle aree di interesse ecologico. Nella
citata lista potrebbe tranquillamente
rientrare l’erba medica, il trifoglio, la
sulla. Infine, l’agricoltore deve verifi-
care quali modifiche della struttura
aziendale potrebbero soddisfare i re-
quisiti obbligatori per l’inverdimento.
In conclusione, gli agricoltori devono
rassegnarsi a considerare le pratiche
di natura ecologica e ambientale come
un elemento strutturale della pac, dal
quale non si potrà prescindere, anche
perché le riduzioni dei pagamenti e le
sanzioni amministrative nelle quali si
incorre in caso di inadempienza sono
piuttosto severe e tali da determinare
consistenti perdite economiche.
Tuttavia, c’è la possibilità di assu-
mere un comportamento attivo e mi-
rato, da parte dell’agricoltore, tale da
circoscrivere e tenere sotto controllo
l’impatto negativo al quale l’azienda
dovrà sottostare.
Ermanno Comegna
Carlo Sacchetto
Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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• Le pratiche ecologiche del greening
della nuova pac.
Pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 16/2014 a pag. 34.
www.informatoreagrario.it/bdo
Il mancato rispetto del greening
comporterà riduzioni dei pagamenti
o sanzioni significative
NUOVA PAC ANALISI
38 18/2014L’Informatore Agrario •
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  • 1. di Ermanno Comegna Carlo Sacchetto In questo articolo verranno analiz- zate le principali regole applicative previste dalla nuova pac in tema di greening. Le disposizioni alle qua- li si fa riferimento sono contenute nel regolamento delegato presentato dalla Commissione europea lo scorso 11 mar- zo e approvato dal Parlamento europeo nuta nel reg. 1307/2013 (Allegato IX). Nel caso lo Stato membro autoriz- zasse come pratiche equivalenti quelle contemplate nei sistemi di certificazio- ne ambientale nazionale o regionali, è tenuto a designare una o più autorità di certificazione, pubbliche o private, dotate di specifici requisiti tecnici e accreditate, che attestino che l’agri- coltore osserva le pratiche obbligato- rie greening. La tabella 1 riporta alcuni esempi di pratiche equivalenti per ognuno dei tre requisiti obbligatori del greening. Si noti come la regola generale, la cui applicazione è affidata all’autonomia decisionale dello Stato membro, è di impedire il doppio finanziamento della stessa operazione a valenza ambien- tale e/o ecologica con aiuti corrisposti sia nel Primo (regime dei pagamenti diretti), sia nel Secondo pilastro della pac (sviluppo rurale). In riferimento alle pratiche equiva- lenti della copertura vegetale del suo- lo e delle colture intercalari, è la stes- sa Commissione Ue, nel regolamento delegato, a stabilire le modalità con le quali le autorità nazionali, competenti all’applicazione degli interventi dello sviluppo rurale, dovranno procedere al- la riduzione del premio agroambienta- le, per evitare il duplice finanziamento. In particolare, per ogni pratica di in- verdimento equivalente, gli Stati mem- bri deducono dal premio per superficie, Aspetti pratici e applicativi del greening ● DIVERSIFICAZIONE, PRATI E PASCOLI PERMANENTI, AREE DI INTRESSE ECOLOGICO Il regolamento applicativo sui pagamenti diretti (atto delegato) contiene regole molto importanti per il funzionamento del greening, con particolare riferimento a come rispettare il requisito della costituzione delle aree di interesse ecologico e a come utilizzare le pratiche equivalenti e quindi, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri europei, il 14 aprile 2014. Gli argomenti trattati riguardano in particolare: ● le pratiche equivalenti agli impegni resi obbligatori del greening; ● i criteri per il calcolo delle superfici occupate da policolture e colture mi- ste, ai fini del requisito della diversi- ficazione; ● le modalità pratiche da applicarsi a livello nazionale per il mantenimento dei prati permanenti; ● il funzionamento del requisito relati- vo alle aree di interesse ecologico. Nel paragrafo finale verrà affronta- to il tema delle decisioni che spetta- no al singolo Stato membro, in merito a come applicare, sul proprio territo- rio, alcuni aspetti del greening e alle opzioni che si presentano a livello di azienda agricola, per gestire nel mi- glior modo possibile questo nuovo ele- mento della pac. Pratiche equivalenti ai fini del greening Gli obblighi previsti dalla misura del greening possono essere assolti anche attraverso pratiche definite «equivalen- ti». Gli Stati membri che decidono di applicare il sistema della equivalenza scelgono quali pratiche possono essere utilizzate, in sostituzione a quelle pre- viste, individuandole dalla lista conte- NUOVA PAC ANALISI 32 18/2014L’Informatore Agrario • © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
