2. Modifiche più importanti:
D. Lgs. 187/00
“Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”
D. Lgs. 241/00
“Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”
D. Lgs. 230/95 “Attuazione delle
direttive Euratom 80/836,
84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3
in materia di radiazioni ioizzanti”
Tutela dalle esposizioni professionali
del pubblico
mediche
D.Lgs.230/95 mod
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti.”
Tutela dalle esposizioni professionali
del pubblico
OSS: costituisce la normativa specifica
per il settore delle RI ad integrazione
del D.Lgs. 626/94 (normativa generale
per la tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori)
3. OSS: L’art. 163 del D. Lgs. 230/95 ha abrogato il DPR 185/64
“Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori
e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare”
Le attività con RI
sono distinte in:
PRATICHE:
attività suscettibili di aumentare
l’esposizione a radiazioni provenienti
da sorgenti artificiali o naturali nel
caso in cui i radionuclidi siano
trattati
per le loro proprietà radioattive
(lavorazioni minerarie)
INTERVENTI:
attività intese a prevenire o diminuire
l’esposizione a radiazioni provenienti
da sorgenti non facenti parte di una
pratica o che sono fuori controllo
per effetto di un incidente.
Il D. Lgs. 230/95 e s.m.i. si applica anche alle
attività lavorative diverse dalle pratiche
che implicano un aumento dell’esposizione a
sorgenti di radiazioni naturali non trascurabile
dal punto di vista radioprotezionistico
(ES: attività che implicano la presenza
di radon, attività di volo)
4. Regime per la detenzione e l’impiego di sorgenti
radiogene
- esenzione dall’applicazione del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (Art. 22 ed All. I)
- comunicazione preventiva (Art. 22 ed All. VII)
prefetto (Art. 28 ed All. IX)
- autorizzazione
Ministero Attività Produttive (Art. 29 ed All.
IX)
cat.Acat.B
5. Il punto cardine per ogni considerazione
di carattere sanitario è la valutazione
della dose equivalente HT [Sv] nei diversi
tessuti T e della dose efficace E [Sv].
Nel D. Lgs. 230/95 (All. IV) sono stabiliti i
fattori di ponderazione wR per le radiazioni
di tipo ed energia R
e i fattori di ponderazione wT per i tessuti T
dose media assorbita dalla
radiazione R nel tessuto
Dosi ricevute ed impegnate
6. Nel caso di contaminazione interna la valutazione
dell’esposizione è finalizzata al calcolo della dose
efficace impegnata:
intensità di
dose efficace
istante
dell’introduzione
Nel D. Lgs. 230/95 (All. IV) sono stabiliti
i coefficienti di dose efficace impegnata
per unità di introduzione e(50) [Sv·Bq-1].
Esempio di calcolo della dose
efficace impegnata: inalazione
di aria contaminata da un dato
radionuclide
volume d’aria inalata
al secondo (m3·s-1)
concentrazione integrata in
aria al secondo (Bq·s·m-3)
coefficiente di dose efficace
per inalazione (Sv·Bq-1)
frazione di sostanza radioattiva assorbita
in circolo (uptake) dal tratto gastrointestinale
tipo di assorbimento nel sangue per
rimozione dal tratto respiratorio
(clearance): Fast, Medium, Slow.
7. 2. Ottimizzazione
Qualsiasi pratica deve essere svolta
in modo da mantenere l’esposizione al
livello più basso ragionevolmente ottenibile,
tenuto conto dei fattori economici e sociali.
1. Giustificazione
Nuovi tipi di pratiche che comportano un'esposizione
alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati,
anteriormente all’adozione, dai loro vantaggi economici,
sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario
che ne può derivare.
Principi fondamentali della radioprotezione
3. Limitazione delle dosi individuali
La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche
non deve superare i limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
gli individui della popolazione.
8. OSS: i limiti di dose non si
applicano alle persone esposte per
ragioni mediche né ai lavoratori
che operino in caso di intervento.
Art. 96 Limiti di esposizione;
All. IV pti 1-2 e 7-8)
10. OSS: Il D. Lgs. 187/00 demanda la
radioprotezione
del paziente all’Esperto in Fisica Medica.
Protezione dei lavoratori (Capo VIII: Art. 59-
96)
Sorveglianza Medica
(lavoratori in cat. B) (lavoratori in cat. A e B)
Medico Competente
(ai sensi del D.Lgs. 626/94)
Medico Autorizzato
Medico competente dichiarato
abilitato per la sorveglianza
medica dei lavoratori in cat. A.
Sorveglianza Fisica
Esperto Qualificato
Laureato in fisica, chimica o ingegneria di-
chiarato abilitato per la sorveglianza fisica.
1° grado: macchine radiogene con tensione massima
fino a 400 kV.
2° grado: macchine radiogene con tensione massima
fino a 10 MV e materie radioattive, incluse le
sorgenti di neutoni con produzione media fino a
104 neutroni/s.
