1. Il documento di valutazione dei rischi
D.Lgs. n. 81/08 art. 28 - Contenuti
• VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI – STRESS LAVORO-CORRELATO,
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – DIFFERENZE DI
GENERE – ETÁ – PROVENIENZA DA ALTRI PAESI – SPECIFICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
• RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
• CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
• MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE
• D.P.I ADOTTATI
• PROGRAMMA DI MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO
• PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE
• NOMINATIVO DEL R.S.P.P. DEL RLS, DEL MEDICO COMPETENTE
• INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI CHE
RICHIEDONO SPECIFICHE CONOSCENZE E FORMAZIONE
LAVORATORI PARTICOLARI:
• lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);
• differenze di genere
• differenze di età: minori (L. 977/67)
• provenienza da altri paesi;
• lavoratori disabili;
• mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici:
- divieto di assunzione e somministrazione
bevande alcoliche
- accertamento di assenza di
tossicodipendenza
2. Differenze di genere ed età
Valutazioni differenziate per quanto riguarda:
- vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base
all’età);
- posture incongrue;
- Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC);
- piombo (donne, minori);
- movimenti ripetitivi;
- lavori usuranti.
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA - D.LGS. 151 DEL 26/03/2001
IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA
GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI
ALLEGATI A E B D.LGS 151/01
INDIVIDUA I LAVORI CHE
RICHIEDONO MISURE
QUALI-QUANTITATIVE DI CUI
ALL’ALLEGATO C
I LAVORI SONO DI
PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI
PREGIUDIZIO
C’E’ POSSIBILITA’
DI
SPOSTAMENTO
NON C’E’
POSSIBILITA’ DI
SPOSTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA
LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE
ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO
IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA
LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E
INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE
PROV.LE LAVORO
LA DPL EMETTE IL
PROVVEDIMENTO DI
ASTENSIONE
3. LAVORO NOTTURNO
Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66
come modificato dal D.lgs.213/04
Definizioni:
Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino
(Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero
tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista
dalla contrattazione collettiva).
Lavoratore notturno:
1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di
disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il
suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
LAVORO NOTTURNO
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenuto
idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche
competenti o per il tramite del medico competente.
I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della legge
previgente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento.
Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni di
lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere
periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore
in almeno due anni. I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il
medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore sia nel caso in cui siano
mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.
4. LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI
È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto
conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.
Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora
la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazioni di
lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore
subordinato;
• l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni;
• coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .
LAVORO NOTTURNO
Valutazione dei rischi
Tipologia di attività
Rischi legati all’attività
Orari/turnazioni
Lavoratori uomini/lavoratrici donne
Presenza di mezzi di comunicazione
Lavoro in solitudine
Illuminazione
Sorveglianza sanitaria
5. LAVORATORI MINORENNI
Legge 977/67
Obbligo scolastico
Allegato I: lavoro vietati
Valutazione dei rischi specifica
Divieto di lavoro notturno
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure
applicative
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti
ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di merci
pericolose su strada);
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
addetti all’impiego di gas tossici;
personale marittimo;
personale addetto alle ferrovie;
controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico
italiano;
ecc.
6. Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure
applicative
Finalità:
prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni
lavorative a rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei
lavoratori nel caso in cui questi usino sostanze
stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla
presenza o meno di dipendenza.
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure
applicative
Iter procedurale:
-I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale
-II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di
secondo livello effettuati da strutture sanitarie competenti.
7. DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE
-LISTA (FREQUENZA ANNUALE)
- SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA”
CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE
(PREAVVISO MAX 1 GG)
ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO (VISITA MEDICA CON TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO)
ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO
LAVORATORE IDONEO
ALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA
LAVORATORE INIDONEO
TEMPORANEAMENTE ALLA
MANSIONE
SERT: ACCERTAMENTI DI SECONDO
LIVELLO
ESITO NEGATIVO
ESITO POSITIVO
SERT: ACCERTATA DIPENDENZA:
PERCORSO RIABILITATIVO
(CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI
MANSIONE)
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure
applicative
Protocollo sanitario approvato:
tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positività
alle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina,
cannabinoidi, amfetamine, MDMA, metadone) nelle urine e su matrice
pilifera.
8. Provvedimento (naz.) del 16/03/2006
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni a rischio: mansioni che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di
terzi
DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE
ALCOOLICHE O SUPERALCOLICHE
Mansioni :conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di
guida di merci pericolose su strada);
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
addetti all’impiego di gas tossici;
personale marittimo;
personale addetto alle ferrovie;
controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico
italiano;
ecc.
Provvedimento (naz.) del 16/03/2006
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni :
conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di
merci pericolose su strada);
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
addetti all’impiego di gas tossici;
personale marittimo;
personale addetto alle ferrovie;
lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota,
oltre i due metri d’altezza;
attività di insegnamento;
mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc);
ecc.
9. Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alcol
Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità
sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.