  • 2. calcolato in base al reg. 1305/2013 (so- stegno previsto dal Piano di sviluppo rurale), un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro applicabile nello Stato membro o nella regione in questione. Così ad esempio, se il supplemento greening applicabile a livello naziona- le o regionale fosse di 100 euro/ettaro, la deduzione da scorporare dal pre- mio erogato a valere sul Psr sarebbe di 33,3 euro per ogni ettaro. In caso di supplemento per l’inver- dimento determinato su base indivi- duale, la riduzione del premio agro- ambientale del Psr è pari a 1/3 del pa- gamento greening medio per ettaro dell’agricoltore. Di conseguenza, nel caso di un sup- plemento greening calcolato su base in- dividuale di importo pari a 300 euro/et- taro, la deduzione sarebbe di 100 euro per ogni ettaro. Norme applicative per la diversificazione Ai fini della diversificazione, per il cal- colo delle quote relative alle diverse col- ture, il periodo da considerare è la par- te più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche tradizio- nali applicate nel Paese. Si può imma- ginare che, con riferimento ai cereali, si prenderanno in considerazione i me- si primaverili. Ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un’azienda agricola è con- teggiato una sola volta per ciascun an- no di domanda. La superficie investita a una determinata coltura può compren- dere alcuni specifici elementi caratteri- stici del paesaggio (ad esempio filari di alberi o fasce tampone), facenti parte della superficie ammissibile. Policoltura contemporanea.Per le su- perfici in policoltura contemporanea di due o più essenze vegetali in filari distinti, ogni coltura è conteggiata se- paratamente se occupa almeno il 25% della superficie. La superficie coper- ta dalle colture distinte si calcola di- videndo l’estensione della policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipen- dentemente dalla loro quota di occu- pazione effettiva. Policoltura intercalare. Per le superfici in policoltura intercalare, con una col- tura principale alla quale segue una se- conda coltivazione nel corso della stessa annata, la superficie si attribuisce sol- tanto alla coltura principale e quindi le colture in secondo raccolto non posso- no essere conteggiate ai fini del requi- sito obbligatorio della diversificazione. Colture miste. Le superfici seminate con qualsiasi tipo di miscugli di se- menti sono considerate monocolture e denominate «colture miste». In parti- colari casi, lo Stato membro, ai fini del rispetto del criterio obbligatorio del- la diversificazione, può riconoscere le coltivazioni effettuate con miscugli di sementi come colture singole distinte. Norme applicative per i prati permanenti Oltre alle zone obbligatoriamente previste dalle direttive Habitat e Uc- celli, gli Stati membri possono desi- gnare ulteriori prati permanenti, se ri- cadono in aree che soddisfano precisi criteri, descritti all’art. 41 del regola- mento delegato sui pagamenti diretti, tra cui zone umide ricche di carbonio TABELLA 1 - Esempi di pratiche equivalenti (*) Tipologia di impegno obbligatorio Esempi di pratiche equivalenti contemplate dalla misura agroclimaticoambientale e dai sistemi di certificazione ambientali Note Pratiche agricole equivalenti alla diversificazione • avvicendamento delle colture • copertura vegetale del suolo • colture intercalari In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan- ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzas- sero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicar- si al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della Commissioneefinalizzateaevitareilduplicefinanziamento.Inparticola- re è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro Pratiche agricole equivalenti al mantenimento del prato pascolo equivalente • gestione del prato pascolo, ad esempio tramite un regime appropriato di taglio, oppure il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ivi presenti • sistema di pascolo estensivo, praticato secondo specifici criteri In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan- ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Pratiche agricole equivalenti alla costituzione delle aree di interesse ecologico • set aside ecologico • fasce tampone attorno ad aree a elevata valenza naturalistica • gestione di bordi e di strisce lungo gli appezzamenti coltivati per favorire la fauna selvatica • produzione su seminativi in assenza di irrigazione, concimazione e prodotti fitosanitari In caso di utilizzo di pratiche equivalenti si deve evitare il doppio finan- ziamento tra il Primo e il Secondo pilastro della pac. Qualora si utilizzas- sero la copertura vegetale del suolo e le colture intercalari è necessario applicare regole dettagliate per il calcolo della deduzione da applicar- si al premio agroambientale, stabilite nel regolamento delegato della Commissioneefinalizzateaevitareilduplicefinanziamento.Inparticola- re è prevista una detrazione del premio agroambientale per un importo pari a un terzo del pagamento di inverdimento medio per ettaro (*) Estratto dall’Allegato IX del reg. 1307/2013 Continua a pag. 36 NUOVA PAC ANALISI 3318/2014 • L’Informatore Agrario © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