3° grado: impianti nucleari e sorgenti diverse dalle
precedenti.
Iscritti nei rispettivi elenchi presso
l’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.
11. Classificazione dei lavoratori
(All. III, pto1; All. IV pti 1-2)
Nell'accertamento per la classificazione
dei lavoratori si deve tener conto del
rischio derivante dalla normale attività
lavorativa programmata nonché dal
contributo delle esposizioni potenziali
conseguenti a eventi anomali e
malfunzionamenti (All. III, pto 5.2).
Categoria A se suscettibili di superare: - 6 ms/anno di dose efficace;
- 3/10 di uno qualsiasi dei
limiti di dose equivalente
per i lavoratori esposti;
Categoria B se lavoratori esposti non in cat. A.
Sono ulteriormente
classificati in:
Sono classificati esposti i lavoratori suscettibili di
superare uno dei limiti stabiliti per la popolazione
(o 50 mSv/anno di dose equivalente alle estremità).
12. Classificazione delle zone
sono delimitate e con accesso regolamentato
secondo procedure scritte indicate dall'esperto
qualificato al datore di lavoro (All. III, pto 4.3).
Zona controllata ogni ambiente ove sussistono le condizioni
per la classificazione in categoria A dei lavoratori in essa operanti.
Zona sorvegliata ogni ambiente ove sussistono le condizioni
per la classificazione in categoria B dei lavoratori in essa operanti.
Viene
definita:
devono essere segnalate e sottoposte
a sorveglianza fisica ambientale
in cat. A deve essere effettuata almeno ogni sei mesi
mediante apparecchi o metodiche di misura individuali;
in cat. B deve essere ripetuta almeno ogni anno e
può essere eseguita sulla scorta dei risultati
della sorveglianza ambientale.
NB: La valutazione della dose
ricevuta o impegnata dai lavoratori
13. Art.4 Definizioni
3.u) l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni
effettuate, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la
protezione dei lavoratori e della popolazione;
Art. 75 Sorveglianza fisica
1. deve essere effettuata ove le attività svolte comportino
la classificazione degli ambienti ovvero dei lavoratori.
Art. 79 Attribuzioni dell'esperto qualificato
• valutazione preventiva dei rischi,
• classificazione delle zone e dei lavoratori,
• predisposizione di norme interne di protezione e sicurezza (1.a);
• esame preventivo dei progetti di installazioni e rilascio del relativo benestare (1. b1); • valutazione preventiva delle dosi
ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni normali e in caso di incidente (7);
• formazione dei lavoratori,
• indicazioni al datore di lavoro nell’attuazione dei suoi compiti (1.a);
• prima verifica di nuove installazioni (1. b2);
• verifica periodica dei dispositivi, delle tecniche di radioprotezione e degli strumenti di misurazione (1.b3-4); •
sorveglianza ambientale nelle zone controllate e sorvegliate (1.c); • valutazione delle dosi e delle introduzioni di
radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti (1.d);
• assistenza al datore di lavoro in caso di incidente (1.e);• comunicazione scritta al medico addetto alla sorveglianza medica
delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori esposti (6).
14. è conservata presso la sede
di lavoro (All. XI, pto 3)
Art. 81 Documentazione per la sorveglianza fisica della protezione
1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e
tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione sulla valutazione preventiva dei rischi, sulla classificazione delle zone e
dei lavoratori, sull’esame preventivo dei progetti, il rilascio del relativo benestare e la
valutazione preventiva delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della
popolazione in condizioni normali e in caso di incidente.
b) le valutazioni relative alla sorveglianza ambientale, nonché i verbali di controllo relativi
alla verifica periodica dei dispositivi, delle tecniche di radioprotezione e degli strumenti di
misurazione;
c) i verbali della prima verifica di nuove installazioni e dei provvedimenti di intervento da
lui adottati, nonchè copia delle prescrizioni formulate dagli organi di vigilanza;
d) le schede personali contenenti le dosi ed introduzioni individuali, e, separatamente,
le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette
ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione;
e) le relazioni sulle circostanze inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza;
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro utilizzati per la valutazione
delle dosi dei lavoratori esposti.
sono costituite da un registro
con fogli legati e numerati
progressivamente
(con esclusione delle prescrizioni
degli organi di vigilanza che
devono essere allegate al registro,
All. XI, pti 4.1 e 5.3)
entro 3 mesi dalla cessazione
dell'attività comportante esposizione
a RI vanno consegnati al medico
addetto alla sorveglianza medica che
provvede alla sua trasmissione
all’ISPESL, unitamente al documento
sanitario personale (comma 4).
