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Il documento di valutazione dei rischi 
D.Lgs. n. 81/08 art. 28 - Contenuti 
• VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI – STRESS LAVORO-CORRELATO, 
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – DIFFERENZE DI 
GENERE – ETÁ – PROVENIENZA DA ALTRI PAESI – SPECIFICA 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
• RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI 
• CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
• MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE 
• D.P.I ADOTTATI 
• PROGRAMMA DI MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO 
• PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE 
• NOMINATIVO DEL R.S.P.P. DEL RLS, DEL MEDICO COMPETENTE 
• INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI CHE 
RICHIEDONO SPECIFICHE CONOSCENZE E FORMAZIONE 
LAVORATORI PARTICOLARI: 
• lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001); 
• differenze di genere 
• differenze di età: minori (L. 977/67) 
• provenienza da altri paesi; 
• lavoratori disabili; 
• mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici: 
- divieto di assunzione e somministrazione 
bevande alcoliche 
- accertamento di assenza di 
tossicodipendenza
Differenze di genere ed età 
Valutazioni differenziate per quanto riguarda: 
- vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base 
all’età); 
- posture incongrue; 
- Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC); 
- piombo (donne, minori); 
- movimenti ripetitivi; 
- lavori usuranti. 
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA - D.LGS. 151 DEL 26/03/2001 
IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA 
GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO 
INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI 
ALLEGATI A E B D.LGS 151/01 
INDIVIDUA I LAVORI CHE 
RICHIEDONO MISURE 
QUALI-QUANTITATIVE DI CUI 
ALL’ALLEGATO C 
I LAVORI SONO DI 
PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI 
PREGIUDIZIO 
C’E’ POSSIBILITA’ 
DI 
SPOSTAMENTO 
NON C’E’ 
POSSIBILITA’ DI 
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IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA 
LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE 
ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO 
IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA 
LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E 
INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE 
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PROVVEDIMENTO DI 
ASTENSIONE
LAVORO NOTTURNO 
Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 
come modificato dal D.lgs.213/04 
Definizioni: 
Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive 
comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino 
(Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero 
tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista 
dalla contrattazione collettiva). 
Lavoratore notturno: 
1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del 
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 
2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo 
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di 
disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga 
lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il 
suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; 
LAVORO NOTTURNO 
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenuto 
idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche 
competenti o per il tramite del medico competente. 
I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della legge 
previgente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento. 
Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni di 
lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere 
periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore 
in almeno due anni. I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il 
medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore sia nel caso in cui siano 
mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.
LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI 
È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione 
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di 
età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto 
conoscenza della fattispecie generatrice del divieto. 
Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno: 
• la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora 
la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazioni di 
lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore 
subordinato; 
• l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni; 
• coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate . 
LAVORO NOTTURNO 
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) 
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure 
applicative 
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, 
l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad 
un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti 
ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, 
L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI 
conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di merci 
pericolose su strada); 
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 
addetti all’impiego di gas tossici; 
personale marittimo; 
personale addetto alle ferrovie; 
controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico 
italiano; 
ecc.
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) 
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure 
applicative 
Finalità: 
prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni 
lavorative a rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei 
lavoratori nel caso in cui questi usino sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla 
presenza o meno di dipendenza. 
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 
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Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure 
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-I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale 
-II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di 
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DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE 
-LISTA (FREQUENZA ANNUALE) 
- SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA” 
CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE 
(PREAVVISO MAX 1 GG) 
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LAVORATORE IDONEO 
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 
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Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure 
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tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positività 
alle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina, 
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pilifera.
Provvedimento (naz.) del 16/03/2006 
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Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche 
Mansioni a rischio: mansioni che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di 
terzi 
DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE 
ALCOOLICHE O SUPERALCOLICHE 
Mansioni :conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di 
guida di merci pericolose su strada); 
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 
addetti all’impiego di gas tossici; 
personale marittimo; 
personale addetto alle ferrovie; 
controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico 
italiano; 
ecc. 