  • 3. organico o di importanza significati- va per l’avifauna selvatica, prati per- manenti di alto valore naturale, ecc. In caso di mancata osservanza della direttiva 2004/35/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in mate- ria di prevenzione e riparazione del danno ambientale, se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all’obbligo di mantenimento per il greening, lo Stato membro lo obbliga alla riconversione della su- perficie in prato permanente e può anche emanare precise istruzioni su come riparare il danno ambienta- le causato, al fine di ripristinare lo status di zona ambientale sensibile. In questo caso la riconversione de- ve essere effettuata prima della pre- sentazione della domanda unica per l’anno successivo, mentre il terreno riconvertito è considerato prato per- manente a partire dal primo giorno della riconversione. In relazione al mantenimento dei prati permanenti nei territori situa- ti al di fuori delle aree sensibili, lo Stato membro determina inizialmen- te, nel 2015, attraverso un comples- so calcolo, la proporzione di prato permanente rispetto alla superficie agricola totale nazionale, dalla qua- le sono escluse le superfici delle uni- tà aziendali dedite alla produzione biologica (art. 11 del reg. 834/2007) e la superficie dichiarata da beneficiari che, potendo, scelgono il regime dei piccoli agricoltori. Per il mantenimento della proporzio- ne inizialmente determinata, gli Stati membri possono imporre agli agricol- tori l’obbligo individuale di non conver- tire ad altri usi le superfici investite a prati permanenti, senza preventiva au- torizzazione. In ogni caso, lo Stato membro de- ve verificare annualmente che la su- perficie complessiva a prato e pasco- lo permanente non si riduca di oltre il 5%, rispetto alla proporzione di ri- ferimento. Ove tale soglia fosse ol- trepassata, lo Stato membro impone l’obbligo di riconvertire le superfici a prato permanente. L’individuazione degli agricoltori assoggettabili a tale obbligo e le ul- teriori regole sono descritte all’art. 44 del regolamento delegato sui pa- gamenti diretti. Vale la pena di segnalare che le su- perfici a prato o pascolo permanente, create nel quadro degli impegni as- sunti a fronte di misure di sostegno allo sviluppo rurale, non sono con- siderate convertite dall’agricoltore . Norme applicative per le aree di interesse ecologico Le superfici utilizzate per la costitu- zione di aree di interesse ecologico (Efa), il cui elenco ripreso dal regolamento 1307/2013 è riportato nella tabella 2, de- vono rispettare specifiche condizioni descritte nel regolamento delegato e di seguito sinteticamente riportate. 1. Nei terreni lasciati a riposo deve essere assente qualsiasi produzione agricola. Le superfici rimaste incolte per oltre 5 anni per costituire un’Efa rimangono terreni a seminativo. 2. Le terrazze utilizzate come Efa sono quelle protette con la norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui al punto 7 del reg. 1306/2013 (BCAA 7). 3. Gli elementi caratteristici del pae- saggio sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dai criteri di gestione obbligatori di cui al punto 2 del reg. 1306/2013 (CGO 2 o 3). Inoltre possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio, da utilizzare per soddisfare l’obbligo delle aree di interesse ecologico, anche le sie- pi o le fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; gli alberi isolati la cui chioma ha un diametro superiore a 4 metri; gli alberi in filari e i gruppi di alberi aventi delle caratteristiche dimensionali mi- nime, specificate nel regolamento de- legato. Per un elenco completo degli al- tri elementi caratteristici del paesaggio che possono essere utilizzati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del gree- ning si rimanda alla tabella 3. Lo Stato membro ha la possibilità di modificare i limiti dimensionali minimi per cui tali elementi possano essere annoverati tra gli elementi caratteristici del paesag- gio, individuando parametri inferiori rispetto a quelli standard fissati dalla Comunità