vanno allegate alle schede dosimetriche (All. XI, pto 7.4)
15. All. XI, pto 5.
a) planimetria dei luoghi con l’indicazione della classificazione delle zone;
b) elencazione delle sorgenti sigillate e macchine radiogene detenute con specificazione
delle caratteristiche fondamentali;
c) annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell’attività massima detenibile e di quella
impiegabile annualmente;
d) modalità di valutazione delle dosi individuali dai dati di sorveglianza fisica;
e) copia della relazione sulla valutazione preventiva dei rischi e di tutte le comunicazioni al
datore di lavoro (ART. 80, comma 1, tranne la valutazione delle dosi ricevute e impegnate);
f) esiti della sorveglianza ambientale;
g) esiti delle verifiche periodiche dei dispositivi, delle tecniche di radioprotezione e degli
strumenti di misurazione;
h) estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi D. Lgs. 230/95 e s.m.i.;
i) annotazione dell’esito della prima verifica di nuove installazioni, con riferimento al
relativo benestare.
può trattarsi di relazioni
tecniche datate, con pagine
numerate progressivamente,
i cui estremi sono riportati
sul registro (All. XI, pto 4.2)
Contenuti del registro
viene istituito dall’EQ che vi
appone la propria sottoscrizione
sulla prima pagina (All. XI, pto 11.1b)
in alternativa, per le attività soggette
alle autorizzazioni previste dal
D. Lgs. 230/95, può essere fatto
riferimento alle notizie contenute
nelle autorizzazioni stesse
(All. XI, pto 6)
16. Contenuti minimi della Scheda Personale Dosimetrica
(All. XI, pto 7.3)
(All. XI, pto 11.3)
(All. XI, pto 11.1a)
17. Vanno contrassegnate con A le dosi da esposizioni
accidentali, con E quelle di emergenza, con V quelle
valutate dalla sorveglianza ambientale, con S quelle
da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale,
con N quelle da esposizione a sorgenti naturali
Vanno indicate:
- la via di introduzione nel caso di
contaminazione interna non per
inalazione o per ingestione,
- nel caso di irraggiamento da
neutroni, l’energia se conosciuta;
-la data di trasmissione delle dosi
al medico incaricato della
sorveglianza medica.
Va indicata la dose complessiva derivante
dalle esposizioni presso tutti i datori di lavoro
Ritenzione polmonare (S, M, F) nel
caso di introduzione per inalazione
18.
19. giudizio di idoneità al
lavoro
visita preventiva
visite
straordinarie
visite
periodiche
cat. A: almeno ogni sei mesi
cat. B: almeno ogni anno
OSS: la frequenza può essere variata
dagli organi preposti alla vigilanza e dai
medici addetti alla sorveglianza medica
(Art. 85 Visite mediche periodiche
e straordinarie).
visite
eccezionali
ogniqualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino
i rischi connessi a tale destinazione;
prima della cessazione del rapporto
di lavoro (Art. 85).
per i lavoratori che abbiano superato
uno dei limiti di dose fissati per i
lavoratori esposti
(Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale;
Art. 96, comma 1.b; All. IV pto 5)
prima di destinare i lavoratori
ad attività che li espongano a RI
(Art. 84 Visita medica preventiva).
OSS: Spetta al medico autorizzato il compito
di indicare preventivamente i lavoratori delle
squadre speciali di intervento (All. VI, pto 1)
Sorveglianza medica
Art. 4, comma 3.v l'insieme delle visite mediche,
delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei
provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti
20. Principali compiti del medico
addetto alla sorveglianza medica
∙ comunicazione per iscritto al datore di lavoro del giudizio di idoneità ed dei limiti di validità
del medesimo (Art. 84, comma 5);
∙ comunicazione all’Ispettorato provinciale del lavoro ed alle ASL dei casi di malattie professionali,
∙ trasmissione all’ISPESL della documentazione relativa alle neoplasie ritenute causate da RI
(Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali).
∙ effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche, straordinarie ed eccezionali
(Art. 84, 85 e 91);
∙ analisi dei rischi individuali ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di
laboratorio, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro,
∙ istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e, una volta cessata l’attività
con RI, loro consegna all’ISPESL unitamente alle schede personali dosimetriche ed alle
relazioni sulle circostanze inerenti le esposizioni accidentali o di emergenza,
∙ consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali
nel caso di cessazione dall'incarico,
∙ consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastutture
e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
(Art. 89 Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica, comma 1);
Art. 90, comma 3. Il documento sanitario personale
deve essere conservato sino alla data in cui il
lavoratore compie o avrebbe compiuto il 75° anno
di età, ed in ogni caso per almeno 30 anni dopo la
cessazione del lavoro con RI.
21. 1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla
sorveglianza medica deve istituire, aggiornare e conservare
un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva ed in quelle periodiche,
straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi
mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti da esposizioni sia normali,
sia accidentali, di emergenza o soggette ad autorizzazione speciale,
utilizzando i dati trasmessi dall’E.Q.
Art. 90 Documento sanitario personale
è costituito da fogli legati
e numerati progressivamente
(All. XI, pto 8.2)
è conservato presso la
sede di lavoro, con salvaguardia
del segreto professionale
(All. XI, pto 8.4)
21/21