Provvedimento (naz.) del 16/03/2006 
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Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche 
Mansioni : 
conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di 
merci pericolose su strada); 
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 
addetti all’impiego di gas tossici; 
personale marittimo; 
personale addetto alle ferrovie; 
lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, 
oltre i due metri d’altezza; 
attività di insegnamento; 
mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc); 
ecc.
Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alcol 
Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro. 
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per 
la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro 
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modifiche, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità 
sanitarie locali. 
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi 
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre 
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309. 
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione 
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

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Seagruppo - Lavoratori particolari

  • 1. Il documento di valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08 art. 28 - Contenuti • VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI – STRESS LAVORO-CORRELATO, LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – DIFFERENZE DI GENERE – ETÁ – PROVENIENZA DA ALTRI PAESI – SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE • RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI • CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE • D.P.I ADOTTATI • PROGRAMMA DI MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO • PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE • NOMINATIVO DEL R.S.P.P. DEL RLS, DEL MEDICO COMPETENTE • INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE CONOSCENZE E FORMAZIONE LAVORATORI PARTICOLARI: • lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001); • differenze di genere • differenze di età: minori (L. 977/67) • provenienza da altri paesi; • lavoratori disabili; • mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici: - divieto di assunzione e somministrazione bevande alcoliche - accertamento di assenza di tossicodipendenza
  • 2. Differenze di genere ed età Valutazioni differenziate per quanto riguarda: - vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base all’età); - posture incongrue; - Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC); - piombo (donne, minori); - movimenti ripetitivi; - lavori usuranti. LAVORATRICI IN GRAVIDANZA - D.LGS. 151 DEL 26/03/2001 IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B D.LGS 151/01 INDIVIDUA I LAVORI CHE RICHIEDONO MISURE QUALI-QUANTITATIVE DI CUI ALL’ALLEGATO C I LAVORI SONO DI PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI PREGIUDIZIO C’E’ POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO NON C’E’ POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO LA DPL EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE
  • 3. LAVORO NOTTURNO Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 come modificato dal D.lgs.213/04 Definizioni: Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino (Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva). Lavoratore notturno: 1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; LAVORO NOTTURNO Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente. I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della legge previgente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento. Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore in almeno due anni. I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore sia nel caso in cui siano mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.
  • 4. LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno: • la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato; • l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni; • coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate . LAVORO NOTTURNO Valutazione dei rischi Tipologia di attività Rischi legati all’attività Orari/turnazioni Lavoratori uomini/lavoratrici donne Presenza di mezzi di comunicazione Lavoro in solitudine Illuminazione Sorveglianza sanitaria
  • 5. LAVORATORI MINORENNI Legge 977/67 Obbligo scolastico Allegato I: lavoro vietati Valutazione dei rischi specifica Divieto di lavoro notturno Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative Mansioni a rischio: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada); addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; addetti all’impiego di gas tossici; personale marittimo; personale addetto alle ferrovie; controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano; ecc.
  • 6. Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative Finalità: prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei lavoratori nel caso in cui questi usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative Iter procedurale: -I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale -II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di secondo livello effettuati da strutture sanitarie competenti.
  • 7. DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE -LISTA (FREQUENZA ANNUALE) - SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA” CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE (PREAVVISO MAX 1 GG) ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO (VISITA MEDICA CON TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO) ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO LAVORATORE IDONEO ALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA LAVORATORE INIDONEO TEMPORANEAMENTE ALLA MANSIONE SERT: ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO SERT: ACCERTATA DIPENDENZA: PERCORSO RIABILITATIVO (CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONE) Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative Protocollo sanitario approvato: tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positività alle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA, metadone) nelle urine e su matrice pilifera.
  • 8. Provvedimento (naz.) del 16/03/2006 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche Mansioni a rischio: mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di terzi DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE O SUPERALCOLICHE Mansioni :conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada); addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; addetti all’impiego di gas tossici; personale marittimo; personale addetto alle ferrovie; controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano; ecc. Provvedimento (naz.) del 16/03/2006 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008) Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche Mansioni : conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada); addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; addetti all’impiego di gas tossici; personale marittimo; personale addetto alle ferrovie; lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri d’altezza; attività di insegnamento; mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc); ecc.
  • 9. Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alcol Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro. 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.