europea. TABELLA 2 - Superfici considerabili aree di interesse ecologico (Efa) a scelta dello Stato membro (*) Tipologia di superficie potenzialmente considerate come Efa Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali (art. 44 del reg. 1698/05 e art. 23 del reg. 1305/13) Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida senza utilizzo di mezzi tecnici Superfici oggetto di imboschimento (art. 31 del reg. 1257/99, art. 43 del reg. 1698/05 e art. 22 del reg. 1305/139) Superfici con colture intercalari o manto vegetale (coefficiente di conversione 0,3) Superfici con colture azotofissatrici (coefficiente di conversione attualmente pari a 0,3, ma con impegno della Commissione europea di innalzarlo a 0,7 entro la fine del corrente anno) (*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45 del reg. delegato. Segue da pag. 33 NUOVA PAC ANALISI 36 18/2014L’Informatore Agrario • In base a studi Inea e Ismea l’obbligo del greening colpirà soprattutto grandi e medie aziende della pianura irrigua © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
  • 4. 4. Le fasce tampone possono essere utilizzate per soddisfare l’obbligo delle Efa, là dove compatibili con la BCAA1 e la CGO 1 o 10. Gli Stati membri pos- sono considerare valide anche altre fasce tampone, alla condizione che la larghezza minima risulti superiore a 1 metro. Le fasce devono essere ubica- te su un terreno a seminativo o su una superficie adiacente e il bordo lungo delle stesse deve essere parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un cor- po idrico. 5. Gli ettari agroforestali possono es- sere utilizzati per rispettare l’impe- gno delle aree di interesse ecologico, qualora insistano su superfici a semi- nativo ammissibili al regime dei pa- gamenti diretti e che abbiano benefi- ciato o stiano beneficiando di un soste- gno nell’ambito della misura forestale del Psr. 6. Le fasce di ettari ammissibili confi- nanti con i bordi forestali possono es- sere conteggiate come Efa e utilizza- te dall’agricoltore, rispettando le con- dizioni stabilite dallo Stato membro, il quale può anche autorizzare, a de- terminate condizioni, la produzione agricola. 7. Le superfici a bosco ceduo a rotazio- ne rapida sono utilizzabili come aree di interesse ecologico, alla condizione che non vi sia utilizzo di concimi minerali e/o di prodotti fitosanitari e che le es- senze arboree rientrino nell’elenco delle specie selezionate dallo Stato membro, escludendo quelle non indigene. 8. Le superfici coltivate con piante in- tercalari o con copertura vegetale pos- sono essere conteggiate come Efa, alla condizione che siano ottenute attra- verso la semina di specie vegetali mi- ste o la sottosemina di erba nella coltu- ra principale. Spetta agli Stati membri individuare l’elenco delle colture vege- tali consentite a tale scopo e le moda- lità di gestione agronomica. Le colture intercalari e le coperture vegetali pos- sono essere conteggiate come aree di interesse ecologico, ove non siano sta- te utilizzate come pratiche equivalenti per soddisfare i requisiti del greening. Si ricorda che a tali superfici è appli- cato un coefficiente di conversione di 0,3, per cui 1 ettaro di coltura interca- lare o di manto vegetale corrisponde a 3.000 m2 di area di interesse ecologico. 9. Infine, le colture azotofissatrici che possono essere considerate valide ai fi- ni Efa sono quelle incluse in un apposi- to elenco individuato dallo Stato mem- bro. Come nel caso precedente, non possono essere conteggiate superfici con colture azotofissatrici utilizzate come pratiche equivalenti al greening. La Commissione Ue si è impegnata a portare il coefficiente di conversione dallo 0,3 previsto nel regolamento de- legato a 0,7, entro gennaio 2015, come richiesto dal Parlamento e dal Consi- glio europei. Per una descrizione più dettaglia- ta delle caratteristiche dei diversi ti- pi delle aree di interesse ecologico, si rimanda agli articoli 45-48 del regola- mento delegato della Commissione sui pagamenti diretti. Si sottolinea che l’agricoltore può di- chiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico, una sola volta in un anno di domanda. Le opzioni per gli Stati membri Nel definire le disposizioni in mate- ria di greening, le istituzioni europee hanno conferito a ogni Stato membro la responsabilità di intervenire con au- tonome decisioni sulle modalità di ge- stione e di funzionamento. In tal modo esiste la possibilità di adattare il nuovo dispositivo della pac alle specifiche esigenze che si deter- minano a livello nazionale, tenendo conto che la dimensione ormai rag- giunta dall’Unione Europea (28 diver- si Paesi) rende praticamente impossi- bile stabilire regole univoche a livello centralizzato e applicarle in maniera indifferenziata sull’intero territorio dell’Unione. In materia di greening, l’intervento nazionale si configura essenzialmen- te come un’azione complementare ri- spetto a quella esercitata dalle istitu- zioni europee. Entità del pagamento. Spetta ai sin- goli Stati membri stabilire l’entità del pagamento greening da corrisponde- re agli agricoltori beneficiari. Lo Stato membro deve essenzialmente sceglie- re considerando una delle tre seguen- ti opzioni. ● Un importo uniforme valido per tut- to il territorio nazionale. Qualora l’I- talia dovesse scegliere questa strada, l’aiuto difficilmente supererebbe la so- glia di 100 euro per ettaro. ● Un importo differenziato a livello re- gionale (zone amministrative o aree omogenee). In tal modo ogni agricol- tore incasserebbe l’indennità per l’in- verdimento in funzione di dove è loca- lizzata la propria superficie aziendale ammissibile. ● Un importo differenziato a livello in- dividuale, collegando il supplemento greening al valore del titolo per il pa- gamento di base, calcolato per ogni singolo agricoltore. Tale criterio po- trà essere utilizzato qualora la conver- genza interna fosse applicata in mi- sura parziale, attraverso il cosiddetto «approccio irlandese». L’Italia sembra orientarsi verso questa terza opzione che determinerà un importo di aiuto a ettaro per il greening diverso per ogni singolo agricoltore, in funzione del va- lore dei propri titoli storici disaccop- piati validi fino al raccolto 2014. Mantenimento di prati e pascoli per- manenti. Un secondo aspetto che di- pende dalle scelte nazionali riguarda il requisito che prevede il manteni- mento dei prati e dei pascoli perma- nenti. Spetta alle autorità competenti del Paese membro individuare le aree sensibili, all’interno e al di fuori delle zone Natura 2000, dove vige il divieto assoluto di aratura e di conversione. Inoltre, lo Stato membro ha la re- sponsabilità di definire, secondo crite- ri che esso stesso individua, le regole in base alle quali il rapporto tra le su- perfici investite a prato permanente e la superficie agricola complessiva na- TABELLA 3 - Elementi caratteristici del paesaggio validi ai fini della costituzione delle aree di interesse ecologico (*) Tipologia di elementi caratteristici del paesaggio Siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri Alberi isolati e in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri e spazio tra le chiome non superiore a 5 metri Gruppi di alberi, con chiome che si toccano o sovrappongono, e boschetti, con superficie massima di 0,3 ha Bordi dei campi larghi tra 1 e 20 metri, privi di qualsiasi produzione agricola Stagni della superficie massima 0,1 ettari, esclusi i serbatoi di cemento o di plastica Fossati larghi al massimo 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio, esclusi i canali con pareti di cemento Muretti di pietra tradizionali (*) Art. 46 del reg. 1307/2013 e art. 45 del reg. delegato. NUOVA PAC ANALISI 3718/2014 • L’Informatore Agrario © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
  • 5. zionale non diminuisca di oltre il 5% rispetto al dato di riferimento deter- minato per il 2015. A tale riguardo, il regolamento di base dell’Unione Eu- ropea si è limitato a fissare l’obiettivo da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la libertà di stabilire come conseguirlo. Gli Stati membri possono definire le regole in materia di prati permanen- ti rispettando alcuni paletti posti dal regolamento. In particolare, vengono indicate le modalità per la selezione delle aree sensibili, i criteri da appli- care in caso di mancata osservanza degli impegni di mantenimento e, in- fine, il modello da utilizzare per il ri- spetto delle proporzione storica tra la superficie a prato permanente e la su- perficie agricola complessiva. A tale riguardo, l’Unione Europea consente alle autorità nazionali an- che la possibilità di introdurre un re- gime di autorizzazione individuale alla conversione dei prati permanenti ver- so altre tipologie di utilizzazione della superficie agricola. Una certa libertà di manovra è ac- cordata agli Stati membri anche nella gestione dei requisiti per la costituzio- ne delle aree di interesse ecologico. In particolare lo Stato membro deve in- dividuare l’elenco delle utilizzazioni delle superfici (terreni lasciati a ripo- so, terrazze, fasce tampone, superfici forestali e imboschite, colture interca- lari e copertura vegetale, coltivazioni azotofissatrici, ecc.), che possono es- sere considerate adeguate per il sod- disfacimento del requisito greening. Aree di interesse ecologico adiacen- ti e collettive. Sempre in materia di aree di interesse ecologico, spetta al- lo Stato membro decidere se e come procedere attraverso l’attuazione re- gionale che prende in considerazione superfici adiacenti e attraverso il cri- terio dell’attuazione collettiva. Nel primo caso è necessario indivi- duare un’area geografica unica e omo- genea, dal punto di vista della tipolo- gia del terreno, dell’altitudine e della presenza di elementi naturali del ter- ritorio, nonché stabilire quali obblighi specifici gli agricoltori interessati de- vono rispettare per garantire la con- tiguità di struttura delle zone ecologi- che adiacenti. L’attuazione collettiva è, invece, un’opzione volontaria, la cui scel- ta spetta ai gruppi di agricoltori con aziende adiacenti. Il gruppo può sod- disfare, a certe condizioni, l’obbligo del mantenimento delle aree di inte- resse ecologico in maniera collettiva. L’importante è che ogni agricoltore provveda a realizzare, all’interno del- la propria azienda, almeno il 50% del- la superficie soggetta all’obbligo che gli compete. In questo secondo caso, lo Stato membro dovrà decidere se applicare o meno l’attuazione collettiva e rego- larne il funzionamento. Infine, un’ultima opzione a livello nazionale che merita di essere eviden- ziata è quella che si riferisce alla pos- sibilità per gli Stati membri di definire la lista delle pratiche equivalenti ai tre requisiti obbligatori per il greening. Le opzioni per gli agricoltori Ismea e Inea hanno condotto studi per valutare l’impatto del greening. La conclusione che ne è emersa è quella di un effetto non generalizzato. In li- nea di massima saranno interessate dall’obbligo del greening perlopiù le medie e grandi aziende italiane, lo- calizzate nei territori a elevata spe- cializzazione produttiva e nella pia- nura irrigua. Ai singoli agricoltori chiamati a soddi- sfare gli obblighi dell’inverdimento con- sigliamo di acquisire tutte le necessarie informazioni su questo nuovo capito- lo della pac e metterle in relazione con gli elementi caratteristici della propria azienda agricola, come la dimensione fi- sica, l’ordinamento produttivo, la super- ficie ammissibile, gli elementi che poten- zialmente potrebbero rientrare nell’am- bito delle aree di interesse ecologico, la presenza o meno di prati permanenti. Da tale confronto scaturisce una sorta di mappatura di come la singola impre- sa si pone nei confronti del greening, ac- certando quali sono i vincoli pertinenti e specifici ai quali si dovrà sottostare. Svolta questa operazione, è oppor- tuno verificare quali sono le possibi- li alternative per soddisfare le rego- le del greening a livello aziendale. Ad esempio, va verificata la convenienza ad aderire a una delle misure equi- valenti contemplate nei regolamenti comunitari e previste dalle disposi- zioni nazionali applicative. Così come va analizzata la possibilità di aderire all’attuazione a livello regionale o a li- vello collettivo del requisito che impo- ne la costituzione delle aree di interes- se ecologico. Va verificata la possibili- tà, attraverso adattamenti marginali, di soddisfare i requisiti dell’inverdi- mento senza sottostare a vincoli trop- po onerosi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di coltivare le piante azo- tofissatrici, autorizzate nella lista che le autorità nazionali competenti ap- proveranno, per soddisfare il requisito delle aree di interesse ecologico. Nella citata lista potrebbe tranquillamente rientrare l’erba medica, il trifoglio, la sulla. Infine, l’agricoltore deve verifi- care quali modifiche della struttura aziendale potrebbero soddisfare i re- quisiti obbligatori per l’inverdimento. In conclusione, gli agricoltori devono rassegnarsi a considerare le pratiche di natura ecologica e ambientale come un elemento strutturale della pac, dal quale non si potrà prescindere, anche perché le riduzioni dei pagamenti e le sanzioni amministrative nelle quali si incorre in caso di inadempienza sono piuttosto severe e tali da determinare consistenti perdite economiche. Tuttavia, c’è la possibilità di assu- mere un comportamento attivo e mi- rato, da parte dell’agricoltore, tale da circoscrivere e tenere sotto controllo l’impatto negativo al quale l’azienda dovrà sottostare. Ermanno Comegna Carlo Sacchetto Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a: redazione@informatoreagrario.it ALTRI ARTICOLI SULL’ARGOMENTO • Le pratiche ecologiche del greening della nuova pac. Pubblicato su L’Informatore Agrario n. 16/2014 a pag. 34. www.informatoreagrario.it/bdo Il mancato rispetto del greening comporterà riduzioni dei pagamenti o sanzioni significative NUOVA PAC ANALISI 38 18/2014L’Informatore Agrario • © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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